DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Type DPR
Publication 1987-05-20
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
articles 167
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1.La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie: 1) mobilita' tra unita' sanitarie locali; 2) mobilita' tra enti del comparto. I) Mobilita' tra unita' sanitarie locali: La mobilita' tra unita' sanitarie locali di diversa regione, che avviene esclusivamente a domanda del dipendente interessato, alla data di scadenza della disciplina transitoria di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e' cosi' disciplinata: 1) qualora, esperiti in via prioritaria i trasferimenti e i comandi in ambito regionale, risultino ancora vacanti dei posti, le regioni individuano e rendono noti tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale delle regioni i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati debbono presentare domanda. Detta domanda dovra' essere inviata anche alla unita' sanitaria locale e alla regione di appartenenza; 2) la unita' sanitaria locale e la regione di appartenenza devono esprimere il nulla osta al trasferimento. Analogamente deve procedere la unita' sanitaria locale di destinazione. Sulla accoglibilita' della domanda, corredata dei nulla-osta di cui al punto 2) provvede la regione in cui e' richiesta l'assegnazione. In caso di piu' domande, il trasferimento e' disposto dalla regione di cui al comma precedente, a favore: di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il diploma di laurea; di coloro che siano in possesso di maggiore anzianita' effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza per il restante personale. Nel caso di pari anzianita' vengono valutati, nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare, il numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggiore distanza tra la sede di appartenenza e quella per la quale si chiede il trasferimento e l'anzianita' complessiva di servizio. Per coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria, la regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dei ruoli di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle unita' sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti. II) Mobilita' tra enti del comparto: E' consentito il trasferimento di personale tra tutti gli enti destinatari del presente decreto, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti stessi e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza nell'ente di destinazione di posto vacante di corrispondente qualifica e livello professionale. Qualora il trasferimento ad uno degli enti del comparto riguardi il personale delle unita' sanitarie locali e', altresi', necessario il nulla osta della regione interessata.

Nota all'art. 22: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980, recante "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, e' il seguente: "Art. 7 (Formazione dei ruoli nominativi). - La regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unita' sanitarie locali, secondo la situazione al 11 gennaio dell'anno di pubblicazione. Per ciascun dipendente sono indicati, il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio. Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente puo' chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto".

Art. 23

Mobilita' intercompartimentale

1.Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui ai precedenti articoli, e' consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente decreto e gli enti del comparto enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.

2.Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali, con le stesse modalita' di cui al comma 1.

3.L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

4.In tali casi il comando, fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore ai 12 mesi, eventualmente rinnovabili.

5.Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova, purche' superata presso l'ente di provenienza.

Art. 24

Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica

1.Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non potra' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni equivalenti a quelle proprie della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove prevista, della disciplina o, a domanda, in posizione funzionale inferiore, anche di diverso profilo professionale.

2.Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguira' la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio.

3.A tali fini il dipendente puo' essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto soprannumerario.

4.La procedura di cui al comma 1 puo' essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.

5.In tal caso l'utilizzazione del dipendente dovra' essere disposta esclusivamente per lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza e, ove previsto, della disciplina, per il periodo giudicato necessario dall'organo competente a norma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.

6.Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo non puo' essere considerato disponibile ai fini dell'art. 9 legge 20 maggio 1985, n. 207.

Nota all'art. 24: - Il testo dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980, recante: "stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali" e' il seguente: "Art. 56 (Dispensa dal servizio). - La dispensa dal servizio del personale e' adottata: 1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente stesso risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio; 2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente. La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilita' ha effetto, nelle ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita' dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento. Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacita' professionale. La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente. La proposta di dispensa, motivata specificatamente deve essere notificata dall'unita' sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica. Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unita' sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale e' proposta la dispensa. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri. La commissione, nella prima riunione, puo' proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti. La commissione deve avere ampia possibilita' di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti".

TITOLO QUARTO DOVERI - RESPONSABILITA' - DIRITTI Capo I

Art. 25

Diritto allo studio

1.Il limite massimo di tempo per diritto allo studio e' di 150 ore annue individuali.

2.Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% del personale in servizio e, comunque di almeno una unita', per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalita' di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3.Sino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale per il personale delle unita' sanitarie locali si applica la normativa dell'accordo di lavoro del personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 - richiamata dal punto 5.8 dell'ANUL del 24 giugno 1980 - cosi' come modificata dal secondo comma del presente articolo, ferma restando per gli altri enti destinatari del presente decreto, la normativa vigente in materia presso gli stessi.

Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 19 dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero del 17 febbraio 1979 e' il seguente: "Art. 19 (Preparazione culturale del personale). - I dipendenti che intendono frequentare corsi di studio intesi ad elevare il proprio livello culturale hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale nei limiti e secondo le modalita' che seguono: a) i dipendenti che contemporaneamente possono usufruire dei permessi retribuiti previsti dal presente articolo non dovranno superare annualmente il 5% del totale delle unita' di personale in servizio al 1/1 di ogni anno; b) il monte ore annuale nei limiti del quale possono essere concessi i predetti permessi retribuiti e' determinato dal prodotto del numero massimo di dipendenti determinato come previsto al punto a) per 150 ore; c) i permessi retribuiti potranno essere richiesti da ciascun dipendente per un massimo di 150 ore annue pro-capite, utilizzabili anche in un solo bimestre, sempre che il corso al quale il dipendente intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso retribuito; d) per ottenere i permessi retribuiti i dipendenti interessati dovranno presentare domanda scritta all'amministrazione nei termini e con le modalita' che saranno concordate tra la stessa e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo; e) l'amministrazione e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo dovranno stabilire - a seguito delle istanze espresse dai dipendenti - i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi; gli stessi criteri saranno utilizzati anche nei casi in cui il numero dei richiedenti sia superiore al numero massimo di dipendenti in favore dei quali puo' essere concesso il permesso retribuito; f) i beneficiari dei permessi dovranno fornire all'amministrazione un certificato di iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza con le indicazioni delle ore relative; le ore di permesso concesse dovranno essere utilizzate esclusivamente per la frequenza ai corsi per i quali sono state richieste; g) i permessi retribuiti gia' concessi e non giustificati da adeguata documentazione verranno considerati come congedo ordinario; analogamente si procedera' nei casi in cui il dipendente, senza adeguata motivazione, abbandoni il corso o non lo frequenti regolarmente; h) l'amministrazione e le rappresentanze interne del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo possono concordare di destinare temporaneamente eventuali ore comprese nel monte di cui al presente articolo e non utilizzate agli scopi di cui al precedente art. 16 (Riqualificazione professionale e acquisizione di titoli di studio), in aggiunta ai benefici in esso previsti. Salvo quanto previsto al precedente punto h) i benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili nell'anno, con i benefici previsti al punto d) del precedente articolo 16 (Riqualificazione professionale e acquisizione di titoli di studio)". - Il testo del p. 5.8 dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero del 24 giugno 1980, e' il seguente: "5.8 (Norma finale di rinvio). - Restano in vigore le parti dell'accordo 17 febbraio 1979 non modificate o non espressamente abrogate o comunque non incompatibili con i principi del presente accordo fatte salve le condizioni di miglior favore".

Art. 26

Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata

1.L'aggiornamento professionale e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuati dall'art. 1.

2.Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata.

4.I programmi regionali e di singolo ente che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3, e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali, sono determinati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

5.A tali fini, presso ogni regione e singolo ente, verra' istituita apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione, od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto.

6.Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi.

7.L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del Servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio.

8.Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.

9.Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

10.Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. ((La partecipazione ai corsi, convegni e congressi, la frequenza delle scuole di specializzazione e gli esami sostenuti devono essere adeguatamente documentati al fine della concessione del congedo straordinario previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e dalla circolare 10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica))

12.Le attivita' sub b) e c) sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni.

13.Nella selezione del personale da ammettere alla didattica, deve essere privilegiata la competenza specifica.

14.All'avviso per la selezione del personale i cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'.

15.L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio, e remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde, comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati ((nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici)). Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio.

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16.In attesa della istituzione della commissione paritetica e del comitato tecnico scientifico previsto dai commi 5 e 9, al livello di singolo Ente sulle questioni demandate alla competenza di tali organi, decide l'Ufficio di direzione

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Art. 27

Prestazioni di consulenza

1.L'attivita' di consulenza e' consentita al personale esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali dell'ente ed in relazione al profilo professionale e ruolo di appartenenza ed, ove prevista, della disciplina, nei seguenti casi: A) In altri servizi dell'ente di appartenenza: le attivita' di consulenza nell'ente di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennita' di missione e il compenso per lavoro straordinario; il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalita' del presente decreto, puo' essere ammesso, presso le strutture in cui presta attivita' di consulenza, alla partecipazione degli istituti della incentivazione della produttivita'. B) In servizio di altro ente del comparto: l'attivita' di consulenza prestata in strutture e servizi di altro ente del comparto e' consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra gli enti interessati, che disciplini: i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio; le modalita' di compenso, ove l'attivita' di consulenza abbia luogo fuori dal debito orario di lavoro; i limiti orari minimali e massimali per l'attivita' di consulenza, nonche' gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, rappresentative delle categorie interessate; il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza. C) Consulenza a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privati: l'attivita' di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati e' consentita al personale interessato, per limitati periodi di tempo, quando non sia in contrasto con le finalita' ed i compiti del Servizio sanitario nazionale, in un quadro normativo definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'ente da cui dipende il personale, che disciplini: la durata della convenzione; i limiti di orario dell'impegno compatibili con l'articolazione dell'orario di servizio; l'entita' del compenso e le modalita' di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attivita' sia svolta fuori del debito orario di lavoro; motivazioni e fini della consulenza onde consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e la sua compatibilita' con i compiti del Servizio sanitario nazionale e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente; il relativo compenso dovra' comunque affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro 15 giorni dall'introito; le prestazioni oggetto della convenzione non possono comunque configurare un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 28

