DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1987, n. 568

Type DPR
Publication 1987-09-28
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
articles 57
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Note all'art. 28, comma 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1980) reca disposizioni di "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica". Il testo dei primi tre commi dell'art. 66 e' il seguente: "Le Universita', purche' non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno. I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita', sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione. Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cosi' erogata al personale non puo' superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni". - Il testo del terzo comma dell'art. 102 del suddetto decreto n. 382/1980 e' il seguente: "Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, verra' anche fissato il limite finanziario entro il quale comprendere le indennita' di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". - La legge n. 833/1978 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978) reca norme per l'istituzione del servizio sanitario nazionale. Gli articoli 39 e 40 disciplinano i rapporti e relative convenzioni rispettivamente tra cliniche universitarie e regioni e tra enti di ricerca e regioni, in materia di attivita' del servizio sanitario nazionale.

Art. 29

Indennita'

1.E' istituita una indennita' annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalita' da corrispondere nel mese di luglio di ciascun anno a decorrere dal 1› gennaio 1988.

2.L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale nelle seguenti misure: Livelli 1› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 2› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525.000 3› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 4› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770.000 5› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810.000 6› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 7› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000 8› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400.000 9› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 10› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000

3.La predetta indennita', nonche' i compensi di cui all'art. 28, fatta eccezione dell'applicazione comma 4 dello stesso articolo, non competono al personale del profilo di ricercatore.

4.Ove le indennita' di cui al comma 2 risultino di valore inferiore ad altre indennita' gia' in godimento allo stesso titolo, la differenza sara' corrisposta mediante assegno personale.

5.Restano comunque in vigore le indennita' di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio nutturno e festivo, reperibilita', sede disagiata ed altre indennita' similari.

6.Al personale appartenente alla X qualifica funzionale, potranno essere attribuite indennita' per la direzione di strutture o progetti altamente qualificanti in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a quella, ove compatibile, prevista per la qualifica medesima.

Art. 30

Trattamento di missione

1.Al personale inviato in missione fuori sede, le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 31

Conglobamento di quote dell'indennita' integrativa speciale

1.Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota dell'indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2.Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3.Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di reversibilita' dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

4.Per il personale iscritto a fondi sostitutivi, esclusivi od esonerativi si applicano le norme ed i criteri adottati per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procedera' per l'analogo conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale.

5.Nei confronti del personale dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

6.Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 5. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la stessa riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

Nota all'art. 31, comma 3: Il testo dell'art. 14 della legge n. 70/1975 e' il seguente: "Art. 14. (Trattamenti integrativi e sostitutivi di previdenza). Finche' non sara' provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso e' disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa. I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o gia' cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge". Nota all'art. 31, comma 5: La legge n. 324/1959 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 5 giugno 1959) reca "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' e in quiescenza".

Titolo VI TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 32

Pari opportunita' in favore delle lavoratrici

1.Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata a livello nazionale e locale, specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

2.Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso gli enti o istituti, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

Art. 33

Tutela della salute

1.Le rappresentanze sindacali, con modalita' da determinarsi a livello decentrato, possono controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonche' promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica del personale.

Art. 34

Visite mediche di controllo

1.Salvo che per gli enti abilitati per legge ad effettuare visite di controllo per i lavoratori, le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali.

2.Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.

3.Le visite di controllo devono essere in ogni caso effettuate nelle fasce orarie previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35

Libretto sanitario

1.E' istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori, che operano in ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalita' previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

Nota all'art. 35: Il decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984 (suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1984) reca "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Titolo VII RELAZIONI SINDACALI

Art. 36

Diritto di informazione

2.Saranno altresi' attuati incontri periodici per la verifica delle modalita' e dei tempi di applicazione delle intese contrattuali e degli accordi decentrati. Negli accordi decentrati potranno essere definite ulteriori articolazioni in materia di informazione.

3.I dati necessari saranno consegnati alle organizzazioni sindacali su materiale cartaceo, ovvero su supporti magnetici.

4.Le informazioni di cui ai precedenti commi saranno fornite secondo modalita' tali da non pregiudicare, in ogni caso, la continuita' dell'azione amministrativa.

