DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1986, n. 1104
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: E' approvato l'annesso regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 13
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 1
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E VESUVIANO. Art. 1. Esercizio finanziario e bilancio di previsione L'esercizio finanziario degli osservatori astrofisici e astronomici, nonche' dell'osservatorio vesuviano di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria degli osservatori si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno. La gestione stessa e' unica come unico e' il relativo bilancio di previsione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 2
Art. 2. Criteri di formazione del bilancio di previsione Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di competenza e di cassa: l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. Per ciascun capitolo di entrata e spesa il bilancio di previsione indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente, quello delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che potranno essere impegnate nell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui. Tra le entrate da incassare e' iscritto come prima posta del bilancio di cassa l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacita' operative dell'osservatorio nel periodo di riferimento. Ciascun capitolo di entrata e di spesa e' contraddistinto da un numero di codice meccanografico secondo le modalita' indicate nello allegato H al presente regolamento. Le modalita' relative alla codificazione potranno essere variate con decreto del Ministro del tesoro. Il bilancio di previsione e' predisposto dal direttore dell'osservatorio, coadiuvato dalla giunta, e presentato al consiglio direttivo entro il 31 ottobre con apposita relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere mediante l'impiego degli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni definitive dell'esercizio in corso, nonche' la consistenza del personale in servizio. Alla relazione del direttore e' allegata quella del collegio dei revisori dei conti, contenente fra l'altro valutazioni in ordine all'attendibilita' delle entrate e alla congruita' delle spese. Copia del bilancio di previsione e dei relativi allegati deve essere trasmessa al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione e a quello del tesoro per conoscenza, entro trenta giorni dalla deliberazione del consiglio direttivo.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 3
Art. 3. Integralita' e universalita' del bilancio Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate. E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 4
Art. 4. Classificazione delle entrate e delle spese Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli: Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti; Titolo II - Altre entrate; Titolo III - Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV - Accensione di prestiti; Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale; Titolo VI - Partite di giro. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti; Titolo II - Spese in conto capitale; Titolo III - Estinzione di mutui; Titolo IV - Partite di giro. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. La classificazione di cui al precedente comma e' quella indicata nello schema di bilancio di cui all'allegato A del presente regolamento. Tale schema e' vincolante per la ripartizione in categorie mentre ha valore indicativo per la specificazione in capitoli, i quali potranno essere ridotti o integrati in relazione alle peculiari esigenze dei singoli osservatori. L'oggetto dei capitoli dovra' comunque essere omogeneo e chiaramente definito.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 5
Art. 5. Contenuto del bilancio Il bilancio mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso definiti al momento della redazione del preventivo; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio. I contributi del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento, attrezzature didattiche e dotazioni librarie e quello per la ricerca scientifica, non possono essere iscritti in misura superiore a quelli dei corrispondenti contributi assegnati per l'anno in corso, salvo che il Ministero stesso non abbia gia' comunicato l'importo stabilito per il nuovo anno.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 6
Art. 6. Quadro riassuntivo Il bilancio di previsione comprende un quadro riassuntivo redatto in conformita' all'allegato B nel quale sono riassunte le entrate e le spese per titoli e categorie.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 7
Art. 7. Avanzo e disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione e' iscritto, come prima posta dell'entrata o della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione redatta in conformita' all'allegato G, nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione dell'avanzo medesimo. Di detti stanziamenti l'osservatorio non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione e nella misura in cui l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio al fine del relativo assorbimento e il consiglio direttivo dell'osservatorio deve nella deliberazione del bilancio preventivo illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, il confronto di quello presunto il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di tale scostamento.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 8
Art. 8. Fondo di riserva Nelle spese correnti del bilancio di previsione e' iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare non potra' superare il 5% delle complessive spese correnti previste. Su tale capitolo non potranno essere emessi mandati di pagamento.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 9
