DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Type DPR
Publication 1987-05-20
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 63: Il testo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1957, recante: "Testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato", e' il seguente: "Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se onesti ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta essa non puo' protrarsi per piu' di diciotto mesi. L'Amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e' computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio permane, inoltre, per tatto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita' per prestazioni di lavoro straordinario. Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresi', a carico dell'Amministrazione le spese di cura comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonche' in equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita dall'impiegato. Avverso le deliberazioni del collegio medico e delle commissioni mediche ospedaliere di cui ai regi decreti 5 novembre 1890 n. 603 e 15 aprile 1928, n. 1024, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo previsti dal presente articolo, gli impiegati possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopracitati". - Il testo della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1979, recante: "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra", e' il seguente: "TABELLA A LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA 0 AD ASSEGNO TEMPORANEO Prima categoria: 1) La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 2) La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme. 3) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani. 4) La perdita di due arti, superiore ed inferiore (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia). 5) La perdita totale di una mano e di due piedi. 6) La perdita totale di una mano e di un piede. 7) La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita' a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente. 8) La disarticolazione di un braccio o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero. 9) L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente. 10) La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite. 11) La perdita di ambo gli arti inferiori sino al limite della perdita totale dei piedi, 12) La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita dei due pollici e di altre sette o sei dita. 13) La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra. 14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici. 15) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione si da costringere a speciale alimentazione. 16) L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente. 17) L'immobilita' completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidita' totale e permanente del rachide con notevole incurvamento. 18) Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacita' al lavoro proficuo. 19) Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso e stato bronchiectasico e cure polmonare grave. 20) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica accertata. 21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando, per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacita' lavorativa. 22) Tumori maligni a rapida evoluzione. 23) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale. 24) Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica. 25) Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravita'. 26) Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia ipertensione e complicazioni cardiache). 27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene. 28) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'. 29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni piu' necessarie alla vita organica e sociale o da determinare incapacita' a lavoro proficuo. 30) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente accertata con esame audiometrico. 31) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico. 32) Esito di laringectomia totale. 33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente. 34) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50. 35) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-C). Seconda categoria: 1) Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformita', nonostante la protesi. 2) L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria. 3) L'artrite cronica che, per la molteplicita' e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o piu' arti. 4) La perdita di un braccio o avambraccio sopra il terzo inferiore. 5) La perdita totale delle cinque dita di una mano e di due delle ultime quattro dita dell'altra. 6) La perdita di una coscia a qualunque altezza. 7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astralgica dei due piedi. 8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio. 9) Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravita' non siano tali da ascrivere alla prima categoria. 10) Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi. 11) Bronchite cronica diffusa con bronchiectasie ed enfisema di notevole grado. 12) Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria. 13) Cardiopatie con sintomi di scompenso di entita' tali da non essere ascrivibili alla prima categoria. 14) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano ascriversi alla prima categoria. 15) Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico. 16) Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico. 17) La perdita della lingua. 18) Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario. 19) Le affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici. 20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di conversazione gridata ad concham senza affezioni purulente dell'orecchio medio. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 3/50 della normale. 22) Castrazione o perdita pressoche' totale del pene. Terza categoria: 1) La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici. 2) La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani. 3) La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici. 4) La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrita' dell'altro pollice. 5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore. 6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi. 7) L'anchilosi totale di una spalla in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo. 8) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente. 9) La perdita o i disturbi gravi della favella. 10) L'epilessia con manifestazioni frequenti. 11) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/50 della normale. Quarto categoria: 1) L'anchilosi totale di una spalla in posizione parallela all'asse del corpo. 2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una mano o delle prime tre dita di essa. 3) La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici. 4) La perdita totale di un pollice e dei due indici. 5) La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice. 6) La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano o pollici. 7) La perdita di una gamba al terzo inferiore. 8) La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, ovvero gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, ecc.) che ledano notevolmente la funzione di un arto. 9) Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio. 10) Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria. 11) L'epilessia ammenoche' per la frequenza e la gravita' delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori. 12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti). 13) Le paralisi periferiche che comportino disturbi notevoli della zona innervata. 14) Pansinusiti purulenti croniche bilaterali con nevralgia del trigemino. 15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham. 16) Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni). 17) Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravita'. 18) Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 4/50 e 1/10 della normale. 19) Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente: con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 2/10 e 3/10 della normale. 20) Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con alterazioni pure irreversibili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciare libera soltanto la zona centrale o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti. Quinta categoria: 1) L'anchilosi totale di un gomito in estensione completa o quasi. 2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una mano. 3) La perdita totale di ambo i pollici. 4) La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani che non siano gli indici e l'altro pollice. 5) La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro indice. 6) La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici. 7) La perdita della falange ungueale di dieci o nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici. 8) La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale mediotarsica o la sotto astragalica. 9) La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci. 10) La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita' non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria. 11) Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entita' e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore. 12) Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso. 13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta. 14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione. 15) La nefrite o le nefrosi organiche. 16) Diabete mellito o insipido di media gravita'. 17) L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni. 18) Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni). 19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham. 20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 2/10 e 3/10 della normale. 21) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 4/10 e 7/10 della normale. 22) La perdita anatomica di un bulbo oculare non protesizzabile, essendo l'altro integro 23) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso, o settori equivalenti. Sesta categoria: 1) L'anchilosi totale di un gomito in flessione completa o quasi. 2) La perdita totale di un pollice insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano. 3) La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice. 4) La perdita totale di cinque dita fra le mani che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra. 5) La perdita totale di uno dei pollici insieme con quella di altre due dita fra le mani esclusi gli indici e l'altro pollice. 6) La perdita totale delle tre ultime dita di una mano. 7) La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita di una mano, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici. 8) La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici. 9) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede. 10) La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci. 11) La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce. 12) La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi. 13) Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata, o gli esiti di gastro-enterostomia con neostorna ben funzionante. 14) Morbo di Basedow che per la sua entita' non sia da ascriversi a categoria superiore. 15) Nefrectomia con integrita' del rene superstite. 16) Psico-nevrosi di media entita'. 17) Le nevriti ed i loro esiti permanenti. 18) Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia. 19) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversione sia ridotta alla distanza di 50 cm. 20) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza visiva al di sotto di 1/50, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale. Settima categoria: 1) Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenoche', per la loro gravita' non siano da equipararsi ad infermita' di cui alle categorie precedenti. 2) Le cicatrici del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello. 3) L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica. 4) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici ne gli indici. 5) La perdita totale dei due indici. 6) La perdita totale di un pollice. 7) La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici o l'altro indice. 8) La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici. 9) La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella di un pollice. 10) La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella di due pollici. 11) La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici. 12) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci. 13) La perdita totale di sette o sei dita tra i piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede. 14) La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci. 15) La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque. 16) L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione. 17) L'anchilosi in estensione del ginocchio. 18) Bronchite cronica diffusa con modico ecifisema. 19) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc. 20) Nevrosi cardiaca grave e persistente. 21) Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonche' i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure. 22) Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti. 23) Laparocele voluminoso. 24) Gastroduodenite cronica. 25) Esiti di resezione gastrica. 26) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente. 27) Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria. 28) Isteronevrosi di media gravita'. 29) Perdita totale dei due padiglioni auricolari. 30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta di un metro, accertata con esame audiometrico. 31) Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro. 32) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducono l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 dalla normale. 33) Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone piu' prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso o settori equivalenti. Ottava categoria: 1) Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per loro entita' non siano da ascrivere a categorie superiori. 2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria. 3) La perdita della falange ungueale dei due pollici. 4) La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici ne' gli indici. 5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice. 6) La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice. 7) La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano. 8) La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede. 9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci. 10) La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei. 11) La perdita di un alluce o del corrispondente metatarso. 12) L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione. 13) L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti. 14) Bronchite cronica. 15) Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare. 16) Gli esiti di empiema non tubercolare. 17) Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistolia). 18) Gastrite cronica. 19) Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica. 20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse. 21) Emorroidi voluminose procidenti. 22) Colecistite cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo. 23) Cistite cronica. 24) Sindromi nevrotiche lievi, ma persistenti 25) Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili. 26) Ernie viscerali non contenibili. 27) Emicastrazione. 28) Perdita totale di un padiglione auricolare. 29) Sordita' unilaterale assoluta e permanente o ipoacosia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico. 30) La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezione purulenta dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico. 31) Otite media purulenta cronica semplice. 32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado. 33) Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale. 34) Dacriocistite purulenta cronica. 35) Congiuntiviti manifestamente croniche. 36) Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron lagoftalmo)".

