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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1987, n. 604

Current text a fecha 1988-08-20

Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Liguria; Udito il parere n. 300/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 11 febbraio 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta: E' approvato e reso esecutivo il testo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggionrmaento educativi della Liguria annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

GORIA, Ministro del tesoro

PALADIN, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988

Atti di Governo, registrato n. 75, foglio n. 26

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA LIGURIA Articolo 1 (Natura dell'Istituto) L'Istituto regioanle di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Regione Liguria (I.R.R.S.A.E. - Liguria) e' istituito a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n. 419. ed ha sede in Genova. L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico e autonoma amministrativa ed e' sottopostao alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 2

Articolo 2 (Compiti dell'Istituto) I Compiti dell'IRRSAE - Liguria sono i seguenti: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. A tal fine l'Istituto, anche attraverso l'attivita' specifica dei propri organici: a) raccoglie, classifica e divulga materiale bibliografico, documenti su studi e ricerche, materiale didattico di vario tipo concernente l'insegnamento di ogni ordine e grado; b) promuove, per il perseguimento dei propri fini, rapporti con le Universita', il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica, gli IRSAE di altre regioni, gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, i distretti scolastici, gli istituti scolastici, le Regioni, le amministrazioni locali o altri enti; c) svolge e promuove direttamente studi o ricerche anche in relazione a particolari esigenze locali d) collabora, su richiesta, a forme di sperimentazione metodologico-didattica anche sotto la forma dell'espressione di pareri tecnici e dell'analisi dei risultati; e) promuove iniziative aventi carattere di sperimentazione degli ordinamenti, delle strutture o dei programmi; esprime parere tecnico su iniziative di tale tipo, ne analizza i risultati; f) promuove ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; fornisce consulenza tecnica alle iniziative promosse nell'ambito dei distretti, degli istituti, dei circoli; formula proposte per dette iniziative a livello nazionale e internazionale; g) organizza propri laboratori di ricerca pedagogico-didattica o utilizza le attrezzature messe a disposizione a tal fine da Universita', istituti scolastici o altri enti. Per l'attuazione dei suddetti compiti gli Istituti si avvalgono, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altre regioni. Ferma restando l'unicita' della struttura dell'Istituto e la collocazione presso le sede di esso delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'Istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale anche con la destinazione di parte del personale; in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 3

Articolo 3 (Organizzazione dell'Istituto) L'I.R.R.S.A.E. - Liguria e' articolato in sezioni e servizi (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, n. 419). L'Istituto e' retto da un consiglio direttivo di 15 membri e presieduto da un presidente.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 4

Articolo 4. (Organi dell'istituto) Organi dell'I.R.R.S.A.E. - Liguria sono: il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 5

Articolo 5 (Funzioni del consiglio direttivo) Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419. I componenti il consiglio direttivo durano in carica cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo parteciapano, senza diritto di voto, il segretario dell'Istituto e i revisori dei conti. Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministero della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974. b) Elegge un vice presidente. Nella prima votazione le elezioni delle sopracitate cariche avvengono a maggioranza assoluta dei componenti in carica: nelle successive a maggioranza relativa. Tali cariche durano per la durata del consiglio. c) Designa tra i propri membri i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'Ente, i responsabili delle sezioni, ne coordina l'attivita', discute le loro relazioni annuali. d) Elegge i membri della giunta esecutiva di cui al successivo art. 6. e) Delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle rela tive spese. f) Delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo. g) Autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali. h) Autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili. i) Delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno. l) Delibera gli Ispettori tecnici della cui collaborazione intende avvalersi. m) Delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione dal Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale. n) Delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili. o) Delibera l'eliminazione dagli inventari e l'eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare. p) Stabilisce la somma annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici. q) Determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'Ufficio di ragioneria per le minute spese. r) Designa l'Istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione. s) Delibera circa l'alienazione dei beni e l'assunzione di mutui ed obbligazioni. t) Adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti f), h), o) e s) le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; quella di cui alla lettera i), per quanto riguarda le modifiche al presente statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 6

Articolo 6 (Funzionamento del consiglio direttivo) Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno, su convocazione del presidente mediante preavviso di almeno cinque giorni, ed in via straordinaria ogni volta che il presidente ne ravvisi l'opportunita', nonche' quando lo richieda un terzo dei suoi comoponenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole di due terzi dei consiglieri stessi. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti validamente espessi. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le funzioni. Quando trattasi di persone il voto e' segreto qualora cio' sia richiesto da almeno un consigliere. Negli altri casi il voto segreto puo' essere richiesto con mozione d'ordine. In caso di prolungata assenza di taluno dei suo membri, il consiglio direttivo puo' invitarlo a dimettersi, e successivamente, tenuto conto delle eventuali motivazioni adotte e del possibile interesse dell'Istituto a mantenerlo in carica ai fini della propria futura attivita', puo' essere proposto con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione. Nell'ambito del consiglio direttivo opera, quale organo ausiliario e di sup porto, la giunta esecutiva costituita dal presidente, dal vice presidente e da tre membri eletti dal consiglio direttivo; essa si riunisce in preparazione delle sedute del consiglio direttivo o per particolari problemi attinenti all'esecuzione delle delibere del consiglio stesso. Ai lavori della giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario. Il consiglio direttivo si avvale, previa richiesta al Ministro della pubblica istruzione, dell'opera degli ispettori tecnici, secondo le competenze previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31/5/74, n. 417, e della normativa successiva. Le spese per il funzionamento del consiglio direttivo nonche' di eventuali commissioni da esso istituite sono previste in apposito capitolo del bilancio.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 7