Art. 9. Variazioni e storni di bilancio Le variazioni di bilancio, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio di previsione. Le variazioni per nuove e maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. Sulle proposte di variazione di bilancio, il collegio dei revisori dei conti esprime il proprio parete, redigendo apposita relazione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 10
Art. 10. Accertamento delle entrate L'entrata e' accertata quando l'osservatorio appura la ragione del suo credito e la persona debitrice, ed e' iscritta nei corrispondenti capitoli di bilancio come competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno. L'accertamento delle entrate, sulla base di idonea documentazione, da' luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi che sono compresi tra le attivita'del conto patrimoniale.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 11
Art. 11. Riscossione delle entrate Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso. Le eventuali somme pervenute direttamente all'osservatorio sono annotate in apposito registro, all'uopo vidimato dal direttore, e versate all'istituto di credito entro e non oltre 5 giorni dal loro arrivo previa emissione di reversale d'incasso. E' vietato disporre pagamenti di spese con le somme pervenute direttamente.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 12
Art. 12. Reversali d'incasso Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal direttore dell'osservatorio e dal responsabile amministrativo del servizio o dalle persone che legittimamente li sostituiscono. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione del debitore; e) causale della riscossione; f) importo in cifre e in lettere; g) data di emissione. Le reversali che si riferiscono ad entrate dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui". Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa e nei partitari prima dell'invio dall'istituto cassiere. Le reversali d'incasso non riscosse entro la chiusura dell'esercizio vengono restituite dall'istituto cassiere all'osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in costo residui.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 13
Art. 13. Vigilanza sulla riscossione delle entrate Il direttore dell'osservatorio vigila, nei limiti delle sue attribuzioni e sotto la sua personale responsabilita', affinche' l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate avvengano prontamente e integralmente.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 14
Art. 14. Fasi della spesa ed assunzione degli impegni La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento. Gli impegni di spesi a carico dei singoli capitoli di bilancio sono assunti con deliberazione del consiglio direttivo il quale puo' delegare per ciascun esercizio il direttore prefissandone i limiti. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base alla legge, al contratto o ad altro titolo giuridicamente valido. Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio. Gli impegni si riferiscono all'esercizio finanziario in corso. Fanno eccezione quelli relativi: 1) a spese in conto capitale ripartite in piu' esercizi, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' anni; i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio; 2) a spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuita' del servizio, assumere impegni di carico dell'esercizio successivo; 3) a spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno puo' estendersi a piu' esercizi quando l'osservatorio ne riconosca la necessita' o la convenienza. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa. Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono i residui passivi, i quali sono compresi tra le passivita' del conto patrimoniale. E' fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad eccezione delle autorizzazioni alle missioni dei singoli componenti dell'osservatorio sulla base dell'apposita regolamentazione deliberata dal consiglio direttivo.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 15
Art. 15. Spese per la ricerca Le somme per la ricerca scientifica stanziate in conto capitale e non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate nel conto della competenza nell'esercizio successivo in aggiunta ai relativi stanziamenti. Le somme cosi' riportate dovranno essere evidenziate in calce alla tabella dimostrativa del presunto avanzo o disavanzo di amministrazione e alla situazione amministrativa.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 16
Art. 16. Registrazione degli impegni di spesa Gli atti comportanti oneri a carico del bilancio unitamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, debbono essere registrati come impegni di spesa, previa verifica della regolarita' formale della relativa documentazione e della esatta imputazione al capitolo di pertinenza nel limite della disponibilita' del bilancio di previsione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 17
Art. 17. Liquidazione della spesa La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'individuazione del soggetto creditore, e' effettuata previo accertamento dell'esistenza dell'impegno e verifica, secondo le modalita' di cui al successivo art. 19, della regolarita' della fornitura di beni, opere, servizi, nonche' sulla base dei titoli o dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 18
Art. 18. Ordinazione della spesa Il pagamento delle spese e' ordinato, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sullo istituto di credito incaricato del servizio di cassa. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore dell'osservatorio e dal responsabile amministrativo del servizio o dalle persone che legittimamente li sostituiscono. I mandati contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) codice meccanografico del capitolo; d) nome e cognome o denominazione del creditore; e) causale del pagamento; f) importo in cifre e in lettere; g) modalita' di estinzione del titolo; h) data di emissione. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. I mandati di pagamento che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi precedenti da contraddistinguersi con l'indicazione "residui".
