LEGGE 11 marzo 1988, n. 67
18.Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempienti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unita' sanitarie locali.
19.Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessivita', nonche' al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualita' tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accontonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo.
20.Allo scopo di garantire condizioni di uniformita' e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanita' individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalita' previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730. ----------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 1 febbraio 1989, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' prorogato al 31 dicembre 1989." ------------------ AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che " Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' differito al 31 dicembre 1990 ". ------------------ AGGIORNAMENTO (33) La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art. 85, comma 11) che "La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000."
Art. 20
1.E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento teconologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. (33)(43a)((59))
3.Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).
4.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli inteventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.
5.Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1993, N. 396 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492.
5-bis.Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.
6.L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990. (47)
7.Il limite dei eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988. (44) (52) (53) (55) (56) (58)
CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA
Art. 21
1.In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei disavanzi patrimoniali del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e autorizzata l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1988, a titolo di regolazione debitoria pregressa, di una ulteriore quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a quella di pari importo disposta con il richiamato articolo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.
2.Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1, e' fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi.
3.Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi.
4.A decorrere dal 1 gennaio 1988 e' soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5.In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalita' di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianita' e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il predetto decreto.
6.A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa.((21a))
7.A decorrere dal 1 gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
8.A decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
9.Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
10.Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i suprestiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, e' stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi. TABELLA Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianita' Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva (espresse in percentuale del limite stesso) complessiva - - Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . .. 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . .. 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . .. 1,10 Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . 0,90 (2) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto (con l'art. 3, comma 2-bis) che "L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1 gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalita' applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2". ----------------- AGGIORNAMENTO (21a) Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito dalla L. 19 marzo 1993, n. 70 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)."
Art. 22
1.I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.
2.Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno. ((8))
3.Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, e' autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di cui al comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. ----------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 13-26 aprile 1989, n. 241 (in G.U. 1a s.s. 3/5/1989, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60".
Art. 23
Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attivita' di utilita' collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformita' del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego puo' sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorita': a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad attivita' indi- cate ovvero promosse dagli enti territoriali; b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro; c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilita' del bene oggetto dell'intervento. 3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare: a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto; b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonche' l'eventuale attivita' formativa; c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere; d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5; e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo' essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo; f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione; g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa; h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte dei singoli. 4. Quando il progetto e' predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego. 5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualita' di determinati progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi. 6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo. 7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e' corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata una indennita' di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati. 8. Ciascun giovane puo' essere impegnato nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto. 10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego. 11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo.
Nota all'art. 23, comma 1: Per il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda la nota all'art. 8, comma 31. Nota all'art. 23, comma 7: Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
CAPO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 24
E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive modificazioni. 2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per la societa' e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attivita' creditizie, nonche' degli enti ed istituti di cui al numero 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 -, gli enti locali e le loro aziende, le unita' sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilita', ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro.(4) 3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonche' quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidita' superiore al 50 per cento. La visita e' disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve esssere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidita' del soggetto, dell'idoneita' del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneita' fisica.(4) 4. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 30 maggio 1989.(4) 5. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonche' quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilita', non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficolta', il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, puo' autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessita'. Ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie. Delle autorizzazioni previste dal presente comma il Governo da' preventiva comunicazione alle Camere. L'autorizzazione non e' richiesta: a) per le assunzioni relative a tutti i concorsi banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge; per tali concorsi, qualora non abbiano avuto inizio le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 16; b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa sostenuta per le assunzioni effettuate per le stesse finalita' nell'ultimo triennio, ridotta del 10 per cento; c) per le assunzioni presso enti locali, le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti a partire dal 1› gennaio 1987. 6. In materia di assunzioni di personale continua ad applicarsi nell'anno 1988 la disposizione prevista dal comma 20 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, richiamato dal comma 12 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, utilizzando le graduatorie ivi indicate la cui validita' e' prorogata di un ulteriore anno. 7. Per le unita' sanitarie locali e per gli altri enti amministrativi dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.(4) 8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonche' le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.(4) 9. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga. 10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonche' alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.((15)) 11. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "territori ceduti alla Jugoslavia" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli della ex zona B". 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, e' utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto. 14. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono conferite dal provveditore agli studi. 15. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' assoggettato, a decorrere dal 1› gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 16. Nei confronti del personale di cui al comma 15 resta ferma, ai fini dell'indennita' di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni. 17. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino, un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale.(4) 18. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 17, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.(4) 19. I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui al comma 2 saranno attuati con procedure determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali.(4) 20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai fini della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per i quali viene impiegato personale gia' in servizio o personale da assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato, pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le norme da emanare in attuazione del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.(4) 21. Al fine di garantire nei territori ad alta concentrazione di beni culturali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, l'apertura pomeridiana degli istituti museali, complessi monumentali ed aree archeologiche per una fruibilita' continuata e prolungata nell'arco dell'intero anno solare, in ottemperanza all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (progetti finalizzati), e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (piano occupazionale), e' autorizzata la spesa di 15 miliardi per l'anno 1988. 22. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna, e' elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi e, a decorrere dall'anno 1989, e' maggiorato secondo le modalita' stabilite dalle norme vigenti per i trasferimenti correnti per la finanza locale. Detto importo e' ripartito fra gli enti locali della Sardegna per le finalita' richiamate nello stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. 23. Al fine di corrispondere anche alle eventuali esigenze dei servizi della protezione civile per il soccorso alle popolazioni colpite da calamita', nonche' per altre emergenze di carattere socio- sanitario, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 da destinare all'aeromobilita' delle Forze armate mediante l'acquisizione di elicotteri. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annui nel medesimo triennio 1988-1990 per l'acquisizione di elicotteri, nonche' per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 24. Ferme restando le assegnazioni disposte annualmente a carico del Fondo sanitario nazionale in favore dei policlinici e cliniche a gestione diretta, annessi alle facolta' di medicina delle universita' statali, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a concedere contributi per complessive lire 40 miliardi per l'anno 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per consentire agli stessi policlinici di far fronte alle esigenze di funzionamento connesse con le attivita' didattico-scientifiche, comunque funzionali alle prestazioni sanitarie. A decorrere dall'anno 1991, alla quantifiazione dell'onere si provvede con le modalita' di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La ripartizione annuale dei contributi e' effettuata dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di parametri oggettivi che tengano anche conto del numero delle cattedre e dei relativi iscritti. 25. La lettera b) dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1982, n. 72, e' sostituita dalla seguente: b) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente gia' anticipate allo stesso titolo". -------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 dicembre 1988, n. 554 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67." -------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 12 dicembre 1990, n. 377 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato di una unita'. Con il relativo decreto del Presidente della Repubblica i posti di dirigente generale sono incrementati di una unita' e i posti di qualifica dirigenziale sono ridotti in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato."
