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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. 240

Current text a fecha 2003-08-12

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere al riordinamento della banda musicale della Polizia di Stato al fine di adeguarne la normativa a quella dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336 e 337;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, concernente l'ordinamento della banda del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 742;

Considerato che il terzo comma dell'art. 85 della legge 1 aprile 1981, n. 121, da facolta' al Ministro dell'interno, in casi di urgente necessita', di curare la definizione dei provvedimenti proposti, dandone comunicazione al Consiglio nazionale di polizia e prescindendo dell'acquisizione del parere di quest'ultimo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, il quale sostituisce al parere del citato Consiglio nazionale di polizia, quello delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato piu' rappresentative a livello nazionale;

Considerato che il testo del presente decreto, alla cui stesura hanno contribuito rappresentanti dei sindacati della Polizia di Stato piu' rappresentativi a livello nazionale, e' stato comunicato agli stessi a norma del citato art. 85, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'interno:

EMANA

il seguente decreto:

NUOVO

ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Compiti della banda musicale

1.La banda musicale della Polizia di Stato ha sede a Roma.

2.Essa e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita della istituzione nonche' a rappresentare la Polizia di Stato in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale.

3.Essa puo' essere, altresi', autorizzata a svolgere, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' promozionali per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri.

Art. 2

Dipendenza ed impiego

1.La banda musicale della Polizia di Stato e' un organismo alle dipendenze della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, che ne dispone l'impiego secondo le modalita' previste dall'art. 3.

Art. 3

Modalita' d'impiego

1.Qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria sede, ai suoi appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2.Se la partecipazione e' richiesta da enti o organismi di cui al comma 3 dell'art. 1, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti o organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo su un apposito capitolo delle entrate.

3.Le somme versate vengono, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

4.Eventuali altre somme erogate dai predetti enti ed organismi sono direttamente devolute al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato.

((

5.In caso di manifestazioni culturali, promozionali o a scopo di beneficenza le spese di cui ai commi precedenti possono essere a carico dell'Amministrazione. Nel caso di attivita' musicali svolte in convenzione con associazioni culturali o altri enti pubblici o privati, nazionali e stranieri che svolgono attivita' musicale o tetrale, le convenzioni stesse possono stabilire modalita' di reciproca collaborazione e utilita' diverse dal pagamento delle spese di cui ai commi precedenti, quali ad esempio l'uso, anche per le attivita' di prova, delle strutture o degli strumenti dell'associazione o ente.

))

6.In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda ad organico ridotto purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

7.L'organizzazione della banda ad organico ridotto e' stabilita, di volta in volta, dal maestro direttore.

((

8.Per manifestazioni culturali di particolare rilievo, anche nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 5, puo' essere previsto, in via sperimentale e previa autorizzazione della Direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, l'impiego di specifici gruppi strumentali della Banda o l'esecuzione di pezzi diretti da maestri di fama internazionale.

))

Art. 4

Attivita' musicali e d'archivio

1.Alle attivita' musicali sovrintende il maestro direttore o, in sua sostituzione, il vice direttore.

2.I titolari dei posti di pianoforte e chitarra curano l'archivio musicale secondo le direttive impartite dal vice direttore, che sovrintende alla specifica attivita'.

Art. 5

Regolamento della banda musicale

1.Il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato e' stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6

Organizzazione strumentale

1.L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto legislativo.

1-bis.Per esigenze addestrative e per manifestazioni artistiche di particolare rilievo, e' consentito, in via sperimentale, l'impiego dei maestri componenti della Banda nell'esecuzione di parti strumentali diverse da quelle indicate nelle predette tabelle.

2.Gli strumenti che, per effetto del presente decreto legislativo, sono soppressi, cessano di far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale della Polizia di Stato con il collocamento a riposo dei rispettivi titolari.(2)((5))

TITOLO II ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO Capo I

Art. 7

Organico

2.Le suddette dotazioni sono comprese nell'organico complessivo della Polizia di Stato.

Art. 8

Ruoli

2.I ruoli di cui del presente articolo fanno parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge delle attivita' tecnico-scientifica o tecnica.

Art. 9

(( (Ruolo del maestro direttore). ))

((

1.Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: maestro direttore - direttore tecnico capo; maestro direttore - direttore tecnico superiore; maestro direttore - primo dirigente tecnico.

2.Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.

))

Art. 10

(Ruolo del maestro vice direttore)

1.Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in due qualifiche: maestro vice direttore - ((commissario capo tecnico)); maestro vice direttore - direttore tecnico capo.

2.Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.

3.Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' d'archivio.

Art. 11

(( (Ruolo degli orchestrali) ))

((

1.Il ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni: I Parte: I Parte A I Parte B II Parte: II Parte A II Parte B III Parte: III Parte A III Parte B

2.Agli appartenenti al ruolo degli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.