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 19
Art. 19. Documentazione dei mandati di pagamento Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariabili ovvero da bolletta di consegna per materiali da assumersi in carico nei registri di magazzino, dalla copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi di essi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento che giustifichi la spesa. Al mandato estinto e' allegata la documentazione della spesa la quale e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 20
Art. 20. Modalita' particolari di estinzione dei titoli di spesa L'osservatorio puo' disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti anche mediante: a) accreditamento in conto corrente postale a favore del creditore nonche' mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico; c) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al creditore. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro dell'istituto cassiere.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 21
Art. 21. Inestinzione dei mandati di pagamento I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'osservatorio per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui. I mandati di pagamenti collettivi estinti solo parzialmente alla chiusura dell'esercizio sono restituiti dall'istituto cassiere all'osservatorio per la riduzione dell'importo pagato e per la riemissione di un nuovo mandato di pagamento in conto residui per le quote non pagate.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 22
Art. 22. Affidamento del servizio Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione deliberata dal consiglio direttivo dell'osservatorio, ad un unico istituto di credito di cui all'[art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-03-12;375~art5), e successive modificazioni, il quale custodisce altresi' i titoli pubblici e privati di proprieta' dell'osservatorio stesso, con l'osservanza delle disposizioni recate dalla [legge 29 ottobre 1984, n. 720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-10-29;720), concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 23
Art. 23. Gestione del fondo per piccole spese Il direttore dell'osservatorio puo' essere dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo determinato dal consiglio direttivo e, comunque, di importo non superiore a L. 3.000.000 reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con il fondo si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese d'ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, di vettura, per l'acquisto di giornali, nonche' di periodiche pubblicazioni e simili, delle spese di rappresentanza, ciascuna d'importo non superiore a L. 300.000. Possono altresi' gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennita' di missione, ove non sia possibile provvedervi con mandati, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di cassa. Alla fine dell'esercizio il direttore restituisce il fondo di cui al primo comma, mediante versamento all'istituto cassiere. Tutte le operazioni eseguite sono annotate in un apposito registro, numerato e vidimato.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 24
Art. 24. Scritture finanziarie e patrimoniali Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio. Per la tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali gli osservatori potranno avvalersi, in relazione alle effettive esigenze, di sistemi di elaborazione automatica dei dati ai fini della semplificazione delle procedure e della migliore produttivita' dei servizi, concordandone le modalita' di realizzazione con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 25
Art. 25. Sistema delle scritture L'osservatorio tiene le seguenti scritture: a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere; b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare; c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, la somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; d) un giornale cronologico sia per le reversali che per i mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui; e) i registri degli inventari.(1) Le scritture indicate alle lettere a) e e) del precedente primo comma devono essere numerate e vidimate dal direttore dell'osservatorio prima di essere poste in uso. Nell'ipotesi di scritture meccanizzate i fogli saranno numerati e la vidimazione avverra' per registri.(1) --------------- AGGIORMENTO (1) L'avviso di rettifica in G.U. 10/07/1987, n. 159 ha disposto che "alla pag. 6, all'art. 25, lettera e), terzo rigo, dove e' scritto:"la somme", leggasi: "le somme"; lettera d), ultimo rigo, dopo l'espressione "competenza" inserire ",";"
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 26
Art. 26. Deliberazione del conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Il conto consuntivo e' predisposto dal direttore dell'osservatorio, coadiuvato dalla giunta, entro il 15 marzo di ciascun anno ed e' sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze del conto stesso con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione. Al predetto conto e' allegata la relazione del direttore dell'osservatorio nella quale dovranno essere evidenziati i seguenti aspetti: a) i risultati generali della gestione del bilancio e gli effetti che da tale gestione sono derivati alla consistenza del patrimonio; b) le variazioni apportate alle previsioni nel corso dell'esercizio; c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei debiti o dei crediti; d) i risultati generali del conto economico. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio direttivo dell'osservatorio entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso per l'approvazione entro trenta giorni dalla data di deliberazione al Ministero della pubblica istruzione e per conoscenza a quello del tesoro, unitamente alle relazioni del direttore e del collegio dei revisori dei conti.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 27
Art. 27. Rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui, in conformita' all'allegato C al presente regolamento.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 28
Art. 28. Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale di cui all'allegato D indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo patrimoniale.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 29
Art. 29. Conto economico Il conto economico, redatto in conformita' all'allegato E, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 30
Art. 30. Situazione amministrativa Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa di cui all'allegato F la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 31
