DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 79 della Costituzione;
Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 12 dicembre 1986, n. 861;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
Amnistia
NOTE Nota all'art. 1, comma 1, lettera c): Il testo dell'art. 57 del codice penale, come modificato dall'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127, e' il seguente: "Art. 57. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). - Salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, e' punito, a titolo di colpa, se un reato e' commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo". Nota all'art. 1, comma 1, lettera d): Il testo degli articoli 491, 476 e 482 del codice penale (trascritti nell'ordine in cui sono richiamati) e' il seguente: "Art. 491. (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena). - Se alcuna delle falsita' prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsita' in scrittura privata nell'art. 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'art. 476 e nell'art. 482. Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita', soggiace alla pena stabilita nell'art. 489 per l'uso di atto pubblico falso". "Art. 476. (Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). - Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni". "Art. 482. (Falsita' materiale commessa dal privato). - Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo". [Gli articoli 477 e 478 riguardano, rispettivamente, la falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e la falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti]. Nota all'art. 1, comma 1, lettera e): Il testo degli articoli 7, 1, 2, 4 e 5 della legge n. 895/1967 (trascritti nell'ordine in cui sono richiamati), come sostituiti i primi quattro, rispettivamente, dagli articoli 14, 9, 10 e 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e' il seguente: "Art. 7. - Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi". [L'art. 15 della legge n. 497/1974, con riferimento alle disposizioni sopra riportate, introdotte dall'art. 14 della medesima legge, prevede che: "Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nell'ipotesi di reato di porto d'armi abusivo per mancanza di validita' della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa"]. "Art. 1. - Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni di guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire ottocentomila a lire quattro milioni". [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. "Art. 2. - Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni". [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. "Art. 4. - Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato". "Art. 5. - Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantita' o per la qualita' delle armi, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entita'. In ogni caso, la reclusione non puo' essere inferiore a sei mesi". Nota all'art. 1, comma 1, lettera f): Il comma terzo dell'art. 23 della legge n. 110/1975 e i commi sesto, ottavo e decimo dell'art. 10 della medesima legge cosi' dispongono: "Art. 23, comma terzo. - Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni". [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. "Art. 10, comma sesto. - La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica". [Comma cosi' sostituito dalla legge 16 luglio 1982, n. 452; il primo periodo dello stesso comma e' stato poi ulteriormente cosi' modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85]. Il testo dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei primi due commi dell'art. 9 della legge n. 968/1977 sulla protezione e la tutela della fauna e sulla disciplina della caccia, citati nel comma soprariportato, e' il seguente: "Art. 31 R.D. n. 773/1931. - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra all'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche". "Art. 9 legge n. 968/1977, primo e secondo comma. - La caccia e' consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non piu' di tre colpi, di calibro non superiore a 12, nonche' della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. La caccia e' altresi' consentita con l'uso dei falchi e con l'arco". "Art. 10, comma ottavo. - La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parti di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita' superiore a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge". Art. 10, decimo comma. - Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni". [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Note all'art. 1, comma 1, lettera g): - I reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice penale sono, rispettivamente, la resistenza a un pubblico ufficiale e la violenza privata. - L'art. 1 del D.L. n. 66/1948 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) prevede che: "Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata od ordinaria o comunque ostruisce od ingombra, allo stesso fine, la strada stessa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena anzidetta anche quando il fatto e' commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la libera navigazione. La pena e' raddoppiata se il fatto e' commesso da piu' persone, anche non riunite, ovvero se e' commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose". - Il testo dell'art. 61 del codice penale e' il seguente: "Art. 61. (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'avere agito per motivi abbietti o futili; 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato; 3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone; 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita'; 8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9) l'avere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di un culto; 10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualita' di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalita'". - Il n. 2) dell'art. 112 del codice penale prevede che: "La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata: (omissis) 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo". Nota all'art. 1, comma 1, lettera k): Il testo vigente dell'art. 19 del R.D.L. n. 1404 e' il seguente: "Art. 19. (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da minore degli anni 18 il Tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, puo' applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14, sia nel giudizio". Nota all'art. 1, comma 1, lettera i): Il testo dell'art. 77 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art. 77. (Ambito e modalita' d'applicazione). Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della liberta' controllata o della pena pecuniaria puo' disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria o misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della sezione I di questo capo. La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente sezione. Contro la sentenza e ammesso soltanto ricorso per cassazione.
Art. 2
Esclusioni oggettive dall'amnistia
2.Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'amnistia secondo le disposizioni del presente decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.
Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 3): Il quarto comma dell'art. 319 del codice penale prevede che: "Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilita' per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire duecentomila a due milioni". [La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 4): il primo comma dell'art. 318 del codice penale (per il quarto comma dell'art. 319 si veda nella nota precedente) cosi' dispone: "Il pubblico ufficiale, che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro o altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni". [La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 9): Il comma secondo dell'art. 385 del codice penale, come sostituito dall'art. 15 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, cosi' dispone: "La pena e' della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a cinque anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o da piu' persone riunite". Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 10): Il primo comma dell'art. 391 del codice penale cosi' dispone: "Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'autorita', e' punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 386". Note all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 16): I comuni secondo e terzo dell'art. 590 del codice penale cosi' dispongono: "Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. [La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila". [Il presente comma e' stato aggiunto dalla legge 11 maggio 1966, n. 296; la multa e' stata cosi' triplicata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. - Il n. 2) del primo comma dell'art. 583 del codice penale e il secondo comma del medesimo articolo cosi' dispongono: "La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: (omissis) 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso". Nota all'art. 2, comma 1, lettera a), n. 17): Il comma terzo dell'art. 595 del codice penale (Diffamazione) cosi' dispone: "Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione". [La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Note all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 2): - Il testo degli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge n. 615/1966 e' il seguente: "Art. 9. - Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente art. 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialita' in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento. Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire 300 mila a lire tre milioni". "Art. 10. - Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialita' in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvedera' ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento. Avverso l'esito negativo di tale collaudo e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, e' punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 150 mila. Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presidente articolo, un impianto termico e', punito con l'ammenda da lire 150 mila a lire 450 mila". "Art. 14. - Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente art. 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute e' punito con l'ammenda da lire 90 mila a lire 900 mila. Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di combustibili dovranno precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto. Ove il fatto previsto dal primo comma dipenda esclusivamente dal combustibile e risulti provata la responsabilita' del fornitore la penalita' ricadra' su quest'ultimo e sara' raddoppiata rispetto alle cifre indicate nel primo capoverso". Art. 15 - Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, cosi' da assicurare una combustione quanto piu' perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge. Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonche' i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette. Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, e' punito con l'ammenda da lire 15.000 a lire 150.000. I limiti di tollerabilita' di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento. Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, puo' essere revocato il patentino di abilitazione". Art. 18 - Chiunque conduca un impianto termico di potenzialita' superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 e' punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 90.000". Gli importi delle ammende previste negli articoli soprariportati sono stati cosi' elevati dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (gli importi originari erano un terzo di quelli indicati negli articoli). - Il testo degli articoli 21 (come modificato dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e dall'art. 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689), 22 e 24-bis (aggiunto dall'art. 3 della legge 2 maggio 1983, n. 305) della legge n. 319/1976 e' il seguente: "Art. 21. - Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. Alla stessa pena soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma - non presenta la domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere a) e b); ovvero non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa e' stata respinta, o dopo che l'autorizzazione e' stata revocata. Si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione. La condanna importa la incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. Per i reati previsti al primo, secondo e terzo comma del presente articolo e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura". Art. 22 - Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni". Art. 24-bis. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto il divieto assoluto di versamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantita' tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in quest'ultimo caso, l'obbligo della preventiva autorizzazione". - Il comma secondo dell'art. 15 della medesima legge n. 319, 1976 prevede che: "I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono: a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge [termine prorogato di centottanta giorni dall'art. 9 della legge 24 dicembre 1979, n. 650]; b) se gia' in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi". Nota all'art. 2, comma 1, lettera e), n. 3): I commi sesto e settimo dell'art. 9 della legge n. 171/1973 cosi' dispongono: "In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita' di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto. Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni". Note all'art. 2, comma 1, lettera e), n. 5): - Il testo dell'art. 2 della legge n. 136/1983 e' il seguente: "Art. 2. - E' vietata la produzione, la detenzione, l'immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilita' media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfoliti. E' in ogni caso vietata nella fabbricazione dei detersivi l'utilizzazione di tensioattivi sintetici o di altre sostanze che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante e piu' in generale all'equilibrio dell'ambiente. I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000". - Il testo dell'art. 14 del D.L. n. 667/1985 (il testo del predetto decreto, coordinato con la legge di conversione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1936) e' il seguente: "Art. 14. - 1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, e nell'art. 3, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 5.000.000 a L. 50.000.000. 2. L'inosservanza delle condizioni stabilite per il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicita' dei prodotti ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punibile con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. 3. Sono puniti con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, e nell'art. 3, comma 6, del presente decreto. 4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza e la incapacita' di contrattare, con la pubblica amministrazione prevista dall'art. 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 4): Il testo delle disposizioni citate e' il seguente: "Art. 24. - Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani e da L. 100.000 a L. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonche' con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi". "Art. 25, primo comma. - I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000". "Art. 25, terzo comma. - Se la discarica non autorizzata e' realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare e' punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000". "Art. 26. - Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 e' punito con l'arresto da mesi sei ad un anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000". "Art. 27. - I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a L. 5.000.000. Chiunque effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, non osserva le prescrizioni della relativa autorizzazione e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 5.000.000. Alla stessa pena e' soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17". "Art. 29. - Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 12 e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000". Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 6): Il testo degli articoli 17 e 20 della legge n. 979/1982 e' il seguente: "Art. 17. - Al di la' del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia e' parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo. Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'art. 19 e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni". "Art. 20. - Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'art. 16 o la normativa internazionale di cui all'art. 17, nonche' il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10 milioni; se il fatto e' avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla meta'. Alla stessa pena e' soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'art. 16. Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo, e' consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura. Per il comandante di nazionalita' italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sara' determinata ai sensi dell'art. 1083 del codice della navigazione. Ai comandanti di navi di nazionalita' non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sara' inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravita' del reato commesso ed alla condanna comminata". Nota all'art. 2, comma 1, lettera e), n. 7): Il testo dell'art. 3 della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e' il seguente: "Art. 3. (Alterazione di aromi). - Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa, ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire seicentomila a lire quattro milioni". [La multa e' stata Cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Nota all'art. 2, comma 1, lettera c), n. 8): Il testo dell'art. 1-bis del D.L. n. 31/1976 e' il seguente: "Art. 1-bis. - Il residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, ovvero assumendo partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attivita' costituite in Italia come appartenenti a non residenti, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinque milioni". Il testo dell'art. 81 del codice penale, come sostituito dall'art. 8 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e' il seguente: "Art. 81. (Concorso formale. Reato continuato). - E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere precedenti".
Art. 3
Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia
Nota all'art. 3, comma 1, lettera e): Il n. 7) dell'art. 61 del codice penale prevede che: "Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costituivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis) 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un daino patrimoniale di rilevante gravita'". Note all'art. 3, comma 1, lettera d): - Il testo dell'art. 98 del codice penale, come modificato dall'art. 146 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il seguente: "Art. 98. (Minore degli anni diciotto). - E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena piu' grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potesta' dei genitori o dell'autorita' maritale". - I numeri 4) e 6) dell'art. 62 del codice penale prevedono che: "Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (omissis) 4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'; (omissis) 6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". - Il testo dell'art. 583 del codice penale, come modificato dall'art. 22 della legge 22 maggio 1978, n. 794, e' il seguente: "Art. 583. (Circostanze aggravanti). - La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale e' gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e grave difficolta' della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso". - I numeri 1) e 4) dell'art. 625 del codice penale prevedono che: La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni [la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]; 1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione; (omissis) 4) se il fatto e' commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona". - Il testo dell'art. 421 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, e' il seguente: "Art. 421. (Proscioglimento prima del dibattimento). - Salvo quanto e' stabilito nel capoverso dell'art. 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non puo' essere proseguita e se per accertarla non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, sentite le parti, in camera di consiglio, anche di ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a liberta' vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate. Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383. Agli effetti delle impugnazioni, la sentenza si considera pronunziata in giudizio". Note all'art. 3, comma 1, lettera i): - Il testo dell'art. 48 del codice penale militare di pace e' il seguente: "Art. 48. (Circostanze attenuanti comuni). - Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri miliari; 2) l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare; 3) l'avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati dal superiore. Per i reati militari, la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore". - Il testo dell'art. 69 del codice penale, come modificato dagli articoli 6 e 7 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e' il seguente: "Art. 69. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti). Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
Art. 4
Condizioni soggettive per l'applicabilita' dell'amnistia
3.Nell'applicazione dell'amnistia alle contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma 1.
Note all'art. 4, comma 1, lettera a). - La legge n. 1423/1956 reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'". La legge n. 575/1965 reca: "Disposizioni contro la mafia". La legge n. 646/1982, oltre a modificare le leggi sopracitate, reca disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale e istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. Nota all'art. 4, comma 2, lettera b): Il testo dell'art. 167 del codice penale e' il seguente: "Art. 167. (Estinzione del reato). - Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto. In tal caso non ha luogo la esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie".
Art. 5
Rinunciabilita' dell'amnistia
1.L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.
Art. 6
Indulto
1.E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2.L'indulto non puo' essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire cinque milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli: 624, aggravato, ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625; 628, commi primo e secondo; 629, comma primo, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'art. 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'art. 62, numeri 1 e 2, o all'art. 89 (vizio parziale di mente) del codice penale, nonche' per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dall'art. 186 e dal secondo comma dell'art. 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'art. 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'art. 62, n. 1, del codice penale.
