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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 457

Current text a fecha 1987-11-07
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con scadenza 30 giugno 1988; Visto il secondo comma dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente decreto: E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1987

Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 37

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI AMBULATORIALI Art. 1. Campo di applicazione Il presente accordo regola, in conformita' all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro libero-professionale che si instaura nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le UU.SS.LL. e i biologi - di seguito denominati "professionisti" - ai quali siano conferiti incarichi per l'esecuzione a livello ambulatoriale delle prestazioni professionali proprie della categoria (art. 3 legge n. 396/67; decreto ministeriale 27 marzo 1976, e successive modificazioni e integrazioni), anche ai fini della promozione e della salvaguardia della salubrita' e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, nonche' ai fini dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale che attengono alla salute dell'uomo. Il rapporto con il Servizio sanitario nazionale e' da intendersi unico a tutti gli effetti anche se il professionista svolge la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 2

Art. 2. Graduatoria regionale - Domande e requisiti Il professionista che aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario, deve inoltrare, all'assessorato alla sanita' della regione nel cui ambito intende ottenere l'incarico, entro il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda conforme all'allegato A e corredata del foglio notizie compilato in ogni sua parte nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, il professionista deve possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il cinquantesimo anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo; b) essere iscritto all'ordine professionale di biologo; al certificato di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del professionista disposti dalle Commissioni di disciplina previste dall'attuale o dal precedente accordo. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato B.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 3

Art. 3. Formazione delle graduatorie L'assessorato regionale alla sanita' sentito il rappresentante regionale dell'ordine professionale, provvede entro il 31 maggio alla formazione di una graduatoria regionale per titoli, con validita' annuale, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato B. La graduatoria - che oltre a riportare il punteggio conseguito, deve indicare anche la provincia di residenza dei singoli professionisti - e' pubblicata per la durata di trenta giorni mediante affissione in apposito albo presso la sede dell'assessorato, ed e' comunicata al rappresentante dell'ordine professionale e ai responsabili regionali dei sindacati firmatari. Entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare, mediante raccomandata A.R., istanza di riesame della graduatoria all'assessore regionale alla sanita' il quale vi provvede entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto. La graduatoria definitiva e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione entro il 31 ottobre; la pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. La graduatoria ha effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 4

Art. 4. Incompatibilita' Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), nonche' da altre disposizioni di legge, non e' conferibile l'incarico al professionista che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; b) abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale; c) operi a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione; d) sia titolare di un rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL.; e) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche; f) sia titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico. Il provvedimento di decadenza e' adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 5

Art. 5. Massimale orario - Limitazioni L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47), ed e' espletabile presso piu' UU.SS.LL. I professionisti, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'art. 4, possono svolgere attivita' ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita', non superino il limite dell'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale, l'assessorato regionale alla sanita' tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attivita', le modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e l'anzianita' dell'incarico ambulatoriale. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione all'assessore regionale alla sanita', indicandone la decorrenza.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 6

Art. 6. Conferimento degli incarichi Qualora l'U.S.L. intenda conferire un incarico ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni: a) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa; b) ore settimanali di attivita', modalita' e localita' di svolgimento. Possono concorrere al conferimento dell'incarico: a) i professionisti titolari di un altro incarico ambulatoriale presso le UU.SS.LL. della regione; b) i professionisti inseriti nella graduatoria regionale di cui all'art. 2. Tra i professionisti che hanno presentato domanda, l'U.S.L. interpella prioritariamente quelli indicati alla lettera a) del secondo comma, in base all'anzianita' di incarico; ove risulti necessario, vengono successivamente interpellati i professionisti di cui alla lettera b) dello stesso comma, secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria regionale. Il professionista avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. La mancata presentazione, entro il termine prestabilito, senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti, come rinuncia all'incarico. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato C, resa ai sensi dell'[art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art4). L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'eventuale sussistenza di altre attivita' svolte dal professionista interpellato che possano comportare limitazioni di orario, provvede al conferimento dell'incarico a tempo determinato per tre mesi, con lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare. Il professionista incaricato, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata di cui al settimo comma deve, a pena di decadenza, formalizzare la propria accettazione restituendo una copia della lettera, debitamente firmata. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. per mezzo di raccomandata A.R., non venga ratificata al professionista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che decide in via definitiva entro i successivi venti giorni. Il professionista incaricato ai sensi del presente articolo, che risieda in provincia diversa da quella in cui l'incarico deve essere espletato, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune nel quale e' ubicato il presidio dove deve svolgere l'incarico. In mancanza di trasferimento, al professionista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 18. I professionisti incaricati sono tenuti a comunicare tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni variazione del loro "status" che possa costituire motivo di incompatibilita' o possa avere influenza per eventuali limitazioni di orario.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 7