Art. 31. Capitoli aggiunti Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue e'istituito con delibera del consiglio direttivo, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni del bilancio, un capitolo aggiunto.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 32
Art. 32. Riaccertamento dei residui Annualmente l'osservatorio e' tenuto a compilare, sulla base degli elenchi nominativi, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. Detta situazione dovra' indicare la consistenza al 1 gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare. Le variazioni dei residui attivi e passivi devono formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio direttivo. Sulle suddette variazioni il collegio dei revisori dei conti esprime il suo parere. La situazione di cui al primo comma e la deliberazione di cui al quarto comma del presente articolo sono allegate al conto consuntivo.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 33
Art. 33. Perenzione I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si ((intendono)) perenti agli affetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori,forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascuna rata. Quando sorga la necessita' per il pagamento richiesto dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti, le somme di volta in volta occorrenti possono essere reiscritte in conto competenza ai pertinenti capitoli di provenienza onde integrarne le dotazioni, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 34
Art. 34. Erogazione di spese su aperture di credito Le somme assegnate da parte del Ministero della pubblica istruzione all'osservatorio mediante aperture di credito sono gestite e ((rendicontate)) secondo la normativa vigente in materia di contabilita' generale dello Stato. Il direttore dell'osservatorio, nella veste di funzionario delegato, dispone i pagamenti a favore degli aventi diritto sulle aperture di credito mediante emissione di ordini, firmati dal direttore medesimo e dal responsabile amministrativo dell'ufficio o da coloro che legittimamente li sostituiscono. La contabilita' delle aperture di credito e' distinta da quella della gestione del bilancio dell'osservatorio.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 35
Art. 35. Beni I beni si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262). Essi sono descritti in separati inventari in conformita' delle norme contenute nei successivi articoli.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 36
Art. 36. Inventario dei beni immobili L'inventario dei beni immobili deve evidenziare: a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e gli uffici cui sono affidati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; c) le servitu', i pesi e gli oneri di cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) gli eventuali redditi.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 37
Art. 37. Consegnatari dei beni immobili I beni immobili sono dati in consegna al direttore dell'osservatorio il quale e' personalmente responsabile dei beni affidati e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 38
Art. 38. Classificazione dei beni immobili I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie: 1) mobili, arredi, macchine d'ufficio; 2) materiale bibliografico; 3) collezioni scientifiche; 4) strumenti tecnici, attrezzature in genere; 5) automezzi e altri mezzi di trasporto; 6) titoli pubblici e privati; 7) altri beni mobili.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 39
Art. 39. Inventario dei beni mobili L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) il luogo in cui si trovano; b) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; c) la quantita' e il numero; d) il valore. I mobili e le macchine sono valutati per il prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa. I titoli e i valori pubblici e privati sono valutati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l'indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. Per i libri ed il materiale bibliografico viene tenuto un separato inventario con autonoma numerazione. I libri singoli e le collezioni dei libri sono ((inventariati)) al loro prezzo di copertina, anche se pervenuti gratuitamente, o al valore di stima se non e' segnato alcun prezzo. Le riviste e pubblicazioni periodiche sono iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 40
Art. 40. Consegnatari dei beni mobili I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna con apposito verbale ad agenti responsabili. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo verbale e' sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante, nonche' dalla persona all'uopo delegata dal direttore che assiste alla consegna. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso l'amministrazione dell'osservatorio e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 41
Art. 41. Carico e scarico dei beni mobili I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo, facilmente deteriorabili e di effimero valore. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi e' disposta con provvedimento del consiglio direttivo dell'osservatorio sulla base di motivata proposta dell'agente responsabile. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili. Sulla scorta degli atti e documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 42
Art. 42. Ricognizione dei beni mobili Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al rinnovo degli inventari.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 43
Art. 43. Materiali di consumo L'osservatorio deve provvedere alla tenuta di idonea contabilita' - a quantita' e specie - per gli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni e delle bollette di consegna dei fornitori. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli servizi avviene mediante buoni.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 44
Art. 44. Automezzi Il consegnatario degli automezzi ne controlla l'uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati siano oggetto di apposita registrazione. Il consegnatario provvede ogni mese alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 45
Art. 45. Inesigibilita' dei crediti Le inesigibilita' che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, vengono dichiarate con deliberazione del consiglio direttivo in sede di deliberazione del conto consuntivo, sentiti i revisori dei conti, dopo l'espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilita'.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 46
