DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Type DPR
Publication 1987-05-20
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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2.I proventi di competenza del personale medico verranno ripartiti come segue: 1) - al medico dell'equipe curante prescelto all'atto del ricovero il 15%; 2) - la restante quota sara' successivamente ripartita con le seguenti modalita': Primario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 Aiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40 Assistenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 3) - Al primario dovra' essere in ogni caso assicurata una compartecipazione in misura non inferiore al 25% dell'importo spettante all'intera equipe. Anche in tal caso il rimanente 75% verra' ripartito tra gli altri medici con i criteri di cui ai numeri 1) e 2), del comma 2.

3.I proventi dell'attivita' libero-professionale vengono riscossi dall'amministrazione di appartenenza che provvedera' ad attribuire ai singoli medici che hanno effettuato le prestazioni la quota parte di loro spettanza.

4.Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la tempestiva contabilizzazione dei proventi percepiti che devono essere ripartiti e corrisposti agli interessati nella cadenza del pagamento della retribuzione del mese successivo a quello in cui si e' svolta la prestazione.

Art. 88

Attivita' libero professionale dei veterinari

1.L'attivita' libero-professionale del personale veterinario e' esercitata alle condizioni di cui all'art. 89, purche' tale attivita' venga prestata nell'ambito delle strutture dei servizi e presidi pubblici, con i limiti e le modalita' fissati dalla legge regionale.

2.Per l'effettuazione di consulti e consulenze da parte dei veterinari si applica la normativa di cui all'art. 84.

Art. 89

Compatibilita' del personale medico e veterinario

Art. 90

Tariffario

1.Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 35, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le attuali tariffe.

Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I

Art. 91

Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni

1.Nel quadro della contestualita' e contemporaneita' fra accordo unico nazionale ex art. 9 della legge n. ((93/1983)) e successive modificazioni ed accordi collettivi ex art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si riconosce che il principio della omogeneizzazione fra i due istituti costituisce il punto obbligatorio di riferimento per il confronto fra parte pubblica e organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

2.La definizione di tale riferimento e' prioritaria al rinnovo degli accordi sopra indicati.

Art. 92

Stipendi ed indennita' (Valori annui lordi in migliaia di lire)

1.Profilo professionale medici: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N. 384)).

4.Profilo professionale veterinari: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

5.A decorrere dal 1 gennaio 1986 i livelli economico-tabellari per i medici e i veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale delle rispettive qualifiche il numero delle classi e/o degli scatti gia' in godimento al 31 dicembre 1985.

6.Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione dell'indennita' di dirigenza medica e dell'indennita' di dirigenza medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono in otto classi biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime e in successivi aumenti biennali del 2,50% computato sul valore dell'ottava classe.

7.L'indennita' specialistica spetta a tutto il personale medico e veterinario con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.

8.L'indennita' medico veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria spetta al personale che svolge la libera professione nei limiti di cui all'art. 88. L'anzianita' pregressa sull'indennita' stessa e' valutabile esclusivamente nei confronti del personale veterinario al quale per legge o regolamento era inibita l'attivita' libero professionale ed abbia, altresi', formalmente dichiarato di non averla espletata e, dal 1 giugno 1985, nei confronti del personale veterinario che da tale data abbia formalmente dichiarato di non esercitarla. ((5))

Art. 93

Paga oraria giornaliera

1.La paga di una giornata lavorativa e' determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.

2.L'importo della paga oraria e' determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali; per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali; per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore settimanali; per 4,58 nel caso di orario di 27,30 ore settimanali e per 4,50 nel caso di 27 ore settimanali.

3.Le trattenute per assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) sono effettuate sulla base della paga oraria o giornaliera di cui ai precedenti commi.

4.Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle Organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.

5.L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non dara' luogo ad alcuna retribuzione, qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo i procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.

Art. 94

Passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno

1.In caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno, spetta il trattamento economico iniziale relativo al nuovo rapporto a cui si aggiunge il maturato economico acquisito per anzianita', nel rapporto di lavoro a tempo definito.

Art. 95

Norma di garanzia in caso di passaggio di livello

1.Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso, l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.

Art. 96

Indennita' differenziata di responsabilita' primariale

1.L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale spetta ai medici primari.

Art. 97

Indennita' per i direttori degli Istituti zooprofilattici

1.Ai direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali e' attribuita l'indennita' di coordinamento di L. 2.800.000 annua lorda per dodici mensilita'. ((5))

Art. 98

Indennita' di rischio radiologico

1.L'indennita' di rischio radiologico di cui all'art. 58 spetta, altresi', al personale medico anestesista rianimatore in quanto sottoposto al doppio rischio da radiazioni ionizzanti e da gas e vapori anestetici.

Art. 99

Erogazione delle indennita'

1.Le indennita' previste nella parte II del presente decreto vengono corrisposte per dodici mensilita' riferite all'anno solare, ad eccezione della indennita' medico-professionale ((di tempo pieno e medico-veterinaria, ispezione, vigilanza e polizia veterinaria, che sono corrisposte per tredici mensilita')).

2.Per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, l'indennita' medico professionale di tempo pieno va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ove non ancora liquidata.

Art. 100

Aumenti economici

1.Gli aumenti annui di stipendio e indennita' derivanti dal presente accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla tabella dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di: 30% dal 1 gennaio 1986; 65% dal 1 gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986); 100% dal 1 gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).

TITOLO VI PRODUTTIVITA' Capo I

Art. 101

Tipologia e finalita' dell'istituto

1.L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza.

2.Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.

3.Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto e a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase transitoria verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986.

5.Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo-quadro regionale che traccera' altresi' le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di Unita' Sanitarie Locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.

6.Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato: I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983; II) produttivita' "per obiettivi".

Art. 102

Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto

1.Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 101 esclusivamente con il fondo 1986, cosi' come determinato ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' e del Dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultante dal consuntivo dello stesso anno il quale sara' rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie, cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto, relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.

2.Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.

3.In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilira' l'entita' del fondo da destinare all'istituto di incentivazione, che in caso di attivazione ex novo dello stesso non potra' essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attivita' specialistica resa al cittadino su base regionale.

4.In sede di accordo a livello di enti, gli stessi converranno con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.

5.Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita' al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.

6.Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 104.

7.L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 101 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente, e da una quota del fondo comune di cui all'art. 105 non superiore allo 0,80%, determinata in sede di accordo quadro regionale.

8.L'istituto di cui al comma 7 viene, altresi', finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 103

Valutazione della produttivita'

1.Fermo restando l'obbligo dell'attivita' ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio viene valutata ai fini dell'istituto la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe in plus-orario, secondo modalita' operative ed indici obiettivi di produttivita' che comportino un incremento di impegno dei componenti.

2.Detta attivita' viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano una equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti della equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonche' l'espletamento dell'attivita' stessa in tutti i giorni feriali.

4.Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalita' e soggette a tale valutazione non puo' eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo, compresa l'attivita' svolta in favore dei pazienti ricoverati, di attivita' dell'unita' operativa, tenendo anche conto dell'attivita' lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.

5.Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati.

6.Per le attivita' ambulatoriali svolte da equipes operanti in unita' operative con posti letto l'attivita' di maggiore produttivita' rivolta ai non ricoverati verra' valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus-orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.

8.

Art. 104

Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe

1.La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto. La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A); ed all'equipe e al fondo comune della categoria B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D).

2.Nel nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.

3.Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso il Ministero della sanita' una commissione paritetica formata da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

4.La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5.Il decreto ministeriale che recepira' il tariffario unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avra' effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.

6.In attesa della emanazione del nuovo tariffario il fondo della categoria B) del personale laureato non medico e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 per tale istituito ai laureati non medici piu' il 5% del fondo per l'incentivazione sub I), comma 6, dell'art. 101, da prevedere in aumento al fondo stesso, per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validita' dell'accordo recepito dal presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986.

7.Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto di incentivazione al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.

8.Il fondo predetto deve essere comunque garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per la durata del presente accordo con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.

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Art. 105

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Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub I), comma 6, art. 101

1.Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del [decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761) dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; D) Restante personale.

2.

3.Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici saranno suddivise come segue: all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti; al fondo comune il 55%.

4.Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5.La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: assistente 1; aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore sanitario 1,4; primario, direttore sanitario e dirigente sanitario 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.

6.Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue: - assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; - aiuto corresponsabile, vice direttore sanitario e coadiutore . 1,1; - primario ed equiparati, direttore sanitario e dirigente. . . . 1,2.

7.Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo-quadro regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e d'utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno della categoria medica e, quindi il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 101.

8.La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.

9.Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.

10.La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale ai plus-orari concordati ed effettuati.

11.Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.

12.Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per il raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II), comma 6, dell'art. 101.

13.Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C) afferiscono alla nuova categoria D).

14.La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.

Art. 106

Plus-orario e sua determinazione

1.L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I) comma 6, dell'art. 101 va svolta in plus-orario.

2.I tetti massimi di plus-orario sono fissati nei limiti del fondo a disposizione di cui all'art. 102 come segue: 7 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 5 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;

3.In attesa degli accordi decentrati a livello regionale, attuativi dell'istituto, restano in vigore le norme specifiche previste dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.

4.I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo-quadro regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.

5.Il plus-orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune, concordato con le Organizzazioni sindacali e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.

6.La misura del plus-orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus-orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus-orario dovuto e non reso si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.

7.Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.

8.Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita'; indennita' integrativa speciale; indennita' primariale differenziata; indennita' annue fisse e continuative; rateo di 13ª mensilita'.

9.Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario.

10.Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.

11.Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione.

Art. 107

Fondo di incentivazione della produttivita' e sue modalita' di ripartizione, per il personale dei servizi veterinari

1.Nel rispetto della normativa generale dell'istituto, gli incentivi alla produttivita' per il servizio veterinario formano un comparto autonomo e riservato agli operatori del servizio stesso.

2.Il fondo di incentivazione del personale dei servizi veterinari viene costituito dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate esclusivamente nel plus-orario assegnato, al netto della quota di spettanza dell'amministrazione, nonche' ((dalla)) quota parte delle somme attribuite dal Servizio sanitario nazionale per l'esecuzione di profilassi di Stato afferente alle prestazioni del personale dipendente.

3.Nel termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e contestualmente al tariffario di cui all'art. 104 verra' emanato il tariffario unico nazionale sulla base del quale vengono quantificate le prestazioni erogate; nelle more di emanazione si fara' riferimento al tariffario in vigore approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1986. Il nuovo tariffario trova applicazione dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di recepimento.

4.Al personale veterinario e' riconosciuto lo stesso tetto orario del personale medico a tempo pieno determinato ai sensi dell'art. 106.

5.Si considerano utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti di plus-orario, non piu' del 75% delle prestazioni di assistenza zooiatrica che le Unita' Sanitarie Locali erogano come attivita' istituzionale e del 50% delle restanti prestazioni.

6.Le competenze spettanti al personale dei servizi veterinari saranno ripartite secondo i criteri di cui allo schema contenuto nell'art. 105.

7.L'attuazione dell'incentivazione di cui al presente articolo e' obbligatoria e deve essere prioritariamente rivolta ad incrementare le attivita' di vigilanza, ispezione e profilassi.

Art. 108

Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101

1.Il fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, e' ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati a norma dell'art. 101.

2.Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unita' di personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.

3.La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo dell'istituto determinera' le modalita' di erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.

4.Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.

5.A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi settori sanitari((,)) amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione della produttivita' e' demandata ad un'apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obbiettivi della programmazione nazionale.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E DI RINVIO Capo I

Art. 109

Norma interpretativa per il personale veterinario

1.A far data dal 1 giugno 1985 al personale veterinario compete negli importi complessivi la retribuzione prevista dalla tabella di cui all'art. 46 ex decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983.

2.La ricostruzione economica, ai sensi dell'art. 54, decimo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sulla quota equivalente all'indennita' di tempo pieno e' attribuita solamente a quei veterinari ai quali per legge o regolamento era inibito l'esercizio dell'attivita' libero professionale ed abbiano, altresi', dichiarato di non averla prestata.

Art. 110

Norma transitoria per gli ex medici condotti

1.Gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1 gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, possono, a domanda, optare per un trattamento economico omnicomprensivo di L. 8.640.000 annue lorde.

2.Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, provvede entro il 31 dicembre 1987 alla determinazione delle funzioni e mansioni degli stessi, ivi compresi i limiti di accesso alla convenzione, per la medicina generale in base, di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3.La normativa di cui sopra ha validita' in modo tassativo fino al 30 giugno 1988.

Note all'art. 110: Il testo dell'art. 28 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1983, n. 197, supplemento ordinario recante titolo "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali" e' il seguente: "Art. 28 (Ex medici condotti ed assimilati). - In sede di primo inquadramento il personale sanitario medico non proveniente dagli ex enti ospedalieri e' ammesso, a richiesta degli interessati da esercitarsi entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, a rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito. Per il personale sanitario ammesso a rapporto di lavoro a tempo definito valgono le compatibilita' di cui alle convenzioni nazionali. Al personale sanitario medico in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore del presente accordo e non di ruolo alla data del 1 gennaio 1982, in posizione di ex medico condotto, e' consentito l'accesso al servizio di dipendenza per un numero non inferiore a 10 ore settimanali. Le regioni determineranno le fasce orarie sulla base di oggettivi carichi di lavoro. Ai fini del calcolo delle scelte per il rapporto di lavoro ad orario ridotto si utilizza il rapporto 1800: 40. Al suddetto personale che non ha operato l'opzione al tempo pieno o al tempo definito e' consentito l'accesso a regime di convenzione di medicina generica o pediatrica come sotto specificato. Il trattamento tabellare delle ore espletate a titolo di dipendenza sara' rapportato sulla quota parte del medico a tempo definito, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. Per i medici ex condotti ammessi al rapporto di lavoro a orario ridotto, trova attivazione la tabella esemplificativa di scaglionamento dei rientri che segue: Part-time 20 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica:

1 gennaio 1954

1 luglio 1984 1 gennaio 1985

Part-time 10 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica:

1 gennaio 1984 1 luglio 1984 1 gennaio 1985

La normativa che concerne la partecipazione dei medici condotti alla convenzione di medicina generica si intende estesa anche ai medici territoriali gia' iscritti negli elenchi di medicina generica ai quali era stata estesa, in via analogica, la normativa degli ex medici condotti. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, le regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, procederanno alla definizione delle fasce orarie di lavoro per il personale. La normativa di cui sopra ha validita' in modo tassativo fino al 31 maggio 1985. Almeno un mese prima di tale data le parti si incontreranno per verificare la situazione alla luce anche delle strutture sanitarie attivate nel territorio. I trattamenti economici derivanti dalla normativa di cui sopra sono ritenuti tali da non superare nell'insieme, se considerati al netto delle spese di conduzione delle quote capitarie, i proventi spettanti al medico a tempo pieno. La normativa economica di cui al presente accordo trova attivazione nei riguardi del personale medico titolare di rapporti convenzionali, dalla data di effettiva decorrenza del nuovo orario di lavoro come sopra determinato. Nelle more resta in vigore l'orario di lavoro e il trattamento economico di cui agli ordinamenti degli enti di provenienza". Note all'art. 110: Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario recante titolo "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e' il seguente: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'A.N.C.I. per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'A.N.C.I. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale. 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289.

Art. 111

Norma di rinvio

1.Per le seguenti materie relative ad istituti comuni si fa riferimento a quanto previsto dai seguenti articoli del presente decreto per i quali devono essere applicati i criteri e le modalita' di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986. - Progetti finalizzati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 11 - Mobilita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 19 - Mobilita' nell'ambito dell'ente . . . . . . . . . . . . . art. 20 - Mobilita' tra enti in ambito regionale. . . . . . . . . . art. 21 - Mobilita' tra enti in ambito interregionale . . . . . . . art. 22 - Mobilita' intercompartimentale. . . . . . . . . . . . . . art. 23 - Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica. . . . art. 24 - Documentazione dello stato di infermita'. . . . . . . . . art. 28 - Visite mediche di controllo . . . . . . . . . . . . . . . art. 29 - Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro. . art. 30 - Permessi, ritardi, recuperi . . . . . . . . . . . . . . . art. 31 - Indumenti di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 32 - Mensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 33 - Attivita' sociali, culturali e ricreative . . . . . . . . art. 34 - Santo patrono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 35 - Diritti sindacali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 36 - Assemblea del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 37 - Diritto all'informazione. . . . . . . . . . . . . . . . . art. 38 - Patronato sindacale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 39 - Pari opportunita' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 40 - Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 41 - Conglobamento di quota della indennita' integrativa speciale.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 46 - Bilinguismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 52 - Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione . . art. 53 - Indennita' di coordinamento . . . . . . . . . . . . . . . art. 54 - Indennita' di rischio da radiazioni . . . . . . . . . . . art. 58 - Indennita' di profilassi antitubercolare. . . . . . . . . art. 59 - Indennita' per servizio notturno e festivo. . . . . . . . art. 60 - Equo indennizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 63 - Trattamento di quiescenza . . . . . . . . . . . . . . . . art. 64 - Norma per i dipendenti dell'unita' sanitaria locale del comune di Campione d'Italia . . . . . . . . . . . . . art. 65 - Procedure di raffreddamento dei conflitti. estensione dei giudicati amministrativi. . . . . . . . . art. 112 - Verifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 113 - Cittadino utente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 114 - Norma transitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 115 - Particolari casi di inquadramento. . . . . . . . . . . . art. 116 - Norma particolare di primo inquadramento . . . . . . . . art. 117 - Flussi informativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 118 - Commissioni professionali. . . . . . . . . . . . . . . . art. 119 - Accordo intercompartimentale . . . . . . . . . . . . . . art. 120 - Disposizione finale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . art. 121 - Norma finale e di rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . art. 122

PARTE TERZA TITOLO I RELAZIONI SINDACALI Capo I

Art. 112

Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati amministrativi

1.Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali di applicazione del presente decreto dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

2.L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto.

3.La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.

4.In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui e' attribuito il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina contrattuale.

5.La delegazione di cui al comma 4 dovra' riunirsi, altresi', su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale.

((6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, informandone preventivamente le relative delegazioni.))

((5))

7.Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.

8.Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego nonche' il controllo della attuazione degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM.

Art. 113

Verifica

1.Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito dal presente decreto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione del decreto stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, al piano di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore della utenza.

2.Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Nota all'art. 113: Il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1983, n. 93, recante: "Legge quadro sul pubblico impiego" e' il seguente: "Art. 16. (Relazione al Parlamento). - Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione".

Art. 114

Cittadino utente

1.Dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed in prosieguo, periodicamente, sara' compiuto, dagli enti e dalle organizzazioni sindacali di comparto e dalle confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate di intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attivita' di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto, con l'obiettivo di accrescere la produttivita', l'efficienza, l'efficacia e la qualita' delle prestazioni sociosanitarie, al fine di favorire il rispetto e tutelare la dignita' e la liberta' della persona umana.

TITOLO II NORME TRANSITORIE E FINALI Capo I

Art. 115

Norma transitoria

1.Viene istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una commissione paritetica composta da rappresentanti dei Ministeri della sanita', della funzione pubblica, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, del bilancio e programmazione economica, delle regioni dell'ANCI, dell'UNCEM e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto con il compito di formulare proposte per la corretta applicazione dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, la quale dovra' concludere i propri lavori entro il 31 dicembre 1987 ai fini della emanazione da parte del Governo degli atti di indirizzo e coordinamento di sua competenza.

Nota agli art. 115, 116 e 117: Il testo dell'art. 64 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1980, n. 45, supplemento ordinario recante titolo "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali" e' il seguente: "Art. 64. (Tabelle di equiparazione). - Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unita' sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sara' inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo quanto stabilito nell'art. 1, avra' luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti. Fino al definitivo inquadramento nelle piante organiche, l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unita' sanitarie locali avra' luogo sulla base delle equiparazioni previste nelle tabelle. L'inquadramento nei ruoli delle regioni del personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, sara' attuato con le modalita' fissate dalle leggi regionali secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 del presente decreto. I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianita' di servizio e di qualifica, nonche' al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono riferiti a quelli gia' deliberati e approvati alla data del presente decreto, fermo quanto espressamente previsto nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a pubblici concorsi".

Art. 116

Particolari casi di inquadramento

1.In relazione agli inquadramenti e alle promozioni conferiti in data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al 1 gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle regioni, dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali, degli enti o istituti, a favore del personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente e che abbiano formato oggetto di contestazioni, il Governo adottera' i provvedimenti di sua competenza, entro il 31 dicembre 1987, sentite le regioni, l'ANCI, l'UNCEM e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. ((4))

Art. 117

Norma particolare di primo inquadramento

Note all'art. 117: Il testo dell'allegato A, p. 9 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 giugno 1979, recante: "Disciplina del rapporto di lavoro per personale degli Enti locali" e' il seguente: "9° livello (par. 346,66: L. 6.240.000). Sono inseriti nel presente livello, negli Enti di massima dimensione in aree metropolitane, i titolari di attivita' riguardanti la ricerca, la progettazione, lo studio per definire la impostazione, la messa a punto e la gestione dei programmi a medio e lungo termine stabiliti dagli organi decisionali dell'Ente, oltre quanto previsto per il precedente livello. Tali attivita' comportano ampia autonomia di individuazione, organizzazione e impiego delle risorse e elaborazione di notevole complessita' dirette alla formulazione e realizzazione di programmi, nell'ambito delle competenze relative alle materie e agli obiettivi e ai procedimenti attuativi. Compete al lavoratore del presente livello, promuovere la collaborazione fra addetti di altri settori, di pari o inferiore livello secondo le competenze richieste e necessarie, e la costituzione di gruppi di lavoro favorendo la collegialita' secondo il metodo di lavoro di gruppo. Sono inquadrati in questo livello i direttori di ripartizione dei Comuni e delle Province di classe 1/A".

Art. 118

Flussi informativi

1.Sugli istituti normativi a rilievo economico del presente decreto vengono attivati appositi flussi informativi di controllo all'interno del sistema informativo sanitario facente capo al servizio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanita'.

2.I dati rilevati vengono comunicati, con cadenza trimestrale, alla commissione professionale di cui all'art. 119 ed alla commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed al Ministero del tesoro.

Art. 119

Commissioni professionali

1.In ogni regione e' costituita una commissione professionale regionale per la promozione della qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni e con particolare riferimento al settore ospedaliero e alle attivita' delle strutture pubbliche.

2.La commissione ha il compito: di valutare, anche in base ai dati forniti dal sistema informativo sanitario, la qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e convenzionate con il Servizio sanitario nazionale; di promuovere misure per la diffusione di metodiche per l'innalzamento qualitativo del livello tecnico-scientifico delle prestazioni, anche mediante iniziative nella formazione professionale; di valutare che le strutture pubbliche e convenzionate soddisfino gli standards minimi di dotazione strutturale, definiti in campo nazionale nell'ambito dello studio sull'accreditamento promosso dalla commissione nazionale individuando problemi di dotazione infrastrutturale, organizzativi o manageriali e suggerendo apposite soluzioni, graduali e compatibili con le risorse finanziarie del sistema.

4.In ogni ospedale e' costituito, a cura della direzione sanitaria, un gruppo di lavoro per la promozione della qualita' tecnico-scientifica delle prestazioni sanitarie, composto da personale medico e non medico del ruolo sanitario, con il compito di stimolare studi e programmi di promozione di qualita', attivita' di formazione e di verifica dell'ottemperanza di standards assistenziali, infrastrutturali e di costo predefiniti.

5.L'attivita' di questi gruppi deve avvenire nel quadro delle indicazioni fornite dalla commissione regionale.

Art. 120

Accordo intercompartimentale

1.Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti demandano alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie: 1) disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio; 2) disciplina del congedo ordinario; 3) disciplina del congedo straordinario; 4) disciplina dell'aspettativa; 5) disciplina del trattamento di missione; 6) disciplina del trattamento di trasferimento; 7) disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali; 8) inserimento nella 13ª mensilita' della quota I.I.S. di L. 48.000.

2.In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.

Note all'art. 120: Il testo dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983, recante: "Legge quadro sul pubblico impiego" e' il seguente: "Art. 12. (Accordi sindacali intercompartimentali). - Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternita', le ferie, il regime retributivo di attivita' per qualifiche funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilita', i trattamenti di missione e di trasferimento nonche' i criteri per la eventuale concessione di particolari trattamenti economici integrativi, rigorosamente collegati a specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro. La delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa all'accordo intercompartimentale e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto disposto dall'art. 7. La delegazione delle organizzazioni sindacali e' composta da tre rappresentanti per ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale. Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente art. 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10".

Art. 121

Disposizione finale

1.Le norme del presente decreto si applicano agli enti destinatari di cui all'art. 1 diversi dalle unita' sanitarie locali, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti.

Art. 122

Norma finale di rinvio

1.Per gli istituti non disciplinati dal presente decreto si fa rinvio a quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, per quanto compatibile.

Art. 123

1.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita', in lire 1740 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso l'onere relativo al 1986 e in lire 1805 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede a carico del Fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1988 e 1989.

Art. 124

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PALADIN, Ministro per la funzione pubblica

GORIA, Ministro del tesoro e, ad

interim, del bilancio e della programmazione economica

DONAT CATTIN, Ministro della sanita'

GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1987

Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 10, con esclusione di:

art. 5 , commi 2, 3 e 4; articoli 6, 7, 8, 9 e 10; art. 35; art. 39;

art. 44 ; art. 45, commi 3, 4 e 5 e art. 46, ai sensi della delibera n. 1803 della sezione del controllo in data 3 luglio 1987.

Allegato A

ALLEGATO A CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazioni Sindacali CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFSAL - USPPI. Organizzazioni Sindacali di categoria aderenti alle confederazioni citate CGIL-F.P.; CGIL-F.P. Coordinamento medici; CISL-FISOS; CISL-Medici; UIL-Sanita'; UIL-Sanita' Coordinamento Medici; CIDA-Funzione Pubblica; CISAL-Sanita'; CONFSAL-Sanita'; USPPI-PENSPRO e AUPI; SNABI; SINAFO; CONFILL-Sanita'; CONFAIL-FAILEL; CONSAL-SNAO; CASIL-Sanita'; CUMI-AMFUP. PREMESSA Le Federazioni F.P. CGIL, FISOS-CISL, UIL sanita', il coordinamento medici CGIL F.P., il sindacato nazionale CISL medici, il coordinamento nazionale medici UIL sanita', F.P.-CIDA, CUMI-AMFUP, SNABI, SINAFO, AUPI, USPPI-PENSPRO, CONFILL-CONSAL-SNAO, CISAL, CASIL, FAILEL-CONF.AIL, CONFSAL-sanita', con il presente atto si propongono l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. OGGETTO Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore del settore della Sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6 della legge n. 93/1983 e nel protocollo d'intesa del 25 luglio 1986. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo criteri e modalita' di seguito specificate. Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. TITOLARITA' La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali; territoriali di categoria per quelli locali. Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione dello sciopero sara' stabilita dalla rispettiva struttura nazionale (di comparto). PROCLAMAZIONE - MODALITA' - PUBBLICITA' Le iniziative di sciopero nazionale di categoria dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Le azioni di sciopero non saranno effettuate nei periodi compresi tra il 23 dicembre ed il 7 gennaio nonche' tra il 10 ed il 20 agosto e nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali e referendarie. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale. L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. Al fine di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, la programmazione delle azioni di sciopero dovra' assicurare i servizi necessari a garantire prestazioni essenziali quali: accettazione d'urgenza; pronto soccorso medico e chirurgico nonche' servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; anestesia per le sole urgenze; medicina neonatale; rianimazione e terapie intensive; unita' coronariche; emodialisi; servizio trasfusionale; psichiatria; servizio ambulanze; servizi ed impianti termo-elettrici. Nell'ambito delle indicazioni sopra richiamate le rappresentanze sindacali territoriali, d'intesa con le rappresentanze locali, avranno cura di definire la individuazione dei livelli operativi e di eventuali altri servizi specifici, ritenuti essenziali ai fini delle garanzie da tutelare. I servizi di cucina dovranno assicurare le esigenze alimentari e dietetiche, salvo nei casi in cui sia possibile prevedere adeguata sostituzione di servizio. Nella programmazione delle azioni di sciopero, le medesime istanze sindacali, territoriali e locali, assumono l'impegno di definire i contingenti di personale e le qualifiche funzionali, atte a salvaguardare i livelli di assistenza nonche' l'erogazione delle prestazioni garantite. VINCOLI E SANZIONI Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. Le singole organizzazioni sindacali valuteranno preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilita' di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le norme del presente codice. Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti.

Allegato B CONFEDIR DIRSAN - art. 1

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