Art. 64

Trattamento di quiescenza

1.Al personale destinatario del presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di anzianita' o di servizio ovvero per decesso o per inabilita' permanente assoluta i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 65

Norma per i dipendenti della unita' sanitaria locale del comune di Campione d'Italia

1.Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unita' sanitaria locale di Campione d'Italia.

2.In particolare, per quanto concerne il trattamento economico dei dipendenti di detta unita' sanitaria locale, il Ministero della sanita', di intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI e le organizzazioni sindacali emanera' apposite norme - in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente e' il franco svizzero - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO SESTO PRODUTTIVITA' Capo I

Art. 66

Tipologia e finalita' dell'istituto

1.L'istituto di incentivazione della produttivita' deve tendere ad incrementare la economicita' e qualita' delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualita' dell'assistenza.

2.Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovra' essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.

3.Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

5.Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccera' altresi' le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovra' comunque verificarsi, a livello di unita' sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.

6.Pertanto il nuovo processo e' cosi' articolato: I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348; II) produttivita' "per obiettivi".

Note agli articoli 66, 69, 71, 101, 104, 106: - Il testo degli articoli da 59 a 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali", e' il seguente: "Art. 59 (Finalita' dell'istituto). - Le parti convengono che nel sistema sanitario va avviata una sostanziale trasformazione dei sistemi di analizzazione delle risorse che comportino un pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici. A tal fine e' necessaria una diversa organizzazione del lavoro che agendo nel senso indicato dalla legge n. 833/78, renda esplicita l'unicita' operativa nelle varie sedi e strutture dell'U.S.L., la interdisciplinarieta' dell'intervento secondo le diverse valenze professionali, la valorizzazione delle qualita' del livello delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche. Pertanto le parti convengono sulla necessita' di individuare incentivi alla produttivita' ereditata dal sistema sanitario preriforma e sulla necessita' di individuare incentivi alla produttivita' che si relazionino direttamente ad uno sviluppo qualitativo dei servizi nel loro complesso, ad una maggiore disponibilita' nei confronti della utenza, ad una riconversione reale della spesa storica. A tal fine nel quadro di una ricerca di un piu' ampio contributo del personale dipendente le parti convengono di definire per le aree della diagnosi e cura ambulatoriale, igienico-organizzativa, preventiva e del territorio, un istituto di incentivazione alla produttivita' quale ridefinizione dell'ex istituto delle compartecipazioni secondo le linee organizzative che seguono". "Art. 60 (Attivazione dell'istituto delle incentivazioni). - Ferme restando le quote effettivamente erogate nel 1982 a titolo di ex compartecipazioni, le regioni, per la concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttivita' di cui all'articolo precedente, nella attribuzione alle U.S.L. delle quote di competenza del Fondo sanitario nazionale, dovranno comunque vincolare all'attivita' di incentivazione stessa una quota minima, al fine di quantificare un fondo non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipazioni e per l'attivita' specialistica convenzionata esterna. Nell'ambito di ciascuna U.S.L. tale fondo puo' essere ulteriormente aumentato nella stessa misura in cui diminuisce la spesa sopportata dall'U.S.L. stessa per attivita' erogate in regime convenzionato esterno sulla base dei dati risultanti dalle rendicontazioni trimestrali. Previo accordo-quadro regionale, le UU.SS.LL. converranno con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale l'articolazione di detta attivita' in modo da garantire maggiori spazi anche temporali di prestazione di servizi all'utenza in una logica di dovuta risposta ad effettive necessita'. La maggior disponibilita', cosi' determinata, deve essere opportunamente utilizzata attraverso una corretta canalizzazione della domanda. Questa deve avvenire mediante una adeguata informazione delle reali disponibilita' della struttura pubblica e la conseguente piena utilizzazione delle disponibilita' accertate, a mezzo di una attivazione delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate". "Art. 61 (Valutazione della produttivita). - Fermo restando l'obbligo dell'attivita' ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio, viene valutata come produttivita' aggiuntiva la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe in plus orario, in rapporto proporzionale a quanto effettuato nell'orario ordinario o secondo altre modalita' operative che comportino un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa. Detta attivita' viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano un'equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti dell'equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonche' l'espletamento dell'attivita' stessa in tutti i giorni feriali. Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalita' e soggette a tale valutazione non puo' eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo - compresa l'attivita' svolta in favore dei pazienti ricoverati - di attivita' dell'unita' operativa tenendo anche conto dell'attivita' lavorativa prestata per altri istituti contrattuali. Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A allegata) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati. Per le attivita' ambulatoriali svolte da equipes operanti in unita' operative con posti letto l'attivita' di maggiore produttivita' rivolta ai non ricoverati verra' valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti. Al fine di determinare una base omogenea degli incrementi di produttivita' realizzati nei servizi o strutture per i quali non era previsto l'ex istituto delle compartecipazioni di derivazione ospedaliera, viene convenzionalmente stabilito di prendere a base come normale indice di produttivita' l'attivita' effettivamente svolta e documentata attraverso apposite rilevazioni statistiche nell'anno 1982 o in carenza di rilevazioni per tale anno, quelle relative all'anno 1981. Gli incrementi di produttivita' realizzati nell'anno 1983, e seguenti, che non derivino da aumenti di organico, vengono valutati con le modalita' generali che disciplinano l'istituto ai fini dell'attribuzione dei corrispettivi economici al personale interessato, fermo restando l'obbligo dell'effettiva e proporzionale prestazione di plus orario. Le somme dovute da enti e da privati per prestazioni richieste al S.S.N. ed effettuate in plus orario da personale medico dipendente non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita'. Le voci sono previste nell'apposito tariffario di cui al successivo art. 62. TABELLA A

Attivita' per interni Attivita' per esterni Quota da attribuire al personale

50% 50% 100,00%

49% 51% 98,00%

48% 52% 96,15%

47%

53% 94,33%

46%

54% 92,59%

45% 55% 90,90%

44% 56% 89,28%

43% 57% 87,71%

42% 58% 86,20%

41% 59% 84,74%

40% 60% 83,33%

39% 61% 81,96%

38% 62% 80,64%

37% 63% 79,36%

36% 64% 78,12%

35%

65% 76,92%

34%

66% 75,75%

33% 67% 74,62%

32% 68% 73,52%

31% 69% 72,46%

30% 70% 71,42%

29%

71% 70,42%

28%

72% 69,44%

27% 73% 68,49%

26% 74% 67,56%

25% 75% 66,66%

24% 76% 65,78%

23% 77% 64,93%

22% 78% 64,10%

21% 79% 63,29%

20% 80% 62,50%

19% 81% 61,72%

18% 82% 60,97%

17% 83% 60,24%

16% 84% 59,52%

15% 85% 58,82%

14% 86% 58,13%

13% 87% 57,47%

12% 88% 56,81%

11% 89% 56,17%

10% 90% 55,55%

9% 91% 54,94%

8%

92% 54,34%

7%

93% 53,76%

6% 94% 53,19%

5% 95% 52,63%

4% 96% 52,08%

3% 97% 51,54%

2% 98% 51,02%

1% 99% 50,50%

"Art. 62 (Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe). - La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante dell'accordo nazionale unico per il personale del Servizio sanitario nazionale. La formulazione del tariffario dovra', per ogni prestazione, indicare esclusivamente le competenze da attribuire all'equipe, con particolare rivalutazione della visita medica specialistica e delle prestazioni non contemplate o non sufficientemente valutate nel precedente tariffario. La determinazione del nuovo tariffario deve avvenire tenendo ferme, con riferimento al valore delle prestazioni effettuate in convenzionata ambulatoriale esterna alla data di decorrenza del presente accordo, le seguenti percentuali di abbattimento sull'accordo nazionale unico del personale ospedaliero del 24 giugno 1980: gruppo a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,3% gruppo b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,7% gruppo c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,8% gruppo d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,4% gruppo e1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5% gruppo e2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5%". Art. 63 (Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione). - Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente: A) medici; B) personale sanitario dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, ivi compreso il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica; C) restante personale. Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:

A B C Tot.

1) prestazioni di radiologia 70 18 12 100

2) prestazioni di laboratorio 65 23 12 100

3) visite e/o interventi specialistici delle varie attivita' di servizio 85 10 5 100

Le competenze attribuite al personale medico (A) saranno suddivise come segue: all'equipe medica che ha reso la prestazione il 50%, al restante personale medico il 50%. Il 50% della quota parte spettante ai medici e' ripartita all'interno dell'equipe che ha effettuato la prestazione. Il 50% rimanente costituisce il fondo comune dei medici. Sia la quota afferente all'equipe (50%) che la quota costituente il fondo comune (50%) vanno ripartite fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni: assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 primari ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 mantenendo il rapporto 314 tra tempo definito e tempo pieno; le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo, sono ripartite come segue: assistente 1; aiuto 1,1; primario 1,2. La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali. Al fondo comune dei medici afferiscono le somme di competenza individuate eccedenti il tetto retributivo. Il personale infermieristico, che svolge effettivamente attivita' infermieristica in unita' operative e il personale di cui alla tabella H del ruolo sanitario di cui allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, ove sia stato attivato l'istituto, non gia' inserito in unita' operative di cui ai gruppi 1 - 2 - 4, viene inserito nel terzo gruppo, colonna B. Le competenze attribuite al personale, di tutti i quattro gruppi, che ha concorso alle prestazioni (colonna B) vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale delle diverse unita' operative dove sia stato attivato l'istituto di incentivazione della produttivita'. La distribuzione dei proventi avverra' in misura proporzionale ai plus orari concordati ed effettuati. Le quote non attribuite della colonna B per il raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo di cui al gruppo C. Le competenze attribuite al personale di cui alla lettera sub C) saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto 1,25; al personale inquadrato nei primi quattro livelli 1. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo le modalita' previste dal terzo e quarto comma del precedente art. 61 vanno ad incrementare il fondo del premio di produttivita'. Agli effetti dell'applicazione del presente istituto per unita' operativa si intende l'insieme del personale dipendente e operante nella medesima disciplina, anche se in servizio presso strutture plurime. Nell'ambito dell'accordo regionale quadro di cui al terzo comma del precedente art. 60, in sede di riparto delle quote individuali, la meta' dei compensi spettanti al personale che afferisce al fondo comune di cui alla colonna C potra' essere distribuito in forma mensile, nel quadro di concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttivita'". Art. 64 (Plus orario e sua determinazione). - L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni va svolta in plus orario. Tutte le prestazioni effettuate e riconosciute devono essere retribuite con le modalita' previste per il plus orario stesso. Considerato le modalita' diverse di servizio che ad esso si richiamano nel disagio, nella disponibilita' operativa, nelle prestazioni in piu' effettivamente fornite, e considerata la necessita' di una riduzione delle ore di lavoro svolte dal personale oltre il normale orario di servizio, riduzione da realizzare comunque con la dovuta gradualita' onde cosi' poter tenere contestualmente conto dei benefici economici derivanti dall'accordo e dal loro scaglionamento, i tetti massimi di plus orario sono fissati come segue: 1 luglio 1983: 10 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 8 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 5 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 4 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 3 ore settimanali per il personale infermieristico. 1 luglio 1984: 9 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 7 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 4 ore e 30 minuti settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 3 ore e 30 minuti settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 2 ore e 30 minuti settimanali per il personale infermieristico. 1 luglio 1985: 8 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno; 6 ore settimanali per il personale medico a tempo definito; 4 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico; 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione; 2 ore settimanali per il personale infermieristico. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto anche nel caso in cui sia stato attribuito il tetto massimo di plus orario. Il plus orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune medici, concordato con le OO.SS. e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio. La prima misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto, non reso e non recuperato, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni. Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo per ogni ora settimanale di plus orario reso. Per il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci: stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti biennali; indennita' integrativa speciale; indennita' primariale differenziata; indennita' annue fisse e continuative; rateo della 13ª mensilita'. A periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus orario. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non competono le quote afferenti il fondo comune sia del personale medico che della colonna C di cui al precedente art. 63".

Art. 67

Finanziamento dei fondi di incentivazione e attuazione dell'istituto

1.Gli enti finanziano l'istituto sub I), comma 6, dell'art. 66 esclusivamente con il fondo 1986, cosi' come determinato ai sensi della circolare del Ministero della sanita' e del dipartimento della funzione pubblica del 29 aprile 1986, e risultate dal consuntivo dello stesso anno il quale sara' rivalutato per gli anni 1987 e 1988 secondo l'andamento dell'indice inflattivo previsto dalle leggi finanziarie cui potranno aggiungersi solo i "risparmi" derivanti dal raffronto tra la spesa dell'anno precedente a quello preso a riferimento e la spesa effettivamente sostenuta nell'anno predetto relativa alle funzioni di assistenza specialistica convenzionata esterna.

2.Le regioni potranno integrare il fondo assegnando risorse strettamente connesse alla attivazione di nuove unita' operative in misura non superiore alla media di quanto liquidato pro-capite a titolo di incentivazione nell'anno precedente, moltiplicato per la dotazione organica delle unita' operative di nuova attivazione.

3.In sede di accordo decentrato a livello regionale si stabilira' l'entita' del fondo da destinare all'istituto di incentivazione che, in caso di attivazione ex novo dello stesso, non potra' essere inferiore al 10% della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1986 dell'intera attivita' specialistica resa al cittadino su base regionale.

4.In sede di accordo, a livello di enti, gli stessi converranno con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto l'articolazione delle attivita' professionali da rendere in plus-orario, soggette a rilevazione e fatturazione, in modo da garantire un incremento della produttivita' e maggiori spazi anche temporali di prestazioni di servizi all'utenza.

5.Le somme corrisposte da enti e da privati per prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale ed effettuate in plus-orario da personale medico dipendente o da personale che rientra nelle categorie B e C, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita' al netto della quota di spettanza dell'amministrazione.

6.Le prestazioni soggette a tariffazione sono previste nell'apposito tariffario di cui all'art. 69.

7.L'istituto di cui sub II), comma 6, dell'art. 66 viene finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80% del monte salari relativo a ciascun ente e da una quota del fondo comune di cui all'art. 70 non superiore allo 0,80% determinata in sede di accordo quadro regionale.

8.A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguiti, ai fini della valutazione della produttivita' e' demandata ad una apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI e organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale.

9.L'istituto di cui al comma 7 viene, altresi', finanziato da ulteriori eventuali fondi previsti dalle vigenti disposizioni.

Nota all'art. 67: Il testo della Circolare n. 44704/6.2.31 del 29 aprile 1986 del Dipartimento per la funzione pubblica recante "Direttive concernenti l'attuazione di istituti normo-economici in esecuzione del D.P.R. n. 348/1983", e' il seguente: "La presente circolare, che viene emanata d'intesa con il Ministro del tesoro, ha lo scopo di illustrare e fornire direttive per l'attuazione di istituti normo-economici in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983, non ancora applicati ovvero applicati in modo non omogeneo sul territorio. Gli istituti presi in esame vengono di seguito indicati: Punto 1) - Piante organiche: applicazione art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in relazione all'ultimo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Com'e' noto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, ultimo comma, consente di trasformare posti di assistente medico in posti di medico aiuto corresponsabile rendendo pari la dotazione organica delle due posizioni funzionali. Risulta che in molte regioni non si e' ancora provveduto all'attuazione delle disposizioni in esame e che i posti di assistente medico e di aiuto corresponsabile non siano stati adeguati in tal senso. Va sottolineato che la norma non deve essere intesa come puro e semplice indirizzo programmatico, bensi' quale obbligo per le Regioni, competenti in materia, a darvi attuazione, al fine di raggiungere l'obiettivo di una migliore qualita' e organizzazione del lavoro. In relazione a tale problema si chiarisce che la trasformazione dei predetti posti non necessita della procedura di autorizzazione gia' prevista dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, e si riconferma la competenza delle UU.SS.LL. per la relativa copertura ai sensi dell'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, cosi' come chiarito tra l'altro, con circolare telegrafica a firma congiunta dei Ministri della sanita' e della funzione pubblica, integrativa di quella emanata il 21 giugno 1985, n. 25. Va precisato che la copertura dei posti trasformati, prevista mediante concorso interno riservato agli assistenti di ruolo in servizio nelle UU.SS.LL., non configurandosi come nuova assunzione, non comporta l'attivazione delle procedure di autorizzazione gia' prevista da leggi finanziarie, ma soltanto quella per bandire il concorso ai sensi dell'art. 9 della richiamata legge n. 207. Stante le numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Dipartimento circa i trasferimenti di personale si rende opportuno precisare che, per i medesimi motivi suesposti, i trasferimenti di personale non necessitano di autorizzazione alla copertura del posto da parte delle Regioni ma rientrano nella esclusiva competenza delle UU.SS.LL. Al fine di una omogenea e corretta applicazione sull'intero territorio delle presenti disposizioni e' opportuno che le singole regioni diano assicurazione al Dipartimento della funzione pubblica di avere attivato le procedure di adeguamento di che trattasi. Punto 2) - Garanzia per il corretto finanziamento dell'istituto dell'incentivazione della produttivita'. Anche in questo caso si e' riscontrata una non uniforme e corretta applicazione dell'istituto. Devesi pertanto confermare il contenuto della circolare del Ministero della sanita' n. 100 SCPSI 7/2959 del 14 marzo 1985 che ha chiarito le modalita' di determinazione del fondo da destinare all'istituto in questione. In particolare va sottolineato che il fondo stesso va incrementato sulla base del tasso annuo di inflazione programmata (13% per l'anno 1983, 10% per l'anno 1984; 7% per l'anno 1985; 6% per l'anno in corso) al pari di quanto avviene per il fondo sanitario nazionale nel suo complesso, e che va determinato con riferimento alla dinamica complessiva dell'intera attivita' specialistica resa al cittadino, sia in regime di compartecipazioni che in regime di attivita' specialistica convenzionata esterna ed ambulatoriale interna, da intendersi queste ultime come entita' unitarie dell'offerta. Le eventuali economie realizzate ai sensi del secondo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, andranno anch'esse ad alimentare il fondo di incentivazione con la dinamica di aggiornamento sopra indicata. Infine, si invita alla puntuale applicazione del primo e secondo comma dell'art. 64 nel senso che vanno retribuite con le modalita' previste dallo stesso articolo, le prestazioni effettuate e riconosciute nel plus orario. Punto 3) - Emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di esercizio della libera professione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83. Il Ministero della sanita' ha gia' predisposto il relativo schema che e' ora all'esame del Consiglio sanitario nazionale il cui parere e' necessario perche' possa essere sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Punto 4) - Tempo destinato ad attivita' non assistenziali art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83. Il quarto comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, prevede per i medici a tempo pieno, che quattro ore dell'orario di servizio siano destinate ad attivita' non assistenziali. Il comma successivo specifica che tale riserva di ore non deve rientrare nei normali turni di assistenza, va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma puo' anche essere cumulata nell'anno. Anche su questo problema e' opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine della corretta applicazione dell'istituto che in molte UU.SS.LL. viene ignorato o applicato in maniera distorta. Tenute presenti le finalita' dell'istituto, va precisato che le attivita' in esso comprese devono rientrare in una previsione complessiva di aggiornamento professionale, che non va lasciato alla singola iniziativa del medico, ma deve fare parte di un programma dettagliato predisposto annualmente dalla U.S.L. nel quale devono essere indicate, per quanto possibile, anche le sedi di svolgimento. A maggior chiarimento di quanto sopra, si precisa che: l'attivita' in questione va considerata quale presenza effettiva in servizio, soggetta all'osservanza delle procedure di rispetto dell'orario di lavoro; che le ore non utilizzate, per qualsiasi motivo, entro l'anno, non sono recuperabili nell'anno successivo; che nelle citate quattro ore settimanali vanno considerate, fino a concorrenza, le attivita' rientranti nell'aggiornamento obbligatorio, nonche' le attivita' di ricerca finalizzata e didattica, qualora svolte durante l'orario di servizio; che la fruizione di comandi retribuiti per aggiornamento tecnico-scientifico e' considerata utile ai fini dell'impiego delle ore di cui sopra. Quanto detto trova applicazione anche nei confronti dei medici a tempo definito i quali devono partecipare alle iniziative previste dal programma annuale ma senza la tassativa riserva di ore stabilita per il personale medico a tempo pieno come del resto e' chiaramente esplicitato dal sesto comma dell'articolo citato. A titolo di esempio si menzionano alcune iniziative che rientrano nell'attivita' di aggiornamento professionale, chiarendo che non trattasi di elencazione tassativa: seminari di argomenti clinico-patologici e sanitari; apprendimento di tecniche per l'uso di apparecchiature; partecipazione a congressi, convegni; elaborazione di programmi didattici e di ricerca; svolgimento di attivita' didattica ecc. Punto 5) - Rateo tredicesima mensilita' sull'indennita' medico-professionale di tempo pieno. Si deve ritenere sciolta la riserva circa la erogabilita' del rateo di tredicesima mensilita' sull'indennita' medico-professionale di tempo pieno a decorrere dal 1 gennaio 1983. Punto 6) - Questioni peculiari di interesse medico di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983. Il problema e' stato risolto con la stipula dell'accordo di integrazione di quello del 21 dicembre 1984 sulla determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva ex art. 5 della legge n. 93/1983, prevedendo un'apposita area contrattuale per i medici e veterinari nell'ambito del comparto Sanita'. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica di recepimento deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 1986, e' in corso di registrazione presso la Corte dei conti. Punto 7) - Perequazione tra medici dipendenti e convenzionati. In relazione all'impiego previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83, nel riconfermare la contemporaneita' e la contestualita' degli accordi per i medici dipendenti e convenzionati, il Governo provvedera' in termini utili alla verifica del rapporto tra trattamento economico del personale dipendente e compensi corrisposti al personale convenzionato ex art. 48 della legge n. 833/78. Punto 8) - Inquadramento degli assistenti medici. Le norme in vigore, art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, prevedono la figura dell'assistente in formazione per il quale l'accordo ha stabilito un parametro retributivo di ottavo livello (tabella di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83). L'esistenza di tale figura professionale presuppone una particolare organizzazione del lavoro e piante organiche appositamente strutturate. Le UU.SS.LL. in carenza di posti in pianta organica e nella necessita' di poter garantire la continuita' assistenziale hanno assunto assistenti medici direttamente nella disciplina. Il verificarsi di tale situazione comporta che l'assistente assunto per una specifica disciplina debba essere inquadrato nel nono livello retributivo. Tale aspetto e' stato preso in considerazione anche dalla legge n. 207/85 (cosiddetta legge di sanatoria) dove si prevede l'inquadramento in ruolo del personale incaricato nella posizione funzionale rivestita. Inoltre, dal momento che la legge n. 207/85 ha stabilito un regime transitorio della durata di un triennio, in deroga alle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, si e' dell'avviso che durante tale periodo le UU.SS.LL. possano bandire concorsi per assistente medico in carenza di posti in pianta organica di assistente in formazione, nelle more della loro istituzione. Punto 9) - Servizio medico di emergenza (pronta disponibilita' di cui agli articoli 24 e 25 de decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983. Resta confermato quanto precisato con circolare n. 1901/6231 del 9 febbraio 1984, punto 8, emanata da questa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla disciplina di tale istituto. Punto 10) - Progressione economica del personale medico. Circa l'interpretazione da dare al secondo comma dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/83 sulla progressione economica del personale medico, si ribadisce quanto piu' volte affermato che le classi di stipendio vanno calcolate nella misura del 6% costante sull'iniziale di livello cosi' come gli scatti di stipendio vanno calcolati del 2,50% costante sul valore dell'ultima classe. Punto 11) - Aliquota contributiva. In riferimento a richieste tendenti ad ottenere che l'aliquota attuale del 9% venga ridotta e portata pari a quella corrisposta dalla generalita' degli iscritti alla CPDEL, si precisa che tale problema potra' trovare soluzione nel contesto della riforma generale del sistema pensionistico attualmente in discussione al Parlamento. Punto 12) - Applicazione dell'art. 75 della legge n. 833/78 e dell'art. 13 della legge n. 222/84. Le norme di cui sopra prevedono l'estensione del trattamento economico del comparato sanita' nei confronti dei medici degli enti previdenziali. Il problema e' stato affrontato dalla commissione ex art. 18 del decreto del presidente della Repubblica n. 346/ 1983 che ha definito i profili professionali i quali dovranno essere formalizzati con apposito decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento. Si coglie infine l'occasione per ribadire l'impegno del Governo all'applicazione dei principi contenuti nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348, 1983".