Nota all'art. 36, comma 1: Gli articoli 18 e 20 decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 sanciscono il diritto delle organizzazioni sindacali alla informazione e ne dettano modalita' attuative.

Art. 37

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1.Il trasferimento di sede od ufficio dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, salvo i casi di incompatibilita' e di passaggio di categoria o qualifica.

2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.

Art. 38

Locali per le rappresentanze sindacali

1.Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e le situazioni piu' favorevoli esistenti, in ciascuna unita' operativa con almeno 100 dipendenti e' consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile, all'interno della struttura.

2.Nelle unita' operative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni nell'ambito della struttura.

Nota all'art. 38, comma 1: La legge n. 249/1968 (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 30 marzo 1968) delega il Governo per il riordinamento della amministrazione dello Stato, per il decentramento delle pensioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni degli statali.

Art. 39

Garanzia di libero accesso sul posto di lavoro

1.E' garantito alle rappresentanze sindacali il libero accesso nei singoli posti di lavoro.

2.Le forme di attuazione di detta garanzia sono stabilite in sede di accordo decentrato aziendale.

Art. 40

Attivita' culturali, ricreative ed assistenziali

1.Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

Art. 41

Diritto di affissione

1.Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 42

Garanzia nelle procedure disciplinari

1.Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

Art. 43

Patronato sindacale

1.I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi degli enti o istituti di appartenenza.

2.Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Nota all'art. 43, comma 2: Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 804/1947 (Gazzetta Ufficiale n. 197 del 29 agosto 1947) disciplina il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 44

R e f e r e n d u m

1.L'amministrazione deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attivita' sindacale, indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unita' produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.

Art. 45

A s s e m b l e a

1.Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per trenta ore annue pro-capite, senza decurtazione della retribuzione.

Art. 46

V e r i f i c a

1.Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso, in ogni sua parte, con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, alla realizzazione dei piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

2.Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Nota all'art. 46, comma 2: Il testo del primo comma dell'art. 16 della legge n. 93/1983 e' il seguente: "Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita' le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte".

Titolo VIII PRODUTTIVITA' E AGGIORNAMENTO

Art. 47

P r o d u t t i v i t a'

2.I progetti di tipo strumentale, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, riguardano a titolo esemplificativo, le seguenti materie: studio e sperimentazione delle metodologie di pianificazione e programmazione degli obiettivi e controllo dei risultati, determinazione dei carichi di lavoro, aggregazione delle attivita' per "ciclo di prodotto", individuazione degli standard di produttivita' e di altri parametri quantitativi del livello di efficienza. Le specifiche tecniche di realizzazione dei progetti di tipo strumentale conterranno, in ogni caso, la quantificazione del personale coinvolto nella loro attuazione e l'indicazione del tempo occorrente per la medesima.

3.I progetti di risultato riguardano esclusivamente servizi per i quali sia intervenuta la preventiva individuazione di standard di produttivita' o di altri indicatori dei livelli di servizio a norma del comma 2. Restano confermati, per la durata stabilita, i progetti di risultato gia' deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se definiti sulla base dei dati quantitativi relativi ai livelli di rendimento conseguiti negli anni precedenti, opportunamente incrementati nella misura stabilita in sede di contrattazione a livello nazionale ed uniformati tra le diverse sedi territoriali dell'ente tenendo conto delle loro peculiarita'.

4.I progetti di risultato sono articolati sul territorio al livello strutturale ed organizzativo dell'ente corrispondente all'effettivo centro di responsabilita' di servizio, anche interno all'unita' organica ove questa assicuri piu' servizi.

5.La verifica dello stato di attuazione ed elaborazione dei progetti di cui ai commi precedenti e' effettuata sulla base di procedure oggettive con la periodicita' necessaria per garantire la tempestiva adozione di misure atte a recuperare eventuali scostamenti dagli obiettivi, alla scadenza degli eventuali traguardi intermedi e comunque al termine fissato per il completamento dei progetti stessi.

6.Per i dirigenti, responsabili della gestione globale del progetto ad essi affidato, i risultati quali-quantitativi saranno valutati in sede di redazione dei rapporti informativi o di segnalazione di fatti particolarmente rilevanti sotto il profilo del merito o del demerito, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di responsabilita' nell'esercizio delle funzioni dirigenziali.