Art. 7. Doveri e compiti del professionista Il professionista incaricato deve: a) attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali; b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo; c) redigere e trasmettere all'U.S.L. competente e all'assessorato regionale alla sanita', entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato A; d) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. A tal fine l'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure di piena obiettivita' e di facile applicabilita' che consentano di conoscere l'ora di entrata e di uscita dal servizio del professionista. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del professionista inadempiente. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia sono contestate per iscritto e in caso di recidiva o persistenza, il professionista viene deferito alla commissione di cui all'art. 11 per i conseguenti provvedimenti disciplinari. Il mancato invio del foglio notizie ed infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento alla commissione, di cui all'art. 11, per i provvedimenti di competenza. Il professionista nell'erogazione delle prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 1 deve: a) compilare e sottoscrivere il risultato delle analisi effettuate utilizzando il modulario fornito dalla U.S.L.; b) fornire al responsabile della struttura operativa, cui e' assegnato, ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilita' le analisi di competenza; c) usare le attrezzature fornite dall'U.S.L., comunicando al responsabile della struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie; d) partecipare alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la preparazione, lo studio e la programmazione di indagini statistiche.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 8

Art. 8. Mobilita' Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso comune, sentito il professionista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso. Se il provvedimento comporta mobilita' da un comune all'altro della U.S.L., o variazioni nelle modalita' di accesso, e' ammessa opposizione al comitato di gestione della U.S.L., entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni. La mancata accettazione della nuova localita' di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo del professionista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con l'interessato, la concentrazione dell'orario di attivita' del professionista presso una sola U.S.L. o un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 5. Il trasferimento del professionista da un presidio ad un altro della stessa U.S.L. puo' avvenire anche su domanda dell'interessato.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 9

Art. 9. Riduzione di orario - Revoca dell'incarico per soppressione del servizio L'U.S.L. puo' disporre la riduzione dell'orario di attivita' del professionista o la revoca dell'incarico, per soppressione del servizio in caso di persistente contrazione della domanda di prestazioni, documentata attraverso le statistiche rilevate nell'arco dell'anno precedente. Il provvedimento di riduzione di orario o di revoca dell'incarico ai sensi del comma precedente viene adottato, con effetto dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione, nei confronti del professionista che nell'ambito dell'U.S.L. vanti la minore anzianita' di servizio. Contro il provvedimento e' ammessa opposizione al comitato di gestione dell'U.S.L. entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta. Sull'opposizione, che ha effetto sospensivo, il comitato di gestione decide entro trenta giorni, previa audizione dell'interessato. Prima di far luogo all'adozione del provvedimento ai sensi del presente articolo, l'U.S.L. valuta se esistono possibilita' di piena o anche parziale utilizzazione del professionista attraverso il ricorso alle procedure di mobilita' di cui all'art. 8.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 10

Art. 10. Cessazione e sospensione dell'incarico Salvo quanto disposto dall'art. 9, l'incarico puo' cessare per rinuncia del professionista da comunicare a mezzo di raccomandata A.R. La cessazione ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. Su specifica richiesta del professionista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. L'incarico e' revocato con effetto immediato nei seguenti casi: a) cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi dell'art. 4; c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione; d) aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'; e) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare, o suo delegato, della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della regione o di regione limitrofa. L'incarico ambulatoriale e' sospeso nel caso di emissione di mandato o di ordine di cattura. Nel caso previsto dal sesto comma la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di cui all'art. 11. L'incarico e' sospeso in caso di sospensione dall'albo professionale.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 11

Art. 11. Commissione regionale di disciplina E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, una commissione di disciplina composta da: a) l'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, con funzioni di presidente; b) un membro in rappresentanza delle UU.SS.LL., designato dall'A.N.C.I. regionale; c) un membro in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento; d) tre biologi designati dall'Ordine nazionale dei biologi, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo. Nel caso di mancata indicazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, alla designazione dei membri di cui alla lettera d) del primo comma provvede in via autonoma, l'Ordine nazionale dei biologi. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'assessore regionale alla sanita'. La commissione ha sede presso l'assessorato regionale alla sanita'. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei professionisti deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionali derivanti dall'accordo, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento, e ad adottare le conseguenti decisioni. Al professionista deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona, ove lo richieda. La commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. La commissione propone alla U.S.L., con atto motivato, l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: a) richiamo: trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'art. 7 dell'accordo; b) diffida: violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'accordo; c) sospenzione del rapporto per durata non superiore ai due anni: 1) recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo e di diffida; 2) gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; 3) mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; 4) omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 4 dell'accordo; 5) instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilita'; 6) recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'ordine professionale nonche' alle altre UU.SS.LL. della regione cointeressate per l'adozione dei provvedimenti conseguenti qualora il professionista sia titolare di altro incarico presso le stesse. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 12

Art. 12. Aggiornamento professionale obbligatorio La regione annualmente, d'intesa con il rappresentante regionale dell'Ordine dei biologi e con i sindacati firmatari, emana norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria dei professionisti. Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi medesimi. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 13

Art. 13. Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto al Compenso Il professionista conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze dovute a: a) malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno; b) gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti; c) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; d) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni; e) partecipazione ad esame o concorsi, fino ad un massimo di dieci giorni; f) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni; g) documentati motivi di lavoro. A tale titolo possono essere consentiti periodi di sospensione dell'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi. Per motivi di studio il biologo incaricato puo' farsi sostituire da un collega da lui designato, previa tempestiva comunicazione alla U.S.L. competente, per la durata massima di un mese, frazionabile anche in due periodi, nel corso dell'anno solare.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 14

Art. 14. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi L'U.S.L. provvede ad assicurare i professionisti incaricati comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio, sempreche' agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 18. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo. I professionisti che, a causa delle attivita' espletate ai sensi del presente accordo, sono esposti a radiazioni ionizzanti, sono assicurati ai sensi di legge contro i rischi derivanti da tali radiazioni. E', altresi' assicurato ai sensi di legge il professionista che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 15

Art. 15. Prolungamento dell'orario di servizio Qualora per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, il professionista si trovi nella necessita' di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovra' richiedere specifica autorizzazione alla U.S.L., la quale provvedera' altresi' ad indicare le modalita' organizzative dell'espletamento del servizio. Al professionista interessato sara' corrisposto il compenso orario di cui all'art. 16.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 16

Art. 16. Trattamento economico Ai biologi incaricati ai sensi del presente accordo spettano i seguenti compensi per ogni ora di attivita' effettivamente svolta: I) onorario professionale orario di base: L. 11.900 a decorrere dal 1 gennaio 1986; L. 12.900 a decorrere dal 1 gennaio 1987; L. 16.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988. A decorrere dal 1 gennaio 1986 i compensi anzidetti sono incrementati, al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea, di L. 480. L'attribuzione degli incrementi in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianita' di laurea; II) al biologo incaricato, il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' oraria di piena disponibilita' nelle seguenti misure: L. 500 a decorrere dal 1 gennaio 1986; L. 1.250 a decorrere dal 1 gennaio 1987; L. 2.500 a decorrere dal 1 gennaio 1988. A decorrere dal 1 gennaio 1986 l'indennita' di piena disponibilita' e' incrementata di L. 250 per ogni quadriennio di anzianita' di laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianita' di laurea; III) ai biologi incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla [legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-02-26;38~art16) del [decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-02-01;13), con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1 maggio 1986; c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla [legge n. 38 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986;38) e al [decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1986](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;13), e' rappresentato dall'onorario professionale orario iniziale nelle misure stabilite dal punto I) del presente articolo, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili. Le quote di cui al presente punto III) non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al secondo comma. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale. Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la propria attivita' ai sensi del presente accordo per conto di piu' UU.SS.LL., l'onere delle quote di carovita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera c) del punto III), proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite dall'assessorato regionale alla sanita'. I compensi di cui al terzo comma sono corrisposti entro la fine del mese di competenza. Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi ai biologi si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. E' vietata la stipula di accordi a carattere locale, che prevedono erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo. Sui compensi di cui al punto 1), del primo comma, le UU.SS.LL. trattengono mensilmente una somma pari all'11,90 per cento (undici e novanta%) che versano con cadenza trimestrale all'Ordine nazionale dei biologi. L'Ordine, a sua volta, provvedera' a trasferire le somme anzidette alla societa' di assicurazione con la quale i sindacati firmatari del presente accordo avranno provveduto a stipulare apposita polizza di assicurazione sulla vita in favore, nominativamente, di tutti i biologi incaricati. Il biologo che non intenda essere assoggettato alla trattenuta di cui al settimo comma puo' in ogni momento farne formale richiesta alla U.S.L. competente dandone contestuale comunicazione alla compagnia assicuratrice. La trattenuta in questione sara' effettuata a decorrere dal mese di gennaio 1988.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 17

