DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987, n. 591
Entrata in vigore del decreto: 22/04/1988
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Umbria; Udito il parere n. 475/87 reso dal Consiglio di Stato, sezione II, in data 4 marzo 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Umbria annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro del tesoro
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 marzo 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 12
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 1
STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELL'UMBRIA - PERUGIA. Art. 1. Istituzione L'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi dell'Umbria, istituito per la regione Umbria con decreto ministeriale 23 ottobre 1978, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede giuridica in Perugia. Il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile dell'Istituto sono regolate dal presente statuto.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 2
Art. 2. Finalita' Nell'ambito di quanto stabilito dall'[art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art9), l'Istituto svolge nella regione, attraverso rapporti diretti con la scuola (nei suoi organi amministrativi e nei suoi organi collegiali), con gli enti locali, con l'Universita', con le associazioni professionali, con gli istituti di studio e ricerche operanti nel territorio, attivita' di: ricerca pedagogico-didattica relativa al sistema formativo; promozione dell'attuazione di progetti di sperimentazione di cui al primo comma del presente articolo; aggiornamento dei docenti; documentazione e informazione scientifica pedagogica didattica; consulenza e assistenza tecnica alle scuole di ogni ordine e grado su richiesta degli organismi interessati; formulazione dei pareri tecnici all'Amministrazione della pubblica istruzione e alle scuole di ogni ordine e grado, nonche' ad ogni altro settore dell'amministrazione pubblica relativamente a interventi educativi e formativi. Per la determinazione degli indirizzi generali della propria attivita' l'Istituto puo' avvalersi di momenti di partecipazione delle componenti di cui al primo comma del presente articolo, anche con la collaborazione dei consigli scolastici distrettuali.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 3
Art. 3. Attivita' di ricerca e studio L'Istituto, per realizzare le finalita' di cui all'art. 2 attua: la ricognizione della situazione della scuola di ogni ordine e grado in relazione all'innovazione, alla sperimentazione, al collegamento con il territorio e le sue esigenze sociali e culturali, alla formazione in servizio degli insegnanti; l'elaborazione di progetti di ricerca nelle scienze dell'educazione; l'elaborazione di progetti di ricerca e di sperimentazione da verificare in singole scuole o gruppi di scuole; l'elaborazione di progetti di aggiornamento dei docenti; l'elaborazione di criteri di verifica della sperimentazione; l'elaborazione di progetti di ricerca e di sperimentazione nel campo dell'educazione permanente. L'Istituto inoltre: promuove studi e ricerche in materia educativa, con particolare riferimento alle situazioni socio-educative e alle esigenze pedagogico-didattiche delle istituzioni formative comprese nel territorio di competenza e in rispondenza alle proprie finalita' istituzionali; comunica i risultati dell'attivita' di studio e di ricerca agli altri istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di documentazione pedagogica, e, se opportuno e comunque a richiesta, agli organi dell'amministrazione scolastica, agli ispettori tecnici, alle istituzioni scolastiche e alle universita'; cura la pubblicazione di studi e ricerche di maggiore rilievo; fornisce alla conferenza dei presidenti gli elementi idonei al fine di proporre agli organi competenti provvedimenti specifici volti all'innovazione educativa. L'Istituto, per lo svolgimento delle attivita' di studio e ricerca, ove queste non possano essere svolte direttamente attraverso il personale di cui al successivo art. 19 del presente statuto, o richiedano competenze specifiche o l'uso di attrezzature o l'adozione di tecniche di particolare complessita', puo' richiedere la collaborazione di cattedre ed istituti universitari ed esperti estranei all'Amministrazione della pubblica istruzione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 4
Art. 4. Innovazione didattica e sperimentazione Con riferimento ai compiti di cui al precedente art. 2 l'Istituto: propone a singole scuole o istituti, o a gruppi di essi, progetti di innovazione e di sperimentazione e li attua in collaborazione con essi; propone al Ministero della pubblica istruzione programmi di sperimentazione secondo le modalita' previste dall'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3); esprime parere tecnico sulle proposte di sperimentazione di cui all'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3), e dirette al Ministero della pubblica istruzione; assicura assistenza tecnico-scientifica alle iniziative di sperimentazione che si attuano nel territorio di competenza su richiesta degli organi interessati; diffonde i risultati conseguiti nelle sedi di sperimentazione educativa sia regionale, sia nazionale, sia di altri Paesi; predispone - per quanto attiene alla regione di competenza - il piano di relazione annuale sulla sperimentazione; esprime parere tecnico in merito ai criteri di corrispondenza dei titoli di studio degli alunni che frequentano classi sperimentali di cui all'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3); esprime parere tecnico circa le modalita' di assegnazione dei docenti a sedi scolastiche di ricerca sperimentale; esprime parere tecnico circa i criteri di autorizzazione a svolgere attivita' di tempo pieno, di integrazione scolastica, di sperimentazione; esprime parere tecnico circa i criteri di riconoscimento di carattere sperimentale a scuole, classi, istituti di cui all'[art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3-com5); propone al Ministero della pubblica istruzione, plessi, scuole sperimentali per il riconoscimento di cui al [comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art3-com5).
