DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1987, n. 290

Type DPR
Publication 1987-06-08
Ultimo aggiornamento 1987-09-21
State In force
Source Normattiva
articles 38
Reform history JSON API

per gli assistibili da 251 fino _ _ al massimale o alla quota individuale _ 870 _ 1.318 III) Nulla e' dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale. Il concorso nelle spese viene erogato mensilmente in acconto dall'U.S.L. in misura intera. Il medico ha l'obbligo di comprovare l'entita' delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attivita' convenzionata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. A tale scopo egli e' tenuto a presentare all'U.S.L. la sola fotocopia, sottoscritta per conformita', del quadro E del modello 740, per la voce afferente agli introiti, alle spese e agli oneri deducibili (dalla voce 1 alla voce 12). I medici che ai fini della denuncia IRPEF compilano il riquadro E1, esibiscono fotocopia di tale riquadro corredata della documentazione probatoria di spesa con dichiarazione di responsabilita'. Qualora il medico abbia denunciato unicamente proventi soggetti a ritenuta di acconto ed essi siano pari ai compensi percepiti per l'attivita' svolta ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. nel caso che il totale delle spese risulti inferiore al concorso nelle spese di produzione del reddito, provvedera' a trattenere la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi. Laddove, invece, il medico abbia denunciato proventi di importo superiore ai compensi percepiti per l'attivita' convenzionata, dovra' essere imputata allo svolgimento di tale attivita' una percentuale del totale delle spese pari al rapporto tra i proventi derivanti dall'attivita' convenzionale e il totale degli introiti denunciati. In questo caso, qualora il medico abbia introitato proventi per prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli potra' dimostrare all'U.S.L. l'ammontare e l'origine per i conseguenti riflessi sul calcolo di cui al comma precedente. Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L. In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attivita', servizi e personale di collaborazione; ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dall'U.S.L. viene verificato in sede di comitato ex art. 8, tenendo presente l'entita' sia dell'attivita' convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonche' l'opportunita' di incentivare la piu' ampia capillarizzazione del servizio pubblico. Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennita' forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D). F) Compenso di variazione dell'indice del costo della vita. Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986, con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla data del 1 novembre 1985 in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84; d) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, e' rappresentato dal valore iniziale complessivo dell'onorario professionale e della quota integrativa proporzionale di cui alla lettera A - individuato in L. 40.205 per l'anno 1986, L. 42.695 per l'anno 1987 e L. 45.259 per l'anno 1988 - moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte; e) ai medici con un numero di scelte inferiore a 477 unita' spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477. Le quote di cui al comma precedente non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscano dell'indennita' integrativa speciale. G) Contributo previdenziale. Per i medici pediatri iscritti negli elenchi viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6) dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, di cui il 13% a carico dell'U.S.L. e il 7% a carico del medico. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre. H) Contributo per assicurazione di malattia. Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia e' posto a carico del servizio pubblico, a far data dal 1 gennaio 1987, un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera G), le UU.SS.LL. versano all'ENPAM il contributo per assicurazione di malattia affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione. I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale. Ai pediatri spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato A. In ogni caso gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno professionale, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi spettanti complessivamente a titolo di onorario professionale e di quota integrativa proporzionale di cui alla lettera A). Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole. Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i sindacati di categoria piu' rappresentativi. Tempi e modi di pagamento. I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a quelli relativi alle visite occasionali, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di fascia per quanto riguarda l'anzianita' di specializzazione del pediatra saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il 1 luglio ed il 31 dicembre. Al pediatra che partecipi a forme di medicina di gruppo con medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 27 dell'accordo nazionale riguardante i rapporti con questa categoria professionale, spettano i compensi stabiliti dal presente articolo.

Accordo - art. 30

Art. 30. Visite occasionali I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti. I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto dall'articolo in materia di guardia medica e di assistenza nelle localita' turistiche, sono tenuti a prestare la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall'[art. 1, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1982-01-25;161~art1-letb), convertito, con modificazioni, nella [legge 25 marzo 1982, n. 98](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1982-03-25;98): 1) in favore dei cittadini in eta' pediatrica che, trovandosi occasionalmente fuori del proprio comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra; 2) in favore degli stranieri in eta' pediatrica in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico. Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le seguenti tariffe omnicomprensive: visita ambulatoriale L. 8.000; visite a domicilio L. 14.000. Nel riepilogo mensile delle prestazioni, le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, regione di provenienza, indirizzo e numero dell'U.S.L. di appartenenza.

