LEGGE 19 luglio 1988, n. 313

Type Legge
Publication 1988-07-19
Ultimo aggiornamento 1988-08-04
State In force
Source Normattiva
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Articolo 70 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1› ottobre 1986 o ad una data qualsiasi successiva, se a tale data i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 65% delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrera' inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente accordo non sara' entrato in vigore a titolo definitivo in conformita' del paragrafo 1, entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1o ottobre 1986 se a tale data i governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati all'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 60% delle importazioni, totali, quali sono indicate nell'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio. 3. Se le condizioni in entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 1o ottobre 1986, il segretario generale delle Nazioni Unite convochera', entro il piu' breve termine, una riunione dei governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. I governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente, a partire da una data che potranno determinare, o adottare qualunque altra decisione che riterranno necessaria. Tuttavia, le condizioni del presente accordo relative alle misure d'intervento sul mercato non entreranno in vigore a meno che i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi indicati nell'allegato D hanno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure hanno notificato al depositario la loro intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. 4. Un governo a cui nome e' stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione provvisoria dopo l'entrata in vigore del presente accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica entrano in vigore a partire dalla data di tale deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, secondo le disposizioni del paragrafo 1, articolo 69.

Accordo-art. 71

Articolo 71 Riserve Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.

Accordo-art. 72

Articolo 72 Recesso 1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo' recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione. 2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica. Se, a seguito del recesso, i membri del presente accordo risultano in numero inferiore rispetto alle disposizioni previste dal paragrafo 1, articolo 70 relative all'entrata in vigore di detto accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e prendere decisioni appropriate che, con votazione speciale, possono includere la sospensione delle disposizioni relative alle misure d'intervento sul mercato.

Accordo-art. 73

Articolo 73 Espulsione Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 3, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, puo' con votazione speciale, espellere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il membro cessa di appartenere all'Organizzazione.

Accordo-art. 74

Articolo 74 Liquidazione dei conti in casi di recesso o di espulsione 1. In caso di recesso o di espulsione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da detto membro, che d'altra parte e' tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o dell'espulsione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente accordo ai termini dell'articolo 76, paragrafo 2, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli sembra piu' equo. 2. Salvo restando le disposizioni del paragrafo 1, un membro che receda dal presente accordo, che ne sia espulso o che cessi in altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione della scorta stabilizzatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, ne' degli altri averi dell'Organizzazione, a meno che non si tratti di un membro le cui esportazioni sono soggette alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1. In tal caso il membro ha diritto alla parte che gli spetta dei fondi della scorta stabilizzatrice all'atto della liquidazione di quest'ltima conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, rimanendo inteso che detto membro notifichera' il suo recesso con almeno dodici mesi di anticipo e in nessun caso prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 75

Articolo 75 Durata, proroga ed estinzione 1. Il presente accordo rimarra' in vigore sino alla fine del terzo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo proroga in applicazione del paragrafo 3 o estinzione anticipata in applicazione del paragrafo 4. 2. Fintantoche' il presente accordo sara' in vigore il Consiglio potra', con votazione speciale, decidere che formi oggetto di nuove trattative affinche' il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 o alla fine del periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3. 3. Prima della fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 il Consiglio potra', con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per due anni cacao. Prima del termine di questo periodo di due anni, il Consiglio puo', con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per un ulteriore anno cacao. Il Consiglio notifichera' al depositario la proroga o le proroghe. 4. In qualsiasi momento il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente accordo, il quale cessa allora di esistere alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma del paragrafo 1 dell'articolo 31 e a norma dell'articolo 32 sussistono finche' non siano stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice. Il Consiglio notifica la decisione al depositario. 5. Il Consiglio restera' in funzione anche dopo l'estinzione del presente accordo per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, a verificarne definitivamente i conti e a suddividerne gli averi; durante questo periodo avra' i poteri ed esercitera' le funzioni necessarie a tale scopo. 6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente accordo, nella forma in cui e' prorogato a norma del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo membro cessa di far parte del presente accordo a partire dall'inizio del periodo di proroga.

Accordo-art. 76

Articolo 76 Emendamenti 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti un emendamento al presente accordo. L'emendamento ha efficacia cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri esportatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e delle parti contraenti rappresentanti almeno almeno il 75% dei membri importatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio puo' fissare con votazione speciale. Il Consiglio puo' stabilire un termine entro il quale le parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; se alla scadenza del termine l'emendamento non e' entrato in vigore, lo si considera revocato. 2. I membri a nome dei quali non e' stata fatta alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui quest'ultimo entra in vigore, cessano alla stessa data di partecipare al presente accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detti membri il termine di accettazione per permettere loro di completare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincolati dall'emendamento finche' non ne abbiano notificato l'accettazione. 3. Una volta adottata una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copia dell'emendamento al depositario. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente perche' l'emendamento produca i suoi effetti.

Accordo-art. 77

Articolo 77 Disposizioni supplementari e transitorie 1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1980. 2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'accordo internazionale sul cacao del 1980, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e di cui non venga specificato che scadano a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo. 3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'accordo internazionale sul cacao del 1972, dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 e dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo. In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate. Fatti a Ginevra, il 25 luglio millenovecentottantasei, i testi del presente accordo in lingua araba, inglese, francese russa e spagnola facenti tutti ugualmente fede. Il testo autentico in cinese del presente accordo sara' stabilito dal depositario e sottoposto per approvazione a tutti i firmatari e governi che hanno aderito al presente accordo.

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A Paesi produttori che esportano annualmente 10.000 tonnellate o piu' di cacao ordinario Brasile Malaysia Camerun Messico Costa d'Avorio Nigeria Repubblica Domenicana Togo Ghana

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B Paesi che sportano annualmente meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario Angola Liberia Benin Nicaragua Bolivia Papuasia-Nuova Guinea Colombia Peru' Congo Filippine Costa Rica Cuba Sao Tome' e Principe Guinea Equatoriale Sierra Leone Figi Isole Salomone Gabon Uganda Guatemala Repubblica Unita di Tanzania Haiti Vanuatu Honduras Zaire India

Accordo-Allegato C

ALLEGATO C Produttori di cacao fine ("fine o "flavour) 1. Paesi produttori che esportano esclusivamente cacao fine ("fine o "flavour) Dominica Saint Lucia Ecuador Saint Vincent e Grenadine Grenada Samoa Indonesia Sri Lanka Giamaica Suriname Madagascar Trinita' e Tobago Panama Venezuela 2. Paesi produttori che esportano, ma non esclusivamente cacao fine ("fine o "flavour) Costa Rica (25%) Sao Tome' e Principe (50%) Papuasia-Nuova Guinea (75%)

Accordo-Allegato D

ALLEGATO D Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70 (a) (in migliaia di tonnellate) Paese (b) 1982/83 1983/84 1984/85 Media Percentuale Costa d'Avorio 363,6 414,2 559,7 445,84 33,38 Brasile 272,7 302,5 336,6 303,93 22,76 Ghana 177,5 153,4 181,6 170,83 12,79 Nigeria 235,5 117,8 127,4 160,23 12,00 Camerun 104,2 111,1 114,7 110,00 8,24 Malaysia 65,8 97,3 92,1 85,07 6,37 Repubblica Domenicana 35,7 37,1 35,2 36,00 2,69 Togo 9,4 16,5 9,9 11,93 0,89 Messico 19,4 9,1 6,6 11,70 0,88 TOTALE 1 238,8 1 259,0 1 463,8 1 335,53 100,00 Fonte: Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao. Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel Bollettino trimestrale delle stastistiche del cacao, Londra, varie edizioni (a) Media per i tre anni 1982/83-1984/85, delle esportazioni nette di cacao in grani, aumentate delle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28. (b) Elenco limitato a quei paesi produttori che esportano mediamente 10.000 tonnellate o piu' di cacao ordinario all'anno.

Accordo-Allegato E

ALLEGATO E Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70(a) (in migliaia di tonnellate) Paese (b) 1982/83 1983/84 1984/85 Media Percentuale Stati Uniti d'America 436,9 405,7 478,3 440,3 22,50 Repubblica Federale di Germania 236,8 253,1 294,5 261,5 13,36 Paesi Bassi 201,4 216,9 234,1 217,5 11,11 Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 169,4 188,9 215,4 191,2 9,77 Regno Unito Gran Bretagna e Irlanda del Nord 118,6 130,9 148,0 132,5 6,77 Francia 112,4 118,8 118,1 116,4 5,95 Giappone 55,5 62,3 57,6 58,5 2,99 Italia 54,8 49,1 68,7 57,5 2,94 Belgio/ Lussemburgo 49,1 57,2 64,1 56,8 2,90 Spagna 40,4 38,9 38,6 39,3 2,01 Canada 32,5 38,0 42,2 37,6 1,92 Svizzera 32,3 32,8 32,7 32,6 1,67 Singapore 41,6 22,3 24,5 29,5 1,51 Australia 23,3 23,6 25,5 24,1 1,23 Repubblica Democratica tedesca 19,9 22,6 27,9 23,5 1,20 Polonia 18,4 16,5 24,1 19,7 1,01 Austria 18,9 18,8 19,6 19,1 0,98 Cecoslovacchia 17,1 18,3 18,7 18,0 0,92 Svezia 15,0 15,7 17,2 16,0 0,82 Ungheria 13,2 15,4 16,1 14,9 0,76 Cina 14,0 13,3 15,0 14,1 0,72 Argentina 11,0 16,8 14,3 14,0 0,72 Iugoslavia 8,9 9,2 18,2 12,1 0,62 Irlanda 8,0 10,3 12,5 10,3 0,53 Grecia 9,3 9,1 9,3 9,2 0,47 Repubblica Sudafricana 8,6 10,5 7,9 9,0 0,46 Norvegia 7,8 8,7 8,1 8,2 0,42 Finlandia 7,2 8,4 7,1 7,6 0,39 Bulgaria 5,7 7,0 9,0 7,2 0,37 Danimarca 6,6 7,2 7,3 7,0 0,36 Paese b 1982/83 1983/84 1984/85 Media Percentuale Nuova Zelanda 6,8 7,9 4,1 6,3 0,32 Israele 5,5 5,4 6,3 5,7 0,29 Romania 6,7 5,0 4,0 5,2 0,27 Filippine (c) 11,6 2,6 0,7 5,0 0,25 Repubblica di Corea 4,7 4,7 4,6 4,7 0,24 Turchia 4,1 3,6 5,9 4,5 0,23 Portogallo 3,5 3,9 3,9 3,8 0,19 Egitto 2,1 3,0 4,3 3,1 0,16 Cile 1,1 1,4 2,3 1,6 0,08 Repubblica araba siriana 1,8 0,9 1,7 1,5 0,07 Algeria 1,2 1,3 1,8 1,4 0,07 Tunisia 1,0 1,7 1,1 1,3 0,06 Iraq 1,4 1,1 0,9 1,1 0,06 Uruguay 0,8 0,9 1,0 0,9 0,05 Tailandia 0,6 0,9 1,1 0,9 0,04 El Salvador 0,6 0,7 0,6 0,6 0,03 Kenia 0,3 0,5 0,9 0,6 0,03 Libano 0,6 0,6 0,7 0,6 0,03 Iran 0,4 0,6 0,6 0,5 0,03 Islanda 0,5 0,4 0,4 0,4 0,02 Marocco 0,4 0,4 0,3 0,4 0,02 Jamahiriya araba libica 0,3 0,3 0,2 0,3 0,01 Cipro 0,1 0,2 0,2 0,2 0,01 Hong Kong 0,2 0,2 0,3 0,2 0,01 Giordania 0,3 0,2 0,2 0,2 0,01 Malta 0,2 0,2 0,2 0,2 0,01 Zimbabwe 0,2 0,2 0,1 0,2 0,01 Kuwait 0,1 0,1 0,2 0,1 0,01 Arabia Saudita 0,1 0,1 0,2 0,1 0,01 Totale (d) 1851,8 1894,9 2123,8 1956,8 100,00 Fonti: Segretario dell'Organizzazione internazionale del cacao.Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, Londra, varie edizioni. (a) Media per i tre anni, 1982/83-1984/85, delle importazioni nette di cacao in grani, aumentate delle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28. (b) Elenco limitato a quei paesi che importano piu' di 100 tonnellate annue, (c) Le Filippine possono essere considerate anche paese esportatore. (d) I totali possono differire dalla somma degli elementi costitutivi per arrotondamenti.

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