DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 567
1.Il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono coperti mediante concorsi riservati al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale, in possesso di una anzianita' di servizio di almeno tre anni se partecipa a concorsi fino alla sesta qualifica, ovvero di sei anni se partecipa a concorsi per posti di settima ed ottava qualifica.
2.Per la partecipazione ai concorsi riservati, il titolo di studio di cui i concorrenti dovranno essere in possesso e' quello previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 84, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.
3.Il 60 per cento del punteggio e' attribuito alle prove di esame; il 40 per cento e' attribuito ai titoli.
4.Sono valutabili i titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, nonche' le anzianita' di servizio prestate presso le Universita' e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni.
5.Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concorsi di accesso alla nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile ed alla I e II qualifica del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche.
Nota all'art. 33, comma 2: Si trascrive il testo dell'intero art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 320, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 18, comma 1: "Art. 84 (Accesso alle qualifiche funzionali e di livello). - Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre. Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sara' stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalita' necessarie per lo svolgimento dei concorsi. Ai concorsi pubblici potra' partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attivita' tecnica specialistica o professionale. Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entita' di tali riserve sara' stabilita, sentita la commissione di cui al precedente art. 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo. Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianita' di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore. Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e' considerata equipollente all'anzianita' di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza". Nota all'art. 33, comma 4: Il testo del D.M. 20 maggio 1983, contenente: "Normativa concorsuale del personale non docente delle Universita' in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 26 luglio 1983. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 contenente "Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Universita'", sopracitato, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981.
Art. 34
1.All'onere di lire 149 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita' ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, si provvede, quanto a lire 140 miliardi e lire 9 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
2.All'onere di lire 96 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita', si provvede con utilizzo di quota parte della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
3.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 35
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1988, con
eslusione dell'art. 12; dell'art. 19; dell'art. 21, secondo, terzo
e quarto comma; dell'art. 31 e dell'art. 33, ai sensi della delibera della Sezione controllo Stato n. 1888 del 21 gennaio 1988
Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 16
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1988, con riserva
relativamente agli articoli 12; 19; 21, secondo, terzo e quarto comma; 31 e 33 ai sensi della delibera n. 58/Sezioni riunite/E. del 9 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 7
CGIL CISL UIL
CGIL SCUOLA - CISL UNIVERSITA' - UIL SCUOLA - CISAPUNI CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO Le segreterie nazionali della CGIL-Scuola, CISL-Universita', UIL-Scuola e CISAPUNI, vista la legge n. 93 del 29 marzo 1983; Preso atto che l'art. 11, quinto comma, pone a carico del Governo l'obbligo di "verificare come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 che le organizzazioni sindacali abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero"; Considerato che nel triennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1984 per il rinnovo contrattuale del settore universitario non hanno trovato applicazione proprio gli articoli 5, 6 (quinto comma) e 12; Constatato che l'inapplicabilita' delle procedure sottoposte alla condizione di cui al citato art. 11, fa venir meno anche la necessita' che si realizzi la condizione in questione; Considerata inoltre l'esigenza di una riflessione delle istanze competenti e di un chiarimento legislativo sia in ordine all'art. 26, ultimo comma, circa la disciplina dei professori di ruolo, sia in ordine alla previsione stessa di un regime speciale per tali figure, che investirebbe circa il 40% del numero complessivo di operatori universitari, con gravi inconvenienti di ordine funzionale; Tenuto conto che un codice di autoregolamentazione davvero efficace deve essere ispirato a criteri di grande equita', condizione necessaria per avere largo consenso fra gli operatori ad esso vincolati; Considerato che ogni principio di equita' verrebbe