Accordo - art. 31

Art. 31. Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente Le regioni annualmente, d'intesa con gli ordini dei medici e i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, avvalendosi ove possibile anche della collaborazione delle associazioni professionali di pediatria, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria del pediatra di libera scelta, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo. Le attivita' di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono presso i presidi sanitari delle UU.SS.LL. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi. I comitati consultivi di cui all'art. 9 esprimono parere sui programmi applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio saranno scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del pediatra anche in relazione alla evoluzione della patologia. Tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno il sabato mattina per almeno otto sabati pari a 32 ore annue; al pediatra partecipante vengono corrisposti i normali compensi. La U.S.L. adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico della U.S.L. Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alla materia del corso frequentato. Con accordi a livello regionale tra la regione, ordini dei medici e i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi potranno essere prese iniziative per l'attuazione di corsi di addestramento appositamente dedicati agli animatori della formazione permanente da individuarsi tra pediatri gia' inseriti negli elenchi regionali della pediatria. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. Detta attivita' non comporta riduzione del massimale individuale. A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo regionale.

Accordo - art. 32

Art. 32. Commissione professionale regionale In ogni regione e' costituita ai sensi dell'[art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24), una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccesso di spesa, anche le modalita' per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione e il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'art. 10. Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici e alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione e' presieduta dal presidente dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita da: cinque esperti qualificati nominati dalla regione e scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e dal servizio sanitario nazionale; quattro rappresentanti dei medici specialisti pediatri di libera scelta scelti dai membri di parte medica del comitato consultivo regionale; un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario.

Accordo - art. 33

Art. 33. Comunicazioni del pediatra alla U.S.L. Il pediatra iscritto negli elenchi e' tenuto a comunicare sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alla graduatoria di cui all'art. 3, nonche' l'insorgere di situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 2. In ogni caso la U.S.L. competente o la regione puo' richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale o la corresponsione dell'indennita' di disponibilita'. Il medico e' altresi' tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'[art. 24, lettera C), della legge n. 730/83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;730~art24-letc). In caso di astensione dall'attivita' assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il pediatra e' tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma. La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dell'attivita' convenzionata, calcolata in un trentesimo per ogni giorno di astensione dall'attivita' assistenziale.

Accordo - art. 34

Art. 34. Sostituzioni Il pediatra che si trovi nell'impossibilita' di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della U.S.L. il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni. Il pediatra, per sostituzioni fino a trenta giorni puo' farsi sostituire da uno o piu' pediatri, o in mancanza anche da medici fuori elenco purche' iscritti alla scuola di specializzazione in pediatria; in mancanza anche da medici di propria fiducia. Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto. Le UU.SS.LL. per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal trentunesimo giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione. Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione deve tempestivamente informare la U.S.L. la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 3 e secondo l'ordine della stessa. Per le sostituzioni superiori a trenta giorni il sostituto non in possesso del titolo di specializzazione percepisce i compensi secondo le tabelle previste dall'accordo per la medicina generale, relativamente al primo gruppo di anzianita' di laurea. Ove il sostituto sia in possesso del titolo di specializzazione percepira' il compenso previsto per i pediatri di cui alla prima fascia di anzianita' di specializzazione. I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, chiunque fra i due percepisca i compensi, sono regolati secondo le modalita' stabilite dall'apposito regolamento allegato sub D. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. Fatte salve le ipotesi di malattia e per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, qualora il pediatra si assenti per piu' di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'U.S.L. sentito il comitato di cui all'art. 8, esamina il caso ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto. Le norme di cui sopra si applicano anche nel caso di pediatra assente per maternita'. Quando il pediatra sostituito per qualsiasi motivo, sia nell'impossibilita' di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le UU.SS.LL. possono direttamente liquidare tali competenze al medico che ha effettuato la sostituzione. Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti della commissione di cui all'art. 10 provvede la U.S.L. con le modalita' di cui al quarto comma del presente articolo. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno. Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso non puo' essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione per tutta la durata della stessa, anche se quest'ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico. L'attivita' di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta la iscrizione del pediatra nell'elenco.

Accordo - art. 35

Art. 35. Guardia medica e turistica Il servizio di guardia medica notturno, festivo e prefestivo, nonche' il servizio di assistenza nelle localita' turistiche di cui all'art. 42 dell'accordo nazionale per la medicina generale e' esteso anche agli assistibili in carico ai pediatri.

Accordo - art. 36

Art. 36. Diritti sindacali Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e commissioni previste dal presente accordo sara' rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi. Tale onere sara' a carico della regione e delle singole UU.SS.LL., rispettivamente per i comitati e le commissioni regionali e di U.S.L. I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonche' i pediatri eletti al parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale, possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potra' essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo [ex art. 48 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di due ore annuali per ogni iscritto. Il numero dei pediatri di libera scelta iscritti e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei pediatri a carico dei quali, per ciascun sindacato, viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. I "resti" risultanti nell'ambito delle singole regioni sono utilizzati a livello nazionale. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria U.S.L. il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo [ex art. 48 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) per i medici a rapporto orario addetti ad attivita' non specialistiche (medicina dei servizi). Il compenso e' liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente dalla regione oppure dalla U.S.L. che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

Accordo - art. 37

Art. 37. Quote sindacali La riscossione delle quote sindacali per il sindacato firmatario del presente accordo avviene su delega del medico attraverso la U.S.L. con versamento in c/c intestato al tesoriere del sindacato firmatario per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide. I costi del servizio di esazione sono a carico del sindacato.

Accordo - art. 38

Art. 38. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

Accordo-Norma finale

Norma finale I pediatri che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle UU.SS.LL. sono confermati nel rapporto convenzionale.

Accordo-Norme transitorie

Norma transitoria n. 1 E' fatto divieto di costituire associazioni ai fini del rientro nel massimale. Le associazioni in atto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo cessano di diritto entro sessanta giorni. I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente, abbiano in carico un numero di scelte eccedenti il proprio massimale o quota individuale debbono, entro quindici giorni dalla data suddetta, dichiarare alla U.S.L. la propria volonta' di rientrare nel proprio massimale o quota individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti. Entro i successivi sessanta giorni, sono tenuti a presentare alla propria U.S.L., l'elenco nominativo degli assistiti ricusati. Nel caso in cui il medico non esprima la volonta' di cui al terzo comma, la U.S.L. provvede al rientro attraverso uno dei seguenti sistemi: 1) cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale o la quota individuale dando priorita' a quelle relative a minori di eta' ((superiore))a 6 anni e ad assistiti aventi la propria residenza in ambito territoriale diverso da quello della scelta; 2) cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico al medico, invitando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare la scelta del pediatra. Nel periodo intermedio al medico verra' corrisposto un compenso complessivo mensile forfettario convenzionalmente determinato in misura pari al massimale di 800 scelte o a quello individuale se trattasi di medico soggetto a limitazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 2, punto 9), del regolamento dell'associazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, fermo restando l'obbligo della prestazione dell'assistenza nei confronti degli assistiti gia' in carico che ne facessero richiesta. La cessazione della corresponsione del compenso forfettario avra' effetto con la consegna dell'elenco delle nuove scelte. La U.S.L. competente e' tenuta ad effettuare la consegna dell'elenco delle nuove scelte entro il termine massimo di sessanta giorni. Qualora l'U.S.L. non abbia posto in essere gli adempimenti di cui sopra l'assessore regionale alla sanita' vi provvede direttamente. Nei casi in cui sia stata costituita, ai fini del rientro nei massimali, l'associazione con medico non inserito negli elenchi per la pediatria, a partire dalla data prevista dal secondo comma della presente norma transitoria e' istituito fino al rinnovo del presente accordo, uno speciale elenco regionale articolato per U.S.L. di "medici ex associati". I medici inseriti in tale elenco non fanno parte dell'elenco dei medici pediatri di cui all'art. 4, primo comma. Possono essere inseriti in tale elenco i pediatri che alla data del 31 dicembre 1986 erano associati da almeno 18 mesi e percepivano emolumenti per almeno 100 quote capitarie. Ai medici suddetti viene attribuito un codice regionale ed un massimale individuale provvisorio pari a 350 scelte o, se piu' elevato, pari al numero delle quote per le quali veniva retribuito alla data del 31 dicembre 1986. L'attribuzione del massimale di cui sopra consente l'acquisizione di scelte diverse da quelle provenienti dal titolare dell'associazione soltanto ai fini della reintegrazione del massimale di 350 scelte. In caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico titolare nell'arco di validita' del presente accordo, al medico ex associato possono essere attribuite scelte gia' in carico al titolare fino ad un massimale pari a 600. I pediatri inseriti nell'elenco speciale devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente accordo per i pediatri convenzionati. A tali medici, oltre ai normali compensi riferiti alle scelte di cui diventano titolari, continuano ad essere corrisposti - fino al compimento delle operazioni di rientro interessanti il medico associante e comunque per non oltre tre mesi - i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84 relativi alle scelte ancora in carico in eccedenza al medico associante. Norma transitoria n. 2 In attesa dell'applicazione della presente convenzione le commissioni e i comitati costituiti ai sensi degli articoli 8, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 sono confermati in carica. Norma transitoria n. 3 Le parti convengono che per l'anno 1987 hanno valore le graduatorie regionali formate nell'anno 1986 sulla base dei criteri di cui all'accordo collettivo nazionale 16 ottobre 1984, n. 883. Norma transitoria n. 4 Nelle more di una regolamentazione e dei rapporti fra sanita' civile e sanita' militare, che partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge n. 833/78 consenta una effettiva integrazione fra i due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture sanitarie militari, la norma di cui al quinto comma dell'art. 7 viene estesa ai medici militari. Vengono fatte salve situazioni particolari di carenza di medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi territoriali delle UU.SS.LL., nelle quali risiedono i familiari di militari. Norma transitoria n. 5 Nelle regioni in cui esistano difficolta' tecniche per il puntuale aggiornamento degli elenchi delle scelte in carico ai pediatri, si conviene transitoriamente che il numero dei pediatri iscrivibili negli elenchi e' determinato in base al rapporto di un medico per 600 o frazione di 600 superiore a 300 assistibili in eta' compresa fra 0 e 14 anni.

Accordo-Dichiarazioni a verbale

Dichiarazione a verbale n. 1 Le parti riconoscono l'opportunita' che nell'ambito della guardia medica sia valutata positivamente la possibilita' di prevedere l'intervento del pediatra attraverso modalita' da concordare. Dichiarazione a verbale n. 2 Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita. Dichiarazione a verbale n. 3 Le parti chiariscono che le dizioni regione, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici" e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri". Dichiarazione a verbale n. 4 Per quanto concerne l'allegato B) le parti richiamano integralmente lo schema di domanda annesso sotto la lettera B) al decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84. Dichiarazione a verbale n. 5 Il Ministero della sanita' conviene che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale sia dato rilievo all'attivita' di medico pediatra di libera scelta. Dichiarazione a verbale n. 6 Le parti si impegnano ad assumere iniziative per lo studio e l'attuazione di un piano organico finalizzato alla profilassi della carie dentale della popolazione infantile, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione delle associazioni scientifiche e culturali della categoria.

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE ESEGUIBILI SENZA IMPEGNATIVA 1) Sutura di ferita superficiale. . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 2) Rimozione punti di sutura. . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 3) Fleboclisi (unica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 4) Lavanda gastrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 5) Trattamento con antidoti in corso di intossicazioni. . . L. 15.000 6) Tamponamento nasale anteriore. . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 7) Estrazione corpo estraneo dal naso . . . . . . . . . . . L. 20.000 8) Estrazione corpo estraneo dall'orecchio. . . . . . . . . L. 20.000 9) Tappo cerume (CUE estrazione). . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 10) Prima medicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 11) Medicazioni successive. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 12) Riduzione incruenta di fimosi e parafimosi. . . . . . . L. 20.000 13) Riduzione di ernia ombelicale . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 14) Riduzione di ernia inguinale. . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 15) Sbrigliamentoinechia piccole labbra . . . . . . . . . . L. 20.000 16) Toilette di perionichia suppurata . . . . . . . . . . . L. 20.000 17) Riduzione della pronazione dolorosa della ulna. . . . . L. 40.000 18) Riduzione della sublussazione articolazione. L. 40.000 scapolo omerale 19) Terapia iniettoria desensibilizzante per seduta . . . . L. 15.000 20) Iniezione di gammaglobuline specifiche. . . . . . . . . L. 15.000 21) Diatermocoagulazione cutanea. . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 22) Asportazione di verruche. . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 23) Spirometria (spirometro a cuneo, Peak-flow e simili). . L. 30.000 24) Urine: esame con strisce reattive multiple . . . . . . . L. 5.000 25) Iniezione endovenosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 26) Schotch-test per ossiuri. . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 27) Reazione alla tubercolina (Tine-Test) . . . . . . . . . L. 15.000 28) Allergometria tubercolina . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000 29) Ricerca streptococco A. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000 30) Tampone faringeo: prelievo per esame batteriologico. . . L. 5.000 31) Trattamento mastopatia suppurata in neonati . . . . . . L. 20.000 32) Trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale idoneo . . . . . . . . . . . L. 50.000 33) Glicemia su sangue capillare con spettrofotometro o colorimentro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 34) Azotemia (come sopra) . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 35) VES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 36) Bilirubina (in eta' neonatale). . . . . . . . . . . . . L. 10.000 37) Screening per l'ambliopia . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000 38) Boel test (screening audiometrico. L. 40.000 entro il 1° anno di eta) PRESTAZIONI DI PARTICOLARE PROFESSIONALITA' O IMPEGNO ESEGUIBILI CON IMPEGNATIVA A) Test cutanei per allergopatie. . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 B) Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide. L. 10.000 per singola prestazione

Accordo-Allegato C

ALLEGATO C SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE Caro collega, invio in ospedale........... 1 ........... paziente sig. ........... 1) Motivo del ricovero.............................................. 2) Accertamenti eventualmente effettuati e terapia praticata in atto .................................................................... 3) Dati estratti dalla scheda sanitaria............................. .................................................................... Sono disponibile, previo contatto telefonico, ad ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero. Ti segnalo l'opportunita' che al termine del ricovero mi sia cortesemente inviata, in busta chiusa, una esauriente relazione clinica. Data.......................... Dott. ........................ Recapito telefonico...........

Accordo-Allegato D

ALLEGATO D REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA I rapporti economici tra medico sostituto e quello sostituito. Chiunque tra i due percepisca i compensi dalla U.S.L., sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilita' legata alla stagione. Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione. L'onorario professionale e il compenso di variazione degli indici del costo della vita, se percepito dal medico sostituito, devono essere corrisposti al medico sostituto. Se il medico sostituto svolge la propria attivita' professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso delle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari. L'indennita' forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito. La variazione relativa alla maggiore o minore morbilita' si individua nella misura del 20%, per cui nei mesi di aprile-maggio, ottobre-novembre, al medico sostituto, sara' corrisposta, secondo le modalita' anzidette, la cifra globale sopra individuata. Tale cifra sara' aumentata del 20% nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo e sara' diminuita del 20% nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA Ai Sensi DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, n. 833, SOTTOSCRITTO IL 5 MARZO 1987. Ministro della sanita': DONAT CATTIN Ministro del tesoro: GORIA Ministro del lavoro: BORRUSO Regioni: Toscana: MENCHETTI Veneto: BOGONI Emilia Romagna: ZAGATTI Lazio: ZIANTONI Piemonte: OLIVIERI Umbria: GUIDI A.N.C.I.: ACOCELLA, PANELLA, MORUZZI, FREDDI, FORNI, BELCASTRO U.N.C.E.M.: GONZI, POLI FIMP: MURCIO F.N.OO.MM.: PARODI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)