DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1986, n. 865
Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto
1.L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986.
Nota all'art. 12, comma 1: Il secondo comma dell'art. 593 del codice di procedura penale prevede che: "L'applicazione dell'amnistia o dell'indulto ha luogo con declaratoria del giudice che pronuncio' la sentenza di condanna).
Art. 13
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
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