Art. 17. Indennita' di rischio Al professionista convenzionato e' corrisposta un'indennita' di rischio con le modalita' e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici. Non spetta l'indennita' di rischio al professionista che comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 18

Art. 18. Rimborso spese di accesso Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il professionista abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'U.S.L. La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora il professionista trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 19

Art. 19. Riscossione delle quote sindacali Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati firmatari del presente accordo sono trattenute, su richiesta dei sindacati stessi, corredata di delega degli iscritti, dalle UU.SS.LL. presso le quali i professionisti prestano la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, su conti correnti bancari intestati ai sindacati richiedenti. Contestualmente ai sindacati e' inviato l'elenco dei professionisti a carico dei quali sono state applicate le ritenute sindacali, con indicazione dell'importo delle relative quote. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di riscossione vengono comunicate alle UU.SS.LL. da parte degli organi competenti dei sindacati firmatari. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - art. 20

Art. 20. Durata dell'accordo Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Norme finali

NORMA FINALE N. 1 Previa espressa accettazione delle norme del presente accordo, sono confermati gli incarichi e le situazioni in atto legittimamente acquisiti alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, fatta salva l'applicazione delle incompatibilita' e delle limitazioni orarie. NORMA FINALE N. 2 Al personale di cui all'art. 4, primo e terzo comma, della legge n. 207 del 28 maggio 1985, operante presso le UU.SS.LL. in qualita' di biologo, si applicano le norme di cui al presente accordo. A tal fine agli interessati e' fatto obbligo di presentare alla competente U.S.L. apposita domanda di conferma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo stesso. La conferma e' subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 4. L'U.S.L. si pronuncia sulla domanda di conferma entro i successivi trenta giorni. Ad ogni effetto, l'anzianita' di servizio dei biologi confermati ai sensi della presente "norma finale" decorre dalla data della conferma.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Norme transitorie

NORMA TRANSITORIA N. 1 Fino all'insediamento della commissione di cui all'art. 11 del presente accordo e' confermata in carica la commissione regionale di disciplina di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 26 novembre 1979. NORMA TRANSITORIA N. 2 Per l'anno 1988 sono confermate le graduatorie formate nell'anno 1987 ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 e del 16 maggio 1980, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 26 novembre 1979 e n. 188 del 10 luglio 1980. Ai fini del conferimento dei nuovi incarichi 1987 e 1988 sono transitoriamente confermati, salva diversa determinazione regionale le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Dichiarazioni

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali indicano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanita'" usate nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e di Bolzano. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'ANCI non risulti costituita. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 Le parti si impegnano ad elaborare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo lo schema di domanda con annesso foglio-notizie, per la partecipazione alle graduatorie (allegato A) nonche' l'elenco dei titoli e dei relativi punteggi da valere ai fini delle graduatorie stesse (allegato B). Intervenuta l'intesa sulla materia gli elaborati anzidetti sono approvati con decreto del Ministro della sanita'. In conseguenza di quanto sopra il presente testo di accordo e' privo degli allegati A e B menzionati rispettivamente nell'art. 2 e art. 3.

