DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987, n. 517
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Lombardia; Udito il parere n. 301/87 reso dal Consiglio di Stato, sezione II, in data 11 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Lombardia annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro del tesoro
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1987
Atti di Governo, registro n. 70, foglio n. 23
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 1
STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA LOMBARDIA. Art. 1. Istituzione L'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, istituito per la regione Lombardia con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, recepisce, promuove e organizza la domanda e l'offerta in materia di documentazione, ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi nel territorio regionale, per quanto di sua competenza. L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede legale in Milano. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto sono regolati dal presente statuto.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 2
Art. 2. Finalita' L'Istituto, ai sensi dell'[art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art9): raccoglie, elabora e diffonde la documentazione pedagogico-didattica; conduce studi e ricerche in campo educativo, al fine di sostenere e promuovere il dibattito e l'innovazione relativi alle strutture, ai metodi e ai contenuti dell'attivita' formativa; promuove ed assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; promuove, organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale ispettivo o, direttivo e docente della scuola statale di ogni ordine e grado; puo' attuare iniziative rivolte congiuntamente al personale direttivo e docente della scuola e a personale non appartenente ai ruoli previsti dal precedente capoverso ma collegato con i compiti previsti dalla legge in rapporto all'educazione, mediante apposite convenzione o accordi scritti con le amministrazioni e gli enti rispettivi, che assumono la parte di spesa relativa al loro personale; fornisce consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale scolastico e collabora all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. L'Istituto attende inoltre a specifici interventi connessi con le esigenze formative della regione. Per lo svolgimento delle proprie attivita', ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione nella sede legale di esso delle sezioni e dei servizi, l'Istituto medesimo puo' articolarsi nell'ambito del territorio regionale anche utilizzando uffici o istituzioni scolastiche esistenti.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 3
Art. 3. Attivita' di documentazione e informazione Allo scopo di perseguire e realizzare concretamente le finalita' di cui al primo capoverso del precedente art. 2, l'Istituto: raccoglie, conserva, mantiene accessibile e diffonde, nei modi piu' opportuni ed avvalendosi delle tecnologie piu' efficaci, il materiale che documenti i risultati delle attivita' di studio, ricerca, sperimentazione ed aggiornamento condotte sia per iniziativa propria, sia per iniziativa di altri enti, pubblici e privati, validamente operanti nel settore scolastico ed educativo; mantiene costanti rapporti con gli altri I.R.R.S.A.E., con il centro europeo dell'educazione, con la biblioteca di documentazione pedagogica, con le universita' e con gli istituti, gli enti e gli organismi di ricerca, con i distretti scolastici del proprio territorio, con le scuole, con l'Amministrazione della pubblica istruzione, con le regioni e gli enti locali; cura la pubblicazione periodica di un proprio bollettino e promuove, qualora lo ritenga necessario, la pubblicazione, nelle forme e modalita' piu' compatibili con le proprie finalita' e attribuzioni, dei risultati di maggior rilievo scientifico e documentario delle attivita' realizzate nell'ambito della propria programmazione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 4
Art. 4. Attivita' di ricerca e di studio L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui al secondo capoverso dell'art. 2 del presente statuto, svolge e promuove studi e ricerche e ne pubblicizza i risultati nei modi piu' efficaci ed opportuni. Tali attivita' di studio e di ricerca sono svolte direttamente dall'Istituto con l'impiego di personale comandato, con l'eventuale collaborazione di personale disponibile, appartenente ai ruoli ispettivo, direttivo, docente in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado e del personale di cui all'ultimo comma dell'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 5
Art. 5. Attivita' di sperimentazione Con riferimento ai compiti di cui al terzo capoverso del precedente art. 2, l'Istituto: propone al Ministero della pubblica istruzione programmi di sperimentazione per l'innovazione degli ordinamenti e delle strutture; promuove, con il consenso dei competenti organi collegiali di circolo e di istituto, sperimentazioni per l'innovazione sul piano metodologico-didattico che interessino piu' istituzioni scolastiche; esprime parere tecnico sulle proposte di sperimentazione dirette al Ministero, sulle richieste di riconoscimento di scuole sperimentali e, se richiesto, in merito ai criteri di riconoscimento degli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole sperimentali; assiste, se richiesto, progetti di innovazione metodologico-didattica cui siano interessati piu' istituti e assiste i medesimi progetti di singoli istituti, nonche' quelli relativi all'innovazione di ordinamenti e strutture; predispone, per la conferenza dei presidenti, una relazione sull'attuazione dei progetti di sperimentazione degli ordinamenti e delle strutture contenente i dati fondamentali per la verifica dei risultati e per la loro valutazione scientifica, anche ai fini di cui al [comma primo, lettera b), dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;416~art18-com1-letb).
