DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. 269

Type DPR
Publication 1987-05-18
Ultimo aggiornamento 2025-09-04
State In force
Source Normattiva
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Nota all'art. 54: Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 9/1986, come modificato dalla legge di conversione (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per il personale di cui all'art. 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali e' istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalita' di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 11 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica. 2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica. 4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non puo' essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento".

Art. 55

Dotazioni organiche

1.In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ciascuna azienda o settore e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla meta' della dotazione organica dell'ottava qualifica funzionale relativamente al personale della ex carriera direttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.Con lo stesso provvedimento, deve essere dichiarato indisponibile, nelle dotazioni organiche della settima ed ottava qualifica funzionale, ex carriera direttiva, un numero di posti pari, rispettivamente, alla meta' di quelli costituenti la dotazione della nona qualifica funzionale.

3.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle declaratorie di cui al precedente titolo III ed in relazione alle attivita' di istituto, si provvede, con la procedura dell'art. 12, all'individuazione dei profili professionali e dei relativi contenuti della nuova qualifica funzionale, prevedendo, ove occorra, anche le eventuali variazioni di quelli appartenenti alla settima ed ottava qualifica funzionale.

Art. 56

(Il presente articolo non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).

Nota all'art. 56: La legge n. 312/1980 e' entrata in vigore il 13 luglio 1980. I relativi articoli 30 e 31 riguardano, rispettivamente, il personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo e il personale assunto ai sensi di disposizioni speciali.

Art. 57

Trattamento economico

1.Il trattamento economico tabellare del personale appartenente alla nona qualifica funzionale e' di lire dodicimilionitrecentomila.

2.Per l'anno 1987 e' fissato in L. 11.635.000.

Art. 58

Accesso alla nona qualifica

1.Dopo gli inquadramenti di cui al precedente art. 56, l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti, e con le modalita' indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami, riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale della ex carriera direttiva in possesso di un'anzianita' di servizio effettivo di almeno tre o cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.

TITOLO X FONDO D'INCENTIVAZIONE, VERIFICA, ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

Art. 59

Fondo di incentivazione

1.In attuazione dell'accordo intercompartimentale (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13) in ciascuna azienda ed amministrazione autonoma del comparto, e' costituito un fondo di incentivazione da utilizzare quale incentivo alla produzione di beni e servizi delle aziende, finanziato con lo 0,80% del monte retribuzioni di ciascuna azienda nonche' con le economie che si verificano sugli stanziamenti dei capitoli per lavoro straordinario; concorrono inoltre al medesimo fondo le economie di gestione, oggettivamente individuate, sui capitoli del personale relativi alle competenze accessorie.

2.I piani, le metodologie ed i criteri mediante i quali si da' attuazione all'intervento incentivante sono individuati dalle parti nei diversi livelli di contrattazione decentrata.

3.A livello aziendale si concordano piani di intervento sia a carattere strumentale che di risultato ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986.

4.A tal fine si predispongono progetti volti al recupero di ritardi operativi, all'accelerazione di tempi di produzione delle unita' di beni e servizi nonche' al conseguimento di piu' rapide risposte alle domande degli utenti.

5.I progetti indicano obiettivi, procedure, modalita' e tempi di esecuzione, personale utilizzato, compensi complessivi ed unitari da corrispondere a risultato conseguito, modalita' di determinazione individuale dei compensi.

6.Per la predisposizione di tali progetti sono costituiti, azienda per azienda, nuclei tecnici anche con il compito di valutazione e verifica dei risultati dei progetti.

7.Per progetti di particolare rilievo, si potra' richiedere la collaborazione e/o il parere del Dipartimento della funzione pubblica.

8.I predetti nuclei sono composti di dieci unita', cinque delle organizzazioni sindacali, cinque delle aziende.

9.Le organizzazioni sindacali rappresentate sono quelle maggiormente rappresentative in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per i consigli di amministrazione.

10.Il premio di produttivita' previsto e' corrisposto a risultato accertato, sulla base dei tempi impiegati per la realizzazione del progetto obiettivo, degli incrementi di beni e servizi effettivamente realizzati, delle quantita' di recupero in termini di arretrato nonche' dell'impegno individuale e collettivo, della partecipazione e della capacita' di iniziativa del lavoratore che ha partecipato al progetto.

11.Oltre a tali progetti di produttivita' sono previste iniziative volte a favorire quelle modifiche alla organizzazione del lavoro che mirino ad una piu' razionale utilizzazione del lavoro, ad una maggiore efficienza, ad una maggiore fruibilita' dei servizi, mediante una piu' larga apertura degli uffici.

12.La realizzazione dei predetti progetti e' affidata ai diversi livelli di contrattazione decentrata territoriale aziendale.

