DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988, n. 42
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 11, comma 3, e' il seguente: "3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 14 e 15 del suddetto testo unico: "Art. 14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente e' attribuito un credito di imposta pari a nove sedicesimi dell'ammontare degli utili stessi. 2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento. 3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita. 4. Ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo netto. 5. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettannti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione i ai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41. "Art. 15 (Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero). 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 2. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascun Stato. 3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata chiesta. Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. 4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. 5. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita". - Il testo dell'art. 19, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, e' il seguente: "2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, e' superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 17 e 18 del suddetto testo unico: "Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Per la indennita' di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti dal Fondo di previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, l'ammontare netto e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo predetto. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1. 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 4. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del comma 1, sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al comma 2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno, nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. "Art. 18 (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente). - 1. Per gli altri redditi tassati separatamente l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alle lettere g), l) e m) dello stesso articolo conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari, l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la successione. 3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno: se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciacuno degli anni cui si riferiscono. 5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio". - Per il testo del comma 1 dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo del comma 3 dell'art. 107 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 ottobre 1973, e' il seguente: "Art. 38 (Rimborso di versamenti diretti). - Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 37 e del primo comma, n. 3, e del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 del medesimo decreto e dell'art. 36- bis del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): "Art. 37 D.P.R. n. 602/1973 (Rimborso di ritenute dirette). - Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso. Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo". "Art. 3 D.P.R. n. 602/1973 (Riscossione mediante versamenti diretti). - Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria: (omissis). 3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale; (omissis). Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: (omissis). c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; (Omissis)". "Art. 36- bis D.P.R. n. 600/1973 (Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni) - Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente del Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati. Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni; c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni; e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo". - Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 e' il seguente: "Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate). Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 6 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma. L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta". L'art. 3, comma 1, del D.L. 13 gennaio 1988, n. 3 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988) dispone che gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dall'art. 44 soprariportato, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, siano dovuti, a decorrere dal 1› gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento. Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 602/1973 (per il testo dell'art. 38 del medesimo decreto si veda la nota precedente): "Art. 41 (Rimborso d'ufficio). - Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36 bis. Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta".
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))
Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20
1.Le disposizioni degli articoli 10, comma 1, 110, comma 1, 113, comma 2, e 114, comma 1, del testo unico, che subordinano la deducibilita' degli oneri alla condizione che la relativa documentazione sia allegata alla dichiarazione dei redditi, si applicano a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, intendendosi come tale, anche nei successivi articoli del presente decreto, il primo periodo d'imposta avente inizio dopo la detta data.
2.Le imposte gia' deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per meta' del loro ammontare dal reddito complessivo, a norma dell'articolo 10 del testo unico, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Nella stessa misura e nello stesso periodo d'imposta si deducono, ai fini dell'imposta sul reddito per le persone giuridiche, le imposte gia' deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle societa' dovute per i detti anni.
Note all'art. 20: - Per il testo dell'alinea introduttivo del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 3. - Il testo dell'art. 110, comma 1, del medesimo testo unico e' il seguente: "1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d) e da n) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo, nonche' l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta. Si applica la disposizione del comma 5 dell'art. 10". - Per il testo dell'intero art. 113 del medesimo testo unico si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 114 del ripetuto testo unico e' il seguente: "Art. 114 (Enti non commerciali). - 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati nel comma 2 dell'articolo 113, ferma restando la disposizione del secondo periodo della lettera r) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione del comma 5 dello stesso articolo. 2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita' commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato senza tenerne contabilita' separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109". - L'art. 10 del piu' volte richiamato testo unico elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 21
1.Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, che attribuiscono al contribuente la scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
2.Con la stessa decorrenza si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2 e 3, del testo unico, concernenti le opzioni da esercitare ai fini della tassazione separata.
Note all'art. 21: - Per il testo del comma 3 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 4. - Per il testo del comma 2 dell'art. 19 del medesimo testo unico si veda ugualmente nelle note all'art. 4. - Per il testo dell'intero art. 94 del ripetuto testo unico si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'intero art. 107 dello stesso testo unico si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'intero art. 16 del piu' volte richiamato testo unico si veda ugualmente nelle note all'art. 1.
Art. 22
1.La disposizione dell'art. 38, comma 5, del testo unico, secondo cui nella dichiarazione dei redditi deve essere attestata la durata anziche' la persistenza dello stato di non locazione, si applica a partire dalla prima dichiarazione da presentare dopo il 31 dicembre 1987.
