La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo della "Inter-American Investment Corporation", aperto alla firma a Washington il 19 novembre 1984.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XI dell'accordo stesso.
Art. 3
La sottoscrizione iniziale dell'Italia e' fissata in 626 azioni pari a 6.260.000 dollari per il quadriennio 1986-1989.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 8.764 milioni, di cui lire 2.191 milioni per il 1987, lire 4.382 milioni per il 1988 e lire 2.191 milioni per il 1989, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali", e per il 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento. 2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sara' provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamneto dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
La Inter-American Investment Corporation, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo X, sezione 3, dell'accordo medesimo.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Agreement
Agreement Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO ISTITUTIVO DELLA SOCIETA' INTERAMERICANA D'INVESTIMENTO I paesi i cui rappresentanti firmano il presente Accordo, convengono di istituire la Societa' interamericana d'investimento che sara' regolamentata dalle seguenti disposizioni: ARTICOLO I FINE E FUNZIONI Sezione 1. Fine. La Societa' ha come fine di promuovere lo sviluppo economico dei suoi paesi membri regionali in via di sviluppo, incoraggiando la creazione, l'espansione e la modernizzazione delle imprese private, di preferenza piccole e medie, in modo da completare le attivita' della Banca interamericana di sviluppo (qui di seguito denominata la Banca). Le imprese di cui sono parzialmente azionisti il governo o altri enti pubblici, e le cui attivita' rinsaldano il settore privato dell'economia, sono abilitate a beneficiare del finanziamento della Societa'. Sezione 2. Funzioni. Per raggiungere detto fine, la Societa' provvedera' a sostenere le imprese suindicate alla Sezione 1, esercitando le seguenti funzioni: a) finanziare, sola o in associazione con altri finanziatori o investitori, la costituzione, l'espansione e la modernizzazione di imprese, utilizzando a tal fine gli strumenti ed i meccanismi che riterra' appropriati per ogni caso; b) facilitare l'accesso delle imprese ai capitali privati e pubblici, nazionali ed esteri, come pure alle conoscenze tecniche ed alle competenze amministrative; c) stimolare lo sviluppo delle possibilita' di investimento atto a favorire i flussi di capitali pubblici e privati, nazionali ed esteri, a favore di investimenti nei paesi membri; d) prendere le misure appropriate e necessarie, per ogni caso, atte ad assicurare il finanziamento delle imprese, tenendo conto delle loro necessita' e dei principi derivanti da una prudente gestione delle risorse della Societa'; e e) fornire cooperazione tecnica per la preparazione, il finanziamento e l'esecuzione ai progetti, ivi compreso il trasferimento di tecniche appropriate. Sezione 3. Politiche Le attivita' della Societa' saranno condotte conformemente alle politiche di gestione, di finanziamento e d'investimento illustrate in dettaglio nel regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Societa', che potra' essere modificato da detto Consiglio di Amministrazione.
Accordo-art. II
ARTICOLO II PAESI MEMBRI E CAPITALE Sezione 1 - Membri a) Saranno membri fondatori della Societa' i paesi membri della Banca che avranno firmato il presente Accordo alla data specificata all'Art. XI, Sezione 1 (a) ed effettuato il pagamento iniziale stabilito nella Sezione 3 (b) del presente articolo. b) Gli altri paesi membri della Banca potranno aderire al presente Accordo alla data e secondo le condizioni che l'Assemblea dei Governatori della Societa' determinera' con maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei membri e che includa i due terzi dei Governatori. c) L'espressione membri, nel presente Accordo, si riferisce unicamente ai Paesi membri della Banca che sono membri della Societa'. Sezione 2. Risorse a) Il capitale autorizzato della Societa' sara' inizialmente di duecento milioni di dollari U.S.A. ($ 200.000.000). b) Il capitale autorizzato sara' diviso in ventimila (20.000) azioni aventi ognuna un valore nominale di dieci mila dollari USA ($ 10.000). Qualsiasi azione che non sia stata inizialmente sottoscritta dai membri fondatori, in applicazione delle disposizioni della Sezione 3(a) del presente articolo, potra' essere sottoscritta successivamente, in base alla Sezione 3 (d) del presente articolo. c) Il capitale autorizzato potra' essere aumentato dall'Assemblea dei Governatori alle seguenti condizioni: (i) da due terzi dei voti dei membri, qualora tale aumento sia necessario all'emissione di azioni per una sottoscrizione iniziale da parte di membri che non siano i membri fondatori, fermo restando che l'importo totale di tutti gli aumenti autorizzati in base a detto comma non ecceda 2.000 azioni; (ii) in tutto gli altri casi, con una maggioranza costituita da almeno tre quarti dei voti dei membri e che comprenda i due terzi dei Governatori. d) Oltre a detto capitale autorizzato, l'Assemblea dei Governatori potra' autorizzare, a decorrere dalla data alla quale il capitale autorizzato iniziale sia stato integralmente versato, l'emissione di capitale a chiamata e stabilira' i termini e le condizioni di sottoscrizione, secondo le seguenti disposizioni: (i) dette autorizzazioni di emissione di capitale a chiamata dovranno essere approvate ad una maggioranza che rappresenti almeno i tre quarti dei voti dei membri, compresi i due terzi dei Governatori; e (ii) il capitale in offerta sara' costituito da azioni di un valore nominale di dieci mila dollari U.S.A. ($ 10.000 ognuna). e) Le azioni del capitale a chiamata potranno essere soggette a richiesta di pagamento solo qualora siano necessarie a soddisfare gli obblighi della Societa', secondo l'Art. III, Sez. 7 (a). Qualora la richiesta abbia luogo, il pagamento potra' effettuarsi, a scelta del Paese membro, in dollari U.S.A. o nella valuta necessaria a soddisfare gli obblighi della Societa' che hanno reso necessaria la richiesta. Le richieste saranno uniformi e proporzionali per tutte le azioni. L'obbligo dei membri, di effettuare un pagamento, dietro richiesta, sara' indipendente dallo stesso obbligo di altri Paesi, ed il mancato pagamento da parte di uno o piu' membri non liberera' nessun altro membro dal suo obbligo di pagamento. Successive chiamate potranno essere effettuate se necessarie per soddisfare gli obblighi della Societa'. (f) le altre risorse della Societa' includeranno: (i) gli importi ricevuti a titolo di dividendi, commissioni, interessi ed altri fondi derivanti dagli investimenti della Societa'; (ii) gli importi ricevuti a titolo della cessione degli investimenti o del rimborso dei prestiti; (iii) Le somme realizzate mediante prestiti della Societa'; e (iv) gli altri contributi e fondi affidati alla sua amministrazione. Sezione 3. Sottoscrizioni a) Ogni membro fondatore dovra' sottoscrivere il numero di azioni indicate all'allegato A. b) I pagamenti del capitale autorizzato, di cui all'allegato A, saranno effettuati da parte di ciascun membro fondatore in quattro rate annue uguali e consecutive, ciascuna del venticinque per cento dell'ammontare totale. Ciascun membro versera' la prima rata integralmente entro i tre mesi successivi alla data in cui la Societa' iniziera' le sue operazioni in base all'Art. XI, Sezione 3, o alla data in cui detto membro fondatore aderira' al presente Accordo o ad altra data successiva fissata dal Consiglio di Amministrazione della Societa'. Le altre tre quote saranno pagate alle date fissate dal Consiglio di Amministrazione della Societa', ma in nessun caso prima del 31 dicembre 1985, del 31 dicembre 1986 e del 31 dicembre 1987 rispettivamente. Il pagamento di ognuna di queste ultime tre quote di capitale sottoscrito da ognuno dei paesi membri dovra' essere conforme alle modalita' legali in vigore nei rispettivi paesi. Il pagamento sara' effettuato in dollari U.S.A. La Societa' stabilira' il o i luoghi di pagamento. c) Le azioni inizialmente sottoscritte dai membri fondatori saranno emesse alla pari. d) Le condizioni di sottoscrizioni e le date di pagamento delle azioni emesse successivamente alla sottoscrizione iniziale delle azioni da parte dei membri fondatori, che non siano state sottoscritte ai sensi dell'Articolo II, Sezione 2 (b) del presente Accordo, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Societa'. Sezione 4. Restrizioni ai trasferimenti ed alla sottoposizione a vincoli delle azioni Le azioni della Societa' non potranno essere impegnate, vincolate o trasferite, tranne che a beneficio della Societa', a meno che l'Assemblea dei Governatori, con una maggioranza dei Governatori che rappresenti i quattro quinti dei voti dei membri, non approvi un trasferimento tra i membri. Sezione 5. Diritto preferenziale di sottoscrizione In caso di aumento di capitale, in base alle disposizioni della Sezione 2(c) e (d) del presente articolo, ciascun membro avra' diritto secondo i termini che possono essere stabiliti dalla Societa', a sottoscrivere una percentuale delle nuove azioni equivalenti alla percentuale che le azioni gia' da lui sottoscritte rappresentano nel capitale totale della Societa'. Tuttavia, nessun membro sara' tenuto a sottoscrivere detto aumento di capitale. Sezione 6. Limitazioni di responsabilita' La responsabilita' dei membri riguardo alle azioni da essi sottoscritte, sara' limitata alla parte non pagata del loro prezzo di emissione. Nessun membro potra' essere considerato responsabile degli obblighi della Societa', per il solo fatto che e' membro di quest'ultima.
Accordo-art. III
ARTICOLO III OPERAZIONI Sezione 1. Competenze Per realizzare i suoi obiettivi, la Societa' e' autorizzata a: a) individuare e promuovere progetti che soddisfino ai criteri di fattibilita' e di efficacita' economica, dando una preferenza ai progetti che presentano una o piu' delle seguenti caratteristiche: i) incoraggiano lo sviluppo e l'impiego delle risorse materiali ed umane nei paesi in via di sviluppo che sono membri della Societa'; ii) stimolano la creazione di posti di lavoro; iii) incoraggiano il risparmio e l'utilizzazione di capitale per investimenti produttivi; iv) contribuiscono al mobilizzo e/o economie di valuta; v) migliorano la capacita' di gestione e facilitano il trasferimento di tecnologia, e vi) incoraggiano una piu' vasta partecipazione pubblica alla proprieta' delle imprese mediante la partecipazione di un numero di investitori il piu' elevato possibile al capitale di tali imprese. b) Effettuare investimenti diretti, mediante la concessione di prestiti, e di preferenze mediante la sottoscrizione e l'acquisto di azioni o di strumenti di debito convertibili, in imprese cui il potere di voto e per la maggioranza in possesso di investitori che hanno la cittadinanza Latino-americana, ed effettuare investimenti indiretti in tali imprese tramite altri istituti finanziari; c) promuovere la partecipazione di altre fonti di finanziamento e/o competenze specializzate, mediante mezzi adeguati, ivi compresa l'organizzazione di sindacati di prestiti, la sottoscrizione di titoli e di partecipazioni, la costituzione di joint ventures di altre forme associative quali gli accordi di licenza, gli accordi di commercializzazione o i contratti di gestione; d) Procedere ad operazioni di co-finanziamento e assistere istituti finanziari nazionali, istituti internazionali ed agli istituti bilaterali di investimento; e) fornire cooperazione tecnica, ausilio finanziario ed assistenza generale in materia di gestione, e svolgere il ruolo di agente finanziario delle imprese; f) aiutare a costituire, migliorare, allargare e finanziare societa' di finanziamento dello sviluppo nel settore privato ed altri istituti, al fine di contribuire allo sviluppo di detto settore; g) promuovere la sottoscrizione di azioni e di titoli, ed estendere tali sottoscrizioni, purche' le condizioni appropriate siano soddisfatte sia individualmente, sia congiuntamente ad altri Istituti finanziari. h) Amministrare i fondi di altri istituti privati, pubblici o semipubblici. A tal fine la Societa' puo' firmare contratti di amministrazione e gestione fiduciaria. i) Svolgere le transazioni monetarie essenziali ad assicurare il buon funzionamento della attivita' della Societa'; e j) emettere obbligazioni, certificati di debito e certificati di partecipazione, e stipulare accordi di credito. Sezione 2. Altre forme di investimenti La Societa' puo' investire i suoi fondi nella forma o nelle forme che ritenga appropriate, alle circostanze, secondo le disposizioni della Sezione 7(b) suddetta. Sezione 3. Principi alla base delle operazioni. Nello svolgimento delle sue operazioni, la Societa' si atterra' ai seguenti principi: a) La Societa' non potra' imporre come condizione che le risorse di un finanziamento da essa effettuato siano utilizzati per acquistare beni e servizi provenienti da un determinato paese; b) La Societa' non si assumera' nessuna responsabilita' nella gestione di un'impresa nella quale abbia investito dei fondi e non esercitera' il suo diritto di voto, in questo settore, ne' in qualsiasi altro settore che, a parer suo, sia appunto, nell'ambiente del controllo gestionale. c) La Societa' concedera' finanziamenti alle condizioni che essa riterra' appropriate tenendo conto delle necessita' delle imprese, dei rischi in cui potrebbe incorrere la Societa', e dei termini e condizioni che sono normalmente ottenuti per finanziamenti analoghi, da investitori privati. d) La Societa' si sforzera' di ricostituire il suo capitale, cedendo i suoi investimenti, a condizione che possa farlo in maniera appropriata, a condizioni soddisfacenti, e, nei limiti indicati dalle disposizioni della Sezione (1a) (vi) suddetta; e) La Societa' si sforzera' di mantenere un'adeguata diversificazione dei suoi investimenti; f) La societa' applichera' criteri di fattibilita', finanziari, tecnici, economici, giuridici ed istituzionali, al fine di giustificare i suoi investimenti e per valutare l'adeguatezza delle garanzie; e g) La Societa' non intraprendera' nessun finanziamento per il quale, a suo avviso, del capitale sufficiente, a ragionevoli condizioni, potrebbe essere ottenuto. Sezione 4. Limiti a) Ad eccezione dell'investimento in attivita' liquide della Societa', di cui alla Sezione 7(b) del presente articolo, la Societa' effettuera' investimenti solo in imprese situate sul territorio di paesi membri regionali in via di sviluppo. Tali investimenti saranno effettuati in base ai criteri propri di una sana gestione finanziaria. b) La Societa' non fornira' fondi e non effettuera' altri investimenti in un'impresa situata sul territorio di un paese membro, se detto Stato muove obiezioni a detto finanziamento o a detto investimento. Sezione 5 Tutela degli interessi In caso di inadempienza in uno dei suoi investimenti di insolvenza, o di minaccia di insolvenza, da parte di un'impresa nella quale un investimento sia stato effettuato, o in ogni altra situazione che, secondo il parere della Societa', minaccia di compromettere detto investimento, nulla nel presente Accordo impedira' alla Societa' di adottare i provvedimenti e di esercitare i diritti che essa riterra' necessari per la tutela dei suoi interessi. Sezione 6. Restrizioni di cambio. I fondi incassati dalla Societa' o che le sono dovuti per i suoi investimenti sul territorio di uno Stato membro non sfuggiranno, solo in base a una qualunque disposizione del presente accordo, alle restrizioni, regolamentazioni e controlli dei cambi di ordine generale, in vigore nel territorio del paese membro. Sezione 7. Altri poteri La Societa' avra' altresi' il potere: a) di prendere a prestito fondi, ed a tal fine, di fornire le cauzioni o le garanzie che riterra' necessarie, fermo restando che il totale dell'ammontare dei prestiti non rimborsati o delle garanzie accordate dalla Societa', quale che sia la loro origine, non superi un importo equivalente al totale del suo capitale sottoscritto aumentato degli utili e delle riserve; b) di investire in obbligazioni ed in titoli negoziabili, come la Societa' vorra' disporre i fondi il cui impiego non e' immediatamente necessario alle sue operazioni di finanziamento come pure gli altri fondi che essa detiene per altri fini; c) di garantire i titoli che avra' sottoscritto, al fine di facilitarne la vendita; d) di comprare e/o vendere i titoli che avra' emesso o garantito o in cui essa abbia investito; e) di trattare, secondo le modalita' che la Societa' stessa vorra' stabilire, quelle questioni relative alle proprie attivita' che i suoi azionisti o parti terze vorranno affidarle, ed adempiere ai doveri derivanti dall'assunzione di tali incarichi fiduciari; f) esercitare ogni altro potere relativo alla sua attivita', che sia necessario o utile per la realizzazione del suo obiettivo, ivi compresa la firma di contratti e la conduzione degli atti legali necessari. Sezione 8. Divieto di svolgere attivita' politiche La Societa' ed i suoi funzionari non potranno interferire negli affari politici di un paese membro; le caratteristiche politiche del o dei paesi membri in questione non dovra' influire sulle loro decisioni. Al momento delle sue decisioni, la Societa' dovra' tener conto unicamente di fattori di natura economica che saranno valutati in maniera imparziale al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati nel presente Accordo.
Accordo-art. IV
ARTICOLO IV ORGANIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE Sezione I. Struttura della Societa' La Societa' sara' costituita da un'Assemblea di Governatori, un Consiglio di Amministrazione, un Presidente del Consiglio di Amministrazione, un Direttore Generale e ne faranno parte ogni altro funzionario e personale che il Consiglio di Amministrazione della Societa' riterra' necessario. Sezione 2. Assemblea dei governatori a) Tutti i poteri della Societa' sono devoluti all'Assemblea dei Governatori. b) Ogni Governatore ed ogni Governatore supplente della Banca interamericana di sviluppo, nominato da un paese membro della Banca che e' anche membro della Societa', sara' di diritto Governatore o Governatore supplente della Societa', salvo indicazione contraria di detto paese. Il Governatore supplente potra' votare solo in caso di assenza del titolare. L'Assemblea dei Governatori scegliera' uno dei Governatori in qualita' di Presidente. Ogni Governatore o Governatore supplente cessera' dalle sue funzioni se il paese membro che lo ha nominato cessa di essere membro della Societa'. c) L'Assemblea dei Governatori potra' delegare tutti i suoi poteri al Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei seguenti: i) Ammettere nuovi membri e stabilire le condizioni della loro ammissione; ii) aumentare o ridurre il capitale sociale; iii) pronunciare la sospensione di un membro; iv) conoscere e deliberare in appello in merito alle interpretazioni del presente Accordo effettuate dal Consiglio di Amministrazione; v) approvare, dopo aver esaminato i rapporti di revisione dei conti, i bilanci generali ed i conti perdite e profitti dell'Istituzione; vi) determinare le riserve, fissare la ripartizione degli utili netti e dichiarare i dividendi; vii) assicurarsi contrattualmente i servizi di esperti contabili esterni all'istituzione per verificare e certificare i bilanci generali, come pure i conti perdite e profitti dell'Istituzione; viii) emendare il presente Accordo; ix) decidere di porre fine alle operazioni della Societa' e procedere alla distribuzione dell'attivo. d) L'Assemblea dei Governatori terra' una sessione annua che si svolgera' in parallelo con la sessione annua dell'Assemblea dei Governatori della Banca interamericana di sviluppo. Altre riunioni potranno svolgersi su domanda del Consiglio di Amministrazione. e) Il quorum per ogni seduta dell'Assemblea dei Governatori sara' costituito dalla maggioranza dei Governatori, costituita da due terzi almeno del totale dei voti dei membri. L'Assemblea dei Governatori potra' adottare una procedura che permetta al Consiglio di Amministrazione, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno, di sottoporre una determinata questione al voto dei Governatori senza convocare l'Assemblea. f) L'Assemblea dei Governatori ed il Consiglio di Amministrazione, per quanto in suo potere, potranno adottare le regole ed i regolamenti necessari o appropriati alla gestione degli affari della Societa'. g) I Governatori ed i loro Supplenti non saranno rimunerati dalla Societa' per i loro servizi. Sezione 3. Voto a) Ciascun membro disporra' di un voto per ogni azione integralmente pagata che detiene e per ogni azione chiamata che avra' sottoscritto. b) Tranne che nei casi specialmente previsti, tutte le questioni sottoposte all'Assemblea dei Governatori o al Consiglio di Amministrazione saranno decise a maggioranza dei voti dei membri. Sezione 4. Consiglio di Amministrazione a) il Consiglio di Amminstrazione sara' responsabile della gestione delle operazioni della Societa', ed a tal fine esercitera' tutti i poteri che gli sono conferiti dal presente Accordo o che gli saranno delegati dall'Assemblea dei Governatori. b) Gli Amministratori ed i loro supplenti saranno eletti o designati tra gli Amministratori della Banca ed i loro supplenti tranne che nei casi seguenti: (i) un paese membro, o un gruppo di paesi membri della Societa', e' rappresentato al Consiglio di Amministrazione della Banca da un Amministratore e da un supplente che e' cittadino di un paese che non e' membro della Societa'; e ii) Data la diversa struttura di partecipazione e di camplicazione, i paesi membri di cui alla Sezione 4 (c) (iii) che segue possono, in base allo schema di avvicendamento tra essi stabilito nominare alle cariche loro spettanti i propri rappresentanti al Consiglio di Amministrazione della Societa', qualora non possano essere adeguatamente rappresentati dagli Amministratori della Banca o dai loro supplenti; c) Il Consiglio di Amministrazione della Societa' sara' composto: i) da un Amministratore nominato dal Paese membro che possiede il maggior numero di azioni della Societa'; ii) da nove Amministratori eletti dai Governatori dei paesi membri regionali in via di sviluppo; e iii) da due Amministratori eletti dai Governatori degli altri paesi membri. L'Assemblea dei Governatori adottera' il Regolamento che fissa la procedura di elezione degli Amministratori, mediante con maggioranza di almeno i due terzi dei voti dei membri. I Governatori dei Paesi membri di cui al comma (iii) summenzionato, potranno eleggere un Amministratore supplementare alle condizioni e nel termine fissato da detto regolamento. Qualora tali condizioni non potessero essere soddisfatte, l'Amministratore potra' essere eletto dai Governatori dei paesi membri regionali in via di sviluppo, in base alle disposizioni di detto Regolamento. Ogni Amministratore nominera' un supplente il quale, in sua assenza, avra' pieni poteri per agire in sua vece. d) Nessun Amministratore puo' esercitare contemporaneamente le funzioni di Governatore della Societa'. e) Gli Amministratori saranno eletti con un mandato di tre anni e possono essere rieletti per successivi mandati. f) Ogni Amministratore potra' esprimere il numero di voti a cui hanno diritto il membro o i membri della Societa', in cui voti hanno concorso alla sua elezione o designazione. g) L'insieme dei voti che un Amministratore ha diritto di esprimere, verra' espresso in un voto unitario. h) In caso di assenza temporanea di un Amministratore o del suo Supplente, l'Amministratore o, eventualmente, il suo Supplente, puo' nominare una persona per rappresentarlo. i) La carica di un Amministratore avra' fine se tutti i membri, i cui voti hanno concorso alla sua elezione o designazione, cessano dall'essere membri della Societa'. j) Il Consiglio di Amministrazione sara' in funzione presso la sede della Societa' o, a titolo eccezionale, in qualsiasi altro luogo fissato da detto Consiglio, e si riunira' ogni qualvolta cio' sia richiesto dalle attivita' della Societa'. k) Il quoru di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione sara' costituito dalla maggioranza degli Amministratori costituita da almeno due terzi del totale dei voti. l) Un paese membro della Societa' ha diritto ad inviare un rappresentante ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti di esaminare una questione che lo riguarda in maniera particolare. Tale diritto di rappresentanza sara' regolamentato dall'Assemblea dei Governatori. Sezione 5. Organizzazione di base Il Consiglio di Amministrazione fissera' la struttura di base della Societa', ivi compreso il numero e le responsabilita' generali delle principali cariche amministrative e professionali, ed approvera' il bilancio preventivo dell'Istituto. Sezione 6. Comitato esecutivo del Consiglio di Amministrazione. a) Il Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione sara' composto: i) da una persona che sara' l'Amministratore o il Supplente designato dal paese membro che possiede il numero piu' elevato di azioni della Societa'; ii) da due persone prescelte tra gli Amministratori che rappresentano i paesi regionali in via di sviluppo membri della Societa'; e iii) da una persona scelta tra gli Amministratori che rappresentano gli altri paesi membri. L'elezione dei membri del Comitato Esecutivo e dei loro supplenti, di cui e' questione nei comma (ii) e (iii) summenzionati sara' effettuata dai membri di ciascuno dei gruppi competenti in conformita' con la procedura che sara' stata convenuta da ogni gruppo. b) Il presidente del Consiglio di Amministrazione presiedera' le riunioni del Comitato. In sua assenza, un membro del Comitato, eletto secondo uno schema di avvicendamento, presiedera' le riunioni. c) Il Comitato esaminera' tutti i prestiti e gli investimenti della Societa' in imprese situate nei paesi membri. d) Tutti i prestiti e gli investimenti dovranno essere approvati a maggioranza dai membri del Comitato. Il quorum richiesto per ogni riunione del Comitato sara' costituito da tre membri. L'assenza o l'astensione di un membro saranno considerati come un voto negativo. e) Ogni operazione approvata dal Comitato dovra' fare l'oggetto di un rapporto al Consiglio di Amministrazione. Su domanda di un Amministratore, l'operazione sara' sottoposta al voto del Consiglio di Amministrazione. In assenza di tale domanda, nel termine fissato dal Consiglio, l'operazione sara' considerata comme approvata dal Consiglio. f) In caso di parita' di voti su una proposta di operazione, tale proposta sara' rinviata alla direzione del Comitato ai fini di un nuovo esame. Qualora, dopo questa nuova revisione in seno al Comitato, si verificasse di nuovo una pari ripartizione di voti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione avra' diritto di esprimere il voto decisivo nel Comitato. g) Se il Comitato respinge un'operazione, il Consiglio di Amministrazione, su domanda di un Amministratore, potra' esigere che il rapporto della direzione in merito a tale operazione, con un resoconto dell'esame effettuato dal Comitato, gli venga comunicato il Consiglio stesso affinche' possa esaminarlo ed eventualmente formulare una raccomandazione sulle questioni tecniche e di politica relative a detta operazione e ad ogni altra simile operazione che sara' effettuata in avvenire. Sezione 7. Presidente, Direttore Generale e funzionari a) Il Presidente della Banca sara' di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societa'. Egli presiedera' le riunioni del Consiglio di Amministrazione ma non avra' diritto di voto, tranne che in casi di ripartizione pari dei voti, nel qual caso sara' tenuto ad esprimere il voto decisivo. Egli potra' partecipare alle riunioni dell'Assemblea di Governatori, ma non avra' diritto di voto. b) Il Direttore Generale della Societa' sara' desginato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza di quattro quinti del totale dei voti, su raccomandazione del suo Presidente per il periodo da quest'ultimo stabilito. Il Direttore Generale sara' il capo dei funzionari e degli impiegati della Societa'. In base alle direttive del Consiglio di Amministrazione ed alla supervisione generale del suo Presidente, egli gestira' gli affari correnti della Societa' e sara' incaricato, in consultazione con questi ultimi, dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento di funzionari ed impiegati. Il Direttore generale puo' partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto. Le sue funzioni avranno fine per dimissioni, o per decisione del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza di tre quinti del totale dei voti, compreso il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. c) Qualora si debbano svolgere attivita' che necessitano di competenze specilizzate o che non possono essere eseguite dal personale ordinario della societa', questa ricevera' l'assistenza tecnica del personale della Banca, o in caso di non disponibilita' di quest'ultima, essa potra' richiedere i servizi di esperti e consulenti su base temporanea. d) I funzionari e gli impiegati della Societa', nell'esercizio delle loro funzioni, saranno al servizio completo della Societa', e non riconosceranno nessuna altra autorita'. Tutti i paesi membri rispetteranno la natura internazionale di detto vincolo. e) La Societa' terra' debitamente conto della necessita' di garantire i piu' alti livelli di efficienza, di competenza ed integrita' come obiettivo primario, nella assunzione del personale e nella determinazione delle modalita' relative al servizio dello stesso. Essa prendera' anche in considerazione la necessita' di garantire la piu' vasta rappresentanza geografica al momento dell'assunzionale del suo personale, tenendo conto della vocazione regionale dell'Istituzione. Sezione 8. Rapporti con la Banca. a) La Societa' costituira' un'entita' distinta e separata dalla Banca. Le risorse della Societa' saranno separate e distinte da quelle della Banca. Le disposizioni della presente sezione non impediranno alla Societa' di concludere accordi con la Banca per quanto riguarda gli strumenti, il personale ed i servizi, e per il rimborso delle spese amministrative pagate da una delle organizzazioni per conto dell'altra. b) La Societa' cerchera', per quanto possibile, di utilizzare i mezzi, le installazioni ed il personale della Banca. c) Nessuna disposizione del presente Accordo potra' rendere la Societa' responsabile degli atti della Banca e degli obblighi da essa assunti. Ne' la Banca potra' essere responsabile degli atti e degli obblighi della Societa'. Sezione 9. Pubblicazione delle relazioni annuali e loro distribuzione a) La Societa' pubblichera' una relazione annuale contenente la certificazione dello stato contabile, trasmettera' anche a tutti i Paesi membri un resoconto trimestrale della sua situazione finanziaria, e un conto profitti e perdite da cui risultino i risultati delle sue operazioni. b) La Societa' potra' pubblicare ogni altro rapporto che riterra' utile per il raggiungimento dei suoi obbiettivi e delle sue funzioni. Sezione 10. Dividendi. a) L'Assemblea dei Governatori potra' stabilire dopo aver provveduto alla costituzione delle riserve, quale parte di reddito netto e di saldi attivi della Societa' sara' distribuita a titolo di dividendi. b) La distribuzione dei dividendi sara' proporzionale alle azioni del capitale effettivamente pagato in possesso di ciascun Paese membro. c) La Societa' determinera' le modalita' di pagamento e la valuta o le valute di pagamento dei dividendi.
Accordo-art. V
ARTICOLO V RITIRO E SOSPENSIONE DEI MEMBRI Sezione 1 - Diritto di ritiro. a) Ciascun Paese membro potra' ritirarsi dalla Societa' notificando per iscritto la sua decisione alla sede di quest'ultima. Il ritiro sara' definitivo alla data specificata nella lettera di notifica, ma in nessun caso prima di sei mesi dalla data di ricevimento della lettera da parte della Societa'. Durante questo periodo intermedio, il Paese membro potra' in ogni momento riconsiderare la sua decisione di ritiro, notificandone per iscritto la Societa'. b) Perfino dopo aver notificato il suo ritiro, il Paese membro non sara' liberato dalle sue responsabilita' nei confronti della Societa', per quanto riguarda gli obblighi ai quali era vincolato alla data della consegna della lettera di ritiro, inclusi quelli indicati nella Sezione 3 del presente Articolo. Tuttavia, se il ritiro diviene definitivo, il membro non avra' nessuna responsabilita' per gli obblighi derivanti dalle operazioni della Societa' effettuate dopo il ricevimento dell'avviso di ritiro. Sezione 2 - Sospensione della partecipazione a) Se un Paese membro manchi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi, previsti dall'Accordo costitutivo, nei confronti della Societa', questa potra' pronunciare la sua sospensione mediante una decisione presa dall'Assemblea dei Governatori, con la maggioranza di almeno tra quarti dei voti dei membri che includa i due terzi dei Governatori. b) Il Paese cosi' colpito da sospensione perdera' automaticamente la sua qualita' di membro entro un anno dalla data di detta sospensione, a meno che l'Assemblea dei Governatori, con la stessa maggioranza prevista al paragrafo (a) precedente, non prenda la decisione di annullare la sospensione. c) Il Paese cosi' colpito da sospensione non potra', fino a quando sara' in vigore il provvedimento di sospensione, esercitare nessuno dei diritti derivanti dal presente Accordo, ad eccezione del diritto di ritiro, ma continuera' ad essere vincolato a tutti gli obblighi che gli spettano. Sezione 3. Modalita' di ritiro a) Dal momento in cui un Paese cessi di essere membro, non partecipera' piu' ai profitti, ne' alle perdite dell'Istituzione, e incorrera' in alcuna responsabilita' relativamente ai prestiti ed alle garanzie contratti posteriormente dalla Societa'. La Societa' prendera' i provvedimenti necessari per riacquistare le azioni, del Paese in questione, nell'ambito del regolamento dei conti con lo stesso in conformita' alle disposizioni della presente sezione. b) La Societa' ed un membro possono accordarsi sul ritiro dalla partecipazione e in merito al riacquisto delle azioni detenute da detto membro, alle condizioni che riterranno appropriate alle circostanze. Qualora detto accordo non venga realizzato nei tre mesi successivi all'annuncio, da parte del membro, del suo desiderio di ritirarsi, o entro un termine convenuto dai due, il prezzo di riacquisto delle azioni sara' pari al valore risultante dai libri della Societa' nel giorno in cui questo Paese abbia cessato di essere membro, detto valore essendo determinato dagli stati finanziari revisionati della Societa'. c) Il pagamento delle azioni avverra' in cambio della consegna dei certificati corrispondenti, con rate e, alle scadenze, e nelle valute disponibili che saranno stabilite dalla Societa' in base alla sua situazione finanziaria. d) Nessuna somma dovuta ad un Paese membro, in applicazione della presente sezione, in cambio delle sue azioni, gli verra' in alcun caso pagata prima della scadenza del termine di un mese successivo alla data in cui detto membro abbia cessato di appartenere all'Istituzione. Se la Societa' pone fine in questo periodo alle sue operazioni, diritti del membro in questione saranno determinati in base alle disposizioni dell'Articolo VI e detto membro, ai fini del medesimo articolo, sara' considerato ancora come membro della Societa', tranne che per il diritto di voto.
Accordo-art. VI
ARTICOLO VI SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI Sezione 1. Sospensione delle operazioni. In una emergenza, il Consiglio di Amministrazione potra' sospendere le operazioni relative a nuovi investimenti, prestiti e garanzie, sino a quando l'Assemblea dei Governatori non abbia modo di esaminare la situazione ed adottare le misure pertinenti. Sezione 2. Cessazione delle operazioni. a) La Societa' puo' porre fine alle sue operazioni mediante una decisione dell'Assemblea dei Governatori adottata con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti dei paesi membri i due terzi dei Governatori. A cessazione delle operazioni, la Societa' porra' immediatamente fine alle sue attivita' ad eccezione di quelle relative alla conservazione, alla tutela, ed alla realizzazione del suo attivo, come pure all'adempimento dei suoi obblighi. b) Sino al giorno dell'adempimento definitivo dei suoi obblighi e della ripartizione del suo saldo attivo, la Societa' manterra' la sua personalita' giuridica, e tutti i diritti e gli obblighi reciproci della Societa' e dei suoi membri, previsti al presente Accordo, rimarranno invariati, rimanendo inteso tuttavia che nessun membro potra' essere sospeso dalla sua qualifica, ne' si ritirera', e che nessun versamento sara' fatto ai membri, fatte salve le disposizioni del presente articolo. Sezione 3. Responsabilita' dei Paesi membri e pagamento dei debiti a) La responsabilita' dei membri derivante dalle sottoscrizioni al capitale, rimarra' in vigore fino all'adempimento degli obblighi della Societa', ivi inclusi gli obblighi eventuali. b) Tutti i creditori diretti saranno pagati con i saldi attivi della Societa', cui sono imputabili tali obblighi successivamente e con i versamenti alla Societa', a titolo di sottoscrizioni non pagate, cui detti crediti sono imputabili. Prima di effettuare un pagamento ai creditori che sono in possesso di crediti diretti, il Consiglio di Amministrazione adottera' le misure che riterra' necessarie, al fine di garantire una ripartizione proporzionale tra i detentori di crediti diretti e di crediti eventuali. Sezione 4 - Ripartizione degli attivi. a) Nessun attivo potra' essere ripartito tra i membri, in ragione delle azioni che detengono nella Societa', prima che tutti gli obblighi nei confronti dei creditori, imputabili a dette azioni, non siano stati assolti o che sia stata data assicurazione riguardo al loro adempimento. Tale ripartizione deve inoltre essere approvata con decisione dell'Assemblea dei Governatori, adottata ad una maggioranza di almento tre quarti dei voti dei membri, inclusi i due terzi dei governatori. b) Qualsiasi ripartizione dell'attivo tra i membri sara' proporzionale al numero di azioni detenute da ogni paese, e sara' effettuata nei termini ed alle condizioni che la Societa' avra' ritenuto giuste ed eque. Le parti di attivo da distribuire non faranno necessariamente parte della medesima categoria. Nessun membro potra' beneficiare di detta ripartizione dell'attivo, fino a quando non abbia assolto tutti i suoi obblighi verso la Societa'. c) Un membro che riceve parti dell'attivo, distribuito in conformita' al presente Articolo, usufruira', su dette parti, dei medesimi diritti di cui godeva la Societa' prima della ripartizione delle suddette parti.
Accordo-art. VII
ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA, IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI Sezione 1. Portata dell'Articolo. Al fine di permettere alla Societa' di raggiungere i suoi obiettivi e di svolgere le attribuzioni che le sono assegnate, lo status giuridico, le immunita', le esenzioni ed i privilegi definiti nel presente articolo, saranno riconosciuti alla Societa' nei territori di ogni Paese membro. Sezione 2. Personalita' giuridica. La Societa' avra' la personalita giuridica, ed in particolare, la piena capacita' di: a) concludere contratti; b) acquistare e disporre di beni mobili ed immobili; e c) adire i Tribunali ed avviare procedure amministrative. Sezione 3. Procedure legali. a) Un'azione legale potra' essere intentata contro la Societa' solo davanti 4 Tribunali competenti per giurisdizione nei territori dei paesi membri nei quali essa possiede un Ufficio, abbia designato un agente incaricato di ricevere citazioni o ordini di comparizione, o nel quale abbia emesso o garantito titoli. Nessuna azione legale potra' tuttavia essere intentata contro la Societa' da parte di Paesi membri o di persone che agiscano per conto di detti Paesi o in base a un diritto che le derivi da tali Paesi. Tuttavia, tali Paesi o persone potranno ricorrere per definire le controversie tra la Societa' ed i suoi Paesi membri a procedure speciali, come stabilito nel presente Accordo, nelle regole e regolamenti della Societa', o nei contratti con essa stipulati. b) I beni e l'attivo della Societa', in qualsiasi luogo si trovino e quali che siano i detentori, saranno immuni da ogni forma di sequestro, confisca o esecuzione forzata prima della pronuncia di una sentenza definitiva contro la Societa'. Sezione 4. Immunita' dell'Attivo I beni e l'attivo della Societa' in qualsiasi luogo si trovino, e quali che siano i detentori, saranno esenti da perquisizioni, sequestri, confische, espropri, o da ogni altra forma di pignoramento o di presa di possesso forzato ordinato dal potere legislativo o esecutivo. Sezione 5. Inviolabilita' degli archivi Gli archivi della Societa' saranno inviolabili. Sezione 6. Immunita' dell'attivo nei confronti delle misure restrittive Al fine di permettere alla Societa' di raggiungere il suo obiettivo, di svolgere le sue competenze e di portare a termine le sue operazioni in applicazione del presente Accordo, tutti i beni ed altri attivi della Societa' saranno esenti da restrizioni, regolamenti, controlli e moratorie di qualsiasi natura, tranne disposizione contraria del presente Accordo. Sezione 7. Privilegi in materia di comunicazioni Le comunicazioni ufficiali della Societa' usufruiranno, da parte di ogni Paese membro, del medesimo trattamento che il detto Paese accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri. Sezione 8. Immunita' e privilegi del personale Tutti i Governatori, gli Amministratori i loro supplenti, come pure i funzionari ed impiegati della Societa' godranno dei privilegi ed immunita' seguenti: a) Immunita' da procedimenti legali per atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, a meno che la Societa' stessa non rinunci a tale immunita'. b) Qualora non siano cittadini del Paese nel quale risiedono, godranno delle stesse immunita' per quanto riguarda le restrizioni all'immigrazione, le modalita' d'immatricolazione degli stranieri e gli obblighi militari, e delle stesse agevolazioni, per quanto riguarda le disposizioni di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalenti degli altri Paesi membri. c) I medesimi privilegi rispetto alle facilitazioni di viaggio, che i Paesi membri concedono ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di pari rango di altri Paesi membri. Sezione 9. Esenzioni fiscali a) La Societa', i suoi redditi, i suoi beni, ed altri attivi, come pure ogni transazione ed operazione che essa effettui ai sensi del presente Accordo, saranno esonerati da ogni tipo di gravame tributario e da ogni dazio doganale. La Societa' sara' altresi' esente da ogni obbligo relativo al pagamento, trattenuta o riscossione di imposte o diritti doganali. b) Le retribuzioni e gli emolumenti versati dalla Societa' ai suoi funzionari o impiegati che non siano cittadini del Paese nel quale esercitano le loro funzioni, sono altresi' esenti da ogni imposta. c) Sulle obbligazioni o sui valori emessi dalla Societa', ivi compresi gli utili o gli interessi che ne derivano, quale che sia il detentore di detti titoli, non sara' percepita nessuna tassa: i) che sia di natura discriminante nei confronti di dette obbligazioni o valori solo per il fatto che sono emesse dalla Societa'; ii) La cui sola base giuridica siano il luogo e la valuta di emissione, oppure la valuta di regolamento o di pagamento, o infine il sito di un'agenzia o di un Ufficio di affari della Societa'. d) Sulle obbligazioni o valori garantiti dalla Societa', ivi inclusi i dividendi o interessi che ne derivano, quale che sia il detentore del titolo, non sara' percepita nessuna imposta: i) che sia di natura discriminante nei confronti di dette obbligazioni o valori, per il solo fatto che la garanzia e' concessa dalla Societa'; ii) La cui unica base giuridica sia il sito di un'agenzia o di un Ufficio di affari della Societa'. Sezione 10. Attuazione Ciascun Paese membro adottera', in conformita' al proprio sistema giuridico ogni provvedimento necessario per applicare, nei limiti del proprio territorio i principi enunciati nel presente Articolo, ed informera' la Societa' di tutto quanto e' stato realizzato a tal fine. Sezione 11. Rinuncia La Societa' puo a sua discrezione, rinunciare ad uno qualsiasi dei privilegi ed immunita' conferitile dal presente Articolo nella misura ed alle condizioni di sua scelta.
Accordo-art. VIII
ARTICOLO VIII EMENDAMENTI Sezione 1. Emendamenti a) Il presente Accordo potra' essere emendato per decisione dell'Assemblea dei Governatori adottata ad una maggioranza costituita da almeno i quattro quinti del totale dei voti che comprendono i due terzi dei Governatori. b) Nonostante le disposizioni del paragrafo a) summenzionato, sara' richiesta l'unanimita' dei voti dell'Assemblea dei Governatori per l'approvazione di un emendamento relativo a: i) il diritto di ritirarsi dalla Societa' previsto all'art. V; sezione 1; ii) il diritto di acquistare azioni della Societa' previsto all'articolo II, sezione 5; e iii) la limitazione della responsabilita' prevista all'articolo II, sezione 6. c) Ogni proposta tesa ad emendare il presente Accordo, sia che emani da un Paese membro o dal Consiglio di Amministrazione, sara' comunicata al Presidente dell'Assemblea dei Governatori, che la sottoporra' all'esame dell'Assemblea. Qualora l'emendamento proposto venga adottato, la Societa' ne certifichera' l'accettazione mediante notifica ufficiale a tutti i paesi membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri tre mesi dopo la data della notifica ufficiale, a meno che l'Assemblea dei Governatori non abbia fissato un'altra data.
Accordo-art. IX
ARTICOLO IX INTERPRETAZIONE ED ARBITRATO Sezione I - Interpretazione. a) Qualsiasi divergenza nell'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo, che sorgesse tra un Paese membro e la Societa' o tra i membri, sara' sottoposta alla decisione del Consiglio di Amministrazione. I membri particolarmente interessati alla controversia in discussione, avranno diritto a farsi rappresentare al Consiglio di Amministrazione, in conformita' all'Articolo IV, Sezione 4, paragrafo (1). b) Nel caso di una qualsiasi decisione del Consiglio di Amministrazione presa in virtu' del paragrafo precedente, ogni paese membro potra' chiedere che la controversia sia portata davanti l'Assemblea dei Governatori, la cui decisione sara' inappellabile. Sino a quando la decisione dell'Assemblea dei Governatori rimarra' pendente, la Societa' potra', nella misura in cui lo giudichera' necessario, agire in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione. Sezione 2. Arbitrato. Qualora un disaccordo dovesse sorgere tra la Societa' ed un paese che abbia cessato di essere membro, o tra la Societa' ed un paese membro, dopo che sia stata presa la decisione di porre fine alle operazioni di detta istituzione, tale disaccordo sara' sottoposto all'arbitrato di un tribunale composto da tre arbitri. Una arbitro sara' nominato dalla Societa', un altro dal membro interessato ed il terzo, a meno che le parti convengano diversamente, dal Presidente della Corte Internazionale di giustizia. Qualora gli sforzi per pervenire ad un accordo unanime dovessero fallire, le decisioni saranno, adottate a maggioranza dei tre arbitri. Il terzo arbitro avra' pieni poteri per regolare qualsiasi questione di procedura sulla quale le parti si siano trovate in disaccordo.
Accordo-art. X
ARTICOLO X DISPOSIZIONI GENERALI Sezione 1. Sede della Societa' La sede della Societa' sara' stabilita nella medesima localita' di quella dove si trova la sede della Banca. Il Consiglio di Amministrazione della Societa' potra' istituire un ufficio sul territorio di ogni paese membro con una maggioranza di almeno due terzi dei voti dei membri. Sezione 2. Rapporti con altri istituzioni. La Societa' puo stipulare accordi con altre istituzioni per fini compatibili con il presente Accordo. Sezione 3. Organi di collegamento. Ogni membro designera' un organo ufficiale incaricato di assicurare le comunicazioni con la Societa' per questioni relative al presente Accordo.
Accordo-art. XI
ARTICOLO XI DISPOSIZIONI FINALI Sezione 1 - Firma ed accettazione a) Il presente Accordo sara' depositato presso la Banca, dove rimarra' aperto - fino al 31 dicembre 1985, o ad altra data stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Societa' per la firma dei rappresentanti dei paesi indicati all'Allegato A. Qualora il presente Accordo non fosse entrato in vigore, un'ulteriore data potrebbe essere fissata dai rappresentanti dei paesi firmatari dell'Atto finale dei negoziati relativi alla costituzione della Societa' inter-americana d'investimento. Ogni paese firmatario dovra' depositare ufficialmente alla Banca uno strumento che indichi la sua accettazione o ratifica del presente Accordo, secondo la sua legislazione, e che indichi anche che ha preso le disposizioni necessarie ad assolvere tutti gli obblighi che ne derivano. b) La Banca inviera' copie autenticate del presente Accordo ai suoi membri e li informera', in tempo utile, di ogni firma e di ogni deposito di strumento di accettazione o di ratifica che sia stata effettuata in conformita' al paragrafo precedente, come pure delle loro rispettive date. c) A decorrere dalla data alla quale la Societa' avra' iniziato le sue operazioni, la Banca potra' ricevere la firma e gli strumenti di accettazione o di ratifica del presente Accordo da ogni paese, il cui ingresso in qualita' di membro avvenga in conformita' ai termini dell'Articolo II, Sezione 1 (b). Sezione 2. Entrata in vigore a) Il presente Accordo entrera' in vigore dopo la firma ed il deposito degli strumenti di accettazione o di ratifica - in conformita' alla Sezione 1 del presente articolo - da parte dei rappresentanti dei paesi, le cui sottoscrizioni rappresenteranno almeno due terzi del totale delle sottoscrizioni stipulate all'Allegato A, e dovranno includere: i) le sottoscrizioni del paese membro con il massimo numero di azioni, e ii) le sottoscrizioni dei paesi in via di sviluppo, membri regionali, il cui totale di azioni sia superiore al totale delle altre sottoscrizioni. b) I paesi i cui strumenti di accettazione o di ratifica siano stati depositati antecedentemente alla data alla quale l'Accordo e' entrato in vigore, saranno considerati membri a tale data. Gli altri paesi diverranno membri alla data del deposito del loro strumento di accettazione o di ratifica. Sezione 3. Apertura delle operazioni. Il Presidente convochera' la prima riunione dell'Assemblea dei Governatori non appena il presente Accordo sara' entrato in vigore, in conformita' alla Sezione 3 del presente articolo. La Societa' iniziera' le sue attivita' alla data di questa riunione. Redatto a Washington, distretto di Columbia, Stati Uniti d'America, in un solo originale recante la data del 19 novembre 1984, i cui testi spagnolo, inglese, francese e portoghese faranno ugualmente fede e ssaranno depositati negli archivi della Banca inter-americana di sviluppo, la quale ha manifestato, apponendo la sua firma in calce al presente Accordo, il suo intento di agire in qualita' di depositario dell'Accordo e di notificare a tutti i governi dei membri di cui all'Allegato A, la data di entrata in vigore del presente Accordo, secondo l'Articolo XI, Sezione 2.
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DEL CAPITALE AUTORIZZATO DELLA SOCIETA' (in azioni aventi valore nominale di $ 10,000) NUMERO DI PAESI AZIONI DEL CAPITALE INIZIALE PAGABILE PERCENTUALE Argentina 2,327 11.636 1/ Brazil 2,327 11.636 1/ Mexico 1,498 7.490 2/ Venezuela 1,248 6.238 3/ ----- ----- - Sotto-totale 7,400 37.000 Chile 690 3.45 Colombia 690 3.45 Peru' 420 2.10 ----- ------ Sotto-totale 1,800 9.00 Bahamas 43 0.215 Barbados 30 0.150 Bolivia 187 0.935 Costa Rica 94 0.470 Dominican Republic 126 0.630 Ecuador 126 0.630 El Salvador 94 0.470 Guatemala 126 0.630 Guyana 36 0.180 Haiti 94 0.470 Honduras 94 0.470 Jamaica 126 0.630 Nicaragua 94 0.470 Panama 94 0.470 Paraguay 94 0.470 Trinidad and Tobago 94 0.470 Uruguay 248 1.240 ------ ------ Sotto-totale 1,800 9.000 ------ ------ TOTALE 11,000 55.000 Numero di azioni del PAESI capitale iniziale da PERCENTUALE pagare United States of America 5.100 25.50 Other Countries Austria 100 0.50 France 626 3.13 Germany, Fed. Rep. of 626 3.13 Israel 50 0.25 Italy 626 3.13 Japan 626 3.13 Netherlands 310 1.55 Spain 626 3.13 Switzerland 310 1.55 ------ ------ Subtotal 3,900 19.50 ------ ------ GRAND TOTAL 20,000 100.00 ====== ====== 1. I rappresentanti dell'Argentina e del Brasile hanno dichiarato che la loro partecipazione al capitale della Societa' dovrebbe non solo corrispondere alla loro partecipazione al capitale della BID, ma anche mantenere la loro percentuale di partecipazione in relazione al totale dei contributi dei paesi reginali in via di sviluppo al capitale della Banca. 2. La delegazione del Messico aderisce a detta sottoscrizone al fine di contribuire ad eliminare l'eccedenza di sottoscrizioni che ha impedito l'entrata in funzione della Soceta' Inter-americana di Investimenti. Essa tuttavia tiene a che sia espresso, nel resoconto, il desiderio manifestato dal Messico, di accrescere la sua partecipazione al capitale sociale di queste organizzanioni multilaterali, affinche' il sistema degli indicatori rifletta obiettivamente la rilevanza di detto Paese al livello economico, della popolazione e dei bisogni in materia di sostegno finanziario per permettergli di continuare il suo sviluppo. 3. Il Venezuela ratifica la sua decisione di sottoscrivere 1.248 azioni della Societa' inter-americana d'Investimento, il che gli garantisce una partecipazione di 6,238% al capitale sociale di quest'ultima, al fine di consentire a detta Societa' di iniziare le sue attivita' a scadenze ravvicinate. Il Venezuela tuttavia, auspica che nel resoconto sia riportato il suo desiderio, gia' varie volte espresso, di accrescere, in avvenire, la sua partecipazione al capitale sociale.