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LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Current text a fecha 2015-01-01

Entrata in vigore della legge: 14-3-1988

La Camera dei deputati ed il Sento della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1
1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1988 resta determinato in termini di competenza in lire 191.060 miliardi, comprese lire 40.000 miliardi concernenti regolazione di debiti pregressi e lire 11.108 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - ivi compresi l'indebitmento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1988, nonche' le suddette regolazioni contabili - resta fissato, in termini di competenza, in lire 249.070 miliardi per l'anno finanziario 1988. 2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata, nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri. 3. Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge. 4. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1988, restano determinati in lire 30.316,578 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 9.121,625 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge. 5. Gli importi previsti al comma 4 per le Tabelle B e C e quelli corrispondenti indicati dalle medesime Tabelle per ciascuno degli anni 1989 e 1990 risultano dal saldo tra gli accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzione di spese o per incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno positivo contrassegnati nelle dette Tabelle da lettere alfabetiche non possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche, e, comunque, nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi considerati. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi corrispondenti ad accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, gli accantonamenti di segno positivo non contrassegnati da lettere possono essere utilizzati, ai fini della copertura finanziaria di iniziative legislative, soltanto entro i limiti del saldo risultante dalla somma algebrica tra i medesimi accantonamenti positivi e negativi non contrassegnati da lettere. L'utilizzo degli accantonamenti di segno positivo che risultano in corso d'anno eccedenti rispetto a tale saldo resta subordinato all'entrata in vigore dei provvedimenti corrispondenti agli accantonamenti di segno negativo non contrassegnati da lettere, e comunque nei limiti delle minori spese o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli esercizi finanziari considerati. Con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa sono portati, rispettivamente, in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui alle ripetute Tabelle B e C, ferme restando le destinazioni contrassegnate dalle predette lettere alfabetiche. L'eventuale parte di gettito eccedente l'importo degli accantonamenti di segno negativo che risulti a seguito dell'approvazione dei relativi provvedimenti legislativi e' destinata soltanto alla riduzione del saldo netto da finanziare stabilito al comma 1 del presente articolo. 6. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio del 1988 e triennale 1988-1990 sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 7. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso dell'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 8. Per il triennio 1988-1990, in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 20, dodicesimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per le autorizzazioni di spesa comportanti l'iscrizione in bilancio di uno o piu' limiti di impegno l'impegnabilita' di ciascuna annualita' e' ridotta all'anno successivo a quello di iscrizione. Trascorso tale termine le somme non impegnate sono considerate economie di bilancio. 9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso. 10. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le regioni, le provincie ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989 e 1990 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali. 11. L'incremento della spesa complessiva derivante dagli aumenti dei trattamenti economici del personale determinati con i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non deve annualmente superare, per le amministrazioni e gli enti a cui si applica la predetta norma, il tasso di inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e' il seguente: "Art. 11 (Legge finanziaria). - Al fine di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici che si ricollegano alla finanza statale, agli obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di "legge finanziaria" con la quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale. La legge finanziaria indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Tale ammontare concorre, con le entrate, a determinare le disponibilita' per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale. La legge finanziaria provvede a tradurre in atto alla manovra di bilancio per le entrate e le spese che si intende perseguire, in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 4". L'art. 4 della stessa legge, richiamato nell'ultimo comma dell'articolo sopra riportato, reca norme sul bilancio pluriennale di previsione dello Stato. Note all'art. 1, comma 2: - Il testo dell'intero art. 10 della legge n. 468/1978 e' riportato nella nota all'art. 1, comma 4. - Il terzo comma dell'art. 17 della citata legge n. 468/1978 prevede: "Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'art. 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo". Nota all'art. 1, comma 4: Il testo dell'art. 10 della legge n. 468/1978 e' il seguente: "Art. 10 (Fondi speciali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono iscritti appositi fondi speciali, indicati dalla legge finanziaria di cui al successivo art. 11, destinati a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio. Le somme di cui al primo comma possono essere portate in aumento degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che le autorizzano. I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, ovvero al rimborso di prestiti. In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro sono indicati i provvedimenti per i quali viene predisposta la copertura con i fondi speciali. Le quote dei fondi non utilizzate, ai sensi del secondo comma, entro la chisura dell'esercizio, costituiscono economie di spesa. La copertura finanziaria - nella forma di nuove o maggiori entrate, di riduzioni di capitoli di spesa o di accantonamenti nei fondi speciali - relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purche' tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio successivo. In tal caso, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come precisata nel comma precedente, al bilancio dell'esercizio in cui e' stata iscritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro". Nota all'art. 1, comma 6: Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Con effetto dal 1› gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta e' disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985". Nota all'art. 1, comma 7: Il testo dell'art. 7 della legge n. 468/1978 e' il seguente: "Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio". Nota all'art. 1, comma 8: Il dodicesimo comma dell'art. 20 della legge n. 468/1978 prevede che: "Decorsi i termini di impegnabilita', di cui al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come risulta modificato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'art. 33 della presente legge, gli stanziamenti da iscriversi a carico del bilancio degli esercizi successivi saranno determinati in relazione alle effettive annualita' da pagare". Nota all'art. 1, comma 9: Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge- quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 15 (Copertura finanziaria). - Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilita' generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego. In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati. L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente. Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non puo' assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468. All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sara' annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo. Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le provincie ed i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge". Nota all'art. 1, comma 10: Per il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 si veda la precedente nota all'art. 1, comma 9. Nota all'art. 1, comma 11: Il comma 1 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: "Per gli anni 1986, 1987 e 1988, la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, compresa la gestione commissariale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, dalle Aziende di Stato, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unita' sanitarie locali, dalle societa' e dai consorzi di diritto privato il cui capitale sia interamente posseduto da regioni o da enti locali, dai consorzi amministrativi cui partecipino regioni o enti locali, dalle aziende pubbliche in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, dovuti a variazioni dell'indennita' integrativa speciale, all'attribuzione di classi e scatti di stipendio e a qualsiasi altro titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare, rispettivamente, il 6, il 5 ed il 4 per cento degli oneri sostenuti nell'anno immediatamente precedente per stipendi, indennita' integrativa speciale, tredicesima mensilita' ed ogni altro assegno comunque denominato, escluse le quote di aggiunta di famiglia e le indennita' di missione e di trasferimento".

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362 ))

Art. 3

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362 ))

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 4
1.

La misura del versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per gli anni 1988, 1989 e 1990 ovvero per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 24 settembre 1987 per i soggetti il cui periodo di imposta non coin- cide con l'anno solare, e' elevata dal 92 al 98 per cento. 2. Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia della tariffa allegato A, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono aumentate del 25 per cento.

Note all'art. 4, comma 1: - L'art. 1 della legge n. 97/1977 (Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi), sostituito dall'art. 1 della legge n. 749/1977, ha istituito, a decorrere dall'anno 1977 a carico dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche un versamento, da effettuarsi nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso, pari al 75 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto e' commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto. La misura del versamento di acconto e' stata elevata al 90 per cento dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, e poi al 92 per cento, per il solo anno 1982, dall'art. 10 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 52; il versamento e' stato confermato nell'anzidetta misura anche negli anni 1983, 1984 e 1985. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1› gennaio 1986 l'art. 3 della legge n. 41/1986 ha fissatto in via permanente il predetto versamento di acconto nella misura del 92 per cento. - L'art. 2 del D.L. n. 936/1977 (Misure fiscali urgenti) ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1› gennaio 1978, un versamento a titolo di acconto dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi con le modalita' e nella misura di cui alla legge n. 97/1977 sopra richiamata. La misura del versamento di acconto e' stata elevata prima al 90 per cento e poi al 92 per cento con la medesima decorrenza, dalle stesse disposizioni richiamate nella nota precedente. Nota all'art. 4, comma 2: L'allegato A, annesso alla legge n. 1216/1961 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), riporta la tariffa generale per le assicurazioni e i contratti di rendita vitalizia soggetti all'imposta in misura ordinaria. L'art. 5, comma dodicesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo di cui alla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, ha elevato dal 50 per cento le aliquote indicate nella tariffa, a decorrere dal 1› febbraio 1983. Il quattordicesimo comma del medesimo art. 5 ha ulteriormente modificato le aliquote in misura differenziata a decorrere dal 1› maggio 1983. A norma dell'art. 9 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato, l'aliquota dell'imposta per le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, di cui all'art. 2 della predetta tariffa generale e' diminuita al 6% a decorrere dal 1› gennaio 1987 (l'aliquota precedente era del 10%).

Art. 5
1.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Nota all'art. 5, comma 1: Il testo dei primi due commi dell'art. 5- bis del D.L. n. 708/1986, aggiunto dalla legge di conversione (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative) e' il seguente: "1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9- bis dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9- bis del predetto articolo e' elevata al 4 per cento. 2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano". Il testo dei commi da 1 a 5 e del comma 9- bis dell'art. 2 del D.L. n. 12/1985, richiamati nel comma 1 soprariportato, e' il seguente: "1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attivita' o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove e' situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver gia' usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonche' una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. 2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero di coopertive e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione. 3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente commma. 4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento. 5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e suc- cessive modificazioni, e' ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati. (Omissis). 9- bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che puo' esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione". Il termine del 31 dicembre 1985 era stato gia' in precedenza prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986).

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Art. 7

1.(( COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 1989, N. 154 )).

2.L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello 0,75 per cento, e' ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici medi ed erogate in base a contratti conclusi a decorrere dal 1 gennaio 1988.

3.Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento.

4.Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, nella misura semestrale del 6 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1 gennaio 1988, nella misura del 4,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 12 per cento annuo sono dovuti nella misura del 9 per cento.

5.Nell'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) e' sostituita, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dalla seguente: "c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della societa' secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtu' del diritto di opzione, e la data della cessione o della prima cessione non e' superiore a cinque anni. La percentuale di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorche' nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute le prime partecipazioni acquisite in data piu' recente;".

6.All'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole da: "ne' delle plusvalenze" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e delle plusvalenze iscritte in bilancio non si tiene conto fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote delle societa' incorporate annullate per effetto della fusione e il valore del patrimonio netto delle societa' stesse risultante dalle scritture contabili". La disposizione di cui al presente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore del citato testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

7.Il comma 5 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso testo unico, dal seguente: "5. Le perdite della societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto dei profitti e delle perdite della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, n. 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, n. 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori".

8.Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto el Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' elevata al 30 per cento salvo quanto disposto dal successivo comma 10.

9.E' altresi' elevata al 30 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel comma 8 dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10.Resta ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonche' sui depositi a risparmio postale. Il presente comma non si applica ai depositi estinti prima della scadenza del vincolo.

11.Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 533, e 13 gennaio 1988, n. 3, nei confronti dei certificati di deposito e dei depositi estinti nel periodo di vigenza dei predetti decreti-legge.

12.Nell'anno 1988 il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e' elevato, con esclusione dei depositi di cui al comma 10, al 60 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Per gli anni 1989 e 1990 il suddetto versamento di acconto e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite.

Art. 8

1.Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo periodo del ventinovesimo comma dell'articolo 5 del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, nel testo sostituito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione del decreto stesso. Per le patenti di guida la differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine di pagamento decorre dal 1 gennaio 1988.

2.La tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata del 25 per cento. L'aumento non influisce sulla tassa regionale automobilistica.

3.La soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motori die- sel, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, e' stabilita in lire 33.750 per ogni CV di potenza fiscale del motore. Per gli anzidetti autoveicoli con potenza fino a 15 CV la soprattassa annua e' stabilita in lire 375.000.

4.La tassa speciale istituita con l'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, e' elevata a lire 18.000 per CV per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) e a lire 12.600 per CV per quelli muniti di impianto di alimentazione a gas metano. Per gli autoveicoli con potenza fiscale fino a 15 CV la tassa speciale annua e' stabilita in lire 198.000 se alimentati con GPL e in lire 126.000 se alimentati a gas metano.

5.Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1988. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati effettuati pagamenti per i tributi indicati nei commi 2, 3 e 4 per periodi fissi scadenti nell'anno 1988 in misura inferiore a quella ivi stabilita, l'integrazione deve essere corrisposta nei termini e con le modalita' determinati con decreto del Ministro delle finanze.

6.L'imposta di fabbricazione sulla birra e' aumentata da lire 2.000 a lire 2.600 per ettolitro e per ogni grado di saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

7.La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

8.Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

9.Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici e' fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

10.Sulla birra importata dall'estero e' riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

11.Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

12.Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i commi da 6 a 11 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data del 16 gennaio 1988 si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottigliatori. A tal uopo il possessore del prodotto a norma del presente comma deve fare denuncia delle quantita' possedute entro il mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

14.I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni dei commi da 6 a 13 debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

15.Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennita' di mora del 6 per cento. Detta indennita' e' ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

16.Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

17.Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui all'ultimo periodo del comma 12 o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

18.La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo del minimo di cui al comma 17 quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nell'ultimo periodo del comma 12.

19.A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 420.000 a lire 546.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi.

20.A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i prodotti indicati nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, e' aumentata da lire 340.000 a lire 442.000 per ettanidro, alla temperatura di 20 gradi centigradi e si applica fino al 31 dicembre 1992.(14)(17)

21.Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 19 e 20 si applicano agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 16 gennaio 1988, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine nonche' alle acqueviti in invecchiamento a imposta ridotta.

23.Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 22 valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza d'imposta sulle giacenze e del termine per la denuncia delle quantita' possedute, che vengono fissati nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

24.A decorrere dal 16 gennaio 1988 la restituzione di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati e' effettuata nelle misure di lire 442.000 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 546.000 ad ettanidro dal 1 gennaio 1993.

25.Per le profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, l'obbligo della circolazione con bolletta di legittimazione si intende assolto qualora il prodotto risulti scortato dal documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, integrato, a cura del mittente, con l'indicazione della quantita' idrata e di quella anidra, e in tal caso gli scarichi possono essere effettuati con le modalita' previste per le operazioni senza obbligo di emissione di bolletta di legittimazione, mediante annotazione sul registro C. 38.

26.I depositi soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico possono ricevere profumerie alcoliche scortate dal documento di accompagnamento indicato nel comma 25 ed integrato secondo quanto previsto nel comma medesimo, in tali casi, la presa in carico nel registro si effettua sulla base di detto documento.

27.Nei casi di impiego di alcoli denaturati in lavorazioni industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, l'eventuale superamento dei limiti quantitativi annualmente autorizzati, sempreche' l'eccedenza risulti effettivamente impiegata sotto il controllo dell'Amministrazione nelle lavorazioni anzidette, non puo' intendersi come fatto che comporti il recupero di tributi, salvo quello del diritto erariale speciale nell'ipotesi prevista dall'articolo 2, secondo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 415.

28.Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1981, n. 213, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, e' sostituito dal seguente: "Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito, effettuata ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1 marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1955, n. 1037, e' concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sui cali effettivamente accertati di spirito impiegato, purche' non superino le seguenti misure: a) per cento per tutte le operazioni di preparazione, di trasformazione e di confezionamento; b) in aggiunta al calo di cui alla lettera a), 4 per cento o 6 per cento rispettivamente dopo sei mesi o dopo dodici mesi di giacenza in magazzino. Per i periodi duccessivi ai cali suddetti si aggiunge il 5 per cento annuo. Gli abbuoni di cui alla presente lettera sono frazionabili per mese".

29.A decorrere dal 16 gennaio 1988 l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile e' aumentata da lire 30 a lire 40 al metro cubo.

30.A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi, per il riscaldamento, di cui al punto H/1-c della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per cento.

31.A decorrere dal 16 gennaio 1988 per le cessioni di gas metano per uso domestico distribuito a mezzo rate urbana ad eccezione di quello destinato esclusivamente ad uso domestico di cottura cibi e produzione di acqua calda si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 18 per cento. Per le cessioni effettuate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'aliquota rimane stabilita al 9 per cento.(29)

32.Le disposizioni di cui alle lettere c e d) del secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legge, 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990.

33.L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande deve intendersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono eseguite sulla base di contratti di appalto.

34.I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale, non devono intendersi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, quali corrispettivi di prestazioni di servizi ne' devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto.

35.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2024, N. 131, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 NOVEMBRE 2024, N. 166)). ((62))

36.Le cessioni e importazioni effettuate dal 1 gennaio 1973 di gas petroliferi liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 chilogrammi sono considerate per uso domestico in qualunque fase della commercializzazione. Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (10) ----------------- AGGIORNAMENTO (10) Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1989, n. 263 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che " Il comma 36 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi." ----------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1990, n. 331 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' aumentata, fino alla predetta data, da L. 442.000 a L. 618.800 per ettanidro, alla temperatura di 20 'C." ----------------- AGGIORNAMENTO (17) IL D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che " L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' aumentata, fino alla predetta data, da L. 618.800 a L. 928.200 per ettanidro, alla temperatura di 20 C." ----------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "E abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto in misura ridotta limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno." AGGIORNAMENTO (62) Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformita' alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformita' all'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi".

Art. 9

1.A decorrere dal 1 gennaio 1988 la misura del contributo capitario aggiuntivo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata a lire 370.000 annue.

2.A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo capitario aggiuntivo di cui al comma 1 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in misura pari a lire 135.000 annue.

3.La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, gia' fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, gia' fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 50.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1990.

4.Per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la quota capitaria annua, gia' fissata in lire 170.000 dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 250.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori lire 50.000 dal 1 gennaio 1990.

5.I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. (39a)(42)(43)(48)((61))

5-bis.Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. (39a)(42)(43)((61))

5-ter.Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.(39a)(42)(43)((61))

6.Per i calcoli delle agevolazioni di cui al comma 5 non si tiene conto delle fiscalizzazioni previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.(38)

7.A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1988, le misure dei contributi a percentuale per il finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate dal 24,20 per cento al 25,50 per cento, di cui il 17 per cento a carico dei datori di lavoro, e dal 23,38 per cento al 24,60 per cento, di cui il 17,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

8.Per le imprese di esercizio delle sale cinematografiche il contributo a percentuale e' elevato dal 21,38 per cento al 22,50 per cento, di cui il 15,45 per cento a carico dei datori di lavoro.

9.La misura del contributo di solidarieta' di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e successive modificazioni e integrazioni, e' elevata dal 3 per cento al 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro.

10.Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.

Art. 10
1.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1988 la quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' stabilita nella misura del 10,65 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1,05 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. Per i periodi di paga successivi al 31 dicembre 1988, l'aliquota contributiva e' ridotta al 10,50 per cento, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,90 per cento a carico dei lavoratori dipendenti. 2. Nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1› gennaio 1988 il contributo istituito dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti e' ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1› gennaio 1989 il suddetto contributo e' soppresso". 3. Il contributo previsto dall'articolo 31, commi 8 e 11, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' fissato nella misura del 6,5 per cento dal 1› gennaio 1988 e nella misura del 5 per cento dal 1o gennaio 1989. 4. Una quota pari al 15 per cento della misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 versato per l'anno 1987 dai soggetti di cui ai commi 8, 9 e 11 dello stesso articolo 31, e' portata in detrazione del contributo dovuto per l'anno 1988. 5. I soggetti di cui al comma 4 che nel 1988 cessano dall'obbligo del versamento in questione, o che comunque sono tenuti a versare importi inferiori a quello corrispondente al 15 per cento del contributo 1987, potranno a domanda ottenere il rimborso. 6. In ogni caso le quote capitarie di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si intendono dovute salvo prova contraria da parte del contribuente, sulla base dell'aliquota dovuta ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge, come modificato dalle presenti disposizioni, e dell'imponibile effettivo.

Nota all'art. 10, comma 1: L'art. 31, comma 1, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) fissa la misura del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati. Nota all'art. 10, comma 2: La legge n. 841/1953 estende l'assistenza sanitaria ai pensionati statali e provvede alla sistemazione economica della gestione assistenziale dell'E.N.P.A.S. Agli oneri relativi all'assistenza sanitaria dei pensionati di cui all'art. 1, l'art. 2 pone a carico dei titolari dei trattamenti di quiescenza un contributo commisurato all'1 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni e relativi caroviveri e delle altre integrazioni, di qualsiasi natura, fruite dalle categorie indicate nel medesimo art. 1. Nota all'art. 10, commi 3 e 4: Il testo dei commi 8, 9 e 11 dell'art. 31 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonche' dai lavoratori dipendenti e pensionati, e' dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi gia' assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire. 9. Il contributo di cui al precedente comma 8 e' dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto e' ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (si vedano le note all'art. 9, comma 2). (Omissis). 11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto (dai cittadini non mutuati) ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto-legge 1› luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, e' stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sara' effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri". Nota all'art. 10, comma 6: Si vedano le precedenti note all'art. 10.

Art. 11

1.L'articolo 129, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, va interpretato nel senso che la prescrizione ivi prevista si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in pagamento. ((11)) ----------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale, con sentenza 17-25 maggio 1989, n. 283 (in G.U. 1a s.s. 31/5/1989, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Art. 12
1.

L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo comma, lettera q), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico- legale sui lavoratori infortunati e tecnopatici. 2. Al fine di garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici la maggiore tempestivita' delle prestazioni da parte dell'INAIL, le regioni stipulano convenzioni con detto Istituto secondo uno schema- tipo approvato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare l'erogazione da parte dell'Istituto stesso, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle prile cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, e per stabilire gli opportuni coordinamenti con le unita' sanitarie locali.

Nota all'art. 12, comma 1: L'art. 14, terzo comma, lettera q), della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) affida all'unita' sanitaria locale territorialmente competente le incombenze indicate nel presente comma.

CAPO III DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 13

1.Per l'anno 1988, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' stabilito in lire 4.643 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2.L'importo di lire 4.643 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

4.Per l'anno 1988, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.141,1 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5.Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' sostituito dal seguente: "6. E' assunto a carico del bilancio dello Stato ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1987, lire 400 miliardi per l'anno 1988, lire 1.700 miliardi per l'anno 1989, lire 2.400 miliardi per l'anno 1990, lire 3.000 miliardi per l'anno 1991 e lire 1.800 miliardi per l'anno 1992, l'onere per l'attuazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato di un programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano, con particolare riguardo allo sviluppo dei terminali meridionali, nonche', per una quota pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del periodo sopra indicato, per l'attuazione di un programma di adeguamento funzionale e per la realizzazione anche di nuovi collegamenti della rete dell'Italia meridionale ed insulare allo scopo di consentire la circolazione intermodale e ridurre i tempi di viaggio".

6.L'Ente Ferrovie dello Stato, nell'ambito dei programmi di intervento previsti dal piano integrativo e dalle norme successive, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica le priorita', tra le quali deve comunque figurare la realizzazione del potenziamento della relazione Roma-Torino e, per quanto riguarda le linee trasversali l'integrale completamento della "Pontremolese" e della "Orte-Falconara".

7.Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, gia' elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, e 22 dicembre 1986, n. 910, a lire 5.189 miliardi, viene ulteriormente elevato a lire 5.246 miliardi.

9.Ai fondi necessari per il finaziamento della maggiore occorrenza di lire 57 miliardi, di cui al comma 7, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

10.L'Amministrazione postelegrafonica e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 57 miliardi.

12.Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, lo stanziamento che in ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e' iscritto allo specifico capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la concessione dei previsti contributi per capitale ed interessi e' rideterminato in lire 200 miliardi per l'anno 1988, in lire 500 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 700 miliardi per l'anno 1990. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. I mutui di cui al presente comma possono essere utilizzati anche per la realizzazione di investimenti ferroviari che comprendano infrastrutture di interscambio e di collegamento con altri modi di trasporto e parcheggi di corrispondenza. ((49))

13.I comuni gi impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui fino alla concorrenza di lire 700 miliardi da destinare al parziale finanziamento delle opere. Con decreto del Ministro del tesoro e' stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il contributo e' corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento ed e' commisurato al capitale iniziale mutuato. Il relativo onere e' valutato in lire 80 miliardi annui. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformita' di accordi risultanti da apposite convenzioni.

14.Per la redazione del progetto di massima dell'attraversamento stabile dello stretto di Messina, nonche' per i relativi studi e le necessarie verifiche, ivi comprese le valutazioni di impatto ambientale, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per la erogazione in favore della Societa' dello stretto di Messina.

15.Per la realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

16.Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti presenta al Parlamento una relazione sui finanziamenti sino ad oggetti erogati per lo studio del progetto dell'attraversamento stabilito dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi.

17.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato adotta, ai sensi dell'articolo 3, numero 3), della legge 17 maggio 1985, n. 210, un programma quinquiennale volto a conseguire il graduale azzeramento della sovvenzione straordinaria dello Stato di cui all'articolo 17, quarto comma, lettera d), della richiamata legge n. 210 del 1985, nonche' la progressiva riduzione dei trasferimenti di cui alla lettera b) del quarto comma del medesimo articolo 17. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8 della legge n. 210 del 1985, a decorrere dal 1989 la predetta sovvenzione straordinaria e' comunque ridotta annualmente in misura pari a un quinto della somma a tale titolo stanziata nel bilancio dello Stato per l'anno 1988.

18.Nell'ambito del programma di riorganizzazione di cui al comma 17, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Ferrovie dello Stato provvede alla revisione economica e gestionale delle linee a scarso traffico e degli impianti di cui al quarto comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al fine del recupero e ampliamento dell'utenza del servizio ferroviario, anche attraverso la cessione delle linee e degli impianti medesimi a societa' cui possono partecipare le regioni interessate, gli enti locali, gli organismi gestori delle ferrovie concesse, le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto, operatori privati, nonche' l'Ente Ferrovie dello Stato. Restano sospese le autorizzazioni a sopprimere i servizi viaggiatori e merci ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. (9)(16)

19.L'Ente Ferrovie dello Stato, tramite il Ministero dei trasporti, e' tenuto a presentare annualmente al CIPE, entro il 30 giugno, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 17, quarto comma, lettere b) e c), della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'ulteriore assegnazione di contributi statali a tale titolo e' subordinata all'effettivo utilizzo delle disponibilita' gia' autorizzate.

20.Al fine di incentivare la realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attivita' di interporto, e' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 da effettuare secondo gli indirizzi del Piano generale dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentito il comitato di cui all'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, provvedera' alla ripartizione delle somme stanziate e definira' i criteri specifici e le procedure per l'erogazione.

21.Per le esigenze di cui al comma 4 dell'articolo 17 del decreto- legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1988, e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

22.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta a predisporre e dare immediato avviso ad un piano di riorganizzazione produttiva, di miglioramento del servizio e razionalizzazione degli organici di personale, al fine di conseguire, attraverso un recupero di produttivita', risultati di gestione che consentano la progressiva riduzione dei trasferimenti statali a pareggio di bilancio.

23.COMMA SOPPRESSO DA D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243.

24.Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, gli enti locali o i loro consorzi sono tenuti a dare attuazione al piano predisposto per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine perentorio del 31 dicembre 1989, a tal fine provvedendo ai necessari aggiornamenti del piano anche attraverso la riorganizzazione produttiva e la razionalizzazione degli organici di personale. Il piano e' articolato in programmi annuali.

25.Le eventuali perdite o disavanzi dei servizi di trasporto non coperti dai contributi regionali restanto comunque a carico delle singole imprese ed esercizi di trasporto, nonche' a carico dei bilanci degli enti locali o dei loro consorzi, senza possibilita' di rimborso da parte dello Stato.

26.I mutui di cui all'articolo 14, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, destinati al finanziamento dei programmi di investimento nel settore delle telecomunicazioni, possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro e' stabilita la misura del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito, entro il limite massimo di 4 punti percentuali. All'onere annuo, valutato in lire 40 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5957 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

27.Il limite di mutui che il comune di Roma e' autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 453, e' elevato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 per la progettazione e la realizzazione del collegamento del sistema delle linee metropolitane di Roma con Tor Vergata. Il relativo onere di ammortamento e' valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1989. ----------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 1989, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) che "Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a due anni." ----------------- AGGIORNAMENTO (16) La L. 15 dicembre 1990, n. 385 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Il termine di un anno previsto dal comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prorogato a due anni dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e' ulteriormente prorogato di un anno."

Art. 14
1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, e' incrementata di lire 1.200 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1988, di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 600 miliardi per l'anno 1990. Detto importo e' destinato all'aeroporto di Roma-Fiumicino per lire 720 miliardi e all'aeroporto di Milano-Malpensa per lire 480 miliardi. Il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati in base all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sui piani regolatori generali dell'aeroporto di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, per la realizzazione dei lavori e per le installazioni dell'assistenza al volo relativi ai sistemi aeroportuali di Roma-Fiumicino e Milano- Malpensa, e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. L'esecuzione degli inteventi e' affidata all'Azienda di assistenza al volo.

Note all'art. 14, comma 1: - La legge n. 449/1985 reca: "Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano". Si trascrive il relativo art. 1: "Art. 1. - Per la realizzazione delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa, da effettuare nel periodo 1984-1989, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.115 miliardi, compresi gli oneri derivanti dalla revisione prezzi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, destinata ai due sistemi anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 635 miliardi e di lire 480 miliardi. La spesa di lire 480 miliardi, prevista per il sistema di Milano, comprende, per un importo non eccedente la percentuale del 10 per cento dello stanziamento, anche le opere relative al collegamento ferroviario Milano-aeroporto Malpensa, limitatamente a quelle da realizzare nell'ambito del sedime aeroportuale. La quota della complessiva spesa di lire 1.115 miliardi di cui al precedente primo comma relativa al triennio 1984-1986 viene determinata in lire 25 miliardi per l'anno 1984, in lire 100 miliardi per l'anno 1985 e in lire 170 miliardi per l'anno 1986. Per gli anni successivi le quote saranno determinate in sede di legge finanziaria. Ai lavori da effettuarsi in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche in regime di concessione nonche' le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1". - Il terzo comma dell'art. 81 della legge n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega alle regioni di funzioni amministrative statali, prevede che: "La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi".

CAPO IV Interventi in Campo Economico

Art. 15

1.E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalita' e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2.Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3.Una quota fino al 10 per cento delle disponibilita' del fondo di cui al comma 2, con priorita' per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, e' utilizzata per finanziare l'attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di eta' non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attivita' di formazione professionale saranno utilizzate le societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attivita' di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attivita' di formazione. Sulle suindicate attivita' il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.(26)(31)

4.Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le universita' e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalita' e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.(31)

5.Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, e' stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entita' del fondo e' determinata con le modalita' previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6.Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) e' conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. E' altresi' conferito all'Ente autonomo "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo stroardinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro. E' conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinche' sia trasferito alla Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto.

7.Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico, e' elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.

8.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e' elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi.

9.Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.

10.Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonche' delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.

11.Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunita' europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

12.Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facolta' di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 e' determinata in lire 13.000 miliardi.

13.Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita' e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

14.Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a societa' per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15.Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunita' partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

16.Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati, si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione e tali mutui, e' concesso un contributo negli stessi interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, e delle foreste, di concerto con il Ministro del Tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina suina, ed ovina la disposizione dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 aggiunta all'articolo 13, secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalita' di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le Regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperativa agricole e loro consorzi.

17.Il fondo istituito presso la Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione Speciale e' accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio su prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attivita'. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenuto nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalita' di attuazione da fissare con decreto del Ministro del Tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al capitolo 4529 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

18.Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salva guardia dei livelli di occupazione, e' conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

19.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((46))

20.Il fondo di dotazione della SACE - Sezione Speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

21.Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e' inserito il seguente: "L'ammontare dei rientri, di cui al comma precente va rapportato esclusivamente al corrispodente importo degli indennizzi cui si e' fatto fronte con le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonche' oneri e spese relativi ai rientri restano, rispettivamente acquisiti ed a carico della SACE".