Art. 46. Ambito di applicazione Le norme del presente titolo non si applicano all'attivita' contrattuale disciplinata da specifiche leggi aventi per destinatari gli osservatori. Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione di opere edilizie, si applicano le norme sull'edilizia universitaria, nonche' quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche di conto dello Stato.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 47
Art. 47. Norme generali Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata a giudizio dell'osservatorio. E' ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla trattativa privata o al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 48
Art. 48. Deliberazione a contrattare La deliberazione di addivenire alla stipulazione del contratto, la determinazione delle modalita' essenziali e l'approvazione del contratto stesso nonche' la scelta della forma di contrattazione sono di competenza del consiglio direttivo.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 49
Art. 49. Asta pubblica L'asta pubblica e' preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'osservatorio e presso le sedi degli uffici periferici, ove esistano. Esso e' altresi' pubblicato in due o piu' giornali quotidiani almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonche' i criteri di aggiudicazione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 50
Art. 50. Licitazione privata La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito. Nella lettera di invito dovranno essere inoltre precisate le modalita' delle gare e il criterio scelto in base al quale si procedera' all'aggiudicazione. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara e' fatta da apposita commissione nominata dal consiglio direttivo avvalendosi di elenchi predisposti ed aggiornati ((dai competenti)) uffici dell'osservatorio ovvero degli albi professionali o delle categorie imprenditoriali.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 51
Art. 51. Svolgimento delle gare Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito. Apposita commissione nominata dal direttore procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione. La gara e' dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione, nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 52
Art. 52. Criteri di aggiudicazione dell'asta pubblica e della licitazione privata Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri: 1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'osservatorio, al prezzo piu' alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito; 2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'osservatorio: a) al prezzo piu' basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbono essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara,con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento. Per i contratti di cui al punto 2), lettera a), l'osservatorio ha facolta' di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalla gara, le offerte che risultino inferiori per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 53
Art. 53. Appalto-concorso E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando l'osservatorio ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle opere, dei lavori o delle forniture. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto. L'aggiudicazione motivata, da parte della commissione all'uopo costituita con delibera del consiglio direttivo, ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze dell'osservatorio, la commissione puo' proporre al consiglio direttivo che venga indetto un nuovo appalto-concorso con la eventuale adozione di nuove prescrizioni.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 54
Art. 54. Trattativa privata Il ricorso alla trattativa privata e' ammesso: 1) quando l'asta o la licitazione privata non sia stata aggiudicata; 2) per l'acquisto di beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale ovvero quando la natura dei beni non consente il ricorso ad una pubblica gara; 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici richiesti; 4) per l'acquisto all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire; 5) per l'acquisto o la locazione di immobili; 6) quando trattasi di forniture o lavori di importi non superiori a lire 40 milioni; 7) quando l'eccezionalita' o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione per importi non superiori a lire 100 milioni, con deliberazione motivata del consiglio direttivo; per importi superiori a lire 100 milioni la deliberazione deve riportare l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. Nei casi indicati ai precedenti punti 1), 6) e 7) devono essere interpellate almeno tre imprese. I contratti di cui al punto 5) devono essere preceduti dal parere di congruita' dell'ufficio tecnico erariale ovvero di altro organismo tecnico da individuarsi o costituirsi con provvedimento del consiglio direttivo.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 55
Art. 55. Stipulazione e approvazione dei contratti L'osservatorio da' comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o persona interessata entro il termine stabilito dall'avviso di asta o dalla lettera d'invito e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione fissando il giorno in cui dovra' procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando. Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il direttore dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento. L'osservatorio provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti. I contratti sono stipulati dal legale rappresentante dell'osservatorio o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. L'osservatorio avra' cura di tenere un registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 56
Art. 56. Collaudo dei lavori e delle forniture Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto. Il collaudo e' eseguito da personale dell'osservatorio ovvero, qualora se ne ravvisi la necessita', da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore e' effettuata dal consiglio direttivo. Se i lavori di manutenzione e le forniture non superano, rispettivamente, lire 50 milioni e lire 10 milioni, e' sufficiente la attestazione di regolare esecuzione rilasciata da chi ha diretto i lavori ovvero da chi ha ricevuto la fornitura. Per le apparecchiature, strumenti e simile materiale scientifico il collaudo deve essere effettuato da chi ha proposto il relativo acquisto.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 57
Art. 57. Cauzione A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni. Si puo' prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidita' e subordinatamente al miglioramento del prezzo.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 58
Art. 58. Penalita' Nel contratto devono essere previste le penalita' per inadempienza o ritardo nell'esecuzione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 59
Art. 59. Revisione prezzi La revisione dei prezzi contrattuali e' ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 60
Art. 60. Divieto di suddivisione dei lavori e forniture I contratti di lavori o forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati in piu' lotti.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 61
Art. 61. Spese in economia Possono essere effettuate in economia, dal direttore dell'osservatorio, nei limiti degli stanziamenti di bilancio le seguenti spese: 1) manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti; 2) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti; 3) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione; 4) piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono; 5) provviste di generi di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonche' stampe di tabulati circolari e simili; 6) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri; 7) trasporti, spedizioni e facchinaggi; 8) pulizie e disinfestazione straordinarie di locali; 9) provviste di effetti di corredo al personale dipendente; 10) spese di rappresentanza; 11) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature; 12) spese relative a convegni nazionali ed internazionali organizzati dall'osservatorio. Per ciascuna specie di spesa il consiglio direttivo stabilisce con apposita deliberazione il limite di somma che non potra' eccedere quindici milioni di lire.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 62
Art. 62. Esecuzione dei lavori in economia I lavori in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta con materiali, utensili e mezzi propri o apposita ente noleggiati e con personale dell'osservatorio; b) a cottimo fiduciario mediante affidamento dei lavori ad imprese o a persone di nota capacita' ed idoneita', previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 63
Art. 63. Provviste in economia Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da applicare in caso di ritardo o di mancata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile dall'osservatorio. Quando si tratti ((di acquisti)) di materiali di consumo di importo Non superiore a lire un milione e di immediato impiego si puo' prescindere dalle formalita' di cui al precedente comma.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 64
Art. 64. Firma dei titoli di pagamento e d'incasso Sino a quando non si sara' provveduto alla assegnazione del responsabile amministrativo dei servizi, la firma dei mandati di pagamento, delle reversali d'incasso e degli ordini sulle aperture di credito di sua competenza e' attribuita al rappresentante del consiglio direttivo nella giunta dell'osservatorio.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 65
Art. 65. Riclassificazione dei residui attivi e passivi Nella prima applicazione del presente regolamento, i residui attivi e passivi sono riclassificati in base alla nuova classificazione prevista nel bilancio di previsione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 66
Art. 66. Rapporti contrattuali in corso I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 67
Art. 67. Entrata in vigore Il presente regolamento si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 1987. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, deve essere effettuata entro tre anni dalla sua applicazione.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 68
Art. 68. Responsabilita' ed obbligo di denunzia Il direttore dell'osservatorio che venga a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilita' deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al direttore, la denunzia e' fatta dal consiglio direttivo.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 69
Art. 69. Rinvio alle norme di contabilita' generale dello Stato Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dallo Stato.
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- art. 70
Art. 70. Attivita' di ricerca e consulenza Le attivita' di ricerca e consulenza di cui agli [articoli 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-03-10;163~art1) e [20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1982-03-10;163~art20), sono eseguite previa stipula, da parte del direttore dell'osservatorio, di apposito contratto o convenzione deliberato dal consiglio direttivo dell'osservatorio stesso. Alle attivita' di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'[art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art66), e successive modificazioni e integrazioni. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- Allegato A
ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- Allegato B
ALLEGATO B QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO ........... Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- Allegato C
ALLEGATO C RENDICONTO FINANZIARIO Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- Allegato D
ALLEGATO D Parte di provvedimento in formato grafico ((1))
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- Allegato E
ALLEGATO E CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO ........... Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) L'avviso di rettifica in G.U. 10/07/1987, n. 159, ha disposto che nell' allegato E, parte seconda, lettera i) dove e' scritto: "soppravvienenze attive", leggasi: "sopravvenienze passive"; dove e' scritto "inussistenze passive" leggasi "inussistenze attive".
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- Allegato F
ALLEGATO F SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- Allegato G
ALLEGATO G TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ALLA FINE DELL'ESERCIZIO ........... Parte di provvedimento in formato grafico
Regolamento osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano- Allegato H
ALLEGATO H ISTRUZIONI PER LA CODIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA Ciascun capitolo deve essere contrassegnato da un numero di codice a cinque cifre cosi' costituito: la prima cifra deve indicare il numero del titolo; la seconda e terza cifra il numero della categoria; la quarta e quinta cifra il numero del capitolo. Per lo schema esemplificativo, sulla base peraltro della classificazione di cui al precedente allegato A, puo' essere confrontato l'allegato D al regolamento di amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 19 gennaio 1980). Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI