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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1986, n. 538

Current text a fecha 1986-09-09

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato tra l'altro il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale, per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni nonche' per adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente l'adeguamento della normativa riguardante i servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 3 maggio 1967, n. 315;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

Considerata l'urgente necessita' di provvedere, mediante la graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione e pagamento stipendi e pensioni, facendo altresi' luogo all'adeguamento delle procedure stesse alle esigenze di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1986;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Capo

I MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO E DEI LORO FAMILIARI.

Art. 1

Trattamento normale diretto nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' o di servizio

1.Nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' o di servizio, il provvedimento di liquidazione del trattamento normale di quiescenza e' predisposto dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e trasmesso ai competenti organi di controllo. A tal fine, l'ente presso cui il dipendente presta servizio trasmette alla predetta direzione generale, almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta' o di servizio, la domanda di pensione, la certificazione di cui al quarto comma dell'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nonche' la occorrente documentazione, i cui dati debbono comunque essere confermati dallo stesso ente entro un mese dalla avvenuta cessazione dal servizio. L'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti ai fini di quanto previsto dal comma 5.

2.Nel provvedimento di concessione sono indicati: le generalita' del titolare del trattamento, del coniuge e dei figli minorenni; la data di presentazione della domanda di pensione; il servizio utile reso dal dipendente, comprensivo degli eventuali periodi o servizi riconosciuti e delle campagne di guerra; il motivo e la data di cessazione dal servizio; l'eta' massima prevista per il collocamento a riposo del dipendente in base alla legge ovvero al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; l'importo annuo lordo e la data di decorrenza della pensione; gli altri elementi previsti dall'art. 8 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

3.Entro trenta giorni dal ricevimento la ragioneria invia copia del provvedimento stesso alla competente direzione provinciale del tesoro per il tempestivo inizio dei pagamenti e l'originale alla Corte dei conti, unitamente alla relativa documentazione, per il controllo di competenza.

4.La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di concessione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa e all'attribuzione alla stessa del numero di iscrizione, di cui da' comunicazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza; dispone quindi il puntuale pagamento del trattamento economico, dalla data di decorrenza e sulla base di quanto previsto dal provvedimento medesimo, operando il conguaglio con quanto corrisposto a titolo di pensione provvisoria a norma del comma 5. Ove intervenga successivamente una modifica dell'ammontare del trattamento pensionistico a seguito di rilievo degli organi di controllo o per altra causa, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

5.Nelle more della concessione del trattamento definitivo si provvede all'attribuzione della pensione provvisoria con la procedura di cui all'art. 7.

