DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1987, n. 291

Type DPR
Publication 1987-06-08
Ultimo aggiornamento 1987-07-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 29 Attivita' "extra-moenia" L'orario di attivita' dello specialista puo' essere prolungato anche per attivita' specialistica "extra-moenia" domiciliare o ambulatoriale. A) Attivita' specialistica domiciliare. Premesso che ai sensi dell'[art. 25, sesto comma, della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art25-com6), le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche a domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri, qualora le UU.SS.LL., nel quadro della programmazione sanitaria regionale, decidano di attivare servizi specialistici domiciliari, l'attivita' dello specialista che vi e' adibito e' disciplinata dai seguenti criteri: a) l'attivita' specialistica domiciliare e' di carattere volontario e sara' svolta da quegli specialisti che abbiano dichiarato alla U.S.L. di appartenenza la propria disponibilita'; b) l'espletamento di attivita' specialistica domiciliare e' autorizzato di volta in volta dalla U.S.L. competente sulla base di specifica richiesta del medico curante la quale, oltre a contenere menzione della diagnosi o sospetto diagnostico, deve indicare espressamente che trattasi di paziente non deambulabile; c) a livello locale saranno stabilite le forme di controllo piu' idonee per il corretto svolgimento dell'attivita' specialistica domiciliare; d) con riserva di verificarne le congruita' allo scadere della sperimentazione di cui al successivo punto f), il tempo complessivamente occorrente allo specialista per l'esecuzione di ciascuna prestazione specialistica domiciliare e' forfettariamente e convenzionalmente determinato in 75 minuti. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima l'impegno dello specialista e' forfettariamente e convenzionalmente determinato in 20 minuti; e) per lo svolgimento di attivita' specialistica domiciliare spetta allo specialista unicamente il compenso orario nella misura dovutagli in relazione all'incarico di cui e' titolare, ivi comprese le maggiorazioni relative all'anzianita' di servizio. Sul compenso di cui sopra le UU.SS.LL. verseranno il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 30 del presente accordo; f) I suesposti criteri vengono adottati a titolo sperimentale per la durata del presente accordo con l'impegno di riesaminare il problema alla luce dei risultati della sperimentazione effettuata. B) Attivita' "extra-moenia" ambulatoriale. Per attivita' specialistica ambulatoriale "extra-moenia" si intende quella attivita' di consulenza che di volta in volta lo specialista puo' essere chiamato, dalla U.S.L. di appartenenza, a effettuare in presidi, strutture e servizi diversi dal presidio poliambulatoriale in cui egli svolge il proprio incarico. L'attivita' "extra-moenia" ambulatoriale e' disciplinata dai seguenti criteri: a) essa e' di carattere volontario e viene svolta da quegli specialisti che abbiano dichiarato alla U.S.L. di appartenenza la propria disponibilita'; b) l'espletamento dell'attivita' "extra-moenia" ambulatoriale e' richiesto di volta in volta dalla U.S.L. competente; c) con riserva di verificarne la congruita' allo scadere della sperimentazione di cui al successivo punto e), il tempo complessivamente occorrente allo specialista per l'esecuzione di ciascuna prestazione specialistica ambulatoriale "extra-moenia" e' forfettariamente e convenzionalmente determinato in 40 minuti. Per l'esecuzione di prestazioni successive alla prima in occasione di un singolo accesso l'impegno orario da retribuire viene rapportato al numero delle prestazioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 9; d) per lo svolgimento di attivita' ambulatoriale "extra-moenia" spetta allo specialista unicamente il compenso orario nella misura dovutagli in relazione all'incarico di cui e' titolare, ivi comprese le maggiorazioni relative all'anzianita' di servizio. Sul compenso di cui sopra le UU.SS.LL. verseranno il contributo ENPAM nella misura e con le modalita' di cui all'art. 30 del presente accordo; e) i suesposti criteri vengono adottati a titolo sperimentale per la durata del presente accordo con l'impegno di riesaminare il problema alla luce dei risultati della sperimentazione effettuata. Nota all'art. 29, lettera A comma 1: Il testo dell'[art. 25, comma 6, della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art25-com6), e' il seguente: "Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge".

Accordo - art. 30

Art. 30. Contributo ENPAM A favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita' ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa - di norma mensilmente, al massimo trimestralmente - con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministero del lavoro 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 33), sul premio di collaborazione, sulle quote di caro-vita, sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro, sui compensi per attivita' "extra-moenia" di cui all'art. 29 e sull'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34. Nota all'art. 30: Il decreto ministeriale 15 ottobre 1976 reca: "Regolamenti dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti: ambulatoriali, generici e specialisti esterni".

Accordo - art. 31

Art. 31. Riscossione delle quote sindacali Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dalle UU.SS.LL. presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso - contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote. Restano in vigore le deleghe gia' rilasciate a favore dei sindacati confluiti nel sindacato firmatario dell'accordo di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984;884). Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti del sindacato.

Accordo - art. 32

Art. 32. Indennita' di rischio A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'indennita' di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964;185) in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreche' il rischio abbia carattere professionale. Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennita' e' demandato a un'apposita commissione composta dal coordinatore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali eletti con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni, e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione. Nota all'[art. 32, comma 1: Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-02-13;185~art32-com1), reca: "Sicurezza degli impianti. Pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".

Accordo - art. 33

Art. 33. Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente, a decorrere dal 1 gennaio 1986, un compenso forfettario rapportato a L. 15.955 per ora di incarico. Tale compenso e' elevato a L. 16.915 con decorrenza 1 gennaio 1987 e a L. 17.900 con decorrenza 1 gennaio 1988. A decorrere dal 1 gennaio 1986 al compenso orario di cui al primo comma sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) e incrementi periodici per fasce triennali di anzianita' nella misura del 6% (sei per cento) fino a un massimo di sette fasce. Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianita' successive. Dopo il conseguimento della settima fascia di anzianita' gli aumenti biennali sono calcolati sul compenso corrispondente a detta fascia. Tanto gli aumenti biennali che gli incrementi triennali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianita'. Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' UU.SS.LL., l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce triennali e degli scatti biennali e' valutabile la sola anzianita' maturata nell'ambito dell'incarico specialistico. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 22, 25 e 27, commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza. Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%. Per il periodo 1 luglio 1985-31 dicembre 1985 restano confermate le disposizioni di cui all'[art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1985;884~art36). Nota all'art. 33, ultimo comma: Il testo dell'[art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-10-16;884~art36), e' il seguente: "Art. 36. (Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali). - Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato a L. 15.000 per ora di incarico. Il predetto compenso e' incrementato di aumenti biennali nella misura del 2,50% del valore iniziale, ciascuno decorrente dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anzianita'. A decorrere dal 1 gennaio 1983 il compenso orario di cui al primo comma e' soggetto ad aumenti periodici per fasce quinquennali di anzianita' dell'8% costante e di scatti biennali del 2,50%. Questi ultimi vengono riassorbiti al conseguimento della fascia di anzianita' successiva. Le fasce di anzianita' nel numero di quattro vengono acquisite al compimento del 5°, 10°, 15° e 20° anno di effettiva anzianita'. La fascia quinquennale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'anzianita'. Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' unita' sanitarie locali, l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' valutabile la sola anzianita' maturata nell'ambito dell'incarico specialistico. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti di cui agli articoli 26, 27, 30, comma secondo. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 25, 28 e 30, commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'unita' sanitaria locale. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza".

Accordo - art. 34

Art. 34. Indennita' di disponibilita' A partire dal 1 gennaio 1986 agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita' nella misura di L. 1.995 per ogni ora risultante dalla lettera di incarico. Tale indennita' e' elevata a L. 2.490 dal 1 gennaio 1987 e a L. 3.000 dal 1 gennaio 1988. L'indennita' in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui all'art. 40.

Accordo - art. 35

Art. 35. Prestazioni di particolare impegno professionale Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 9, lo specialista salvo controindicazioni cliniche, e' tenuto ad effettuare, secondo modalita' organizzative convenute con le UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, purche' le liste di attesa non vadano oltre i sette giorni, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica, allo scopo di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza. Per l'espletamento di tali interventi allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale di cui all'art. 33, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma precedente, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista in base alla lettera di incarico.

Accordo - art. 36

Art. 36. Realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, le unita' sanitarie locali corrispondono agli specialisti ambulatoriali la somma di lire 600 per ogni ora di attivita' effettivamente espletata secondo la lettera di incarico. Tale erogazione e' ininfluente ai fini di ogni altro istituto di carattere normativo ed economico previsto del presente accordo.

Accordo - art. 37

Art. 37. Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente accordo. E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nella provincia autonoma di Bolzano in possesso del relativo attestato.

Accordo - art. 38

Art. 38. Premio di collaborazione Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 33) e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti, nel corso dell'anno e dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34. Detto premio sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio. Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, e' computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo. Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete, entro novanta giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attivita' prestata prima del 31 dicembre. Il premio in parola non compete allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

Accordo - art. 39

Art. 39. Premio di operosita' A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita' per conto delle UU.SS.LL., ai sensi del presente accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, spetta dopo un anno di servizio di cessazione del rapporto professionale, un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianita' determinata ai sensi del precedente articolo, esclusi i periodi per i quali sia gia' intervenuta liquidazione. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni e non calcolando quella pari o inferiore a quindici giorni. Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a quindici giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a quindici giorni non e' computata. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il "premio" per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 33) e sul premio di collaborazione e sull'indennita' di disponibilita'. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al [decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984;884), che qui si intendono integralmente richiamati. Nota all'art. 39, ultimo comma: Il testo dell'allegato E al [decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-10-16;884), e' il seguente: "ALLEGATO E VERBALE DI RIUNIONE Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, si sono riunite presso il Ministero della sanita' in data 30 giugno 1982 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stesso. Nell'occasione sono state esaminate le seguenti questioni applicative: I) Modalita' tecniche necessarie per realizzare il principio dell'unicita' del rapporto di cui all'art. 1, secondo comma, dell'accordo anche in sede di liquidazione del premio di operosita' di cui all'art. 40. A tal fine sono stati considerati, a titolo esemplificativo, i seguenti casi: 1) Lo specialista presta la propria opera professionale presso una pluralita' di unita' sanitarie locali e gli incarichi cessano contestualmente nei confronti di tutte. In tal caso le parti hanno convenuto sulla necessita' che siano adottati i seguenti criteri: a) il "premio" viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti enti mutualistici, dalla unita' sanitaria locale presso la quale lo specialista e' titolare di incarico per il maggior numero di ore; a parita' di ore, l'unita' sanitaria locale che liquida il premio e' quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianita' di effettivo servizio; b) l'individuazione della unita' sanitaria locale tenuta al pagamento avviene a cura del comitato zonale competente (oppure, ove cosi' localmente si concordi, a cura del comitato regionale) che fornisce anche tutte le notizie indispensabili per la liquidazione del premio; c) laddove l'individuazione della unita' sanitaria locale tenuta al pagamento non possa avvenire in base ai criteri di cui sopra, essa e' rimessa alla scelta dello specialista interessato. 2) Gli incarichi in precedenza svolti dallo specialista per conto di piu' unita' sanitarie locali vengono concentrati presso una sola unita' sanitaria locale. Premesso che la cessazione dall'incarico presso le altre unita' sanitarie locali non fa venir meno il rapporto con il Servizio sanitario nazionale - che e' unico - e non comporta quindi liquidazione del premio di operosita' relativamente agli incarichi cessati, le parti hanno riconosciuto che il premio di operosita' debba essere liquidato alla cessazione dell'incarico presso l'ultima unita' sanitaria locale, a cura di questa e per tutto il servizio complessivamente prestato dallo specialista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello svolto presso gli enti mutualistici disciolti. 3) Le parti inoltre hanno convenuto che i criteri di cui ai punti 1 e 2 debbano trovare applicazione anche in caso di trasferimento dello specialista da una regione all'altra. In tal caso il comitato zonale (o regionale) di provenienza avra' cura di trasmettere al comitato zonale (o regionale) di destinazione tutta la documentazione relativa all'attivita' fin li' svolta dallo specialista. Le parti si sono date atto che le soluzioni tecniche di cui al presente punto I) sono rese possibili dalla circostanza che in sede di determinazione annua del Fondo sanitario nazionale, l'entita' delle somme considerate ai fini della liquidazione del premio di operosita' ai medici ambulatoriali risulta adeguata a coprire gli oneri che normalmente conseguono a tale titolo dalla cessazione degli incarichi. II) Corretta applicazione del principio di cui all'art. 36, quinto comma, dell'accordo per il quale l'anzianita' da valutare ai fini dell'attribuzione delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' quella maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo 11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. A tal riguardo, tenuto conto che nell'anzianita' di cui sopra e' compresa anche quella maturata presso enti - quali INPS, INAIL, ENPI - che non fanno parte del Servizio sanitario nazionale, si e' presa in esame l'ipotesi che lo specialista, assumendo un incarico presso una unita' sanitaria locale, rinunci di conseguenza e contestualmente all'incarico gia' ricoperto, presso uno dei suddetti enti. In tal caso le parti hanno riconosciuto che l'intervenuta liquidazione del premio di operosita' da parte dell'INPS dell'INAIL e dell'ENPI - liquidazione alla quale l'ente e' ovviamente tenuto - non configura soluzione di continuita' nel servizio, rilevante ai fini del citato quinto comma dell'art. 36. "A fortiori", tali conclusioni valgono nel caso che il rapporto con INPS, INAIL o ENPI venga meno in costanza di incarico presso una unita' sanitaria locale. Letto, approvato e sottoscritto. Le federazioni degli organi nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".

Accordo - art. 40

Art. 40. Quote di caro-vita Le parti convengono che agli specialisti ambulatoriali sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla [legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38~art16) del [decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13), con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla data del 1 novembre 1985 in base alle norme del [decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984;884); d) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla [legge n. 38/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;38) e al [decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13), e' rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art. 33, primo comma, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili; e) ai medici con incarico inferiore a 40 ore mensili spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 40 ore mensili di attivita', decurtato di un quarantesimo per ogni ora al di sotto del limite di 40. Le quote di cui ai commi precedenti non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale. Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL. e/o altri enti che adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera d) del primo comma che precede, proporzionalmente tra le UU.SS.LL. e/o gli enti interessati in ragione del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal comitato di cui all'art. 13. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988. Note all'art. 40, comma 1: - Il testo dell'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13~art16), e' il seguente: "Art. 16 (Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato come segue: a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale; b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte. I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzati al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi. La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello nell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata; c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986, pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.000. 2. Nel caso di variazione delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione saranno concordate tra le delegazioni di cui all'[art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art12), modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza. 3. L'efficienza del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni". - La [legge 26 febbraio 1986, n. 38](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38), reca: "Disposizioni in materia di indennita' di contingenza".

Accordo - art. 41

Art. 41. Commissione professionale In ogni regione e' costituita ai sensi dell'[art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24), una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24 i seguenti compiti: a) definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e regionale; b) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza; c) prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla commissione di disciplina di cui all'art. 16. Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione e' presieduta: dal presidente dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita: cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale; quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei comitati regionali; un funzionario della carriera direttiva amministrativa delle regioni con funzioni di segretario. Nota all'art. 41, comma 1: Il testo dell'[art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24), e' il seguente: "Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'[articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dell'anzidetto articolo devono prevedere: a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali; b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati dalla regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il, compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare le procedure per le verifiche di qualita' dell'assistenza. Nella definizione degli standards, medi assistenziali, dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48; c) l'impegno tipi sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'[articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-09-12;463~art12), convertito, con modificazioni, nella [legge 11 novembre 1983, n. 638](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-11-11;638), nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati. In caso di mancata designazione dei componenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attivita' fino alla costituzione della commissione definitiva. In applicazione dei principi di contestualita' e di omogenizzazione affermati nell'[articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;348~art20), in deroga al primo comma del citato [articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), gli accordi convenzionali, in scadenza o gia scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985".

Accordo - art. 42

Art. 42. Durata dell'accordo Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

Norma finale

Norma finale Ai medici di cui alla "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale", costituente il titolo II dell'accordo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84, i quali risultino titolari di incarico alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si estende, dalla data suddetta, il trattamento economico nonche', se e in quanto applicabile, il trattamento giuridico previsto per i medici specialisti ambulatoriali. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi rientranti nella "regolamentazione" di cui al primo comma. I medici di cui alla presente "norma finale", i quali non trovino collocazione nell'ambito dei servizi specialistici ai sensi dell'art. 11, punto 6), possono essere utilizzati secondo le esigenze delle UU.SS.LL. di appartenenza nei servizi del territorio ovvero per l'espletamento di attivita' di organizzazione sanitaria. Le modalita' di espletamento della nuova attivita' sono stabilite con apposita lettera d'incarico da trasmettere per conoscenza anche all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato di cui allo art. 13. L'attivita' che i medici suddetti svolgeranno nei servizi del territorio e/o nell'ambito dei compiti di organizzazione sanitaria rappresenta, a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', prosecuzione del rapporto in atto. In attesa che si pervenga alle soluzioni di cui ai commi precedenti, le UU.SS.LL. presso le quali tali medici prestano la loro attivita' possono provvisoriamente utilizzarli nei compiti propri di istituto, dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13. Nota alla "Norma finale", comma 1: Il testo del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: "Titolo II REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO CON I SANITARI ADDETTI ALLA MEDICINA GENERALE AMBULATORIALI Articolo unico Ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale in servizio presso le unita' sanitarie locali in virtu' di un rapporto costituitosi anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo unico del 22 dicembre 1978 si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali. A detti medici spetta il compenso orario di L. 13.350".

Norme transitorie

Norma transitoria n. 1 Per la formazione delle graduatorie annuali, da valere per l'anno 1988, relative alle branche specialistiche di cui allo "stralcio" dell'allegato A annesso al presente accordo, le parti convengono transitoriamente quanto segue: a) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle graduatorie e' fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo; b) in sede locale, sentito il comitato di cui all'art. 13 saranno stabiliti gli altri termini per il compimento delle procedure stabilite al fine di rendere le graduatorie operanti a partire dal 1 gennaio 1988; c) per la valutazione dei titoli utili ai fini delle graduatorie suddette, valgono i criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti mutualistici dell'11 giugno 1975, e successive integrazioni e modificazioni. Norma transitoria n. 2 Per gli anni 1987 e 1988 restano confermate, per le branche specialistiche non comprese nello "stralcio" di allegato A annesso al presente accordo e salvo quanto previsto dalla norma transitoria n. 9, le graduatorie annuali formate in base ai criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti mutualistici dell'11 giugno 1975 e successive integrazioni e modificazioni. Norma transitoria n. 3 Il contributo di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 non e' piu' dovuto a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo; restano di spettanza del sindacato firmatario dell'accordo n. 884/84, le trattenute effettuate a tale titolo fino al mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Norma transitoria n. 4 Sono confermate "ad personam" le posizioni non conformi al disposto del secondo comma dell'art. 4, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Gli specialisti interessati, peraltro, sono tenuti a ridurre annualmente di due ore, con cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988, la loro attivita' settimanale di specialista ambulatoriale. La riduzione, ovviamente, sara' limitata a una sola ora quando il divario non sia superiore. Norma transitoria n. 5 Le parti convengono, al fine di dare attuazione al primo e secondo comma dell'art. 8, che in sede regionale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario. Norma transitoria n. 6 Sono confermate "ad personam" le posizioni non conformi al disposto dell'art. 11, ultimo comma, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, fatta salva la possibilita' di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, primo comma. Norma transitoria n. 7 Sono confermati gli incarichi e le situazioni in atto legittimamente acquisiti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Gli specialisti, peraltro, i quali in atto svolgano complessivamente oltre 38 ore di attivita' settimanale sono tenuti a ridurre annualmente di due ore il loro impegno settimanale con cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988. La riduzione, ovviamente, sara' limitata a una sola ora quando il divario non sia superiore. Norma transitoria n. 8 In deroga a quanto previsto dal primo comma dello art. 18, il rimborso per spese di accesso continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984. Norma transitoria n. 9 In attesa della revisione dell'allegato A, come previsto dalla dichiarazione a verbale n. 3, le parti convengono fin da ora di inserire tra i titoli validi per la partecipazione alla graduatoria di "odontostomatologia" l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri, di cui alla legge n. 409/85. Pertanto, fermo il termine del 31 gennaio 1987 per il possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria per la suddetta branca, da valere per l'anno 1988, si conviene di riaprire i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla graduatoria stessa secondo le disposizioni di cui alla norma transitoria n. 1. Norma transitoria n. 10 Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate. Detti specialisti verranno trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in cui si verifichera' la possibilita'. Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20%, e del 30% per gli analisti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennita' di rischio e delle quote di caro-vita che competono nella misura e con le modalita' di cui agli articoli 35 e 41. Ai radiologi saranno rimborsate le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino decurtato del 15%: agli stessi inoltre, saranno rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in base ai prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%. Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico previsto per gli specialisti operanti negli ambulatori in diretta gestione, eccezion fatta per gli articoli 11 e 22. Il trattamento previsto dall'art. 27 e' riconosciuto limitatamente ai casi in cui la malattia richieda ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica. Norma transitoria n. 11 Gli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale, cessato in epoca anteriore alla data 1 dicembre 1962 di istituzione del "premio" di cui all'art. 40 delle presenti norme, non puo' essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico. Norma transitoria n. 12 Fino all'insediamento dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16 del presente accordo sono confermati in carica i comitati e le commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84. La commissione di disciplina di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 svolgera' i compiti di cui all'art. 16 del presente accordo. I procedimenti disciplinari che, in seguito, alla contestazione degli addebiti, abbiano gia' avuto inizio alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, continueranno a svolgersi secondo le norme di sui al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84. In relazione a tali procedimenti l'eventuale fase di appello si svolgera' innanzi alla commissione regionale di disciplina di cui all'art. 16 del presente accordo, se costituita. Per i procedimenti disciplinari che, invece, non siano stati ancora iniziati alla data del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si osserveranno le norme dell'accordo stesso. Pertanto, la commissione zonale di disciplina, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 trasmettera' entro quindici giorni i relativi atti, alla commissione di cui all'art. 16 del presente accordo o alla commissione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84, se la prima non risulti ancora costituita. Nota alla norma transitoria n. 3: Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: "Art. 42 (Ritenute per la copertura delle spese sostenute dal sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'accordo). - Agli specialisti incaricati, iscritti e non iscritti al sindacato firmatario, viene effettuata la trattenuta di un contributo volontario nella misura dello 0,5% su tutte le competenze a qualsiasi titolo corrisposte, per la copertura delle spese sostenute dal sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'accordo e per consentirne la uniforme e corretta applicazione a favore di tutti gli specialisti ambulatoriali. Le relative somme sono versate mensilmente sul conto corrente bancario intestato alla segreteria nazionale del sindacato firmatario, nella persona del tesoriere pro-tempore, che ne disporra' in base ad un regolamento approvato dal consiglio nazionale del sindacato. Lo specialista ha facolta' di richiedere alla unita' sanitaria locale di essere esonerato dalla trattenuta di cui al primo comma". Nota alla norma transitoria n. 9, comma 1: La legge 24 luglio 1985, n. 409, reca "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee". Nota alla norma transitoria n. 12: Il testo degli articoli 13, 14, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: "Art. 13 (Comitato zonale). - In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' unita' sanitaria locale, definito con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', d'intesa con il sindacato firmatario del presente accordo e con l'ANCI regionale, e' costituito un comitato zonale. Lo stesso provvedimento indica l'unita' sanitaria locale presso la quale il comitato ha sede, sentito il sindacato firmatario del presente accordo e d'intesa con le unita' sanitarie locali interessate. Le regioni attuano, d'intesa con le unita' sanitarie locali e sentito il sindacato firmatario, forme di coordinamento tra le varie unita' sanitarie locali allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici ambulatoriali di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo. Il comitato e' composto da: quattro rappresentanti delle unita' sanitarie locali, designati dall'ANCI regionale di cui uno con funzioni di presidente; quattro rappresentanti dei medici specialisti convenzionati, nominati dal sindacato firmatario del presente accordo. Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanita', che procede alla nomina dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'unita' sanitaria locale sede del comitato. L'unita' sanitaria locale sede del comitato fornisce il personale, le strutture e le attrezzature necessarie per l'assolvimento dei compiti affidati al comitato. Il comitato svolge compiti di iniziativa e di proposta per la corretta e uniforme applicazione dell'accordo da parte delle unita' sanitarie locali e si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti: 1) predisposizione delle graduatorie; 2) tenuta e aggiornamento di un apposito schedario degli specialisti incaricati presso - le singole unita' sanitarie locali, con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' di ciascun presidio, delle date di conseguimento degli incarichi e degli incrementi di orario, nonche' di ogni altra attivita' sanitaria prevista dal presente accordo ai fini della determinazione dei massimali orari di cui agli articoli 4 e 5 del sopravvenire dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 3; 3) indicazione all'unita' sanitaria locale che deve conferire l'incarico del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione; 4) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini: a) dell'accertamento - sulla scorta dei fogli informativi compilati annualmente dagli interessati - delle incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; b) della formulazione alle unita' sanitarie locali, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso comune. 5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati; 6) formulazione dei pareri previsti dall'art. 6; 7) assolvimento dei compiti previsti dall'art. 1. Il comitato e' tenuto a rendere i propri pareri entro trenta giorni dalla richiesta salvi i diversi termini previsti di volta in volta dai singoli articoli; scaduto inutilmente il termine l'unita' sanitaria locale adotta i provvedimenti di competenza anche in mancanza del parere". "Art. 14 (Comitato regionale). - In ciascuna regione e' istituito, con provvedimento dell'amministrazione regionale, un comitato composto da: l'assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assume la presidenza; tre membri rappresentanti delle unita' sanitarie locali su designazione dell'ANCI regionale; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali nominati dal sindacato medico firmatario del presente accordo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale. La sede del comitato e' indicata dall'amministrazione regionale. Il comitato deve essere sentito preventivamente dalla regione su tutti i provvedimenti di propria competenza inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali. Il comitato formula proposte ed esprime pareri per la corretta applicazione delle norme del presente accordo. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli. La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente accordo. Il comitato regionale si riunisce almeno una volta al mese". "Art. 16 (Commissione zonale di disciplina). - In ciascun ambito zonale definito ai sensi dell'art. 13 e' istituita con provvedimento dell'amministrazione regionale, proposto dall'assessore alla sanita', una commissione disciplinare composta da sei membri medici di cui: tre membri in rappresentanza delle unita' sanitarie locali su designazione dell'ANCI regionale, d'intesa con le unita' sanitarie locali; tre membri nominati dal o dagli ordini dei medici competenti per territorio su designazione del sindacato firmatario del presente accordo, di cui uno assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'unita' sanitaria locale dove ha sede il comitato. La sede coincide con quella prevista per il comitato di cui all'art. 13. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda. La commissione disciplinare adotta una delle seguenti motivate decisioni: proscioglimento, richiamo, diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore ai due anni, revoca dell'incarico. La decisione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'unita' sanitaria locale che ha preceduto al deferimento, per la notifica all'interessato e per l'esecuzione della decisione, nonche' per la comunicazione all'ordine dei medici di competenza e al comitato di cui all'art. 13, che ne dara' notizia alle altre unita' sanitarie locali cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Avverso la decisione della commissione disciplinare e' ammesso ricorso entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione, alla commissione regionale di disciplina di cui al successivo art. 17. Il ricorso deve essere notificato a cura del ricorrente alla parte controinteressata e alla commissione di cui al presente articolo, per il conseguente sollecito inoltro del fascicolo alla commissione adita, nonche' inviato per conoscenza all'ordine dei medici e al comitato di cui all'art. 13. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, salvo che la commissione regionale di disciplina, per la particolare gravita' dei fatti accertati, abbia deliberato di dare esecuzione immediata al provvedimento stesso". "Art. 7 - (Commissione regionale di disciplina). - E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da otto membri medici: quattro membri in rappresentanza delle unita' sanitarie locali designati dall'ANCI regionale; quattro membri nominati dalla federazione regionale degli ordini dei medici su designazione del sindacato medico firmatario del presente accordo, di cui uno assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministratore regionale. La sede della commissione e' presso la sede dell'ordine dei medici del capoluogo di regione. Il procedimento innanzi alla commissione di disciplina deve salvaguardare il principio del contraddittorio nei confronti del medico deferito. La decisione e' comunicata a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata AR all'unita' sanitaria locale competente, per la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento, nonche' per la comunicazione alla commissione zonale di disciplina, al competente ordine dei medici e al competente comitato di cui all'art. 13 che provvedera' a darne notizia alle altre unita' sanitarie locali eventualmente cointeressate".

Dichiarazioni a verbale

Dichiarazione a verbale n. 1 Per la partecipazione alle riunioni dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16, ai componenti di parte pubblica spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale. Dichiarazione a verbale n. 2 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale. Dichiarazione a verbale n. 3 Le parti si impegnano ad esaminare entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, gli elenchi dei servizi specialistici istituibili nei presidi extra-ospedalieri, i titoli per l'ammissione alle relative graduatorie e quelli da valere per l'attribuzione dei punteggi (cosiddetto allegato A), nonche' lo schema di domanda e annesso foglio-notizie, convenendo fin da ora che in quella sede sara' prevista la formazione di graduatorie anche per la branca di psicologia. A tal fine le parti concordano di costituire una commissione tecnica paritetica di carattere non formale, composta di cinque membri per ciascuna parte, con il compito di elaborare appropriate proposte da sottoporre alle decisioni delle parti firmatarie. Intervenuta l'intesa sulla materia, il nuovo allegato A, lo schema di domanda e il foglio-notizie vengono approvati con decreto del Ministro della sanita'. In conseguenza di quanto sopra, il presente testo di accordo e' privo degli allegati A (ad eccezione dello "stralcio") e B menzionati all'art. 2. La commissione di cui al secondo comma che precede provvedera' anche all'elaborazione di un documento che enunci in via di principio la dotazione strumentale minima degli ambulatori destinati all'espletamento delle diverse attivita' specialistiche. A cura del Ministero della sanita' le proposte anzidette, ove ricevano l'assenso delle parti firmatarie, saranno comunicate alle regioni a mero titolo di suggerimento. Dichiarazione a verbale n. 4 Le parti riconoscono l'utilita' e l'esigenza, al fine di realizzare la piena uniformita' della materia, di elaborare un nomenclatore delle prestazioni, erogabili nell'area dell'attivita' specialistica "extra-degenza". Dichiarazione a verbale n. 5 Ove la U.S.L. ritenga di assegnare a particolari servizi specialistici, in cui operano piu' sanitari della stessa branca, un coordinatore tecnico, tale adempimento potra' essere attribuito a uno specialista in servizio nell'ambito del presidio specialistico, senza corresponsione di emolumenti o indennita' particolari. Dichiarazione a verbale n. 6 Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanita'" usata nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici" e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri". Dichiarazione a verbale n. 7 Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regione dell'ANCI non risulti costituita. Dichiarazione a verbale n. 8 Le parti raccomandano che il presente accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S. Dichiarazione a verbale n. 9 Le parti si impegnano a concordare, d'intesa anche con le organizzazioni sindacali della medicina generale, le norme per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo nel settore della medicina dei servizi, nell'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 48 della legge n. 833/78. Dichiarazione a verbale n. 10 Al fine di unificare e razionalizzare le procedure in materia di contribuzione ENPAM, le parti convengono che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro, su proposta dell'ENPAM, siano fissati i termini e le modalita' di versamento dei contributi previdenziali previsti dal presente accordo.

Allegato A

ALLEGATO A ACCORDO SPECIALISTI AMBULATORIALI BRANCA DI ALLERGOLOGIA Branche principali 1) Allergologia 2) Allergologia ed immunologia clinica Branche affini 1) Medicina generale 2) Medicina interna 3) Patologia generale 4) Clinica medica 5) Immunologia clinica 6) Malattie dell'apparato respiratorio 7) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia 8) Tisiologia e malattie polmonari 9) Patologia speciale medica 10) Clinica medica generale 11) Clinica medica generale e terapia medica 12) Patologia speciale medica e metodologia clinica 13) Patologia speciale e clinica medica 14) Immunoematologia 15) Dermosifilopatia 16) Clinica dermosifilopatica 17) Dermatologia e sifilografia 18) Dermosifilopatia e venereologia 19) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica 20) Dermatologia e venereologia 21) Dermosifilopatica 22) Patologia e clinica dermosifilopatica 23) Malattie cutanee e veneree BRANCA DI AUDIOLOGIA Branche principali 1) Audiologia Branche affini 1) Chirurgia 2) Chirurgia generale 3) Chirurgia generale e terapia chirurgica 4) Clinica chirurgica 5) Patologia speciale chirurgica 6) Semiotica chirurgica 7) Clinica chirurgica e medicina operatoria 8) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 9) Patologia chirurgica dimostrativa 10) Patologia speciale chirurgica dimostrativa 11) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica 12) Chirurgia d'urgenza 13) Anatomia chirurgica e corso di operazioni 14) Anatomia topografica e chirurgia operativa 15) Medicina operatoria 16) Neurochirurgia 17) Chirurgia dell'infanzia 18) Chirurgia pediatrica 19) Clinica chirurgica infantile 20) Clinica chirurgica pediatrica 21) Chirurgia plastica 22) Chirurgia plastica ricostruttiva 23) Clinica odontoiatrica 24) Odontoiatria e protesi dentale 25) Odontoiatria e protesi dentaria 26) Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria) 27) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) 28) Clinica otorinolaringoiatrica 29) Otorinolaringoiatria 30) Otorinolaringoiatria e patologia cervicofacciale 31) Foniatria BRANCA DI CHIRURGIA PLASTICA Branche principali 1) Chirurgia plastica 2) Chirurgia plastica ricostruttiva Branche affini 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria 2) Chirurgia della mano 3) Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano 4) Chirurgia generale 5) Chirurgia maxillo-facciale 6) Chirurgia orale 7) Chirurgia pediatrica 8) Clinica chirurgica e medicina operatoria 9) Odontoiatria e stomatologia 10) Ortognatodonzia 11) Ortopedia e traumatologia 12) Otorinolaringoiatria BRANCA DI FONIATRIA Branche principali 1) Clinica otorinolaringoiatrica 2) Foniatria 3) Otorinolaringoiatria 4) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Branche affini 1) Audiologia 2) Neuropsichiatria infantile BRANCA DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA Branche principali 1) Epidemiologia 2) Igiene 3) Igiene ed epidemiologia 4) igiene generale e speciale 5) Igiene e medicina preventiva 6) Igiene e medicina preventiva con orientamento di sanita' pubblica 7) Igiene pubblica 8) Igiene e sanita' pubblica Branche affini 1) Igiene pubblica 2) Igiene e medicina scolastica 3) Igiene e medicina preventiva con orientamenti di laboratorio ed analisi cliniche 4) Igiene e medicina preventiva con orientamenti di laboratorio 5) Igiene e tecnica e direzione ospedaliera 6) Puericultura ed igiene infantile 7) Parassitologia 8) Igiene e tecnica ospedaliera 9) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e tecnica ospedaliera 10) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene e medicina scolastica 11) Microbiologia 12) Igiene e medicina preventiva con orientamento di igiene industriale 13) Igiene e medicina preventiva con orientamento di tecnica e direzione ospedaliera 14) Statistica sanitaria 15) Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica 16) Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria 17) Statistica medica BRANCA DI IDROCLIMATOLOGIA Branche principali 1) Idroclimatologia medica e clinica termale 2) Idrologia, climatologia e talassoterapia 3) Idrologia medica 4) idrologia, crenologia e climatologia Branche affini 1) Chimica applicata all'igiene 2) Igiene 3) Igiene e medicina preventiva 4) Clinica medica 5) Clinica del lavoro 6) Medicina del lavoro 7) Clinica delle malattie del lavoro 8) Malattie del sangue e del ricambio 9) Malattie sangue, rene e ricambio 10) Malattia del tubo digerente, sangue e ricambio 11) Malattia apparato digerente e ricambio 12) Malattie apparato digerente e sangue 13) Malattia dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio 14) Gastroenterologia 15) Endocrinologia 16) Endocrinologia e malattie del ricambio 17) Endocrinologia e malattie metaboliche 18) Malattie endocrine e metaboliche 19) Medicina costituzionale ed endocrinologia 20) Medicina costituzionale ed endocrinologia 21) Pneumologia 22) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie 23) Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie 24) Fisiopatologia respiratoria 25) Malattie dell'apparato respiratorio 26) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia 27) Tisiologia 28) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio 29) Tisiologia e malattie polmonari BRANCA DI SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA Branche principali 1) Dietologia 2) Fisiologia e scienza dell'alimentazione 3) Scienza dell'alimentazione 4) Scienza dell'alimentazione e dietetica Branche affini 1) Auxologia normale e patologica 2) Biochimica applicata 3) Chimica biologica 4) Diabetologia 5) Diabetologia e malattie del ricambio 6) Farmacologia 7) Fisiologia della nutrizione 8) Fisiologia umana 9) Gastroenterologia 10) Geriatria 11) Gerontologia 12) Igiene 13) Igiene ed epidemiologia 14) Igiene e medicina preventiva 15) Igiene pubblica 16) Igiene scolastica 17) Igiene e medicina scolastica 18) Igiene e sanita' pubblica 19) Igiene e tecnica ospedaliera 20) Igiene tecnica e direzione ospedaliera 21) Igiene generale e speciale 22) Idrologia medica 23) Malattie del ricambio 24) Medicina generale 25) Medicina del lavoro 26) Patologia neonatale 27) Pediatria 28) Puericultura 29) Puericultura ed igiene infantile 30) Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale all'infanzia 31) Puericultura e dietetica infantile 32) Terapia medica sistematica 33) Terapia medica sistematica ed idrologia medica 34) Endocrinologia e malattia del ricambio 35) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia 36) Malattia dell'apparato digerente e del ricambio 37) Malattia dell'apparato digerente della nutrizione e del ricambio 38) Endocrinologia e malattie metaboliche 39) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio 40) Malattie del fegato e del ricambio 41) Medicina interna 42) Clinica medica 43) Clinica medica generale 44) Patologia speciale medica 45) Clinica medica e semiotica 46) Patologia speciale medica e metodologia clinica 47) Patologia speciale e clinica medica 48) Clinica pediatrica 49) Patologia e clinica pediatrica 50) Gerontologia e geriatria BRANCA DI TOSSICOLOGIA MEDICA Branche principali 1) Tossicologia 2) Tossicologia clinica 3) Tossicologia medica 4) Tossicologia industriale 5) Tossicologia forense Branche affini 1) Analisi clinico cliniche e microbiologia 2) Anatomia ed istologia patologica 3) Anatomia patologica 4) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio 5) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio 6) Anestesia e rianimazione 7) Anestesiologia e rianimazione 8) Biochimica e chimica clinica 9) Cardiologia 10) Farmacologia 11) Farmacologia clinica 12) Farmacologia applicata 13) Malattie del fegato e del ricambio 14) Medicina interna 15) Nefrologia 16) Nefrologia medica 17) Parassitologia medica 18) Pronto soccorso e terapia d'urgenza 19) Virologia 20) Microbiologia 21) Microbiologia applicata 22) Clinica medica generale 23) Clinica medica 24) Medicina generale 25) Patologia speciale medica 26) Clinica medica generale e terapia medica 27) Patologia speciale medica e metodologia clinica 28) Patologia speciale e clinica medica

Allegato C

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