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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 148

Current text a fecha 2026-01-01

Entrata in vigore del decreto: 01/01/1989

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, concernente revisione della legislazione valutaria, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che delega il Governo della Repubblica ad emanare un testo unico delle norme di legge in materia valutaria; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988; Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: 1. E' approvato l'unito testo unico delle norme di legge in materia valutaria, visitato dal Ministro proponente.

COSSIGA

GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri

RUGGIERO, Ministro del commercio con l'estero

AMATO, Ministro del tesoro

GAVA, Ministro delle finanze

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1988

Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 34

Testo unico-art. 1

TESTO UNICO DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA VALUTARIA Art. 1 (Residenti e non residenti) 1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti: a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica con sede effettiva in Italia; b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o delle attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; c) le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attivita' imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; d) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attivita' esercitate in Italia con stabile organizzazione. 2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti: a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attivita' di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giurudiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalita' giuridica residenti, ovvero alle attivita' di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attivita' esercitate all'estero con stabile organizzazione; d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1. 3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attivita' svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1. 4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalita' giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengano considerate residenti per le sole attivita' produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano. 5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilita' di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori. 6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attivita' di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare. 7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facolta' degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova.

Testo unico-art. 2

Art. 2 (Valute estere e lire di conto estero) 1. Valute estere sono: a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale; b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU; c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU; d) i crediti liquidi ed estinguibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU. 2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera c), sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed e' quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane. 3. Lire di conto estero sono le lire liberamente convertibili in valute estere di conto valutario, accreditate in conti aperti a nome di non residenti presso la Banca d'Italia e le banche abilitate, nonche' presso l'Ufficio italiano dei cambi.

Testo unico-art. 3

Art. 3 (Operazioni con l'estero, valutarie e in cambi) 1. Operazioni correnti sono le importazioni e le esportazioni di merci, l'acquisto e la rivendita all'estero di merci estere in transito, la cessione di merci allo stato estero, le prestazioni in adempimento di obbligazioni per fornitura di servizi o beni immateriali, per disposizione di pubbliche amministrazioni o per provvedimento giudiziale; sono comprese le operazioni correnti tutte le transazioni invisibili di cui all'allegato III al trattato che istituisce la Comunita economica europea, ratificato con [legge 14 ottobre 1957, n. 1203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203), e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con [legge 23 dicembre 1986, n. 909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909). 2. Investimenti diretti sono gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con un'impresa e tali da consentire l'esercizio di un'influenza reale sulla sua gestione, ivi compresi quelli in societa capogruppo che controllano direttamente societa' operative estere ed eccettuati gli investimenti diretti in altri enti o societa' finanziari. 3. Operazioni di natura finanziaria, oltre agli investimenti diretti in enti o societa finanziari, sono le operazioni diverse da quelle definite nei commi 1 e 2. 4. Operazioni valutarie sono quelle relative al trasferimento di valute estere e di lire in esecuzione delle operazioni con l'estero di cui ai precedenti commi. 5. Operazioni in cambi sono quelle relative alla trasformazione di una valuta, compresa la lira, in un'altra a pronti, a termine o con opzione.

Testo unico-art. 4

Art. 4 (Soggetti abilitati ad effettuare operazioni valutarie e in cambi) 1. Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono istituzionalmente abilitati, sulla base delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, a operare in cambi in contropartita con residenti e non residenti. La Banca d'Italia effettua anche operazioni valutarie. La Banca d'Italia trasferisce alla Banca centrale europea attivita' di riserva, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. (2)(4) 2. La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. (2)(4) ((11)) 3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano. 4. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), COME MODIFICATO DAL [D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342). (5) 5. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), COME MODIFICATO DAL [D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342). (4) 6. COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385), COME MODIFICATO DAL [D.LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;342). (5)