13.Al termine della realizzazione del primo ciclo di progetti la parte pubblica d'intesa con le organizzazioni sindacali di azienda o settore e le confederazioni maggiormente rappresentative unitamente ad associazioni di utenti individuate di intesa, effettueranno un bilancio di verifica delle attivita' incentivanti svolte, per evidenziare i risultati positivi o negativi ottenuti e gli eventuali ostacoli incontrati al fine di migliorare le sperimentazioni future di incentivo alla produttivita' e dare cosi' piena attuazione allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali tendenti ad accrescere l'efficienza delle attivita' aziendali.((3))

Art. 60

Verifica

1.Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito nel presente decreto effettuano una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

2.Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti possono formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'articolo 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Nota all'art. 60: Il testo dell'art. 16 (di cui si trascrivono i primi due commi) della legge n. 93/1983 e' il seguente: "Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468".

Art. 61

Accordo intercompartimentale

2.In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.

Nota all'art. 61: Per il testo dell'art. 12, primo comma, della legge n. 93/1983 si veda nelle note alle premesse.

TITOLO XI SPECIFICITA' DELLE DIVERSE AZIENDE E AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO. Capo I PERSONALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 62

Indennita' oraria per il servizio notturno

1.La misura dell'indennita' oraria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, e' aumentata di L. 700.

Nota all'art. 62: Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985 (Trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), e' il seguente: "Art. 1. (Indennita' oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7). - L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, e' sostituito dal seguente: "Al personale postelegrafonico che presta servizio dalle ore 21 alle ore 7 e' corrisposta un'indennita' oraria di L. 1.500 (millecinquecento)"".

Art. 63

Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive

1.Le misure indicate nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255 e di L. 1.630 quelle indicate nel primo comma e di L. 4.650 e di L. 2.325 quelle indicate nel secondo comma.

Nota all'art. 63: Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 985/1980 e' il seguente: "Art. 2. (Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive). - Il compenso previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso e' ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento). Per i servizi di turno resi in occasione delle festivita' di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto e' corrisposto nella misura di L. 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore". Le modificazioni successive al D.P.R. n. 985/1980 non riguardano l'art. 2 del medesimo.

Art. 64

Indennita' di lingua estera agli interpreti e traduttori

1.Le misure di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono rispettivamente aumentate di L. 310 e di L. 140.

Nota all'art. 64. Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 985/1980 e' il seguente: "Art. 4. (Indennita' di lingue estere agli interpreti e traduttori)" - Le misure delle indennita' giornaliere di lingue estere agli interpreti e traduttori, previste dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, sono elevate rispettivamente a L. 1.000 (mille) per la conoscenza della prima lingua ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima". Le modificazioni successive al D.P.R. n. 985/1980 non riguardano l'art. 4 del medesimo.

Art. 65

Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolari categorie di persone

1.Gli importi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono rispettivamente aumentati di L. 310 e di L. 140.

Nota all'art. 65. Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 985/1980 e' il seguente: "Art. 5. (Compenso speciale per la conoscenza di lingue estere a particolare categorie di personale). - Gli importi dei compensi speciali per la conoscenza di lingue estere, previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, e spettanti per ogni giornata di servizio prestato, sono aumentati, rispettivamente, a L. 1.000 (mille) per la conoscenza di una lingua estera ed a L. 450 (quattrocentocinquanta) per la conoscenza di ciascuna lingua oltre la prima Fino ad un massimo di tre". Le modificazioni successive al D.P.R. n. 985/1980 non riguardano l'art. 5 del medesimo.

Art. 66

Premio industriale

1.Le misure del premio industriale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modificazioni, sono aumentate come segue: A) AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- NOTE (a) La maggiorazione compete ai vigilanti. (b) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 610 ai direttori degli uffici di minore entita'; L. 440 ai vice direttori degli uffici di media e rilevante entita' ed ai capi settore; per gli uffici principali: L. 610 ai direttori degli uffici di cui all'allegato D/2 del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 440 ai capi settore. (c) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 1.050 ai direttori degli uffici di media entita'; L. 710 ai vice direttori vicari degli uffici di rilevante entita'; per gli uffici principali: L. 1.050 ai direttori degli uffici di cui all'allegato C del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 710 ai vice direttori degli uffici di cui all'allegato B del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, nonche' ai dipendenti di settima categoria dell'esercizio che espletano funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali. (d) La maggiorazione compete, per gli uffici locali: L. 1.550 ai direttori degli uffici di rilevante entita'; per gli uffici principali: L. 1.550 ai direttori degli uffici di cui all'allegato B del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; ai capi sezione ed ai funzionari della carriera direttiva che espletano funzioni ispettive ovvero funzioni di dirigenza degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584; L. 1.020 al personale di ottava categoria dell'esercizio che espleta funzioni di dirigenza, di coordinamento o ispettive previste dai rispettivi profili professionali; ai vice direttori degli uffici di cui all'allegato A del decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584 ed ai funzionari della carriera direttiva ((classificati nelle categorie settima e ottava applicati presso gli organi centrali e periferici; e) la maggiorazione compete :L.80 ai controllori, agli aiuto cassieri ed agli aiuto controllori delle cassa provinciali, delle sezioni contabili autonome, del magazzino centrale carte-valori e del magazzino centrale marche assicurative; L. 630 agli sportellisti degli uffici locali e degli uffici principali che effettuano, in modo diretto ed a contatto con il pubblico, per l'intero orario d'obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, attinenti ai servizi di cui all'art.100 del codice postale e delle telecomunicazioni;)) L. 550 agli sportellisti degli uffici promiscui, agli sportellisti addetti al servizio postalettere e telegrafico con maneggio di denaro. (f) La maggiorazione compete: L. 220 al personale tecnico delle categorie sesta, settima e ottava addetto alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di meccanizzazione, automazione, telex, radio ed ai programmatori nonche' agli addetti con mansioni tecniche, alla progettazione, direzione, assistenza lavori, verifica e collaudi presso gli uffici; L. 220 al personale addetto con carattere di continuita' ed esclusivita' agli impianti di meccanizzazione ed automazione (C.M.P. - C.M.P.P. - C.N.E.D. - C.E.D.) nonche' al personale tecnico della quinta categoria; L. 110 al personale addetto ai terminali interattivi con responsabilita' di procedura e di modifica degli archivi, compresi gli addetti ai terminali per pagamenti in tempo reale, agli addetti al marcaggio, agli apparati telescriventi e di commutazione ed accettazione telefonica, ai tecnici di quarta categoria addetti alla manutenzione e riparazione degli apparati postali, telegrafici, radioelettrici e telefonici. (g) La maggiorazione compete anche ai camminatori ed al personale che espleta il servizio promiscuo di procacciato e recapito pacchi ovvero di solo procaccia con guida presso gli uffici locali. (h) La maggiorazione compete al personale applicato in uffici la cui organizzazione e' articolata in almeno due turni e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese. B) AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- NOTE (a) La maggiorazione compete: L. 610 ai dirigenti dei settori operativi nelle sale di commutazione telefonica e nei posti telefonici pubblici; L. 440 al personale con funzioni di dirigenza e di coordinamento dei lavori di piccola manutenzione. (b) La maggiorazione compete: L. 710 al direttore ripartizione uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di uffici interurbani non in sede centro compartimento; al vicario del direttore di stazione telefonica; al dirigente del servizio telefonico nazionale ed internazionale nelle sale di commutazione e nei posti telefonici pubblici; ai capi dei reparti meccanografici; L. 650 al personale che effettua il coordinamento delle attivita' di gruppi di tecnici applicati ad attrezzature complesse; al personale con funzioni di direzione lavori, collaudo di lavori, impianti ed apparati; al personale con funzioni di coordinamento amministrativo-contabile; L. 1.050 al dirigente di stazione telefonica di terza classe; al dirigente di ripartizione di stazione telefonica di prima e seconda classe. (c) La maggiorazione compete: L. 1.020 al direttore di uffici interurbani nelle sedi non centro compartimento; al direttore di ripartizione ed al vicario del direttore di ufficio interurbano nelle sedi di centro compartimento; al dirigente di ufficio di rilevante entita' non a livello di sezione; agli addetti preposti al coordinamento di raggruppamenti o settori di personale di rilevante entita'; al personale con funzioni ispettive previste nei profili professionali del personale di settima categoria direttivi; al direttore di ripartizione di stazioni telefoniche di rilevante entita'; al vicario del direttore di stazioni telefoniche di rilevante entita'; ai funzionari con qualifiche direttive classificati nelle categorie settima e ottava applicati presso gli organi centrali e periferici; L. 1.550 al direttore di stazione telefonica di prima e seconda classe; al dirigente della segreteria delle direzioni centrali; al direttore di ufficio interurbano in sede di compartimento telefonico; al direttore di sezione; al personale con funzioni ispettive escluse quelle di settima categoria sovraindicate. (d) La maggiorazione compete: L. 630 agli addetti ai posti telefonici pubblici che effettuano in modo diretto ed a contatto con il pubblico per l'intero orario d'obbligo operazioni con effettivo maneggio di danaro; L. 550 ai cassieri ed ai controllori, nonche' ai sostituti cassieri e ai sostituti controllori. (e) La maggiorazione compete: L. 110 agli addetti agli apparati telescriventi, alla riproduzione di documenti con utilizzo di macchine, alla conduzione di impianti termici e di refrigerazione, alla utilizzazione di macchine (taglierine, scarbonatrici, ecc.); al coadiuvante delle squadre di manutenzione esterna degli impianti; agli addetti ad apparecchiature video con sistemi elettronici di composizione ed elaborazione testi e prospetti: L. 220 agli addetti ai terminali interattivi con responsabilita' di procedura e di modifica degli archivi; agli addetti al marcaggio, perforazione, microfilmatura, esecuzione disegni, grafici, utilizzo di macchine accessorie e dei terminali nei centri elaborazione dati; agli operatori nelle sale di commutazione telefonica, compresi i posti telefonici pubblici; agli addetti a mansioni di coadiuvanza tecnica nelle stazioni telefoniche, nei laboratori, nelle officine, nei depositi e negli uffici interurbani; agli addetti agli impianti di meccanizzazione di automazione e di elaborazione dati; agli addetti all'esercizio, manutenzione e riparazione degli impianti e attrezzature presso le stazioni telefoniche, i laboratori e le officine; agli addetti alla diagnosi, riparazione e manutenzione degli impianti di apparati di meccanizzazione, di automazione e di elaborazione dati; ai programmatori; agli addetti, con mansioni tecniche, alla progettazione, direzione, assistenza lavori, verifica e collaudi presso gli uffici; agli addetti alla gestione automatizzata e sorveglianza degli impianti della rete telefonica nazionale, alla esecuzione di speciali lavori di installazione e di manutenzione ed alla effettuazione di speciali misure elettriche sugli impianti della rete presso le direzioni centrali tecniche e gli ispettorati telefonici di zona. (f) La maggiorazione compete: anche ai camminatori. (g) La maggiorazione compete: al personale applicato in uffici la cui organizzazione del servizio e' articolata in almeno due turni di lavoro e sempreche' la turnazione venga eseguita per almeno 1/3 delle giornate lavorative nel mese. Le maggiorazioni previste nelle sopra riportate tabelle A) e B): per gli addetti ai servizi di recapito, guida, piccola manutenzione telefonica e per i giuntisti; per coloro che esplicano funzioni di dirigenza, ispettive e di coordinamento tecnico-amministrativo; per gli addetti agli impianti, alle apparecchiature, ai laboratori e alle officine; per gli addetti ai servizi di cassa; per gli addetti ai turni rotativi, non sono cumulabili tra di loro.