7.Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, in seguito, periodicamente, sara' compiuta dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttivita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 48

Formazione e aggiornamento professionale

1.La formazione e l'aggiornamento professionale del personale costituiscono il basilare supporto per correlare lo sviluppo delle risorse e capacita' lavorative a quello organizzativo e tecnologico.

2.In questa prospettiva ogni forma di evoluzione del sistema di organizzazione del lavoro dovra' procedere in piena sintonia con la previsione di adeguate iniziative in materia di formazione ed aggiornamento professionale.

4.In quest'ambito i progetti di tipo strumentale predisposti per l'introduzione di nuove tecnologie o tecniche organizzative conterranno opportune previsioni in materia di formazione ed aggiornamento professionale, dando priorita' agli interventi formativi di quelle professionalita' che assumono valore portante per la realizzabilita' dei progetti medesimi.

5.Un ruolo specifico assumera' infine l'attivita' di formazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dell'area del funzionariato alle quali, oltre la conoscenza specialistica propria dei settori di applicazione, sono richieste comuni basi di professionalita' in materia di organizzazione del lavoro, di tecnologie di sviluppo organizzativo e direzionale e di tecnologia informatica.

6.Per le azioni formative e di aggiornamento sopraindicate, gli enti o istituti, secondo le loro dimensioni e possibilita' organizzative, e secondo il tipo di intervento, potranno promuovere iniziative autonome, anche mediante la costituzione di apposite strutture, ovvero valorizzare forme di collaborazione con altri enti, con le scuole superiori dello Stato e con le scuole di formazione di tipo industriale o universitario.

7.L'attivita' di docenza, secondo i contenuti dell'intervento, puo' essere affidata a personale dell'ente o dell'istituto e a esperti esterni sulla base di specifici rapporti professionali.

8.L'attivita' formativa puo' svolgersi durante l'orario di lavoro o al di fuori di esso. Possono essere previste forme di incentivazione per la docenza e la partecipazione fuori orario ai corsi di aggiornamento e specializzazione.

9.Per il personale delle qualifiche funzionali piu' elevate sara' prevista altresi' la partecipazione a convegni di studio, a corsi di specializzazione e ad attivita' scientifiche anche presso Universita' italiane e straniere, centri o imprese opportunamente prescelti in relazione all'attivita' dell'ente o istituto di appartenenza.

Titolo IX NORME SPECIALI

Art. 49

Commissioni giudicatrici per i concorsi alle fasce di ricercatore

1.In sede di prima applicazione del presente decreto ciascun ente o istituto provvedera' a nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

2.Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica definira', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, su proposta degli enti firmatari dell'accordo recepito dal presente decreto, i criteri generali tendenti ad omogeneizzare le specifiche discipline.

Art. 50

Mutamento di mansioni per inidoneita' fisica

1.Fatte salve le eventuali normative piu' favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente o istituto non potra' procedere alla dispensa dal servizio per inidoneita' fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilita' organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse a quelle proprie del profilo rivestito, appartenente alla stessa qualifica funzionale o, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.

2.Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento.

Art. 51

B i l i n g u i s m o

1.Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita un'indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale degli enti in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentito-Alto Adige.

Art. 52

Disposizioni particolari per gli istituti di sperimentazione agraria

1.Resta ferma la unicita' dei ruoli di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota all'art. 52: Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967 (suppl. ord. alla (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1968) reca "Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria". Il testo del primo comma dell'art. 51 e' il seguente: "Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti ruoli del personale, la cui dotazione organica e' stabilita dalle tabelle A, B, C, D ed E dell'allegato I al presente decreto: a) ruolo dei direttori; b) ruolo dei direttori di sezione; c) ruolo degli sperimentatori; d) ruolo amministrativo; e) ruolo degli esperti; f) ruolo dei segretari contabili; g) ruolo del personale esecutivo; h) ruolo dei preparatori; i) ruolo degli uscieri; l) ruolo degli autisti".

Art. 53

Rivalutazione per il personale degli enti di ricerca dei compensi per lavoro straordinario relativi al 1› semestre dell'anno 1976.

1.Nei confronti del personale destinatario del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, i compensi riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.

Nota all'art. 53: Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 si veda nelle note all'art. 14, comma 3.

