DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. 269

Type DPR
Publication 1987-05-18
Ultimo aggiornamento 2025-09-04
State In force
Source Normattiva
articles 130
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1.Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000. ((3))

Art. 118

Competenze accessorie per la nona qualifica funzionale

1.Per il personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, le indennita' e compensi accessori previsti dal presente decreto, ove non specificato diversamente, competono nella misura prevista per il personale di ottava qualifica funzionale maggiorata del 18%.

Art. 119

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita' ed ivi compreso l'onere relativo al 1986, valutato in complessive lire 529 miliardi, di cui lire 14 miliardi relativi all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 21 miliardi relativi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, lire 346 miliardi relativi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 19 miliardi relativi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 129 miliardi relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede, quanto a lire 497 miliardi e lire 32 miliardi, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dello stanziamento iscritto ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2.All'onere complessivo di lire 503 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita', di cui lire 17 miliardi relativi all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), lire 22 miliardi relativi all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, lire 366 miliardi relativi all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, lire 21 miliardi relativi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lire 77 miliardi relativi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede, quanto a lire 476 miliardi e lire 27 miliardi, con utilizzo, rispettivamente, di quota parte della proiezione per gli anni medesimi degli stanziamenti iscritti ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

3.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto alla Cassa depositi e prestiti ed all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), valutato, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita', rispettivamente in lire 1 miliardo e lire 0,5 miliardi per ciascuno degli anni 1987, ivi compreso l'onere relativo al 1986, 1988 e 1989, provvedono gli enti predetti utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attivita' svolte.

4.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 120

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PALADIN, Ministro per la funzione pubblica

GORIA, Ministro del tesoro e, ad

interim, del bilancio e della programmazione economica

GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GAVA, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

GUARINO, Ministro delle finanze

ZAMBERLETTI, Ministro dei lavori pubblici

SCALFARO, Ministro dell'interno

PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1987

Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 8, con esclusione di:

art. 5 , commi 2, 6 e 7; art. 34; art. 47, commi 2, 3 e 4; art. 50;

art. 56 ; art. 74; art. 76; art. 82; art. 89 e art. 105, comma 1,

lettera f), e secondo, ai sensi della delibera n. 1805 della sezione del controllo in data 3 luglio 1987.

Allegato A

ALLEGATO A CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazioni sindacali: CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFEDIR - USPPI Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate PREMESSA Punto 1. Il diritto di sciopero costituisce una liberta' fondamentale di ciascun lavoratore, sancito dalla Costituzione. Punto 2. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalita' ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive. Punto 3. Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. Punto 4. Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera a), legge n. 93/1983. Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e di quelle definite dai singoli contratti di comparto. Punto 5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalita'. Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto aziende e quelli relativi le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua e le festivita' natalizie. La settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali, europee, nazionali, regionali, amministrative generali. Per il personale dell'ANAS per quanto attiene al trasporto stradale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto concerne quello aereo sono altresi' esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra: il 17/12 ed il 7/1; il 26/6 ed il 4/7; il 28/7 ed il 3/8; il 10/8 ed il 5/9; il 30/10 ed il 5/11. Durante gli scioperi eventualmente effettuati nel periodo 30/6 - 3/9 verranno mantenuti comunque i servizi necessari per consentire i collegamenti con le isole. Fatta eccezione per gli scioperi generali di carattere nazionale, regionale o territoriale, saranno evitati scioperi concomitanti di piu' comparti interessati al trasporto aereo, marittimo, ferroviario. Punto 6. Il concreto esplicarsi dell'esercizio di sciopero non puo' essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potesta' politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni o enti di appartenenza. OGGETTO Punto 7. La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture nazionali di categoria per quelli nazionali ovvero delle strutture regionali di categoria per quelli regionali ovvero delle strutture territoriali di categoria per quelli locali. Gli scioperi aziendali ovvero per singola unita' amministrativa/produttiva la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). Punto 8. In ogni caso il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata aziendale (24 ore). Punto 9. Eventuali scioperi successivi al primo non possono superare le 48 ore consecutive. Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata aziendale l'azione si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro. Punto 10. Per le vertenze che interessano piu' unita' produttive dello stesso posto di lavoro ovvero piu' profili professionali sono esclusi scioperi articolari per singola unita' produttiva o per singolo profilo professionale. Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Punto 11. Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. L'effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione. SALVAGUARDIA Punto 12. La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero. Pertanto e' indispensabile garantire: i servizi di soccorso ai cittadini; il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attivita' relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalita' degli impianti; l'integrita' della materia prima; l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature; l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilita' delle strade a livello nazionale e regionale. Mediante accordi - da definire a livello decentrato per unita' operativa/amministrativa tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione - sara' regolato l'esonero delle unita' lavorative minime occorrenti affinche' l'amministrazione provveda - con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo - a garantire le prestazioni descritte.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero- art. 1