2.Per i criteri di erogazione del premio industriale valgono le disposizioni contenute nell'art. 29 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

3.Ne riguardi dei personali il cui orario di lavoro settimanale e' distribuito su cinque giornate, la misura giornaliera del premio industriale e' maggiorata del 20 per cento.

4.Per le funzioni non espressamente richiamate nel presente articolo, l'equiparazione e' determinata con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentito il consiglio di amministrazione.

5.Le maggiorazioni del premio industriale competono anche per le giornate di permesso sindacale, di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, entro il numero massimo di quattro mensili.

Art. 67

Indennita' per i servizi viaggianti

1.Al personale di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1983, n. 356, e' concessa, in aggiunta alle vigenti indennita' per i servizi viaggianti, una maggiorazione oraria di L. 150.

Note all'art. 67: - L'art. 1 del D.P.R. 1 giugno 1983, n. 356, recante: "Rivalutazione delle indennita' spettanti al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi viaggianti", ha sostituito l'art. 16 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 919. - L'art. 6 del D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, prevede una disposizione particolare, in materia di rimborso della spesa di albergo, per il personale addetto ai servizi viaggianti.

Art. 68

Indennita' per servizio svolto nelle isole minori

1.Al personale in servizio nelle isole minori, prive di collegamento giornaliero con la terraferma compatibile con l'orario di ufficio, compete, per ogni giornata di effettivo servizio, una indennita' di L. 4.000.

Art. 69

Indennita' speciale

1.Al personale in servizio presso gli uffici postali ubicati nelle localita' di Gorgona, Pianosa, Mamone e Asinara-Cala d'Oliva, sedi di stabilimento di pena, e' corrisposta, per ogni giornata di effettivo servizio, una speciale indennita' di L. 6.000.

2.La presente indennita' non e' cumulabile con la precedente di cui all'art. 68.

Art. 70

Decorrenza

1.I miglioramenti previsti dagli articoli da 62 a 66 sono corrisposti dal 1 febbraio 1987.

2.Le indennita' di cui agli articoli 67, 68 e 69, competono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 71

Compenso annuale di incentivazione

1.I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione alla attribuzione degli aumenti di cui al precedente art. 39, hanno effetto sul compenso annuale di incentivazione, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873.

Art. 72

Indennita' di direzione

1.Al personale dell'esercizio delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrato nella ottava categoria, che svolga funzioni di direzione di uffici o servizi di particolare rilevanza, compete una indennita' di direzione per ogni giornata di effettiva dirigenza.

2.La stessa indennita' compete al sostituto del titolare in caso di assenza e quindi di non corresponsione della indennita' a quest'ultimo.

3.I criteri per la individuazione degli uffici di cui sopra sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale in modo che i destinatari non superino il 18% delle dotazioni organiche del personale di esercizio di ottava categoria.

4.La misura di detta indennita' e' fissata in L. 2.500 dal 1 gennaio 1987 e in L. 4.000 dal 1 gennaio 1988.

Art. 73

Accordi decentrati

1.Le materie relative alle lettere b), f), g) ed o) del comma 1 dell'art. 3 del presente decreto restano disciplinate, per le aziende postelegrafoniche, dalle disposizioni recate dalle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797.

Note all'art. 73: - La legge 3 aprile 1979, n. 101, reca: "Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico". - La legge 22 dicembre 1981, n. 797, reca: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979 - dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".

Art. 74

(( Profili professionali 1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati, nell'ambito delle aziende postelegrafoniche, con la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 1 delle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797 ))

Art. 75

Contingenti centrali e regionali

1.Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvedera' ad istituire i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

2.Il personale in servizio alla data di istituzione dei predetti contingenti e' inquadrato negli stessi a seconda dell'ufficio di assegnazione.

3.I concorsi per l'accesso dall'esterno nonche' quelli interni per i passaggi di categoria sono banditi, con riferimento ai singoli contingenti centrali e regionali, con provvedimento dell'amministrazione centrale.

4.Per gli uffici decentrati con eventuale esubero di personale i concorsi saranno banditi allorquando, assorbito il soprannumero, si renderanno disponibili posti.

5.I criteri e le modalita' per l'espletamento dei concorsi di accesso dall'esterno e di quelli interni nonche' per la mobilita' interregionale e fra amministrazione centrale e regioni, da regolare ai sensi dell'art. 200 del testo unico n. 3/1957, sono stabiliti in sede di accordo decentrato nazionale.

6.Per la mobilita' interregionale e fra centro e regioni sono fatte salve, in sede di prima applicazione della disciplina concernente l'istituzione dei contingenti centrali e regionali, le priorita' e le percentuali stabilite, in precedenti accordi nei confronti del personale in servizio alla data di inquadramento nei rispettivi organici.

7.Per il personale in servizio in uffici aventi sede nella provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

8.Il contingente della regione Valle d'Aosta e' compreso in quello della regione Piemonte.

Note all'art. 75: - Il testo dell'art. 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e' il seguente: "Art. 200. (Modalita). - Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di eta' ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato. Il Ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, puo' disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta". - Per il D.P.R. n. 752/1976 si veda alle note all'art. 1.

Art. 76

(( Riserva 1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40% dei posti e' riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 ))

Art. 77

Riposo compensativo

1.Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre che il servizio eccedente la durata del lavoro ordinario, ad eccezione di quello notturno e di quello eseguito durante le festivita' settimanali o infrasettimanali, sia cumulato e compensato - nei limiti e con le modalita' stabilite con la contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale - nello stesso mese o in quello successivo con l'equivalente numero di giornate di riposo.

Art. 78

Intensificazione e abbinamenti

1.Entro i limiti e con le modalita' che saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale, quando le esigenze di servizio lo richiedano, gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono tenuti ad eseguire la quota di lavoro riferibile alle unita' assenti dall'ufficio.

Art. 79

Compenso di intensificazione

1.La disposizione recata dalla lettera b) del primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, va intesa nel senso che il compenso di intensificazione in misura di quattro ore spetta anche negli uffici locali di media entita' con punteggio non inferiore a 11.601.

Nota all'art. 79: Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera b), del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 53 (per l'argomento del decreto si veda alla nota dell'art. 47) e' il seguente: "Entro il 30 giugno 1984 e comunque contestualmente a quanto previsto nell'articolo precedente: a) (Omissis). b) si procedera' alla rideterminazione dei compensi di intensificazione previsti dall'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, in maniera che i compensi medesimi siano corrisposti, per ogni unita' mancante in ciascuna giornata lavorativa, nella misura di 4 ore negli uffici locali di rilevante entita', di 3 ore negli uffici di media entita' e di 2 ore negli uffici di minore entita'".

Art. 80

Cumulo indennita'

1.Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

Note all'art. 80: - L'art. 2 del D.P.R. 11 maggio 1976, n. 269, concerne indennita' per servizio notturno; l'art. 5 del medesimo D.P.R. disciplina il compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive. - Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 985/1980 si veda alla nota all'art. 62. - Per il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 985/1980 si veda alla nota all'art. 63. - Il testo dell'art. 4, terzo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1977, n. 1150, e' il seguente: "Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo, le misure orarie dei compensi di cui ai precedenti commi sono maggiorate del 30 per cento; per le prestazioni effettuate in orario notturno dei giorni festivi, le misure stesse sono aumentate di un ulteriore 20 per cento".

Art. 81

Limite del lavoro straordinario

1.L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - Per il personale applicato ad uffici o servizi la cui attivita' richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario a tempo od a cottimo assolutamente indilazionabili, in eccedenza al limite individuale annuale di 350 ore, sempre che le relative esigenze non possano essere fronteggiate con la mobilita' del personale, sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario, particolari limiti individuali con motivato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione. Tale decreto, deve indicare, oltre agli uffici o settori interessati, i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entita' del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, nonche' l'ammontare della relativa spesa, che deve in ogni caso essere contenuta entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio determinati ai sensi del precedente art. 2. Al termine di ogni periodo autorizzato, il direttore compartimentale o il capo dell'ispettorato di zona in cui e' ubicato l'ufficio autorizzato ed il direttore centrale competente per materia presentano una circostanziata relazione finale in ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale, viene trasmessa al consiglio di amministrazione".

Art. 82

(( Personale di vice dirigenza ))

((

1.Il personale della ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1 gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attivita' di particolare rilevanza tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, e' inquadrato in quest'ultima.

2.

Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20% dei posti di ottava categoria direttiva riservata al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente ))

Art. 83

Concorsi interni

1.Per i concorsi interni di passaggio di categoria con decorrenza economica successiva al 1 gennaio 1985 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53.

Nota all'art. 83: Il testo dell'art. 9 del D.P.R. 15 marzo 1984, n. 53, e' il seguente: "Art. 9. (Trattamento economico per passaggio di categoria). - Al personale che, a seguito di concorso, verra' nominato a categoria immediatamente superiore dal 1 gennaio 1985 sara' attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova categoria, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella categoria di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra una classe e uno scatto o fra due scatti, il personale interessato e' inquadrato nella classe o nello scatto immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione della differenza sotto forma di assegno. La differenza stessa previa temporizzazione, e' considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. Contestualmente, nei casi di cui al presente articolo, non si applica l'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101".

Capo II PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 84

Premio per l'incremento del rendimento industriale

1.Dal 1 gennaio 1987, il premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge n. 7433 del 3 luglio 1970, ed all'art. 130 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, e' fissato in misura unica per ogni qualifica e/o livello applicando la maggiorazione del 27% alla terza misura di premio rispettivamente prevista nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze n. 00/157443 del 27 giugno 1984. Le prime due misure del suddetto premio sono soppresse.

2.Dalla stessa data cessa la corresponsione del compenso di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, salvo le competenze maturate al 31 dicembre 1986.

Note all'art. 84: - La legge 3 luglio 1970, n. 483, reca: "Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato". L'art. 8 della predetta legge fissa la misura del compenso incentivante al personale di detta Amministrazione. - Si trascrive il testo dell'art. 130 della legge n. 312/1980: "Art. 130 (Premio per l'incremento del rendimento industriale). Al fine di accrescere la produttivita' aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito della legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sara' ristrutturato ed adeguato con effetto dal 10 ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri: le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che il personale che svolga, attivita' lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attivita' in sei giornate lavorative settimanali; per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non puo' superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi; il compenso incentivante di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sara' corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttivita' del personale rispetto agli standards accertati al 1 gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato art. 8; I predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosita' e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicita' delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Art. 85

Indennita' di funzione

1.Dal 1 gennaio 1987 al personale che svolge le funzioni di direttore di manifattura, direttore di salina, capo di ispettorato o ufficio e direttore compartimentale coltivazioni tabacchi a livello non dirigenziale, nonche' di dirigente di deposito, capo agenzia, funzionario ai riscontri, dirigente manutenzione impianti, dirigente lavorazioni, direttore magazzino ricambi di Bologna, vice direttore di stabilimento, vice ispettore compartimentale, vice direttore compartimentale coltivazioni, vice del capo della divisione, compete una maggiorazione del 30% della misura del premio rispettivamente spettante per qualifica o funzione.

2.La corresponsione della medesima e' revocata al cessare della funzione per qualsiasi motivazione.

Art. 86

Maneggio valori

1.Dal 31 dicembre 1987 e' soppresso il soprassoldo per le funzioni di pagatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 luglio 1928, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1928.

2.Dalla stessa data al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000. ((3))

Art. 87

Servizi meccanografici

1.Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per il tesoro, compete una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza.

2.L'indennita' vigente corrisposta alla medesima data, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' soppressa.((3))

Art. 88

Indennita' di servizio notturno e festivo

1.Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a L. 1.500.

2.Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.(( 3 ))

Art. 89

(( Profili professionali 1. I commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 del presente decreto sono attuati per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le modalita' previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e dagli articoli 98, 104, 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ))

Art. 90

Alte specializzazioni

1.Il limite di trecentocinquanta unita' indicato al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, sara' gradualmente elevato in relazione alle esigenze della nuova organizzazione del lavoro (e con le decorrenze in cui essa verra' attuata nei singoli stabilimenti). In sede di contrattazione decentrata saranno stabiliti criteri di selezione e titoli per l'attribuzione del beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica predetto.

Nota all'art. 90: Il testo dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91; e' il seguente: "Per le alte specializzazione professionali connesse alle funzioni di cui ai profili professionali di "operatore specializzato meccanico manutentore e di lavorazione", "operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione" e "operatore specializzato elettrotecnico-elettronico manutentore e di lavorazione" sara' attribuito, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo equivalente ad una classe di stipendio, previo accertamento professionale nel limite del fabbisogno risultante dall'applicazione della nuova organizzazione del lavoro e comunque non superiore a trecentocinquanta unita'".

Capo III PERSONALE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 91

Alloggi di servizio

1.Il personale addetto alla manutenzione stradale (capi cantonieri, cantonieri, operai e gli addetti al centro di manutenzione) di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 1126, ha diritto di utilizzare a titolo gratuito gli alloggi di servizio esistenti.