Articolo 7 (Il presidente) Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sua attivita'; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento, o comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dell'adozione del provvedimento stesso. In caso di mancata ratifica, tali provvedimenti decadono. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste dalla lettera p) del precedente art. 5. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 33. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Almeno cinque membri del consiglio direttivo possono chiedere il voto di fiducia sull'operato del presidente o su quello di altri membri del consiglio direttivo ricoprenti incarichi. Qualora la mozione di sfiducia ottenga i consensi dei due terzi dei componenti il consiglio direttivo, la persona in oggetto decade dall'incarico.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 8

Articolo 8 (Il collegio dei revisori dei conti) Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato. I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere inviati. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello Statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le ralative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 9

Articolo 9 (Le sezioni) L'I.R.R.S.A.E. - Liguria si articola in cinque sezioni per: la scuola materna, la scuola elementare, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado, l'istruzione artistica e le attivita' di educazione permanente. Ogni sezione ha un responsabile designato dal consiglio direttivo e dispone di personale in numero adeguato ai piani di attivita' dell'Istituto. Nell'ambito degli orientamenti e delle decisioni del consiglio direttivo, ogni sezione fornisce consulenza tecnica su progetti di sperimentazione e di aggiornamento. Al personale delle sezioni, d'intesa con i responsabili delle stesse, il consiglio direttivo puo' affidare il compito di assistere l'attuazione di singoli progetti in collaborazione con il servizio comune competente. Ogni sezione ha inoltre il compito di raccogliere ed elaborare la documentazione pedagogico-didattica inerente al proprio livello, in stretto legame con il servizio di documentazione ed informazione, e di avenzare al consiglio direttivo proposte di sperimentazione. Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea del responsabile di una sezione, che non sia membro del consiglio direttivo, chiamato ad esporre in sede predeliberante gli opportuni chiarimenti in ordine e specifici problemi tecnici in discussione. Nei problemi di interesse comune le sezioni operano unitariamente.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 10

Articolo 10 (I servizi) I servizi comuni a tutte le sezioni dell'Istituto sono: di documentazione e informazione; di metodi e tecniche della ricerca sperimentale; di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Essi hanno rispettivamente i compiti di: a) raccolta, classificazione e divulagazione di documenti, libri, riviste, film o altro materiale su argomenti attinenti ai fini dell'Istituto anche attraverso un servizio di consultazione e, quando possibile, di prestito o distribuzione o con la pubblicazione di documenti relativi alle proprie iniziative; b) acquisizione, verifica e promozione di metodi e tecniche della ricerca pedagogica sia direttamente sia attraverso consulenza e assistenza alle iniziative di sperimentazione; c) organizzazione da parte dell'Istituto o con la collaborazione tra esso e l'Universita' o altri Enti di corsi e attivita' di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; consulenza su tali tipi di attivita'. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo, a sua richiesta, sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza, e in ogni caso sottopongono ad esso una relazione annuale. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studio e consulenza tecnica su progetti di ricerca e sperimentazione o sui programmi, sui metodi o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola, comitati e gruppi di lavoro, composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell'art. 16, 2o comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31/Vz/1974, n. 419.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 11

Articolo 11 (Il segretario) Il segretario dell'I.R.R.S.A.E. - Liguria: - assicura nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento funzionale delle attivita' dell'Istituto, fatta salva la competenza dei responsabili dei servizi e delle sezioni per quanto concerne la relativa organizzazione; - sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente dal presidente, all'amministrazione del personale e della attivita' amministrativo-contabile dell'Istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; - predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazione del consiglio direttivo; - firma, secondo le norme di cui al successivo art. 33, gli ordini di incasso e titoli di spesa; - partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 12

Articolo 12 (Comandi di personale) L'I.R.R.S.A.E. - Ligura si avvale di personale comandato, appartenente ai ruoli del personale della scuola anche universitaria e a quelli del personale amministrativo, assegnato dal Ministero della pubblica istruzione in base all'ordinemento previsto dal presente statuto e alle esigenze accertate dal consiglio direttivo. Il comando del personale presso l'Istituto ha la durata di un quinquennio e puo' essere rinnovato per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo e con il consenso degli interessati. Il servizio prestato in posizione di comando presso l'Istituto e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 13