22.Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e' aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

23.Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1997.

24.Il fondo di cui al comma 23 e' altresi' incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero 1), dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

25.Per societa' promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le societa', anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dall'associazionismo economico e sindacale del commercio.

26.Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni, della legge 3 ottobre 1987, n. 399 e' integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.

27.Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 e' sostituito dal seguente: "2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciscuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto Centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione".

28.Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e' incrementato di lire 25 miliardi per il 1988.

29.Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE, n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione, e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

30.Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunita' europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti n. 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia, e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto.

31.Per le finalita' di cui al comma 30 nonche' per l'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

32.Per le finalita' di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

33.Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 471 da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, e 1989 e 1990.

34.Le disponibilita' esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale, rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trsferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.

35.Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 con le modalita' ed i criteri ivi indicati, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989.

36.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e' incrementata di lire 300 miliardi per il 1990.

37.Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2).

38.All'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 sono aggiunte, in fine le parole: "e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE".

39.Per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della revoca e coltivazione delle risorse geotermiche, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990.

41.Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

42.Il fondo di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, e' integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

43.E' autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

44.Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere, per le rispettive competenze quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

45.Per consentire il conseguimento delle finalita' previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7 comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988.

46.Per le spese relative allo svolgimente di attivita' di ricerca o documentazione, studi e consulenze da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalita' estera, per analisi a valutazioni di mercato nonche' per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissione di quote di capitale di societa' e partecipazione statale, e' autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

47.E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione.

48.Per consentire lo svolgimento di attivita' di ricerca e documentazione studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziate concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonche' per le attivita' del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' autorizzata a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

49.Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48 di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

50.Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata dall'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel modo". Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalita' di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo.

51.E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.

52.Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, gia' esistenti alla data del 1 ottobre 1987, le quali occupino non piu' di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro, a tempo indeterminato, spetta per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1 ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991, e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo nel caso di assunzione, di donne, nonche' di assunzione di uomini disoccupati da piu' di 12 mesi e di eta' compresa tra i 25 e 40 anni e' rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo e' proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, e' corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base impobinile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo e' concesso ed erogato secondo modalita' stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alla imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa e' tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non e' cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma e' concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.

53.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64 al 6 per cento della base imponibile le la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui all'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64.

54.Il Governo presente annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.

55.Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facolta' di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2 comma quinto lettere a) e c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla facolta' di pensionamento anticipato successivamento al 30 giugno 1987.

56.La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Art. 16

1.E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317.

2.A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalita' di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887.

Nota all'art. 16, comma 1: Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1986 (Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) e' il seguente: "Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi". Nota all'art. 16, comma 2: Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1, comma 6.

CAPO V INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO, PER CALAMITA' NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 17

1.Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 1989, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155.

3.Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990.

4.Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della citta' di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, della legge 30 maggio 1985, n. 211, e' ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989.

5.Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto nel 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 sono incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981; n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.(19)

6.Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

7.Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonche' per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dall'Italia centrale e meridionali di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazione dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, del decreto legge 2 aprile 1982, n. 129 convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 valutato in lire 750 miliardi e di quelli connessi e movimenti franosi in atto ovvero e grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987 n. 120, valutato in lire 150 miliardi il limite di indebitamento di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e' ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

8.Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli romani e nelle province di Modena e Reggio Emilia e del 3 e 6 luglio 1987 nella regione Marche, ed in provincia di Arezzo, valutati complessivamente in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 e' ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

9.Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

10.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991.

11.Limitatamente all'anno 1988, la dotazione del fondo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e' aumentata di lire 100 miliardi.

12.Per il proseguimento degli interventi finalizzati in salvaguardia di Venezia e al suo recupero archittetonico, urbanistico, ambientale ed economico, l'autorizzazione di spesa, disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi secondo le modalita' indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il 1989 e' attribuita al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica per lo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quote, pari a lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi, per il 1990, e' attribuita all'Universita' degli studi di Venezia per interventi di risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro storico, destinati o da destinare alle attivita' didattiche e di ricerca od a quelle di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco e' demandata l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 e 1990, previ accertamenti di congruita' dei lavori da realizzare da parte del Genio Civile di Venezia e presentazione della relativa documentazione.

13.Per le finalita' di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 190 recante interventi a favore del Vajont, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988.

14.Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a piu' alta intensita' turistica della costa adriatica, e' autorizzata la concessione in favore della regione Emilia Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

15.Per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna del fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa del mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione di spesa gia' disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' elevata di lire 200 miliardi di cui lire 50 miliardi, in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

16.Per le finalita' e con le modalita' previste dal comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 418, la Cassa depositi e Prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni mutui ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con priorita' per le opere di completamento di impianti gia' parzialmente finanziati ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti mutui non utilizzate nell'anno 1988 possono esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in lire 2 miliardi annui ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

17.A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 l'Azienda stessa e' autorizzata a eseguire, nel limite di lire 20 miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di collegamento tra la Riva Traiana ed il Molo VII del Porto di Trieste.

18.Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e Prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, per l'integrazione del sistema di collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici e debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati al fiume Po. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti di cui sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorita' "aree a rischio ambientale", nonche' interessati dalla presenza di impianti di installazione dei prodotti dell'agricoltura con carico inquinante comparabile in abitanti equivalenti alla popolazione residente nell'area interessata alla data del 31 dicembre 1987. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.(30a)

19.Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e prestiti e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per un importo complessivo di lire 100 milardi per il potenziamento, l'adeguamento e la ristrutturazione degli impianti di potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono esclusivamente destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati ricadenti in territori dichiarati dalle competenti autorita' "aree a rischio ambientale" e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento dei mutui sopra indicati, ammontante a lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.(30a)

20.Per conseguire la realizzazione di un programma di salvaguardia dal litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale (secondo la Convenzione di Ramsar) dall'area metropolitana di Cagliari, e' autorizzata una spesa annua di lire 20, 50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da realizzare con interventi straordinari dal Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna.

21.Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920 e succes- sive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22 miliardi per l'ano 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati "Badia Fiesolana" e "Villa Schifanoia", siti, rispettivamente nei comuni di Fiesole e di Firenze, quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della convenzione, firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere sui predetti fondi dovra' provvedersi altresi' all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonche' alle spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.

22.Per le finalita' e con le modalita' di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 580 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1988 puo' esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.

23.Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908.

24.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490.

25.E' autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire 10 miliardi per la concessione alle cooperative costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e di polizia, in servizio ed in quiescenza, di contributi di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni e per la concessione di un contributo integrativo affinche' l'onere a carico del mutuatario non superi il cinque per cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24.

26.Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi, per la revisione dei prezzi contrattuali, indennita' di espropriazione perizie di varianti e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco, nel comune di Brennero, e di lire 10 miliardi per la cautela del carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75 da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa e' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

27.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata di ulteriori lire 1.000 miliardi.

28.L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevato a lire 2.500 miliardi. L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da contrarre a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

29.Sul complessivo importo di cui ai commi 27 e 28, lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo per l'ammodernamento dell'agricoltura, lire 450 miliardi, di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali; e rispettivamente lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 5, dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

30.Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

31.Per le stesse finalita' di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di lire 2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse finalita' e' autorizzato il ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno 1990, per la quota capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. Si applicano le procedure di cui al citato articolo 21, intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma del medesimo articolo 21 ed in novanta giorni quello indicato al successivo terzo comma. Il CIPE delibera sui progetti di cui al presente comma entro l'anno 1988.

32.Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900 miliardi, delle quali lire 200 miliardi per i progetti di risanamento e prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e di lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso piu' razionale e sicura per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilita' di impiego di tecniche di lotta, biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 390 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresi' al barocco siciliano (Val di Noto) e a quello leccese.

33.La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878; si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del citato articolo 3 nonche' dell'articolo 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per le spese di funzionamento della commissione e' autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

34.Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di programmi coordinati di investimento, il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i ministri interessati, puo' deliberare nella stessa seduta in cui approva l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti immediatamente eseguibili giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, congiuntamente con la commissione tecnico-sicentifica del Ministero dell'ambiente, per quelli di protezione e risanamento ambientale, a valere sulle risorse finanziarie recate dalle leggi di settore e dalla legge 1› marzo 1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del presente comma si applicano le norme sulle modalita' ed i tempi di esecuzione valide per gli altri progetti immediatamente eseguibili.

35.In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma puo' essere rideterminata con le modalita' previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

36.Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, autorizzata, per l'anno finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste dal comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667, del 1985.

37.Per le finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie disponibilita' ed alle condizioni e modalita' stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891 del 1986, fino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'acquisto, nonche' per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge".

38.E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti non di competenza statale, nonche' per le relative opere di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360 miliardi, con oneri di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti mutui e' riservata agli interventi da effettuare nelle regioni meridionali.

39.Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

40.Per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa, predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, e d'intesa con la regione Sardegna, e' autorizzato il finanziamento di progetti straordinari e urgenti, la cui attuazione e' demandata alla regione Sardegna, con uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990. Il Ministro dei lavori pubblici puo' a tal fine promuovere un accordo di programma con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1› marzo 1986, n. 64.

41.E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria a fini di sicurezza e riqualificazione, di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire 100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.((47))

42.Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi progetti sono presentati dal Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato, non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo.

43.In favore dell'Universita' degli studi della Calabria e' autorizzato il contributo straordinario di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la realizzazione di opere di edilizia universitaria, ivi compresa quella residenziale, nonche' per l'acquisto di arredamenti e attrezzature.

44.La lettera b) dell'articolo 4, secondo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847 come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e' sostituita dalla seguente: "b) scuole dell'obbligo nonche' strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo".

45.Per la completa realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli uffici dall'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui.

46.Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore spesa complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli stanziamenti gia' recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per l'anno 1990.

47.Per l'anno 1988 e' autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2 e 3 del decreto medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

48.I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti nelle Marche, sono utilizzati dall'INAIL, per la realizzazione di immobili socialmente utili nella stessa regione. Il termine gia' previsto al comma 14 quinques dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e' prorogato al 31 dicembre 1988.

49.Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno 1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere una esposizione dettagliata delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle erogate, nonche' tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le informazioni e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da essi richiesti ai fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi costi- benefici degli interventi effettuati sulla base delle leggi rifinanziate dal presente articolo, nonche' di quelli realizzati e da realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo.

Art. 18
1.

In attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi, per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente: a) interventi nelle aree di elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 della Tabella D della presente legge; b) finanziamento dei progetti e degli interventi di risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini; c) in attesa dell'approvazione della legge quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione con le procedure di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo Orosei, nonche' d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali cosi' costituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigienti per il Parco Nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi; d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno dell'ente Parco Nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco Nazionale d'Abruzzo; e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349 anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi; f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli iscarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria, definita secondo i criteri ed i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218. La relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati; g) avvio di rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica, la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 20 miliardi. 2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per ciacuno degli anni 1988, 1989, 1990. 3. Il Ministro dell'ambiente sentite le commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma 1 e assicura l'attuazione, il CIPE definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e la selezione dei progetti. 4. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e) e g) del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e della priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico scientifica di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986 n. 41. 5. (( IL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA )).

CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 19

1.Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non puo' essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, e' elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unita' sanitarie locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonche' al Ministero della sanita'. Il Ministro della sanita' regolamenta con proprio decreto la materia.

2.Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma 1 e gia' convenzionate al 31 gennaio 1988 e con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989. (5) (13)

3.Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma 1 debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruita' delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perche' forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti. In caso di inadempienza non giustificata, l'unita' sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

4.I medicinali per uso umano, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, sono classificati come medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale o come medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale. Il provvedimento che autorizza l'immissione in commercio di un medicinale per uso umano specifica, altresi', la classificazione ai fini del decreto legislativo di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 92/26 CEE ed eventuali modificazioni.

5.Al prontuario terapeutico, costituito dai medicinali prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale, sono allegati l'elenco dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero e quello dei medicinali utilizzabili esclusivamente dagli specialisti, in ambulatorio. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 539.

8.Il Ministero della sanita', su proposta della Commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente. La citata Commissione consultiva del farmaco dispone con continuita' l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o gia' noti.

9.Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.

10.La Commissione di cui al comma 7, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialita' medicinali gia' registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 4, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonche' ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanita' sono adottati gli atti conseguenti.

11.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 MAGGIO 1991, N. 178.

12.Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine e' prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del prontuario terapeutico nazionale.

13.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' determinata in lire 2.000 per ricetta.

14.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448)).

15.Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', sentite le competenti Commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrato delle specialita' medicinali e dei prodotti galenici.

16.I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonche' alle loro associazioni che svolgono le attivita' di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere deirvante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione teconologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

17.E' istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attivita' sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanita', che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalita' di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle universita', delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi all'attuazione dei programmi previsti nel presente comma.

18.Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempienti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unita' sanitarie locali.

19.Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessivita', nonche' al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualita' tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'articolo 102, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accontonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo.

20.Allo scopo di garantire condizioni di uniformita' e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanita' individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalita' previste dall'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730. ----------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 1 febbraio 1989, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' prorogato al 31 dicembre 1989." ------------------ AGGIORNAMENTO (13) Il D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 38 ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che " Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' differito al 31 dicembre 1990 ". ------------------ AGGIORNAMENTO (33) La L. 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto (con l'art. 85, comma 11) che "La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000."

Art. 20

1.E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento teconologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. (33)(43a)((59))

3.Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).

4.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli inteventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanita' predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.

5.Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1993, N. 396 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492.

5-bis.Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.

6.L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990. (47)

7.Il limite dei eta' per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988. (44) (52) (53) (55) (56) (58)

CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Art. 21

1.In attesa del riordino del sistema pensionistico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ordine al ripiano dei disavanzi patrimoniali del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e autorizzata l'assunzione a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1988, a titolo di regolazione debitoria pregressa, di una ulteriore quota di lire 10.000 miliardi per ciascuna delle predette gestioni, in aggiunta a quella di pari importo disposta con il richiamato articolo 8. Le predette anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

2.Il complesso dei trasferimenti dallo Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, anche per far fronte all'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 7 della legge 15 aprile 1985, n. 140, al netto delle regolazioni debitorie pregresse per complessive lire 40.000 miliardi di cui al comma 1, e' fissato per l'anno 1988 in lire 36.000 miliardi.

3.Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1.986 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi.

4.A decorrere dal 1 gennaio 1988 e' soppresso il concorso dello Stato di lire 105 miliardi al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, di cui all'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, iscritto al capitolo n. 3591 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5.In attesa del riordino del sistema pensionistico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalita' di determinazione, per l'anno 1989, degli aumenti delle pensioni ai sensi dell'articolo 21, settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in relazione alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici verificatasi nei periodi di riferimento di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, al netto delle variazioni degli scatti di anzianita' e delle variazioni derivanti dai meccanismi di scala mobile e dei trattamenti di famiglia, comunque denominati. La perequazione complessiva delle pensioni non deve in ogni caso comportare un aumento percentuale di queste ultime superiore alla variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni medie contrattuali dei lavoratori dipendenti privati e pubblici. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte, ove occorra, mediante corrispondenti aumenti delle aliquote contributive dovute alle rispettive gestioni secondo criteri determinati con il predetto decreto.

6.A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta e' computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione cosi' calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa.((21a))

7.A decorrere dal 1 gennaio 1988 sono soppressi il contributo di lire 100 milioni all'INPS per la gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, iscritto al capitolo 3579 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' l'autorizzazione di spesa di lire 8 milioni per le sistemazioni difensive nei porti, di cui al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 147, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 878, iscritta al capitolo 1556 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

8.A decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino al 31 dicembre 1989, non si applicano le disposizioni contemplate nel secondo e terzo comma dell'articolo 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e nel terzo comma dell'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

9.Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi previsti sono rivalutati a decorrere dall'anno 1988 in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato, con arrotondamento alle lire 1.000 superiori.

10.Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i suprestiti dei lavoratori dello spettacolo gestita dall'ENPALS, e' stabilito, per l'anno 1988, a favore del suddetto ente un contributo straordinario di lire 120 miliardi. TABELLA Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianita' Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva (espresse in percentuale del limite stesso) complessiva - - Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . .. 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . .. 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . .. 1,10 Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . 0,90 (2) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 ha disposto (con l'art. 3, comma 2-bis) che "L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1 gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalita' applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2". ----------------- AGGIORNAMENTO (21a) Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito dalla L. 19 marzo 1993, n. 70 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)."

Art. 22

1.I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992.

2.Per l'anno 1988, i contributi dovuti con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1 gennaio 1988 sono riversati dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.250 miliardi. Per l'anno 1989, e sino al 1992, essi sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di lire 1.000 miliardi annui. Le quote residue restano assegnate all'edilizia residenziale pubblica per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, con una riserva del 70 per cento per i territori del Mezzogiorno. ((8))

3.Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), della medesima legge n. 457 del 1978, e' autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 una quota di 50 miliardi e' destinata alle finalita' e con le modalita' di cui al comma 7-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. ----------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale, con sentenza 13-26 aprile 1989, n. 241 (in G.U. 1a s.s. 3/5/1989, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non assegna all'edilizia residenziale pubblica, per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti, l'intero gettito - e non le sole quote residue - dei contributi dovuti ai sensi del primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60".

Art. 23
1.

Per gli anni 1988, 1989 e 1990 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 500 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attivita' di utilita' collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative gia' esistenti al 31 dicembre 1987. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformita' del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego puo' sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorita': a) a parita' di condizioni, a programmi relativi ad attivita' indi- cate ovvero promosse dagli enti territoriali; b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro; c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilita' del bene oggetto dell'intervento. 3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare: a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto; b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonche' l'eventuale attivita' formativa; c) l'area dell'intervento, le modalita' della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere; d) la durata dell'intervento, che non dovra' essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5; e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennita' di cui al comma 7 non puo' essere inferiore all'80 per cento del predetto onere complessivo; f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione; g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa; h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attivita' da parte dei singoli. 4. Quando il progetto e' predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego. 5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualita' di determinati progetti, puo' deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi. 6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1989 e 1990, anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo. 7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati e' corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata una indennita' di lire 6.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennita' di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati. 8. Ciascun giovane puo' essere impegnato nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto. 10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimenti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego. 11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo.

Nota all'art. 23, comma 1: Per il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda la nota all'art. 8, comma 31. Nota all'art. 23, comma 7: Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

CAPO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 24
1.

E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi nel triennio 1988-1990, in ragione di lire 10 miliardi annui, per contributi alle associazioni combattentistiche e alle associazioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 14, e successive modificazioni. 2. Per l'anno 1988 e per quelli successivi, le amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici - con esclusione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, della Commissione nazionale per la societa' e la borsa, degli enti pubblici economici e di quelli che esercitano attivita' creditizie, nonche' degli enti ed istituti di cui al numero 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 -, gli enti locali e le loro aziende, le unita' sanitarie locali, le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilita', ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro.(4) 3. Possono comunque effettuarsi assunzioni per posti messi a concorso per i quali sia stata formata la graduatoria di merito o effettuata la selezione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, entro il 31 dicembre dell'anno precedente e le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni, 2 aprile 1968, n. 482, nonche' quelle di cui all'articolo 6, comma 11, lettera i), della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente al Ministero di grazia e giustizia. Per l'anno 1988, alle assunzioni di personale per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati banditi i relativi concorsi, ma non ancora effettuate le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 16 della citata legge n. 56 del 1987. Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidita' superiore al 50 per cento. La visita e' disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve esssere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidita' del soggetto, dell'idoneita' del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneita' fisica.(4) 4. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 30 maggio 1989.(4) 5. Per l'anno 1988, qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonche' quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilita', non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficolta', il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, puo' autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessita'. Ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie. Delle autorizzazioni previste dal presente comma il Governo da' preventiva comunicazione alle Camere. L'autorizzazione non e' richiesta: a) per le assunzioni relative a tutti i concorsi banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge; per tali concorsi, qualora non abbiano avuto inizio le prove, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sempre che ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 16; b) per le assunzioni per esigenze stagionali, temporanee e straordinarie nei limiti corrispondenti alla media della spesa sostenuta per le assunzioni effettuate per le stesse finalita' nell'ultimo triennio, ridotta del 10 per cento; c) per le assunzioni presso enti locali, le istituzioni locali, le loro aziende e consorzi nei posti che si siano resi vacanti a partire dal 1› gennaio 1987. 6. In materia di assunzioni di personale continua ad applicarsi nell'anno 1988 la disposizione prevista dal comma 20 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, richiamato dal comma 12 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, utilizzando le graduatorie ivi indicate la cui validita' e' prorogata di un ulteriore anno. 7. Per le unita' sanitarie locali e per gli altri enti amministrativi dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.(4) 8. I reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonche' le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei ministri.(4) 9. Sull'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi la Presidenza del Consiglio dei ministri invia al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione analitica sulle assunzioni in deroga. 10. In relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro dall'articolo 2, si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, alla rideterminazione degli Ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il loro numero da sette a nove, nonche' alla definizione di un diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica sono soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.((15)) 11. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, come modificato dall'articolo 11, comma 31, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: "territori ceduti alla Jugoslavia" sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi quelli della ex zona B". 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, e' utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti e disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto. 14. Le supplenze per la copertura delle cattedre e dei posti di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono conferite dal provveditore agli studi. 15. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' assoggettato, a decorrere dal 1› gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 16. Nei confronti del personale di cui al comma 15 resta ferma, ai fini dell'indennita' di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni. 17. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, che presentino, un esubero di carico funzionale di personale non reimpiegabile nelle stesse amministrazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli elenchi nominativi del predetto personale.(4) 18. Nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 17, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto, provvede a trasferire il predetto personale in un ruolo speciale da costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.(4) 19. I trasferimenti ad altre amministrazioni del personale di cui al comma 2 saranno attuati con procedure determinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali.(4) 20. Le disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 19 non si applicano ai fini della realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, per i quali viene impiegato personale gia' in servizio o personale da assumere a tale specifico fine con rapporto a tempo determinato, pieno o parziale, per un periodo corrispondente all'intera durata del progetto e comunque per una durata non superiore all'anno, secondo le norme da emanare in attuazione del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13.(4) 21. Al fine di garantire nei territori ad alta concentrazione di beni culturali, con particolare riferimento al Mezzogiorno, l'apertura pomeridiana degli istituti museali, complessi monumentali ed aree archeologiche per una fruibilita' continuata e prolungata nell'arco dell'intero anno solare, in ottemperanza all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (progetti finalizzati), e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (piano occupazionale), e' autorizzata la spesa di 15 miliardi per l'anno 1988. 22. L'importo di cui all'articolo 6, ventisettesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, da corrispondere annualmente alla regione Sardegna, e' elevato, a partire dall'anno 1988, da lire 8 miliardi a lire 21 miliardi e, a decorrere dall'anno 1989, e' maggiorato secondo le modalita' stabilite dalle norme vigenti per i trasferimenti correnti per la finanza locale. Detto importo e' ripartito fra gli enti locali della Sardegna per le finalita' richiamate nello stesso articolo 6, ventisettesimo comma, ivi compreso il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali, in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. 23. Al fine di corrispondere anche alle eventuali esigenze dei servizi della protezione civile per il soccorso alle popolazioni colpite da calamita', nonche' per altre emergenze di carattere socio- sanitario, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 da destinare all'aeromobilita' delle Forze armate mediante l'acquisizione di elicotteri. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annui nel medesimo triennio 1988-1990 per l'acquisizione di elicotteri, nonche' per la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di reparti operativi mobili delle Capitanerie di porto per la sorveglianza delle coste ed il soccorso in mare, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile. 24. Ferme restando le assegnazioni disposte annualmente a carico del Fondo sanitario nazionale in favore dei policlinici e cliniche a gestione diretta, annessi alle facolta' di medicina delle universita' statali, il Ministero della pubblica istruzione e' autorizzato a concedere contributi per complessive lire 40 miliardi per l'anno 1988 e lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per consentire agli stessi policlinici di far fronte alle esigenze di funzionamento connesse con le attivita' didattico-scientifiche, comunque funzionali alle prestazioni sanitarie. A decorrere dall'anno 1991, alla quantifiazione dell'onere si provvede con le modalita' di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La ripartizione annuale dei contributi e' effettuata dal Ministro della pubblica istruzione sulla base di parametri oggettivi che tengano anche conto del numero delle cattedre e dei relativi iscritti. 25. La lettera b) dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1982, n. 72, e' sostituita dalla seguente: b) corrispondere alla stessa Amministrazione, secondo l'importo determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree con ogni accessorio. Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente gia' anticipate allo stesso titolo". -------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 dicembre 1988, n. 554 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 cessano di avere applicazione le norme di cui all'articolo 24, commi 2, 3, primo periodo, 4, 7, 8, 17, 18, 19 e 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67." -------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 12 dicembre 1990, n. 377 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato di una unita'. Con il relativo decreto del Presidente della Repubblica i posti di dirigente generale sono incrementati di una unita' e i posti di qualifica dirigenziale sono ridotti in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato."

Art. 25
1.

I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dalla legge 29 gennaio 1986, n. 26, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario. 2. Alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia, di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, e' conferita la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

Nota all'art. 25, comma 1: La legge n. 908/1955 riguarda la costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Nota all'art. 25, comma 2: Il testo dell'art. 2 della legge n. 198/1976 (Aumento del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908) e' il seguente: "Art. 2. - La somma conferita ai sensi dell'articolo precedente dovra' costituire, nell'ambito del fondo di rotazione, una gestione separata, sia per l'erogazione che per i rientri dei mutui da concedere a valere sulle disponibilita' del nuovo conferimento. Le somme di cui al precedente comma dovranno essere prioritariamente destinate ad iniziative da realizzarsi da piccole e medie imprese anche a carattere artigianale. Le somme affluite alla gestione separata di cui al primo comma per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per gli altri interessi di qualsiasi natura, nonche' per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui, potranno essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalita' e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8".

Art. 26
1.

Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il limite massimo del 3 per cento, alla stipula delle convenzioni di cui al comma 6. Il fondo residuo e' destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13 del suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e per il 30 per cento ai progetti-pilota.(25) 3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti settori e per i seguenti scopi: a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato; b) catasto, per consentire eque valutazioni dei patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento; c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente le procedure arretrate e garantire la tempestivita' delle liquidazioni e delle decisioni amministrative; d) informatizzazione della Pubblica amministrazione, al fine di consentire integrazioni tra le diverse amministrazioni ed evitare gli sprechi; e) protezione civile e tutela ambientale, per raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del personale; f) tutela e recupero del patrimonio artistico.(25) 4. I predetti progetti dovranno contenere: a) un piano di spesa con l'indicazione delle disponibilita' finanziarie utilizzabili, indicando distintamente le somme in conto competenza e quelle in conto residui; b) gli obiettivi che si intendono conseguire in termini di produttivita', con dettagliate analisi sul rapporto costi-risultati e costi-attivita'; c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed aggiornamento professionali, di mobilita' anche intercompartimentale e territoriale sulla base delle indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando attivita' lavorative per turni o a tempo parziale laddove fosse necessario, nonche' le modifiche procedurali essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati; d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui viene affidata la responsabilita' dell'attuazione dei progetti; e) i criteri operativi per poter elaborare indici di valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e dei servizi pubblici.(25) 5. Per i progetti strumentali e di risultato, finalizzati al recupero di produttivita' ex articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad indicare in via preventiva le economie di spesa che, attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tale economie, una volta realizzate, vengono conteggiate nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti medesimi.(25) 6. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di centri specializzati esterni pubblici o a controllo pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, seleziona e coordina i progetti, ne' controllo l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle convenzioni sovrintende un apposito comitato tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.(25) 7. La predisposizione dei progetti di cui al presente articolo dovra' comunque essere completata entro il termine di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.(25) 8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato, mediante proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le economie previste dal comma 5.(12)(15)(25)((27)) ---------------- AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1990, n. 37 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 9 e 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1992. Gli stanziamenti destinati ai progetti di cui ai predetti articoli, non ancora impegnati, sono conservati in bilancio e possono essere impegnati nel corso del periodo sperimentale, anche in deroga alle norme della contabilita' generale dello Stato, con le modalita' fissate nel decreto di approvazione dei progetti." ---------------- AGGIORNAMENTO (15) La L. 12 dicembre 1990, n. 377 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Tra i progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono inseriti quelli concernenti lo studio, la progettazione e la sperimentazione di nuove disposizioni relative alla struttura, classificazione, gestione, controllo ed alle connesse attivita' di supporto tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel bilancio di previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici." ---------------- AGGIORNAMENTO (25) LA L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e succes- sive modificazioni." ---------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, converttito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, emanato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 537 del 1993, e' prorogata, con le stesse modalita', fino al 31 dicembre 1996."

Art. 27
1.

Per le opere e programmi di opere a carico o con contributo dello Stato dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su delibera del Consiglio dei ministri, di preminente interesse nazionale, nonche' per le opere pubbliche dello Stato anche articolate in lotti di importo non inferiore a lire 80 miliardi riferito al valore iniziale dell'intero progetto, le amministrazioni e gli altri soggetti preposti alla realizzazione sono tenuti a comunicare trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di attuazione dei procedimenti. Per le medesime opere, nonche' per quelle necessarie ed urgenti individuate su proposta del ministro competente e per le opere di competenza delle regioni, prov- ince e comuni e di altri enti pubblici dichiarate, su loro richiesta, di "rilevante interesse" dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli atti di intesa, autorizzazione, approvazione o nulla osta per l'attuazione delle suddette opere sono adottati o movimentate negati dalle amministrazioni rispettivamente competenti, entro 90 giorni dalla data della richiesta. Nello stesso termine gli organi tenuti, in base alle disposizioni vigenti, ad esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle predette opere pubbliche, debbono esprimere il relativo parere. Sono escluse dalle procedure di cui al presente commala localizzazione e la costruzione di centrali elettronucleari e di centrali a carbone. 2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'amministrazione precedente, convoca una conferenza di tutte le amministrazioni interessate perche' ciascuna amministrazione assuma in quella sede le determinazioni positive o negative di propria competenza relative agli adempimenti mancanti. Per gli adempimenti di competenza degli enti locali riguardanti le opere di cui al comma 1 che non siano stati espletati entro il successivo termine di novanta giorni dalla richiesta, la conferenza e' convocata dalla regione entro il successivo termine di trenta giorni; decorso tale ulteriore termine si procede ai sensi del primo periodo del presente comma. 3. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di novanta giorni. 4. Per le opere di cui al comma 1 l'amministrazione competente puo' convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni, enti o soggetti compartecipi alla realizzazione dell'opera o che siano tenuti a prestare la loro collaborazione per l'esecuzione della stessa, per definire modalita' e tempi in cui i partecipanti si impegnano ad eseguire gli interventi di propria competenza sulla base di un programma concordato tra tutte le parti intervenute. Si applica la disposizione del comma 3. Tale programma deve risultare da apposito verbale, che e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1› marzo 1986, n. 64, e produce gli stessi effetti previsti dalla norma citata. 5. In caso di inadempienza agli impegni assunti e previsti nel programma vincolante di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'amministrazione procedente, nomina un commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione o ente inadempiente, utilizzando l'organizzazione ed avvalendosi altresi' dei servizi dell'amministrazione precedente o, su richiesta di questa, di quelli del Ministero dei lavori pubblici ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

Nota all'art. 27, comma 4: Per il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge n. 64/1986 si veda la nota all'art. 17, comma 20.

Art. 28
1.

A decorrere dall'anno 1988, e' autorizzato un contributo massimo di lire 7.000 milioni in favore della regione autonoma della Sardegna da destinare ai comuni dell'Isola che si trovano nelle condizioni in- dicate nell'articolo 6, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. La relativa documentazione, a firma del sindaco e del segretario generale del comune, deve essere presentata, a pena di decadenza, alla Regione entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascuno anno per l'esercizio precedente.

Nota all'art. 28, comma 1: Il settimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Ai comuni che abbiano provveduto all'assorbimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in base a norme di leggi regionali e che non abbiano usufruito dei benefici di cui all'art. 26- bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' corrisposto per l'anno 1985 un contributo straordinario pari agli oneri per il personale da esse provenienti. I comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, con apposita certificazione a firma del sindaco e del segretario comunale, l'importo relativo alla predetta spesa entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio 1985. Gli importi sono prelevati dalla quota del fondo perequativo di cui alla lettera c) dell'art. 4- bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131".

Art. 29
1.

I trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, per il finanziamento dei bilanci degli enti locali sono integrati degli importi di lire 1.178.073 milioni per l'anno 1988 e di lire 23.644 milioni per l'anno 1989 che saranno ripartiti a favore dei comuni, delle province e delle comunita' montane, con successivo provvedimento legislativo. Conseguentemente, il termine per la deliberazione dei bilanci e' stabilito entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tale provvedimento ed e' parimenti differito il termine per l'esericizio provvisorio. A decorrere dall'anno 1988 e' altresi' autorizzata la spesa di lire 400 milioni annui ad integrazione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni. 2. Per il finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989; l'onere di ammortamento, valutato in lire 12 miliardi per l'anno 1989 e in lire 24 miliardi per l'anno 1990, e' assunto a carico dello Stato. Qualora l'ammontare messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti sia inferiore all'ammontare dei mutui richiesti dai comuni e dalle prov- ince entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascuno degli anni 1988 e 1989 - quale risulta dalla data del plico raccomandato con avviso di ricevimento concernente la domanda di mutuo - le concessioni della Cassa depositi e prestiti sono proporzionalmente ridotte. La quota eventualmente non utilizzata dell'ammontare annuo messo a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti puo' essere utilizzata dai comuni e dalle province anche nell'esercizio successivo. 3. Nell'ambito dei mutui che i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1988, una quota complessivamente di almeno 50 miliardi, e' destinata alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalita' delle minoranze nomadi. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valere sui rispettivi mutui. 4. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e' sostituito dal seguente: "6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purche', per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario". 5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 424, possono essere utilizzati anche per il finanziamento di lavori previsti in perizie suppletive e di variante - limitatamente a quelli descritti all'articolo 2, primo comma, della stessa - a condizione che le perizie risultino approvate entro il 31 dicembre 1987 e sempre che l'importo complessivo dell'opera non superi quello previsto nel progetto originario finanziato. 6. Per l'anno 1988 il fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno precedente. 7. I limiti riguardanti la competenza territoriale ed i soggetti beneficiari dei Mediocrediti regionali e degli altri istituti di credito mobiliare a medio termine, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, non si applicano alle operazioni effettuate congiuntamente da due o piu' degli stessi istituti nel caso in cui uno di essi sia territorialmente competente. 8. Alla lettera i) dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, dopo le parole: "C.C.OO.PP.", sono inserite le parole: "dei Mediocrediti regionali". 9. Ai fini della predisposizione dei programmi di integrazione delle economie nell'area comunitaria e mediterranea e per lo svolgimento delle attivita' di coordinamento connesse all'attuazione, entro il 1992, del mercato interno, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 700 milioni da utilizzare per i relativi compiti di studio e di ricerca, compreso il finanziamento delle spese di istituzione e di gestione di organismi operativi, di centri di studio, documentazione e formazione di operatori socio-economici che svolgono la loro attivita' nell'ambito comunitario o che beneficiano di contributi comunitari. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6942 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Note all'art. 29, comma 1: - Il D.L. n. 359/1987 reca: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale". - Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 18 del D.L. n. 55/1983 (Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983): "(1) Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, e' attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilita' dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento. (2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalita' e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3. (3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento e' stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni". Nota all'art. 29, comma 4: Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 9 del D.L. n. 359/1987 (per il titolo si veda la nota all'art. 29, comma 1) e del successivo comma 6, come sostituito dalla presente legge: "5. Il comma (3) dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 (c), e' sostituito dal seguente: "(3). L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1› gennaio 1983 non puo' superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potra' essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi". 6. In deroga alla disposizione del comma precedente, si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche nel caso in cui le perizie di variante o suppletive eccedano il limite indicato nel comma precedente purche', per effetto del ribasso intervenuto in sede contrattuale, l'importo complessivo dei lavori affidati non superi il 130 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originario". Nota all'art. 29, comma 5: La legge n. 424/1985 reca: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversita' atmosferiche di gennaio e febbraio 1985". Note all'art. 29, comma 6: - Il primo comma dell'art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni e statuto ordinario) prevede che: "Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi". - Si riporta il testo dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 181/1982 (Legge finanziaria 1982): "Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma e' comprensivo: a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; b) delle somma spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642". - Il testo dei primi quattro commi dell'art. 5 della legge n. 405/1975 (Istituzione di consultori familiari) e' il seguente: "Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi di lire per l'anno finanziario 1975 e 10 miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente legge. Il fondo comune e' ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro sulla base dei seguenti criteri: a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione; b) il residuo 50 per cento in proporzione al tasso di natalita' e di mortalita' infantile quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione. Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni seguenti. Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle provincie, dai comuni o dai consorzi di comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite". L'art. 103 della legge n. 685/1975 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) reca le norme finanziarie in ordine alla predetta legge. - Il testo dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 10 della legge n. 698/1975 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia) e' il seguente: "Fino alla riforma dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato sara' costituito annualmente un fondo speciale da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge e comunque di importo non inferiore a quello riferito all'anno 1976. Il fondo anzidetto, per l'anno 1976, e' stabilito nella somma di L. 70.163.000.000. Il fondo di cui ai precedenti commi e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonche' tra le province di Trento e Bolzano, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-75 in ciascuna delle regioni". - Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 194/1978 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) e' il seguente: "Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo". Nota all'art. 29, comma 8: Il testo dell'art. 32 della legge n. 742/1986 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 32 (Copertura delle riserve tecniche). - 1. Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'art. 31, al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni, disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie: a) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; b) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata; c) titoli emessi dagli isituti, diversi da quelli indicati alla lettera i), autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e succes- sive modificazioni e integrazioni; d) annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione; e) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano; f) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche; g) mutui, debitamente garantiti, a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potra' arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooper- ative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto; h) quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche; azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario; i) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP., dei Mediocrediti regionali e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' coop- erative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa societa' non puo' comunque superare il 3 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne', se si tratta di azioni o quote, il 5 per cento del capitale della societa' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile; l) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; m) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; n) azioni emesse da societa' aventi sede legale nella Comunita' economica europea e quotate da almeno tre anni nella borsa valori del paese della sede legale nei limiti di cui alla lettera i); o) quote di fondi di investimento; p) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiori a 50 miliardi; q) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni; r) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidita', della sicurezza e della redditivita' dell'investimento, disponibilita' diverse da quelle indi- cate alle lettere precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti. 2. Possono inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attivita': a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati; b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonche' crediti per quote di premi in corso di riscossione emessi e non stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi e quello dei premi dell'esercizio. 3. Le attivita' ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle attivita' stesse, debbono essere di proprieta' dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attivita' di cui alla lettera a) del comma 2, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 3". Nota all'art. 29, comma 9: Il comma 1 dell'art. 36 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: "A decorrere dall'anno 1986, per fare fronte alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse all'unitaria attuazione del regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, comprese l'integrazione temporanea di esperti e di personale dell'ufficio competente nonche' l'erogazione di contributi ad associazioni o consorzi, approvati o rinosciuti dal Presidente del Consiglio dei ministri, o se nominato, dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, e disposto lo stanziamento di lire 2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986".

Art. 30
1.

Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, compreso lo svolgimento di attivita' utili, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1988. Anche per tale esercizio resta ferma la facolta' del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non piu' di 200 unita' di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per sopperire, in via transatoria ed urgente, alle necessita' derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico- amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96. A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. 2. Con le medesime modalita' previste dal comma 1 e' concesso al comune di Reggio Calabria un contributo straordinario di 20 miliardi per l'anno 1988 per opere urgenti di riassetto urbano e del territorio. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della legge 1› marzo 1986, n. 64. 3. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto- legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata per l'anno 1988 l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

Note all'art. 30, comma 1: - Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 24/1986 (Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo) stabilisce che: "All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente (interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' da effettuarsi in economia) il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune puo' far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione, sino ad un massimo di mille unita', di lavoratori, avviati dall'ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili, per comprovare esigenze, una sola volta per altri sei mesi". - Il comma 17 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: "Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e' disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1.000 unita' previsto dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 e' elevato a 2.000 unita'. La quota in aumento e' destinata a favore di soggetti che non abbiano gia' beneficiato dei contratti nel 1986". - Il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 366/1987 (Proroga del trattamentto straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987) prevede che: "Nell'ambito dello stanziamento di cui all'art. 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non piu' di 200 unita' di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessita' derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico- amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune puo' assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1› gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche". Nota all'art. 30, comma 2: L'art. 18 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) reca le disposizioni finanziarie in ordine alla predetta legge. Note all'art. 30, comma 3. - IL D.L. n. 409/1984 reca norme sul finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria. Il comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 366/1987 (per il titolo si veda nelle note all'art. 30, comma 1) prevede che: "Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato tra le due amministrazioni interessate. Le modalita' di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno".

Art. 31
1.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2.La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle disposizioni contenute nei decreti-legge 13 gennaio 1988, nn. 3 e 5, 15 gennaio 1988, nn. 8 e 9, e 29 dicembre 1987, n. 533, sostituite da quelle della presente legge.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Note all'art. 31, comma 3: - Il D.L. n. 533/1987, non convertito in legge perche' respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 1988 (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988), recava norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti. - I DD.LL. 3/1988, e n. 5/1988, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 in data odierna), recavano, rispettivamente, norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti e norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti. - I DD.LL. 8/1988, e n. 9/1988, in corso di conversione in legge, recano, rispettivamente, proroga dei contributi GESCAL, norme in materia di previdenza e misure per il potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e modificazioni al regime fiscale del gas metano e di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

