← Current text · History

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1987, n. 515

Current text a fecha 1987-12-22
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Puglia; Udito il parere n. 2120/86 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 12 novembre 1986; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Puglia annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

GORIA, Ministro del tesoro

GASPARI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1987

Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 24

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA PUGLIA. Art. 1. Istituzione L'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Puglia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'istituto ha sede in Bari.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 2

Art. 2. Finalita' L'Istituto svolge attivita' indirizzata a: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale docente e direttivo della scuola e, mediante apposita convenzione, per altri operatori socio-culturali da realizzare in cogestione con altri enti i quali si assumeranno i rispettivi oneri; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale, anche da enti e associazioni professionali; 6) assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento. Per l'attuazione dei suddetti compiti l'Istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altre regioni.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 3

Art. 3. Organi dell'Istituto Sono organi dell'Istituto: a) il consiglio direttivo; b) il presidente; c) il collegio dei revisori dei conti.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 4

Art. 4. Composizione del consiglio direttivo Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto ed i revisori dei conti.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 5

Art. 5. Competenze del consiglio direttivo Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15); b) designa tra i propri membri,il vice-presidente, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni; c) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; e) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; f) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; g) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno; h) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi; i) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; l) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; m) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; n) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti di materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; o) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; p) designa l'Istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; q) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; r) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti d), f), l), m) e q) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera g), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 6

Art. 6. Funzionamento del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni mese su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria, quando lo richiede un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri che non partecipano alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute, ordinarie o straordinarie consecutive possono essere proposti, con deliberazione del consiglio, per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 7

Art. 7. Il presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sue attivita'; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera n) del precedente art. 5. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso ed i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 34. Cura i rapporti con la stampa. E' responsabile delle pubblicazioni la cui stampa risulti approvata dal consiglio direttivo. Il presidente e' eletto tra i consiglieri di nomina ministeriale a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 8

Art. 8. Collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 9

Art. 9. Il segretario Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'Istituto; sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle direttive impartite dal presidente, alla amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; firma, secondo le norme di cui al successivo art. 34 gli ordini di incasso e titoli di spesa; partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 10

Art. 10. Organismi ausiliari Il consiglio direttivo costituisce tra i suoi membri commissioni e comitati per l'espletamento di compiti specifici. Tali commissioni e comitati si configurano esclusivamente come organi ausiliari di supporto agli organi primari.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 11

Art. 11. Sezioni e servizi L'Istituto si articola in cinque sezioni: 1) per la scuola materna; 2) per la scuola elementare; 3) per la scuola secondaria di primo grado; 4) per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica; 5) per le attivita' di educazione permanente. L'Istituto si articola inoltre in servizi comuni: a) di documentazione e informazione; b) di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione; c) di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Ogni sezione e servizio ha un responsabile designato dal consiglio direttivo. Nell'ambito degli orientamenti del consiglio direttivo ogni sezione fornisce consulenza tecnica sui progetti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento riguardante il rispettivo settore di competenza. Le sezioni collaborano unitariamente per progetti comuni approvati dal consiglio direttivo. I servizi prestano opera di promozione, consulenza e assistenza nei confronti delle sezioni dell'I.R.R.S.A.E. e di istituti, enti, associazioni o singole persone che ne facciano richiesta. I responsabili delle sezioni e dei servizi si riuniscono periodicamente per uno scambio di informazione sulle attivita' dei settori di competenza e per l'analisi dei problemi comuni. Alle riunioni dei responsabili dei servizi e delle sezioni possono partecipare membri componenti del consiglio direttivo. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica su progetti di ricerca e di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'[art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2). Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 12

Art. 12. Categorie di personale Il personale dell'Istituto e' costituito dal personale comandato ai sensi dell'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16). L'Istituto puo' avvalersi, per lo svolgimento di specifici compiti tecnici e scientifici, di persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato ai sensi del succitato art. 16.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 13

Art. 13. Personale comandato I comandi del personale presso l'Istituto, nell'ambito del contingente dei posti stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con relativo decreto sono proposti al Ministro dal consiglio direttivo sulla base delle risultanze dei concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del [terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com3). I concorsi risultano distinti a seconda che il personale sia amministrativo (ruolo direttivo, di concetto, esecutivo e ausiliario) o sia appartenente ai ruoli ispettivo, direttivo e docente. Per quanto riguarda la concessione di congedi e aspettative il personale e' sottoposto alla normativa vigente, presso l'amministrazione di provenienza.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 14