NOTE Note alle premesse: - La legge n. 428/1985 concerne: "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti". Il testo dell'art. 1 di tale legge e' il seguente: "Art. 1 (Delega al Governo). - Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo; b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresi', in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilita' amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi; c) adeguare la normativa vigente sulla contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario; e) prevedere, in conformita' ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento degli stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari. Il Governo della Repubblica e' altresi' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo articolo 7, per definire le specifiche responsabilita' amministrative: a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonche' del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio; b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati". L'art. 7 di detta legge, relativo alla ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro, richiamato nel soprariportato art. 1, prevede che: "Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo e' costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacita' di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato. Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro. Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo e' addetto, di norma, personale del ruolo delle direzioni provinciali del tesoro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalita' con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica. Le attribuzioni di pertinenza delle direzioni provinciali del tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente seconde comma". - La legge n. 315/67 concerne: "Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agi ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro". - L'art. 6 del D.L. n. 702/1978 (Disposizioni in materia di finanza locale), nel testo modificato dalla legge di conversione n. 3/1979, e' il seguente: "Art. 6. - Per l'anno 1979, anche in deroga alle norme generali vigenti, i contributi ordinari dovuti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, afferenti i ruoli generali dell'anno 1979, devono essere estinti mediante versamenti trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 20, o, se festivo, nel giorno immediatamente precedente non festivo, dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre 1979. All'uopo di essere versata, per ciascuna delle trimestralita' precedenti all'emissione del ruolo, una somma pari ad un quarto dell'ammontare dei contributi previdenziali iscritti nei ruoli generali dell'anno 1978 a carico dell'ente, e, dopo venuto a scadere il ruolo 1979, la residua somma insoluta per l'estinzione del ruolo medesimo, viene ripartita, in parti uguali, tra le rimanenti trimestralita', senza applicazione di interessi. Qualora l'ente non provvede, entro il giorno 20 dei mesi di cui innanzi ad emettere il relativo mandato, il tesoriere dell'ente medesimo e' obbligato ad effettuare direttamente il pagamento della trimestralita' corrispondente, entro il giorno 30 del mese di scadenza della stessa, senza aggravio di ulteriori oneri per l'ente, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti statali previsti per l'anno 1979. I contributi ordinari, compresi nei ruoli suppletivi emessi nel 1979, devono essere parimenti estinti entro e non oltre l'esercizio di competenza e cioe' entro il 30 dicembre 1979. Peraltro l'ente puo' effettuare il pagamento, anziche' in unica soluzione, in rate bimestrali, con inizio dal giorno 20 del mese successivo a quello di emissione del ruolo stesso, senza applicazione di interessi. Vale, anche in questo caso, quanto innanzi previsto per i contributi ordinari compresi nei ruoli generali, circa la modalita' di pagamento e gli obblighi sostitutivi del tesoriere. Per il ritardato pagamento delle trimestralita' o delle bimestralita', come innanzi previste per l'estinzione dei contributi ordinari, a seconda che siano compresi in ruoli generali o suppletivi, oltre il giorno 30 del mese di scadenza della trimestralita' o della bimestralita' stessa e' dovuto, sulla somma versata in ritardo, l'interesse mensile in ragione dell'uno per cento. Per l'iscritto alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza che cessi dal servizio con diritto a pensione, l'ente datore di lavoro, almeno tre mesi prima di tale data, trasmette alla medesima Direzione generale, insieme con la domanda di pensione un foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza determinato sulla base del servizio utile reso con iscrizione alle casse, nella misura dei 9/10 del trattamento annuo netto spettante. Duplicato del foglio di liquidazione di cui al precedente comma viene contestualmente trasmesso dall'ente alla competente direzione provinciale del tesoro, che accende una partita provvisoria di pensione provvedendo ai pagamenti alle scadenze stabilite a favore dell'iscritto alle casse cessato dal servizio, ed imputando la relativa spesa al ruolo di pensione che sara' emesso dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, salvo conguaglio o rivalsa in sede di liquidazione della pensione definitiva. Nei casi di morte dei titolari di pensione diretta, le direzioni provinciali del tesoro sono autorizzate a concedere acconti al coniuge ed agli orfani minori superstiti aventi diritto a pensione di riversibilita'. L'acconto e' determinato sull'importo della pensione diretta gia' in pagamento, nella misura dei 9/10 del trattamento netto spettante. E' fatto divieto ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili di concedere, ai sensi del quinto comma dell'articolo 62 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e del quinto comma dell'art. 56 dell'ordinamento approvato con legge 6 luglio 1939, n. 1035, acconti di pensione relativamente alle cessazioni dal servizio che si verificheranno posteriormente al 31 marzo 1979. Per i casi in cui l'ente datore di lavoro non abbia possibilita' di predisporre il foglio di liquidazione tre mesi prima della cessazione, l'acconto stesso e erogabile dall'ente per un periodo non superiore a tre mesi. Per gli acconti corrisposti relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 aprile 1979, gli enti di cui al precedente comma, qualora non sia stato gia' provveduto alla sostituzione di detti acconti a carico degli istituti di previdenza, continueranno a corrispondere gli stessi non oltre il 31 dicembre 1979, previo invio, entro il 31 agosto, dei fogli di liquidazione di cui ai precedenti sesto e settimo comma con l'indicazione dell'acconto nell'importo gia' corrisposto. Le direzioni provinciali del tesoro, per ciascuna partita, provvederanno, entro il 31 dicembre 1979, agli adempimenti previsti dal citato settimo comma ed al rimborso delle somme anticipate a titolo di acconto, che all'uopo saranno loro comunicate dall'ente interessato. In ogni caso, a partire dal 1 gennaio 1980, detti acconti di pensione saranno erogati nei confronti dei dipendenti dei comuni, province, loro consorzi ed aziende, dalle direzioni provinciali del tesoro". - Il testo dell'art. 28 del D.L. n. 38/1981 (Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981), non modificato dalla legge di conversione n. 153/1981, e' il seguente: "Art. 28. - Con effetto dal 1981, ai fini del pagamento dei contributi dovuti dalle unita' sanitarie locali e dalle comunita' montane alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, si applicano le modalita' previste per i comuni, le province e i loro consorzi dall'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, anche per quanto concerne l'obbligo al tesoriere, di cui al terzo comma del citato art. 6, ad effettuare i pagamenti, qualora l'ente non provveda ad emettere i relativi mandati, avvalendosi dei fondi di cui ai trasferimenti regionali previsti dal quinto comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. Al fine della corresponsione degli acconti di pensione ai dipendenti delle unita' sanitarie locali e delle comunita' montane si applicano le disposizioni previste dal sesto comma e successivi dell'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con effetto dal 1 aprile 1981, relativamente alle cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1982, per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1980". - L'art. 30 del D.L. n. 55/83 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), nel testo modificato dalla legge di conversione n. 131/1983, e' il seguente: "Art. 30. - (1) Con effetto dal 1 aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1 gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1 aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i riscatti, le indennita' e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani minorenni e' liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro. (2.1.) Per le Casse pensioni dipendenti enti locali, sanitari ed insegnanti degli istituti di previdenza, la retribuzione annua contributiva definita dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e' costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attivita' lavorativa. (3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attivita', sulla base di apposita certificazione degli Enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio. (4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa e' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilita' dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione. (4.1.) Ai fini previdenziali restano validi ed efficaci i provvedimenti adottati dagli enti locali per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974, aventi decorrenza posteriore al 1 gennaio 1975". Note all'art. 1: - Il testo dell'intero art. 30 del D.L. n. 55/1983 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 8 della legge n. 141/1985 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti) e' il seguente: Art. 8.- I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con l'anzianita' massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti. Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianita' di servizio dai singoli ordinamenti. Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di eta', di dispensa dal servizio, nonche' i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilita'. Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15. E' fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianita' utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonche' l'eta' prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi questa ultima circostanza, il competente ufficio dovra' farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione".

Art. 2

Trattamento normale diretto nel caso di cessazione per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta' o di servizio

1.Nei casi di collocamento a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta' o di servizio, l'ente presso cui il dipendente presta servizio trasmette la domanda di pensione, la certificazione e la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 1, alla Direzione generale degli istituti di previdenza, entro un mese dalla avvenuta cessazione dal servizio. Contestualmente l'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti per la concessione della pensione provvisoria.

2.Si applica il disposto dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1.

Art. 3

Trattamento normale indiretto per decesso in servizio del dipendente

1.Il trattamento normale indiretto in favore dei familiari del dipendente deceduto in attivita' di servizio e' liquidato, su domanda degli interessati, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

2.Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'ente presso cui il dipendente stesso prestava servizio trasmette entro un mese dalla morte, alla predetta Direzione generale, la domanda di pensione, la certificazione di cui al comma 1 dell'art. 1 nonche' la occorrente documentazione. Contestualmente l'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti per l'attribuzione del trattamento provvisorio.

3.Nel provvedimento di concessione della pensione definitiva sono indicati: le generalita' del dipendente e quelle del titolare del trattamento; la data di presentazione della domanda di pensione; il servizio utile reso dal dipendente deceduto, comprensivo degli eventuali periodi o servizi riconosciuti e delle campagne di guerra; la data di decesso del dante causa; l'importo annuo lordo e la data di decorrenza della pensione; gli altri elementi previsti dall'art. 8 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

4.Si applica il disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1.

Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 8 della legge n. 141/1985 e' riportato nelle note all'art. 1.

Art. 4

Trattamento normale di riversibilita' per il decesso del pensionato

1.In caso di decesso del pensionato la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la pensione diretta, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilita' a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni, in base ai dati indicati nel decreto di liquidazione del trattamento diretto secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1, previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa dello stesso coniuge superstite.

2.Con le modalita' indicate nel comma 1 la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilita' a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni anche in mancanza dei dati relativi alle generalita' degli stessi nel provvedimento di concessione della pensione diretta, previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto dal pensionato.

3.Senza provvedimento formale si procede altresi' in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di riversibilita', nonche' in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di eta' ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette.