Nota all'art. 22: Il testo dell'intero art. 38 del testo unico delle imposte sui redditi e' il seguente: "Art. 38 (Unita' immobiliari non locate). - 1. Il reddito determinato a norma dei precedenti articoli e' ridotto all'80 per cento per le unita' immobiliari, non adibite all'uso del possessore o di suoi familiari, rimaste non locate per l'intero periodo di imposta per cause non dipendenti dalla volonta' del possessore. 2. Il reddito e' ridotto al 20 per cento: a) per le unita' immobiliari ad uso di abitazione di nuova costruzione, limitatamente al periodo di diciotto mesi dalla data del certificato di abitabilita' o, in mancanza, dalla data in cui sono divenute abitabili; b) per le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento. 3. Se le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e' aumentato di un terzo. 4. Si considerano in ogni caso tenute a propria disposizione, se non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, le unita' immobiliari ad uso di abitazione ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Il reddito di tali unita' immobiliari, fermo restando per una di esse a scelta del contribuente l'aumento di un terzo di cui al comma 3, e' aumentato del 300 per cento, salvo il disposto del comma 2. Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti nonche' i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che il contribuente denunci all'ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne attesti la durata nella dichiarazione dei redditi".
Art. 23
1.La disposizione dell'art. 54, comma 4, del testo unico si applica per le plusvalenze realizzate a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. Per le plusvalenze realizzate precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1987.
2.Nei confronti delle imprese individuali, delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e degli enti non commerciali, la disposizione dell'art. 54, comma 1, lettera c), del testo unico non si applica per le plusvalenze gia' iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Nota all'art. 23: - Per il testo dell'intero art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
Art. 24
1.Il minor valore attribuito alle rimanenze in un esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, in conformita' alle disposizioni degli articoli 62, quarto comma, e 64, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, vale anche per gli esercizi successivi, sempreche' le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
Note all'art. 24: - Il testo dei primi quattro commi dell'art. 62 del D.P.R. n. 597/1973, concernente: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", e' il seguente: "Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualita'. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario. Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquisiti nel periodo stesso per la loro quantita'. Nei periodi d'imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal piu' recente. Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, e' superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale". - Il testo dell'art. 64, quinto comma, del D.P.R. n. 597/1973 e' il seguente: "Il valore normale dei titoli quotati in borsa e' determinato in base alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta. Per le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' emittenti, in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi". Si trascrive per opportuna conoscenza, anche l'art. 2446 del codice civile: "Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). - Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della societa', con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto, e' ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione".
Art. 25
1.La disposizione dell'art. 66, comma 3, del testo unico, secondo cui le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore e' assoggettato a procedura concorsuale, si applica anche quando questa e' in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. In tal caso le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi si deducono in quote costanti nel predetto periodo d'imposta e nei quattro successivi e quelle imputate, successivamente si deducono in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne e' avvenuta l'imputazione. La procedura concorsuale si considera in corso a partire dalla data indicata nell'art. 11.
Nota all'art. 25: Per il testo dell'intero art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 11.
Art. 26
1.Per gli ammortamenti iniziati negli esercizi chiusi anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 68, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
2.Le disposizioni dell'art. 67, comma 8, del testo unico si applicano relativamente ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Note all'art. 26: - Il testo degli articoli 68, 69 e 70 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente: "Art. 68 (Ammortamento dei beni materiali). - Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene e' stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le impese di nuova costituzione l'inizio dell'ammortamento puo' essere differito al primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La misura massima indicata nel precedente comma puo' essere superata, in ciascun periodo d'imposta, in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e puo' essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato, nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo. Se l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella indicata nel secondo comma la differenza e' ammortizzabile nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta e' inferiore alla meta' della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dall'effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito. Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila e' ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Per specifici settori di attivita' economiche il Ministro delle finanze puo' stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalita' di deduzione dei predetti costi. Art. 69. (Ammortamento dei beni immateriali). - Per i diritti di brevetto industriale e gli altri diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno sono deducibili quote costanti di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. Se la durata di utilizzazione non e' determinabile le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, per i diritti di utilizzazione di processi, formule e simili e per i diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso. Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelli indicati nei precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 68. Le disposizioni dei commi primo, quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per l'ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo. Art. 70. (Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili). - Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono deducibili, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dall'ammortamento di cui agli articoli precedenti, quote costanti di ammortamento finanziario. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata dividendo il costo originario dei beni, diminuito degli eventuali contributi corrisposti dal concedente, per il numero degli anni di durata della concessione. Se la concessione viene prorogata la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta a partire dal periodo d'imposta in cui la proroga e' stata convenuta. In caso di incremento e di decremento del costo originario dei beni, per effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dal periodo d'imposta in cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari all'ammortamento di esso diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e l'ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti articoli concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui avviene la devoluzione. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro per le finanze, anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'art. 58, e del quarto comma dell'art. 71, in rapporto proporzionale alle quote previste, nel piano economico-finanziario della concessione". - Per il testo dell'intero art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 12.