))

Art. 12

Nomina a maestro direttore

1.La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso ((del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,)) nonche' del diploma di strumentazione per banda.

2.Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

3.Il vincitore del concorso e' nominato maestro direttore in prova della banda musicale.

4.Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.(2)

Art. 12-bis

(( (Progressione di carriera del maestro direttore). ))

((

1.La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.

2.La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

))

Art. 13

Nomina a maestro vice direttore

1.La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso ((del godimento dei diritti civili e politici, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,)) nonche' dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione.

2.Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14.

3.Il vincitore del pubblico concorso e' nominato maestro vice direttore in prova.

4.Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.(2)

Art. 13-bis

(( (Progressione di carriera del maestro vice direttore). ))

((

1.La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.

2.La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

))

Art. 14

(Nomina ad orchestrale)

((

1.La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con eta' massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualita' di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

2.Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.

))

3.I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.

4.Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attivita' della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni.(2)

Art. 15

Corsi informativi

1.Le modalita' di svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12, 13 e 14, ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.((2))

Art. 15-bis

(( Progressione. ))

((

1.La progressione di carriera del personale del ruolo degli orchestrali avviene per anzianita' senza demerito al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G allegata al presente decreto.

))

Art. 15-ter

Art.15 ter ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS.30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 15-quater

Art.15 quater ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS.30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 15-quinquies

(( (Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore) ))

1.

In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali ((sostituti commissari tecnici)), che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. 2. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15-sexies

(( (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi) ))

((

1.Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

))

Art. 16

Commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore e a maestro vice direttore.

2.Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 puo' essere il maestro direttore della banda.

3.Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 17

(( (Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale) ))

2.Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 18

Concorso per la nomina a maestro direttore

2.Il punteggio di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3.E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4.La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5.Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 19

Concorso per la nomina a maestro vice direttore

2.Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.

3.E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

4.La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.

5.Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 20

(( (Concorso per la nomina ad orchestrale) ))

2.Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani, a scelta della commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

3.Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.

4.L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

5.Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 21

Valutazione dei titoli

1.Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti nella allegata tabella D.

Art. 22

(( (Modalita' di svolgimento del concorso per le nomine ad orchestrale) ))

1.Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dall'art. 20 in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso puo' essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.

Art. 23

Modalita' di svolgimento dei concorsi e giudizio sul requisito d'idoneita' fisica e psichica

1.Per l'accertamento del requisito dell'idoneita' fisica e psichica e per lo svolgimento delle prove d'esame previste dai precedenti articoli, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n: 904.

2.Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psicofisici per coloro che fanno gia' parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

Note all'art. 23: - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 (in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 18 febbraio 1984 - suppl. ord.) concerne: "Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904 (in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 18 febbraio 1984 ord.) concerne: "Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".

Art. 24

Titoli di preferenza e di precedenza

1.Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso ai ruoli della banda musicale, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato.

TITOLO III NORME PARTICOLARI DI STATO

Art. 25

Qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria

1.Per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria agli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato, si applicano le norme in vigore per il personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica.

Art. 26

Divisa

1.Gli appartenenti ai ruoli della banda musicale indossano, durante l'espletamento dei compiti istituzionali, la divisa prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 27

Commissioni per il personale della banda musicale della Polizia di Stato

1.Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del maestro direttore e del vice direttore della banda musicale si esprime il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2.Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale del ruolo degli ((orchestrali)) della banda musicale, si esprime una commissione presieduta da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composta da quattro membri scelti tra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento e da quattro rappresentanti del personale, eletti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 1982, concernente le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Art. 28

Cause di cessazione dal servizio

1.Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2.Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

3.Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del ((settore di supporto logistico-amministrativo)), rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale.

3-bis.Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attivita' musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, puo' presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, ((settore di supporto logistico-amministrativo)), entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale.

Art. 29

Limiti di eta'

1.Gli appartenenti alla banda musicale della Polizia di Stato cessano dal servizio al compimento del sessantesimo anno di eta'.

((1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'))

TITOLO IV INQUADRAMENTI

Art. 30

Inquadramento degli esecutori della banda musicale

1.Il personale dei ruoli della Polizia di Stato, assunto ai sensi delle leggi 5 giugno 1965, n. 707, e 8 giugno 1971, n. 438, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale della Polizia di Stato e' inquadrato in relazione allo strumento suonato e al periodo complessivo di servizio prestato, nel ruolo degli esecutori della banda musicale, nella parte o qualifica corrispondente, secondo l'allegata tabella E e conservando, ai fini della progressione economica di cui all'allegata tabella G, l'anzianita' di servizio maturata alla suddetta data.

2.Qualora l'inquadramento comporti l'inserimento in una parte o qualifica inferiore a quella precedentemente rivestita, l'appartenente ai ruoli della banda musicale conserva il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultava inserito in base alla tabella B annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707.