Documentazione dello stato di infermita'

1.Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata alla propria amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

Art. 29

Visite mediche di controllo

1.Le visite, mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unita' sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sara' portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza nella parte in cui e' contenuta la sola prognosi.

Art. 30

Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro

1.La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi inerenti le specifiche attivita' lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi.

2.Le amministrazioni devono pertanto provvedere, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrita' fisica e psichica dei lavoratori dipendenti con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

3.Le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario e di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.

4.A tal fine gli organi di amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, affidandone la rilevazione e la registrazione alla direzione sanitaria, in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari o al Servizio di igiene e prevenzione; detta attivita' verra' svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle unita' sanitaria locale.

5.Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verra' definita d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo sanitario.

6.Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici, nel richiamarsi per analogia al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, gli enti debbono provvedere alla istallazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie nonche' alla esecuzione di visite e controlli trimestrali, alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.

7.Analoghi controlli dovranno essere disposti nei confronti dei dipendenti addetti all'uso continuato di video terminali, secondo le disposizioni della normativa della Comunita' economica europea.

8.Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a livello di contrattazione decentrata, dovranno essere previste modalita' per la elaborazione delle mappe di rischio sulle quali attuare la priorita' degli interventi.

Nota all'art. 30: - Il testo degli articoli 20, 22 e 23 della legge 19 marzo 1956, n. 303, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 30 aprile 1956, recante: "Norme generali per l'igiene del lavoro", e' il seguente: "Art. 20 (Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi). - Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto e' possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto e' possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono". "Art. 22. (Difesa dalle radiazioni nocive). - Il datore di lavoro deve provvedere affinche' i lavoratori esposti in modo continuativo a radiazioni calorifiche siano protetti mediante la adozione di mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione. Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere efficacemente gli occhi. Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei". Art. 23. (Difesa contro le radiazioni ionizzanti). - Nei procedimenti lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X odi sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro e' tenuto ad adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive. Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalita' d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della loro intensita', nonche' della entita' e della durata della esposizione e della estensione della superficie corporea esposta. Il datore di lavoro e' tenuto altresi' a provvedere affinche' i residui e i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprieta' ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi innocui".

Art. 31

Permessi, ritardi e recuperi

1.Al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario giornaliero. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

2.I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

3.Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

4.Lo stesso criterio dovra' essere applicato per i ritardi sull'orario di inizio del servizio. Le ore recuperate a tale titolo non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. Le ore recuperate in dipendenza del regime di orario flessibile e dei permessi non possono comportare decurtazioni della retribuzione dovuta a qualunque titolo.

5.Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per turni. ((Nei confronti dei dipendenti componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo, peraltro, rimanendo l'obbligo del debito orario.)) ((5))

Art. 32

Indumenti di lavoro

1.Al personale cui durante il servizio e' fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi esclusivamente a cura e spese dell'amministrazione.

2.Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono, inoltre, essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica, di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 33

Mensa

1.Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.

2.Gli enti provvederanno, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l'esercizio del diritto con modalita' sostitutive.

3.Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile.

((4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2.000 per pasto.))

((5))

5.Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.

Art. 34

Attivita' sociali, culturali, ricreative

1.Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori.

2.La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unita' sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

((3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente. Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente.))

((5))

Art. 35

((Santo Patrono. ))

((

1.La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

))

Art. 36

Diritti sindacali

1.In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali secondo quanto disposto nell'art. 1, comma 4, dell'accordo intercompartimentale recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, restano congelate le aspettative sindacali nonche' i permessi concessi e disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, conferiti con provvedimenti divenuti esecutivi a norma della legislazione vigente.

2.I permessi sindacali continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato.

3.Per il personale dipendente dagli altri enti del comparto continua ad applicarsi la disciplina in atto presso gli enti stessi.

Nota all'art. 36: - Il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 23 aprile 1969, recante "Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri", e' il seguente: "Art. 51 (Permessi per motivi sindacali). - I dipendenti ospedalieri componenti degli organi collegiali previsti dallo statuto delle organizzazioni sindacali ospedaliere piu' rappresentative nell'ambito nazionale e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio specificatamente indicate dall'amministrazione, ad assentarsi dal lavoro per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o, con brevi permessi giornalieri, per l'espletamento delle normali attivita' sindacali. Il responsabile regionale o provinciale non puo', in ogni caso, assentarsi dal lavoro per i motivi previsti dal precedente comma, per un periodo superiore in media a tre giorni al mese. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione o delle associazioni rappresentanti degli enti ospedalieri".

Art. 37

Assemblea del personale

1.I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attivita' o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili ne' convertibili.

2.Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui al comma 1, verra' corrisposta la normale retribuzione.

3.La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore.

4.La rilevazione dei partecipanti e' effettuata a cura dei responsabili delle singole unita' operative e comunicata al servizio del personale. Le eventuali eccedenze rispetto al limite di cui al primo comma seguono la disciplina dettata in materia di permessi e ritardi di cui all'art. 31.

5.Le, modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.

Art. 38

((Diritto all'informazione))

1.L'informazione si attua, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in modo costante e tempestiva con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria.

3.In una visione socio-sanitaria, le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e degli enti destinatari del presente decreto.

4.Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi degli enti di cui all'art. 1 nonche' una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi, i bilanci e gli investimenti.

5.Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere agli enti, che sono tenuti a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza ed efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

6.Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si' da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'ente, all'ambiente ed alla qualita' del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

7.In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantita' e qualita' delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

8.Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualita' e l'uso dei propri dati personali raccolti e il diritto di integrazione e rettifica.

Art. 39

((Patronato sindacale. ))

((

1.I dipendenti in servizio o in quiescenza possono farsi rappresentare dal patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali davanti ai competenti organi dell'ente di appartenenza.

))

Art. 40

Pari opportunita'

1.Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.

2.Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

Art. 41

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio

1.L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

2.L'ente dovra' esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.

TITOLO QUINTO TRATTAMENTO ECONOMICO Capo I

Art. 42

Aumenti

1.

2.Per i dipendenti che per effetto del presente accordo sono inquadrati in livello superiore, l'aumento e' determinato per la differenza fra il nuovo trattamento di livello e quello del livello di provenienza.

3.In ogni caso va garantita la differenza di livello tra il trattamento in godimento e quello attribuito con il presente decreto.

Art. 43

Nuovi stipendi

1.)) ((5))

Art. 44

((Istituzione 80 bis. ))

((

1.E' istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all'art. 12 ed il relativo inquadramento avra' decorrenza dal prossimo triennio contrattuale.

))

Art. 45

Retribuzione individuale di anzianita'

1.Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.

2.Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui agli articoli 37 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, per quanto concerne i ratei relativi all'indennita' per strutture specialistiche da attribuire ai biologi, chimici e fisici ed ai valori percentuali delle classi e scatti previsti dall'art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

((

3.In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti, secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

4.Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

5.Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a qualifica superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

))

6.Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte di biennio fino al 31 dicembre 1986. La restante parte viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.

Art. 46

((Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale. ))

((

1.Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2.Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3.Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988 la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ridotta dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.

4.Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio, a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

))

Art. 47

Paga oraria giornaliera

1.La paga di una giornata lavorativa e' determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.

2.L'importo della paga oraria e' determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali, per 6,16 nel caso di orario di 37 ore e per 6 nel caso di 36 ore settimanali.

3.Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi.

4.Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.

5.L'assicurazione dell'urgenza durante gli scioperi non dara' luogo ad alcuna retribuzione qualora non sia riscontrata la presenza del dipendente secondo procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro.

Art. 48

Indennita' di direzione per direttori amministrativi

1.Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennita' di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: Livello 9° - vice direttore amministrativo . . . . . . . L. 2.600.000 Livello 10° - direttore amministrativo . . . . . . . . . L. 5.100.000 Livello 11° - direttore amministrativo capo servizio . . L. 8.600.000

2.Tali indennita' assorbono sino alla concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.

Art. 49

Indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza

1.Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° viene corrisposta l'indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: Livello 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.300.000 Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.600.000 Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.600.000

2.Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.

Art. 50

Indennita' tecnico-professionale

1.Al personale inquadrato nei livelli 9°, 10° e 11° dei ruoli sanitario, professionale e tecnico con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, dei biologi, chimici e fisici compete una indennita' tecnico-professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: Livello 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.600.000 Livello 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.100.000 Livello 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.600.000

2.Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.

Art. 51

Indennita' biologi, chimici e fisici

1.Ai biologi, chimici e fisici inquadrati nei livelli 9°, 10° e 11° competono le seguenti indennita' annue, fisse lorde: 1) Indennita' professionale: 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 2) Indennita' specialistica: 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.300.000 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.600.000 11°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.600.000 3) Indennita' di dirigenza: 9° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 450.000 10°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 610.000 11° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Art. 52

Indennita' di bilinguismo

1.Al personale in servizio negli enti di cui all'art. 1 aventi sede nella regione autonoma a statuto speciale della Valle d'Aosta o negli enti in cui vige costituzionalmente con carattere di obbligatorieta' il sistema del bilinguismo aventi sedi in altre regioni a statuto speciale, e' attribuita una indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale in servizio negli enti locali della regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Art. 53

Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761

1.Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta un'indennita' di L. 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda.

2.L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile, per i medici, con l'indennita' primariale differenziata, fino a concorrenza della medesima.

Art. 54

Indennita' di coordinamento

Art. 55

Indennita' di polizia giudiziaria

1.Al personale cui e' stata attribuita dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta una indennita' fissa lorda annua di L. 1.000.000. ((5))

Art. 56

Indennita' per il personale infermieristico

1.Al personale infermieristico del ruolo sanitario, operatore professionale di II categoria inquadrato al IV livello retributivo, spetta una indennita' mensile lorda fissa di L. 20.000.

Art. 57

Indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti

1.Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia con struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 40.000.

2.Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti nei servizi di diagnosi e cura in turni a copertura nelle 24 ore giornaliere compete una indennita' mensile lorda di L. 65.000.

3.Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 6° e 7° livello operanti in terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 70.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente.

4.Al restante personale compreso tra il 1° e 8° livello, che non rientri ((nelle fattispecie suindicate)), sara' corrisposta, per l'intera vigenza dell'accordo, una indennita' nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.

5.Le indennita' di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili, sono corrisposte per dodici mensilita' e decorrono dal 1 febbraio 1987.

6.Dalla data di cui al comma 5, sono soppresse le indennita' di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.

Art. 58

Indennita' di rischio da radiazioni

1.Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta un indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni. ((3))

2.L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.

3.L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'.

4.L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unita' operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti.

5.L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.

6.Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare.

Art. 59

Indennita' di profilassi antitubercolare

1.A tutto il personale operante in reparti o unita' operative tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.

Nota all'art. 59: - Il testo dell'art. 1 della legge 9 aprile 1953, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1953, recante: "Concessioni di una indennita' di profilassi antitubercolare a favore del personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici" e' il seguente: "Art. 1. - A favore di tutto il personale sanitario, amministrativo e subalterno, di ruolo e non di ruolo e del personale salariato e di assistenza religiosa addetto ad istituzioni antitubercolari (sanatori, reparti ospedalieri anti tubercolari, dispensari) dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici che prestino la loro opera in modo regolare e continuativo nell'interno delle istituzioni predette, nonche' del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale delle ricevitorie postelegrafoniche, che presti attivita' continuativa presso uffici e servizi situati nell'interno delle succitate istituzioni antitubercolari, e' concessa, qualunque sia il grado gerarchico rivestito e la sede di servizio, una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura di lire 155 giornaliere. I servizi, di cui al precedente comma, potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli enti competenti".

Art. 60

Indennita' per servizio notturno e festivo

1.Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 1.400 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.

2.Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennita' di L. 9.450 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 4.740 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiori alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.

Art. 61

Norma di primo inquadramento

1.L'indennita' prevista dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e' soppressa con decorrenza 1 gennaio 1988. La stessa e' invece ridotta dal 1 gennaio 1986 del 30% e dal 1 gennaio 1987 del 65%.

2.Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B), C) e D) dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, inquadrato al nono livello retributivo, con una anzianita' di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene confermata l'erogazione della somma annua lorda di L. 2.500.000 in aggiunta al trattamento economico fissato dall'art. 43 e dall'art. 50. ((5))

3.Tale somma cessera' di essere corrisposta nel caso in cui i beneficiari dovessero essere inquadrati nel 10° livello retributivo.

Art. 62

Decorrenza degli aumenti

1.Le indennita' di cui ai precedenti articoli vengono corrisposte per 12 mensilita' riferite all'anno solare.

2.Gli aumenti delle indennita' rispetto alle precedenti misure vengono corrisposti dal 1 febbraio 1987.

Art. 63

Equo indennizzo

1.Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le disposizioni e procedure stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

3.L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa.

4.Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverra' capitalizzando la rendita stessa in relazione all'eta' dell'interessato.

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