3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto e' ridotto alla meta' nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, lettera b), e di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti; e' ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione. Nella valutazione dei precedenti penali di cui alla richiamata lettera b) del comma 1 dell'art. 4, non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato il presente indulto.
4.La misura dell'indulto e' di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' o che sono affetti da invalidita' permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella prevista dal decreto ministeriale 25 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980, in esecuzione della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
5.Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del comma terzo del citato art. 8 la pena condonata e' equiparata a quella espiata.
Note all'art. 6, comma 2: - L'art. 624 del codice penale concerne il reato di furto. - Per il testo dei numeri 1) e 4) dell'art. 625 del codice penale si veda nelle note all'art. 3, comma 1, lettera d). - Il testo dei primi due commi dell'art. 628 (relativo al reato di rapina) e del primo comma dell'art. 629 del codice penale (relativo al reato di estorsione) e' il seguente: "Art. 628, primo e secondo comma. - Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni [la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a se' o da altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se' o ad altri l'impunita'". "Art. 629, primo comma. - Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni [la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]". - L'art. 575 del codice penale prevede il reato di omicidio. - Si trascrive il testo dei numeri 1) e 2) dell'art. 62 del codice penale e dell'art. 89 del medesimo codice: "Art. 62. (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui". "Art. 89. (Vizio parziale di mente). - Chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermita', in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacita' di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena e' diminuita". - Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 186 (insubordinazione con violenza) del codice penale militare di pace, del secondo comma dell'art. 195 (violenza contro un inferiore) e dell'art. 198 del medesimo codice (come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1, 5 e 8 della legge 26 novembre 1985, n. 689): "Art. 186, secondo comma. - Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata". "Art. 195, secondo comma. - Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea puo' essere aumentata". "Art. 198. (Provocazione). - Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'". Note all'art. 6, comma 4: - Il D.M. 25 luglio 1980 approva le tabelle indicative delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, relativa alla conversione del D. L. 30 gennaio 1971, n. 5 e alla introduzione di nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili. - La legge n. 18/1980 concerne norme sull'indennita' di accompagnamento degli invalidi civili totalmente inabili. Nota all'art. 6, comma 5: Il testo dell'art. 8 della legge n. 772/1972 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974, e' il seguente: "Art. 8. - Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile e' punito, se il fatto non costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1. L'espiazione della pena esonera dalle prestazioni del servizio militare di leva. L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile. L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate. Sulle domande decide il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'art. 4. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile".
Art. 7
Esclusioni soggettive dall'indulto
1.L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualita' o professionalita' non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.
Nota all'art. 7, comma 1: Per il testo delle leggi citate si veda nelle note all'art. 4, comma 1, lettera a).
Art. 8
Esclusioni oggettive dall'indulto
2.Quando vi e' stata condanna ai sensi dell'art. 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto secondo le disposizioni del presente decreto, determinando la quantita' di pena condonata.
Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 2): il testo dei primi due commi dell'art. 270 del codice penale e' il seguente: "Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della societa'". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 3): Il primo comma dell'art. 270-bis del codice penale, aggiunto dall'art. 3 del D. L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, prevede che: "Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 11): Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 289-bis del codice penale, aggiunto dall'art. 2 del D. L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191: "Chiunque per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo". Note all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 16): - Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 319 del codice penale: "Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a quattro milioni. [La multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. La pena e' aumentata, se dal fatto deriva: 1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale; 2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire cinque milioni [la multa e' stata cosi' aumentata per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e poi dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689], se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. [Si applica la pena dell'ergastolo se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte]. - L'art. 320 del codice penale si occupa della corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio e l'art. 321 delle pene per il corruttore. Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 22): Il secondo comma dell'art. 429 del codice penale prevede che: "Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 25): Si trascrive il testo dei commi primo e terzo dell'art. 432 del codice penale: "Comma primo. - Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, anni". "Comma terzo. - Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 26): Il terzo comma dell'art. 433 del codice penale prevede che: "Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 36): Si trascrive il terzo comma dell'art. 628 del codice penale, come modificato dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e poi dall'art. 9 della legge 13 settembre 1982, n. 646: "La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni [la multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]: 1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacita' di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis [associazione di tipo mafioso]". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 37): Si trascrive il secondo comma dell'art. 629 del codice penale, come modificato dall'art. 4 della legge 14 ottobre 1974, n. 497: "La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [la multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]". Nota all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 38): Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 630 del codice penale, come sostituito, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 1980, n. 894: "Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo". Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 1): Il comma primo dell'art. 167 del codice penale militare di pace prevede che: "Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 e 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni". Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 2): Si veda per i casi di omicidio volontario il secondo comma dell'art. 186 del codice penale militare di pace riportato nelle note all'art. 6, comma 2. Nota all'art. 8, comma 1, lettera b), n. 3): Si veda per i casi di omicidio volontario il secondo comma dell'art. 195 del codice penale militare di pace riportato nelle note all'art. 6, comma 2. Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 1): Il testo dell'art. 3 della legge n. 1383/1941 e' il seguente: "Art. 3. - Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l'amministrazione o la custodia o su cui eserciti la sorveglianza, soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del codice penale militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali. La cognizione dei suddetti reati appartiene ai tribunali militari". Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 2): Il testo dell'art. 2 della legge n. 645/1952, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 152/1975, e' il seguente: "Art. 2. (Sanzioni penali). - Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'art. 1, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da due milioni a venti milioni di lire. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate. L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilita' di armi o esplosivi ovunque siano custoditi. Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del codice penale la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1) e 2), del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni, la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1), del codice penale". Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 3): Il testo dell'art. 71 del secondo comma dell'art. 74 e dell'art. 75 della legge n. 685/1975 e' il seguente: "Art. 71. (Attivita' illecite). - Chiunque, senza autorizzazione, produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito' o illecitamente detiene fuori delle ipotesi previste dagli articoli 72 e 80, sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui alle tabelle I e III, previste dall'art. 12, e' punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa da lire sei milioni a lire duecento milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 6891. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'art. 15, illecitamente cede, mette o procura che altri inetta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel precedente comma, e' punito con la reclusione da quattro a diciotto anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Le stesse pene si applicano a chiunque fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope classificate nelle tabelle II e IV, di cui all'art. 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire quattro milioni a lire cento milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]". "Art. 74. (Aggravanti specifiche), secondo comma. - Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi". "Art. 75. (Associazione per delinquere). - Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire cento milioni a lire quattrocento milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni. [La multa e' stata cosi' raddoppiata dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non puo' essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o piu' partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito". Nota all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 4): Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 31/1976, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 836/1976, e' il seguente: "Art. 1. - Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento e' punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati. Chiunque costituisce, fuori del territorio dello Stato a favore proprio o di altri disponibilita' valutarie o attivita' di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, e' punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore delle disponibilita' valutarie o attivita' illecitamente procurate. Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, e' punito con la pena prevista nei commi precedenti. La pena e' aumentata se il numero delle persone che hanno concorso nel reato e' di tre o piu', ovvero se nel reato hanno concorso amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito. La pena e' aumentata sino al doppio se, per il nocumento che ne potrebbe derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravita'. Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero delle disponibilita' o attivita' non supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena e' della multa dalla meta' al triplo del valore medesimo. Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato e' equiparato a tutti gli effetti a quello consumato. In caso di condanna, fermo quanto disposto dall'art. 240, secondo comma, del codice penale, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne costituiscono il compendio ovvero il prodotto o il profitto. Se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilita' o attivita' costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera le lire 500 mila non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e il fatto e' punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti. Agli effetti dell'art. 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la residenza all'estero, ivi considerata, si intende riferita al periodo in cui le persone fisiche di nazionalita' italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilita' ed attivita' ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo". La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 giugno 1984, n. 180 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 4 luglio 1984) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'articolo soprariportato, nella parte in cui fa riferimento al solo lavoro dipendente o artigianale svolto all'estero, e non anche al lavoro autonomo, previsto nel titolo 111 del libro V del codice civile, esplicato all'estero, nelle medesime condizioni, da persone fisiche di nazionalita' italiana. Note all'art. 8, comma 1, lettera c), n. 5): - Il primo comma dell'art. 2 della legge n. 17/1982 prevede che: "Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'art. 1, o svolge attivita' di proselitismo a favore della stessa e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni". - Il testo dell'art. 18 della Costituzione e' il seguente: "Art. 18. - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". Nota all'art. 8, comma 1, lettera e): Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge n. 110/1975: "Art. 1. (Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra). - Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli i proiettori parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra". Nota all'art. 8, comma 2: Il testo dell'art. 81 del codice penale, come sostituito dall'art. 8 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e' il seguente: "Art. 81. (Concorso formate. Reato continuato). - E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette piu' violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo' essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti".
Art. 9
Indulto per le pene accessorie
1.E' concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, indulto.
Art. 10
Indulto condizionato
2.Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.
Art. 11
Revoca dell'indulto
1.Il beneficio dell'indulto e' revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.
Art. 12
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