4.In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresi' nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonche' nei casi di consolidamento. Le predette operazioni hanno luogo senza adozione di provvedimento formale.

5.La direzione provinciale del tesoro provvede anche alla liquidazione del trattamento normale di riversibilita' a favore degli altri aventi diritto mediante formale provvedimento, adottato in base alla documentata istanza degli interessati e alle risultanze degli accertamenti disposti ai fini del riconoscimento dei necessari requisiti.

6.La direzione provinciale del tesoro da' notizia alla Direzione generale degli istituti di previdenza sia dell'avvenuta concessione della pensione di riversibilita', sia della variazione o della cessazione della pensione stessa.

7.Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436.

Nota all'art. 4: Il testo dell'art. 9 della legge n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), quale sostituito dall'art. 2 della legge n. 436/1978, e' il seguente: "Art. 9. - Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, puo' disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalita' dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6. Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5 muore senza lasciare un coniuge superstite, la pensione e gli altri assegni che spetterebbero a questo possono essere attribuiti dal tribunale, in tutto o in parte, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La parte della pensione e degli altri assegni non attribuita ai sensi del comma precedente spetta, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, ai figli, genitori o collaterali aventi diritto al trattamento di reversibilita'. Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore lasciando un coniuge superstite, una quota della pensione e degli altri assegni a questo spettanti puo' essere attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se in tale condizione si trovano piu' persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentite le parti indicate nei commi terzo e quarto e, nel caso indicato nel secondo comma, l'ente tenuto all'erogazione della pensione e degli altri assegni".

Art. 5

Trattamento privilegiato diretto

1.Il trattamento privilegiato diretto e' liquidato a domanda dalla Direzione generale degli istituti di previdenza nei confronti del dipendente affetto da infermita' o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2.Nel provvedimento di concessione, oltre ai dati previsti dal comma 2 dell'art. 1, sono indicati gli importi degli eventuali assegni accessori spettanti al pensionato in relazione alle riconosciute infermita'.

3.Si applica il disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 1.

4.Nelle more dell'attribuzione del trattamento privilegiato e' concesso, se spettante, il trattamento provvisorio ordinario con le modalita' indicate nell'art. 7.

Art. 6

Trattamento privilegiato indiretto o di riversibilita'

1.Il trattamento privilegiato indiretto o di riversibilita' e' liquidato a domanda dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, in favore dei familiari del dipendente deceduto sia in attivita' di servizio che in quiescenza.

2.Nelle more dell'attribuzione del trattamento privilegiato, e' concesso a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio, se spettante, il trattamento provvisorio normale con le modalita' indicate nell'art. 7.

3.In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato, in favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni che abbiano richiesta la pensione privilegiata, la competente direzione provinciale del tesoro liquida, in attesa dell'eventuale emissione da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del provvedimento di riconoscimento del privilegio, il trattamento normale con la procedura di cui all'art. 4.

Art. 7

Liquidazione della pensione provvisoria

1.Nei casi di cessazione dal servizio del dipendente che abbia titolo a conseguire la pensione diretta ovvero nei casi di decesso del dipendente che lasci familiari aventi titolo ad ottenere la pensione indiretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde agli aventi diritto un trattamento provvisorio determinato in base ai servizi, risultanti dalla documentazione in possesso dell'ente presso il quale il dipendente prestava servizio, purche' sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge. Nulla e' innovato per quanto riguarda i requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione.

2.La concessione del trattamento provvisorio e' disposta in base ad apposita comunicazione diretta alla competente direzione provinciale del tesoro dall'ente indicato nel comma 1, contenente le seguenti indicazioni: importo della pensione annua lorda da corrispondere; numero degli anni di servizio, risultanti in modo certo dagli atti d'ufficio, in base ai quali e' stata determinata la pensione provvisoria da corrispondere; eta' massima di collocamento a riposo in base alla legge, al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; generalita' del coniuge e dei figli minorenni; ammontare degli eventuali acconti corrisposti; altri dati ritenuti necessari.

3.La comunicazione di cui al comma 2 - unitamente a una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente le informazioni ritenute necessarie nonche' l'impegno a denunciare tempestivamente all'ufficio erogatore il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento della pensione e degli annessi assegni accessori - e' trasmessa almeno tre mesi prima della data di collocamento a riposo alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa e all'attribuzione alla stessa del numero di iscrizione. Nel caso in cui la data di collocamento a riposo non sia conosciuta con anticipo e nel caso di morte del dipendente, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria e' trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone con precedenza assoluta sugli affari correnti l'immediato pagamento della pensione spettante.

4.La direzione provinciale del tesoro da' notizia dell'avvenuta concessione della pensione provvisoria alla Direzione generale degli istituti di previdenza, segnalando il numero di iscrizione attribuito e trasmettendo copia della comunicazione di cui al comma 2. La predetta Direzione generale adotta il provvedimento formale di concessione del trattamento definitivo con la procedura prevista dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6.

5.Ai fini del riscontro successivo dei pagamenti, gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Direzione generale degli istituti di previdenza attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

6.La pensione provvisoria di riversibilita' viene liquidata anche a favore del coniuge e degli orfani minorenni del dipendente deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio diretto.

7.In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione il disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4, procede, in attesa della registrazione del provvedimento formale, alla corresponsione in via provvisoria, al coniuge superstite ed agli orfani minori, della pensione che ad essi compete ai sensi delle vigenti disposizioni.

8.Qualora l'importo della pensione definitiva diretta, indiretta o di riversibilita' risultante dal provvedimento di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.

9.I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonche' quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti.

10.Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai dirigenti e al personale degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/09/1986, n. 217 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art. 8

Revoca o modifica del provvedimento Ricupero di somme indebitamente corrisposte

1.Il provvedimento definitivo relativo al trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e nell'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Per i casi previsti dai punti c) e d) dell'art. 204 sopra citato, resta fermo il termine di dieci anni di cui all'articolo 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

2.Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilita', ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione e' tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo.

Note all'art. 8: - Gli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del D.P.R. n. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), compongono, con l'art. 203, il titolo IV di detto testo unico, che si riporta qui di seguito integralmente: "Titolo IV REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO Art. 203 (Competenza). - Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo' essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le norme contenute negli articoli seguenti. Art. 204 (Motivi). - La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' avere luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo del servizio, nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita'; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi. Art. 205 (Iniziativa e termini). - La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti. La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato. Art. 206 (Effetti). - Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dall'interessato. Art. 207 (Revoca o modifica su domanda nuova). - Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento. Art. 208 (Perdita del diritto alla pensione di riversibilita). - Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilita' o di assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca. Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro ufficio, la direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti, trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che procede alla revoca. Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica all'interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta giorni. Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal secondo comma. Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede in merito la direzione provinciale del tesoro ovvero l'ufficio liquidatore, ai sensi dei commi precedenti". - L'art. 3 della legge n. 428/85 (il cui argomento e' enunciato nelle note alle premesse), cosi' dispone: "Art. 3 (Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092). - La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione. All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' aggiunto il seguente comma: "Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave". Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento. La relazione di cui al comma precedente dovra' essere sottoposta al consiglio di amministrazione". - Il testo dell'art. 26 della legge n. 315/1967 (il cui argomento figura nelle note alle premesse), e' il seguente: "Art. 26. - I provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, adottati dai competenti organi deliberanti degli Istituti di previdenza e resi esecutivi con decreto del direttore generale degli Istituti medesimi, possono, d'ufficio o a domanda degli interessati, essere revocati o modificati dagli organi deliberanti predetti entro il termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione del decreto agli interessati. La revoca o modifica e' ammessa, entro il termine di tre anni dalla data predetta, quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dalla documentazione acquisita; b) vi sia stato errore materiale nel computo del servizio ovvero nella determinazione del contributo di riscatto o dell'importo del trattamento di quiescenza. oppure, entro il termine di dieci anni dalla data stessa quando: c) siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza; d) il provvedimento sia stato adottato sopra documenti falsi. Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione delle domande di pensioni di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilita'".

Art. 9

Disposizioni varie

1.In tutti i casi in cui esiste trattamento provvisorio liquidato dalla direzione provinciale del tesoro, l'attribuzione del trattamento definitivo ha luogo con l'applicazione, da parte della direzione medesima, del provvedimento formale di conferma o di variazione degli assegni in godimento, senza emissione di un nuovo ruolo di spesa fissa.

