DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1987, n. 306
4.Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di personale del Gabinetto e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, agli uffici di cui al titolo I, capi II e III, del presente regolamento possono essere destinate unita' di personale ai sensi del precedente art. 24, comma 1, anche con funzioni di direzione.
Art. 33
Ripartizione del personale all'interno dei servizi e degli uffici
1.La ripartizione del personale all'interno dei Servizi e degli uffici e' disposta, secondo criteri funzionali, dai direttori dei servizi e dai capi degli uffici, in ogni caso in cui non sia vincolata ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.
COSSIGA
FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PAVAN, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1987
Atti di Governo, registro n. 68, foglio n. 7
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