Art. 54

Compensi incentivanti la produttivita' per il personale degli enti di ricerca

1.In relazione all'attuazione della disciplina dei compensi incentivanti la produttivita' di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, restano confermate le deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione degli enti per quanto concerne gli anni 1983 e seguenti.

Nota all'art. 54: Il testo del primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 346/1983 e' il seguente: "Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza degli enti, sono istituiti, con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, previa contrattazione di cui al terzo comma del precedente art. 2, compensi incentivanti la produttivita'".

Art. 55

Norma di rinvio

1.Per ciascun ente o istituto del comparto e' fatta salva, in attesa di completa omogeneizzazione, la normativa vigente in quanto non in contrasto o non modificata dal presente decreto.

Art. 56

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 52 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, in lire 71 miliardi per l'anno 1988 e in lire 79 miliardi per l'anno 1989 provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' svolte dagli enti stessi.

Nota all'art. 56: La legge n. 910/1986 (suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1986) reca "Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987)". Il testo dell'art. 8, comma 9, e' il seguente: "9. Le economie di cui all'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono utilizzate dagli enti pubblici per il finanziamento del fondo di incentivazione da destinare alla promozione di una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro, nonche' a favorire i necessari processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi".

Art. 57

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

SANTUZ, Ministro per la funzione pubblica

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

AMATO, Ministro del tesoro

COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1988, con

esclusione dell'art. 14, secondo comma, numeri 2 e 3, dell'art.

15, ultimo alinea da nono comma e dodicesimo comma; dell'art. 24,

secondo comma; dell'art. 25, secondo, terzo e quarto comma;

dell'art. 28, quarto comma; dell'art. 31, dell'art. 43; dell'art. 53 e dell'art. 54 ai sensi della delibera n. 1889 della Sezione controllo Stato del 21 gennaio 1988

Atti di Governo, registro n. 71, foglio n. 17

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1988, con riserva

relativamente agli articoli 14, secondo comma, numeri 2 e 3; 15,

ultimo alinea del nono comma e dodicesimo comma; 24, secondo

comma; 25, secondo, terzo e quarto comma; 28, quarto comma; 31, 43; 53 e 54 ai sensi della delibera n. 59/Sezioni riunite/E. del 9 febbraio 1988

Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 8

Allegato 1-Profilo

Allegato 1 Profilo COLLABORATORE PROFESSIONALE DEGLI ENTI DI RICERCA Svolge attivita' tecnica inerente alla specifica professionalita' posseduta. Requisiti culturali: diploma di laurea e documentata esperienza nel campo tecnico professionale inerente al posto da ricoprire. Modalita' di accesso: concorso pubblico, per esami. Sfera di autonomia: piena per quanto riguarda gli atti operativi. Grado di responsabilita': totale per quanto riguarda gli atti ed i provvedimenti della specifica professione. ------------ CGIL CISL UIL RICERCA CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Premessa Lo sciopero e' un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori. La complessita' della societa' moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto. Il quadro predetto e' perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attivita' degli enti di ricerca, peraltro, e' finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettivita' nazionale. 1) Area di applicazione. Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione. 2) Titolarita'. Dopo la comunicazione, la cui titolarita' compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attivita' il cui mantenimento e' indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni. 3) Termini di preavviso. La proclamazione di sciopero avverra' con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalita'. 4) Servizi essenziali. Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attivita' possa comportare gravi pericoli per la sanita' o la incolumita' pubblica. 5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero. Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni gia' indette, nel caso del verificarsi di calamita' nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravita', per tutte le attivita' a questi avvenimenti connesse. 6) Durata dello sciopero. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunita' di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni. 7) Forme di lotta. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalita' anomale. 8) Continuita' delle prestazioni. Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attivita' svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza. ------------------------------------------------------- FEDERDIRIGENTI FUNZIONE PUBBLICA CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Lo sciopero e' un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori. La complessita' della societa' moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto. Il quadro predetto e' perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attivita' degli enti di ricerca, peraltro, e' finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettivita' nazionale. 1) Area di applicazione. Il presente codice di autoregolamentazione impegna le organizzazioni sindacali firmatarie a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione. 2) Titolarita'. Dopo la comunicazione, la cui titolarita' compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, d'intesa con la Federazione le organizzazioni sindacali saranno disponibili per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attivita' il cui mantenimento e' indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni. 3) Termini di preavviso. La proclamazione di sciopero avverra' con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalita'. 4) Servizi essenziali. Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attivita' possa comportare gravi pericoli per la sanita' o la incolumita' pubblica. 5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero. Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensioni del lavoro, e sospenderanno agitazioni gia' indette, nel caso del verificarsi di calamita' nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravita', per tutte le attivita' a questi avvenimenti connesse. 6) Durata dello sciopero. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a che la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunita' di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni. 7) Forme di lotta. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a non proclamare scioperi a modalita' anomale. 8) Continuita' delle prestazioni. Negli scioperi di lunga durata le organizzazioni sindacali terranno nella dovuta attenzione le attivita' svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza. CIDA - Ricerca FANTONI ------------------------------------------------------- CISNAL FEDERAZIONE NAZIONALE STATALI CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Premessa Lo sciopero e' un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione, e costituisce patrimonio inalienabile del movimento dei lavoratori. La complessita' della societa' moderna rende necessario peraltro coniugare le esigenze dei cittadini e degli utenti dei servizi, la sicurezza degli impianti tecnici e scientifici dei lavoratori, con la tutela e la salvaguardia del lavoro anche attraverso l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, che va collocata in un quadro comprendente sia i codici dell'autoregolamentazione sia l'impegno della parte pubblica all'osservanza di corrette norme di condotta nelle procedure di risoluzione e attuazione degli accordi e nel sistema di relazioni sindacali; impegno della parte pubblica da definirsi in sede di accordo di comparto e da recepirsi nel relativo contratto. Il quadro predetto e' perseguito dal sindacato in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dell'intervento pubblico e della sua efficacia nella ricerca scientifica e tecnologica. L'attivita' degli enti di ricerca, peraltro, e' finalizzata quasi esclusivamente a esigenze dell'insieme della collettivita' nazionale. 