DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1987, n. 494
Note all'art. 26: - Il comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. n. 13/1986 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87) prevede che: "Per la selezione dei candidati al pubblico impiego saranno adottate procedure piu' moderne e oggettive. Un'apposita commissione mista ne studiera', entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' operative e formulera' precise proposte anche sulla base del protocollo d'intesa presentato dal Governo alle parti sociali il 14 febbraio 1984". - L'allegato A del D.P.R. n. 347/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) elenca le qualifiche funzionali. - Il testo dell'art. 6 della legge n. 65/1986 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e' il seguente: "Art. 6 (Legislazione regionale in materia di polizia municipale). 1. La potesta' delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge. 2. Le regioni provvedono con legge regionale a: 1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni; 2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale; 3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione; 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato: 5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente art. 5". - Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note all'art. 26) e' il seguente: "Art. 24 (Norme d'accesso). - Le modalita' dei concorsi ed i criteri di valutazione delle prove e dei titoli devono essere predeterminati dagli enti in apposito regolamento. Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si puo' procedere solo all'espletamento dei concorsi gia' indetti. L'accesso ai singoli profili professionali delle varie qualifiche funzionali avviene di norma per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalita' del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati con il regolamento previsto dal comma precedente. Il 50% dei posti messi a concorso, arrotondato per eccesso, e riservato al personale in servizio presso l'ente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore e con almeno 3 anni di anzianita' nella qualifica. A tale riserva puo' concorrere: 1) il personale della stessa area funzionale, purche' abbia una anzianita' minima di tre anni nella qualifica funzionale immediatamente inferiore ed il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima. Qualora nella qualifica funzionale immediatamente inferiore non sia presente la stessa area funzionale, fermo restando il possesso del titolo di studio di cui sopra, e' ammessa la partecipazione di personale di altra qualifica funzionale ulteriormente inferiore, della stessa area funzionale, che abbia un'anzianita' minima di 5 anni nel profilo di provenienza; 2) il personale appartenente a diversa area funzionale con un minimo di cinque anni di anzianita' nella qualifica funzionale immediatamente inferiore e con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla medesima; 3) il personale appartenente a diversa area funzionale della qualifica funzionale immediatamente inferiore, purche' munito del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in possesso di una anzianita' minima di tre anni. La riserva non opera, salvo l'ipotesi di cui al precedente punto 3), se il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso. Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le organizzazioni sindacali, i profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'ente stesso, mediante procedure concorsuali interne. Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i sei mesi successivi. I posti disponibili da mettere a concorso, fatte salve le riserve di legge, debbono essere ricoperti entro sei mesi dalla data del relativo bando. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda e terza qualifica funzionale puo' avvenire anche mediante prova pubblica selettiva. Per accedere ai profili professionali della prima qualifica dirigenziale - sia dall'interno che dall'esterno - occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di almeno cinque anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuti, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, adeguatamente documentate. L'accesso ai profili professionali della 2ª qualifica dirigenziale, ferma restando la riserva del 50% dei posti al personale in servizio presso l'ente appartenente alla prima qualifica dirigenziale, avverra' esclusivamente a mezzo concorso riservato ai dipendenti degli enti locali appartenenti alla prima qualifica dirigenziale con una anzianita' minima in tale qualifica di anni 5 ed il possesso del diploma di laurea. La norma di cui al precedente comma si applica anche per accedere ai posti della prima qualifica dirigenziale laddove questa sia apicale ed in tal caso l'anzianita' di servizio deve riferirsi all'8ª qualifica funzionale. La graduatoria del concorso e' unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, puo' ricoprire i posti non coperti dagli esterni. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per anni due e possono essere utilizzate per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero rendere disponibili successivamente alla indizione del concorso, ad eccezione di quelli istituiti successivamente alla indizione del concorso stesso. Tale facolta' puo' essere esercitata per i soli posti dalla 1ª alla 6ª qualifica funzionale. Per le restanti qualifiche funzionali, qualora alcuno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina ovvero cessi dal servizio per qualsiasi causa, e' in facolta' della amministrazione procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. La commissione giudicatrice del concorso e' presieduta dal capo dell'amministrazione dell'ente o suo delegato, nominata dagli organi competenti dell'ente ed e' composta da altri quattro membri, di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali, o da altri sei o piu' membri, di cui due rappresentanti delle organizzazioni sindacali. I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede con delibera motivata il consiglio dell'ente. La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai titoli culturali, di servizio e vari, anche il curriculum professionale presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio. Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale. A tale fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei 5 anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso". - Il D.P.C.M. 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986, ha per oggetto "Snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali". - Il testo del primo e del secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 665/1984 (Reclutamento del personale e assunzioni temporanee) e' il seguente: "il reclutamento del personale per i singoli profili delle qualifiche funzionali deve avvenire secondo i principi fissati dall'art. 20 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 19 marzo 1983. In attuazione di tale principio il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali, provvedera' con proprio decreto a dettare le modalita' occorrenti per lo svolgimento dei corsi selettivi di reclutamento e formazione, a contenuto tecnico-pratico, volti all'acquisizione della professionalita' richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione".
Art. 27
1.Il testo dell'art. 10 e' il seguente: "Organizzazione del lavoro. - 1. Per assicurare agli enti la massima efficienza e produttivita' di gestione e' demandata in sede di contrattazione decentrata a livello di singolo ente la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, ed in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonche' al nuovo ordinamento delle autonomie locali. 2. I provvedimenti di ristrutturazione degli enti assumeranno come schema di riferimento di massima la distribuzione delle materie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle leggi che attribuiscono competenze agli enti. 3. Nella revisione delle strutture organizzative almeno gli enti locali di media e grande dimensione dovranno: a) introdurre, anche in relazione al disposto del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, sistemi di contabilita' analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie allocate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonche' la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unita', la produttivita' individuale ed aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttivita' di cui all'art. 8: b) costituire l'ufficio di "organizzazione e metodo"; c) riaffermare il principio della democrazia organizzativa al fine di consentire al dipendente di partecipare alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalita' di esercizio delle competenze assegnate nonche' alla verifica del raggiungimento dei risultati obiettivi; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualita'; d) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali possono essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente; e) introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere piu' tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione attraverso una piu' immediata disponibilita' delle informazioni necessarie ai centri decisionali; f) dotarsi di apposito regolamento per le procedure della organizzazione del lavoro; g) valorizzare la dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilita' rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa; h) garantire l'accrescimento delle capacita' professionali degli operatori attraverso una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalita' ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati. 4. Le disposizioni di cui comma 3 costituiscono linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le camere di commercio".
Note all'art. 27: - Il D.P.R. n. 616/1977 da' attuazione alla delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega alle regioni di funzioni amministrative statali. - Il secondo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 421/1979 (Coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilita' delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335) prevede che: "La classificazione funzionale della spesa deve consentire una analisi per programmi e, ove siano specificati, per progetti".
Art. 28
1.Il testo dell'art. 20 e' il seguente: "Struttura organizzativa. - 1. La struttura organizzativa, in relazione alle esigenze funzionali derivanti dalla complessita' o dalle dimensioni delle attivita', puo' essere prevista su quattro livelli come di seguito indicato: a) settore: unita' organizzativa comprendente un insieme di servizi la cui attivita' e' finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea; b) servizio: unita' organizzativa comprendente un insieme di unita' operative la cui attivita' e' finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'ente nell'ambito della materia; c) unita' operativa complessa: unita' operativa interna al servizio che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; d) unita' operativa semplice: unita' operativa interna all'unita' operativa complessa - ove prevista - per l'espletamento delle attivita' di erogazione di servizi alla collettivita'. Ove costituisca struttura apicale espleta altresi' funzione di programmazione".
Art. 29
1.Tra i commi 2 e 7 dell'art. 21 sono inseriti i seguenti: "3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e' confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi. 4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora cio' sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicita' di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale. 5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso e' richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale. 6. In relazione alle finalita' di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unita' superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale".
Note all'art. 29: - Il testo vigente dell'art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente: "Art. 21 (Strutture organizzative degli enti). - 1. Al fine di stabilire le posizioni funzionali del personale cui correlare i modelli strutturali degli enti di cui al precedente art. 1, escluse le regioni, e' istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica o da un sottosegretario da lui delegato composta dai rappresentanti dei Ministeri componenti la delegazione di parte pubblica per le trattative riguardanti l'accordo recepito nel presente decreto e delle associazioni degli enti interessati e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie dell'accordo stesso. 2. La commissione dovra' terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 1987, formulando una articolata proposta che tenga conto anche del livello quali-quantitativo dei servizi erogati che sara' sottoposta alle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale del comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86, ai fini dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della Repubblica. 3. Per l'applicazione del presente decreto, per gli enti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e' confermata la tipologia individuata nell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica, con le precisazioni di cui ai commi successivi. 4. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora cio' sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicita' di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla Commissione centrale per la finanza locale. 5. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 4, possono istituire posti di organico di ottava qualifica, per il cui accesso e richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale. 6. In relazione alle finalita' di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di 1 A e per i restanti del 20%, arrotondato all'unita' superiore dell'organico della quinta qualifica funzionale. 7. Per quanto concerne la tipologia delle comunita' montane di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni)". - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 68/1986 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93), richiamato nell'art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, e' il seguente: "Art. 4 (Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da: regioni a statuto ordinario; enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario; comuni; province; comunita' montane; consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunita' montane; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP); consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana. 2. La delegazione di parte pubblica e' composta: dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede; dal Ministro del tesoro; dal Ministro del bilancio e della programmazione economica; dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; dal Ministro dell'interno; dal Ministro per gli affari regionali; dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un rappresentante per ogni regione a statuto ordinario designato dalle stesse; da un rappresentante dell'Unioncamere; da cinque membri dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI); da quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI); da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM). 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, puo' delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti. 4. La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti: delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo; delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale". - Il testo degli articoli 1 e 2 del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note all'art. 26), richiamato nell'art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, e' il seguente: "Art. 1 (Campo di applicazione e durata). - Il presente accordo riguarda tutto, il personale dipendente dai seguenti enti: comuni e province e loro consorzi, comunita' montane, aziende di cura, soggiorno e turismo, universita' agrarie ed associazioni agrarie e IPAB. Detto accordo ha decorrenza giuridica ed economica dal 10 gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i propri effetti economici fino al 30 giugno 1985. I relativi benefici economici sono scaglionati con le modalita' concordate, a partire dal 1 gennaio 1983 e fino al 1 gennaio 1985, data in cui l'accordo entra a regime. Art. 2 (Tipologia degli enti). - Ai soli fini della razionale applicazione del presente accordo si identificano i seguenti tipi di enti: Enti tipo 1 (qualifica apicale: 2ª qualifica dirigenziale): comuni e province classificate di 1ª/A nonche' province il cui comune capoluogo e' classificato di 1ª/A e viceversa. Enti tipo 2 (qualifica apicale: 1ª qualifica dirigenziale): restanti comuni capoluoghi e province, nonche' comuni classificati di 1ª/B; case di riposo per anziani con posti letto superiori a 300; aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in comuni di tipo 1; comunita' montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica). In tali enti le figure apicali sono: a) il segretario; b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico. Enti tipo 3 (qualifica apicale: 8ª qualifica funzionale): comuni classificati di II classe; case di riposo per anziani con posti letto superiori a 100; aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 2; restanti comunita' montane. In tali enti le figure apicali sono: a) il segretario; b) il direttore dell'ufficio tecnico-urbanistico. Enti tipo 4 (qualifica apicale: 7ª qualifica funzionale): comuni classificati di III classe; case di riposo per anziani con posti letto fino a 100; aziende di cura, soggiorno e turismo operanti in enti di tipo 3. Negli enti non compresi nelle tipologie suddette la qualifica apicale non puo' essere superiore alla 6° qualifica funzionale". - La legge n. 65/1986, richiamata nell'art. 21 del D.P.R. n. 268/1987 soprariportato, concerne la "legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale".
Art. 30
1.Tra i commi 2 e 4 dell'art. 26 e' inserito il seguente: "3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi".
Nota all'art. 30: Il testo vigente dell'art. 26 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente: "Art. 26 (Composizione delle delegazioni). - 1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, e' costituita dal presidente della regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza: dell'ANCI per i comuni e i loro consorzi; dell'UPI per le province e loro consorzi; dell'UNCEM per le comunita' montane; dell'UNION-CAMERE per le camere di commercio; degli altri enti di cui all'art. 1 per quanto di rispettiva competenza; da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o suo decentramento, la delegazione trattante e' costituita: dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato; da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce; da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata. 3. Negli enti di massima dimensione la contrattazione sub aziendale si attua con le rappresentanze istituzionali decentrate degli enti stessi. 4. Per le regioni a statuto speciale la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dall'organo che per legge ne svolge le funzioni".
Art. 31
1.Il testo dell'art. 38 e' il seguente: "Clausola di garanzia. - 1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianita' relativa al personale destinatario del presente decreto, verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. 2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".
Nota all'art. 31: Il testo dell'art. 41, punto B, del D.P.R. n. 347/1983 (per il titolo si veda nelle note dell'art. 26) e' il seguente: "B) Salario individuale d'anzianita'. La progressione economica per scatti e classi cessa al 31 dicembre 1982. Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verra' corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale salario di anzianita', una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure: I qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 198.000 II qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 216.000 III qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 234.000 IV qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 267.000 V qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 312.000 VI qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 330.000 VII qualifica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 384.000 VIII qualifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 518.400 I qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 672.000 II qualifica dirigenziale. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 840.000 Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 tale adeguamento avverra' (su ventiquattresimi) in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985. In caso di passaggio a qualifica funzionale superiore l'adeguamento verra' calcolato in proporzione al servizio trascorso (in ventiquattresimi) nella qualifica funzionale di provenienza e nella qualifica funzionale in godimento alla data del 1 gennaio 1985. Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verra' comunque corrisposto, alla data del 1 gennaio 1987, a titolo d'acconto, un analogo beneficio di uguale importo".
Art. 32
1.Il testo dell'art. 42 e' il seguente: "Responsabilita' dei dirigenti. - 1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nell'art. 40, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualita', quantita' e tempestivita'. 2. L'attivita' dei dirigenti e' soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica piu' elevata, ove esista, in conformita' a criteri oggettivamente predeterminati. 3. I competenti organi dell'ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentito, nei comuni, province e camere di commercio, il parere del segretario generale. 4. Sulla valutazione espressa e' assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attivita'. 5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente puo' essere rimosso dalla responsabilita' di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi connessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttivita'".
Art. 33
1.Il testo dell'art. 43 e' il seguente: "Accesso alle qualifiche dirigenziali. - 1. L'accesso alla prima qualifica dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria. 2. Il 25% dei posti messi a concorso e' riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica immediatamente inferiore nonche' dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni. 3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della seconda qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed una esperienza di servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla prima qualifica dirigenziale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private. 4. Il 40% dei posti messi a concorso e' riservato ai dirigenti di prima qualifica di ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni. 5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire, maggiorati di un terzo. 6. Ai fini del calcolo delle anzianita' per la partecipazione al primo concorso per la copertura dei posti disponibili alla seconda qualifica dirigenziale, viene computata anche l'anzianita' nella ex qualifica ottava-bis per le C.C.I.A.A. e nella settima fascia funzionale per gli II.AA.CC.PP. e i consorzi industriali. 7. Le regioni, con proprie leggi, potranno stabilire che il 20%, arrotondando la frazione all'unita' nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali puo' essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. Analoga possibilita' e' data alle camere di commercio con apposita previsione nell'ambito di regolamento tipo di cui alla legge 23 febbraio 1968, n. 125. 8. Le modalita' per l'assunzione a contratto sono definite dalle singole amministrazioni prevedendo comunque che il trattamento economico degli interessati non puo' in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento ne' superiore a quello in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica; ai dirigenti, assunti con contratti a termine, si applicano le norme che disciplinano l'attivita' di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito dell'eta'. 9. Le riserve di cui commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale".
Nota all'art. 33: La legge n. 125/1968 reca: "Nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
Art. 34
1.Il testo dell'art. 44 e' il seguente: "Contingente della prima qualifica dirigenziale per le regioni. - 1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85. 2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento".
Art. 35
1.Il testo dell'art. 45 e' il seguente: "Funzioni dirigenziali negli I.A.C.P. e consorzi di sviluppo industriale. - 1. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale con i criteri e le modalita' seguenti: a) nella fase di prima applicazione il contingente organico, per ciascun ente, della prima qualifica dirigenziale sara' pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno e confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennita' che sara' riassorbita per effetto o dal passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per conferimento dell'indennita' di coordinamento prevista dal presente decreto; b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sara' determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali. La copertura dei posti avverra' con i criteri definiti con il predetto provvedimento".
Art. 36
1.Il testo del comma 1 dell'art. 46 e' il seguente: "1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita' seguenti: a) la seconda qualifica dirigenziale e' consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica; b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale e' pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa; c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali".
Nota all'art. 36: Il testo vigente dell'art. 46 del D.P.R. n. 268/1987 e' il seguente: "Art. 46 (Funzioni dirigenziali nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). - 1. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalita' seguenti: a) la seconda qualifica dirigenziale e' consentita negli enti presso i quali risultino iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica; b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale e' pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa: c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali. 2. In prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, previa verifica dei titoli di servizio, gli appartenenti, a tale data, alla qualifica ottava-bis, nonche' coloro che successivamente risultino vincitori di concorso per posti disponibili sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava-bis, con decorrenza dalla data di inquadramento".
Art. 37
1.Tra i commi 3 e 5 dell'art. 48 e' inserito il seguente: "4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalita' e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, e' riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purche' in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere".
Nota all'art. 37: Il testo vigente dell'art. 48 del D.P.R. n. 26811987 e' il seguente: "Art. 48 (Personale dei corsi di formazione professionale). - 1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, dipendente dalle regioni, province, comunita' montane, comuni e loro consorzi e' inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali: a) VI qualifica docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali; b) VII qualifica - docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente correlati alle specifiche attivita' di formazione professionale. 3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo dell'ente di appartenenza. 4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove - scritte ed orali - a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalita' e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla settima qualifica funzionale, e' riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella sesta qualifica funzionale da almeno tre anni, purche' in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere. 5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale e' fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attivita' connesse con la formazione. L'articolazione sara' oggetto di contrattazione decentrata. 6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attivita' di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri definiti con le modalita' di cui al precedente art. 27. 7. La accertata impossibilita', per un periodo determinato, di espletare l'attivita' didattica corrispondente alla qualifica posseduta puo' comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attivita' complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale".
Art. 38
1.Il testo dell'art. 65 e' il seguente: "Conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale. - 1. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo mensile lordo di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. 4. Ai titolari di pensione di reversibilita' aventi causa del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe".
Nota all'art. 38: L'art. 2 della legge n. 324/1959, concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza", reca norme sulla corresponsione dell'indennita' integrativa speciale ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, sia normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.
Art. 39
1.Il testo dell'art. 72 e' il seguente: "Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore. - 1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell'ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa. 2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non da' diritto al conferimento del posto stesso. 4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche".
Titolo IV COMPARTO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1986, N. 68 (PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)
Art. 40
1.Il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87 relativa al comparto del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, e' integrato dai seguenti articoli.
Nota all'art. 40: Il D.P.R. n. 270/1987 e' stato pubblicato nel suppl.ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1987.
Art. 41
1.Dopo il comma 1 dell'art. 5 sono inseriti i seguenti: "2. L'assunzione in ruolo per le seguenti figure professionali, per le quali e' invece richiesto il titolo, e' effettuata per chiamata diretta con le modalita' della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761: RUOLO SANITARIO Profilo professionale: operatori professionali di 2ª categoria. RUOLO TECNICO Profilo professionale: operatori tecnici coordinatori; operatori tecnici, per i quali siano previste scuole per il conseguimento del titolo professionale. Profilo professionale: agenti tecnici, per i quali l'esercizio delle funzioni sia subordinato al possesso di certificazioni abilitative obbligatorie. 3. I relativi provvedimenti sono adottati dal comitato di gestione delle unita' sanitarie locali, o di organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi delle vigenti disposizioni. 4. Le assunzioni di cui al comma 1 sino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le modalita' e procedure per avviamento dei lavoratori e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56, continuano ad essere effettuate con la normativa di cui agli articoli 159 e seguenti del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)