Art. 68

Valutazione della produttivita'

1.L'istituto di incentivazione della produttivita', valutato sulla base delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe secondo le modalita' operative ed indici obiettivi che comportano un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa, viene garantito nel rispetto delle attribuzioni delle posizioni funzionali di appartenenza.

2.Le prestazioni effettuate vengono valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale e ripartite con le modalita' previste nell'art. 70.

3.Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono un'equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la presenza di di tutti i componenti l'equipe.

4.I fini, le modalita' operative, i criteri per la fissazione delle tariffe e la valutazione della produttivita' dell'istituto sub II, comma 6, dell'art. 66, sono quelli indicati nello stesso art. 66 e nell'art. 73.

Art. 69

Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe

1.La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni utili ai fini dell'applicazione dell'istituto viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante del presente decreto per il personale del Servizio sanitario nazionale.

2.La formulazione del tariffario dovra' prevedere il valore delle prestazioni e l'indicazione delle competenze da attribuire all'equipe e al fondo comune della categoria A) medici e all'equipe e al fondo comune B) del personale laureato non medico, alla categoria C) e alla categoria D). Nel nuovo tariffario occorrera' ricomprendere oltre alle prestazioni di tipo ambulatoriale, anche quelle prestazioni professionali non mediche assoggettabili a rilevazione e fatturazione.

3.Per la definizione del tariffario unico sara' costituita presso il Ministero della sanita', una commissione paritetica formata da componenti designati dalla parte pubblica e da componenti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

4.La commissione dovra' concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5.Il decreto ministeriale che recepira' il tariffario unico nazionale dovra' essere emanato nel termine tassativo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avra' effetti economici dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale medesimo.

6.In attesa della emanazione del nuovo tariffario, il fondo della categoria B) del personale laureato non medico e' costituito dalle quote storicamente spettanti secondo le modalita' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per tale istituto ai laureati non medici, piu' il 5% del fondo per incentivazione sub I) da prevedere in aumento al fondo stesso per il periodo di applicazione dell'accordo di lavoro recepito con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e per il periodo di validita' del presente decreto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 308/1986.

7.Il fondo della categoria B) viene ripartito nel modo seguente: le competenze previste nel tariffario per la categoria A) medici vengono utilizzate come riferimento economico di riparto per il personale della categoria B), personale laureato non medico.

8.Pertanto al fondo di ciascuna equipe della categoria B) che trova corrispondenza nel tariffario afferiscono le quote economiche pari al fondo della corrispondente equipe della categoria A).

9.In analogia e' costituito il fondo comune della categoria B); le quote eventualmente non liquidate per le equipes della categoria B) afferiscono al fondo comune B), personale laureato non medico.

10.Nell'accordo decentrato a livello regionale tra le equipes del personale laureato non medico deve essere inserita quella del personale farmacista.

11.

12.Al personale farmacista, inoltre, vengono corrisposte le quote di incentivazione provenienti dal 30% del risparmio per la produzione di farmaci in proprio e la distribuzione diretta all'utenza dei presidi e prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa, il cui calcolo dovra' essere attivo con decorrenza 1 gennaio 1986 e le cifre corrispondenti vanno sommate al fondo della categoria B).

13.L'assegnazione del plus orario al personale farmacista non puo' essere inferiore a quello attribuito con i piani di lavoro del 1986.

14.Per il personale laureato non medico dei profili biologici, chimici e fisici l'assegnazione del plus-orario non puo' essere inferiore a quello attribuito per effetto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 308/1986.

15.Conseguentemente le somme storicamente spettanti per l'istituto dell'incentivazione, al personale medico debbono essere esclusivamente utilizzate per il fondo A) medici.

16.Il fondo predetto deve essere, comunque, garantito e liquidato nella sua globalita' al personale medico per la durata del presente decreto con l'obiettivo di mantenere elevati gli standards quanti-qualitativi dell'attivita' ambulatoriale complessivamente resa dalle strutture pubbliche.

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