1) Area di applicazione. Il presente codice di autoregolamentazione impegna la CISNAL a ogni livello, territoriale e aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata nel comparto degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione. 2) Titolarita'. Dopo la comunicazione, la cui titolarita' compete agli organismi sindacali competenti per statuto ai rispettivi livelli territoriali, la CISNAL sara' disponibile per stabilire d'accordo con gli enti interessati l'elenco di attivita' il cui mantenimento e' indispensabile per garantire la sicurezza delle persone e dei beni. 3) Termini di preavviso. La proclamazione di sciopero avverra' con preavviso di quindici giorni, con l'indicazione delle relative modalita'. 4) Servizi essenziali. Sono considerati essenziali servizi e impianti del comparto la cui sospensione totale di attivita' possa comportare gravi pericoli per la sanita' o la incolumita' pubblica. 5) Cause di sospensione e periodi di esclusione della proclamazione di sciopero. Le organizzazioni sindacali firmatarie non effettueranno proclamazioni di sospensione del lavoro, e sospenderanno agitazioni gia' indette, nel caso del verificarsi di calamita' nazionali o di avvenimenti di eccezionale e particolare gravita', per tutte le attivita' a questi avvenimenti connesse. 6) Durata dello sciopero. La CISNAL si impegna affinche' la durata della prima proclamazione di sciopero, in relazione all'insorgere di situazioni vertenziali, dopo aver espletato le procedure previste dalla legge n. 93/83 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, abbia durata non superiore alle 24 ore, ferma restando l'opportunita' di estensione del tempo di sciopero nel caso di successive proclamazioni. 7) Forme di lotta. La CISNAL si impegna a non proclamare scioperi a modalita' anomale. 8) Continuita' delle prestazioni. Negli scioperi di lunga durata la CISNAL terra' nella dovuta attenzione le attivita' svolte in turno continuativo e il personale che, in ogni contingenza, deve garantire lo svolgimento delle suddette attivita' in condizioni di sicurezza. ------------------------------------------------------- CISAL RICERCA CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO Premessa Lo sciopero e' un diritto costituzionale del lavoratore e pertanto costituisce un suo patrimonio inalienabile. Si riconosce tuttavia che, considerata la complessita' della societa' moderna, occorre conciliare nei limiti del possibile i diritti del lavoratore con i diritti degli altri cittadini e con la tutela e la sicurezza degli impianti e beni strumentali di lavoro. Con tale spirito e nell'intento di raggiungere tali risultati, il sindacato e la parte pubblica del "comparto della ricerca e sperimentazione" si impegnano ad osservare norme e procedure per realizzare corretti rapporti sindacali. Reciprocita' degli impegni. Le direzioni degli enti e istituti del comparto si impegnano alla corretta e sollecita applicazione del contratto e degli altri accordi sindacali, mentre il Dipartimento della Funzione Pubblica si impegna a garantirne l'osservanza con interventi, ove richiesti, tempestivi ed efficaci, a norma dell'art. 2 del contratto. Da parte sua il sindacato, col presente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, assume gli impegni qui di seguito specificati. Area di applicazione. Il presente codice impegna il sindacato ad ogni livello, nazionale e aziendale, e per ogni attivita' di lavoro dipendente esercitata nell'ambito degli enti e istituti rientranti nel comparto. Dichiarazione dello sciopero. La proclamazione di sciopero sara' comunicata alla Direzione della parte interessata con un preavviso di almeno quindici giorni e con l'indicazione della sua durata e delle modalita' di attuazione. Il sindacato si impegna a non attuare forme di sciopero con modalita' anomale. Subito dopo la comunicazione, saranno attivate le procedure di conciliazione delle vertenze sindacali, come previsto dalla legge n. 93/1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986. Dispensa dallo sciopero. Si considerano essenziali, e quindi soggetti a particolare tutela, gli impianti la cui natura o la cui totale sospensione di attivita' e sorveglianza possano comportare gravi pericoli per la sanita' e incolumita' pubblica e danni irreparabili ai beni strumentali di lavoro. In particolare sono tutelati gli impianti nucleari, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/1964. La individuazione di tutti i predetti impianti sara' oggetto di accordi decentrati con le direzioni degli enti e istituti direttamente interessati. Sono pertanto dispensati dallo sciopero i lavoratori addetti agli impianti come sopra individuati, nel numero strettamente necessario. Sospensione dello sciopero per eventi gravi. Non saranno proclamati scioperi, e comunque saranno sospesi se gia' indetti o in corso, nel caso di calamita' naturali o di eventi eccezionali di particolare gravita', per tutte le attivita' connesse a tali avvenimenti. Validita' del codice. Il presente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero viene allegato al contratto del comparto degli enti e istituti pubblici di ricerca e sperimentazione e ne costituiscono parte integrante. Esso ha validita' fino alla data di scadenza degli effetti giuridici del contratto. La Segreteria generale C.I.S.A.S. F.F.P. COMPARTO RICERCA CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Il diritto di sciopero, che costituisce liberta' fondamentale di ciascun lavoratore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, legge n. 93/83, sara' esercitato dalla CISAS-FFP - Comparto ricerca secondo le modalita' e i limiti appresso indicati. 1. La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' prerogativa delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali secondo le norme statutarie delle CISAS. 2. Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11 legge n. 93/83. Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro saranno attivate le procedure di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86. 