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 5
Art. 5. Aggiornamento Con riferimento ai compiti di cui al precedente art. 2, l'Istituto: organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente a livello regionale e, previo accordo con altri istituti regionali, anche a livello interregionale e nazionale; organizza ed attua, previo accordo con i consigli di circolo e istituti interessati, iniziative di aggiornamento a livello di circolo, istituto o distretto; organizza ed attua iniziative di formazione in servizio di docenti impegnati in attivita' di innovazione didattica e di sperimentazione; organizza ed attua iniziative di formazione per le attivita' di aggiornamento, di sperimentazione, di educazione permanente; coordina le iniziative di aggiornamento programmate a livello distrettuale e interdistrettuale su temi e problemi che presentano analoghe esigenze di attuazione; valuta, se richiesto, con pareri tecnico-scientifici, i programmi di aggiornamento predisposti da scuole, enti ed associazioni e finanziati dal Ministero della pubblica istruzione; assiste con attivita' di collaborazione tecnico-scientifica iniziative di aggiornamento attuate nell'ambito di circoli, istituti, distretti; collabora con le cattedre e gli istituti universitari o dipartimenti, all'attuazione di compiti di preparazione del personale docente; formula al Ministero della pubblica istruzione proposte per iniziative di aggiornamento del personale docente in servizio, anche in collaborazione con gli altri istituti regionali.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 6
Art. 6. Attivita' di documentazione e di informazione L'Istituto per realizzare le finalita' di cui all'art. 2: raccoglie materiale bibliografico, emerografico, monografie, risultati di studi e ricerche, di attivita' di sperimentazione e di aggiornamento, documenti e ogni altro materiale, anche audiovisivo, che interessi le attivita' pedagogico-didattiche; conserva e mantiene accessibile il materiale pedagogico-didattico, italiano e straniero, organizzando anche appositi servizi di biblioteca, emeroteca e mediateca; raccoglie e conserva la documentazione di risultati conseguiti nelle sperimentazioni metodologico-didattiche, trasmettendo agli altri istituti regionali, al Centro europeo dell'educazione e alla Biblioteca di documentazione pedagogica quella relativa ad iniziative sperimentali che abbiano un carattere di particolare validita' e che risultino di piu' generale interesse; cura la conservazione e l'utilizzazione del suddetto materiale con metodi di classificazione e reperimento rispondenti a criteri per quanto possibile omogenei rispetto a quelli adottati dagli altri istituti regionali e concordati su scala nazionale tramite la conferenza dei presidenti; facilita la consultazione, lo scambio e l'utilizzazione della documentazione pedagogico-didattica, ai fini delle attivita' di informazione. A tale scopo l'Istituto promuove l'attuazione di sistemi di meccanizzazione e di automazione, utilizzando anche le attrezzature esistenti presso istituti scolastici e universita'; cura la pubblicazione di un bollettino a periodicita' almeno annuale che attesti l'attivita' dell'Istituto e che dia notiza del materiale di documentazione acquisito dai relativi servizi; rilascia, ove possibile, copia, a richiesta, di documenti e di atti in suo possesso; cura rapporti, anche di scambio, della documentazione pedagogico-didattica con i servizi di biblioteca e mediateca degli istituti scolastici, delle universita' e di altre istituzioni pubbliche; mantiene costanti i collegamenti con la Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze e con i principali centri di documentazione pedagogica italiani e stranieri.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 7
Art. 7. Organi dell'Istituto Organi dell'Istituto sono il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono farne parte per un altro quinquennio. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri che durano in carica un quinquennio, salvo riconferma dell'incarico. Essi sono: un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante della regione. I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio direttivo alle quali devono essere invitati. I revisori non hanno diritto di voto.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 8
Art. 8. Uffici dell'Istituto L'Istituto e' organizzato in sezioni, servizi, uffici tecnici e amministrativi che ne costituiscono la struttura tecnico-operativa. La struttura tecnico-operativa dell'Istituto e' coordinata dal segretario coadiuvato dai responsabili delle sezioni e dei servizi.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 9
Art. 9. Attrezzature L'Istituto, per l'assolvimento dei propri compiti, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. L'Istituto puo' inoltre avvalersi dei locali e delle attrezzature didattiche che le universita' e gli istituti di ogni ordine e grado mettono a disposizione compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e di servizio.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 10
Art. 10. Consiglio direttivo Il consiglio direttivo dell'Istituto e' composto di quindici membri scelti e nominati ai sensi dell'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 11
Art. 11. Compiti del consiglio direttivo Il consiglio direttivo: elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione; elegge il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art15); puo' eleggere un vice-presidente; designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente, i responsabili delle sezioni; delibera annualmente il programma delle attivita' con l'individuazione delle relative spese; delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo; autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno; richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi; delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui e obbligazioni; adotta ogni altra deliberazione per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti 5, 7, 11, 12, 16, le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui al punto 8, per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 12
Art. 12. Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo Il consiglio direttivo si riunisce mediante preavviso di almeno cinque giorni in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del presidente e in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti e quando e' chiamato a ratificare le deliberazioni di urgenza adottate dal presidente a norma del successivo art. 13 del presente statuto. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per la validita' delle adunanze concernenti l'elezione del presidente, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e' richiesta la presenza di due terzi dei componenti. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri che non partecipano senza valida giustificazione alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute, ordinarie o straordinarie, consecutive possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione, salvo che il consiglio stesso non ritenga di mantenerli in carica nell'interesse dei suoi futuri lavori.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 13
Art. 13. Presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sue attivita'; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste al punto 13 del precedente art. 11 (competenze del consiglio direttivo). Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 29. Il presidente e' eletto a maggioranza dei componenti del consiglio direttivo in prima votazione, e a maggioranza dei presenti, in seconda votazione, e dura in carica cinque anni.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 14
Art. 14. Sezioni e servizi L'Istituto si articola in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione e di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Nel rispetto dell'autonomia delle sezioni, che pure possono operare congiuntamente per materia e attivita' di interesse comune, l'unitarieta' delle attivita' che l'Istituto svolge, e' perseguita attraverso l'organizzazione dei relativi servizi secondo i criteri di massima, su deliberazione del consiglio direttivo. I responsabili delle sezioni e dei servizi sono designati secondo le modalita' di cui al successivo art. 15 ed al precedente art. 11. I responsabili delle sezioni e dei servizi si riuniscono periodicamente per uno scambio sistematico di informazioni sulle attivita' dei settori di competenza e per l'esame dei problemi comuni. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica sui progetti di ricerca o di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo, docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'[art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2). Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 15
Art. 15. Responsabili delle sezioni e dei servizi I responsabili delle sezioni e dei servizi sono nominati dal presidente dell'Istituto su designazione del consiglio direttivo. La designazione va effettuata con il consenso degli interessati, sulla base della valutazione dei titoli culturali e professionali tenendo in particolare conto la rispondenza di tali titoli ai livelli di responsabilita' e ai compiti propri delle sezioni e dei servizi ai quali gli interessati saranno preposti. Salvo revoca dell'incarico, da disporre con provvedimento del presidente dell'Istituto su proposta motivata e vincolante del consiglio direttivo dello stesso, i responsabili suddetti cessano dall'incarico alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che li ha designati.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 16
Art. 16. Incompatibilita' Nel caso di designazione effettuata dal consiglio direttivo al di fuori dei propri membri, ma comunque fra il personale comandato dell'Istituto, la scelta per l'incarico di responsabili delle sezioni e dei servizi non puo' cadere su persone legate da vincoli di parentela e di affinita' entro il quarto grado con il presidente e con i componenti il consiglio direttivo stesso, e con i responsabili di altri servizi e sezioni dell'Istituto.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 17
Art. 17. Collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 18
Art. 18. Ufficio di segreteria E' costituito l'ufficio di segreteria che provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativo-contabile e al funzionamento degli organi dell'Istituto. Dell'ufficio fanno parte i funzionari direttivi e di concetto appartenenti ai ruoli amministrativi del Ministero della pubblica istruzione.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 19
Art. 19. Categorie di personale Il personale dell'Istituto e' costituito dal segretario dell'Istituto e dal personale comandato ai sensi del [comma secondo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com2). Detto personale deve appartenere ai ruoli del personale della scuola e/o dell'Universita' e a quelli del personale dell'amministrazione scolastica. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 20
Art. 20. Segretario Il segretario e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del [primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com1). Il segretario: partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto al voto e cura la stesura dei relativi verbali; d'intesa con il presidente, predispone gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, assicura il coordinamento funzionale delle attivita' dell'Istituto; sovrintende all'attivita' amministrativo-contabile dell'Istituto per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive deliberate dal consiglio direttivo e le disposizioni impartite dal presidente, sia il funzionamento degli uffici; sovrintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilita', alla cassa e, in genere, a tutto quanto riguarda l'attivita' dell'Istituto; firma, secondo le norme di cui al successivo art. 29, insieme al presidente, gli ordini d'incasso e i titoli di spesa; esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal consiglio direttivo e dal presidente; il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal funzionario della carriera direttiva, di qualifica piu' elevata, in servizio presso l'Istituto.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 21
Art. 21. Personale comandato ispettivo, direttivo, docente, non docente I comandi del personale presso l'Istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti dal Ministro stesso sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del [comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16-com3). Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo della scuola e/o dell'Universita'. Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo e' riservato al personale appartenente ai corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della scuola e dell'Universita' e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario. Il comando del personale presso l'Istituto ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Con regolamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, gli obblighi e l'orario di servizio.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 22
Art. 22. Valutazione del servizio La valutazione del servizio del personale comandato, nell'ipotesi in cui a tale adempimento si debba provvedere in virtu' delle norme di stato giuridico relativo al ruolo di appartenenza degli interessati, e' effettuata dal presidente dell'Istituto in base a relazione e dei responsabili delle sezioni e dei servizi e del segretario dell'Istituto. La valutazione del servizio svolto dal segretario dell'Istituto e' effettuata dal presidente.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 23
Art. 23. Personale con incarico a tempo determinato A norma dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419), per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche dell'Istituto, e per accertata necessita', e' facolta' dell'Istituto stesso affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione con spesa a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente, su proposta dei responsabili dei servizi interessati e/o delle sezioni e/o del segretario, previa delibera motivata del consiglio direttivo sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee all'Amministrazione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare. Il conferimento degli incarichi avviene secondo le modalita' e alle condizioni del disciplinare tipo di cui all'[art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art16).
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 24
Art. 24. Finanziamenti L'Istituto provvede al finanziamento della propria attivita': a) con stanziamenti di fondi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone; c) con i proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; d) con i proventi delle pubblicazioni da esso curate; e) con eventuali rendite patrimoniali; f) con eventuali lasciti e donazioni.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 25
Art. 25. Esercizio finanziario L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata annuale e coincide con l'anno solare.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 26
Art. 26. Bilancio di previsione e conto consuntivo Il consiglio direttivo gestisce le entrate dell'Istituto sulla base di un bilancio di previsione. Il bilancio di previsione e' di competenza; esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio finanziario cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. Sono vietate gestioni fuori bilancio. Entro il quindici novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il quindici di dicembre. Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 27
Art. 27. Entrate e spese Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale. Entrate e spese correnti. Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico. Entrate e spese in conto capitale. Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese d'investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche nonche' per l'impianto di biblioteche.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 28
Art. 28. Partite di giro Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 29
Art. 29. Avanzo e disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 30
Art. 30. Fondo di riserva Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 31
Art. 31. Variazioni di bilancio Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazone, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 32
Art. 32. Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 33
Art. 33. R e s i d u i Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 34
Art. 34. A c q u i s t i Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa IVA) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni e delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto 13 dell'art. 11.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 35
Art. 35. Servizio di cassa Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito che assume anche la custodia dei valori in base ad una apposita convenzione. La stessa convenzione deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionate. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati i pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o l'istituto cassiere.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 36
Art. 36. Ordini di incasso Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'istituto cassiere per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'ente.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 37
Art. 37. Ordini di pagamento Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 38
Art. 38. Indicazioni sulle reversali e sui mandati Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 39
Art. 39. Emissione delle reversali e dei mandati Le reversali ed i mandati sono compilati in originali e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta con ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali ed i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 40
Art. 40. Mandati estinti ed estratto conto L'istituto cassiere rimettera' mensilmente all'ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 41
Art. 41. Reversali e mandati inestinti Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'ente che li ha emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 42
Art. 42. Vincoli per le reversali e i mandati Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 43
Art. 43. Spese minute Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 44
Art. 44. Responsabilita' Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 45
Art. 45. Registri contabili I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 46
Art. 46. Correzione dei registri contabili Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 47
Art. 47. Conto consuntivo Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 48
Art. 48. Rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 49
Art. 49. Situazione patrimoniale La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra le partite dell'attivo e del passivo.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 50
Art. 50. Conto economico Il conto economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 51
Art. 51. Situazione amministrativa Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia-art. 52