Art. 14. Valutazione del servizio La valutazione del servizio prestato presso l'Istituto da: presidente, se comandato presso l'ente; responsabili di sezioni e servizi, se comandati presso l'ente; segretario, se comandato presso l'Istituto; personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, appartenente ai ruoli della scuola anche universitario, comandato ai sensi dell'[art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2); personale ispettivo e direttivo appartenente ai ruoli del personale amministrativo comandato ai sensi del precitato [art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16), e' effettuata secondo le procedure e dagli organi previsti dalle norme di stato giuridico relative ai ruoli di provenienza degli interessati sulla base degli elementi forniti dal presidente dell'Istituto a seguito di parere del comitato direttivo.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 15

Art. 15. Personale con incarico a tempo determinato Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419). Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente su proposta dei responsabili di sezione e dei servizi o dal segretario o di uno o piu' membri del consiglio direttivo, previa delibera motivata dal consiglio, avendo riguardo alla preparazione tecnica o scientifica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare. Il conferimento degli incarichi avviene secondo le modalita' e alle condizioni del disciplinare-tipo di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 16

Art. 16. Esercizio finanziario e bilancio di previsione L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata annuale e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio direttivo. Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 17

Art. 17. Adempimenti per la formazione del bilancio di previsione Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 18

Art. 18. Esercizio provvisorio Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 19

Art. 19. Struttura di bilancio Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese devono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 20

Art. 20. Entrate e spese correnti Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 21

Art. 21. Entrate e spese in conto capitale Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per l'impianto di biblioteche.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 22

Art. 22. Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito per l'Istituto.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 23

Art. 23. Avanzo e disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo e il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi alla utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, dal disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 24

Art. 24. Fondo di riserva Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 25

Art. 25. Variazioni di bilancio Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse per la prescritta approvazione.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 26

Art. 26. Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 27

Art. 27. Residui Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 28

Art. 28. Acquisti Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compreso IVA) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto n) dell'art. 5.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 29

Art. 29. Istituto cassiere Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionate. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 30

Art. 30. Ordini di incasso Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'ente.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 31

Art. 31. Ordini di pagamento Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 32

Art. 32. Indicazioni sulle reversali e sui mandanti Le reversali e i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza ed ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 33

Art. 33. Emissione delle reversali e dei mandati Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 34

Art. 34. Mandati estinti ed estratto conto L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 35

Art. 35. Reversali e mandati inestinti Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 36

Art. 36. Vincoli per le reversali e i mandati Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti e riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza e i residui.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 37

Art. 37. Spese minute Alle minute spese si provvede col fondo che a tale fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria del consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel quale giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 38

Art. 38. Responsabilita' Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio presso l'ufficio di ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 39

Art. 39. Registri contabili I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento e di impegno e quelle di incasso e di pagamento.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 40

Art. 40. Correzioni dei registri contabili Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 41

Art. 41. Conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copie della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per la prescritta approvazione.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 42

Art. 42. Rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, rispettivamente per competenze e per residui.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 43

Art. 43. Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 44

Art. 44. Conto economico Il conto economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 45

Art. 45. Situazione amministrativa Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo e il disavanzo di amministrazione.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 46

Art. 46. Pubblicita' del bilancio preventivo e del conto consuntivo Il bilancio preventivo e il conto consuntivo vengono pubblicati annualmente sul bollettino dell'Istituto.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 47

Art. 47. Autorizzazioni e rimborsi AL presidente, al segretario, ai membri del consiglio direttivo, ai responsabili delle sezioni e ai dipendenti dell'istituto sara' corrisposto, quando dovuto, il normale trattamento di missione per spostamenti inerenti al loro ufficio nell'ambito del programma deliberato dal consiglio direttivo. L'autorizzazione per tali interventi esterni sara' data dal presidente e da persona da lui delegata. Il presidente e' autorizzato direttamente dal consiglio. In caso di necessita' chiedera' la successiva ratifica del consiglio.

Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia - art. 48

Art. 48. Norma di rinvio Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente titolo, si applicano le istruzioni amministrative-contabili emanate con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro in applicazione dell'ultimo comma dell'[art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;416~art25). Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI