DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988, n. 42
Note all'art. 26: - Il testo degli articoli 68, 69 e 70 del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e' il seguente: "Art. 68 (Ammortamento dei beni materiali). - Le quote di ammortamento degli immobili, degli impianti, dei macchinari e degli altri beni mobili sono deducibili a partire dal primo periodo d'imposta in qualsiasi momento dal quale il bene e' stato utilizzato o avrebbe potuto essere utilizzato. Per le impese di nuova costituzione l'inizio dell'ammortamento puo' essere differito al primo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti ricavi. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione al lordo degli eventuali contributi di terzi, dei coefficienti stabiliti con apposita tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. La misura massima indicata nel precedente comma puo' essere superata, in ciascun periodo d'imposta, in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore e puo' essere in ogni caso aumentata a titolo di ammortamento anticipato, nel primo periodo di imposta e nei due successivi, di una quota non superiore al quindici per cento del costo. Se l'ammortamento e' fatto in misura inferiore a quella indicata nel secondo comma la differenza e' ammortizzabile nei periodi d'imposta successivi al termine del normale periodo di ammortamento. Tuttavia se l'ammortamento fatto in un periodo di imposta e' inferiore alla meta' della misura stessa il minore ammontare non concorre a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non dipenda dall'effettiva minore utilizzazione del bene rispetto a quella normale del settore. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione, ma costituisce sopravvenienza attiva se il bene viene successivamente ceduto a titolo gratuito. Per i beni il cui costo unitario non supera lire cinquantamila e' ammessa la deduzione integrale dei costi nel periodo d'imposta in cui sono stati acquisiti. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante all'inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito. L'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Per specifici settori di attivita' economiche il Ministro delle finanze puo' stabilire con apposito decreto diversi criteri e modalita' di deduzione dei predetti costi. Art. 69. (Ammortamento dei beni immateriali). - Per i diritti di brevetto industriale e gli altri diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno sono deducibili quote costanti di ammortamento del costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e al lordo degli eventuali contributi di terzi, rapportate alla durata di utilizzazione prevista dalla legge o dal contratto. Se la durata di utilizzazione non e' determinabile le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo. Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i diritti di utilizzazione dei marchi di fabbrica e di commercio, per i diritti di utilizzazione di processi, formule e simili e per i diritti di utilizzazione di informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un quinto del valore stesso. Per gli ammortamenti fatti in misura diversa da quelli indicati nei precedenti commi si applicano le disposizioni del terzo e del quarto comma dell'art. 68. Le disposizioni dei commi primo, quinto e sesto dello stesso articolo valgono anche per l'ammortamento dei beni immateriali di cui al presente articolo. Art. 70. (Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili). - Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione sono deducibili, fino al periodo d'imposta anteriore a quello in cui avviene la devoluzione e indipendentemente dall'ammortamento di cui agli articoli precedenti, quote costanti di ammortamento finanziario. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata dividendo il costo originario dei beni, diminuito degli eventuali contributi corrisposti dal concedente, per il numero degli anni di durata della concessione. Se la concessione viene prorogata la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta a partire dal periodo d'imposta in cui la proroga e' stata convenuta. In caso di incremento e di decremento del costo originario dei beni, per effetto di sostituzioni a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e' rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dal periodo d'imposta in cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari all'ammortamento di esso diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione. L'eventuale differenza tra l'ammontare complessivo delle quote di ammortamento finanziario dedotte durante la concessione e l'ultimo valore dei beni riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito e non ancora ammortizzato ai sensi dei precedenti articoli concorre a formare il reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui avviene la devoluzione. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse quote di ammortamento differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro per le finanze, anche in deroga alle disposizioni del secondo comma dell'art. 58, e del quarto comma dell'art. 71, in rapporto proporzionale alle quote previste, nel piano economico-finanziario della concessione". - Per il testo dell'intero art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 12.
Art. 27
1.Per le imprese e le societa' il cui esercizio non coincide con l'anno solare la disposizione dell'art. 72, comma 5, del testo unico si applica con riferimento al cambio dell'ultimo mese dell'esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Nota all'art. 27: Il testo dell'intero art. 72 del testo unico delle imposte sui redditi e' il seguente: "Art. 72 (Accantonamenti per rischi di cambio). - 1. Gli accantonamenti al fondo di copertura dei rischi di cambio sono deducibili nel limte della differenza negativa tra il saldo dei crediti e dei debiti in valuta estera risultanti in bilancio, anche sotto forma di obbligazioni e titoli similari, valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio, e il saldo degli stessi valutati secondo il cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono sorti. La differenza di considera negativa in caso di diminuzione del saldo attivo o di aumento del saldo passivo. Non si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio e' coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione. 2. Se in un esercizio la differenza negativa di cui al comma 1 e' superiore all'ammontare del fondo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione e' ammessa limitatamente alla parte eccedente; se essa e' pari o inferiore all'ammontare del fondo alla chiusura dell'esercizio precedente, la deduzione non e' ammessa e l'eventuale eccedenza del fondo concorre a formare il reddito dell'esercizio. 3. Le perdite di cambio derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati nell'esercizio sono deducibili limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. 4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano indipendentemente dalle rivalutazioni e svalutazioni dei crediti e dei debiti eseguite in bilancio a fronte delle variazioni di cambio, per le quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 54 e 66. 5. Ai fini della determinazione della differenza di cui ai commi 1 e 2 i crediti e i debiti gia' risultanti nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'entrata in vigore del presente testo unico sono valutati secondo il cambio dell'ultimo mese dell'esercizio stesso anziche' secondo il cambio del giorno o del mese in cui sono sorti".
Art. 28
1.La disposizione dell'art. 106, comma 2, del testo unico, secondo cui la maggiorazione di conguaglio non si applica alle societa' operanti nel Mezzogiorno, non vale per le societa' costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1› marzo 1986, n. 64, per le quali resta ferma la riduzione della maggiorazione alla meta'.
Note all'art. 28: - Il testo dell'art. 106 del testo unico delle imposte sui redditi e' il seguente: "Art. 106 (Aumento o riduzione della maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il reddito della societa' o dell'ente e' soggetto all'imposta in misura o con l'aliquota ridotta la maggiorazione di conguaglio prevista nell'art. 105 e' aumentata di un importo pari alla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta. 2. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti dell'agevolazione di cui all'art. 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'art. 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'art. 14, comma 5, della legge 1› marzo 1986, n. 64, la maggiorazione di conguaglio non si applica per le societa' operanti nel Mezzogiorno ed e' ridotta alla meta' per quelle operanti nelle province di Trieste e Gorizia". - La legge 1› marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e' stata pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1986 ed e' entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, vale a dire il 29 marzo 1986.
Art. 29
1.Le disposizioni dell'art. 109, commi 2 e 3, del testo unico si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Nota all'art. 29: Per il testo dell'intero art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.
Art. 30
1.Le disposizioni dell'art. 124 del testo unico, concernenti la liquidazione ordinaria, si applicano anche per le liquidazioni di societa' in corso alla data del 1› gennaio 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2. Per le imprese individuali le disposizioni stesse si applicano se la liquidazione ha inizio dopo il 31 dicembre 1987.
2.Se la societa' in corso di liquidazione e' una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice resta ferma la disposizione dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, secondo cui i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi se la liquidazione si protrae per piu' di cinque periodi d'imposta.
Note all'art. 30: - Per il testo dell'intero art. 124 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'intero art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, concernente: 'Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche' e' il seguente: "Art. 10 (Liquidazione delle societa' e degli enti). - Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della societa' o ente si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 73 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Negli altri casi di liquidazione il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione o il provvedimento di messa in liquidazione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal liquidatore. Le disposizioni stesse valgono anche per la determinazione del reddito o della perdita in base al bilancio finale di liquidazione. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma precedente il reddito per la residua frazione di tale periodo e per ciascun periodo d'imposta successivo, e' determinato in via provvisoria in base alle dichiarazioni presentate dal liquidatore, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Tuttavia i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi qualora la liquidazione si protragga per piu' di cinque periodi d'imposta, compreso quello in corso all'inizio della liquidazione, e in caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta nel secondo comma".
Art. 31
1.Le disposizioni dell'art. 125 del testo unico, concernenti il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, si applicano anche per le procedure in corso alla data del 1› gennaio 1988, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2.Se la procedura ha avuto inizio nel corso dell'anno 1987, il curatore o il commissario liquidatore deve provvedere alla consegna o spedizione delle copie della dichiarazione iniziale, di cui all'art. 18, comma 4, del presente decreto, entro il 30 aprile 1988 e il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'imprenditore fallito e dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero dei soci, relative all'anno 1987, e' prorogato al 30 giugno 1988.
3.Se vi e' stato esercizio provvisorio restano fermi gli effetti delle dichiarazioni gia' presentate dal curatore o dal commissario liquidatore a norma dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la differenza, di cui all'art. 125, commi 2 e 3, del testo unico, e' determinata con riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio allegato all'ultima di tali dichiarazioni.
4.Le somme gia' versate dal curatore o dal commissario liquidatore a titolo di imposta locale sui redditi sono detratte da quelle dovute a norma dell'art. 125, comma 4, del testo unico e, per la parte incapiente, sono computate in diminuzione del reddito di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.
Note all'art. 31: - Per il testo dell'art. 125 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'intero art. 10 del D.P.R. n. 600/1973 si veda nelle note all'art. 17.
Art. 32
1.A partire dal 1› gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, che non fruiscono del regime di determinazione del reddito di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, come prorogato dal decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, devono tenere le scritture contabili a norma degli articoli da 13 a 16 e degli articoli 18-bis, 21, commi primo e secondo, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Note all'art. 32: - Il testo dell'art. 2, comma nono, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1984), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41-bis del 17 febbraio 1985), e' il seguente: "9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo e' determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali strabilite nell'alegata tabella B e ulteriormente diminuito: a) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennita' di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; b) degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti; c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in piu, di tre anni, se e' stato tenuto il relativo registro; d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni purche' la durata dei relativi contratti diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento nonche', se l'azienda e' in affitto del relativo canone; e) del 78 o dell'83 per cento, secondo che corrisposte ad intermediari con o senza deposito, delle provvigioni per raporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attivita' propria dell'impresa; f) del 71 per cento dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attivita' propria dell'impresa eseguite da terzi senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dal committente. L'ammontare che ne risulta e' diminuito delle minusvalenze ed e' aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in piu' di tre anni, il cui costo e' ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili". Le disposizioni del comma soprariportato sono state prorogate al 31 dicembre 1988 dall'art. 5 del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988), in corso di conversione in legge. - Si trascrive il testo vigente degli articoli del D.P.R. n. 600/1973 ai quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 13 (Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili). - Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo: a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; c) le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del decreto indicato alla lettera precedente. Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20: e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c); f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'articolo 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera; g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo articolo 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti. I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b ), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-bis. (Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132)". Art. 14. (Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli enti equiparati). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere: a) il libro giornale e il libro degli inventari; b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito. d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita' entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale (la presente lettera e' stata aggiunta dall'art. 2 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664). I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile. I soggetti che adottano contabilita' in codice o che si avvalgono di sistemi meccanografici elettronici e simili per l'elaborazione di dati contabili sono obbligati alla tenuta di apposito registro nel quale devono essere riportati il codice adottato e le corrispondenti note interpretative, le procedure meccanizzate e, specificatamente, in ordine cronologico, le elaborazioni dei dati eseguite, gli ideogrammi o schemi di programmazione e relativi fogli di programmazione e l'inventario dei vari supporti meccanografici sia dei flussi dei dati sia dei programmi. Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assembea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Le societa', gli enti e gli imprenditori di cui al primo comma che esercitano attivita' commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni e quelli non residenti che esercitano attivita' commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni, devono rilevare nella contabilita' distintamente i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse. Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 dello stesso decreto sono superiori rispettivamente a due miliardi e a cinquecento milioni di lire. L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta e' diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati (comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 4 novembre 1981, n. 664, poi modificato dal comma 9 dell'art. 3 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17; lo stesso comma 9 aveva previsto l'abrogazione del presente comma a partire dal 1› gennaio 1988; tale termine e' stato prorogato al 1› gennaio 1989 dall'art. 7, comma 2, del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4, in corso di conversione in legge). "Art. 15 (Inventario e bilancio). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'articolo 13, devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa (comma cosi' modificato dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60). Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualisasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai princi'pi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3". "Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'articolo 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivaluazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammort Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione". "Art. 16-bis (Scritture contabili delle imprese di allevamento). I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta" (articolo aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 5 aprile 1978, n. 132). "Art. 21 (Scritture contabili dei sostituti d'imposta), commi primo e secondo. - I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare nel libro matricola tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, per ciascun dipendente, il numero delle persone a carico e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente e l'ammontare delle corrispondenti ritenute devono risultare dal libro paga tenuto ai sensi della vigente legislazione sul lavoro. I compensi e le altre somme soggetti a ritenuta di acconto a norma degli articoli 25 e 25-bis e del quinto comma dell'art. 26 devono essere registrati in ordine cronologico e distintamente per causale in appositi conti individuali intestati a ciascun percipiente, con l'indicazione della causale e dell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute operate. Per le provvigioni di cui all'art. 25-bis la registrazione puo' avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun mese. I pagamenti di importo non superiore a lire cinquantamila possono essere registrati globalmente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Negli stessi conti, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiazione di cui all'articolo 1, devono essere indicati, distintamente per percipiente e per causale, i compensi deducibili non ancora corrisposti nel periodo d'imposta precedente nonche' le somme pagate non soggette a ritenuta (comma cosi' modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53). "Art. 22 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili). Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) dell'art. 14 e dei conti individuali di cui al secondo comma dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art. 2219 e numerate e bollate a norma dell'art. 2215 del codice stesso, in esenzione dai tributi di bollo e di concessioni governative. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni (comma cosi' sostituito dall'art. 42 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897; il termine di sessanta giorni indicato nel presente comma e' stato elevato a novanta giorni, limitatamente al primo semestre 1988, dall'art. 6, comma 4, del D.L. 13 gennaio 1988, n. 4, in corso di conversione in legge). Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali, ivi compresi gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari, devono essere conservate fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'art. 2457 del detto codice. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse. Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'".
Art. 33
1.A partire dal 1° gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le disposizioni in materia di ritenuta alla fonte contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' in provvedimenti legislativi successivamente emanati, si applicano con le modificazioni di cui ai seguenti commi.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314.
5.La ritenuta prevista nell'art. 26, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta.
6.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461)).
Art. 34
1.Per i proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, continua ad applicarsi la disposizione dell'art. 30, primo comma, dello stesso decreto.
Nota all'art. 34: Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) e' il seguente: "Art. 30 (Interessi delle obbligazioni). - Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto concorrono a formare il reddito complessivo imponibile per meta' del loro ammontare. La riduzione di cui al comma precedente non si applica nei confronti delle societa' ed enti finanziari, compresi quelli a prevalente partecipazione statale".
Art. 35
1.I riferimenti a disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico.
Nota all'art. 35: I decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599 concernenti, rispettivamente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche" e "Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi", sono stati pubblicati nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973 e sono entrati in vigore dal 1› gennaio 1974.
Art. 36
1.Le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli di questo capo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
Art. 37
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1° gennaio 1988.
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 13
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