Articolo 13 (Modalita' di assegnazione) L'assegnazione del personale e' disposta sulla base di concorsi per i titoli indetti presso l'Istituto, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero della pubblica istruzione, sentito il consiglio direttivo. I requisiti richiesti per la partecipazione sono fissati in stretta relazione con le diverse funzioni per le quali il concorso viene bandito: essi sono indicati dal consiglio direttivo e stabiliti nel bando di concorso. Nello stesso bando sono stabiliti, in funzione dei requisiti richiesti, i criteri e le modalita' per la valutazione dei titoli presentati dai concorrenti.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 14

Articolo 14 (Altre norme relative al personale) Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee alla Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 35/V/1974 n. 419.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 15

Articolo 15 (Finanziamenti e bilancio) L'Istituto e' dotato di autonomia amministrativa, provvede al finanziamento delle sue attivita' con contributi del Ministero della pubblica istruzione, con erogazioni di enti pubblici e privati o di singole persone, con proventi delle pubblicazioni da esso curate, con eventuali lasciti o donazioni, con rendite patrimoniali. L'esercizio finanziario dell'Istituo coincide con l'anno solare.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 16

Articolo 16 (Bilancio di previsione) Il bialncio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si provvede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 17

Articolo 17 (Adempimenti) Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 18

Articolo 18 (Esercizio provvisorio) Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dello anno finanziario, l'Istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 19

Articolo 19 (Struttura di bilancio) Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 20

Articolo 20 (Entrate e spese correnti) Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 21

Articolo 21 (Entrate e spese in conto capitale) Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato. gli Enti o i privati assegnano per spese di investimenti. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' l'impianto di biblioteche.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 22

Articolo 22 (Partite di giro) Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 23

Articolo 23 (Avanzo o disavanzo di amministrazione) Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tebella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'Ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dello Ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per prevenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvediemtni atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 24

Articolo 24 (Fondo di riserva) Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tre le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, maesso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 25

Articolo 25 (Variazioni di bilancio) Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dei capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottare soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 26

Articolo 26 (Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio) Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve eltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 27

Articolo 27 (Residui) Le entrate accertate ma non riscosse durente l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito tra i residui degli anni precedenti somme che non isano state compese nella competena dei relativi esercizi finanziari.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 28

Articolo 28 (Acquisti) Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, della quale debbono erisultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compresa IVA) ed i capitoli di imputazione della spesa. Alle deliberazioni debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate: b) la relazione del presidente dell'Ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, delle qualita' e delle destinazioni delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richiedenti la disponibilita' di appositi locali e di tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti eslusivamente da una ditta. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto p) dell'art. 5.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 29

Articolo 29 (Istituto cassiere) Il servizio di cassa deve essere espetato da un solo Istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento nei confronti dell'Ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particoari servizi l'Ente si puo' avvalere dei conti correnti nonche' di istituzioni all'uopo convenzionati. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati paga menti, sono trasferiti alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o l'istituto cassiere.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 30

Articolo 30 (Ordini di incasso) Tutte le entrate sono versate direttamente all'Istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'Istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnata dall'Ente.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 31

Articolo 31 (Ordini di pagamento) Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati progressivamente.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 32

Articolo 32 (Indicazione sulle reversali e sui mandati) Le reversali e di mandati debbono indicare: a) l'esercizio il quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo, il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza o ai residui; d) il nome e cognome del debitore e del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e delle documentazioni della spesa.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 33

Articolo 33 (Emissione delle reversali e dei mandati) Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta in ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tra firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e del responsabile dell'Uffico di ragioneria. Nel reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 34

Articolo 34 (Mandati estinti ed estratto conto) L'istituto cassiere rimettera' mensilemente all'Ente i mandati estinti e, almeno trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 35

Articolo 35 (Reversali e mandati inestinti) Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituite all'Ente che li ha emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'eserczio finanziario successivo.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 36

Articolo 36 (Vincoli per le reversali ed i mandati) Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti o riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 37

Articolo 37 (Spese minute) Alle minute spese si provvede con fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro; Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presentera' le note documentare delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel qual giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta, imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrare per partire di giro.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 38

Articolo 38 (Responsabilita') Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitoli di bilancio presso l'Ufficio di ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 39

Articolo 39 (Registri contabili) I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 40

Articolo 40 (Correzioni dei registri contabili) Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole e le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio ragioneria.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 41

Articolo 41 (Conto consuntivo) Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto consuntivo. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della della delibarazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 42

Articolo 42 (Rendiconto finanziario) Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distinatamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 43

Articolo 43 (Situazione patrimoniale) La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuizione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 44

Articolo 44 (Conto economico) Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.

Statuto dell'istituto regionale di ricerca della regione Liguria-art. 45

Articolo 45 (Situazione amministrativa) Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI