DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270
Nota agli art. 69 e 104: Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. 13 maggio n. 228 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1987, n. 135 serie generale recante "Rinnovazione degli articoli 46, 63 e 64 del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, con il quale si e' preso atto della decisione del Consiglio di Stato, sezione IV n. 308/1986" e' il seguente: "Art. 1. - All'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti commi: "Al personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali competono, a decorrere dal 1 gennaio 1983 e con lo scaglionamento previsto dal successivo art. 55, l'indennita' di dirigenza e l'indennita' per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico. Dalla stessa data viene attribuita la progressione sull'indennita' per strutture specialistiche stabilita dal precedente quarto comma". Art. 2. - All'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 sono apportate le seguenti modifiche: la lettera A) del primo comma dell'art. 63 e' cosi' sostituita: "A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici"; nel comma secondo, dopo le parole "varie categorie di personale" le percentuali di cui ai numeri 1 e 2 e la tabella relativa vengono cosi' modificate:
A1 A2 B C Tot.
1) Prestazioni di radiologia
70,5 17,5 12 100
2) Prestazioni di laboratorio
70,2 17,8 12 100
3) Visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio 85 10 - 5 100
la lettera A) del terzo comma e' sostituita da: "(A1)": lo stesso comma tra le parole "(A)" e "saranno suddivise" e' cosi' integrato: "e biologo, chimici e fisici" (A2); lo stesso comma dopo le parole "equipe medica" e' cosi' integrato: "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici"; il quarto comma e' cosi' integrato dopo le parole "ai medici" "ivi inclusi i biologi, chimici e fisici"; nel sesto comma, dopo le parole "afferente all'equipe", sono inserite le seguenti parole: "per le sole quote di competenza del personale medico"; dopo il sesto comma e' inserito il seguente: "Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni: collaboratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8". "Art. 3. - All'art. 64, dopo il terzo comma e' aggiunte il seguente: "Per il personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali e' attribuibile un tetto orario massima settimanale di plus-orario pari a quello fissato per il personale medico a tempo pieno". Art. 4. - Dopo l'art. 64 e' aggiunto l'art. 64-bis (Biologi - Chimici - Fisici) aventi il seguente testo: "Le norme degli articoli 63 e 64 trovano applicazioni nei confronti del personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali a decorrere dal 1 luglio 1933".
Art. 70
Tabella di ripartizione del fondo di incentivazione sub) I, comma 6, dell'art. 66
1.Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) Medici; B) Biologi, chimici, fisici, farmacisti, ingegneri, psicologi; C) Personale tecnico-sanitario e personale infermieristico, ivi compresi gli operatori sanitari di cui alla tabella h) del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, nonche' il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; D) Restante personale.
2.
3.Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria A) medici e B) personale laureato non medico saranno suddivise come segue: - all'equipe che ha reso la prestazione il 45% da ripartirsi ai singoli componenti; - al fondo comune il 55%.
4.Tale suddivisione trovera' applicazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5.La quota afferente all'equipe va ripartita fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: - assistente e collaboratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; - aiuto e coadiutore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4; - primario ed equiparati, dirigente. . . . . . . . . . . . . . . 1,8, mantenendo per il personale medico il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno.
6.Le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo sono ripartite come segue: - assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1; - aiuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1; - primario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2.
7.Il fondo comune sara' suddiviso in quote. L'assegnazione delle quote sara' effettuata nell'accordo decentrato a livello regionale e nell'accordo locale secondo criteri di gestione e di utilizzo del fondo comune che consentano prioritariamente meccanismi perequativi all'interno del personale laureato non medico per il perseguimento degli obiettivi programmati e dei piani di lavoro di cui all'art. 66.
8.La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus-orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.
9.Al fondo comune afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo.
10.La distribuzione delle quote avverra' in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.
11.Le quote di fondo comune non attribuite a seguito del raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo comune.
12.Le eventuali quote di fondo comune non ripartite per raggiungimento dei tetti economici individuali afferiscono al fondo di cui all'istituto sub II.
13.Le quote di riparto del tariffario attualmente in vigore relative alla categoria B) debbono intendersi riferite alla nuova categoria C), le quote relative alla categoria C), afferiscono alla nuova categoria D).
14.La colonna della categoria B) verra' riempita dalle percentuali risultanti dalla formulazione del nuovo tariffario.
15.Le quote di cui al fondo comune dell'equipe non medica previsto dall'art. 104, area negoziale medica, saranno ripartite in quote proporzionali alla retribuzione fra i componenti dell'equipe stessa.
Art. 71
Plus orario e sua determinazione
1.L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni sub I), comma 6, dell'art. 66 va svolta in plus orario.
3.I tetti massimi di plus-orario determinati ai sensi del comma 2 verranno, pertanto, applicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo decentrato a livello regionale applicativo dell'istituto di cui al presente decreto.
4.Per il personale infermieristico il plus-orario non potra' essere superiore a due ore settimanali.
5.Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.
6.Il plus orario, concordato con le organizzazioni sindacale e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
7.La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
8.Il tetto retributivo per il personale non medico sara' rapportato al 10% del trattamento economico globale mensile lordo rilevato al 1 gennaio di ogni anno, per ogni ora settimanale di plus-orario reso.
9.Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: - stipendio mensile lordo comprensivo del salario di anzianita'; - indennita' integrativa speciale; - indennita' annue fisse e continuative; - rateo di tredicesima mensilita'.
10.Con periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus-orario.
11.Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
12.Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non compete alcun compenso a titolo di incentivazione, ma compete la quota relativa alla categoria D).
Art. 72
Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub I dell'art. 66
1.Per quanto attiene il personale laureato non medico che effettua prestazioni rilevabili e fatturabili, le modalita' di ripartizione sono definite nell'art. 70.
2.Relativamente agli ingegneri addetti all'attivita' di vigilanza e ispezione il tariffario unico nazionale dovra' prevedere i criteri di riparto dell'attivita' fatturabile.
3.In attesa della emanazione del nuovo tariffario, al fondo del personale della categoria B) affluiscono le somme corrisposte da enti o privati, al netto delle quote di spettanza dell'amministrazione, per prestazioni effettuate dagli ingegneri in plus orario.
4.Le competenze attribuite al personale della categoria C) dell'art. 70 che ha concorso alle prestazioni vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale.
5.Le competenze attribuite al personale di cui alla categoria D) dell'art. 70 saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo: 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto: 1,50; al personale inquadrato nei primi quattro livelli: 1.
6.Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo la tabella di cui all'art. 103 vanno ad incrementare il fondo sub II, comma 6, dell'art. 66.
Art. 73
Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 66
1.Il fondo di incentivazione sub II) e' ripartito dalla Regione in quote corrispondenti ai progetti determinati anche a norma dell'art. 66.
2.Gli enti individuano, sentite le organizzazioni sindacali, le unita' di personale assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
3.La regione provvede alla erogazione delle quote di cui al presente articolo su scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.
4.Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.
PARTE II - AREA MEDICA TITOLO I ACCORDI DECENTRATI Capo I
Art. 74
Materie di contrattazione decentrata
1.Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, art. 6, comma 9, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie: l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari; la formulazione di programmi concernenti l'occupazione medica e veterinaria anche in relazione alla politica generale degli organici; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale; le proposte in ordine ai processi di innovazione tecnologiche; le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro ed i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi sanitari; la struttura degli orari di lavoro, legata anche all'emergenza medica e veterinaria (turni, articolazione, reperibilita', permessi) nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse; l'aggiornamento professionale, la ricerca, la didattica e la qualificazione del personale medico e veterinario; l'applicazione dei criteri per l'effettivo esercizio dell'attivita' libero-professionale intramurale; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo; le "pari opportunita'"; le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto.
2.Agli accordi decentrati si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1.
Art. 75
Livelli di contrattazione
((
2.Gli Enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed a convocare le Organizzazioni Sindacali mediche maggiormente rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni.
3.La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di 30 giorni dal suo inizio.
4.All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di Organizzazioni Sindacali dissenzienti.
5.Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e, comunque, entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione.
6.Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti.
7.Ove, nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti congiuntamente tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi.
8.Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione.
9.Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi.
))
Art. 76
Composizione delle delegazioni
2.La delegazione di parte pubblica e' presieduta dal presidente della regione o da un suo delegato.
3.A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, la delegazione trattante e' costituita: dal titolare del potere di rappresentanza dell'ente o da un suo delegato; da una rappresentanza dell'area medica e veterinaria formata dai titolari dei servizi o uffici destinatari e/o tenuti all'applicazione dell'accordo decentrato; da una delegazione composta da rappresentati aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.
4.Per la conclusione degli accordi decentrati valgono i criteri e le modalita' di cui all'art. 6, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
TITOLO II RAPPORTO DI LAVORO Capo I
Art. 77
Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico e del veterinario
1.Il rapporto di lavoro del medico puo' essere, ai sensi degli articoli 47 della legge n. 833/1978 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 a "tempo pieno" o a "tempo definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di lavoro.
2.Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennita' integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di percepirla nelle altre attivita' compatibili e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate.
3.I medici a tempo pieno ed i veterinari hanno l'obbligo di prestare n. 38 ore settimanali; i medici a tempo definito n. 28,30 ore settimanali.
4.Nel rapporto di lavoro a tempo pieno e' previsto che quattro ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata, etc.
5.Nel rapporto di lavoro a tempo definito e' prevista allo stesso scopo la riserva di 1 ora e 30 minuti.
6.Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza, non puo' essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione per l'eventuale impiego in attivita' ordinarie, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma puo' anche essere cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione di anno o per particolari necessita' di servizio. Va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura e non puo', in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.
7.Nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente decreto e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" e i veterinari hanno facolta' di svolgere l'attivita' libero professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio.
8.In ogni caso tali attivita' non debbono configurare un distinto rapporto di impiego.
10.La riduzione delle ore comporta la revisione dell'organizzazione del lavoro e delle piante organiche sulla base dei parametri stabiliti a livello nazionale e regionale, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
11.Nell'intento di pervenire ad una completa integrazione del personale medico nel servizio pubblico gli enti debbono privilegiare il rapporto a tempo pieno e favorire, pertanto, le richieste di passaggio dei medici dal rapporto a tempo definito al rapporto a tempo pieno.
12.Le richieste predette saranno di norma accolte compatibilmente con le effettive esigenze del Servizio sanitario tenuto, altresi', conto della riduzione dell'orario di lavoro prevista dal presente decreto, delle indicazioni di cui alla legge n. 595/1985 e dei piani sanitari regionali.
13.La mancata concessione di passaggio al tempo pieno deve essere adeguatamente motivata.
14.Sulle motivazioni di rigetto, il personale medico puo' chiedere il riesame da parte della commissione regionale di cui all'articolo successivo.
15.L'orario di lavoro settimanale e' articolato su 6 o 5 giornate.
16.I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi obiettivi di controllo.
17.Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu' sedi appartenenti alla stessa o ad altra Unita' sanitaria locale il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.
18.I medici ed i veterinari hanno altresi' l'obbligo di prestare l'attivita' per tutti i compiti demandati agli enti dalla legge n. 833/1978 nonche' attivita' consultive richieste dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa.
Nota all'art. 77: Il testo dell'art. 10 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1985, n. 260 recante "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988" e' il seguente: Art. 10. (Disposizioni particolari in materia di organizzazione degli ospedali).- 1. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, nel definire le misure di cui al precedente art. 9, lettera f), devono contenere indicazioni vincolanti finalizzate alla utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in conformita' ai seguenti parametri tendenziali: a) dotazione media dei posti letto nell'ambito della regione o provincia autonoma del 6,5 per mille abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione considerando i posti letto in ospedali pubblici, quelli convenzionali obbligatoriamente e quelli dei presidi delle unita' sanitarie locali di cui all'articolo 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' i posti letto di strutture private convenzionate, valutati, questi ultimi, limitatamente ai fini dei computi di cui sopra, al 50 per cento. Tale standard e' riferito al tasso di ospedalizzazione della popolazione residente nella regione e potra' essere variato in misura proporzionale ai flussi di ricovero da altre regioni. L'anzidetto standard, nelle regioni dove la dotazione dei posti letto e' superiore all'8 per mille, puo' essere raggiunto entro il 1990; b) tasso medio di ospedalizzazione: 160 per mille; c) tasso minimo di utilizzazione dei posti letto compreso tra il 70 e il 75 per cento; d) durata media della degenza: undici giorni. 2. I piani sanitari delle regioni e delle province autonomo devono altresi' prevedere: a) la ristrutturazione, nel triennio 1986-88, in deroga a quanto previsto dagli articoli 26 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 e n. 129, delle degenze ospedaliere in aree funzionali omogenee afferenti alle attivita' di medicina, di chirurgia e di specialita', che, pur articolate in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura, anche a carattere pluridisciplinare, siano dimensionate in rapporto alle esigenze assistenziali e rappresentino misure di avvio all'applicazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) la soppressione, l'accorpamento e la trasformazione in servizi speciali di diagnosi e cura, previsti dall'articolo 36, sesto comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, delle divisioni o sezioni autonome con tassi di utilizzazione dei posti letto, con esclusione di quelli adibiti a ricoveri diurni, mediamente inferiori al 50 per cento nel triennio 1982-84, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore ed il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore. Nella realizzazione di tali interventi nonche' di quelli di cui alla precedente lettera a), sono fatte salve le esigenze della didattica e della ricerca nell'ambito delle strutture universitarie convenzionate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; c) le scelte volte a promuovere una migliore e piu' umana qualita' della vita dei degenti negli ospedali, avendo anche riguardo alla possibilita' di realizzare, soprattutto per i bambini, soddisfacenti rapporti con i familiari e con l'ambiente esterno nella piena salvaguardia delle esigenze igieniche e terapeutiche dei presidi ospedalieri. 3. E' fatto divieto, nelle regioni e nelle province autonome con dotazione complessiva di posti letto superiore a quella indicata alla lettera a) del comma 1, di procedere alla costruzione di nuovi ospedali ed all'ampliamento di quelli esistenti. 4. Le regioni e le province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al precedente comma 3 solamente per esigenze connesse al potenziamento dei servizi di pronto soccorso, ovvero al riequilibrio territoriale dei servizi di diagnosi e cura, ovvero all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste, con contestuale disattivazione di un numero non inferiore di posti letto nel territorio della stessa o di altra unita' sanitaria locale. 5. Nel caso di soppressione di divisioni o sezioni autonome non e' consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse. 6. Gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate nei commi precedenti sono destinati con priorita': a) alla strutturazione di specifiche sezioni di degenza per la riabilitazione di malati lungodegenti e ad alto rischio invalidante; b) ad attivita' di ospedalizzazione a ciclo diurno; c) all'esercizio dell'attivita' libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 35, commi sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; d) a migliorare la ricettivita' alberghiera dell'ospedale, anche per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento delle unita' sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730. 7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente articolo 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente articolo 8. 8. Il personale non utilizzato e' trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unita' sanitaria locale della regione o della provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in mancanza e' utilizzato in soprannumero riassorbibile. 9. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome devono inoltre contenere disposizioni riguardanti la riorganizzazione dei turni di lavoro dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie e delle apparecchiature di tecnologia avanzata e di maggior costo, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilita', nonche' la utilizzazione degli incentivi ad incremento della produttivita' degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed economali. 10. I piani sanitari delle regioni e delle province autonome, fermo restando l'obiettivo della piena utilizzazione e del riequilibrio territoriale dei presidi pubblici, indicano il fabbisogno di convenzioni con istituzioni private di ricovero e cura, stabilendo ambiti programmati di collaborazione in relazione alla funzione complementare ad esse affidata. 11. L'ambito programmato di collaborazione va definito tenendo conto della dislocazione territoriale delle istituzioni da convenzionare in relazione al fabbisogno assistenziale da soddisfare, e della presenza di presidi convenzionati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 39, 41, 42 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 12. E' abrogato l'articolo 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887". Nota agli artt. 77 e 90: Il testo dell'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1980, n. 45, supplemento ordinario recante titolo "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali" e' il seguente: "Art. 35 (Rapporto di lavoro del personale medico). - Il rapporto di lavoro del personale medico puo' essere a tempo pieno o a tempo definito. Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta: a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico; b) la totale disponibilita' per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati; c) il diritto all'attivita' libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali; d) il diritto all'esercizio dell'attivita' libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale, sulla base di norme regionali; e) la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale; f) la priorita' per l'esercizio di attivita' consultive e tecniche, richieste da terzi all'unita' sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio. Salvo quanto previsto dall'art. 