DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Type DPR
Publication 1987-05-20
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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ALLEGATO B CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazione Sindacale CONFEDIR e relativa organizzazione sindacale di categoria (CONFEDIR-DIRSAN). PREMESSA La Confedir - Dirsan: con il presente atto si propone l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. OGGETTO Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore, nel settore della sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo i criteri e modalita' di seguito specificate. Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. TITOLARITA' La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionali di categoria per quelle regionali; territoriali di categoria per quelli locali. Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. PROCLAMAZIONE - MODALITA' - PUBBLICITA' Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel caso VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonche' tra il 10 ed il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale. L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la programmazione delle azioni di sciopero dovra' assicurare i servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali: accettazione d'urgenza; pronto soccorso medico e chirurgico nonche' servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina neonatale; rianimazione e terapie intensive; unita' coronariche; emodialisi; servizio trasfusionale; psichiatria; servizio ambulanze; servizi ed impianti termo-elettrici. Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio. Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonche' l'erogazione delle prestazioni garantite. VINCOLI E SANZIONI Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilita' di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le norme del presente codice. Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti. CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO PER IL PERSONALE MEDICO Art. 1. Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 2

Art. 2. Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non dilazionabili con le modalita' e la continuita' che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Turni di guardia e di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati. Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra ospedaliere, che, per l'ubicazione presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 3

Art. 3. Saranno inoltre compiuti gli atti e le attivita' non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificati e trattamenti sanitari obbligatori).

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 4

Art. 4. Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione dei compiti igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapie secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 5

Art. 5. La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a conoscenza dei propri iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 6

Art. 6. Con la proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 7

Art. 7. In apertura di vertenza verra' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 8

Art. 8. La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 9

Art. 9. Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita' che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 10

Art. 10. Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si riserva la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 11

Art. 11. Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della [legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi la sottoscritta organizzazione si riserva l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 12

Art. 12. Per le peculiarieta' proprie della categoria si allega il codice di autoregolamentazione specifico dei medici veterinari. SPECIFICITA' PER I MEDICI VETERINARI Il rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale o lo svolgimento di compiti d'istituto soggetti a precise norme di legge comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuita' ed obbligatorieta' dei compiti urgenti del pubblico servizio. Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del personale del servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere contigibile ed urgente ad uno o piu' sanitari dipendenti all'uopo delegati. Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di istituto zooprofilattico sperimentale va, comunque, necessariamente, organizzato al fine di garantire le urgenze. La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa programmazione (motivazione, data, durata e modalita), decise dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorita' centrali con almeno quindici giorni di preavviso. Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o di istituto zooprofilattico sperimentale, saranno le rispettive responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorita' con il preavviso di quindici giorni. Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i seguenti campi: 1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi; 2) controllo e diagnosi di laboratorio dei cani morsicatori ai Vini della profilassi antirabbica; 3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; 4) approvvigionamento carneo alle comunita'.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 13

Art. 13. Saranno inoltre compiuti gli atti e le attivita', anche di laboratorio non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 14

Art. 14. Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 15

Art. 15. La sottoscritta organizzazione sindacale s'impegna a portare a conoscenza dei propri iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 16

Art. 16. Con la proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 17

Art. 17. In apertura di vertenza verra' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 18

Art. 18. La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale di unita' sanitaria locale o di presidio, e di istituto zooprofilattico sperimentale dagli organi statutariamente competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 19

Art. 19. Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussistano non saranno indetti scioperi, o se precedentemente indetti, saranno sospesi.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 20

Art. 20. Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stesa etica medica, la sottoscritta organizzazione sindacale si riserva la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 21

Art. 21. Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della [legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, la sottoscritta organizzazione si riserva l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi.

Allegato C CISAS - art. 1

ALLEGATO C CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazione sindacale CISAS e relative organizzazioni sindacali di categoria (CISAS funzione pubblica sanita' e CISAS SIM). "CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL COMPARTO SANITA'" Art. 1. Il diritto di sciopero, costituzionalmente tutelato, e che costituisce una liberta' fondamentale di ciascun lavoratore, si esercita nei limiti e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/83.

Allegato C CISAS- art. 2

Art. 2. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalita' ed i limiti contenuti nelle disposizioni successive.

Allegato C CISAS - art. 3

Art. 3. Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro.

Allegato C CISAS - art. 4

Art. 4. Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera g, della legge n. 93. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del [decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13) ed a quelle piu' definite per lo specifico comparto.

Allegato C CISAS - art. 5

Art. 5. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali che richiedono la resa dei servizi di soccorso, di assistenza, di ripristino delle condizioni di normalita'. Sono pertanto esclusi dagli scioperi i periodi interessati da interventi di vaste proporzioni richiedenti l'opera degli addetti ai vari servizi del comparto Sanita'. Per il personale del comparto Sanita' sono altresi' esclusi gli scioperi nei periodi compresi fra: il 17 dicembre ed il 7 gennaio; il 10 ed il 20 agosto; le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua; la settimana che precede e quella seguente la scadenza delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, amministrative generali.

Allegato C CISAS- art. 6

Art. 6. Il concreto esplicarsi dell'esercizio del diritto di sciopero non puo', infatti, essere finalizzato ad impedire l'esercizio di potesta' politiche e amministrative degli organi istituzionali delle amministrazioni e enti di appartenenza.

Allegato C CISAS - art. 7

Art. 7. La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di competenza delle strutture confederali sindacali nazionali, regionali e provinciali, secondo le norme statutarie e regolamentari generali e per l'autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, valido per le strutture sindacali della intera confederazione.

Allegato C CISAS - art. 8

Art. 8. Durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo VI del [decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13) e nel codice di comparto, allegato al contratto, in ogni caso l'attivazione di tali procedure non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

Allegato C CISAS - art. 9

Art. 9. Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione dello sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva. La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti degli impianti e dei mezzi messi a disposizione della pubblica amministrazione.

Allegato C CISAS - art. 10

Art. 10. La salvaguardia dell'essenzialita' dei servizi preposti alla garanzia dell'esercizio dei diritti soggettivi dei cittadini costituzionalmente garantiti, unitamente alla indispensabilita' delle prestazioni comunque da mantenere, deve essere tutelata nell'esercizio delle azioni di sciopero. La CISAS-FFP - comparto sanita' e la CISAS-SIM ritengono che nel comparto di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-03-05;68~art6), sono da definirsi essenziali o di emergenza i seguenti servizi, garantiti limitatamente per interventi urgenti ed improcrastinabili: personale che opera nei servizi di rianimazione; personale che opera nei servizi di pronto soccorso; personale che opera nelle divisioni e sezioni; personale che opera nei centri di dialisi; personale che opera nel servizio di psichiatria intra ed extra ospedaliero; personale che opera nei servizi di radiologia e laboratorio di analisi e centri trasfusionali; personale che opera nella sala parto; personale che opera nei servizi di terapia intensiva; personale che opera nel servizio di autoambulanza; personale che opera nel servizio centrali termiche; personale che opera nel servizio di diagnostica oncologica; personale che opera nel servizio veterinario.

Allegato C CISAS - art. 11

Art. 11. Il personale presente ai servizi essenziali richiamati nell'art. 10 non puo' essere superiore al 10% della media del personale in forza negli ultimi tre mesi nell'unita' o reparti considerati e comunque si ritiene di dover assicurare per i malati, una presenza infermieristica per ogni turno di lavoro nei reparti e la guardia medica.

Allegato C CISAS - art. 12

Art. 12. Le organizzazioni sindacali si ritengono svincolate dal presente codice, fatte salve le norme di cui agli articoli 1, 4 e 10, per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo di intesa 25 luglio 1986.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 1

ALLEGATO D CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEI MEDICI E DEI VETERINARI Organizzazioni sindacali ANAAO-SIMP; ANPO; CIMO; AAROI; AIPAC; ANMDO; FIMED; SNAMI ospedalieri; SNR-SNVDEL; SUMI. PREMESSA L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano la loro attivita' professionale alle dipendenze della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina. Le sottoscritte organizzazioni sindacali aderenti alla confederazione dei medici dipendenti, considerato quanto dispone l'art. 11, quinto e sesto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalita' seguenti: Art. 1. Il comportamento del medico deve essere in ogni evenienza ispirato al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 2

Art. 2. Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non dilazionabili con le modalita' e la continuita' che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Turni di guardia e di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati. Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 3

Art. 3. Saranno inoltre compiuti gli atti e le attivita' non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 4

Art. 4. Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico-organizzativi, di prevenzione, diagnosi e terapia, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 5

Art. 5. Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 6

Art. 6. Le sottoscritte organizzazioni sindacali assumono l'impegno di consultarsi reciprocamente in merito all'eventuale proclamazione di uno sciopero, al fine di pervenire, possibilmente, ad una decisione comune sull'opportunita', o meno, dello sciopero stesso. Solo in caso di disaccordo, ciascuna organizzazione riacquistera' la sua piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto di questo codice di autoregolamentazione.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 7

Art. 7. Con la proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 8

Art. 8. In apertura di vertenza verra' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 9

Art. 9. La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle sottoscritte organizzazioni sindacali.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 10

Art. 10. Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali emergenze sussisteranno non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari- art. 11

Art. 11. Salvi in ogni caso i principi inderogabili enunciati all'art. 1 qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 12

Art. 12. Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia coincidente con la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della [legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi.

Allegato D Codice autoregolamentazione diritto sciopero medici e veterinari - art. 13

Art. 13. Per le peculiarita' proprie della categoria si allega il codice di autoregolamentazione specifico dei medici veterinari. CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEL PERSONALE MEDICO VETERINARIO Il rapporto di dipendenza del Servizio sanitario nazionale o lo svolgimento di compiti di istituto soggetti a precise norme di legge, comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuita' ed obbligatorieta' dei compiti urgenti del pubblico servizio. Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del personale dal servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere contingibile ed urgente o piu' sanitari dipendenti all'uopo delegati. Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di unita' sanitaria locale, va, comunque, necessariamente, organizzato a livello di unita' sanitaria locale. La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa programmazione (motivazione, data, durata e modalita), decise dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorita' centrali con almeno quindici giorni di preavviso. Le segreterie regionali e provinciali sono tenute a comunicarne l'adesione alle rispettive autorita' territorialmente competenti (presidenti regioni, prefetto, presidenti delle unita' sanitarie locali) senza altro preavviso. Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o provinciale o di unita' sanitaria locale, saranno i rispettivi responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorita' con il preavviso di quindici giorni. Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i seguenti campi: 1) vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi; 2) controllo dei cani morsicatori ai fini della profilassi antirabica; 3) macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; 4) approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura e di ricovero di persone anziane e handicappate; 5) provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza dell'autorita' sanitaria locale. Il verificarsi di eventi di particolare rilevanza e di pubbliche calamita' comporta l'immediata ripresa del servizio da parte dei medici veterinari in sciopero, addetti all'aera funzionale interessata. La designazione dei medici veterinari, che garantiranno l'espletamento dei vari compiti di istituto durante lo sciopero, compete al responsabile locale del sindacato. Piu' funzioni compatibili con la pratica possibilita' di assolvimento, possono essere attribuite ad un singolo medico veterinario. La disponibilita' per servizio durante lo sciopero, puo' essere affidata dal responsabile sindacale locale a due o piu' medici veterinari dipendenti secondo l'aera funzionale di appartenenza e con precise modalita' di avvicendamento, nel caso di uno sciopero di durata superiore ad un giorno. I nominativi dei medici veterinari designati ad assicurare il servizio di carattere urgente ed indifferibile e le relative attribuzioni di competenze, vengono ufficialmente segnalate alla rappresentanza della unita' sanitaria locale, da parte del responsabile sindacale locale, tre giorni prima dell'inizio della data dello sciopero. Scioperi di durata inferiore ad un giorno, promossi con carattere di urgenza, saranno segnalati in tempo utile, fermo restando le norme di salvaguardia previste dal precedente comma. I medici veterinari dipendenti che non intendano partecipare allo sciopero sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio veterinario della unita' sanitaria locale almeno tre giorni prima dello sciopero. In conseguenza della partecipazione dello sciopero verranno effettuate ritenute sui compensi mensili proporzionalmente al numero delle ore di assenza dal servizio.

Allegato E

ALLEGATO E CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazione sindacale CISNAL e relativa organizzazione sindacale (CISNAL - Sanita'). PREMESSA La federazione CISNAL - Sanita' con il presente atto si propone l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. OGGETTO Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore, nel settore della sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/83 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986. La organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto di sciopero secondo criteri e modalita' di seguito specificate. Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civile e sindacali, della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. TITOLARITA' La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionale di categoria per quelli regionali; territoriali di categoria per quelli locali. Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione dello sciopero sara' stabilita' dalla rispettiva struttura nazionale (di comparto). PROCLAMAZIONE - MODALITA' - PUBBLICITA' Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonche' il 10 ed il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome ovvero singoli profili professionali. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale. L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la programmazione delle azioni di sciopero dovra' assicurare i servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali: accettazione d'urgenza; pronto soccorso medico e chirurgico nonche' servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; anestesie per le sole urgenze; medicina neonatale; rianimazione e terapie intensive; unita' coronariche; emodialisi; servizio trasfusionali; psichiatria; servizio ambulanze; servizi ed impianti termo-elettrici. Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nel caso in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio. Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonche' l'erogazione delle prestazioni garantite. VINCOLI E SANZIONI Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, della organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. La CISNAL valutera' autonomamente le iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilita' di iniziative concordate con altre organizzazioni sindacali. NOTE Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al "visto" della Corte dei conti: "Art. 5, commi 2, 3 e 4. - 2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: Ruolo sanitario: Profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria. Ruolo tecnico: Profilo professionale: operatori tecnici coordinatori; operatori tecnici per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale. Profilo professionale: agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie. 3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Le assunzioni di cui al comma 1, sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalita' e procedure per l'avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982". "Art. 6 (Requisiti generali di ammissione). - 1. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, le domande di ammissione, l'esclusione, nonche' le modalita' di espletamento delle procedure concorsuali e la validita' della graduatoria si fa riferimento a quanto disposto dai titoli I e II del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, salvo quanto previsto nei commi successivi. 2. Il bando di selezione deve essere pubblicato, sul Bollettino ufficiale della regione e deve, comunque, avere la massima diffusione. 3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione". "Art. 7 (Requisiti specifici di ammissione). - 1. I requisiti specifici di ammissione alle selezioni di cui ai precedenti articoli sono i seguenti: Ruolo sanitario: Operatore professionale di seconda categoria: eta' non superiore ad anni 35 fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo e titolo specifico richiesto per l'assunzione nel posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata. Ruolo tecnico: Operatore tecnico coordinatore: anzianita' di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attivita' alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attivita' oggetto della selezione. Operatore tecnico: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo; titolo professionale specifico rilasciato da scuola autorizzata. Agente tecnico: eta' non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e successive modificazioni; diploma di scuola dell'obbligo; certificazione abilitativa obbligatoria". "Art. 8 (Composizione della commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione e' cosi' costituita: presidente del comitato di gestione o suo delegato: Presidente; un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: Componente; un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: Componente; un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: Segretario; 2. Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente. 3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 come modificata dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207". "Art. 9 (Prove d'esame e punteggi). - 1. Le prove di esame sono le seguenti: a) prova pratica o d'arte su materie attinenti il posto messo a selezione; b) colloquio sulle materie oggetto della prova pratica o d'arte. 2. La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti: 30 punti per i titoli; 70 punti per le prove d'esame. 3. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 40 punti per la prova pratica; 30 punti per la prova orale. 4. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: Titoli di carriera: punti 20: a) servizio prestato presso le unita' sanitarie locali o presso enti, servizi e presidi a queste trasferiti o presso pubbliche amministrazioni: nella posizione funzionale e materia cui si riferisce la selezione: punti 1,80 per anno; nella posizione funzionale inferiore e nella materia cui si riferisce la selezione: punti 1,20 per anno. I punteggi di cui sopra sono ridotti del 50% se i servizi risultano prestati in materie diverse da quelle oggetto della selezione. I servizi prestati nella posizione funzionale superiore a quella cui si riferisce la selezione, sono valutati con i punteggi di cui sopra maggiorati del 10%; b) altri servizi, punti 0,60 per anno. Titoli vari: punti 10: a) il punteggio previsto per tale categoria di titoli e' attribuito dalla commissione, con motivata valutazione, tenuto conto della loro attinenza con la posizione funzionale da conferire sulla base dei criteri previsti dall'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni, e di documentate situazioni di particolare rilevanza sociale". "Art. 10 (Lavoro a tempo parziale). - 1. Gli enti destinatari del presente decreto possono istituite, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dello accordo recepito dal presente decreto, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale nel limite massimo del 15% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative. 2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa. 3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario e' di norma articolato su cinque giorni settimanali. 4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilita', previste per il normale rapporto di lavoro ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero professionale. 5. Il trattamento economico per rapporto di lavoro a tempo parziale e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio, e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non puo' eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro (ad esempio diritto allo studio). 6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente. 7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale. 8. In caso di piu' opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parita', si deve tener conto nell'ordine: a) del numero e dell'eta' dei componenti il nucleo familiare; b) delle condizioni di salute del dipendente. 9. La richiesta di passaggio a posti ad orario pieno in caso di piu' domande viene disposta in base all'anzianita' complessiva nella posizione funzionale rivestita. 10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione. 11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a 26 giornate di congedo ordinario, se il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su 5 giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse". "Art. 35 (Santo patrono). - 1. La ricorrenza del Santo patrono viene riconosciuta giornata festiva". "Art. 39 (Patronato sindacale). - 1. I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza". "Art. 44 (Istituzione 8°-bis). - 1. E' istituito un livello retributivo 8°-bis di lire 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale". "Art. 45, commi 3, 4 e 5.- 3. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo. 4. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 5. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988". "Art. 46 (Conglobamento di quota dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale cessato dal servizio, con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensioni di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio, a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe".

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