DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1987, n. 291

Type DPR
Publication 1987-06-08
Ultimo aggiornamento 1987-07-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1988; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: E' reso esecutivo l'accordo collettivo, nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nell'allegato testo.

COSSIGA

FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 giugno 1987

Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 15

Accordo - art. 1

ACCORDO PREAMBOLO Area dell'attivita' specialistica extra-degenza Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita', il Servizio nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi. In tale quadro, attraverso la instaurazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833/78, gli specialisti di cui all'accordo nazionale unico per la medicina specialistica ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante del servizio sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalita' di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero. Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa fase risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire: l'adeguamento quantitativo, qualitativo ed organizzativo della offerta ai reali bisogni dei cittadini; una consistente politica di investimenti volta a completare, potenziare e qualificare le strutture pubbliche; il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati, favorendo l'allocazione presso il pubblico delle attivita' piu' complesse e di maggiore impegno. Art. 1. Campo di applicazione Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del servizio sanitario nazionale (SSN), tra le unita' sanitarie locali (UU.SS.LL.) e gli specialisti, per la erogazione, in forma diretta, delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che a scopo curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se lo specialista svolge la propria attivita' in piu' posti di lavoro e/o in piu' UU.SS.LL. Ai medici specialisti di cui al primo comma e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici. Sono peraltro consentite forme di coordinamento funzionale all'interno dell'assistenza specialistica extradegenza, della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione inter-professionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale. Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera d) della legge n. 595/85, devono avvalersi per l'erogazione delle prestazioni di cui al primo comma dei medici specialisti di cui al presente accordo, garantendo il mantenimento del numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) attivato nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Le UU.SS.LL. garantiranno, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attivita' dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalita' ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti su parere conforme del comitato di cui all'art. 14 entro trenta giorni. NOTE Note alle premesse: - Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' riportato nella nota al dispositivo del decreto. - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 41, comma 1. Nota al dispositivo del decreto: Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978, e' il seguente: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberati. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle Regioni, previa domanda motivata all'Unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle Unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Note al "Preambolo" dell'accordo: - Il testo dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: "Art. 47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e' disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego. In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la gestione amministrativa del personale delle unita' sanitarie locali e' demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipendente sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale; 2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; 3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unita' sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'; 5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attivita' didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico; 6) fissare le modalita' per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale; 7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unita' sanitarie locali. Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere: 1) criteri generali per l'istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi; 2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale; 3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilita' del personale; 4) disposizione per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unita' sanitarie locali, e per l'efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso; 5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto. I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresi' norme riguardanti: a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attivita' o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969; b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed i criteri per i relativi concorsi; e) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma previo concorso, riservato, del personale non di ruolo addetto esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche. Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attivita' e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della Regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno. Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. E' fatto divieto di concedere al personale delle unita' sanitarie locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, e' fatta salva l'indennita' di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le unita' sanitarie locali per prestazioni professionali presso l'organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unita' sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale". - Per il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978, V. nota al dispositivo del decreto. Nota all'art. 1, comma 5: Il testo dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e' il seguente: "Art. 9 (Piani sanitari delle regioni e delle province autonome). - Nel quadro degli interventi diretti in via prioritaria al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, tenuti presenti le direttive ed i parametri tendenziali di organizzazione generale definiti nel piano sanitario nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle province autonome per il triennio 1986-88 devono comunque prevedere: a) (Omissis); b) (Omissis); c) (Omissis), d) la definizione e la localizzazione del fabbisogno di attivita' professionali convenzionale: 1) per la medicina di base, per la pediatria di libera scelta, per la guardia medica territoriale, con indicazioni espresse per le zone disagiate e carenti; 2) per i servizi specialistici nei poliambulatori intra ed extraospedalieri, prevedendone il necessario coordinamento; 3) "per le attivita' specialistiche presso strutture private convenzionate, il cui apporto va programmato avendo riguardo al pieno utilizzo delle strutture pubbliche ed al raccordo con queste ultime al fine di soddisfare comunque il diritto di accesso alle prestazioni specialistiche da parte del cittadino entro il termine massimo di tre giorni dalla richiesta all'unita' sanitaria locale competente, tenuto conto anche dell'esigenza della continuita' diagnostico-terapeutica. Le indicazioni di cui sopra sono attuate in sede di rinnovo delle convenzioni".

Accordo - art. 2

Art. 2. Graduatorie - Domande e requisiti Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del servizio sanitario, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B) all'ordine dei medici della/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico. Qualora la U.S.L. comprenda comuni di piu' province la domanda deve essere inoltrata all'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L. La domanda deve essere corredata dal foglio notizie compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonche' dalla documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) non avere superato il cinquantesimo anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo; b) essere iscritto all'albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico disposti dalle commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti accordi; la dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa; c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A. Il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialita' come indicato nell'allegato A), il cui possesso e' attestato dall'ordine dei medici. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A. Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie.

Accordo - art. 3

Art. 3. Incompatibilita' Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), non e' conferibile l'incarico al medico che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dalla convenzione unica dei medici generici; c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'accordo stesso; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con la U.S.L. L'incompatibilita' di cui al punto e) non opera fino a quando le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuita' terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche; f) svolga attivita' fiscali concomitanti con la stessa U.S.L. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a), determina la revoca dell'incarico. I provvedimenti di decadenza dall'incarico sono adottati dalla U.S.L. sentito il comitato di cui all'art. 13 e l'interessato. Allo specialista durante il periodo di prova e limitatamente a questo periodo e' sospesa l'eventuale incompatibilita' derivante da altre attivita' a condizione che non le eserciti nel periodo stesso.

Accordo - art. 4

Art. 4. Limitazioni di orario Gli specialisti ambulatoriali, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'art. 3 possono svolgere attivita' specialistiche ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita', non superino il tetto di 48 ore, assunto convenzionalmente come orario massimo di attivita' complessivamente effettuabile dallo specialista nell'arco di una settimana. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile svolta in base ad un rapporto di dipendenza, non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47). Tenuto conto delle difficolta' di quantificare in termini di orario la posizione degli specialisti appresso elencati e salvo il disposto di cui al punto a) dell'art. 3, si conviene che agli stessi e' conferibile un incarico ambulatoriale, solo nella stessa branca, fino al limite di ore settimanali indicato a fianco di ciascuna categoria: 1) proprietari, comproprietari, soci, azionisti, gestori, amministratori, direttori di poliambulatori, direttori o responsabili di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetti di terapia fisica, di radiologia, di medicina nucleare e di radioterapia, convenzionati con il servizio sanitario nazionale: ore 10. 2) specialisti che in discipline diverse da quelle di cui al punto 1) svolgono attivita' in regime di convenzionamento esterno: ore 30.

Accordo - art. 5

Art. 5. Massimale orario L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47), ed e' espletabile presso piu' UU.SS.LL. L'incarico puo' essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale espletabile dallo specialista l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13, con la collaborazione degli altri componenti, il comitato, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e della anzianita' dell'incarico ambulatoriale. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13 "e all'ordine dei medici della provincia, indicandone la decorrenza. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di irregolarita', ha l'obbligo di informare le UU.SS.LL. interessate affinche', sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita' ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle UU.SS.LL. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto della presente convenzione.

Accordo - art. 6

Art. 6. Mobilita' Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli interessati, su proposta del comitato di cui all'art. 13, la concentrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 11. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso. Se il provvedimento comporta mobilita' da un comune all'altro della U.S.L. o variazioni nelle modalita' di accesso, esso deve essere adottato previo parere del comitato di cui all'art. 13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, derivanti da attivita' svolte all'interno del Servizio sanitario nazionale. Nell'ipotesi di cui al comma precedente e' ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni. Qualora la U.S.L. non sia in grado di corrispondere attraverso i provvedimenti di mobilita' interna previsti dai precedenti commi, puo' deliberare, sentito il comitato zonale di cui all'art. 13, di porre lo specialista in mobilita' zonale, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero incarico di cui lo stesso e' titolare. Contro il provvedimento, l'interessato puo' interporre opposizione al comitato di gestione della U.S.L. entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al precedente comma. Il rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di cui all'art. 13, pone lo specialista in mobilita' zonale, senza peraltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza. Non e' consentito l'avvio di procedure di mobilita' zonale prima che siano trascorsi almeno diciotto mesi dall'attribuzione dell'incarico. Lo specialista posto in mobilita' ha titolo preferenziale per il conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca specialistica a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa graduatoria. La mancata accettazione della nuova localita' di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Accordo - art. 7

Art. 7. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico L'U.S.L., sentito obbligatoriamente il comitato di cui all'art. 13, puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attivita' di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma precedente la U.S.L. non adotta il provvedimento qualora: a) abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o strutture specialistiche in regime di convenzionamento esterno in misura superiore all'anno precedente; b) non sia stata assicurata la continua presenza, anche attraverso l'avvicendamento, del personale infermieristico in dotazione al presidio; c) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature; d) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento professionale dello specialista. Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione dell'orario ai sensi del precedente primo comma nonche' a quello cui fa riferimento il secondo comma, possono essere applicate le misure di mobilita' previste dal precedente art. 6. L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al primo comma, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere del comitato di cui all'art. 13 e sentito l'interessato avra' comunque effetto non prima di quarantacinque giorni dalla comunicazione. Contro i provvedimenti di riduzione di orario e revoca dell'incarico e del servizio e' ammessa opposizione al comitato di gestione entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. Il comitato di gestione decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del comitato di cui all'art. 13, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Il comitato di cui all'art. 13, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito alla commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti. Le assenze dal servizio per motivi di distacco sindacale non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. E' in facolta' dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilita' nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' ai sensi del presente articolo. In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta comunque garantito "ad personam" fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dal presente accordo, per ore ricoperte alla data suddetta e per branca specialistica, fatta salva la facolta' per la U.S.L. di attivare nei loro confronti le procedure di mobilita' di cui al precedente art. 6, nel rispetto peraltro delle modalita' di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le cause di cessazione e di sospensione di cui all'art. 10.

Accordo - art. 8

Art. 8. Doveri e compiti dello specialista Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. deve: attenersi alle disposizioni che la U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali; attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; redigere e trasmettere all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, quale presidente del comitato di cui all'art. 13 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B); osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. A tal fine le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti. A seguito della inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della U.S.L., delle ore di lavoro non effettuate. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. dovra' deferire lo specialista alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti disciplinari. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti di competenza. Gli specialisti gia' in servizio nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente accordo, rilasceranno esplicita dichiarazione di accettazione dell'accordo stesso. Il rifiuto di rilasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dell'incarico. Lo specialista nell'erogazione delle prestazioni deve: rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa; utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie; compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione o di dimissione protetta; richiedere accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonche' fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie; partecipare alle attivita' di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie; informare sempre il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo la terapia ovvero assumendo in cura diretta il paziente su proposta del medico curante ovvero assumendo la cura diretta, nei casi strettamente necessari, dandone comunicazione motivata al curante; redigere, a richiesta degli interessati, certificati di inabilita' lavorativa temporanea in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnostica nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza nel presidio specialistico ai fini sanitari; effettuare le prestazioni specialistiche regolamentate dall'art. 9; collaborare alle attivita' di farmaco-vigilanza pubblica; partecipare alle attivita' connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate. Nell'attivita' di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista e' tenuto alla compilazione dei referti e proposte, con apposizione di firma e timbro, sul modulario unificato concordato tra le parti. E' consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto e' consentito anche alle altre branche specialistiche. "La prescrizione di specialita' farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avviene in conformita' a quanto disposto in merito all'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.

Accordo - art. 9

Art. 9. Funzioni dello specialista e organizzazione del lavoro Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali del cittadino e di garantirgli, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite di norma tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, ad es. psichiatria, medicina dello sport, ecc., individuati in base alle esigenze della programmazione sanitaria, l'attivita' specialistica puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive. Le prestazioni riguardano: a) le consulenze nei confronti del medico di base o di altri sanitari del servizio sanitario nazionale che lo richiedano, nei limiti e secondo i contenuti del quesito diagnostico e degli indirizzi della U.S.L.; b) tutti gli interventi specialistici di diagnosi e terapia delle malattie, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare e di dayhospital; c) la correlazione con i settori della sanita' pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi della preospedalizzazione e di dimissione protetta; d) il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della U.S.L.; e) l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle UU.SS.LL., nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle [leggi n. 194/78 e n. 180/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;180); tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo; f) le attivita' di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi e di ortesi. Per quanto riguarda le protesi dentarie e ortodontiche, si rinvia all'allegato D) annesso al [decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984;884); g) le attivita' di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A); h) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale; i) le attivita' di consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i propri fini istituzionali; l) impegno professionale, specie finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica del caso clinico da eseguirsi ambulatoriamente, salvo controindicazione clinica, secondo modalita' convenute con la U.S.L. (allegato C). Le modalita' tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale, sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della U.S.L. Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi all'interno dei presidi poliambulatoriali pubblici extra-ospedalieri l'organizzazione del lavoro deve prevedere piu' turni giornalieri e deve tendere alla piena utilizzazione dei presidi in parola. L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve di norma proporsi di conseguire la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca almeno per 12 ore settimanali, valorizzando il lavoro interdisciplinare di gruppo e la responsabilita' di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario. L'erogazione delle prestazioni specialistiche, salvi i casi d'urgenza, avviene con il sistema a prenotazione secondo lo standard uniforme indicativo di quattro prestazioni ordinarie l'ora per ogni singola branca specialistica. Per le prestazioni dei servizi di patologia clinica, di radiologia e fisiochinesiterapia lo standard indicativo sara' stabilito a seconda del tipo e del numero di apparecchiature e del personale addetto esistenti nel presidio in cui lo specialista esercita la propria attivita'. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte, lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto all'art. 28. Note all'[art. 9, comma 2, lettera e): - La legge 13 maggio 1978, n. 180](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180~art9-com2-lete), reca: "Accertamenti e trattamenti: sanitari volontari e obbligatori". - La [legge 22 maggio 1978, n. 194](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194), reca: "Norme per la tutela della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza". Nota all'art. 9, comma 2, lettera f): L'allegato D al [decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-10-16;884), reca: "Modalita' di esecuzione delle prestazioni protesiche ed ortesiche (protesi dentarie ed ortodontiche)".

Accordo - art. 10

Art. 10. Cessazione e sospensione dall'incarico L'incarico puo' cessare per rinuncia dello specialista, o per revoca della U.S.L. ai sensi dell'art. 7, da comunicare a mezzo di raccomandata a.r. la cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. Su specifica richiesta dello specialista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. La revoca dall'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi: cancellazione o radiazione dall'albo professionale; per sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 3; condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione; aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 27 in caso di malattia; aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'; per incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della regione o di regione limitrofa. L'incarico ambulatoriale e' sospeso nel caso di emissione del mandato o di ordine di cattura. Nel caso previsto dal comma precedente la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 16. Per i medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 1 febbraio 1979 l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di eta'.

Accordo - art. 11

Art. 11. Conferimento degli incarichi - Aumenti d'orario Premesso che le ore di attivita' che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione degli aumenti di orario, dei turni di nuova istituzione e di turni vacanti, verranno adottate le seguenti procedure. I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo per gli ultimi quindici giorni di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre. I sindacati firmatari del presente accordo provvederanno a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del comitato stesso individua, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilita' pervenute, l'avente diritto secondo il seguente ordine di priorita': 1) specialista che nella specialita' esercitata svolga esclusivamente attivita' ambulatoriale, regolamentata dal presente accordo, documentata dal foglio notizie; 2) specialista che nella specialita' esercitata svolga altra attivita' con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza e, in quest'ultimo caso, non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia; 3) specialista che svolga altre attivita' con rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a rinunciare a tale rapporto e divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia; 4) specialista titolare di incarichi in branche diverse che richieda di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico; 5) specialista in atto titolare di incarico che per lo svolgimento di altre attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario; 6) medico generico ambulatoriale, di cui all'annessa "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale" oppure medico titolare di incarico a tempo indeterminato ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1984, n. 886](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-10-16;886) in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore pari a quello dell'incarico di cui e' titolare. Il medico incaricato ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 886/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984;886) decade da tale incarico all'atto del conferimento dell'incarico di specialista, anche nel caso che quest'ultimo comporti un orario di attivita' settimanale inferiore a quello dell'incarico gia' detenuto. E' invece consentito al medico generico ambulatoriale di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio; 7) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art. 13 che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'. Tale specialista, ove riceva l'incarico deve trasferire la propria residenza nel comune nel cui ambito e' sito il presidio ambulatoriale e deve eventualmente iscriversi all'albo professionale della nuova provincia. Non e' ammesso il trasferimento ai sensi del presente punto 7) prima che siano trascorsi diciotto mesi dall'attribuzione dell'incarico nell'ambito di provenienza. Ai fini delle procedure di cui ai punti da 1) a 7), e per ogni singolo punto, l'anzianita' di servizio ambulatoriale o di attivita' riconosciuta equivalente in virtu' di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parita' di condizione. Lo specialista in posizione di priorita' verra' invitato dall'assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 a compilare domanda di conferimento da inoltrare entro quindici giorni alla U.S.L. competente, per la formalizzazione dell'incarico, che dovra' avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico viene conferito allo specialista individuato dall'assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato quale presidente del comitato di cui all'art. 13 in base alla graduatoria riferita all'anno in cui ha inizio la procedura di pubblicazione della vacanza dell'incarico stesso. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la U.S.L. puo' conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. L'incarico provvisorio non puo' avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni case con la nomina del titolare. Allo specialista incaricato in via provvisoria, spetta lo stesso trattamento previsto dall'art. 26 per i sostituti non titolari di incarico. Lo specialista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca e all'interno di un solo ambito zonale definito ai sensi dell'art. 13. Nota all'[art. 11, comma 5: Il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 886](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-10-16;886~art11-com5), reca: "Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti all'attivita' della medicina dei servizi".

Accordo - art. 12

Art. 12. Formazione delle graduatorie Conferimento del primo incarico l'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, ricevute dall'ordine dei medici le domande di cui all'art. 2 con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvedera' su conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A), parte seconda. L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, provvedera' alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo presso l'ordine dei medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il comitato zonale per la durata di quindici giorni. Entro quindici giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata a.r. istanza di riesame all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale procede al riesame delle graduatorie su conforme parere del comitato medesimo entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto trasmettendole quindi all'approvazione da parte della giunta al presidente della giunta regionale. Tale provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione entro il 15 dicembre. Tale pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. L'amministrazione regionale curera' l'immediato invio del Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici e alle UU.SS.LL. sede dei comitati di cui all'art. 13. Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda. L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, qualora il servizio disponibile non sia stato assegnato a medico gia' incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e ricevuta la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'interessato, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro trenta giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi tre. Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in localita' non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria e' riferita, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo art. 18. Ai medici gia' in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse. Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico. Il conferimento dell'incarico e' effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata a.r. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme nonche' dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. La mancata restituzione entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata a.r., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che, su parere del comitato di cui all'art. 13, decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza. Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico e' conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti, a condizione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel comune sede del presidio della U.S.L. Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parita' di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento.

Accordo - art. 13

Art. 13. Comitato consultivo zonale In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' UU.SS.LL., definito con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', d'intesa con i sindacati firmatari del presente accordo e con l'ANCI regionale, e' costituito un comitato consultivo zonale. Lo stesso provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il comitato ha sede, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate. Le regioni attuano, d'intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie UU.SS.LL. allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici ambulatoriali di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo. Il comitato e' composto da: l'assessore regionale alla sanita', o da un suo delegato, che ne assume la presidenza; tre rappresentanti delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale; quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma 1 del presente articolo, con il sistema previsto per le elezioni dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'ordine dei medici avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati e eletti, con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanita', che procede alla nomina dei componenti. Il comitato svolge compiti di iniziativa e proposta ed emette i pareri indicati nel presente accordo per la corretta ed uniforme applicazione dell'accordo da parte delle UU.SS.LL. in materia di: 1) formazione delle graduatorie; 2) tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario degli specialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, nonche' di ogni altra attivita' sanitaria prevista dal presente accordo ai fini della determinazione dei massimali orari di cui agli articoli 4 e 5, del sopravvenire dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 3; 3) indicazione, alla U.S.L. che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione; 4) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini: a) dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilita' con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualita' di dipendente, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attivita' dell'incarico in atto svolto; b) della formulazione alle UU.SS.LL., sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso comune; 5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati; 6) procedure di cui degli articoli 6 e 7. Il comitato svolge,altresi', funzioni consultive in favore dell'assessore regionale alla sanita' o delle singole UU.SS.LL. Il comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dalla U.S.L. sede del comitato. La regione, d'intesa con la U.S.L., destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del comitato zonale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale, individua, inoltre, presso i locali di cui sopra l'albo per le affissioni e dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici e con le UU.SS.LL.

Accordo - art. 14

Art. 14. Comitato consultivo regionale In ciascuna regione e' istituito, con provvedimento dell'amministrazione regionale, un comitato consultivo composto da: l'assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assume la presidenza; tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione dei sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale. La sede del comitato e' indicata dall'amministrazione regionale. La regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessari per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del comitato regionale e per consentire al comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente accordo; l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i comitati zonali. Il comitato formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza regionale, inerenti all'applicazione del presente accordo, all'attuazione nell'ambito del territorio della regione dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali, al trasferimento di cui all'art. 6, comma 10, all'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 1 e svolge ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo. La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Accordo - art. 15

Art. 15. Funzionamento dei comitati di cui agli articoli 13 e 14 I comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza. In caso di parita', prevale il voto del presidente. I pareri di competenza dei comitati, che sono vincolanti nei casi Espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.

Accordo - art. 16

Art. 16. Commissione regionale di disciplina E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da: tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI regionale; un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento; un esperto nominato dalla federazione regionale degli ordini dei medici su designazione dei sindacati firmatari del presente accordo; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. La presidenza e' assunta da uno dei membri medici eletti in rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale. La sede e' presso l'ordine dei medici del capoluogo di regione. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda. La commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Gli esperti partecipano alle sedute della commissione senza diritto di voto. La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: richiamo: trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 dell'accordo; diffida: violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo; sospensione del rapporto per la durata non superiore ai due anni; recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo o di diffida; gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 3 dell'accordo; revoca: recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilita'. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine dei medici di competenza e all'assessore regionale alla Sanita' o suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13, che ne dara' notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Accordo - art. 17

Art. 17. Consultazione tra le parti Su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attivita' ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attivita' ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.

Accordo - art. 18

Art. 18. Rimborso spese di accesso Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di L. 341 per chilometro. La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in percentuale, delle variazioni di prezzo eventualmente subita dalla benzina "super". Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13. La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora lo specialista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Accordo - art. 19

Art. 19. Copertura degli incarichi in situazione di carenza Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui agli articoli 11 e 12, risulti impossibile procedere alla copertura dei nuovi turni, dei turni vacanti o del maggior orario disponibile per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico l'U.S.L. puo' assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purche' sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, non abbia superato il limite di eta' di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilita', dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13. L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali verra' rinnovata la procedura prevista dall'art. 11 e successivamente quella prevista dal presente articolo. Anche nel caso in cui l'incarico venisse rinnovato allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario. Al medico incaricato ai sensi del presente articolo oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennita' di rischio, le quote di caro vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente accordo.

Accordo - art. 20

Art. 20. Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente Le regioni, annualmente d'intesa con gli ordini dei medici e i sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo. Le attivita' di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono presso i presidi sanitari delle UU.SS.LL. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato (animatori di formazione permanente). Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi. I comitati consultivi di cui all'art. 14 esprimono parere sui programmi applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio saranno scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e allo accrescimento culturale del medico anche in relazione alla evoluzione della patologia. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I corsi di formazione saranno di norma organizzati prevedendo: lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento attivo per obiettivi; la partecipazione a piccoli gruppi; appropriate modalita' che consentano la valutazione formativa del corso da parte dei partecipanti. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti - hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della U.S.L. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete per tutta la durata del corso il compenso orario di cui all'art. 33, primo comma, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita'. Con accordi a livello regionale tra la regione, gli ordini dei medici e i sindacati firmatari saranno prese iniziative per l'attuazione di corsi di addestramento appositamente dedicati agli animatori della formazione permanente, da individuarsi tra medici gia' titolari di incarico nella branca interessata. Gli animatori per la loro attivita' ricevono un compenso concordato a livello regionale. Detta attivita' non comporta riduzione del massimale orario settimanale. A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo regionale. E' in facolta' della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi agli specialisti spetta lo stesso trattamento di cui ai commi quarto e quinto che precedono.

Accordo - art. 21

Art. 21. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione delle consulenze effettuate fuori sede su richiesta delle U.S.L. Le relative polizze saranno portate a conoscenza, dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 32 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L. Del pari e' assicurato presso l'INAIL il personale medico che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.

Accordo - art. 22

Art. 22. Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. Il permesso e' usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sara' concesso a condizione che l'U.S.L. possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo. Detto periodo e' elevato a quarantacinque giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennita' di rischio da radiazione di cui all'art. 32. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai successivi articoli 23 e 24. Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 33 e 34, le quote aggiuntive per variazione del costo della vita e, qualora dovuta, l'indennita' di rischio.

Accordo - art. 23

Art. 23. Assenze non retribuite Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'U.S.L. conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione. Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione l'U.S.L. conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per l'intera durata del mandato. I periodi di assenza per i casi previsti dal precedente comma sono conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per eventuale segnalazione alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti opportuni. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.

Accordo - art. 24

Art. 24. Assenza per servizio militare Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il servizio di leva o richiamo alle armi e' ripristinato nel precedente incarico, sempreche' ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data del congedo. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi e' conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11.

Accordo - art. 25

Art. 25. Tutela sindacale Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici ambulatoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco sindacale nelle seguenti misure: 1) un distacco totale ogni duemila iscritti; 2) 1.500 ore annue per ogni mille iscritti per l'espletamento dei compiti, connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'accordo e per i rapporti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e' rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato nazionale - viene effettuata a cura delle UU.SS.LL. la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 31. Il diritto di cui al primo comma del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale. Il distacco sindacale di cui ai punti 1) e 2) che precedono e' calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente accordo. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei comitati e delle commissioni previsti dal presente accordo, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 novembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli assessori regionali alla sanita' e al Ministero della sanita', i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale e' richiesto il distacco. Gli assessori regionali alla sanita' provvedono a darne comunicazione alle UU.SS.LL. interessate entro il 31 dicembre di ciascun anno. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con preavviso dallo specialista interessato alla U.S.L. presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

Accordo - art. 26

Art. 26. Sostituzioni Alle sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni l'U.S.L. provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilita'. Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma precedente. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 33, e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente accordo. Al medico sostituto, che sia gia' titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale. Al sostituto competono le quote di caro-vita secondo le modalita' del presente accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituito, nonche' il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 18.

Accordo - art. 27

Art. 27. Malattia - Gravidanza Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi - che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi sei mesi e al 50% per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi. Lo specialista non ancora confermato, in caso di malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi, per la durata massima di dodici mesi. Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane. La U.S.L. puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

Accordo - art. 28

Art. 28 Prolungamento dell'orario di lavoro Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente accordo sia necessario superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnato al medico specialista, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalita' organizzative e ad autorizzare il prolungamento dell'orario di servizio, previo consenso dello specialista interessato. Analoga richiesta puo' essere avanzata dallo specialista alla U.S.L. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario verra' corrisposto il compenso orario di cui all'art. 33 maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita' al medesimo spettanti.

Accordo - art. 29

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