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro a tempo pieno e' concesso a domanda. Del pari a domanda e' concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca. Il personale assunto con i concorsi di cui al settimo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, puo' chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del richiamato art. 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta: a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico; b) la totale disponibilita', entro l'orario di servizio, per tutti i servizi dell'unita' sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati; c) la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale, anche fuori dei servizi e delle strutture della unita' sanitaria locale, purche' tale attivita' non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali della unita' sanitaria locale stessa, ne' sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalita' e limiti previsti dalla legge regionale; d) la facolta' di esercitare l'attivita' libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge 28 dicembre 1978, n. 833. L'attivita' libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi della unita' sanitaria locale, e' intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettivita'. L'attivita' libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unita' sanitaria locale e' esercitata: a) in costanza di ricovero nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici - entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale - che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta attivita' viene svolta in equipe ed e' comprensiva dei servizi connessi; b) in regime ambulatoriale con utilizzo delle relative strutture, secondo modalita' organizzative stabilite dall'unita' sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attivita' libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attivita' ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario. Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unita' sanitaria locale e per le attivita' di consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le modalita' di attribuzione dei relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico. Le regioni, qualora le unita' sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attivita' professionale all'interno delle proprie strutture per accertate, obiettive carenze delle medesime o per obiettive impossibilita' organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme sull'esercizio della libera attivita' professionale intramurale, anche mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture e' regolata da apposite convenzioni che le unita' sanitarie locali dovranno stipulare in conformita' a schemi tipo approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Per i medici universitari, in considerazione delle altre attivita' rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo pieno e' reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca. L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali e' globalmente considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di lavoro a tempo definito. L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie convenzionate secondo quanto sara' stabilito nelle convenzioni da stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, va assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente considerato". Nota agli art. 77 e 91: Il testo dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1978, n. 360, supplemento ordinario recante titolo "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e' il seguente: "Art. 47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e' disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego. In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la gestione amministrativa del personale delle unita' sanitarie locali e' demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale; 2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; 3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unita' sanitarie locali, dagli istituti universitari e dai policlinici convenzionati e dagli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'art. 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'; 5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attivita' didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico; 6) fissare le modalita' per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale; 7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unita' sanitarie locali. Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere: 1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi; 2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale; 3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilita' del personale; 4) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unita' sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso; 5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto. I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresi' norme riguardanti: a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei sei vizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attivita' o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'art. 41 o in quelle convenzionate a norma dell'art. 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969; b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed i criteri per i relativi concorsi; c) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo concorso riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche. Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attivita' e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno. Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il (governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del consiglio dei Ministri e dai ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. E' fatto divieto di concedere al personale delle unita' sanitarie locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, e' fatta salva l'indennita' di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le unita' sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unita' sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale".
Art. 78
Commissione regionale
2.La commissione di cui al comma 1 e' cosi' composta: da un rappresentante della regione che la presiede; da un rappresentante designato dall'ente interessato; da un rappresentante del Ministero della sanita'.
4.La commissione regionale e' integrata, di volta in volta, da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
5.In caso di designazione non unitaria il rappresentante sindacale e' indicato dal medico interessato.
Art. 79
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 NOVEMBRE 1990, N.384)) ((5))
TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I
Art. 80
Turni di servizio ed organizzazione del lavoro
1.La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi anche del territorio, individuati in sede di contrattazione decentrata, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di servizio.
2.Tale presenza medica e' destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e di emergenza.
3.Alle citate esigenze si provvede mediante la presenza attiva, attraverso un funzionale utilizzato delle equipes per le dodici ore diurne, ove le piante organiche lo consentano e, comunque, in rapporto alla migliore organizzazione del lavoro.
4.Nei reparti di rianimazione e terapia intensiva la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
6.La guardia medica e' svolta durante il normale orario di lavoro, laddove la dotazione organica delle unita' operative consenta di garantire tutte le attivita' mediche istituzionali.