ALLEGATO B CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazioni sindacali: CONFSAL - CISAS Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate Art. 1. Il diritto di sciopero che costituisce una liberta' fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/1983.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero- art. 2

Art. 2. Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalita' ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero- art. 3

Art. 3. Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero - art. 4

Art. 4. Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera a). Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI [decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13) e di quelle definite dai singoli contratti di comparto.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero - art. 5

Art. 5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalita'. Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto aziende. Per il personale dell'ANAS per quanto attiene al trasporto statale e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto concerne quello aereo sono altresi' esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra: il 17/12 ed il 7/1; il 26/6 ed il 4/7; il 28/7 ed il 3/8; il 10/8 ed il 5/9; il 30/10 ed il 5/11. Le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua e le feste natalizie. La settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali. Durante gli scioperi eventualmente effettuati nel periodo 30/6 - 3/9 verranno mantenuti comunque i servizi necessari per consentire i collegamenti con le isole. Fatta eccezione per gli scioperi generali di carattere nazionale, regionale o territoriale, saranno evitati scioperi concomitanti di piu' comparti interessati al trasporto aereo, marittimo e ferroviario.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero- art. 6

Art. 6. Il concreto esplicarsi dell'esercizio di sciopero non puo' essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potesta' politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni o enti di appartenenza.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero - art. 7

Art. 7. La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali e aziendali secondo le norme statutarie di ciascuna organizzazione sindacale.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero- art. 8

Art. 8. Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del [decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13) e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero - art. 9

Art. 9. Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero - art. 10

Art. 10. La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero. Pertanto e' indispensabile garantire: i servizi di soccorso ai cittadini; il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attivita' relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalita' degli impianti; l'integrita' della materia prima; l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature. Mediante accordi - da definire a livello decentrato per unita' operativa/amministrativa tra le organizzazioni sindacali e l'amministrazione - sara' regolato l'esonero delle unita' lavorative minime occorrenti affinche' l'amministrazione provveda - con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo - a garantire le prestazioni descritte.

Allegato B Codice autoregolamentazione diritto di sciopero - art. 11

Art. 11. Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10 per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986.

Allegato C

ALLEGATO C CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazione sindacale: CISNAL Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla confederazione citata Punto 1. Il diritto di sciopero costituisce una liberta' fondamentale di ciascun lavoratore, sancito dalla Costituzione. Punto 2. La CISNAL si impegna ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalita' ed i limiti contenuti nei punti successivi. Punto 3. Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. Punto 4. La CISNAL conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/1983. Nel periodo che intercorre tra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI decreto del presidente della Repubblica n. 13/1986 e di quelle definite dai singoli contratti di comparto. Punto 5. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalita', gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi. Sono esclusi dagli scioperi i periodi relativi alle cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua e le festivita' natalizie; la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali, europee, nazionali, regionali, amministrative generali; i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto aziende. Per il personale ANAS addetto al trasporto stradale e quello dei vigili del fuoco addetto a quello aereo sono altresi' esclusi gli scioperi nei periodi compresi tra: il 17/12 ed il 7/1; il 26/6 ed il 4/7; il 28/7 ed il 3/8; il 10/8 ed il 5/9; il 30/10 ed il 5/11. Durante gli scioperi eventualmente effettuati nel periodo 30/6 - 3/9 verranno mantenuti comunque i servizi necessari per consentire i collegamenti con le isole. Fatta eccezione per gli scioperi generali di carattere nazionale, regionale o territoriale, saranno evitati scioperi concomitanti di piu' comparti interessati al trasporto aereo, marittimo, ferroviario. Punto 6. Il concreto esplicarsi dell'esercizio di sciopero non puo' essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potesta' politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni o enti di appartenenza. Punto 7. La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture nazionali di categoria per quelli nazionali ovvero delle strutture regionali di categoria per quelli regionali ovvero delle strutture territoriali di categoria per quelli locali. Gli scioperi aziendali ovvero per singola unita' amministrativa/produttiva la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). Punto 8. In ogni caso il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata aziendale (24 ore). Punto 9. Eventuali scioperi successivi al primo non possono superare le 48 ore consecutive. Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata aziendale l'azione si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro. Punto 10. Per le vertenze che interessano piu' unita' produttive dello stesso posto di lavoro ovvero piu' profili professionali sono esclusi scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singolo profilo professionale. Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Punto 11. Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione. Punto 12. La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi ovvero uffici preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantito, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero. Pertanto e' indispensabile garantire: i servizi di soccorso ai cittadini; il funzionamento dei collegamenti radioelettrici e telefonici per le attivita' relative alla salvezza della vita umana, la sorveglianza, la salvaguardia e la funzionalita' degli impianti; l'integrita' della materia prima; l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature; l'informazione e le notizie sullo stato di transitabilita' delle strade a livello nazionale e regionale. Mediante accordi - da definire a livello decentrato per unita' operativa/amministrativa tra le Organizzazioni sindacali e l'amministrazione - sara' regolato l'esonero delle unita' lavorative minime occorrenti affinche' l'amministrazione provveda, con atto amministrativo conseguente all'accordo medesimo a garantire le prestazioni descritte. NOTE Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al "Visto" della Corte dei conti: "Art. 5, commi 2, 6 e 7. - 2. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto. 6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente, e quella sindacale alla delegazione di cui al precedente art. 4, comma 1. 7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario di Governo". "Art. 34 (Patronato sindacale). - 1. I lavoratori in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'azienda di appartenenza. 2. Gli addetti agli stessi istituti hanno diritto d'accesso nei luoghi di lavori anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804". "Art. 47, commi 2, 3 e 4, 2. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di retribuzione di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma precedente, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1991 della somma corrispondente a ciascun livello retributivo, prevista nell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, relativo al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, senza limite al numero degli aumenti periodici biennali. 3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, le predette somme competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 4. Nel caso di passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988". "Art. 50 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 verra' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta e' ridotta a cura dei competenti enti dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe". "Art. 56 (Primo inquadramento). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1 gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata, ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi. 2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonche' il personale tecnico laureato inquadrato nei ruoli ove e' richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'.: 3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica". "Art. 74 (Profili professionali). - 1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati, nell'ambito delle aziende postelegrafoniche, con la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797". "Art. 76 (Riserva). - 1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il 40% dei posti e' riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101". "Art. 82 (Personale di vite dirigenza). - 1. Il personale della ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1 gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attivita' di particolare rilevanza tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, e' inquadrato in quest'ultima. 2. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20% dei posti di ottava categoria direttiva riservato al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente". "Art. 89 (Profili professionali). - 1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le modalita' previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 1981, n. 432, e articoli 98, 104, 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312". "Art. 105, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera f) il personale in servizio continuativo presso la Cassa al 1 gennaio 1986 puo' optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa depositi e prestiti entro il termine di trenta giorni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Entro il medesimo termine di trenta giorni, il personale che ha gia' optato per i ruoli della Cassa, puo' recedere dalla opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilita' di posti".

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