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Allegato A

((ALLEGATO A All'assessorato alla sanita' della regione .............................. Oggetto: Domanda di inclusione nella graduatoria della regione .... ................................... per il conferimento degli incarichi presso le strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'Accordo nazionale con i biologi ambulatoriali. Il sottoscritto dott. .................. nato a................. (provincia di .............. ) il.................................... residente in .................... (provincia di...................) via ................ n. .......... c.a.p. .......... tel. ........... laureato in .............................................. , iscritto all'Ordine nazionale dei biologi in data......................., chiede, ai sensi del vigente accordo collettivo nazionale per i biologi ambulatoriali di essere incluso per l'anno................... ............. nella graduatoria relativa alla regione................ ................................. nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale. A tal fine dichiara di essere in possesso dei titoli e requisiti indicati nell'allegato foglio notizie ed acclude idonea documentazione. Data,.................................. Firma.......................................... ------------------------------------------------------- _ Foglio notizie da allegare alla domanda di inclusione nella graduatoria per l'anno....................XX _ Foglio notizie da compilare annualmente da parte dei biologi incaricati Il sottoscritto (cognome e nome) ................................ nato il......... a ...................... (provincia di............) con recapito professionale in ...................................... via .......................... n. .... c.a.p. ...... tel. .........., Dichiara di possedere i seguenti titoli: A) TITOLI ACCADEMICI: 1) Laurea in scienze biologiche od in una delle discipline di cui all'art. 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, cosi' come modificato dalla legge 10 maggio 1970, n. 274: laurea in .................... con voto......................... conseguita il.......... presso l'Universita' di .................... 2) Specializzazioni: specializzazione in ................ conseguita il............... presso l'Universita' di..................................; specializzazione in ................ conseguita il............... presso l'Universita' di ............................................; specializzazione in ................ conseguita il............... presso l'Universita' di................................... 3) Libere docenze: docenza in ...................... conseguita il................ presso l'Universita' di..................................; docenza in .......................... conseguita il............. presso l'Universita' di................................... B) TITOLI DI STUDIO: Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline di cui all'elenco allegato B o altra disciplina attinente alla professione di biologo, di durata non inferiore a 30 ore, documentati da attestazione di presenza e di profitto (non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal S.S.N. o da Universita'. Alle medesime condizioni sono altresi' valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie private, purche' preventivamente accreditati con atto formale dell'Ordine nazionale dei biologi e tale circostanza risulti nell'attestato finale: corso in ............ seguito dal............. al............... per complessive ore............... presso ..........................; corso in ............ seguito dal.............al............... per complessive ore............... presso ..........................; corso in .............. seguito dal.............al.............. per complessive ore............... presso .......................... C) TITOLI DI CARRIERA: 1) Servizio prestato in qualita' di biologo presso UU.SS.LL., istituti universitari, ospedali pubblici o privati equiparati ai sensi di legge, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti e istituti pubblici di ricerca, Istituto superiore di sanita': dal...........al..................presso ...................... con la qualifica di ................................................; dal...........al..................presso ...................... con la qualifica di ................................................; dal...........al..................presso ...................... con la qualifica di ................................................; dal...........al..................presso ...................... con la qualifica di ................................................ 2) Idoneita' in pubblici concorsi: concorso a .................................................... presso ............................................................ D) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO: Attivita' professionale successiva all'iscrizione all'albo professionale: 1) Presso laboratori gestiti da amministrazioni pubbliche o equiparate: denominazione .................................................. localita' .................. dal...............al..................; denominazione .................................................. localita' .................. dal...............al..................; denominazione .................................................. localita' .................. dal...............al..................; denominazione .................................................. localita' .................... dal...............al.................. 2) Presso laboratori di analisi privati: denominazione .................................................. localita' .................. dal...............al..................; denominazione .................................................. localita' .................... dal...............al.................. E) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE CON DECORRENZA DAL........... . ........................................ Dichiara ancora di (barrare la voce che interessa) a) Aver rapporto di lavoro subordinato presso enti od organismi pubblici o privati con divieto di libero esercizio professionale SI NO b) Aver impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/78 per il personale a tempo pieno del S.S.N. SI NO c) Operare a qualsiasi titolo in case di cura o presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione SI NO d) Essere titolare di rapporto di convenzione esterna con UU.SS.LL SI NO e) Avere una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o con laboratori di analisi chimico-cliniche e biologiche SI NO f) Essere titolare di incarico disciplinato dal presente accordo nell'ambito di altra regione SI NO Dichiara altresi' di percepire indennita' di rischio in base ad altro accordo lavorativo SI NO (in caso di risposta affermativa indicare il tipo di attivita' svolta e la misura dell'indennita' percepita) ............................ Dichiara infine di percepire ad altro titolo: quote di caro-vita SI NO indennita' integrativa speciale SI NO Data,................................... Firma......................................... Il sottoscritto allega la documentazione in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo e comprovante quanto da lui dichiarato nel presente foglio notizie: 1) ............................................................ 2) ............................................................ 3) ............................................................ 4) ............................................................ 5) ............................................................ 6) ............................................................ 7) ............................................................ 8) ............................................................ 9) ............................................................ 10) ............................................................ 11) ............................................................ 12) ............................................................ Data,........................... Firma per esteso.................................... N.B. - Il presente foglio notizie, se utilizzato per le comunicazioni che annualmente i titolari d'incarico devono fornire ai sensi dell'art. 7, deve essere inviato all'unita' sanitaria locale e all'assessorato regionale alla sanita' competenti.))

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Allegato B

((ALLEGATO B TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE REGIONALI DI CUI ALL'ART. 2 DELL'ACCORDO Titoli Punteggio __ __ A) TITOLI ACCADEMICI: 1) Laurea in scienze biologiche od in una delle discipline di cui all'art. 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, cosi' come modificato dalla legge 10 maggio 1970, n. 274: voto di laurea 110 e lode . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 voto di laurea 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 voto di laurea da 110 a 109 . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 2) Specializzazioni nelle discipline di cui all'allegato elenco: per la prima specializzazione . . . . . . . . . . . . . . . 3 per ogni ulteriore specializzazione . . . . . . . . . . . . 1 3) Libere docenze nelle discipline di cui all'elenco citato al punto 2): per la prima libera docenza . . . . . . . . . . . . . . . . 4 per ogni ulteriore libera docenza . . . . . . . . . . . . 1,5 All'aspirante che nella stessa disciplina abbia conseguito la specializzazione e la libera docenza verra' attribuito il punteggio maggiore. Titoli Punteggio __ __ B) TITOLI DI STUDIO: Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle discipline di cui all'elenco allegato o altra disciplina attinente alla professione di biologo, di durata non inferiore a 30 ore, documentati da attestazione di presenza e di profitto (non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione). I corsi sono valutabili se organizzati dal Servizio sanitario nazionale o da universita'. Alle medesime condizioni sono altresi' valutabili i corsi tenuti da organizzazioni sanitarie private purche' preventivamente accreditati con atto formale dell'Ordine nazionale dei biologi e tale circostanza risulti nell'attestato finale: per ciascun corso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 C) TITOLI DI CARRIERA: Servizio prestato in qualita' di biologo presso UU.SS.LL., istituti universitari, ospedali pubblici o privati equiparati ai sensi di legge, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, enti e istituti pubblici di ricerca, Istituto superiore di sanita': 1) Direttore, dirigente di laboratorio, professore ordinario e qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni: titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,40 incaricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2) Coadiutore, professore associato e qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni: titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,80 incaricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3) Collaboratore, professore incaricato o qualifiche corrispondenti presso pubbliche amministrazioni: titolare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,40 incaricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 Il punteggio fisso relativo alla valutazione dei titoli di carriera va attribuito ai soli vincitori di concorsi ai relativi posti o regolarmente officiati nelle specifiche qualifiche con nomina rettorale o del consiglio di amministrazione o degli organi competenti, e sempreche' gli interessati dimostrino di aver ricoperto l'incarico complessivamente per almeno 12 mesi. L'aver ottenuto qualifiche di idoneita' in pubblici concorsi comporta "una tantum" il riconoscimento di un punteggio pari ad 1/8 del punteggio previsto per i corrispondenti titoli di carriera, nel caso che l'interessato non abbia ricoperto il posto per il quale ha concorso. Tale criterio si applica anche a quei biologi che, pur avendo ricoperto il posto a seguito di concorso, abbiano svolto le relative funzioni per un periodo inferiore a mesi 12. All'aspirante che sia contemporaneamente in possesso di piu' titoli di carriera verra' valutato il titolo che comporta il punteggio piu' alto. Le qualifiche di dirigente, coadiutore, collaboratore nonche' quelle corrispondenti presso pubbliche amministrazioni vanno determinate