Tabella A

TABELLA A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (milioni di lire) ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale A. MINISTERI Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519).. 7.000 7.000 7.000 84.000 2002 Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina Mercantile: cap. 2572) .. .. .. .. .. 4.600 4.600 4.600 27.600 1996 Legge n. 231 del 1975 Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541) .... (a) 50.000 50.000 60.000 -- -- Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293). (b) 10.000 -- -- -- -- Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito, c.m., nella legge n. 350 del 1976 -Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dello artigianato ---------------------------- (a) Quota relativa all'anno 1980. (b) Parte della quota relativa all'anno 1981. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale (Industria: cap. 7543). (a) 54.000 -- -- -- -- Decreto-Legge n. 227 del 1976, convertito, c.m., nella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787) .. .. .. .. .. ... 20.000 20.000 20.000 110.000 1996 Legge n. 261 del 1976 Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamita' naturali (Bilancio: cap. 7081).. 3.000 3.000 3.000 12.500 1996 Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 -Credito agevolato al settore industriale: - Tesoro: cap. 7773 .. ... (b) 93.000 70.000 70.000 667.000 1993 ---------------------------- (a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978. (b) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980, milioni 150.000 relativi all'anno 1983 e milioni 100.00 relativi all'anno 1986. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale - Industria: cap. 7545 .... (a) (b) (c) (d) 100.000 100.000 100.000 31.000 1991 ---------------------------------------- Totale .. .. .. 193.000 170.000 170.000 698.000 -- ======================================== Legge n. 546 del 1977 -Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787) 20.000 20.000 20.000 130.000 1997 Legge n. 675 del 1977, legge n. 198 del 1985 e legge n. 710 del 1985 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546). 120.000 120.000 150.000 430.000 1994 Legge n. 146 del 1980 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fianziaria 1980): - Art. 34 -Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042) (e) 25.000 25.000 20.000 -- -- ---------------------------- (a) Di cui milioni 69.000 relativi a parte della quota dell'anno 1978 (b) Parte della quota relativa all'anno 1979. (c) Parte della quota dell'anno 1980. (d) Parte della quota dell'anno 1978. (e) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Legge n. 373 del 1980 -Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857) 30.000 30.000 30.000 195.000 1997 Legge n. 119 del 1981 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981): - Art. 17 -Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071) .. .. .. ... (a) 35.000 -- -- -- Legge n. 416 del 1981 -Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria: - Art. 32 -Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404) 10.000 10.000 10.000 15.000 1992 - Art. 34 -Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551) 4.000 4.000 4.000 6.000 1992 ---------------------------------------- Totale .. .. ... 14.000 14.000 14.000 21.000 -- ======================================== Decreto-legge n. 9 del 1982, covertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 -Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze ---------------------------- (a) Parte della quota relativa all'anno 1983. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale in materia di sfratti (Tesoro: capp. 7792 e 7795) .. .. .. .. ... (a) (b) (c) (f) 180.000 350.000 450.000 70.000 -- Legge n. 526 del 1982 -Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia: - Art. 11 -Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775 (d) (d) 350.000 350.000 370.000 -- -- Art. 30 -Cassa artigiana (Tesoro: cap.7743) 150.000 150.000 150.000 -- -- ---------------------------------------- Totale .. .... 500.000 500.000 520.000 -- -- ======================================== Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 -Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042) (e) 50.000 50.000 50.000 80.000 1991 ---------------------------- (a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 80.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986. (b) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985. (c) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 250.000 relativi a Parte della quota dell'anno 1986. (d) Parte della quota relativa ad anni precedenti. (e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984. (f) Parte della quota relativa all'anno 1986. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Legge n. 828 del 1982 -Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche: - Tesoro: capp. 8787 e 8809. 12.500 12.500 12.500 150.000 2002 - Bilancio: cap. 7081 .. .. 10.000 10.000 10.000 15.000 1991 ---------------------------------------- Totale .. .. .. .. 22.500 22.500 22.500 165.000 -- ======================================== Legge n. 130 del 1983 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983): -Art. 8, primo e secondo comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulla esportazione (Tesoro: cap. 7775) .. .. .. (a) (a) 450.000 450.000 450.000 69.000 1991 -Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 -Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546) .. 250.000 250.000 250.000 1.500.000 1997 ---------------------------- (a) Parte della quota relativa ad anni precedenti. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale -Art. 19, primo comma -Cassa per il credito alle imprese artigiane -Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743. 140.000 140.000 -- -- -- ---------------------------------------- Totale .. .. .... 840.000 840.000 700.000 1.569.000 -- ======================================== Legge n. 156 del 1983 -Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797 .. 2.000 2.000 2.000 24.000 2002 Legge n. 189 del 1983 -Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811) .. 150.000 150.000 150.000 620.000 1992 Legge n. 651 del 1983 -Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759) (a) (b) (c) 2.000.000 5.200.000 2.630.000 -- -- ---------------------------- (a) Di cui milioni 110.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985. (b) Di cui milioni 1.200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 4.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988. (c) Parte della quota relativa all'anno 1988. Segue: TABELLA A ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Legge n. 730 del 1983 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - Art. 18, settimo e ottavo comma -Mediocredito centrale Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775) .. .. .. .. .... 400.000 400.000 700.000 -- -- Art. 35, secondo comma -Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamita' (Tesoro: cap. 8172() 10.000 -- -- -- ---------------------------------------- Totale .. .. ... 410.000 400.000 700.000 -- -- ======================================== Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 e art. 11, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984 -Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza: cap. 7600) .. .. .. .. ... (a) (a) 170.000 170.000 140.000 -- -- ----------------------------- (a) Parte della quota relativa ad anni precedenti. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Legge n. 223 del 1984 -Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805) .... 40.000 40.000 40.000 -- -- Legge n. 395 del 1984 -Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale (Affari esteri: rap. 7501) .. .. 20.000 -- -- -- -- Legge n. 428 del 1984 -Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7404) .. .. 10.000 10.000 10.000 30.000 1993 Legge n. 456 del 1984 -Programmi di ricerca e sviluppo - AM-X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051) .. .. .. .. .. .. (a) (b) 148.000 73.000 -- -- -- ---------------------------- (a) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986. (b) Di cui milioni 25.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Legge n. 887 del 1984 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): - Art. 8, ventitreesimo comma -Realizzazione del programma triennale 1979-1981 predisposto dall'ANAS (Tesoro: cap. 7789) 500.000 -- -- -- -- Art. 9, sesto comma -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775) .. .. .... 465.000 465.000 465.000 465.000 1991 - Art. 11, primo comma -Edilizia penitenziaria (Lavori pubblici: cap. 8411) .. .. .. .. (a) 150.000 -- -- -- -- Art. 14, sesto comma -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) .. .. .. .. .. 80.000 80.000 80.000 80.000 1991 - Art. 14, undicesimo comma -Integrazione dell'autoriz- zione di spesa di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 concernente il commercio (Industria: cap. 8042) .. .. 50.000 50.000 50.000 300.000 1999 ---------------------------- (a) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale -Art. 14, ultimo comma -Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7404) ... 10.000 10.000 10.000 40.000 1994 ---------------------------------------- Totale .. .. .. ... 1.255.000 605.000 605.000 885.000 -- ======================================== Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni nella legge n. 118 del 1985 -Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa: - Tesoro: cap. 7820 .. .... (a) (a) 170.000 150.000 -- -- -- Lavori pubblici: cap. 8267 (b) -- 130.000 130.000 130.000 -- ---------------------------------------- Totale .. .. .. .. 170.000 280.000 130.000 130.000 -- ======================================== Legge n. 16 del 1985 -Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412) .. .. .. .. .. .. .. (c) (d) (d) 270.000 200.000 300.000 -- -- ---------------------------- (a) Parte della quota dell'anno 1986. (b) Prima annualita' del limite di impegno venticinquennale, con decorrenza 1986 rinviata al 1989. (c) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986. (d) Parte della quota dell'anno 1987. Segue: TABELLA A ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Legge n. 99 del 1985 Interventi in materia di opere pubbliche (Lavori pubblici: capp. 7701 e 8405 .. .. .. .. (a) (a) 131.000 150.000 -- -- -- Legge n. 135 del 1985 -Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (Tesoro: cap. 7760) .. (b) (c) (c) 1.000 2.000 3.000 -- -- Legge n. 197 del 1985 -Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con la legge 8 luglio 1980, n. 336: - Interno: cap. 3167 .. ... 45.000 45.000 -- -- -- - Lavori pubblici: cap. 8438 30.000 30.000 -- -- -- ---------------------------------------- Totale .. .. .. .. 75.000 75.000 -- -- -- ======================================== ----------------------------- (a) Parte della quota relativa all'anno 1986. (b) Prima annualita' del nuovo limite di impegno quindicennale. (c) Di cui milioni 1.000 quale prima annualita' del nuovo limite di impegno quindicennale. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Legge n. 284 del 1985 Programma nazionale di ricerche in Antartide (Presidenza: cap. 7503) .. (a) 50.000 45.000 25.000 32.000 1991 Legge n. 286 del 1985 -Contributo all'istituto nazionale di fifisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attivita' 1984-1988 (Pubblica istruzione: cap. 8556) .. .. .. .. 240.000 -- -- -- -- Legge n. 295 del 1985 -Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (Marina mercantile: capp. 7543, 7545 e 7551) .. (b) (b) 100.000 100.000 25.000 -- -- Legge n. 331 del 1985 -Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria (Pubblica istruzione: capp. 8554 e 8555) .. ... 260.000 -- -- -- -- Legge n. 335 del 1985 -Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Difesa: cap. 8101) .. .. 11.000 20.000 -- -- -- ---------------------------- (a) di cui milioni 13.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991. (b) Quota parte della quota relativa ad anni precedenti. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Legge n. 351 del 1985 Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (Partecipazioni: cap. 7561).. 115.000 120.000 -- -- -- Legge n. 449 del 1985 -Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap. 7509). (a) (b) 300.000 480.000 40.000 -- -- Decreto-legge, n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 662 del 1985 -Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati: - Lavori Pubblici: cap. 9071 5.300 4.300 -- -- -- - Agricoltura: cap. 8229 .. 700 700 -- -- -- ---------------------------------------- Totale .. .. .. .. 6.000 5.000 -- -- -- ======================================== Legge n. 526 del 1985 -Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposi- ---------------------------- (a) Di cui milioni 130.00 relativi a parte della quota dell'anno 1986. (b) Parte della quota dell'anno 1986. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale zioni in materia di viabilita' di grande comunicazione (Tesoro: cap. 7810) .. .. ... (a) (a) -- 500.000 500.000 -- -- Legge n. 710 del 1985 -Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap.7545) .. .. .. .. .. .... 40.000 40.000 40.000 160.000 1994 Decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 44 del 1986 -Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7830) .. .. 780.000 -- -- -- -- Legge n. 808 del 1985 -Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: capp. 7552 e 7553) .. .. (b) 220.000 170.000 70.000 -- -- Legge n. 26 del 1986 -Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - Tesoro: capp. 8166, 6857 e 8015 .. .. .. .. .. .. 75.000 75.000 30.000 150.000 1995 ---------------------------- (a) Parte della quota relativa all'anno 1987. (b) Di cui milioni 20.000 quale prima annualita' del limite di impegno quinquennale e milioni 50.000 quale prima annualita' del limite di impegno decennale. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale -Industria: cap. 5110 10.000 10.000 10.000 50.000 1995 ---------------------------------------- Totale .. .. .. 85.000 85.000 40.000 200.000 -- ======================================== Legge n. 41 del 1986 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - Art. 11, comma 6 -Mediocredito centrale -Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775) .. .. 100.000 170.000 170.000 510.000 1993 - Art. 11, comma 9 -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) .. 100.000 100.000 100.000 200.000 1992 - Art. 11, comma 10 -Conferimento al comitato di liquidazione EAGAT (Partecipazioni: cap. 7543) .. .. .. .. 25.000 -- -- -- -- Art. 11, comma 12 -Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) 60.000 60.000 60.000 300.000 1995 - Art. 11, comma 15 -Contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari (Industria: capp. 8043 e 8044).. 310.000 50.000 50.000 330.000 1997 ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale -Art. 11, comma 24 -Potenziamento e qualifica- zione dell'offerta turistica (Turismo: cap. 7540 .. ... 200.000 -- -- -- -- Art. 11, comma 30 -Contributo in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese titolari di concessioni mineraie (Industria: cap. 7905) ... (a) 5.000 5.000 5.000 -- -- Art. 12, comma 5 -Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (Agricoltura: cap. 7543) .. 100.000 -- -- -- -- Art. 13, comma 1 -Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori Pubblici: cap. 8404). (b) 300.000 300.000 100.000 -- -- Art. 13, comma 5 -Alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap. 8001) 48.000 -- -- -- -- Art. 13, comma 6 -Contributi alle cooperative edilizie costituite fra gli appartenenti alle Forze armate e di polizia (Lavori Pubbli- ---------------------------- (a) Prima annualita' del nuovo limite di impegno quindicennale. (b) Parte della quota relativa all'anno 1987. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale ci: cap. 8264) .. .. .. (a) 2.000 2.000 2.000 -- -- Art. 13, comma 9 -Assegnaione alla regione Emilia-Romagna per il completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli (Tesoro: cap. 8777) .. .. 10.000 -- -- -- -- Art. 13, comma 10 -Potenziamento delle infrastrutture delle Capitanerie di porto (Marina mercantile: cap. 7581) 30.000 20.000 -- -- -- Art. 13, comma 11 -Edilizia universitaria ospedaliera (Lavori pubblici: cap. 8896) .... (a) 20.000 20.000 20.000 -- -- Art. 13, comma 13 -Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap. 7810). (b) (b) 800.000 600.000 600.000 -- -- Art. 14, comma 6 -Costruzione e acquisto di mezzi nautici, aeromobili e mezzi di trasporto per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare (Marina mercantile: cap. 8022) 30.000 -- -- -- -- ---------------------------- (a) Prima annualita' del nuovo limite di impegno trentacinquennale. (b) Parte della quota dell'anno 1988. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale - Art. 16, comma 1 e art. 6, comma 10, della legge n. 730 del 1986 -Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500) 2.493.000 -- -- -- Art. 16, comma 4 -Completamento del programma abitativo di di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) .. .. .. .. .. .. .. 530.000 -- -- -- -- Art. 16, comma 11 -Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Lavori pubblici: cap. 9419) .. .. .. .. .. .. .. .. 25.000 -- -- -- -- Art. 16, comma 12 -Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamita' (Tesoro: cap. 8172).. 9.000 -- -- -- -- Art. 16, comma 13 -Concorso nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni concesse alle imprese danneggiate da pubbliche calamita' (Tesoro: cap. 7763) .. .. .. .. .. ... 1.000 -- -- -- -- Art. 34, comma 1 -Fondo per investimenti nel settore dei trasporti pubblici (Trasporti: cap. 7296) .. .. .. .. .. ... 600.000 -- -- -- -- ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale - Art. 34, comma 2 -Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277) .. .. .. .. .. 100.000 165.000 165.000 -- -- ---------------------------------------- Totale .. .. .. .. 6.098.000 1.392.000 1.172.000 1.340.000 - ======================================== Legge n. 64 del 1986 -Disciplina organica dell'intervento straordina- rio nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759).. (a) (b) 1.782.300 12.970.000 16.380.675 35.667.025 1993 Legge n. 113 del 1986 -Piano straordinario per l'occupazione giovanile (Tesoro: cap. 7835) .. .. .. .. 300.000 -- -- -- -- Legge n. 730 del 1986 -Disposizioni in materia di calamita' naturali: -Presidenza: cap. 7600 ... 229.000 188.000 152.000 -- -- -Beni Culturali: cap. 8107 15.000 -- -- -- -- -Pubblica Istruzione: cap. 8557 .. .. .. .. .. 7.000 -- -- -- -- ---------------------------------------- Totale .. .. .. 251.000 188.000 152.000 -- -- ======================================== Legge n. 752 del 1986 -Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura: - Art. 3 -Interventi nel settore agricolo e ---------------------------- (a) Di cui milioni 3.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987. (b) Di cui milioni 5.570.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale forestale: - Tesoro: cap. 7746 .. .... 50.000 50.000 50.000 -- -- Bilancio: capp. 7081 e 7086 1.640.000 1.790.000 1.950.000 -- -- Art. 4 -Finanziamento delle azioni a carattare orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle Foreste (Tesoro: cap. 9008) .. .. .. ... 960.000 1.127.000 1.250.000 -- -- Art. 5 -Finanziamento degli interventi previsti dai regolamenti comunitari (Tesoro: cap. 8323) .. . 500.000 525.000 550.000 -- -- Art. 6 -Finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa (Bilancio: cap. 7087) .. 100.000 100.000 100.000 -- -- ---------------------------------------- Totale .. .. .. 3.250.000 3.592.000 3.900.000 -- -- ======================================== Legge n. 771 del 1986 -Conservazione e recupero del rione Sassi di Matera (Lavori pubblici: capp. 9076 e 9177) .. .. 30.000 30.000 -- -- -- Legge n. 776 del 1986 -Completamento delle aree doganali del valico autostradale di Tarvisio (Tesoro: cap. 7844) .. 15.000 -- -- -- -- Legge n. 831 del 1986 -Disposizioni per la ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (Lavori pubblici: cap. 8422) .. .. .. .. .. 170.000 120.000 120.000 130.000 1991 Legge n. 879 del 1986 -Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita': - Art. 1 -Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786 e 8787) .. .. .. .. .... 217.000 262.000 262.000 232.000 2006 - Art. 2 -Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739 40.000 75.000 75.000 70.000 1991 - Art. 4 -Completamento della opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonche' ricostruzione, acquisto o costruzione di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del fuoco (Lavori pubblici: capp. 9050 e 9077) .. .. 2.000 25.000 25.000 26.000 1991 - Art. 5 -Contributo alla regione Friuli-Vene ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale zia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796) .. .. 1.000 1.000 1.000 8.000 1998 - Art. 6 -Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101) 10.000 22.000 22.000 21.000 1991 - Art. 8 -Completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali (Lavori pubblici: cap. 7276) .. .. .. .. .. 15.000 32.000 32.000 31.000 1991 - Art. 9 -Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali (Tesoro: cap. 8798) .. 5.000 7.000 7.000 6.000 1991 - Art. 11 -Attuazione dei programmi di edilizia della Universita' di Udine (Pubblica istruzione: cap. 8553) ... 17.000 28.000 28.000 27.000 1991 - Art. 12 -Assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze urbanistiche connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli (Trasporti: cap. 7701 .. 5.000 -- -- -- -- Art. 23 -Contributo alla regione Marche per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972 (Tesoro: cap. 8810) .. .. .. .. .. .. 8.000 11.000 10.000 -- -- ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale - Art. 24 -Contributo alla regione Marche per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali (Tesoro: cap. 8799 .. .. 5.000 20.000 20.000 20.000 1991 - Art. 25 -Recupero e ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Beni culturali: capp. 8023 e 8108) .. .. .. 6.000 10.000 10.000 -- -- Art. 26 -Assegnazione alla regione Marche (Bilancio: cap. 7081) .. .. .. .. .. 5.000 5.000 5.000 30.000 1996 - Art. 28 -Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509) .. 10.000 25.000 25.000 20.000 1991 - Art. 29 -Contributo alla regione Marche per il completamento delle opere di risanamento e delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: capp. 8791 e 8800). 44.000 21.000 5.000 -- -- ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale - Art. 30 -Lavori di costruzione del tratto Muccia-Colfiorito della strada statale n. 77 (Tesoro: cap. 7847) .. .. ... -- 10.000 -- -- -- Art. 31 -Ricostruzione e completamento delle sedi dell'Universita' di Ancona (Pubblica istruzione: cap. 8563 .. .. .. 8.000 8.000 8.000 8.000 1991 - Art. 33 -Realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore di Ancona (Tesoro: cap. 8815) 2.000 6.000 -- -- -- ---------------------------------------- Totale .. .. .. .. 400.000 568.000 535.000 499.000 -- ======================================== Legge n. 896 del 1986 -Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: capp. 4559 e 7910) .. .. .. .. .. .. . 10.000 10.000 -- -- -- Legge n. 910 del 1986 -Dispoizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 2, comma 6 -Programma nazionale per l'alta velocita' sulla direttrice Battipaglia-Napoli -Roma-Milano (Tesoro: cap. 7843) .. .. .. .. 400.00 1.700.000 2.400.000 4.800.000 1992 ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale - Art. 3, comma 3 -Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042) .. .. .. .. .. 30.000 30.000 30.000 180.000 1996 - Art. 3, comma 4 -Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548 .. 500.000 500.000 -- -- -- Art. 3, comma 5 -Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176) .. 500.000 500.000 -- -- -- Art. 3, comma 6 -Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743) .. . 70.000 70.000 70.000 210.000 1993 - Art. 3, comma 9 -Rifinanziamento della legge n. 295 del 1985 per la prosecuzione degli interventi per il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica (Marina mercantile: capp. 7543, 7544 e 7546) .. 350.000 -- -- -- -- Art. 4, comma 2 -Aumento del capitale della RIBS S.p.A.: - Agricoltura: cap. 7579 .. 28.500 -- -- -- -- -Partecipazioni: cap. 7558. 1.500 -- -- -- -- Art. 6, comma 1 -Prosecuzione degli inter- ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale venti di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500) .. 2.000.000 3.000.000 -- -- -- Art. 6, comma 2 -Completa- mento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908) .. .. .. .. .. ... 1.250.000 1.750.000 -- -- -- Art. 6, comma 3 e art. 13 bis del decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 1987 -Completamento degli interventi nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968: - Tesoro: cap. 8817 .. .... 74.800 76.800 -- -- -- - Lavori Pubblici: cap. 7006 .. .. .. .. .. .. 2.000 -- -- -- -- Art. 6, comma 4 -Completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981 (Tesoro: cap. 8778) .. .. .. . 20.000 -- -- -- -- Art. 6, comma 6 -Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089) .. .. .. .. .. 50.000 85.000 100.000 65.000 1991 - Art. 6, comma 7 -Completamento degli inter- ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale venti di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: cap. 7823) .. .. .. .. .. .. .. 75.000 100.000 -- -- -- Art. 7, comma 1 -Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 798 del 1984: - Tesoro: cap. 8812 .. .... 75.000 75.000 -- -- -- - Lavori Pubblici: capp. 7011, 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 9421, 9446, 9449 e 9450 .. .. .. .. .. 225.000 225.000 -- -- -- Art. 7, comma 5 -Completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 845 del 1980, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza: - Lavori Pubblici: capp. 7740 e 9419 .. .. .. .. .. 20.000 20.000 10.000 11.000 1991 - Agricoltura: cap. 7720 .. 30.000 40.000 50.000 49.000 1991 - Art. 7, comma 6 -Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404) .. .. .. .. .. .. .... (a) 100.000 500.000 500.000 400.00 1991 ----------------------------- (a) Parte della quota dell'anno 1988. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale - Art. 7, comma 8 -Edilizia universitaria (Pubblica istruzione: cap. 8554) .. 300.000 550.000 -- -- -- Art. 7, comma 10 -Completamento della metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277). 50.000 100.000 100.000 -- -- Art. 7, comma 12, -Rifinanziamento della legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp. 2554, 2556, 2556, 8022, 8023 e 8024) .... 64.000 30.000 -- -- -- Art. 7, comma 14 -Completamento degli interventi di cui cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982, concernente gli accordi di Osimo: -Tesoro: cap. 8788 .. . 53.000 18.000 38.000 -- -- -Lavori Pubblici: cap. 9490 97.000 32.000 62.000 -- -- Art. 7, comma 15 -Assegnazione all'ANANS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: capp. 7839, 7839, 7840, 7841 e 7842) .... 1.760.000 2.280.000 1.980.000 -- -- Art. 8, comma 8 -Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (Trasporti: cap. 7296) .. ... 100.000 800.000 -- -- -- Art. 8, comma 10 -Gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233) .. ... 1.500 1.500 -- -- -- Art. 8, comma 15 -Costruzione di un bacino ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596) .. .. .. .. .. 10.000 20.000 -- -- -- ---------------------------------------- Totale .. .. .. .... 8.937.300 13.218.300 5.840.000 3.850.000 - ======================================== Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 65 del 1987 -Misure urgenti per la costruzione e l'ammoder- namento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico (Turismo: capp. 7541, 7542, e 7544) .. .. .. ... (a) (b) 125.000 170.000 140.000 30.000 1996 Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 1987 -Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita' (Presidenza: cap. 7600). 120.000 120.000 -- -- -- Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con ---------------------------- (a) Di cui milioni 90.000 quale prima annualita' del limite di impegno ventennale. (b) Di cui milioni 45.000 quale prima annualita' del limite di impegno ventennale. ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale modificazioni, nella legge n. 121 del 1987 -Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8045 .. .... 20.000 50.000 -- -- -- Legge n. 67 del 1987 -Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria: -Art. 20 -Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404) .. 25.000 25.000 25.000 125.000 1995 -Art. 21 -Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551) .. .. .. ... 4.000 4.000 4.000 20.000 1995 ---------------------------------------- Totale .. .. .. .. 29.000 29.000 29.000 145.000 -- ======================================== Decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 441 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (Ambiente: capp. 7702, 7703 e 7704) .. .. 75.000 80.000 -- -- -- ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Decreto-legge n. 364 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 445 del 1987 -Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 26 novembre 1980 n. 784 (Tesoro: cap. 7802) 180.000 280.000 -- -- -- Decreto-legge n. 384 del 1987, convertito con modificazioni, nella legge n. 470 del 1987 -Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987: -Presidenza: cap. 7600 ... 215.000 -- -- -- -- -Tesoro: cap. 8317 .. 90.000 -- -- -- -- ---------------------------------------- Totale .. .. .. 305.000 -- -- -- -- ======================================== ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanita': cap: cap. 8222) .. .. .. .. 4.000 4.000 4.000 4.000 1991 Decreto-legge n. 2 del 1988 - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (Lavori Pubblici: cap. 9423). 40.000 -- -- -- -- B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986 e art. 2 della legge n. 910 del 1986 -Autorizzazione delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafico. Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 530) .. .. .. .. 771.000 531.000 -- -- -- ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale Legge n. 887 del 1984 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge dello Stato (legge finanziaria 1985): -Art. 8, quattordicesimo comma -Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529) .. .. .. 200.000 200.000 200.000 800.000 1994 Azienda di Stato per i servizi telefonici Legge n. 39 del 1982 e art. 10 della legge n. 41 del 1986 Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capitolo 548) .. .. .. 40.000 -- -- -- -- Legge n. 887 del 1984 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985): -Art. 8, quattordicesimo comma -Finanzia- ESTREMI ED OGGETTO DEL 1988 1989 1990 1991 Anno PROVVEDIMENTO e suc- termi- cessivi nale mento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunica- zioni (cap. 550) .. (a) 300.000 300.000 300.000 1.900.000 1994 ---------------------------- (a) Comprende milioni 300.000 relativi all'anno 1985, milioni 200.000 relativi all'anno 1986 e milioni 200.000 relativi all'anno 1987.

Tabella B

TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDU- ZIONI DI ENTRATE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Tutela delle minoranze linguistiche 5.000 5.000 10.000 Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ... 4.500 4.500 4.500 Istituzione della commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna 1.000 1.000 2.000 Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato .. .. 3.000 3.000 3.000 Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla liberta' e ai diritti civili per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale .. .. .. .. 3.000 3.000 3.000 Riforma del processo amministrativo 10.000 20.000 20.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri .. .. .. .. .. 17.500 35.050 35.050 Reintegro Fondo per la protezione civile 140.000 120.000 120.000 184.000 191.550 197.550 MINISTERO DEL TESORO Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987 .. .. .. .. .. .. .. ... -- 435.000 435.000 Onere per l'esodo agevolato di personale della ex Cassa per il Mezzogiorno .. .. .... 1.000 1.000 1.000 Interventi a favore della finanza regionale .. .. .. .... 568.500 591.300 614.900 Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE 930.000 995.000 990.000 Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste .... 4.000 4.000 4.000 Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche .. .. .. .. .. .. .... 30.000 -- -- 1.533.500 2.026.300 2.044.900 MINISTERO DELLE FINANZE Revisione IRPEF (b) .. .. ... -- 4.140.000 5.590.000 ------------- (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera. INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ... 350 -- -- Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo 250.000 250.000 250.000 Aggiornamento e ricostruzione del catasto urbano e del catasto terreni .. .. .. .. .. .. .. 40.000 50.000 60.000 Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il conteni- mento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato (a) .... 900.000 600.000 -- Detrazioni IRPEF .. .. .. ... (b) (b) 1.110.000 1.900.000 1.595.000 Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 41 del 1986 (fondo incenti- vazione personale Ministero finanze). 32.000 32.000 32.000 Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della guardia di finanza -- 30.000 30.000 Ristrutturazione dell'ammini- strazione finanziaria .. .... 15.000 210.000 375.000 2.347.350 7.212.000 7.932.000 ------------ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera. (b) Di cui miliardi 1.160 per l'anno 1989 e miliardi 710 per l'anno 1990 rappresentano accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera. INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Nuove misure in materia di edilizia penipotenziaria (costituzione dell'ufficio tecnico) 1.000 1.000 1.000 Indennita' spettante ai custodi, ai testimoni, nonche' agli esperti delle sezioni specializzate agrarie e di quelle in materia di tossicodipendenza .. .. .. 6.000 7.000 7.000 Incentivi lavoro penitenziario 5.000 5.000 5.000 Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Interventi per i detenuti tossicodipendenti. Revisione della normativa conconcernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Ratifica delle convenzioni per la esecuzione delle sentenze penali straniere e per il trasferimento delle persone condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile 19.000 23.000 23.000 Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vicepretore onorario. Istituzione del giudice di pace .. .. .. .... 15.000 20.000 20.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario. Responsabilita' civile dello Stato e del magistrato per l'esercizio di funzioni giurisdizionali 50.000 60.000 65.000 Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale .. .. .. .. .. .. .... 35.000 70.000 70.000 Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie .. .. .. .. 25.000 33.000 35.000 Gratuito patrocinio in materia civile e penale .. .. ... 30.000 45.000 45.000 Provvedimenti per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie .. .. .. .. 50.000 50.000 50.000 Provvedimenti per il personale civile penipotenziario (segretari, coadiutori, ecc.). Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria 50.000 50.000 50.000 Riforma ordinamento agenti di custodia .. .. .. .. .. .. .. 90.000 100.000 120.000 Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare .. .. .. .. .... 15.000 25.000 25.000 391.000 489.000 516.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi .. .. .. ... 97.000 97.500 97.500 Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero 500 500 500 Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero .. .. ... 5.000 10.000 10.000 Fondo sociale per l'emigrazione 5.000 5.000 5.000 Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971.. 5.000 10.000 10.000 112.500 123.000 123.000 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Universita' non statali legalmente riconosciute .. .. .... 130.000 70.000 70.000 Istituzione di nuove Universita' statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590 50.000 50.000 50.000 Provvidenze in favore del personale della scuola .. .. ... 300.000 500.000 500.000 480.000 620.000 620.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 MINISTERO DELL'INTERNO Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali .. .. .. 875.000 -- -- Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunita' montane) .. .. .. .. 20.963.200 23.032.300 23.960.800 Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 60.000 86.450 86.450 Adeguamento delle indennita' di accompanamento dei ciechi assoluti, sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante mofiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra .. .. .. .. 400.000 400.000 400.000 22.298.200 23.518.750 24.447.250 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Esigenze finanziarie dell'ente autonomo acquedotto pugliese. 53.070 22.154 22.154 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 MINISTERO DEI TRASPORTI Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferro- tranviario e internavigatore .. ... 208.000 208.000 208.000 MINISTERO DELLA DIFESA Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale 1.000 1.000 1.000 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COM- MERCIO E DELL'ARTIGIANATO Tutela della ceramica artistica 25 50 50 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Norme in materia di assegni familiari .. .. .. .. .. .. .... 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio .. .. .. .. (b) (b) -- 7.500.000 7.800.000 Istituzione del trattamento di minimo vitale .. .. .. ... 500.000 1.000.000 1.500.000 ------------- (b) Di cui lire 20 miliardi nell'anno 1989 e lire 640 miliardi nell'anno 1990 rappresentano accantonamenti collegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera. INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Pari opportunita' fra uomo e donna 10.000 10.000 10.000 Norme in materia di trattamento di disoccupazione (c) .... 300.000 600.000 800.000 Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei nei territori del Mezzogiorno 740.000 990.000 990.000 2.650.000 11.200.000 12.200.000 MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Interventi rivolti ad incentivare la esportazione di prodotti .. .. .. .. .. .. .. 50.000 50.000 50.000 MINISTERO DELLA SANITA' Norme per la raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati.. .. .. .. .. .. . -- 20.000 30.000 Indennita' di rischio per i tecnici radiologi .. .. .. .. 38.000 38.000 38.000 38.000 58.000 68.000 ------------- (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera. INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei .. .. 3.500 3.500 3.500 AMMINISTRAZIONI DIVERSE Riforma della dirigenza .. ... -- 85.000 215.000 Provvidenze per la minoranze slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia .. .. .. .. ... 8.000 10.000 12.000 Prequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati .. .. .. .. .. .. (b) (b) 500.000 500.000 500.000 Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza piombo -- 20.000 20.000 Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio .... 694.433 728.291 766.382 Legge quadro sui trapianti .. -- 20.000 30.000 Provvedimenti in favore di portatori di handicaps .. .. 20.000 20.000 20.000 Provvedimenti per la prevenzione delle tossicodipendenze 20.000 20.000 20.000 ------------- (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato con la medesima lettera. INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Misure di sostegno delle associazioni e istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalita' di interesse collet- tivo .. .. .. .. .. .. .. ... -- -- 190.000 1.242.433 1.403.291 1.773.382 Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate .. .. .. .. ... 31.592.578 47.126.595 50.206.78 2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA DIFESA O PER MAGGIORI ENTRATE MINISTERO DEL TESORO Revisione del finanziamento pubblico ad associazioni .. .... -76.000 -100.000 -100.000 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Norme in materia di integrazione salariale e di eccedenza di personale nonche' in materia di revisione del regime contributivo dei contratti di formazione-lavoro (c) .. .. .. ... -300.000 -600.000 -800.000 ------------ (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Norme in materia di trattamento di disoccupazione". INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 AMMINISTRAZIONI DIVERSE Riduzione di spese e modifiche al regime forfettario (a) ... -900.000 -600.000 -- Riduzione, mediante l'adozione di coefficienti forfettari, della deducibilita' delle spese di rappresentanza corrispondenti ad autoconsumo e riordino e completamento della tassazione dei redditi e delle plusvalenze a formazione pluriennale -- -2.000.000 -2.000.000 Armonizzazione IVA e ulteriori riduzioni di spesa in relazione anche all'articolo 13, commi da 17 a 19 e da 22 a 25, della legge finanziaria 1988 (b) -- -5.820.000 -7.440.000 -900.000 -8.420.000 -9.440.000 Totale accantonamenti di riduzione della spesa o per maggiori entrate .. .. .. .. .. ... 1.276.000 -9.120.000 -10.340.00 TOTALE TABELLA B .. .. ... 30.316.578 38.006.595 39.866.786 ========== ========== ========== -------------- (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: "Ministero delle finanze - Riduzione IRPEF per l'anno 1988 in connessione con il contenimento del tasso tendenziale di inflazione al giugno 1988 entro il tasso programmato". (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: "Ministero delle finanze - Revisione IRPEF" e, limitatamente agli anni 1989 e 1990, a parte della voce: "Ministero delle finanze - Detrazioni IRPEF", nonche' alla voce: "Amministrazioni diverse - Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati" e a parte della voce: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio".

Tabella C

TABELLA C INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 1) ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Contributo al C.N.R. per borse di studio per giovani laureati nel Mezzogiorno .. .. .. .... 25.000 25.000 25.000 Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione (limiti di impegno) 125.000 250.000 375.000 150.000 275.000 400.000 MINISTERO DEL TESORO Consorzi di garanzia collettiva fidi .. .. .. .. .. .. .. ... 5.000 5.000 5.000 AIEA-UNESCO-Centro internazionale di fisica teorica di Trieste - Rinnovo accordo finanziario .. .. 16.800 16.800 16.800 Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine ex CIVIS .. .... 20.000 20.000 20.000 Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica .. .. .. .. 150.000 200.000 350.000 Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali .. 1.122.325 1.012.381 1.089.440 Fondo di solidarieta' nazionale per la Sicilia .. .. .. .. .. 1.240.000 1.350.000 1.450.000 2.554.125 2.604.181 2.931.240 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 MINISTERO DELLE FINANZE Piano quadriennale di ristruttura- zione della produzione dei tabacchi anche per diminuire il grado di nocivita' .. .. .. .. 20.000 30.000 45.000 MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Contributi in favore delle comunita' montane .. .. .. .. ... 168.000 182.000 196.000 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Trasformazione delle case manda- mentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristruttu- razione e ampliamento edifici penitenziari esistenti .. .... 30.000 20.000 -- Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistema- zione negli edifici giudiziari dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori .. .... 72.000 60.000 -- 102.000 80.000 -- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Piano quadriennale per le universita' .. .. .. .. .. .. 30.000 40.000 50.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 MINISTERO DELL'INTERNO Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunita' montane per finalita' di investimento .. .. .. .... -- 1.100.000 2.220.000 Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio .. .. .. -- 100.000 200.000 -- 1.200.000 2.240.000 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Ristrutturazione e ampliamento della sede FAO .. .. .. .. .. 5.000 10.000 10.000 Rifinanziamento delle legge 6 febbraio 1985, n. 16, per infrastrutture dell'Arma dei carabinieri .. .. .. .. .. .... 20.000 20.000 20.000 Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio 30.000 110.000 200.000 Completamento dei lavori in corso di esecuzione previsti dai piani di ricostruzione .. .... 120.000 -- -- Piano decennale di grande viabilita' ed interventi di manumanutenzione ordinaria e stradinaria .. .. .. .. .. .. 60.000 309.000 689.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare, anche attraverso alienazione di quello dismesso ed investimenti da parte di enti pubblici operanti nel settore dell'acquisizione di immobili .. 5.000 90.000 90.000 240.000 539.000 1.009.000 MINISTERO DEI TRASPORTI Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale (a) 100.000 130.000 145.000 MINISTERO DELLA DIFESA Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di n. 2 navi cisterna.. 2.000 15.000 10.000 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi di agricoltura biologica .. .. 50.000 50.000 50.000 ---------------- (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera. INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 concernente interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico -- 200.000 200.000 Sovvenzione carbon coke .. .. 5.000 5.000 5.000 Costituzione di un organismo per sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio 10.000 70.000 5.000 Mantenimento delle scorte strate- giche di cui alla legge n. 22 del 1981 .. .. .. .. .. .. 20.000 20.000 20.000 Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici .. .. .. .. .. .. ... 40.000 40.000 50.000 Incentivi per le piccole e medie imprese e ammodernamento delle imprese minori .. .. 50.000 130.000 140.000 Politica mineraria .. .. .... 200.000 200.000 200.000 Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici 366.000 396.000 396.000 Piano finanziamento ENEA.. 885.000 885.000 925.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di innovazione tecnologica (limiti di impegno) .. .. .. .. .. .. .. 50.000 100.000 150.000 1.626.000 2.046.000 2.091.000 MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE Realizzazione di infrastrutture nella area portuale di Ravenna e di Ancona .. .. .. .. .. .. 20.000 20.000 20.000 Industria cantieristica e armato- riale (Direttiva CEE n. 87/167) 90.000 30.000 30.000 Interventi in favore del cabotaggio 10.000 20.000 50.000 120.000 70.000 100.000 MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un proprogramma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno .. .... 100.000 100.000 100.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Interventi a sostegno dei programmi delle partecipazioni statali anche in relazione a particolari situazioni di crisi 425.000 910.000 1.000.000 525.000 1.010.000 1.100.000 MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristruttura- zione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche ricettive e alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile .. .. .. .. .. .. .. 100.000 150.000 200.000 MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI Restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culuturale .. .... -- 630.000 835.000 Finanziamento di progetti in attuazione di piani paesististici regionali .. .. .. .... -- 75.000 150.000 -- 705.000 985.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 MINISTERO DELL'AMBIENTE Norme generali sui parchi nazio- nali e le altre riserve naturali .. .. .. .. .. .... 9.000 145.000 185.000 Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale .. .. .. .. -- 112.000 213.000 Promozione della qualita' dell'am- biente e creazione di nuova occupazione .. .. .. .. .. 20.000 240.000 240.000 Interventi per il disinquinamento dei fiumi del bacino pabacino padano .. .. .. .. ... -- 600.000 750.000 Disciplina della valutazione di impatto ambientale .. .... 10.000 11.000 10.000 Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno -- 25.000 25.000 39.000 1.133.000 1.423.000 AMMINISTRAZIONI DIVERSE Concorso dello Stato per am- mortamento ed interessi destinati al finanziamento della Cassa depositi e prestiti per la realiz- zazione del piano delle telecomuni- cazioni .. .. .. .. .. .. -- 52.000 104.000 Contributo per le opere di ristrut- turazione edilizia e tecnico-scientifica della stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli .. .. .. .. .. .. .... 1.000 6.000 6.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Interventi per il potenziamento del trasporto pubblico e per strutture e servizi nel quadro del progetto integrato per la area dello stretto di Messina 10.000 20.000 20.000 Contributo per la valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse irrigue ad opere dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigagazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia 15.000 15.000 15.000 Expo mondiale di Genova per lo anno 1992 per le celebrazioni colombiane .. .. .. .. .. ... 25.000 25.000 25.000 Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica interna- zionale nelle zone del confine orientale .. .. .. .. .. 50.000 100.000 150.000 Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infra- strutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane .. .. .. .. 270.000 565.000 815.000 Conservazione e salvaguardia di Todi e Orvieto .. .. .. .. 60.000 60.000 60.000 Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti .. .. .. .. ... -- 59.000 69.000 Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze dell'ordine .. .. .. .. .. .. 100.000 240.000 270.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia 250.000 250.000 250.000 Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle altre zone dell'Italia settentrionale colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 .. .. 295.000 550.000 550.000 Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a realizzare la continuita' territoriale .. .. 330.000 400.000 420.000 Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla siste- mazione idrogeologica del fiume Arno .. .. .. .. .. ... 1.195.000 1.300.000 1.450.000 Interventi a favore della regione Calabria .. .. .. .. .. 750.000 900.000 1.000.000 Completamento laboratorio scienti- fico del Gran Sasso .. .... 15.000 20.000 25.000 Norme in materia di delocalizzazione di industrie a rischio o insalubri .. .. .. .. .. .. 10.000 50.000 60.000 Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto .. .. .. .. .. .. 9.500 40.000 60.000 Piano nazionale di interventi regionali e comunali di recupero ambientale, urbanistico e paesistico delle aree interessate da fenomeni di abusivismo edilizio .. .. .. ... -- 50.000 50.000 INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici ... 5.000 10.000 10.000 Incentivi per lo sviluppo eco- nomico dell'arco alpino .. .... 5.000 50.000 50.000 3.395.500 4.762.000 5.459.000 Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese .. .. .. ... 9.221.625 15.021.181 18.614.240 ========== ========== ========== 2) ACCANTONAMENTI DI RIDUZIONE DELLA SPESA O PER MAGGIORI ENTRATE. MINISTERO DEL TESORO Riconsiderazione delle funzioni del fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per ampliare l'area degli interventi a sostegno degli investimenti (a) .. .. .. -100.000 -130.000 -145.000 TOTALE TABELLA C .. .. ... 9.121.625 14.891.181 18.469.240 ========== ========== ========== ------------- (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, alla voce: "Ministero dei trasporti - Contributi in conto interessi per la realizzazione di infrastrutture a servizio della rete autostradale".

Tabella D

TABELLA D STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (Articolo 19, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984) (milioni di lire) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1193) 34 35 36 Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma europeo di cooperazione scientifica e tecno- logica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecu- zione del programma medesimo (cap. 7501) .. .. .. .. .. .. 2.700 2.900 3.000 Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la forma- zione per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 11 -Contributo al C.N.R. (cap. 7141) .. .. .... 1.020.000 1.080.000 1.140.000 - Art. 12 -Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388 (cap. 7143) 380.000 300.000 320.000 Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36 -Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. 1183) .. ... 150.000 156.000 162.000 Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitali- zio in favore di cittadini che abbiano illu- OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 srato la Patria e che versano in stato di particolare necessita' (cap. 1185) .. .. ... 500 500 500 ========== ========== ========== MINISTERO DEL TESORO Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733) .. .. .. 2.468.390 2.789.280 3.159.887 Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. 7739) .. .. .. .. .. .. .. .. 10.500 5.775 4.550 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4571) .. .. .. .. .. .. .. .. 92.000 95.500 98.360 Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modifica- zioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni rela- tive al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (cap. 4505) (CONSOB) .. 35.000 37.000 39.000 Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia (cap. 5926/p.) 70.163 70.163 70.163 Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 8-Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'auto- strada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p) 26.141 26.171 26.077 OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordi- nario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682) .. .. .. .. .. .. 235.000 240.000 248.400 Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le Universita' (cap. 6683) .. .. .. .. .. .. 6.300 6.500 6.700 Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 7: Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 6854) .. .. .. .. .. ... 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979): - Art. 45 - Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropoli- tane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Societa' autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. 8168) .. 63.000 60.000 60.000 Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la cor- responsione di indennizzi, incen- tivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (cap. 4543/p.) .. .. .. .. .. 56.000 56.000 56.000 Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 -Art. 38 - Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunica- zioni (cap. 4432) .. .. .. .. 416.000 416.000 416.000 Legge 18 novembre 1975, n. 764: Liquidazione dell'Ente " Gioventu' italiana" (cap. 4585) Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): -Art. 37 - Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia (cap. 4585) Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali: - Art. 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. 4585) (Liquidazione enti soppressi) -- 60.000 60.000 Legge 23 luglio 1980, n. 389: Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finan- ziarie di alcune societa' autostradali (cap. 7798/p.) ... 230.000 230.000 230.000 OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Legge 3 febbraio 1976, n. 11: Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, indu- striale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra (cap. 4499/p.) Legge 29 novembre 1980, n. 887: Ratifica ed esecuzione della se- conda convenzione in materia di cooperazione commerciale, indu- striale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed legati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA firmati a Lome' il 31 ottobre 1979, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Counita' firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979 (cap. 4499/p) 120.000 -- -- Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p), 8173 e 9005) .. .. .. .. .... ((2.298.265)) 2.753.378 2.951.019 Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanzia- mento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542) .. .. .. .. .. .. .. 326.000 326.000 326.000 Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di rias- OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 setto del settore autostradale cap. 7798/p.) .. .. 90.000 65.000 65.000 Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531 e 4532/p.) .. .. .. .... 1.447.483 1.506.000 1.566.000 Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni pe la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186) .. .. .. .. .. .. .. .. 220.000 230.000 236.000 Legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - Art. 32, comma 1, Fondo di cui all'art. 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap. 4546) 3.160 3.160 3.160 Legge 22 dicembre 1986, n. 910 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) .. .. .. 52.650.000 54.790.000 57.015.000 ========== ========== ========== MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Legge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art. 9) (cap. 7081/p.) .. .. 985.600 1.054.000 1.127.000 Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Isti- tuto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354) .. 7.000 7.500 8.000 Legge 22 dicembre 1986, n. 910 - Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziairia 1987): - Art. 8. comma 4 - Contributo dello Stato a favore dello Istituto di studi per la program- mazione economica (ISPE) (cap. 1353) .. .. .. .. .. .. 8.000 8.000 8.000 - Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di conto capi- tale (cap. 7082) .. .. .... 1.800.000 1.917.000 2.062.000 ========== ========== ========== MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede con sede in Firenze (cap. 4626) 6.200 6.500 6.800 Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della conven- zione internazionazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano (cap. 3117) 3.500 3.600 3.700 Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'Am- ministrazione degli affari esteri (Fondo anticipazione per le spese urgenti) cap. 1685) .. .. .. .. .. .. .. .. 10.000 10.000 10.000 Legge 9 giugno 1977, n. 358: Ratifica ed esecuzione della conven- zione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE) (cap. 8251) 392.000 442.000 502.000 Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'ac- cordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138) .. .. .... 880 900 920 Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al fondo euro- OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 ropeo per la gioventu' (cap. 3146) 275 275 275 Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301) 951.000 969.000 988.000 Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681) .. .. ... 2.400 2.500 2.600 Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contri- buti statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti al- la vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177) .. .. 3.925 2.925 3.925 Legge 11 dicembre 1985, n. 760 - Assegno per il funziona- mento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (cap. 3109) 320 330 340 ========== ========== ========== MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attivita' sportiva universitaria (cap. 4122) .. .. .. .. .. .. .. .. 13.000 8.300 8.400 ========== ========== ========== MINISTERO DELL'INTERNO Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato" (cap. 2841) 10.000 10.000 10.000 Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Isti- OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 tuzione del capitolo "Fondo scorta per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (cap. 3281) 3.000 3.000 3.000 ========== ========== ========== MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881) .. ... 10.000 10.000 10.000 ========== ========== ========== MINISTERO DELLA DIFESA Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, art. 17 (Fondi di scorta): - Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180) .. .. .. ... 80.300 82.700 85.200 - Arma dei carabinieri (cap. 4791) 28.700 29.600 30.500 ========== ========== ========== MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il fondo di solida- rieta' nazionale (cap. 7451) 190.000 210.000 230.000 ========== ========== ========== MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Legge 29 aprile 1949, n. 264: Provvedimenti in materia di avvia- mento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involantariamente disoc- cupati (cap. 3579 100 100 100 Legge 17 ottobre 1961, n. 1038: Modifiche al testo unico delle norme OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria stria (cap. 3578) .. .. .. ... 11.380 11.380 11.380 Legge 3 giugno 1975, n. 160: Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. 3591/p. e 3604) .. .. .. .. .. .. .. .. 570.000 570.000 570.000 Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modi- ficazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54: - Art. 12 -Finanziamento delle atti- vita' di formazione professionale (capp. 8055 e 8056) 30.000 31.000 32.000 Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979): - Art. 27 - Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli esercenti attivita' com- merciali (miliardi 50) (cap. 3591/p.) .. .. .. .. .. .. .. 105.000 105.000 105.000 ========== ========== ========== MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Legge 31 maggio 1975, n. 185: Potenziamento e razionalizzazione dell'attivita' di promozione delle esportazioni italiane (capp. 1606 e 1610) ... 180.000 190.000 195.700 Legge 22 dicembre 1986, n. 910 - Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987): - Art. 3, comma 2 - Concessione di contributi per il il sostegno delle OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 esportazioni (cap. 1614) 1.000 1.000 1.000 ========== ========== ========== MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertitito in legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni, e legge 27 dice- mbre 1973, 1973, n. 878: Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni difensive su navi mercantili (cap. 1556) .. ... 8 8 8 Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficenze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. 2181) 1.200 1.200 1.200 Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima: - Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386 -art. 7 -Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571) 3.500 4.500 4.500 ========== ========== ========== MINISTERO DELLA SANITA Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593) .. .... 1.200 1.250 1.280 Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto retributiov-funzio- nale del personale civile e militare dello Stato: OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 -Art. 25 (ottavo comma) -Compenso particolare al perso- nale dell'Istituto superiore di sanita' (cap. 4509) 3.500 3.500 3.500 Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio interna- zionale delle epizoozie, con sede a Parigi (cap. 1226) .. .. .... 180 180 180 Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incre- mento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588) .. .. .. .. .. .. .. .. 1.750 1.800 1.850 ========== ========== ========== MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo all'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563) 52.000 54.000 56.000 ========== ========== ========== MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Legge 27 maggio 1975, n. 190: me relative al funzionamento della Biblioteca nazionale cen- trale "Vittorio Emanuele II" di di Roma (cap. 1538 .. .. .... 2.500 2.800 3.100 Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Assegnazioni per il funzio- namento degli Istituti centrali per il catalogo e la documenta- zione, per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042) .... 4.500 5.000 5.500 OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO | 1988 | 1989 | 1990 Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti cul- turali (cap. 1605). 14.000 14.000 16.000 Legge 16 marzo 1987, n. 118 - Norme relative alla Scuola archeologica di Atene (cap. 2116) .. .. .. .. .. .. .. .. 1.000 1.000 1.000 ========== ========== ========== MINISTERO DELL'AMBIENTE Legge 8 luglio 1986, n. 349 -Istituzione del Ministero dell'am- biente e norme in materia di danno ambientale - Art. 7, comma - Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (cap. 7705) .. .. .. .. .. .. 160.000 85.000 85.000 ========== ========== ==========