completamente meno se, nei vari luoghi di lavoro delle universita' italiane (dipartimenti, istituti, laboratori, cliniche, ecc.) ove spesso i professori di ruolo sono piu' numerosi degli altri operatori universitari e tra l'altro investiti delle maggiori responsabilita', venisse applicato un codice di autoregolamentazione che imponesse regole di corretto comportamento solo a chi e' in condizioni di minor responsabilita' e di minore entita', lasciando totalmente liberi i piu' e piu' responsabili ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero; Tutto cio' premesso, le organizzazioni sindacali CGIL-Scuola, CISL-Universita', UIL-Scuola e CISAPUNI si atterranno per le categorie comprese nell'accordo stesso in via provvisoria, fino al realizzarsi delle condizioni in premessa ai seguenti criteri: 1) nelle vertenze nazionali saranno scrupolosamente rispettate le norme sancite dall'art. 11, quinto comma, lettere a) e b), della citata legge n. 93 del 29 marzo 1983; 2) tali criteri potranno subire due deroghe: a) per esigenze di scioperi o azioni di lotta proclamati anche per i docenti di ruolo; b) quando fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili, politiche e sindacali e della democrazia nel nostro Paese. Per quanto attiene l'individuazione dei servizi essenziali previsti dalla lettera b) del citato quinto comma, art. 11, le organizzazioni sindacali provvederanno in caso di proclamazione di scioperi d'intesa - per quanto possibile - con gli organi propri dell'autonomia universitaria, allo scopo di garantire comunque nei casi di emergenza la tutela della salute dei cittadini, la cura di animali e piante e la salvaguardia degli impianti. -------------------------------------------------------
Federdirigenti
FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Premessa Lo sciopero e' un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori. La complessita' della societa' moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto. 1) Area di applicazione. Il presente codice di autoregolamentazione impegna l'organizzazione sindacale firmataria a ogni livello, territoriale ed aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata nel comparto dell'universita'. 2) Titolarita'. Dopo la comunicazione, la cui titolarita' compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, di intesa con la Federazione, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con l'amministrazione l'elenco di attivita' il cui mantenimento e' indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni. 3) Termini di preavviso. La proclamazione di sciopero avverra' con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalita'. 4) Servizi essenziali. Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attivita' possa comportare gravi pericoli per la sanita' o la incolumita' pubblica. 5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero. Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni gia' indette, nel caso del verificarsi di calamita' nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravita', per tutte le attivita' a questi avvenimenti connesse. 6) Durata dello sciopero. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunita' di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni. 7) Forme di lotta. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalita' anomale. 8) Continuita' delle prestazioni. Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attivita' svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza. CISNAL
Pubblico Impiego
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE DEL PUBBLICO IMPIEGO. La CISNAL ritiene necessario che nel campo dei servizi pubblici essenziali siano espressamente formulate regole di comportamento intese a razionalizzare l'esercizio del diritto di sciopero, al fine di evitare che dall'autotutela collettiva degli interessi di lavoro possano discendere ingiustificati disagi e danni agli utenti ed ai cittadini in generale; regole tali da assicurare, comunque, la continuita' delle prestazioni indispensabili in relazione ai servizi essenziali al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti tutelati dalla Costituzione. Con il presente codice di autoregolamentazione la CISNAL precisa che la necessita' delineata nel precedente paragrafo inerisce essenzialmente all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi riguardanti: il funzionamento di tutte quelle prestazioni indispensabili ai servizi ritenuti essenziali nell'ambito del settore pubblico; il funzionamento degli ospedali e ambulatori pubblici e delle strutture sanitarie e di ricovero private convenzionate; le attivita' pubbliche antincendio e, in generale, di protezione civile, sia di vigilanza preventiva, sia di intervento; la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi; la manutenzione ed esercizio di acquedotti e distribuzioni di acqua potabile; il trasporto ferroviario, aereo, marittimo, di navigazione interna, urbano ed interurbano, pubblico o in regime di concessione nonche' i relativi servizi ausiliari; il funzionamento dei fari e dei segnalamenti costieri; la manutenzione ed esercizi di impianti pubblici per la produzione e distribuzione di energia elettrica e nucleare e per la produzione e distribuzione di gas per uso domestico; l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche, e