DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 469
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Abbreviazioni
Art. 2
Regolamenti e direttive della Comunita' economica europea
1.Le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 616 si applicano anche nei confronti della regione Fr.-V.G., per ciascuna delle materie di sua competenza.
2.La regione Fr.-V.G. partecipa alla ripartizione dei fondi destinati dallo Stato all'attuazione delle direttive comunitarie.
NOTE Nota all'art. 2, comma 1: Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 616/1977, che reca norme per il trasferimento di funzioni alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente: "Art. 6. - Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio. In mancanza della legge regionale, sara' osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni. Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattivita' degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, puo' prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattivita' degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri puo' adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Art. 3
Attivita' all'estero
1.La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, puo' svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di sua competenza.
2.Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, e' data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 4
Materie di competenza primaria - Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri
2.Il presidente della giunta regionale interviene, per essere sentito, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o per delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorche' le questioni stesse interessino particolarmente la regione Fr.-V.G.
Nota all'art. 4, comma 1: Il testo dell'art. 44 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 44. - Il presidente della giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione".
Art. 5
Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali
1.Fermo quanto disposto dagli articoli 8 e 59 dello statuto, nelle materie di competenza primaria la regione Fr.-V.G., con proprie leggi, determina ed attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative. Allo stesso modo si provvede per l'attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative, pertinenti a materie di competenza secondaria, se tali funzioni siano comprese fra quelle gia' trasferite dallo Stato alla regione.
2.La legge regionale appresta i necessari adeguamenti normativi nell'ordinamento degli enti, cui le funzioni sono attribuite, ed ogni altra previsione rivolta a renderne possibile l'esercizio.
Nota all'art. 5, comma 1: Il testo degli articoli 8 e 59 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica". "Art. 59. - Le province ed i comuni della regione sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della regione. Le province ed i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale. Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali circolari per il decentramento di funzioni amministrative".
Art. 6
Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G.
1.La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel D.P.R. n. 616 per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.
2.Agli effetti del comma 1, la materia della beneficenza pubblica si considera contenuta nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui e' fatta menzione negli articoli 5 e 6 dello statuto speciale.
3.Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione Fr.-V.G. con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal D.P.R. n. 616.
Note all'art. 6, comma 1: - Il D.P.R. n. 616/1977 reca norme per completare il trasferimento di funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario in attuazione della delega di cui alla legge n. 382/1975. - Il testo degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale". "Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie: 1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo; 2) disciplina del referendum previsto dagli articoli 7 e 33; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51; 4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60; 5) ordinamento e circoscrizione dei comuni; 6) istituzioni pubbliche fidi assistenza e beneficenza; 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi; 8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attivita' economiche nella regione; 9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico; 10) miniere e cave torbiere; 11) espropriazione per pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato; 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione; 13) polizia locale, urbana e rurale; 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria; 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 16) igiene e sanita', assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonche' il recupero dei minorati fisici e mentali; 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; 18) edilizia popolare; 19) toponomastica; 20) servizi antincendi; 21) annona; 22) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali". Note all'art. 6, comma 2: - Per il testo dell'art. 5 dello statuto speciale, si veda nelle note dell'art. 6, comma 1. - Il testo dell'art. 6 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 6. - La regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie: 1) scuole materne: istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica; 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale; 3) antichita' e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla regione questa facolta'". Nota all'art. 6, comma 3: Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.
Art. 7
Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative
1.Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6, sono attribuite alla regione Fr.-V.G., in aggiunta alle funzioni amministrative che gia' le competono, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato per effetto del D.P.R. n. 616 nel territorio delle regioni ordinarie, sia ancora di competenza statale nel Friuli-Venezia Giulia, nonche' ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso D.P.R. n. 616 o da altro provvedimento legislativo sia stata comunque conferita alle regioni ordinarie e non sia stata ancora estesa alla regione Fr.-V.G.
2.Al trasferimento delle funzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 616 si provvedera' con successivo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 65 dello statuto speciale.
Nota all'art. 7, comma 1: Per il titolo D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note dell'art. 6, comma 1. Note all'art. 7, comma 2: - Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 616/1977 e' il seguente: "Art. 44. - Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Il trasferimento e' disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate". - Il testo dell'art. 65 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione".
Art. 8
Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni
1.Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, che gia' non spettino per competenza propria alla regione Fr.-V.G., vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto speciale.
2.Le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, se riguardano materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale, sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla regione Fr.-V.G. per la parte che gia' non le spetti per competenza propria.
3.Le funzioni gia' delegate alla regione Fr.-V.G. in materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale si considerano trasferite alla regione stessa.
4.Le funzioni trasferite con il D.P.R. n. 616 alle regioni ordinarie, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione Fr.-V.G., sono delegate a quest'ultima, relativamente al suo territorio.
5.Per l'esercizio delle funzioni delegate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
Note all'art. 8, comma 1: - Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1. - Il testo dell'art. 10 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 10. - Lo Stato puo', con legge, delegare alla regione, alle province ed ai comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative. Le amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il presidente della giunta regionale. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese fara' carico allo Stato". Note all'art. 8, comma 2: Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1. Per il testo dell'art. 4 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1. Nota all'art. 8, comma 3: Per il testo dell'art. 4 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1. Nota all'art. 8, comma 4: Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1. Nota all'art. 8, comma 5: Il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 902/1975 (Norme di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) e' il seguente: "Art. 31. - Le funzioni delegate alle regioni mediante i decreti del Presidente della Repubblica numeri 3 e 5 dei 14 gennaio 1972, 8 del 15 gennaio 1972 e 315 del 5 giugno 1972, che gia' non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto regionale. Sono altresi' delegate alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti espropriazioni per pubblica utilita', occupazioni temporanee e d'urgenza, dichiarazioni di pubblica utilita' e dichiarazioni d'indifferibilita' e d'urgenza, relativamente alle opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, ed a quelle a totale carico dello Stato ma non di competenza statale. Salvo quanto stabilito nell'art. 45 dello statuto regionale, nell'art. 30 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e nell'art. 25 del presente decreto, all'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a mezzo degli organi ed uffici istituzionalmente competenti, secondo le proprie leggi, per la materia cui la delega inerisce. Le funzioni delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' delle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".
Art. 9
Estensione alla regione Fr. V.G. di ulteriori facolta' e poteri
1.Sono estesi, altresi', alla regione Fr.-V.G., in quanto non ne sia gia' investita, ogni facolta' o potere attribuiti alle regioni ordinarie con il D.P.R. n. 616 o con altri provvedimenti legislativi, alle condizioni, con le modalita' ed entro i limiti per le stesse previsti.
2.E' anche applicabile nei confronti della regione Fr.-V.G., se non comporti riduzione delle sue competenze, ogni altra disposizione o previsione del D.P.R. n. 616 diversa da quelle attributive di funzioni, facolta' o poteri.
Nota all'art. 9, commi 1 e 2: Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1. Nota al titolo della sezione II: Il testo dell'art. 46 dello statuto speciale e' il seguente: "Art. 46. - Spetta alla giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio regionale; esercitare l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'art. 34: amministrare il patrimonio della regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente statuto o da altre leggi".
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIALI Sezione I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL LIBRO FONDIARIO
Art. 10
Custodia degli originali dei decreti tavolari
1.Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, assieme alle domande, presso gli uffici del libro fondiario.
Art. 11
Funzioni del conservatore del libro fondiario
1.Nei procedimenti relativi agli affari tavolari il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni di cancelliere.
Sezione II DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 46 DELLO STATUTO SPECIALE
Art. 12
Esclusivita' della legittimazione della regione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
1.Nessuna azione puo' essere promossa nell'interesse della regione Fr.-V.G., ne' questa puo' stare in giudizio, davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della giunta regionale, la quale provvede altresi' alla designazione dei difensori.
Art. 13
Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78
1.Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78, e' riconosciuta alla regione Fr.-V.G. la facolta' di avvalersi anche del patrocinio legale di propri dipendenti, in possesso dei requisiti di legge, o di liberi professionisti.
Nota all'art. 13: Il D.P.R. n. 78/1965 estende alla regione Friuli-Venezia Giulia il patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato. Si ritiene utile riportare il testo degli articoli di tale decreto: "Art. 1. - Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello statuto. Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di consorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la regione, questa puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Art. 2. - L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello statuto".
Sezione III DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CREDITO
Art. 14
Criteri per le strutture organizzative e le modalita' di funzionamento degli enti
1.Fra le funzioni trasferite alla regione Fr.-V.G. con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, si intendono comprese quelle riguardanti le strutture organizzative e le modalita' di funzionamento degli enti ivi considerati.
Nota all'art. 14: Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 871/1969 (Norme in materia di casse di risparmio, casse rurali e altri enti) e' il seguente: "Art. 1. - Salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni, le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti - esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale - indicati nell'art. 5, n. 8, dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della regione, dall'amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 di detto statuto. Resta ferma la competenza del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, degli altri organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito. Gli statuti degli istituti di mediocredito regionale, di cui al precedente primo comma, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il presidente della regione. Il presidente dei suddetti istituti e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il presidente della regione".
Art. 15
Nomina del presidente del fondo di rotazione
1.Alla nomina del presidente del comitato di gestione del fondo di rotazione, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, si provvede d'intesa con il presidente della regione Fr.-V.G.
2.Il presidente della regione da' riscontro ed eventualmente l'assenso alla richiesta dell'intesa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In mancanza di riscontro si procede senza intesa.
Nota all'art. 15, comma 1: La legge n. 908/1955 concerne l'istituzione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 4 concernente il comitato di gestione del fondo di rotazione: "Art. 4. (Comitato per la gestione del fondo). - I finanziamenti sono deliberati da un comitato avente sede a Trieste, nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il bilancio. Il comitato e' composto: da un presidente; da tre membri designati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche indicati dalla camera di commercio di Trieste, e uno tra gli esponenti delle stesse attivita' indicati dalla camera di commercio di Gorizia; da cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri del bilancio, del tesoro, dell'industria, dei lavori pubblici e della marina mercantile. I componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati. Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi rientranti nelle attribuzioni di questo. Il comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo ed il saggio dell'interesse dovuto. Le relative deliberazioni sono comunicate dal presidente al Ministero del tesoro e diventano esecutive dopo venti giorni dalla comunicazione salvo che il Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame. Le spese per il funzionamento del comitato sono stabilite annualmente dal Ministero del tesoro su proposta del comitato stesso e fanno carico al fondo di cui all'art. 1 della presente legge. Le relative somme sono somministrate al Presidente trimestralmente".
Art. 16
Comunicazione di dati
1.Gli enti considerati nell'art. 5, n. 8, dello statuto speciale e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, secondo le modalita' stabilite con legge regionale, le situazioni periodiche, i bilanci ed i verbali delle assemblee.
2.Tutte le notizie ed informazioni che, riguardo agli enti indicati nel comma 1, pervengono alla giunta regionale sono coperte dal segreto di ufficio anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
3.Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi, e non possono essere diversi dai documenti che gli enti sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia.
Note all'art. 16, comma 1: - Per il testo dell'art. 5 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1. - Per il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 871/1969 si veda nella nota all'art. 14.
Sezione IV DISPOSIZIONI VARIE
Art. 17
Polizia locale, urbana e rurale
1.La regione Fr.-V.G. e' titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.
2.La delega alla regione Fr.-V.G. di funzioni amministrative statali si considera conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.
3.Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616.
Nota all'art. 17, comma 1: Per il testo degli articoli 4 e 5 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1. Nota all'art. 17, comma 3: Il testo degli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616/1977 (Trasferimento di funzioni amministrative alle regioni, a statuto ordinario) e' il seguente: "Art. 19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali; 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123; 3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76; 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma; 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarita', persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosita' o per dare audizioni all'aperto, di cui all'art. 69; 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86; 9) la licenza di agibilita' per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80; 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84; 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111; 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose; 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti, di cui all'art. 124; 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi), di cui all'art. 121; 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue, di cui all'art. 156; 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza, di cui agli articoli 154 e 155; 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi, di cui all'art. 62; 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate, di cui all'art. 126. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme". "Art. 20 (Controlli di pubblica sicurezza). - Resta ferma la facolta' degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali". "Art. 21 (Regolamenti comunali). - Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi".
Art. 18
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1.Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Fr.-V.G. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Nota all'art. 18: Il testo degli articoli 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 959/1965 (Norme di attuazione dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia) e' il seguente: "Art. 7. - I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico e per persistente violazione di legge sono adottati, nella regione Friuli-Venezia Giulia, con decreto del prefetto della provincia in cui l'istituzione ha sede. Gli organi della regione possono proporre i detti provvedimenti e sono tenuti, in ogni caso, a fornire ai prefetti gli elementi necessari per l'esercizio della facolta' di cui al comma precedente". "Art. 8. - Nulla e' innovato circa le competenze degli organi statali previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e dal regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, per l'accettazione di lasciti o donazioni". "Art. 9. - Nulla e' innovato quanto all'esercizio da parte del Governo della Repubblica della facolta' di annullamento degli atti illegittimi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 43 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841".
Art. 19
Interpretazione autentica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839
1.Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, l'espressione "passano alla regione" va intesa nel senso che i beni ivi considerati passano in proprieta' alla regione.
Nota all'art. 19: Il D.P.R. n. 839/1979 reca norme di attuazione per il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di funzioni, personale e beni degli enti soppressi con la legge n. 641/1973. Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3. - Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 1 passano alla regione: a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati; b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia, compresi gli alloggi intestati all'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o da esso posseduti in forza dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219; c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi. I beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale".
Art. 20
Trasferimento di uffici e personale dello Stato
1.Gli ispettorati dell'alimentazione operanti nel territorio regionale sono trasferiti alla regione Fr.-V.G.
2.Per il trasferimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.
3.I dipendenti dello Stato comunque in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1 sono posti a disposizione della regione Fr.-V.G. Al loro inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il loro consenso, nel rispetto delle posizioni economiche gia' acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.
Nota all'art. 20, comma 2: Il testo dell'art. 32 del D.P.R. n. 1116/1965 (Norme di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) e' il seguente: "Art. 32. - Il trasferimento di uffici statali alla regione comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonche' al relativo arredamento. La consistenza degli immobili, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonche' dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sara' fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio da funzionari a cio' delegati, rispettivamente, dal Ministero interessato e dal competente assessore regionale. Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovra' essere inviato all'intendenza di finanza della provincia nella quale ha sede l'ufficio trasferito, ai Ministeri competenti, alla giunta regionale, e uno sara' acquisito agli atti dell'ufficio interessato". Nota all'art. 21: Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 902/1975 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) e' il seguente: "Art. 44. - La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative, oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento".
Art. 21
Affari pendenti
1.Per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti, che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
Art. 22
Finanziamento delle funzioni trasferite e delegate
1.Agli oneri derivanti alla regione Fr.-V.G. dall'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede a norma dell'art. 3 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
2.Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Fr.-V.G. con il presente decreto o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.
3.Per lo svolgimento da parte della regione Fr.-V.G. delle funzioni amministrative ad essa delegate sara' attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
SCALFARO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro del tesoro
VISENTINI, Ministro delle finanze
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
VIZZINI, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 novembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 45
Nota all'art. 22, comma 1: Il testo dell'art. 3 della legge n. 457/1984 (Coordinamento della finanza del Friuli-Venezia Giulia con la riforma tributaria) e' il seguente: "Art. 3. - La modifica apportata con l'art. 1 della presente legge all'art. 49 dello statuto speciale attua il coordinamento di cui all'art. 12, punto 3, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e provvede sia al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative gia' trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, che al finanziamento degli oneri derivanti e dalle funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, in sostituzione dalle entrate di cui all'art. 7 dello stesso decreto, e dalle funzioni da trasferire in analogia alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".