Art. 27
1.Per le imprese e le societa' il cui esercizio non coincide con l'anno solare la disposizione dell'art. 72, comma 5, del testo unico si applica con riferimento al cambio dell'ultimo mese dell'esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Nota all'art. 27: Il testo dell'intero art. 72 del testo unico delle imposte sui redditi e' il seguente: "Art. 72 (Accantonamenti per rischi di cambio). - 1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limte della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza di considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio e' coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione. 2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 e' superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione e' ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa e' pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non e' ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio. 3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. 4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 54 e 66. 5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti gia' risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziche' secondo il cambio del giorno o del mese in cui sono sorti".
Art. 28
1.La disposizione dell'art. 106, comma 2, del testo unico, secondo cui la maggiorazione di conguaglio non si applica alle societa' operanti nel Mezzogiorno, non vale per le societa' costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1› marzo 1986, n. 64, per le quali resta ferma la riduzione della maggiorazione alla meta'.
Note all'art. 28: - Il testo dell'art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi e' il seguente: "Art. 106 (Aumento o riduzione della maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il reddito della societa' o dell'ente e' soggetto all'imposta in misura o con l'aliquota ridotta la maggiorazione di conguaglio prevista nell'art. 105 e' aumentata di un importo pari alla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta. 2. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'art. 14, comma 5, della legge 1› marzo 1986, n. 64, la maggiorazione di conguaglio non si applica per le societa' operanti nel Mezzogiorno ed e' ridotta alla meta' per quelle operanti nelle province di Trieste e Gorizia". - La legge 1› marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e' stata pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986 ed e' entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, vale a dire il 29 marzo 1986.
Art. 29
1.Le disposizioni dell'art. 109, commi 2 e 3, del testo unico si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Nota all'art. 29: Per il testo dell'intero art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
Art. 30
1.Le disposizioni dell'art. 124 del testo unico, concernenti la liquidazione ordinaria, si applicano anche per le liquidazioni di societa' in corso alla data del 1› gennaio 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2. Per le imprese individuali le disposizioni stesse si applicano se la liquidazione ha inizio dopo il 31 dicembre 1987.
2.Se la societa' in corso di liquidazione e' una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice resta ferma la disposizione dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, secondo cui i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi se la liquidazione si protrae per piu' di cinque periodi d'imposta.
Note all'art. 30: - Per il testo dell'intero art. 124 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'intero art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, concernente: 'Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche' e' il seguente: "Art. 10 (Liquidazione delle societa' e degli enti). - Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della societa' o ente si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 73 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Negli altri casi di liquidazione il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione o il provvedimento di messa in liquidazione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal liquidatore. Le disposizioni stesse valgono anche per la determinazione del reddito o della perdita in base al bilancio finale di liquidazione. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma precedente il reddito per la residua frazione di tale periodo e per ciascun periodo d'imposta successivo, e' determinato in via provvisoria in base alle dichiarazioni presentate dal liquidatore, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Tuttavia i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi qualora la liquidazione si protragga per piu' di cinque periodi d'imposta, compreso quello in corso all'inizio della liquidazione, e in caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta nel secondo comma".
Art. 31
1.Le disposizioni dell'art. 125 del testo unico, concernenti il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, si applicano anche per le procedure in corso alla data del 1› gennaio 1988, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2.Se la procedura ha avuto inizio nel corso dell'anno 1987, il curatore o il commissario liquidatore deve provvedere alla consegna o spedizione delle copie della dichiarazione iniziale, di cui all'art. 18, comma 4, del presente decreto, entro il 30 aprile 1988 e il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'imprenditore fallito e dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero dei soci, relative all'anno 1987, e' prorogato al 30 giugno 1988.
3.Se vi e' stato esercizio provvisorio restano fermi gli effetti delle dichiarazioni gia' presentate dal curatore o dal commissario liquidatore a norma dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la differenza, di cui all'art. 125, commi 2 e 3, del testo unico, e' determinata con riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio allegato all'ultima di tali dichiarazioni.
4.Le somme gia' versate dal curatore o dal commissario liquidatore a titolo di imposta locale sui redditi sono detratte da quelle dovute a norma dell'art. 125, comma 4, del testo unico e, per la parte incapiente, sono computate in diminuzione del reddito di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 125 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'intero art. 10 del D.P.R. n. 600/1973 si veda nelle note all'art. 17.
Art. 32
1.A partire dal 1› gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, che non fruiscono del regime di determinazione del reddito di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, come prorogato dal decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, devono tenere le scritture contabili a norma degli articoli da 13 a 16 e degli articoli 18-bis, 21, commi primo e secondo, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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