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 6
Art. 6. Attivita' di aggiornamento Con riferimento ai compiti di cui al quarto e quinto capoverso del primo comma del precedente art. 2, l'Istituto: organizza, attua e, se richiesto, assiste iniziative di aggiornamento per il personale scolastico; assume iniziative e predispone strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento; promuove attivita' di formazione di esperti della ricerca, della sperimentazione e dell'aggiornamento educativi.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 7
Art. 7. Risorse Per l'assolvimento dei propri compiti, l'Istituto si avvale: dell'opera del personale comandato a norma dell'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16); dell'uso di laboratori di ricerca di propria istituzione; della collaborazione di cattedre e di istituti universitari, con cui stabilisce rapporti mediante apposite convenzioni; dell'opera di ispettori tecnici; della collaborazione di esperti estranei all'amministrazione, secondo accordi stipulati in base al disciplinare tipo previsto dall'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16); dell'uso dei locali, attrezzature e dotazioni didattiche che le universita' e gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado mettano a disposizione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 8
Art. 8. Organi dell'Istituto Sono organi dell'Istituto il consiglio direttivo, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 9
Art. 9. Consiglio direttivo Il consiglio direttivo dell'Istituto e' composto da quindici membri come previsto dall'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). I componenti del consiglio direttivo dell'Istituto durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Il consiglio direttivo: sovrintende collegialmente alla direzione politica, tecnica ed amministrativa dell'Istituto nel quadro legislativo e normativo vigente; elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15), il quale resta in carica un anno e puo' essere riconfermato; puo' eleggere uno o due vice presidenti; designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni; delibera annualmente il programma di attivita' con l'indicazione delle relative spese; delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo e le variazioni relative all'esercizio in corso, nonche' il conto consuntivo; autorizza il presidente a stare in giudizio per conto dell'Istituto e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; delibera l'eliminazione degli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto di materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi; delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente e non docente da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo dei relativi provvedimenti di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero sulle procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale a norma del [secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2) e [terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com3); delibera le modifiche al presente statuto e l'adozione del regolamento interno; si pronuncia nei casi controversi sulle competenze delle sezioni e dei servizi; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive, eccetto quelle previste al sesto, ottavo, nono, decimo, undicesimo capoverso le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui al diciottesimo capoverso per quanto riguarda le modifiche al presente statuto e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Il consiglio direttivo, in rapporto all'entita' degli impegni e delle funzioni, che attribuira' ai propri membri, potra', su loro istanza, richiederne al Ministero della pubblica istruzione l'esonero parziale o totale dagli obblighi di servizio.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 10
Art. 10. Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni, in via ordinaria non meno di quattro volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando sia chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo articolo. Alle sedute del consiglio direttivo partecipa il segretario, senza il diritto di voto. Possono parteciparvi i revisori dei conti secondo le norme vigenti e il disposto del successivo art. 12. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse. In caso di parita' dei voti, prevale il voto del presidente. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione e le modifiche dello statuto dell'istituto e del regolamento interno, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo l'autorizzazione alla stipula di contratti e di convenzioni e richiesta la maggioranza assoluta nei componenti il consiglio direttivo. Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri che non partecipano, senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute ordinarie e straordinarie consecutive possono essere proposti, con deliberazione del consiglio direttivo assunta a maggioranza dei consiglieri in carica, per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori. Della decadenza viene data subito comunicazione, anche ai fini della loro sostituzione, al Ministro della pubblica istruzione e agli organi dai quali i consiglieri decaduti hanno ricevuto il mandato o la designazione. Tale sostituzione dovra' essere disposta entro un mese dalla comunicazione predetta. La stessa procedura si osserva per la sostituzione di consiglieri dimissionari.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 11
Art. 11. Presidente Il presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione; per la sua elezione e' necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il presidente: ha la legale rappresentanza dell'Istituto che sovrintende alle sue attivita', presiede il consiglio direttivo e propone gli argomenti da trattare nelle sedute; provvede, con la collaborazione del segretario, all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo; coordina, con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo; firma tutti gli atti dell'Istituto, i mandati di pagamento e gli ordini di incasso e stipula contratti e convenzioni in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo; adotta, nei casi di urgenza, deliberazioni in materie di competenza del consiglio direttivo, che deve essere convocato entro quindici giorni per la rettifica delle deliberazioni stesse; dispone le spese per le attivita' previste dal terzo comma, dodicesimo capoverso, dell'art. 9; predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione, nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio; e' il responsabile delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e, su conforme deliberazione del consiglio direttivo, autorizza la stampa di tutte le altre pubblicazioni dell'istituto. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e' sostituito dal vice presidente. Il presidente cessa dall'incarico o alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che lo ha eletto, o a seguito di dimissioni, o a seguito di voto di sfiducia di due terzi dei consiglieri in carica.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 12
Art. 12. Revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante dell'ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto per quanto attiene la gestione amministrativo-contabile ed esercita i relativi controlli; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili, di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 13
Art. 13. Servizi e sezioni L'Istituto si articola in cinque sezioni: una per la scuola materna, una per la scuola elementare, una per la scuola secondaria di primo grado, una per la scuola secondaria di secondo grado e l'istruzione artistica, una per le attivita' di educazione permanente, ed in tre servizi comuni: uno di documentazione e informazione, uno di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione e uno di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, che sono investite in via primaria dei problemi relativi ai corrispondenti ambiti scolastici di competenza e che pure possono operare congiuntamente per materie e attivita' di interesse comune, l'unitarieta' delle attivita' che l'istituto svolge in materia di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione, di aggiornamento, e' perseguita attraverso l'organizzazione dei relativi servizi, secondo i criteri generali deliberati dal consiglio direttivo. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi e sezioni o piu' servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studio e consulenza tecnica su progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola, comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'[art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2). Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo comma, dello stesso [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 14
Art. 14. Responsabili delle sezioni e dei servizi Ad ogni sezione e ogni servizio e' preposto un responsabile. Il presidente dell'Istituto nomina, su designazione del consiglio direttivo, i responsabili dei servizi tra i membri del consiglio direttivo stesso e i responsabili delle sezioni anche al di fuori dei propri membri ma comunque tra il personale comandato presso l'Istituto. La designazione e' effettuata con il consenso degli interessati, a maggioranza assoluta dei presenti del consiglio direttivo e sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali degli esperti da designare, anche tenendo conto della corrispondenza di tali titoli ai livelli di responsabilita' e ai compiti propri delle sezioni e dei servizi ai quali gli interessati devono essere preposti. I responsabili delle sezioni e dei servizi si riuniscono con adeguata periodicita', su iniziativa del presidente dell'Istituto o almeno tre responsabili, per il coordinamento permanente e lo scambio sistematico di informazioni sulle attivita' dei settori di competenza e per l'esame dei problemi comuni. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente dell'Istituto, su proposta motivata e vincolante del consiglio direttivo, che delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 15
Art. 15. Segretario Il segretario e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del [primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com1). Il segretario: assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operative delle attivita' dell'Istituto; cura, per quanto gli compete, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle deliberazioni adottate dal presidente a norma del quinto capoverso del precedente art. 11 del presente statuto; ha la responsabilita' dell'organizzazione dell'ufficio di segreteria, di cui al successivo art. 16 e collabora con il presidente per il buon andamento dei servizi e delle sezioni dell'istituto; e' responsabile per le prestazioni di lavoro del personale comandato presso l'Istituto, anche secondo quanto indicato dal regolamento interno; partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio direttivo e cura la redazione dei verbali; sovrintende alla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive deliberate dal consiglio direttivo e le disposizioni impartite dal presidente, sia il funzionamento degli uffici e la tenuta dei libri inventariali e dei registri contabili; firma con il presidente tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, in particolare gli ordini di incasso e i titoli di spesa; predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; sulla base delle proposte ed in conformita' con le deliberazioni del consiglio direttivo, d'intesa con il presidente e con i responsabili delle sezioni e dei servizi, predispone annualmente la stesura del programma, del bilancio preventivo e del conto consuntivo; esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal consiglio direttivo o dal presidente. In caso di assenza o di impedimento, e' sostituito, per gli atti contabili, dal responsabile del servizio di ragioneria.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 16
Art. 16. Ufficio di segreteria E' costituito l'ufficio di segreteria che provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile e al funzionamento degli organi dell'Istituto.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 17
Art. 17. Categorie di personale Il personale dell'Istituto e' costituito dal segretario dell'Istituto e dal personale comandato ai sensi del [secondo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2). Detto personale deve appartenere ai ruoli del personale della scuola, anche universitario, e a quelli del personale dell'amministrazione scolastica. L'Istituto, a norma del penultimo comma del richiamato art. 16, puo' avvalersi, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche, di persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione, con spese a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico e' deliberato dal consiglio direttivo su proposta del presidente o del segretario e dei responsabili delle sezioni e dei servizi, con le modalita' ed alle condizioni previste dal disciplinare tipo di cui al [nono comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com9). L'Istituto puo' avvalersi altresi' dell'opera di ispettori di cui chiede l'utilizzo al Ministero della pubblica istruzione o per incarico interno alla struttura dell'Istituto o per la collaborazione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 18
Art. 18. Personale comandato L'istituto si avvale del personale comandato sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del [comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com3). Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo. Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo e' riservato al personale appartenente ai rispettivi ruoli del Ministero della pubblica istruzione e al personale non docente della scuola e dell'Universita' e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli di concetto, esecutivo ed ausiliario. Il comando del personale presso l'Istituto ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Con regolamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato ai diversi uffici, alle sezioni e ai servizi, gli obblighi e l'orario di servizio.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 19
Art. 19. Valutazione del servizio La valutazione del servizio svolto dal personale comandato, nella ipotesi in cui a tale adempimento si debba provvedere in virtu' della norma di stato giuridico relativa al ruolo di appartenenza degli interessati, e' effettuata dal presidente dell'Istituto sulla base dei rapporti informativi dei responsabili dei servizi e delle sezioni e degli uffici.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 20
Art. 20. Finanziamenti L'Istituto provvede al finanziamento delle proprie attivita': con fondi stanziati dal Ministero della pubblica istruzione; con fondi erogati da enti pubblici e privati e da singole persone; con proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; con proventi delle pubblicazioni da esso curate; con eventuali rendite patrimoniali; con eventuali lasciti e donazioni.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 21
Art. 21. Esercizio finanziario L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata annuale e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria e' unica.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 22
Art. 22. Normativa per la gestione amministrativo-contabile La gestione amministrativo-contabile dell'I.R.R.S.A.E. della Lombardia e' stabilita dal presente regolamento redatto in conformita' alle norme del decreto interministeriale 28 maggio 1975.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 23
Art. 23. Bilancio di previsione Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 24
Art. 24. Adempimenti Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 25
Art. 25. Esercizio provvisorio Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spesa obbligatorie.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 26
Art. 26. Struttura di bilancio Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 27
Art. 27. Entrate e spese correnti Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti e istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 28
Art. 28. Entrate e spese in conto capitale Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per l'impianto di biblioteche.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 29
Art. 29. Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito e un credito per l'Istituto.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 30
Art. 30. Avanzo o disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spese correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 31
Art. 31. Fondo di riserva Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 32
Art. 32. Variazioni di bilancio Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 33
Art. 33. Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 34
Art. 34. Residui Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 35
Art. 35. Acquisti Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa IVA) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alle deliberazioni debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'Ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al dodicesimo capoverso, comma terzo, dell'art. 9 dello statuto.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 36
Art. 36. Istituto cassiere Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'Istituto, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'Istituto si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionate. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o istituto cassiere.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 37
Art. 37. Ordini di incasso Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'Istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'Istituto.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 38
Art. 38. Ordini di pagamento Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 39
Art. 39. Indicazioni sulle reversali e sui mandati Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza o ai residui; d) il nome e cognome del debitore e del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 40
Art. 40. Emissione delle reversali e dei mandati Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi debbono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati preso l'Istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 41
Art. 41. Mandati estinti ed estratto conto L'Istituto cassiere rimettera' mensilmente all'Istituto i mandati e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 42
Art. 42. Reversali e mandati estinti Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituite all'ente che li ha emessi. L'ente li annulla e rimette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 43
Art. 43. Vincoli per le reversali ed i mandati Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti rispettivamente pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 44
Art. 44. Spese minute Alle minute spese si provvede con il fondo che a tale fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 45
Art. 45. Responsabilita' Gli originali delle reversali e dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 46
Art. 46. Registri contabili I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali, distintamente per competenza e residui, nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 47
Art. 47. Correzione dei registri contabili Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 48
Art. 48. Conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti e a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 49
Art. 49. Rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 50
Art. 50. Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 51
Art. 51. Conto economico Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni fra i componenti positivi e negativi del conto economico.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 52
Art. 52. Situazione amministrativa Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa, la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.
Statuto istituto regionale ricerca, sperimentazione aggiornamento Lombardia - art. 53