Testo unico-art. 5

Art. 5 (Liberta' nelle relazioni con l'estero) 1. Le relazioni economiche e finanziarie con l'estero sono libere, secondo la disciplina del presente testo unico. Resta ferma ogni altra disposizione normativa a contenuto non valutario. 2. I residenti possono tra l'altro: a) obbligarsi, in conformita alle leggi civili, con i non residenti; b) ricevere direttamente da non residenti, in Italia e all'estero, biglietti di banca e di Stato esteri e titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta o in lire di conto estero; c) compiere tra loro atti di disposizione contro lire relativamente ad attivita' o passivita sull'estero, eccettuate le valute estere. 3. I non residenti possono tra l'altro: a) effettuare in Italia pagamenti per l'acquisto di merci e servizi nonche' investimenti mediante impiego di valuta estera e di lire o mediante apporto di beni o diritti; b) trasferire all'estero i redditi dei loro investimenti e i capitali derivanti dalla liquidazione dei medesimi; c) convertire in una qualsiasi valuta estera di conto valutario le lire di conto estero possedute; d) riesportare la valuta estera o nazionale impostata ed esportare la valuta estera o nazionale derivante dai conti esteri ad essi intestati presso le banche abilitate; e) offrire prodotti e servizi finanziari, anche avvalendosi del diritto di stabilimento, entro i limiti consentiti dal trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, ratificato con [legge 14 ottobre 1957, n. 1203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203), e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con [legge 23 dicembre 1986, n. 909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909), nonche' dagli altri trattati e accordi internazionali. 4. Per i prodotti e i servizi finanziari offerti da non residenti il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro del tesoro individuano e disciplinano con decreto interministeriale le categorie di operazioni consentite, i divieti e le eventuali deroghe.

Testo unico-art. 6

Art. 6 (Monopolio e gestione dei cambi) 1. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti gli obblighi: a) di versare o cedere le valute estere nei termini previsti dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro; b) di depositare i titoli e gli altri valori mobiliari esteri presso gli intermediari ammessi, nei termini e con le modalita' previsti dall'articolo 10. 2. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti: a) di costituire depositi, esportare e detenere all'estero disponibilita' in valuta o in lire; b) di aprire linee di credito in valuta o in lire in favore dell'estero; c) di effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a termine o con opzione. 3. Le banche abilitate, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 in quanto applicabili, possono essere tenute a: a) pareggiare la posizione in cambi; b) mantenere la posizione netta sull'estero nella condizione e nei limiti prescritti; c) osservare vincoli alle operazioni di negoziazione in cambi. 4. Le disposizioni alle banche abilitate sono impartite dall'Ufficio italiano dei cambi in conformita' alle direttive emanate dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ferme restando le competenze di quest'ultima nell'esercizio della funzione di vigilanza bancaria. 5. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto interministeriale, possono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai divieti previsti dai precedenti commi, in relazione anche all'attuazione dell'atto unico europeo, ratificato con [legge 23 dicembre 1986, n. 909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909), e alla progressiva integrazione monetaria europea. 6. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

Testo unico-art. 7

Art. 7 (Canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi) 1. I trasferimenti valutari dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e le operazioni in cambi sono effettuati, oltre che attraverso l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, le banche abilitate o, nei limiti stabiliti, le altre imprese autorizzate, per il tramite dell'Amministrazione postale entro i limiti stabiliti dal Ministro del commercio con l'estero in conformita' ai trattati e agli accordi internazionali. 2. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2001, N. 482](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2001-12-15;482))). 3. Le obbligazioni tra residenti e non residenti possono essere regolate per compensazione, della quale deve essere successiva, tempestiva comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi attraverso una banca abilitata. 4. L'Ufficio italiano dei cambi disciplina la canalizzazione delle operazioni valutarie e in cambi attraverso la Banca d'Italia, le banche abilitate e le altre imprese autorizzate con istruzioni comunicate in tempo utile rispetto alla data di decorrenza delle stesse.

Testo unico-art. 8

Art. 8 (Versamento o cessione delle valute estere) 1. Le valute di conto valutario acquisite da residenti possono, a scelta di questi ultimi, essere versate nei termini di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), in appositi conti valutari a essi intestati, presso la Banca d'Italia o le Banche abilitate, ovvero essere cedute contro lire alle medesime. La cessione puo' essere effettuata anche in contropartita con le altre imprese autorizzate. 2. Le valute estere non comprese tra quelle di conto valutario devono essere sempre cedute ai soggetti di cui al comma 1. Per il tramite della Banca d'Italia, e delle banche abilitate e' poi eseguita l'ulteriore trasformazione in valute di conto valutario. 3. I titoli di credito che sono valute estere in base al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), sono esclusi dall'obbligo di cui ai precedenti commi se costituiti in deposito prima del raggiungimento del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ivi mantenuti fino alla loro effettiva scadenza. 4. Il Ministro del commercio con l'estero puo' rilasciare, anche per categorie predeterminate di operazioni e di operatori o per importi determinati, deroghe particolari al versamento obbligatorio delle valute estere, all'accreditamento delle medesime in conti diversi da quelli valutari, disciplinandone l'utilizzazione, nonche' autorizzare atti di disposizione di valute estere tra residenti.

Testo unico-art. 9

Art. 9 (Utilizzazione delle valute estere accreditate in conti valutari) 1. Le valute estere accreditate nei conti valutari possono essere utilizzate dal titolare per effettuare trasferimenti all'estero o a favore di residenti quando consentiti dalle norme valutarie, ovvero per ottenerne la conversione in lire o in altre valute estere di conto valutario. 2. L'utilizzazione ha luogo nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. 3. In caso di mancata utilizzazione entro i termini di cui al comma 2, l'Ufficio italiano dei cambi procede all'acquisto della valuta al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accredimento e quello di acquisto.

Testo unico-art. 10

Art. 10 (Deposito dei valori mobiliari esteri) 1. I residenti devono depositare i titoli emessi o estinguibili all'estero e ogni altro valore mobiliare emesso o estinguibile all'estero presso la Banca d'Italia, la banche abilitate o presso la Monte titoli S.p.a. di cui alla [legge 19 giugno 1986, n. 289](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-06-19;289), nei termini stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. I depositari possono affidare, sotto la propria responsabilita', i titoli o i valori a banche estere o a istituti esteri con funzioni analoghe a quelle della Monte titoli S.p.a., a nome proprio e per conto degli aventi diritto, secondo gli usi e le convenzioni di deposito.

Testo unico-art. 11

Art. 11 (Esportazione e trasferimento di mezzi di pagamento da parte di residenti) 1. I residenti possono esportare biglietti di banca e di Stato esteri o italiani, nonche' titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in valuta estera o in lire, con le modalita' e nei limiti quantitativi da stabilirsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini con particolare riguardo alle liberta' di circolazione e soggiorno, di cura, di lavoro, di istruzione e di cultura. 2. I residenti possono consegnare in Italia direttamente a non residenti titoli di credito che servono per effettuare pagamenti, secondo le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con decreto i pagamenti che i residenti possono effettuare a non residenti in lire non convertibili in valuta estera.

Testo unico-art. 12

Art. 12 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 24 APRILE 1998, N. 128](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128)))

Testo unico-art. 13

Art. 13 (Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie) 1. Per assicurare la stabilita' della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti: a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria; b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali; c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso dell'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte dei pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero. 2. Possono altresi' essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per: a) l'acquisto a titolo oneroso, di valori mobiliari ammessi da non residenti; b) la concessione di prestiti a non residenti; c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica. 3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per: a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti; b) l'assunzione di passivita' verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi; c) la vendita a non residenti di diritti su beni mobili siti nel territorio della Repubblica; d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti. 4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera c), la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto puo' essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione. 5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'italia e, ove non ricorranno particolari ragioni di urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalita' per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto puo' essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione. 6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

Testo unico-art. 14

Art. 14 (Clausole di salvaguardia CEE) 1. E' fatta salva, in caso di difficolta', di minaccia grave di difficolta' o di crisi improvvisa della bilancia dei pagamenti, la possibilita' di ricorso, nei termini e nei limiti previsti dall'articolo 13, all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con [legge 14 ottobre 1957, n. 1203](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203), e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con [legge 23 dicembre 1986, n. 909](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909). 2. E' parimenti fatta salva, in caso di movimenti di capitale che provochino turbative nel funzionamento dei mercati dei capitali, la possibilita' di ricorso all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 73 del trattato indicato nel comma 1 e delle altre che fossero previste nelle direttive comunitarie per dare efficacia, nei termini e nei limiti previsti, a una politica monetaria comune.

Testo unico-art. 15

Art. 15 (Commercio dell'oro greggio) 1. L'Ufficio italiano dei cambi e' istituzionalmente abilitato, secondo le attuali competenze, ad acquistare e vendere oro. 2. La Banca d'Italia puo' liberamente negoziare oro greggio all'estero, nell'ambito della gestione delle riserve e con i limiti ad esse applicabili. 3. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 17 GENNAIO 2000, N. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-01-17;7))). 4. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 17 GENNAIO 2000, N. 7](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-01-17;7))). 5. L'Ufficio italiano dei cambi, per l'acquisto ed il deposito di oro non monetato, si avvarra' dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per la determinazione del quantitativo di fino contenuto nell'oro stesso e per tutte le operazioni relative al commercio dell'oro non sara' soggetto all'osservanza delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Testo unico-art. 16

Art. 16 (Importazione ed esportazione di merci) 1. Sono libere l'importazione e l'esportazione di merci nel rispetto delle norme valutarie di cui al presente testo unico. 2. Restano ferme tutte le disposizioni normative di contenuto non valutario riguardanti l'importazione e l'esportazione di merci. 3. Ai fini di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle procedure amministrative le limitazioni e le deroghe previste dalle disposizioni normative di cui al comma 2 sono adottate dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati. 4. I divieti, le limitazioni e gli obblighi di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate, quando non diversamente disposto nei provvedimenti di cui ai precedenti commi, dal Ministro del commercio con l'estero. Dette autorizzazioni sono utilizzabili direttamente presso gli uffici doganali.

Testo unico-art. 17

Art. 17 (Provvedimenti di portata generale) 1. I provvedimenti degli organi valutari aventi portata generale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano dalla data della pubblicazione o dal termine successivo stabilito nei provvedimenti stessi. 2. L'Ufficio italiano dei cambi, sulla base delle direttive impartite dal Ministro del commercio con l'estero, quando necessario di concerto con il Ministro del tesoro, precisa con circolari, che non possono introdurre nuove limitazioni, le modalita' di attuazione dei provvedimenti valutari di portata generale per assicurarne la corretta e uniforme applicazione. Le circolari sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo unico-art. 18

Art. 18 (Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario) 1. Il Ministro del tesoro puo' disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o piu' valute di conto valutario. La temporanea sospensione puo' altresi' essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento e' adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessita', puo' conferire apposita delega alla Banca d'Italia. 2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalita' per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo unico-art. 19

Art. 19 (Provvedimenti di portata particolare) 1. Le autorizzazioni valutarie particolari possono disporre condizioni e limiti di prevedere procedure e modalita' intese a consentire la verifica del puntale rispetto delle limitazioni poste alle deroghe accordate. 2.I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari sono motivati quando non rientrano nei casi o non rispondono alle condizioni e ai criteri predeterminati con decreto del Ministro del commercio con l'estero per derogare alle limitazioni ed alle eccezioni previste; le revoche di autorizzazioni particolari sono sempre motivate. 3. Il Ministro del commercio con l'estero determina, con decreto, le categorie di operazioni per le quali la richiesta di autorizzazione si ha per accolta una volta trascorsi inutilmente i termini prescritti per l'emanazione del provvedimento richiesto. 4. Il Ministro del commercio con l'estero o il Ministro del tesoro, secondo le rispettive competenze, possono delegare l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia, la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), al rilascio di autorizzazioni valutarie particolari, determinando i casi e le condizioni per derogare alle limitazioni e alle eccezioni previste.

Testo unico-art. 20

Art. 20 (Verifiche sulle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi) 1. La Banca d'Italia e le banche abilitate verificano la regolarita' delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarita' e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresi' contestuale comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresi' all'Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizioni degli eventuali casi e controversi relativi ai trasferimenti di cui all'articolo 12. 2. Il Ministro del commercio con l'estero puo' disporre, con decreto, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformita' delle operazioni alle norme valutarie. 3. Per il trasferimento all'estero di redditi da investimento di capitale, sono stabilite, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio del l'estero, modalita' e categorie di operazioni per le quali i non residenti sono tenuti ad esibire documentazione idonea a comprovare o garantire l'assolvimento degli eventuali obblighi tributari.

Testo unico-art. 21

Art. 21 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195))) ((10))

Testo unico-art. 22

Art. 22 (Sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni valutarie) 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e all'articolo 7, la violazione delle disposizioni dirette alle banche abilitate previste dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 12 e dall'articolo 20, la violazione dei vincoli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), concernenti le banche abilitate, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, e agli articoli 15 e 16 sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie stabilite in misura proporzionale al valore della valuta, dei beni e diritti oggetto della violazione: a) dal 5 per cento fino al 20 per cento del valore quando questo non supera i 15 milioni di lire; b) dal 15 per cento al 30 per cento del valore quando questo supera i 15 milioni ma non i 40 milioni di lire; c) dal 25 per cento fino al 40 per cento del valore quando questo supera i 40 miolioni ma non i 75 milioni di lire; d) dal 50 per cento fino al 70 per cento del valore quando questo supera i 75 milioni di lire. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 possono essere aumentate sino a un importo pari al profitto conseguito dall'illecito; in ogni caso non devono superare il quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione. 3. Per le fattispecie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, all'articolo 7, all'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), 2 e 3, ed all'articolo 15, il tentativo e' equiparato alla consumazione. 4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, che si applicano alle violazioni che non costituiscono reato valutario, ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo possono altresi' essere inflitte a chiunque agevola il compimento delle relative violazioni ovvero ne ostacola l'accertamento.

Testo unico-art. 23

Art. 23 (Criteri di determinazione delle sanzioni) 1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravita' della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l'hanno determinata, della personalita' dell'autore e delle sue condizioni economiche, dell'eventuale recidiva, dell'opera svolta dall'autore per l'eliminazione o l'attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli [articoli da 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art2) [a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art9-com1). 2. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 7 NOVEMBRE 2000, N. 326](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-07;326))). 3. Il valore della valuta, dei beni e diritti e' computato con riferimento alla data della violazione. 4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, puo' infliggere all'autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.

Testo unico-art. 23-bis

Art. 23-bis (( (Principio di legalita'). )) ((1. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2. Nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la sanzione sia gia' stata irrogata con provvedimento definitivo. In tale caso, il debito residuo si estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato. 3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo)).

Testo unico-art. 24

Art. 24 (Prescrizione delle sanzioni) 1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione o e' cessata l'attivita' diretta a commetterla nell'ipotesi di tentativo. Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.

Testo unico-art. 25

Art. 25 (Competenze dell'Ufficio italiano dei cambi nell'accertamento delle violazioni valutarie) 1. L'Ufficio italiano dei cambi vigilia sull'osservanza delle norme valutarie e, al fine di prevenire e accertare violazioni delle norme stesse, provvede ad effettuare a mezzo di propri funzionari: a) controlli successivi per campione sui dati e sulle attestazioni forniti dagli operatori alle banche abilitate; b) verifiche dei dati concernenti la gestione valutaria delle banche abilitate e di quelli relativi ad operazioni delle altre imprese autorizzate; c) ispezioni presso aziende di credito e istituti di credito speciali, nonche' presso altri soggetti, presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private. Nei riguardi dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi puo' procedere ad ispezioni direttamente o per mezzo del servizio vigilanza della Banca d'Italia. 2. Informazioni e dati relativi a infrazioni valutarie anche in via di accertamento, raggruppati per operatore, possono essere inseriti nel sistema informativo valutario dell'Ufficio italiano dei cambi nei limiti stabiliti dall'ufficio medesimo. Tali dati, se non riguardano reati valutari, non devono essere coservati per piu' di cinque anni e possono essere forniti su richiesta, oltre che all'autorita' giudiziaria, al Ministero del tesoro, al Ministero delle finanze e al Ministero del commercio con l'estero. 3. L'ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, puo' richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. Puo' avvalersi anche della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. 4. Tutti coloro che esercitano funzioni di vigilanza valutaria ai sensi del presente testo unico rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti al segreto d'ufficio.

Testo unico-art. 26

Art. 26 (Altri organi di accertamento delle violazioni valutarie) 1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facolta' riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell'attivita' ispettiva in materia valutaria. 2. I militari della Guardia di finanza nell'accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla [legge 7 gennaio 1929, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4), e dalle leggi tributarie. 3. I funzionari dell'amministrazione doganale e postale accertano le violazioni valutarie in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

Testo unico-art. 27

Art. 27 (Coordinamento ispettivo in materia valutaria) 1. Il servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, il servizio vigilanza della Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria coordinano i loro interventi sulla base di un piano annuale concertato tra l'Ufficio italiano dei cambi, la Banca d'Italia e il nucleo speciale di polizia valutaria, volto a evitare la sovrapposizione di interventi e a precisare gli obiettivi di accertamento da perseguire.

Testo unico-art. 28

Art. 28 (Obbligo di esibizione e sequestro amministrativo) 1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie possono: a) richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia; b) procedere al sequestro di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, lire e oro greggio, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie. 2. Quando si e' proceduto al sequestro, gli interessati possono proporre opposizione all'Ufficio italiano dei cambi secondo quanto stabilito dall'[articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art19). 3. I valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere restituiti agli aventi diritto quando: a) l'atto di contestazione dell'infrazione non e' notificato entro i termini indicati nell'articolo 29, comma 3; b) non sono devoluti allo Stato; c) non sono prelevati in pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie; d) e' deceduto l'autore della violazione; e) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all'illecito. 4. I valori sequestrati garantiscono con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. 5. Quando, non essendo conosciuto l'autore dei fatti accertati, non e' possibile la contestazione delle violazioni delle norme valutarie, i valori sequestrati ai sensi del comma 1, lettera b), diventano di proprieta' dello Stato dopo cinque anni dalla data del sequestro, salvo che gli aventi diritto provino di essere estranei all'illecito.

Testo unico-art. 29

Art. 29 Atti di contestazione delle violazioni valutarie 1. I pubblici ufficiali addetti all'accertamento delle violazioni di norme valutarie redigono processo verbale dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. 2. Con il processo verbale di cui al comma 1, ovvero con separato atto, vengono contestate le violazioni delle norme valutarie punibili con sanzioni amministrative. Nel medesimo atto vengono indicati per ogni singolo illecito la somma da versare allo Stato, le modalita' e i termini per il suo versamento, nonche' gli altri eventuali adempimenti per la definizione del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'((l'articolo 7 del presente decreto)). 3. L'atto di contestazione delle violazioni di norme valutarie punibili con sanzioni amministrative deve essere consegnato immediatamente all'interessato. Quando la consegna immediata non e' possibile, l'atto di contestazione deve essere notificato secondo quanto previsto dall'[articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art14). 4. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per i soggetti nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nei termini prescritti dall'[articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art14). 5. I processi verbali di cui al comma 1 e gli atti di contestazione delle violazioni di norme valutarie sono trasmessi all'ufficio italiano dei cambi.

Testo unico-art. 30

Art. 30 (Adempimenti oblatori) 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione: a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilita' in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione; b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti; c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilita' il lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformita' a quanto previsto nella lettera a). ((2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni di lire; al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni di lire; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire)). 3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-12-15;1511). 4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. 5. La facolta' di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta' si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

Testo unico-art. 31

Art. 31 (Adempimenti dell'Ufficio italiano dei cambi) 1. Chi non si avvale della facolta' prevista dall'articolo 30 puo' presentare scritti difensivi e documenti all'Ufficio italiano dei cambi, nonche' chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dell'atto di contestazione. 2. Nei successivi centottanta giorni, che decorrono dalla scadenza dei termini indicati al comma 1, l'Ufficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa e ne da' comunicazione agli interessati. L'inosservanza di tale termine o l'omessa comunicazione agli interessati comportano l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate. 3. Quando si e' preceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non e' prorogabile e quello di cui al comma 2 e' ridotto a trenta giorni.

Testo unico-art. 32

Art. 32 Provvedimento di irrogazione delle sanzioni 1. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;114))). 2. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 114](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2007-05-14;114))). 3. Il Ministro ha facolta' di delegare il provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un Sottosegretario o a un dirigente generale. 4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la confisca amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto previsto dall'[articolo 20, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art20-com3). 5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi. 6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate. 7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento puo' essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in cui e' stata commessa la violazione, ovvero, quando questa e' stata commessa all'estero, del luogo in cui e' stata accertata, entro i termini previsti dall'[articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art22). Il giudizio davanti al pretore e' regolato dall'[articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art23). 8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, sesto, comma della [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689). 9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di finanza competente per territorio, con l'osservanza delle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-01-28;43).

Testo unico-art. 33

Testo unico-art. 34 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455))

Testo unico-art. 34

Art. 34 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-21;455)))

Testo unico-art. 35

Art. 35 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-21;455)))

Testo unico-art. 36

Art. 36 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-21;455)))

Testo unico-art. 37

Art. 37 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-21;455)))

Testo unico-art. 38

Art. 38 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-21;455)))

Testo unico-art. 39

Art. 39 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-21;455)))

Testo unico-art. 40

Art. 40 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 19 NOVEMBRE 2008, N. 195](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-11-19;195)))

Testo unico-art. 41

Art. 41 (Modifica di norme esistenti) 1. Nell'[articolo 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-05-17;331~art2-com4), le parole "a fungere da sue agenzie" sono sostituite dalle parole "a compiere operazioni valutarie e/o in cambi".

Testo unico-art. 42

Art. 42 (Abrogazione di norme) 1. Sono o rimangono abrogati, in quanto sostituiti dalle disposizioni del presente testo unico ovvero con esso incompatibili, i seguenti provvedimenti legislativi o articoli di legge: [Regio decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-02-26;176), convertito nella [legge 21 marzo 1926, n. 597](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-03-21;597); [Regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 1935](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1935-11-14;1935), convertito nella [legge 26 marzo 1936, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1936-03-26;689); [Regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-05-12;794), convertito nella [legge 9 gennaio 1939, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-01-09;380), modificato dalla [legge 19 marzo 1942, n. 397](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1942-03-19;397), e dalla [legge 18 dicembre 1980, n. 863](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-12-18;863); [Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-12-05;1928), convertito nella [legge 2 giugno 1939, n. 739](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-06-02;739); [Decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;211); [Legge 20 luglio 1952, n. 1126](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1126), modificata dalla [legge 2 aprile 1962, n. 162](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-02;162); [Decreto-legge 28 luglio 1955, n. 566](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1955-07-28;566), convertito, con modificazioni, nella [legge 26 settembre 1955, n. 852](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-09-26;852), e modificato dalla [legge 4 febbraio 1960, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1960-02-04;43); [Legge 7 febbraio 1956, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-02-07;43); [Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1956-06-06;476), convertito, con modificazioni, nella [legge 25 luglio 1956, n. 786](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-07-25;786); [Legge 28 ottobre 1962, n. 1603](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1603); [Legge 11 marzo 1965, n. 169](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-03-11;169); [Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-03-04;31), convertito, con modificazioni, nella [legge 30 aprile 1976, n. 159](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-30;159), modificato dal [decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-08-10;543), convertito nella [legge 8 ottobre 1976, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-10-08;689), nonche' dal [decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-11-19;759) convertito nella [legge 23 dicembre 1976, n. 863](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-12-23;863), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, comma 1, del presente testo unico e ad eccezione dell'[articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-03-04;31~art6), e dell'[articolo 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-04-30;159~art5); [Articolo 145 della legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art145); [Legge 26 settembre 1986, n. 599](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986-09-26;599), ad eccezione dell'articolo 1 e fatto salvo quanto previsto nell'articolo 43, comma 1, del presente testo unico; [Articolo 6, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-02-26;49~art6-com2); [Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-29;454); 2. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da altre leggi, da regolamenti e da altre norme amministrative si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.

Testo unico-art. 43

Art. 43 (Disposizioni transitorie) 1. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-21;455))). 2. ((COMMA ABROGATO DALLA [L. 21 OTTOBRE 1988, N. 455](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-21;455))). 3. Le norme di cui al titolo II si applicano con effetto retroattivo, anche per quanto riguarda le cose sequestrate ai sensi dell'[articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-05-12;794~art3), convertito nella [legge 9 gennaio 1939, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-01-09;380), alle violazioni di norme valutarie che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative accertate prima della data del 5 dicembre 1987, sempreche' il relativo procedimento non risulti alla data medesima concluso con provvedimento definitivo. Ai procedimenti in corso alla data del 5 dicembre 1987 non si applicano i termini perentori di cui agli articoli 29, 31 e 32.

Testo unico-art. 44

Art. 44 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni di cui al presente testo unico entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Visto, il Ministro del commercio con l'estero Ruggiero