3. All'atto stesso della proclamazione va data notizia dello sciopero alla cittadinanza divulgandone motivi e contenuti. 4. La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da assicurare, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero. A tal fine, sono considerati essenziali quei servizi e impianti del comparto che potrebbero determinare gravi pericoli per la collettivita' a seguito di totale sospensione delle attivita'. 5. Negli scioperi di lunga durata saranno tenuti nella dovuta considerazione, per garantirne le condizioni di sicurezza, le attivita' svolte a turni continuativi ed il personale che ne assicura lo svolgimento. 6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedano la resa di servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalita'. 7. La CISAS-FFP Comparto ricerca si ritiene svincolata dal presente codice, fatte salve le norme di cui ai punti 2 e 4 per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo d'intesa 25 luglio 1986. ------------------------------------------------------- CONF. S.A.L. RICERCA CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO RELATIVO AL COMPARTO RICERCA (Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86) La sottoscritta organizzazione sindacale, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione individuato ai sensi del decreto n. 68/86, assume il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/83. Punto 1. Le regole di comportamento autonomamente definite, sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettivita', a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali. Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale liberta' del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro. Punto 2. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale e aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Punto 3. Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli sono: gli organismi nazionali, regionali e provinciali di comparto contrattuale dell'organizzazione sindacale ai vari livelli. Punto 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/83 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici (15) giorni, si stabiliscono le seguenti modalita' aggiuntive: a) il primo sciopero non superera' la durata di un'intera giornata di lavoro; b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in una unica soluzione. Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo 6° del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro. Punto 5. La proclamazione dello sciopero avverra' con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalita' di effettuazione. Nell'esercizio del diritto di sciopero sara' in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti. Punto 6. Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni. Punto 7. Il presente codice ha validita' fino alla data di scadenza del contratto e puo' comunque essere integrato, modificato o aggiornato all'atto della firma del contratto medesimo. La Segreteria generale ------------------------------------------------------- USPPIUNIONE SINDACATI PROFESSIONISTI PUBBLICO - PRIVATO IMPIEGO CODICE DI COMPORTAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Art. 1. La Federazione sindacale USPPI-FENARP, con sede sociale in Roma, via Gramsci n. 34, si impegna ad invitare i propri iscritti ad astenersi dall'effettuare le prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, feriali e festive, diurne e notturne, che loro competono, esclusivamente per i motivi e secondo le modalita' indicate di seguito. Art. 2. L'invito all'astensione dal lavoro (sciopero) da parte della federazione sindacale di categoria sara' determinato esclusivamente da rivendicazioni di carattere giuridico, normativo ed economico e dalle esigenze di tutelare gli interessi etico-morali, professionali singoli e collettivi degli iscritti e la salute dei lavoratori e di migliorarne le condizioni ambientali di lavoro. Tale invito sara' rivolto agli iscritti dopo l'inutile esperimento della procedura per la prevenzione ed il componimento del conflitto di lavoro. Art. 3. L'invito di cui all'art. 2 sara' preceduto da formale comunicazione, inviata all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonche' agli ordini e collegi professionali e alle autorita' interessate, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento di quest'ultimo. In detta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro e la durata della stessa. Saranno assicurati durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attivita' indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonche' per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti dei lavoratori dipendenti. Art. 4. Le autorita' che hanno ricevuto la comunicazione dello sciopero, entro tre giorni dalla ricezione della stessa, dovranno convocare le parti per esperire il tentativo di conciliazione e le trattative intese alla soluzione amichevole della vertenza di lavoro. Detto tentativo non potra', comunque, superare il limite dei quindici giorni comunicati per l'inizio dello sciopero, salvo diverso accordo delle parti. Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di periodi in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino di evitare turbative alla collettivita' (calamita' naturali, epidemie, elezioni, ecc.), nonche' nei periodi di festivita' nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la Federazione sindacale USPPI-FENARP si impegna a sospendere e a non effettuare scioperi da parte degli iscritti. Art. 5. Qualora le trattative di bonaria risoluzione della vertenza di lavoro falliscano prima della data fissata nella comunicazione di sciopero o di quella successiva concordata dalle parti, ovvero superato il termine di tre giorni previsti all'art. 4 per la convocazione delle parti con esito negativo, la federazione sindacale di categoria confermera' con avviso inviato a tutte le autorita' di cui all'art. 3, comprese quelle ritenute interessate al conflitto di lavoro per disposizioni di legge o di ordinamento professionale, la data e la durata dello sciopero. Art. 6. In caso di ulteriore esito negativo dello sciopero teste' indicato, la confederazione o le federazioni sindacali di categoria interessate potranno proclamare lo sciopero a tempo indeterminato, secondo le modalita' indicate negli articoli 3 e seguenti. Art. 7. Nel corso delle trattative per la valutazione e il componimento bonario dei conflitti di lavoro e nel caso di tentativi di arbitrato, la federazione sindacale di categoria soprassiede da qualsiasi iniziativa sindacale a tutela degli interessi degli iscritti. PEPE ------------------------------------------------------- DIRSTAT ADERENTE ALLA CONFEDIR - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI NAZIONALI DEI FUNZIONARI DIRETTIVI DELLO STATO OGGETTO: codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero. La DIRSTAT, aderente alla CONFEDIR, rileva innanzitutto che il Governo non ha finora provveduto a regolamentare il diritto di sciopero, ne' attraverso accordi con tutte le organizzazioni sindacali, ne' mediante lo strumento legislativo. L'autoregolamentazione sindacale del diritto di sciopero dovrebbe infatti svolgere una funzione meramente integratrice rispetto ai citati accordi e soprattutto rispetto alla legge, principale strumento normativo in tale materia, cosi' come stabilito dagli articoli 39 e 40 della Costituzione rimasti in gran parte disattesi. Cio' posto, questo Sindacato ritiene comunque opportuno stabilire alcuni criteri che siano alla base dell'autoregolamentazione, per disciplinare le forme di esercizio dello sciopero limitandone gli eccessi che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali. A tal fine il Governo dovrebbe stabilire in tempi brevi, di concerto con le organizzazioni sindacali, criteri il piu' possibile obiettivi per definire il concetto di "servizio pubblico essenziale". E' inoltre indispensabile che le norme di autoregolamentazione siano condivise da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie di un determinato settore e si rende, quindi, necessario che il Governo fissi le linee generali che consentano di realizzare un'intesa preliminare tra le stesse su basi uniformi. Alla luce dell'attuale situazione, pur rilevando le gravi carenze del Governo in materia, la DIRSTAT, aderente alla CONFEDIR, si impegna a seguire i seguenti criteri e modalita' di autoregolamentazione del diritto di sciopero: le azioni di sciopero saranno effettuate con preavviso di almeno quindici giorni e saranno notificate alle amministrazioni ed alle parti interessate a comporre la vertenza; saranno garantite, nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili all'utenza, nonche' la sicurezza dei lavoratori e degli impianti; gli scioperi saranno proclamati in modo tale da non arrecare danni alla salute ed alla incolumita' della collettivita', ne' provocare gravi turbative nell'ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale; l'opinione pubblica sara' tempestivamente informata delle motivazioni e dei contenuti nelle lotte sindacali intraprese; le azioni di sciopero saranno sospese in caso di emergenza, come calamita' naturali o altri eventi eccezionali; in generale lo sciopero non deve essere strumentalizzato a fini politici; tuttavia, poiche' e' nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento democratico, e' ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione e di reazione in casi di particolare gravita' in cui si profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche. Le norme di comportamento di cui sopra si riferiscono alle azioni di sciopero proclamate dalla DIRSTAT in tutta la sua organizzazione associativa. Il segretario generale: TRENTANI ------------------------------------------------------- ANPRI-EPR ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE RICERCATORI ENTI PUBBLICI DI RICERCA L'Associazione nazionale professionale ricercatori - Enti pubblici di ricerca (ANFRI-EPR) si impegna ad osservare il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero: 1. La titolarita' a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero e' riservata: a) alla segreteria nazionale dell'Associazione, per gli scioperi nazionali riguardanti la generalita' del settore della ricerca, ovvero la generalita' dei ricercatori di singoli enti; b) agli organismi direttivi delle sezioni territoriali dell'Associazione, d'intesa con la segreteria nazionale, per gli scioperi a carattere regionale o locale, riguardanti la generalita' del settore ovvero i ricercatori di singoli enti. 2. La proclamazione dello sciopero sara' comunicata agli enti dai quali dipendono i ricercatori interessati, nonche' alle autorita' competenti, con un preavviso di almeno quindici giorni, nel quale sara' altresi' indicata la motivazione dello sciopero e la sua durata. 3. La durata dello sciopero sara' fissata dall'organismo dell'Associazione che ne possiede la titolarita'. Nell'ambito delle vertenze contrattuali, il primo sciopero non superera' la durata di una giornata di lavoro. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un periodo di ore continuativo. 4. L'attuazione di ogni forma di sciopero avra' riguardo alla sicurezza degli utenti, del personale addetto e degli impianti. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di attuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravita' o di calamita' naturali, tali da richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini o la piena funzionalita' degli enti interessati agli scioperi. 5. Anche in deroga a quanto fin qui stabilito, l'Associazione si riserva la piu' ampia liberta' di iniziativa quando fossero in pericolo i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia, della pace.

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