Art. 25
I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario. 2. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, e' conferita la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
Nota all'art. 25, comma 1: La legge n. 908/1955 riguarda la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Nota all'art. 25, comma 2: Il testo dell'art. 2 della legge n. 198/1976 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908) e' il seguente: "Art. 2. - La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovra' costituire, nell'ambito del fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle disponibilita' del nuovo conferimento. Le somme di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da piccole e medie imprese anche a carattere artigianale. Le somme affluite alla gestione separata di cui al primo comma per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per gli altri interessi di qualsiasi natura, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalita' e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8".
Art. 26
Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo e' destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.(25) 3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi: a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato; b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento; c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestivita' delle liquidazioni e delle decisioni amministrative; d) informatizzazione della Pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi; e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale; f) tutela e recupero del patrimonio artistico.(25) 4. I predetti progetti dovranno contenere: a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilita' finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui; b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttivita', con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attivita'; c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali, di mobilita' anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attivita' lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonche' le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati; d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilita' dell'attuazione dei progetti; e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.(25) 5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttivita' ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tale economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.(25) 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne' controllo l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.(25) 7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovra' comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.(25) 8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5.(12)(15)(25)((27)) ---------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilita' generale dello Stato, con le modalita' fissate nel decreto di approvazione dei progetti." ---------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 12 dicembre 1990, n. 377 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Tra i progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono inseriti quelli concernenti lo studio, la progettazione e la sperimentazione di nuove disposizioni relative alla struttura, classificazione, gestione, controllo ed alle connesse attivita' di supporto tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici." ---------------- AGGIORNAMENTO (25) LA L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e succes- sive modificazioni." ---------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, converttito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, emanato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 537 del 1993, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1996."
Art. 27
Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri, di preminente interesse nazionale, nonche' per le opere pubbliche dello Stato anche articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le amministrazioni e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonche' per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta del ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, prov- ince e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta, di "rilevante interesse" dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti di intesa, autorizzazione, approvazione o nulla osta per l'attuazione delle suddette opere sono adottati o movimentate negati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro 90 giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti, in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono escluse dalle procedure di cui al presente commala localizzazione e la costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone. 2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'amministrazione precedente, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate perche' ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1 che non siano stati espletati entro il successivo termine di novanta giorni dalla richiesta, la conferenza e' convocata dalla regione entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale ulteriore termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma. 3. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni. 4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente puo' convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa, per definire modalita' e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da apposito verbale, che e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1› marzo 1986, n. 64, e produce gli stessi effetti previsti dalla norma citata. 5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresi' dei servizi dell'amministrazione precedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
Nota all'art. 27, comma 4: Per il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge n. 64/1986 si veda la nota all'art. 17, comma 20.
Art. 28
A decorrere dall'anno 1988, e' autorizzato un contributo massimo di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni in- dicate nell'articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La relativa documentazione, a firma del sindaco e del segretario generale del comune, deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Regione entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascuno anno per l'esercizio precedente.
Nota all'art. 28, comma 1: Il settimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'art. 26- bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'art. 4- bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131".
Art. 29
I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore dei comuni, delle province e delle comunita' montane, con successivo provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la deliberazione dei bilanci e' stabilito entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed e' parimenti differito il termine per l'esericizio provvisorio. A decorrere dall'anno 1988 e' altresi' autorizzata la spesa di lire 400 milioni annui ad integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni. 2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, e' assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle prov- ince entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo - le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti puo' essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo. 3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di almeno 50 miliardi, e' destinata alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalita' delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui. 4. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' sostituito dal seguente: "6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purche', per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario". 5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 424, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di variante - limitatamente a quelli descritti all'articolo 2, primo comma, della stessa - a condizione che le perizie risultino approvate entro il 31 dicembre 1987 e sempre che l'importo complessivo dell'opera non superi quello previsto nel progetto originario finanziato. 6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno precedente. 7. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari dei Mediocrediti regionali e degli altri istituti di credito mobiliare a medio termine, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate congiuntamente da due o piu' degli stessi istituti nel caso in cui uno di essi sia territorialmente competente. 8. Alla lettera i) dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, dopo le parole: "C.C.OO.PP.", sono inserite le parole: "dei Mediocrediti regionali". 9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attivita' nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
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