7.Nelle situazioni di carenza dell'organico, e comunque fino all'adeguamento delle relative dotazioni, la guardia medica puo' essere svolta attraverso il ricorso ad ore di lavoro straordinario.
8.La presenza medica nei servizi veterinari deve essere assicurata nelle dodici ore diurne feriali mediante turni di servizio ed articolazione degli orari. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l'istituto della pronta disponibilita' secondo i criteri indicati nell'accordo decentrato.
Art. 81
Lavoro straordinario
1.Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2.Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3.Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 80 ore annue.
4.Gli enti, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizioni di lavoro o settori di attivita' in deroga al limite di cui al comma 3, fino ad un massimo di 150 ore annue.
5.Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi.
6.Non sono compresi nel tetto ((di cui al comma 3)), le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronta disponibilita'; comando per esigenze di servizio; partecipazione a riunioni di organi collegiali e commissioni di concorso.
7.La partecipazione a commissioni di concorso del Servizio sanitario nazionale potra' essere retribuita, se effettuata al di fuori del normale orario di lavoro, quale lavoro straordinario, con le modalita' di cui al comma 6, nella sola ipotesi in cui leggi regionali non prevedano specifici compensi.
8.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e' determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi: stipendio tabellare base iniziale di livello in godimento; indennita' integrativa speciale (I.I.S.) in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilita' delle due precedenti voci.
9.La maggiorazione di cui sopra e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
10.Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 e' ridotto al 156.
11.Le tariffe orarie, stabilite al 31 dicembre 1985 in base al preesistente sistema di calcolo, previste dai rispettivi ordinamenti sono mantenute ad personam fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema di calcolo.
12.Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai medici a tempo pieno.
Art. 82
Servizio di pronta disponibilita'
1.Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2.I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi.
3.Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' operative con attivita' continua e, sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4.Il servizio di pronta disponibilita' sostitutiva ed integrativa della guardia divisionale o interdivisionale e' organizzato utilizzando personale della stessa disciplina.
5.Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva puo' prevedersi soltanto la pronta disponibilita' integrativa.
6.Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7.Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8.Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive.
9.Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
10.L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
11.In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
12.Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese.
13.Il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei servizi di guardia e', di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli assistenti con almeno cinque anni di anzianita', nonche', solo per particolari necessita', degli altri assistenti.
14.Il servizio di pronta disponibilita' sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari.
TITOLO IV DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI Capo I
Art. 83
Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata
1.L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.
2.Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.
4.I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalita' di cui all'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986.
5.A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verra' istituita una apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
6.Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.
7.L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio.
8.Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.
9.Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico-scientifico composto da medici e veterinari designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.
10.Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. ((La partecipazione ai corsi, convegni, congressi e la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti, devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare n. 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica;))
12.Le attivita' sub b) e e) del comma 11, sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.
13.Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a tempo pieno.
14.All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'.
15.L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio.
((
16.In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico-scientifico previsto dai commi 5 e 9, a livello di singolo ente, sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'ufficio di Direzione.
))
Art. 84
Prestazioni di consulenza e consulti
1.L'attivita' di consulenza e' consentita al personale per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi: A) In altri servizi sanitari dell'ente di appartenenza: le attivita' di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi, quindi, nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennita' di missione e il compenso per lavoro straordinario; il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalita' del presente decreto, puo' essere ammesso, presso le strutture cui presta attivita' di consulenza, alla partecipazione agli istituti della incentivazione della produttivita'. B) In servizi sanitari di altro ente del comparto: l'attivita' di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto e' consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini: i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; il compenso e le sue modalita', ove l'attivita' di consulenza abbia luogo fuori del debito orario di lavoro; i limiti orari minimali e massimali per l'attivita' di consulenza, nonche' gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie, rappresentative delle categorie interessate; nella definizione dei compensi del medico si dovra' comunque tener conto dei compensi per l'attivita' specialistica prestata in regime di convenzione; il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza. C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati: l'attivita' di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati e' consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalita' ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini: la durata della convenzione; i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio; l'entita' del compenso e le modalita' di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attivita' sia svolta fuori del debito orario di lavoro; motivazioni e fini della consulenza, onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilita' con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente; il relativo compenso dovra' comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro quindici giorni dall'introito; e' fatto obbligo del recupero del debito orario qualora la consulenza, compatibilmente con l'esigenza di servizio, sia stata resa nell'orario di lavoro; le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato. D) Consulti: rientrano nell'attivita' libero-professionale anche i consulti resi dai medici con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche; il medico deve avvisare l'amministrazione per iscritto, di norma prima e, comunque, non oltre le 24 ore dall'effettuazione del consulto; in situazioni di urgenza il medico a "tempo pieno" durante l'orario di servizio potra' accedere direttamente alla richiesta di consulto, dandone avviso, per iscritto, al responsabile del servizio; l'onorario del consulto dovra' essere versato entro cinque giorni all'amministrazione di appartenenza, che provvedera', entro il mese successivo, ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato, fatto salvo l'obbligo da parte del medesimo di recupero del debito orario, qualora il consulto sia stato reso nell'orario di lavoro; il medico che effettua il consulto e' tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettario messo a disposizione dall'ente di appartenenza.
2.Le attivita' di cui al presente articolo non concorrono alla formazione dei tetti retributivi ed orari.
Art. 85
Libera professione
1.Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto all'attivita' libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale.
2.Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unita' sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui puo' svolgersi l'attivita' libero-professionale ambulatoriale, individuando, altresi', i necessari ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4% al 10% del totale, che possono in parte prescindere anche da riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere separate.
3.Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilita' organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare in conformita' allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4.Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta riorganizzazione.
5.L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al Ministero della sanita' al fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione sanitaria.
6.Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno l'esercizio dell'attivita' libero professionale, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato, questi puo' chiedere l'intervento della commissione regionale di cui all'art. 78.
((
7.In attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero della Sanita', le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di consentire al personale medico l'esercizio dell'attivita' libero professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attivita' libero-professioniale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e con le modalita' previste per le consulenze ed i consulti.
))
Art. 86
Modalita' organizzative dell'attivita' libero professionale medica
1.Lo svolgimento di attivita' libero-professionale deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso, essere subordinato all'impiego del medico e delle equipes a garantire la piena funzionalita' dei servizi.
2.Le modalita' organizzative devono prevedere per l'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale orari diversi da quelli stabiliti per l'attivita' ambulatoriale ordinaria e divisionale per l'attivita' connessa all'istituto di incentivazione della produttivita'.
3.Il tempo destinato all'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale e di ricovero non rientra nel tetto orario proprio dell'istituto di incentivazione della produttivita' e parimenti l'insieme dei proventi percepiti non rientra nel tetto retributivo.
4.L'attivita' libero-professionale in favore di pazienti ricoverati viene svolta dall'intera equipe e si intende comprensiva dei servizi ospedalieri connessi.
5.Il ricovero di pazienti paganti in proprio in regime libero-professionale puo' essere disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta, dalla quale risulti che il richiedente sia a conoscenza delle condizioni del ricovero e del tariffario distinto per singola disciplina specialistica, delle prestazioni libero-professionali alle quali il paziente sara' sottoposto.
6.Il richiedente deve in ogni caso essere preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovra' sostenere.
7.Poiche' di norma le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in regime libero-professionale vengono effettuate nel corso del normale orario di servizio, deve essere definito - d'intesa con le equipes interessate - un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in relazione all'impegno richiesto dall'equipe per la predetta attivita'.
8.Il medico facente parte di una equipe che svolge l'attivita' libero-professionale in costanza di ricovero, anche se personalmente non accetta di effettuare l'orario aggiuntivo e' tenuto all'attivita' di diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero-professionale nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del medico sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri dell'equipe.
9.Nei servizi ove per ragioni tecnico-organizzative non e' possibile l'articolazione di orari differenziati per l'attivita' libero-professionale in regime ambulatoriale, si procedera' in analogia a quanto previsto per l'attivita' in costanza di ricovero quantificando il debito orario da restituire.
10.Il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unita' coronariche e nei servizi di rianimazione non puo' essere assoggettato a regime libero-professionale.
Art. 87
Tabella di ripartizione dei proventi
1.La ripartizione dei proventi prodotti dall'attivita' libero-professionale svolta dai medici dipendenti e' disciplinata nel modo seguente: 1) - Attivita' libero-professionale in costanza di ricovero: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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