2.Nei casi in cui l'alloggio venga concesso a titolo oneroso ad altro personale dell'Azienda, il relativo canone di concessione, quale determinato dall'U.T.E., ridotto del 60%, e' aggiornato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni sull'equo canone.

Nota all'art. 91: Il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1981, n. 126, reca: "Approvazione del regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Azienda nazionale autonomia delle strade". L'art. 16 disciplina la residenza in alloggi di servizio.

Art. 92

Premio di produzione

1.

2.In sede di contrattazione decentrata aziendale sono stabiliti i criteri particolari di corresponsione del premio che debbono tener conto della produttivita', della efficienza e delle effettive presenze in servizio del dipendente.

3.Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1 febbraio 1987.((3))

Art. 93

Estensione dell'indennita' di rischio

1.Dal 1 luglio 1987 l'indennita' di rischio di cui al punto 7, gruppo V della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, viene estesa al personale dell'A.N.A.S. adibito alla conduzione di automezzi di servizio destinati al trasporto di persone.

2.La rispondenza fra le categorie di personale aziendale aventi diritto all'indennita' di rischio di cui alla legge sopracitata e le attivita' comportanti rischio da esse prestate e' in ogni caso determinata secondo le modalita' di cui all'art. 8, primo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Note all'art. 93: - Il punto 7, gruppo V della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, concerne l'indennita' di rischio per "prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con autotreni, autoarticolati, mezzi fuoristrada ed altri veicoli, per trasporto di cose, con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico". - La legge 15 novembre 1973, n. 734, reca: "Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello stato e soppressione di indennita' particolari". - Il testo dell'art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/1975 e' il seguente: "Art. 8. (Individuazione delle categorie). - In sede di prima applicazione del presente regolamento la rispondenza fra le categorie di personale aventi diritto all'indennita' di rischio di cui al precedente art. 1 e le attivita' comportanti rischio da esse prestate, quali previste nell'allegato A, e' determinata con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sulla base di apposita dichiarazione motivata, rilasciata sotto la sua diretta responsabilita', dal capo dell'ufficio laboratorio o stabilimento presso cui il personale suddetto presta servizio".

Art. 94

Turno

1.A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

2.Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.((3))

Art. 95

Indennita' di servizio notturno e festivo

1.Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a L. 1.500.

2.Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.((3))

Art. 96

Maneggio valori

1.Dal 31 dicembre 1987 al personale che, in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000.((3))

Capo IV PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 97

Orario di lavoro

1.Fermo restando quanto stabilito nella parte generale del presente decreto in materia di orario di lavoro, la durata dell'orario di lavoro settimanale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene ridotta a 36 ore settimanali a decorrere dal 31 dicembre 1987.

2.Dalla stessa data il numero massimo dei turni di servizio continuativi diurni e notturni effettuabili da ciascun lavoratore nell'arco dell'anno verra' stabilito con la contrattazione decentrata nazionale di settore.

Art. 98

Straordinario

1.Dal 31 dicembre 1987 le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle del personale dei ruoli del supporto tecnico, amministrativo-contabile e dei ruoli sanitario e ginnico sportivo, sono autorizzate, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, nell'ambito del limite di spesa di 140 ore pro-capite.

2.Col medesimo provvedimento e' determinata una ulteriore attribuzione annua di 80.000 ore di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984, per fronteggiare situazioni di servizio imprevedibili ed indilazionabili. (6) (7) ((9))

3.Lo stanziamento di bilancio, da stabilirsi in non oltre il corrispettivo di ore specificato nei commi 1 e 2, e' destinato a fronteggiare ogni prestazione oltre l'orario d'obbligo, fatta eccezione per quelle da rendersi in caso di calamita'.

4.Ferma restando annualmente la spesa complessiva nel limite dello stanziamento di bilancio, i limiti individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono determinati in sede di contrattazione decentrata nazionale.

Art. 99

Mobilita'

1.Con contrattazione decentrata nazionale di settore saranno stabilite le procedure e le modalita' di attuazione della mobilita' per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alle particolari esigenze di servizio.

Art. 100

Indennita' di rischio

1.

2.Le misure delle indennita' predette assorbono tanto la indennita' mensile lorda pensionabile di L. 100.000 quanto la classe convenzionale del 6% del trattamento base in godimento. Per il personale operativo del Corpo l'assorbimento della indennita' mensile lorda di L. 100.000 opera a partire dal 1 luglio 1986.

3.L'indennita' pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4.Al personale del supporto tecnico e amministrativo-contabile del Corpo, fermo restando gli inquadramenti attuali nelle qualifiche funzionali, le indennita' di cui sopra competono a decorrere dal 1 gennaio 1986 nella misura del 50% per 12 mensilita' non pensionabili ed assorbono il compenso incentivante in godimento. Per il terzo, secondo e primo livello la misura dell'indennita' mensile e' fissata rispettivamente in L. 100.000, L. 80.000 e L. 60.000. ((3))

5.Per il personale della nona qualifica funzionale l'indennita' di cui al comma 1 e' fissata in L. 550.000 lorde mensili.

6.A decorrere dal 1 luglio 1987 la misura delle indennita' e' aumentata di L. 50.000 mensili per ciascun livello. Per il personale del supporto, la misura e' aumentata di L. 25.000 mensili.(2)

7.Tale miglioramento rimane subordinato al raggiungimento ed all'attuazione degli accordi, necessari per l'introduzione di una nuova organizzazione del lavoro intesa anche a ridurre il numero delle unita' addette ai turni notturni.(2)

Art. 101

Indennita' notturne e festive

1.A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennita' oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500.

2.Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta in misura doppia. ((3))

Art. 102

Utilizzo del fondo di incentivazione

1.Il fondo di incentivazione di cui all'art. 59 del presente decreto, e' utilizzato per far fronte agli oneri della retribuzione accessoria di cui ai precedenti articoli 100 e 101.

Art. 103

Locali per le rappresentanze sindacali

1.Per ogni sede di servizio provinciale, l'amministrazione consente l'uso di un idoneo locale ai sensi del precedente art. 30.

Art. 104

Altre indennita'

1.A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, una indennita' mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, e' corrisposta, in sostituzione dell'indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1981, n. 141, una indennita' mensile di volo di L. 1.900.000 annue. (3)

2.Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei e' corrisposta, in sostituzione della indennita' prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, una indennita' mensile di L. 1.700.000 annue. (3)

3.Dette indennita' sono cumulabili con l'indennita' mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo. (11) ((12))

Capo V PERSONALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Art. 105

Disposizioni particolari

Art. 106

Trattamento economico di raccordo

Art. 107

Premio di produzione

1.Resta inalterata la struttura del premio di produzione precedentemente esposto.

2.Il premio annuo e' corrisposto negli importi del punto 1-sub a), dell'art. 106.

3.

((4. Gli aumenti rispetto alle misure vigenti decorrono dal 1° febbraio 1987))

Art. 108

Turno

1.A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.((3))

2.Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.

Art. 109

Indennita' di servizio notturno e festivo

1.Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorno festivo, compete una indennita' oraria pari a L. 1.500.

2.Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.((3))

Art. 110

Servizi meccanografici

1.Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con provvedimento dell'organo competente, spetta una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza. ((3))

Art. 111

Maneggio valori

1.Dal 31 dicembre 1987 al personale, che in forza di legge o di provvedimento formale, e' addetto in via continuativa a servizi di cassa che comportino maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento e' fissata una indennita' mensile di L. 24.000. ((3))

Capo VI PERSONALE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Art. 112

Lavoro straordinario

1.I reali fabbisogni globali di ore di lavoro straordinario da utilizzare in ambito aziendale sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario ed entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A., previo parere del consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

2.La formulazione della proposta prevista nel comma 1 ed i criteri di utilizzazione saranno determinati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4 del presente decreto.

3.Dal 1 gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1987, il compenso orario per lavoro straordinario spettante e' quello in vigore nell'Azienda dei monopoli di Stato.

4.Il 30% della spesa per lavoro straordinario prevista per il 1987 confluisce nel fondo di incentivazione di cui all'art. 59.

Art. 113

Premio di incentivazione

1.

2.Il premio, da corrispondere al personale dell'azienda ed a quello formalmente comandato o assegnato, e' attribuito secondo criteri e modalita' definite in sede di contrattazione decentrata aziendale che tengano comunque conto della produttivita', dell'efficienza e delle presenze effettive in servizio del dipendente.

3.L'aumento, rispetto al premio di incentivazione alla produttivita' previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 211/1986, e' corrisposto dal 1 febbraio 1987.

4.Il premio di incentivazione di cui sopra non e' cumulabile con compensi od indennita' corrisposti a medesimo titolo nelle amministrazioni di provenienza nonche' con il compenso corrisposto al personale proveniente dal Corpo forestale, ai sensi dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Qualora l'importo di cui al predetto art. 43 risulti inferiore a quello spettante in applicazione del comma 1, il relativo personale avra' diritto alla corresponsione della differenza.

Art. 114

Turno

1.A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi.

2.Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.((3))

Art. 115

Indennita' di servizio notturno e festivo

1.Con decorrenza dal 31 dicembre 1987 al dipendente le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizio di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno feriale successivo o in giorni festivo, compete una indennita' oraria pari a L. 1.500.

2.Le predette indennita' competono in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non sono cumulabili con i compensi per lavoro straordinario.((3))

Art. 116

Servizi meccanografici

1.Con decorrenza dal 31 dicembre 1987, al personale formalmente assegnato ai centri meccanografici ed elettronici ed effettivamente applicato ai relativi apparati, ivi compresi i direttori dei centri, gli analisti ed i programmatori, nei limiti del contingente stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, compete una indennita' giornaliera di L. 1.200 per le giornate di effettiva presenza. ((3))

Art. 117

Maneggio valori

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