DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 902
Art. 85. Quando il consiglio comunale delibera la soppressione del servizio, la liquidazione dell'azienda e' affidata alla giunta municipale e compiuta entro il termine fissato dal predetto consiglio, salvo le proroghe eventualmente necessarie, che devono pure essere stabilite dal consiglio. La giunta municipale cura la gestione ordinaria dell'azienda senza imprendere alcuna nuova operazione; procede sollecitamente alla definizione degli affari pendenti e alla riscossione dei crediti liquidi; compie gli atti conservativi necessari e procede all'alienazione dei beni soggetti a facile deperimento. Forma lo stato attivo e passivo dell'azienda e un progetto generale di liquidazione che sottopone al consiglio comunale corredandolo di una relazione esplicativa. Il consiglio comunale con motivata deliberazione, presa con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, approva, ed occorrendo, modifica il progetto di liquidazione, stabilendo quali beni dell'azienda cessata debbano passare a far parte del patrimonio comunale e quali debbano essere alienati. La commissione amministratrice, nei limiti del piano approvato, ha facolta' di disporre pagamenti, concludere transazioni, procedere ad atti di liquidazione e promuovere giudizi, osservando le norme previste dal presente regolamento e dal regolamento speciale. Le variazioni al piano di liquidazione devono venire approvate secondo le norme stabilite per l'approvazione del piano stesso.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 86
Art. 86. Compiuta la gestione di liquidazione, i conti e tutti gli atti in genere dell'azienda vengono depositati e conservati nella segreteria comunale.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 87
Art. 87. Sono estese alle province, le disposizioni del presente regolamento, intendendosi sostituite alle espressioni: comune, consiglio comunale, consigliere comunale, sindaco, rispettivamente le espressioni: provincia, consiglio provinciale, consigliere provinciale, presidente della giunta provinciale.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 88
Art. 88. I comuni e le province che vogliono unirsi in consorzio per provvedere direttamente, attraverso un'azienda speciale consorziale, all'impianto ed all'esercizio dei servizi pubblici, devono adottare la relativa deliberazione nei modi previsti dall'[art. 10 e seguenti del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-10-15;2578~art10) e dall'art. 2 e seguenti del presente regolamento ed approvare altresi' lo schema di statuto contenente le norme che regolano il consorzio. Lo statuto deve determinare lo scopo e la durata del consorzio, i mezzi per conseguire lo scopo stesso, il numero dei rappresentanti di ciascun ente, i casi di loro decadenza e tutte le norme necessarie al funzionamento dell'amministrazione consorziale.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 89
Art. 89. L'assemblea consorziale ha la sua sede nello stesso luogo ove ha sede l'amministrazione dell'azienda. L'assemblea consorziale nella sua prima riunione elegge nel suo seno un presidente ed un vice presidente.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 90
Art. 90. L'assemblea consorziale esercita tutte le attribuzioni che, per i servizi assunti da un solo comune o da una sola provincia, sono dal [testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-10-15;2578) e dal presente regolamento attribuite al consiglio comunale o provinciale. In particolare spetta all'assemblea consorziale la nomina della commissione amministratrice fuori del suo seno con le stesse norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la commissione amministratrice dell'azienda comunale.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 91
Art. 91. L'assemblea consorziale e' convocata dal presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi d'urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonche' l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza. L'avviso di convocazione dovra' pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso d'urgenza il termine puo' essere ridotto a 24 ore.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 92
Art. 92. L'assemblea consorziale viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale e del rendiconto d'esercizio. Puo' altresi' riunirsi ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta la commissione amministratrice dell'azienda o un terzo dei rappresentanti.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 93
Art. 93. Le assemblee consorziali per le forme e le modalita' delle loro deliberazioni sono soggette alle norme prescritte per i consigli comunali. Le deliberazioni debbono essere pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno dei comuni uniti in consorzio. La responsabilita' della loro trasmissione ai comuni in cui deve aver luogo la pubblicazione spetta al presidente ed al segretario del consorzio. La responsabilita' per la pubblicazione che deve aver luogo nei singoli comuni spetta ai segretari di questi.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 94
Art. 94. Di norma e' segretario del consorzio il segretario del comune in cui il consorzio ha sede. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di segretario dell'assemblea consorziale sono assolte dal membro piu' giovane dell'assemblea stessa. I contratti in forma pubblica amministrativa per le aziende consorziali sono rogati dal segretario del comune in cui il consorzio ha sede.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 95
Art. 95. Ciascuna azienda consorziale e' retta da un regolamento speciale, da compilarsi dall'assemblea consorziale a norma del [terzo comma dell'art. 21 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-10-15;2578~art21-com3), il quale deve stabilire il luogo dove risiede l'amministrazione e determinare, altresi', in relazione allo statuto, i rapporti tra i vari enti locali consorziati, sia per quanto concerne l'impianto e la gestione, sia per la ripartizione degli utili e delle perdite dell'azienda.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 96
Art. 96. Lo statuto del consorzio puo' prevedere che le controversie fra enti consorziati e fra essi e il consorzio siano decise per mezzo di arbitri.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 97
Art. 97. Le modificazioni allo statuto del consorzio debbono essere deliberate dall'assemblea consorziale. Se le modificazioni sono sostanziali, e cioe' tali da aumentare l'onere di partecipazione degli enti consorziati, si deve osservare la procedura prescritta per la costituzione di un nuovo consorzio.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 98
Art. 98. I consorzi cessano per la scadenza del termine della loro durata o per il compimento del loro scopo. I consorzi possono inoltre cessare a seguito di deliberazioni della maggioranza degli enti consorziati. Ognuno degli enti uniti in consorzio puo' ottenere di cessare dal farne parte purche' intervenga il consenso di tutti gli altri enti consorziati. In caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno degli enti consorziati, il patrimonio consortile e' ripartito tra i singoli enti in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora gli enti consorziati intendano assumere ciascuno direttamente il servizio per il quale il disciolto consorzio era costituito, debbono nuovamente ottemperare a tutte le formalita' prescritte dagli articoli 10 e seguenti del testo unico e 2 e seguenti del presente regolamento.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 99
Art. 99. Sono estese alle aziende speciali consorziali, in quanto applicabili, le norme previste nel [testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1925-10-15;2578) e nel presente regolamento per le aziende speciali comunali, intentendosi sostituiti l'assemblea consorziale al consiglio comunale e il presidente dell'assemblea al sindaco.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 100
Art. 100. Il decreto di revoca dell'assunzione diretta dei servizi da parte di aziende consorziali produce lo scioglimento del consorzio. Tuttavia l'assemblea consorziale rimane in carica per deliberare in ordine a quanto occorre per la liquidazione dell'azienda. Entro sessanta giorni dalla data di scioglimento del consorzio, i singoli enti locali gia' uniti in consorzio deliberano se intendano che il servizio, in quanto facoltativo, debba essere soppresso o, invece, appaltato o gestito in economia, sia separatamente, sia in consorzio, secondo le disposizioni di cui al testo unico della legge comunale e provinciale.
Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche - art. 101
Art. 101. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni, le province ed i consorzi devono provvedere ad uniformare i regolamenti speciali delle aziende comunali, provinciali e consorziali alle norme recate dal presente regolamento. Visto, il Ministro del tesoro GORIA
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