Nota all'art. 30, comma 1: La legge 5 giugno 1965, n. 707 (in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 26 giugno 1965) concerne: "Norme sull'ordinamento della Banda del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato e avanzamento del personale appartenente al Complesso musicale". La legge 8 giugno 1971, n. 438 (in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1971, n. 169) concerne: "Norma integrativa delle leggi 13 luglio 1965, n. 882 e 5 giugno 1965, n. 707, modificate dalla legge 10 luglio 1969, n. 469, concernenti gli ordinamenti della banda della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza". Nota all'art. 30, comma 2: La tabella B annessa alla legge 5 giugno 1965, n. 707, e' riportata nella tabella E allegata al presente decreto legislativo. Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 (in Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982 - suppl. ord.) concerne: "Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia".

Art. 31

Passaggio nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

1.Il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 30, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di inquadramento, puo' chiedere di transitare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

2.A tal fine il suddetto personale conserva la qualifica rivestita e l'anzianita' maturata per effetto degli inquadramenti disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336.

3.Fino a quando le esigenze di servizio della banda musicale non saranno soddisfatte con il personale assunto mediante i pubblici concorsi previsti dal presente decreto legislativo, il personale di cui al comma 1 continuera', salvo diverse esigenze di servizio, a svolgere i compiti cui e' adibito nell'ambito della banda musicale della Polizia di Stato.(2)((5))

Art. 32

Inquadramento degli aggregati

1.Il personale della Polizia di Stato, che alla data di entrata in vigore della legge 10 ottobre 1986, n. 668, svolge servizio nella banda musicale in qualita' di aggregato, quale appartenente all'ex fanfara, puo' essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dal presente decreto legislativo, nella terza parte B del ruolo degli esecutori, in soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale stesso, con corrispondente indisponibilita' di altrettanti posti nella stessa terza parte B.

2.L'anzianita' di servizio nel ruolo degli esecutori della banda musicale del personale di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nel ruolo stesso.

Nota all'art. 32: La legge 10 ottobre 1986, n. 668 (in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 17 ottobre 1986 - suppl. ord.) concerne: "Modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I

Art. 33

(( (Titolari degli strumenti soppressi). ))

((1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.))

Art. 34

Norme transitorie per gli esecutori

1.Il personale della banda musicale che, in base ad atti formali della Amministrazione, risulta aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, compiti propri di una parte o qualifica superiore a quella nella quale viene inquadrato ai sensi dell'articolo 30, puo' chiedere di sostenere la prova pratica musicale prevista per l'accesso a detta parte o qualifica.

2.L'accertamento sulla corrispondenza delle attivita' svolte ai compiti propri della parte o qualifica superiore e' effettuato dalla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 38.

Art. 35

Norme transitorie per il maestro direttore

1.L'appartenente alla banda musicale, che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulti aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le funzioni di maestro direttore, puo', a domanda, essere inquadrato nel ruolo del maestro direttore della banda, previo il superamento di una prova musicale.

2.L'accertamento sulla corrispondenza delle attivita' svolte alle funzioni proprie del maestro direttore della banda e' effettuato dalla commissione esaminatrice di cui all'art. 38.

Art. 36

Norme transitorie per il maestro vice direttore

1.L'appartenente alla banda musicale, che in base ad atti formali dell'Amministrazione risulti aver svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le funzioni di maestro vice direttore, puo', a domanda, essere inquadrato nel ruolo del maestro vice direttore previo il superamento di una prova musicale.

2.L'accertamento sulla corrispondenza delle attivita' svolte alle funzioni proprie del maestro vice direttore della banda e' effettuato dalla commissione esaminatrice di cui al successivo art. 38.

Art. 37

Prove musicali

1.Il personale che intenda sostenere le prove musicali previste dai precedenti articoli, deve inoltrare specifica istanza entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2.Le prove sono preordinate all'accertamento dell'idoneita' allo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun ruolo, parte o qualifica, con riguardo all'attivita' effettivamente svolta dal personale in servizio nella banda musicale all'atto della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 38

Commissione esaminatrice

2.Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 39

Prova musicale per gli esecutori

1.Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B, il personale, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 34, dovra' sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato.

2.Per l'accesso alla terza parte A, la prova musicale consiste nell'esecuzione, con lo strumento suonato, di un brano musicale a scelta del candidato.

Art. 40

Prove musicali per il maestro direttore ed il maestro vice direttore

Art. 41

Punteggio di merito

1.Le prove di cui all'art. 40 si intendono superate qualora il candidato abbia riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.

Art. 42

Acquisto, rinnovo e manutenzione di strumenti musicali

1.All'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione degli strumenti musicali, nonche' del materiale bandistico e del repertorio musicale, si provvede secondo le disposizioni vigenti.

Art. 43

Norme applicabili

1.(*) Fino al compimento del limite di eta'.

COSSIGA

FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 giugno 1987

Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 12