2.Nei confronti dei trattamenti pensionistici contemplati dal presente decreto si applica il disposto dell'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 34 della legge 29 aprile 1976, n. 177 dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 e dal comma 3 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429. Si applica, altresi', il disposto degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.

3.Ai fini della rivalsa di cui al sesto comma dell'art. 52 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, gli enti corrispondono alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza la quota del trattamento di quiescenza secondo le modalita' ed i coefficienti previsti con decreto del Ministro del tesoro.

4.Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano nei confronti delle pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute dopo il 30 giugno 1987.

Note all'art. 9: - Il testo vigente dell'art. 197 del D.P.R. n. 1092/1973 (il cui argomento e' enunciato nelle note all'art. 8) e' il seguente (i primi sei commi sono stati introdotti dall'art. 9 del D.P.R. n. 138/1986 e gli ultimi due dall'art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 429/1986; l'art. 34 della legge n. 177/1976 aveva aggiunto in precedenza due commi al testo originario dell'articolo sottoriportato): "Art. 197. (Pagamento delle pensioni e degli assegni). - Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilita' viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicita' dei pagamenti e' stabilita con decreto del Ministro del tesoro. I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicita' stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilita' soltanto per la parte eccedente la predetta quota. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sara' stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso. E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma". - Il testo degli articoli 11 e 12 del D.P.R. n. 138/1986 (il cui argomento figura nelle premesse al presente decreto) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 11 (Arrotondamento dell'importo annuo della pensione). - 1. L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile e' arrotondato per eccesso a lire cento, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data e' abrogato l'art. 35 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Art. 12 (Comunicazioni agli organi di controllo). - 1. Nel caso in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, i trattamenti di attivita' o pensionistici vengono concessi o modificati senza provvedimento formale, dell'avvenuta concessione o modifica viene data comunicazione entro tre mesi alla Corte dei conti e alla competente ragioneria". - Si riporta qui di seguito il sesto comma dell'art. 52 del R.D.L. n. 680/1938 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali): "Il pagamento dell'intera indennita' o dell'intera pensione e' sempre fatto dalla cassa di previdenza, che si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con le norme stabilite per l'esazione dei contributi. La quota di indennita' a carico degli enti non viene pagata se non quando la relativa liquidazione sia divenuta definitiva o per decorrenza di termini o per accettazione dei singoli interessati o per decisione della Corte dei conti".

Art. 10

Atti di delega per la riscossione degli stipendi

1.In deroga a quanto disposto dal quinto, sesto e settimo comma dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, la dichiarazione con la quale gli impiegati di un medesimo ufficio delegano uno di essi a riscuotere e dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo e' acquisita agli atti dell'ufficio ordinatore della spesa anche nel caso in cui i relativi titoli sono emessi con sistema manuale.

Nota all'art. 10: Si riporta qui di seguito il testo dei commi quinto, sesto e settimo del vigente art. 383 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato): "La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio e' mandata all'ufficio ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza. Negli ordini successivi e' fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega. In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta".

Art. 11

Adempimenti degli uffici di appartenenza ai fini del pagamento degli stipendi ai propri dipendenti

1.Per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi a favore dei dipendenti delle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo non occorrono espresse attestazioni di prestato servizio da parte dei capi degli uffici di appartenenza. Questi ultimi hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficio ordinatore della spesa ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del pagamento degli assegni di attivita' ai loro dipendenti.

2.Ove, per il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1, non sia dovuto lo stipendio ad un impiegato che ne abbia delegata la riscossione ad altra persona ed il relativo titolo non possa essere annullato o rettificato, il capo dell'ufficio di appartenenza dell'impiegato, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, deve, sotto la propria personale responsabilita', impartire le opportune disposizioni al delegato alla riscossione, affinche' trattenga l'importo non dovuto e lo versi subito in tesoreria. Il relativo documento di entrata va rimesso all'ufficio ordinatore della spesa.

Art. 12

Modificazioni ed integrazioni

1.A norma del comma 2, lettera e), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute nel presente decreto possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1.

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1986

Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 46

Nota all'art. 12: Il testo dell'intero art. 1 della legge n. 428/1985 e' riportato nelle note alle premesse.