LEGGE 11 marzo 1988, n. 67
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, e' incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo e' destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, per la realizzazione dei lavori e per le installazioni dell'assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali di Roma-Fiumicino e Milano- Malpensa, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. L'esecuzione degli inteventi e' affidata all'Azienda di assistenza al volo.
Note all'art. 14, comma 1: - La legge n. 449/1985 reca: "Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano". Si trascrive il relativo art. 1: "Art. 1. - Per la realizzazione delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, da effettuare nel periodo 1984-1989, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.115 miliardi, compresi gli oneri derivanti dalla revisione prezzi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, destinata ai due sistemi anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 635 miliardi e di lire 480 miliardi. La spesa di lire 480 miliardi, prevista per il sistema di Milano, comprende, per un importo non eccedente la percentuale del 10 per cento dello stanziamento, anche le opere relative al collegamento ferroviario Milano-aeroporto Malpensa, limitatamente a quelle da realizzare nell'ambito del sedime aeroportuale. La quota della complessiva spesa di lire 1.115 miliardi di cui al precedente primo comma relativa al triennio 1984-1986 viene determinata in lire 25 miliardi per l'anno 1984, in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 170 miliardi per l'anno 1986. Per gli anni successivi le quote saranno determinate in sede di legge finanziaria. Ai lavori da effettuarsi in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche in regime di concessione nonche' le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1". - Il terzo comma dell'art. 81 della legge n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega alle regioni di funzioni amministrative statali, prevede che: "La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi".
CAPO IV Interventi in Campo Economico
Art. 15
1.E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalita' e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
2.Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3.Una quota fino al 10 per cento delle disponibilita' del fondo di cui al comma 2, con priorita' per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, e' utilizzata per finanziare l'attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di eta' non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attivita' di formazione professionale saranno utilizzate le societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attivita' di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attivita' di formazione. Sulle suindicate attivita' il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.(26)(31)
4.Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le universita' e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalita' e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.(31)
5.Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, e' stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entita' del fondo e' determinata con le modalita' previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
6.Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) e' conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. E' altresi' conferito all'Ente autonomo "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo stroardinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro. E' conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinche' sia trasferito alla Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto.
7.Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico, e' elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.
8.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e' elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi.
9.Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.
10.Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonche' delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.
11.Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunita' europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.
12.Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facolta' di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 e' determinata in lire 13.000 miliardi.
13.Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita' e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.
14.Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a societa' per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
15.Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunita' partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
16.Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati, si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione e tali mutui, e' concesso un contributo negli stessi interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, e delle foreste, di concerto con il Ministro del Tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina suina, ed ovina la disposizione dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 aggiunta all'articolo 13, secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalita' di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le Regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperativa agricole e loro consorzi.
17.Il fondo istituito presso la Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione Speciale e' accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio su prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attivita'. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenuto nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalita' di attuazione da fissare con decreto del Ministro del Tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al capitolo 4529 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
18.Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salva guardia dei livelli di occupazione, e' conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.
19.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((46))
20.Il fondo di dotazione della SACE - Sezione Speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
21.Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e' inserito il seguente: "L'ammontare dei rientri, di cui al comma precente va rapportato esclusivamente al corrispodente importo degli indennizzi cui si e' fatto fronte con le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonche' oneri e spese relativi ai rientri restano, rispettivamente acquisiti ed a carico della SACE".
22.Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e' aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.
23.Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1997.
24.Il fondo di cui al comma 23 e' altresi' incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero 1), dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.
25.Per societa' promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le societa', anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dall'associazionismo economico e sindacale del commercio.
26.Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni, della legge 3 ottobre 1987, n. 399 e' integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.
27.Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 e' sostituito dal seguente: "2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciscuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto Centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione".
28.Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e' incrementato di lire 25 miliardi per il 1988.
29.Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE, n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione, e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.
30.Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunita' europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti n. 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia, e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto.
31.Per le finalita' di cui al comma 30 nonche' per l'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.
32.Per le finalita' di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
33.Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 471 da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, e 1989 e 1990.
34.Le disponibilita' esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale, rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trsferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.
35.Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 con le modalita' ed i criteri ivi indicati, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989.
36.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e' incrementata di lire 300 miliardi per il 1990.
37.Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2).
38.All'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 sono aggiunte, in fine le parole: "e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE".
39.Per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della revoca e coltivazione delle risorse geotermiche, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990.
41.Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
42.Il fondo di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, e' integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
43.E' autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
44.Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere, per le rispettive competenze quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.
45.Per consentire il conseguimento delle finalita' previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7 comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988.
46.Per le spese relative allo svolgimente di attivita' di ricerca o documentazione, studi e consulenze da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalita' estera, per analisi a valutazioni di mercato nonche' per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissione di quote di capitale di societa' e partecipazione statale, e' autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.
47.E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione.
48.Per consentire lo svolgimento di attivita' di ricerca e documentazione studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziate concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonche' per le attivita' del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' autorizzata a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
49.Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48 di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.
50.Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata dall'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel modo". Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalita' di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo.
51.E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.
52.Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, gia' esistenti alla data del 1 ottobre 1987, le quali occupino non piu' di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro, a tempo indeterminato, spetta per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1 ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991, e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo nel caso di assunzione, di donne, nonche' di assunzione di uomini disoccupati da piu' di 12 mesi e di eta' compresa tra i 25 e 40 anni e' rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo e' proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, e' corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base impobinile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo e' concesso ed erogato secondo modalita' stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alla imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa e' tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non e' cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma e' concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
53.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64 al 6 per cento della base imponibile le la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui all'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64.
54.Il Governo presente annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.
55.Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facolta' di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2 comma quinto lettere a) e c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla facolta' di pensionamento anticipato successivamento al 30 giugno 1987.
56.La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Art. 16
1.E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317.
2.A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalita' di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887.
Nota all'art. 16, comma 1: Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1986 (Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) e' il seguente: "Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi". Nota all'art. 16, comma 2: Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1, comma 6.
CAPO V INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITA' NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 17
1.Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.
3.Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990.
4.Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della citta' di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, della legge 30 maggio 1985, n. 211, e' ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989.
5.Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto nel 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 sono incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981; n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.(19)
6.Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.
7.Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonche' per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dall'Italia centrale e meridionali di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazione dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, del decreto legge 2 aprile 1982, n. 129 convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 valutato in lire 750 miliardi e di quelli connessi e movimenti franosi in atto ovvero e grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987 n. 120, valutato in lire 150 miliardi il limite di indebitamento di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e' ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
8.Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche, ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 e' ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
9.Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.
10.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991.
11.Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e' aumentata di lire 100 miliardi.
12.Per il proseguimento degli interventi finalizzati in salvaguardia di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalita' indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il 1989 e' attribuita al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quote, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi, per il 1990, e' attribuita all'Universita' degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attivita' didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco e' demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 e 1990, previ accertamenti di congruita' dei lavori da realizzare da parte del Genio Civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.
13.Per le finalita' di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 190 recante interventi a favore del Vajont, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988.
14.Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a piu' alta intensita' turistica della costa adriatica, e' autorizzata la concessione in favore della regione Emilia Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.
15.Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa del mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa gia' disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' elevata di lire 200 miliardi di cui lire 50 miliardi, in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
16.Per le finalita' e con le modalita' previste dal comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa depositi e Prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con priorita' per le opere di completamento di impianti gia' parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988 possono esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in lire 2 miliardi annui ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro.
17.A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 l'Azienda stessa e' autorizzata a eseguire, nel limite di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di collegamento tra la Riva Traiana ed il Molo VII del Porto di Trieste.
18.Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e Prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici e debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti di cui sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorita' "aree a rischio ambientale", nonche' interessati dalla presenza di impianti di installazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.(30a)
19.Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e prestiti e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 milardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorita' "aree a rischio ambientale" e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.(30a)
20.Per conseguire la realizzazione di un programma di salvaguardia dal litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dall'area metropolitana di Cagliari, e' autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna.
21.Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920 e succes- sive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi per l'ano 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati "Badia Fiesolana" e "Villa Schifanoia", siti, rispettivamente nei comuni di Fiesole e di Firenze, quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della convenzione, firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovra' provvedersi altresi' all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonche' alle spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.
22.Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 580 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 puo' esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
23.Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908.
24.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490.
25.E' autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessione alle cooperative costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni e per la concessione di un contributo integrativo affinche' l'onere a carico del mutuatario non superi il cinque per cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24.
26.Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi, per la revisione dei prezzi contrattuali, indennita' di espropriazione perizie di varianti e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco, nel comune di Brennero, e di lire 10 miliardi per la cautela del carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75 da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
27.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata di ulteriori lire 1.000 miliardi.
28.L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevato a lire 2.500 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
29.Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento dell'agricoltura, lire 450 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e rispettivamente lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 5, dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
30.Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
31.Per le stesse finalita' di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalita' e' autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato articolo 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988.
32.Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e di lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso piu' razionale e sicura per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilita' di impiego di tecniche di lotta, biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresi' al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.
33.La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del citato articolo 3 nonche' dell'articolo 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione e' autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
34.Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i ministri interessati, puo' deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-sicentifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1› marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalita' ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili.
35.In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma puo' essere rideterminata con le modalita' previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
36.Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste dal comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667, del 1985.
37.Per le finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilita' ed alle condizioni e modalita' stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge".
38.E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonche' per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui e' riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali.
39.Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.
40.Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, e' autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione e' demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici puo' a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1› marzo 1986, n. 64.
41.E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione, di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.((47))
42.Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti sono presentati dal Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato, non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.
43.In favore dell'Universita' degli studi della Calabria e' autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, nonche' per l'acquisto di arredamenti e attrezzature.
44.La lettera b) dell'articolo 4, secondo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847 come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e' sostituita dalla seguente: "b) scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo".
45.Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui.
46.Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti gia' recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990.
47.Per l'anno 1988 e' autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48.I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono utilizzati dall'INAIL, per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione. Il termine gia' previsto al comma 14 quinques dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e' prorogato al 31 dicembre 1988.
49.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonche' tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da essi richiesti ai fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi- benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi rifinanziate dal presente articolo, nonche' di quelli realizzati e da realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.
Art. 18
In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi, per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente: a) interventi nelle aree di elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 della Tabella D della presente legge; b) finanziamento dei progetti e degli interventi di risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini; c) in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione con le procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali cosi' costituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigienti per il Parco Nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi; d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno dell'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco Nazionale d'Abruzzo; e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi; f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli iscarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria, definita secondo i criteri ed i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati; g) avvio di rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica, la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 20 miliardi. 2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per ciacuno degli anni 1988, 1989, 1990. 3. Il Ministro dell'ambiente sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e assicura l'attuazione, il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti. 4. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e della priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. 5. (( IL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA )).
CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 19
1.Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non puo' essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, e' elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unita' sanitarie locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero della sanita'. Il Ministro della sanita' regolamenta con proprio decreto la materia.
2.Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 e gia' convenzionate al 31 gennaio 1988 e con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989. (5) (13)
3.Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruita' delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perche' forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita' sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.
4.I medicinali per uso umano, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, sono classificati come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale o come medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un medicinale per uso umano specifica, altresi', la classificazione ai fini del decreto legislativo di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni.
5.Al prontuario terapeutico, costituito dai medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale, sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero e quello dei medicinali utilizzabili esclusivamente dagli specialisti, in ambulatorio. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.
6.COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 539.
8.Il Ministero della sanita', su proposta della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco dispone con continuita' l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o gia' noti.
9.Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.
10.La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanita' sono adottati gli atti conseguenti.
11.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 MAGGIO 1991, N. 178.
12.Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine e' prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale.
13.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' determinata in lire 2.000 per ricetta.
14.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448)).
15.Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato delle specialita' medicinali e dei prodotti galenici.
16.I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonche' alle loro associazioni che svolgono le attivita' di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere deirvante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione teconologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
17.E' istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attivita' sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanita', che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalita' di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.
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