radio telefoniche pubbliche; i trasporti funebri e l'inumazione dei cadaveri; il funzionamento dei servizi veterinari diretti alla profilassi delle malattie infettive e diffuse, nonche' agli interventi contro le epidemie e le epizoozie. La CISNAL si impegna a provvedere affinche' il diritto di sciopero dei dipendenti addetti ai servizi pubblici essenziali che formano oggetto dell'elencazione di cui al precedente secondo paragrafo sia esercitato in base ai principi ed alle modalita' indicate di seguito: l'esercizio del diritto di sciopero non deve compromettere la sicurezza della popolazione, dei materiali e degli impianti nonche' nei casi in cui le circostanze possano ricorrere, la salute e la incolumita' delle persone; l'effettuazione dello sciopero sara' preceduta da preavviso non inferiore a quindici giorni e sara' notificata all'Amministrazione, Ente o Azienda interessati con l'indicazione delle motivazioni dello sciopero nonche' della durata e delle modalita' dello stesso; non saranno attuate forme di sciopero consistenti nell'astensione dal lavoro frazionata nel tempo (sciopero a singhiozzo) o nello spazio (sciopero a scacchiera) e forme di lotta costituite dalla permanenza nel posto di lavoro senza che ad essa segua l'adempimento normale e corretto della prestazione; non saranno effettuati scioperi nei sette giorni precedenti e successivi alle festivita' di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, nel corso delle campagne elettorali, in coincidenza di calamita' pubbliche. In tali periodi i termini di cui ai paragrafi precedenti restano sospesi. La CISNAL, pur in presenza del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, al fine sempre di salvaguardare i diritti costituzionali dei lavoratori e gli interessi dell'intera comunita', si impegna ad esperire, prima dell'esercizio dello sciopero proclamato secondo le modalita' esposte, tentativi di conciliazione per il componimento delle divergenze che hanno dato luogo alla vertenza.
SNALS CONFSAL Principi generali diritto di sciopero-art. 1
S.N.A.L.S. - CONF. S.A.L. - UNIVERSITA' PRINCIPI GENERALI SULLA AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO Art. 1. Per la proclamazione del diritto di sciopero sono abilitati e competenti i seguenti organismi: a livello nazionale, la segreteria nazionale, sentito il comitato centrale; a livello regionale, la segreteria regionale, sentito il consiglio regionale; a livello provinciale, la segreteria provinciale, sentito il consiglio provinciale.
SNALS CONFSAL Principi generali diritto di sciopero-art. 2
Art. 2. L'indizione del primo sciopero proclamato (con il relativo calendario) sara' preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione.
SNALS CONFSAL Principi generali diritto di sciopero-art. 3
Art. 3. L'effettuazione dello sciopero avverra' in modo da non danneggiare la conservazione e la funzionalita' degli impianti, nel rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
SNALS CONFSAL Principi generali diritto di sciopero-art. 4
Art. 4. L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il Sindacato si riserva pertanto la piu' ampia facolta' di iniziative quando fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali e della democrazia.
CISAS-art. 1
CISAS CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL COMPARTO UNIVERSITA' Art. 1. Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che costituisce una liberta' fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/83.
CISAS-art. 2
Art. 2. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalita' ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive.
CISAS-art. 3
Art. 3. Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro.
CISAS-art. 4
Art. 4. Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera g) della legge n. 93. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del [decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13) ed a quelle piu' definite per lo specifico comparto.
CISAS-art. 5
Art. 5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalita'. Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto Sanita'. Per il personale del comparto Universitario sono altresi' esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra: il 17 dicembre ed il 7 gennaio; il 10 ed il 20 agosto; le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali.
CISAS-art. 6
Art. 6. Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non puo', infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potesta' politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni e enti di appartenenza.
CISAS-art. 7
Art. 7. La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di competenza delle strutture confederali sindacali nazionali, regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e regolamentari generale e per l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, valido per le strutture sindacali della intera Confederazione.
CISAS-art. 8
Art. 8. Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del [decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13) e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.
CISAS-art. 9
Art. 9. Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione dello sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.
CISAS-art. 10
Art. 10. La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esecizio delle azioni di sciopero. La CISAS-Comparto Universita'-Policlinico ritengono che nel comparto di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-03-05;68~art6), sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti ed improcrastinabili: personale che opera nei servizi di rianimazione; personale che opera nei servizi di pronto soccorso; personale che opera nelle divisioni e sezioni; personale che opera nei centri di dialisi; personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra ospedaliero; personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di analisi e centri trasfusionali; personale che opera nella sala parto; personale che opera nei servizi di terapia intensiva; personale che opera nel servizio autoambulanza; personale che opera nel servizio centrali termiche; personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica.
CISAS-art. 11
Art. 11. Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art. 10 non puo' essere superiore al 10% della media del personale in forza negli ultimi tre mesi nell'unita' o reparti considerati e comunque si ritiene di dover assicurare per i malati, una presenza infermieristica per ogni turno di lavoro nei reparti e la guardia medica.
CISAS-art. 12
Art. 12. Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986. Cisas-Comparto Universita' SAMBATARO
CISAS -art. 13
FEDERAZIONE C.I.S.A.L.-SCUOLA CODICE DI AUTODISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO (Art. 11 della legge n. 93/83) LA CISAL-SCUOLA SETTORE UNIVERSITA' Premesso che ha partecipato alle trattative sia a livello tecnico che politico con la delegazione del Governo per la stipula dell'accordo sindacale riguardante il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dal comparto del personale delle Universita' da valere per il periodo dal 1985 al 1987 (art. 9 del D.P.R. n. 68 del 5 marzo 1986); Preso atto di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa l'opportunita' di formulare ora un codice di autodisciplina del diritto di sciopero ad integrazione di quello gia' depositato dalla Confederazione per l'accordo intercompartimentale; Si impegna con manifestazione autonoma di volonta' perche' il diritto di sciopero nel comparto scuola venga esercitato nel rispetto dei principi e delle modalita' di seguito indicate: 1) la titolarita' del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero e' riservata: per gli scioperi nazionali, alla Segreteria Generale CISAL-Scuola. Per gli scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla Segreteria Regionale e Provinciale, d'intesa con la Segreteria Nazionale; 2) la proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un preavviso di quindici giorni alla controparte e deve contenere la motivazione, la data, l'ora di inizio e la durata dello sciopero; 3) lo sciopero non puo' coincidere con lo svolgimento delle operazioni elettorali politiche ed amministrative nazionali e per l'elezioni del Parlamento europeo, nonche' con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti a calamita' naturali, e deve comunque, garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili che dovranno essere individuate; 4) lo sciopero non puo' essere effettuato nei sette giorni precedenti e successivi alle festivita' di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale; 5) non sono ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo, nella stessa giornata di lavoro. La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro e' consentita, salve in ogni caso le sue responsabilita' personali per la sicurezza degli impianti e delle strutture; 6) l'assemblea permanente e' considerata ad ogni effetto azione di sciopero per chi vi partecipa; 7) tutto quanto riguarda gli scioperi nelle singole Universita' rientra nella competenza delle segreterie provinciali della CISAL-Scuola; 8) lo sciopero non puo' avere per i lavoratori altre conseguenze che la trattenuta sulla retribuzione pari alle ore o giornate di effettiva astensione dal lavoro.
USPPI
USPPI CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Premessa Lo sciopero e' un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori. La complessita' della societa' moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto. 1) Area di applicazione. Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata nel comparto dell'Universita'. 2) Titolarita'. Dopo la comunicazione, la cui titolarita' compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con l'amministrazione l'elenco di attivita' il cui mantenimento e' indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni. 3) Termini di preavviso. La proclamazione di sciopero avverra' con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalita'. 4) Servizi essenziali. Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attivita' possa comportare gravi pericoli per la sanita' o la incolumita' pubblica. 5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero. Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni gia' indette, nel caso del verificarsi di calamita' nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravita', per tutte le attivita' a questi avvenimenti connesse. 6) Durata dello sciopero. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunita' di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni. 7) Forme di lotta. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalita' anomale. 8) Continuita' delle prestazioni. Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attivita' in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza. USPPI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)