DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1987, n. 501
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio; Udito il parere n. 2066/86 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 5 novembre 1986; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 8
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 1
STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI PER IL LAZIO Art. 1. Istituzione L'istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi del Lazio, istituito a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'istituto ha sede legale in Roma. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile sono regolate dal presente statuto, deliberato dal consiglio direttivo a norma dell'art. 21 del citato decreto.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 2
Art. 2. Finalita' L'Istituto opera per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento in campo educativo. A tal fine assume iniziative proprie ed incrementa quelle di istituzioni periferiche; promuove il coordinamento delle esperienze ed assicura la qualificazione delle stesse attraverso un'azione di orientamento, consulenza e verifica; favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento dei singoli, delle istituzioni e degli organismi scolastici territoriali nel rispetto della loro autonomia.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 3
Art. 3. Attivita' L'istituto per attuare le finalita' di cui all'articolo secondo del presente statuto, in una visione coordinata delle attivita' di documentazione, ricerca, sperimentazione e aggiornamento, in conformita' dei compiti previsti dagli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3), [8](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art8) e [9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art9): a) raccoglie materiale di documentazione, seleziona ed elabora il materiale raccolto, cura la diffusione delle informazioni mantenendo costanti collegamenti con le altre istituzioni interessate alla documentazione in campo educativo; b) conduce e promuove la ricerca sul piano conoscitivo ed applicativo anche ai fini della sperimentazione, nel quadro di una visione programmata delle innovazioni educative; c) promuove la sperimentazione con attivita' di consulenza, assistenza e analisi dei risultati, sia sul piano metodologico-didattico, sia in riferimento agli ordinamenti e alle strutture; d) promuove iniziative di aggiornamento sia come processo permanente di qualificazione della professionalita' del personale direttivo e docente, sia come stimolo all'innovazione educativa sia come concorso alla ricerca pedagogica interdisciplinare; assume altresi' iniziative e fornisce strumenti per coordinare le attivita' di aggiornamento; sviluppa tali iniziative nel quadro della programmazione dei progetti di sperimentazione in collaborazione con le istituzioni scolastiche, i distretti e gli altri organismi territoriali, favorisce a tal fine lo sviluppo di attivita' decentrate per l'aggiornamento. Ferme restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione presso la sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano ove possibile, a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 4
Art. 4. Rapporti Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2 del presente statuto e in relazione alle attivita' di cui all'art. 3, l'Istituto, nelle forme previste dalla legge, stabilisce rapporti: a) con la scuola nelle sue articolazioni amministrative e con gli organismi scolastici territoriali; b) con universita' e istituti di ricerca; c) con la regione e gli enti locali; d) con le componenti sociali, professionali, del mondo della produzione e del lavoro interessate. L'Istituto inoltre per l'attuazione dei propri progetti si avvale, nelle forme previste dalla legge, della collaborazione di persone, gruppi ed enti a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento a quelli operanti nella Comunita' europea.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 5
Art. 5. Attrezzature L'Istituto per l'assolvimento delle proprie finalita' e per lo sviluppo adeguato delle attivita' promosse dalle sezioni e dai servizi, di cui al successivo titolo secondo, si dotera' di proprie attrezzature. Potra' inoltre avvalersi, su richiesta e tramite convenzioni, di servizi, di locali, di attrezzature e di dotazioni che enti ed istituti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 4 del presente statuto mettano a disposizione. L'istituto, in accordo con gli organismi competenti, favorira' un utilizzo programmato di tutte le attrezzature ed i servizi esistenti nel territorio regionale.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 6
Art. 6. Organi dell'istituto Sono organi dell'Istituto: a) il consiglio direttivo; b) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 7
Art. 7. Consiglio direttivo Il consiglio direttivo: a) e' composto da quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11); i componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio; b) sovraintende collegialmente alla direzione tecnica e amministrativa dell'istituto; c) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15); d) designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale ispettivo, direttivo e docente comandato presso l'Ente, i responsabili delle sezioni; designa altresi' tra i propri membri il consigliere delegato a firmare congiuntamente con il presidente e il segretario le reversali e i mandati; e) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; f) opera per il perseguimento e la promozione delle finalita' ed attivita' indicate negli articoli 2 e 3 del presente statuto; g) assicura il necessario coordinamento tra sezioni e servizi e ne programma complessivamente le attivita'; h) elegge tra i suoi membri un vice-presidente che in caso di assenza o di impedimento del presidente lo sostituisce; i) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; l) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; m) autorizza il presidente a ricevere legati, ad accettare eredita' o donazioni e ad acquistare immobili; n) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno dell'Istituto con apposito regolamento in cui sono previsti anche gli organi ausiliari e di supporto e la disciplina delle specifiche competenze; o) propone al Ministero della pubblica istruzione i nominativi degli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi e chiede a tal fine l'autorizzazione; p) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; q) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; r) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; s) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; t) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; u) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; v) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni; z) adotta ogni altra deliberazione, anche di natura finanziaria occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, eccetto quelle previste ai punti i), m), q), r) e v) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera n), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Il presidente ed il vice-presidente nella prima votazione sono eletti a maggioranza assoluta dei membri in carica. Qualora occorressero successive votazioni sono eletti a maggioranza assoluta dei membri presenti. Analogamente si procede per l'elezione del delegato a partecipare alla conferenza dei presidenti di cui alla lettera c).
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 8
Art. 8. Convocazione del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, mediante preavviso di almeno cinque giorni, per non meno di dieci volte in un anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, e in via straordinaria, mediante preavviso di almeno tre giorni, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 14. Ogni componente del consiglio direttivo puo' chiedere di inserire punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La comunicazione della convocazione deve avvenire per atto scritto. Tale comunicazione puo' essere fatta oralmente ai presenti alla seduta precedente, purche' verbalizzata.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 9
Art. 9. Sezioni L'istituto per la realizzazione delle finalita' e delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto si articola nelle seguenti sezioni: a) per la scuola materna; b) per la scuola elementare; c) per la scuola secondaria di primo grado; d) per la scuola superiore e l'istruzione artistica: e) per le attivita' di educazione permanente. Per le attivita' e le materie di interesse comune indicate dal regolamento o dal consiglio direttivo, le sezioni operano unitariamente. Ogni sezione e' costituita da un nucleo operativo del quale fanno parte unita' del personale assunto in base al concorso di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 10
Art. 10. Biblioteca L'istituto per la conservazione, l'utilizzazione e l'accrescimento del patrimonio bibliografico costituisce la biblioteca, la cui responsabilita' e' demandata ad un membro del consiglio designato dal consiglio stesso. Per il suo funzionamento e' costituito un nucleo operativo del quale fanno parte unita' del personale assunto in base al concorso di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 11
Art. 11. Servizi Per le sue attivita', l'Istituto si avvale dei seguenti servizi comuni: a) documentazione e informazione; b) metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione; c) organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Ogni servizio e' costituito da un nucleo operativo di personale assunto in base al concorso di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 12
Art. 12. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono periodicamente al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza e predispongono annualmente una relazione scritta. La relazione viene sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo in seduta ordinaria; se la relazione non viene approvata con le procedure previste dall'art. 17, il responsabile del relativo servizio o sezione decade dall'incarico. Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente comitati e gruppi di lavoro composti prioritariamente, oltre che dai membri del consiglio direttivo, da docenti comandati presso l'Istituto, ai sensi dell'[art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2), con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione, sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 13
Art. 13. Designazione e nomina dei responsabili delle sezioni e dei servizi I responsabili delle sezioni sono designati a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica fra i membri del consiglio direttivo e in caso di necessita' al di fuori di esso, ma comunque tra il personale ispettivo, direttivo e docente comandato presso l'Ente. I responsabili dei servizi sono designati a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica fra i membri del consiglio direttivo ai sensi dell'[art. 11, comma nono, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11-com9). La nomina viene fatta dal presidente su designazione espressa del consiglio direttivo, in base a criteri di competenza. Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente dell'Istituto, su conforme parere del consiglio direttivo, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 14
Art. 14. Presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto e sovrintende alle sue attivita', assicurandone il coordinamento e la continuita'. Egli: a) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere propone gli argomenti da trattare nelle sedute e fissa l'ordine del giorno, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 8, comma secondo; b) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con i suoi organi periferici, con enti e organismi indicati nell'art. 4 del presente statuto, nonche' con gli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento di altre regioni; c) partecipa alla conferenza dei presidenti con il consigliere eletto ai sensi dell'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15); d) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso; e) coordina sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni; f) stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni; g) dispone le spese per le attivita' previste alla lettera s) del precedente art. 7 (competenze del consiglio direttivo); h) predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio; i) firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui ai successivi articoli 34 e 35. Il presidente e' responsabile delle varie forme di pubblicizzazione dell'attivita' dell'Istituto che autorizza su conforme parere del consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento e' sostituito nelle sue funzioni dal vicepresidente eletto dal consiglio direttivo.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 15
Art. 15. Collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettuando periodiche verifiche di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 16
Art. 16. Segretario Il segretario dell'Istituto di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16): a) assicura nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto; b) sovrintende sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'Istituto per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; c) e' responsabile del personale secondo quanto indicato dal regolamento; d) predispone d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; e) sulla base delle proposte e delle deliberazioni del consiglio direttivo e d'intesa col presidente predispone annualmente la stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Istituto; f) firma, secondo le norme di cui ai successivi articoli 34 e 35, gli ordini di incasso e i titoli di spesa; g) partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 17
Art. 17. Adunanze e deliberazioni L'avviso di convocazione del consiglio direttivo deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed essere spedito ai consiglieri e, quando occorre, ai revisori dei conti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni del consiglio direttivo si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti salvo i casi previsti nell'ultimo comma del presente articolo. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Per le delibere concernenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e' richiesta la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica. Per l'approvazione e le modificazioni del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, la revoca dei responsabili delle sezioni, dei servizi e della biblioteca e per la stipula dei contratti e delle convenzioni e' richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 18
Art. 18. Decadenza I consiglieri che senza giustificazione non partecipino alle riunioni ordinarie del consiglio direttivo per tre sedute consecutive e nel corso dello stesso anno solare, possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio direttivo stesso puo' mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori. Della decadenza viene data subito comunicazione, ai fini della sostituzione, al Ministero della pubblica istruzione e agli organi competenti.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 19
Art. 19. Personale comandato e incaricato I comandi del personale dell'istituto, di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16), hanno la durata stabilita dal quinto comma del citato decreto. Nel regolamento di cui all'art. 20 del presente statuto sara' stabilita l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, gli obblighi e l'orario di servizio. Il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'[art. 16, ottavo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com8) e [nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com9). Esso sara' disposto dal presidente previa delibera motivata del consiglio direttivo. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale ispettivo, direttivo e docente saranno compensate secondo la normativa vigente in materia.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art.20
Art. 20. Regolamento e personale dell'Istituto Il consiglio direttivo approva con le procedure previste dall'art. 17, ultimo comma, il regolamento dell'Istituto, che dovra' indicare: a) l'applicazione particolareggiata delle norme generali del presente statuto; b) la determinazione della pianta organica del personale e delle relative funzioni dello stesso; c) l'indicazione delle modalita' di funzionamento delle sezioni, dei servizi e della biblioteca; d) le modalita', i tempi e le condizioni per il conferimento di incarichi a consulenti esterni e per la stipulazione dei contratti a termine per le forme di collaborazione previste dall'art. 4 del presente statuto e in conformita' all'[ottavo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com8) e [nono comma dell'art. 16 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com9); e) norme dettagliate per la gestione amministrativo-contabile; f) ogni altra norma che non sia in contrasto con il presente statuto.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 21
Art. 21. Bilancio di previsione Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 22
Art. 22. Adempimenti Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre. Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento delle spese obbligatorie.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 23
Art. 23. Struttura di bilancio Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 24
Art. 24. Entrate e spese correnti Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 25
Art. 25. Entrate e spese in conto capitale Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche nonche' per l'impianto di biblioteche.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 26
Art. 26. Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 27
Art. 27. Avanzo e disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'Ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 28
Art. 28. Fondo di riserva Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamenti, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 29
Art. 29. Variazioni di bilancio Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 30
Art. 30. Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 31
Art. 31. Residui Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella delle competenze. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 32
Art. 32. Acquisti Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa l'imposta sul valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'Ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto s) dell'art. 7.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 33
Art. 33. Istituto cassiere Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad una apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'Ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'Ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionate. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 34
Art. 34. Ordini di incasso Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'Istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'Ente.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 35
Art. 35. Ordini di pagamento Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 36
Art. 36. Indicazioni sulle reversali e sui mandati Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 37
Art. 37. Emissione delle reversali e dei mandati Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 38
Art. 38. Mandati estinti ed estratto conto L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'Ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 39
Art. 39. Reversali e mandati inestinti Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare ala fine dell'esercizio sono restituiti all'Ente che li ha emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 40
Art. 40. Vincoli per le reversali ed i mandati Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 41
Art. 41. Spese minute Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel quale giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 42
Art. 42. Responsabilita' Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti presso l'ufficio di ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 43
Art. 43. Registri contabili I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 44
Art. 44. Correzione dei registri contabili Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 45
Art. 45. Conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 46
Art. 46. Rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli ripartitamente per competenze e per residui.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 47
Art. 47. Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 48
Art. 48. Conto economico Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 49
Art. 49. Situazione amministrativa Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.
Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento del Lazio - art. 50