in base alla posizione funzionale risultante dai quadri del personale assunto con rapporto di pubblico impiego a seguito di concorso. Gli interessati dovranno esibire valida documentazione rilasciata dai competenti organi, in cui siano specificati gli estremi dei provvedimenti di nomina e la relativa decorrenza, nonche' la qualifica attribuita. Titoli Punteggio __ __ D) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO: 1) Attivita' professionale di biologo, successiva all'iscrizione all'albo professionale, svolta presso laboratori gestiti da amministrazioni pubbliche o equiparate . . . . . . . . . . . 1,20 2) Attivita' professionale di biologo successiva all'iscrizione all'albo, svolta presso laboratori di analisi privati . . . . 0,80 Il punteggio per i titoli professionali e di servizio di cui al presente punto D), e' da computare in riferimento ad ogni anno di attivita' ed e' frazionabile in dodicesimi; frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non e' cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso e' valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu' alto. Titoli Punteggio __ __ E) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI: per ogni anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 Il punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed e' frazionabile in dodicesimi. Frazioni di mese superiore a quindici giorni sono computate come mese intero. Norme di applicazione L'aspirante all'incarico, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve produrre idonea documentazione rilasciata dai competenti organi; per quanto si riferisce alla certificazione relativa ai titoli professionali e di servizio di cui al punto D), n. 2, essa e' rilasciata dall'Ordine nazionale dei biologi dopo aver acquisito dagli interessati l'indispensabile documentazione probatoria. Elenco delle scuole universitarie di specializzazione 1) Analisi chimico cliniche; 2) Biochimica e chimica clinica; 3) Biochimica marina; 4) Biochimica analitica; 5) Biotecnologie; 6) Chimica biologica; 7) Chimica analitica; 8) Chimica e tecnologie alimentari; 9) Citogenetica umana; 10) Economica sistema agroalimentare; 11) Endocrinologia sperimentale; 12) Farmacognosia (esercizio sanitario ricerca applicata all'industria); 13) Farmacologia applicata; 14) Farmacologia; 15) Fisiologia e scienza dell'alimentazione; 16) Fitopatologia; 17) Genetica; 18) Genetica medica; 19) Igiene; 20) Igiene e medicina preventiva; 21) Igiene e medicina preventiva con orientamento di "laboratorio di sanita' pubblica"; 22) Immunologia diagnostica; 23) Microbiologia; 24) Microbiologia applicata; 25) Microbiologia medica; 26) Microbiologia e virologia; 27) Patologia generale; 28) Scienza dell'alimentazione; 29) Scienza e tecnologie cosmetiche; 30) Scienza e tecnica piante officinali; 31) Scienza e tecnica piante medicinali; 32) Statistica sanitaria; 33) Statistica medica (orientamento epidemiologico); 34) Statistica medica; 35) Tecniche microbiologiche; 36) Tecnologie biomediche; 37) Tecnologie alimentari; 38) Tossicologia; 39) Tossicologia forense; 40) Virologia.))

Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali - Allegato C

ALLEGATO C DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15) Parte di provvedimento in formato grafico ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I BIOLOGI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE n. 833/1978 SOTTOSCRITTO IL 4 GIUGNO 1987. Ministro della sanita': DONAT CATTIN Ministro del tesoro: GORIA Ministro del lavoro: GORRIERI Regioni: Veneto: BOGONI Toscana: BENELLI Emilia-Romagna: NICOLINI Lazio: ZIANTONI Calabria: ARANITI Umbria: GUIDI A.N.C.I.: ACOCELLA, PANELLA, MORUZZI, BELCASTRO, FREDDI, FORNI U.N.C.E.M.: GONZI, POLI U.N.S.B.I.S.: NICOLODI S.N.U.B.A.L.P.: COGNIGNI S.N.A.B.I.L.P.: CALCATELLI S.N.Y.B.C.I.: VITALI Ordine nazionale biologi: LANDI L'Ordine nazionale dei biologi partecipa ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico.