DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1987, n. 606
Entrata in vigore del decreto: 4/09/1988
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e, in particolare, l'art. 21; Veduto lo statuto deliberato dal consiglio direttivo dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Calabria; Udito il parere n. 719/87 reso dal Consiglio di Stato - sezione II, in data 11o aprile 1987; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; Decreta E' approvato e reso esecutivo il testo dello statuto dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi della Calabria annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro della pubblica istruzione.
COSSIGA
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
GORIA, Ministro del tesoro
PALADIN, Ministro per la funzione pubblica Visto il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 luglio 1988
Atti di Governo, registro n. 75, foglio n. 23
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 1
ALLEGATO STATUTO DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED AGGIORNAMENTO EDUCATIVI DELLA CALABRIA (Approvato dal consiglio direttivo nella seduta del 28 ottobre 1986) Art. 1 - Istituzione L'Istituto di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi della Calabria istituito a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. L'Istituto ha sede in Catanzaro.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 2
Art. 2 - Finalita' L'Istituto opera, nel rispetto delle peculiarita' della realta' regionale, per una elevata qualificazione delle istituzioni e dei servizi educativi come strumento di promozione culturale e in collegamento alle esigenze di riequilibrio del territorio e di effettivo esercizio del diritto allo studio.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 3
Art. 3 - Compiti Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo, a norma del [decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31), numero 419, l'Istituto: 1 - raccoglie, elabora e diffonde la documentazione pedagogico-didattica; 2 - conduce studi e ricerche in campo educativo; 3 - promuove e assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4 - organizza ed attua iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5 - fornisce consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collabora all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale; 6 - promuove e realizza tutte le iniziative idonee a favorire un migliore conseguimento degli obiettivi istituzionali di cui ai punti precedenti.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 4
Art. 4 - Studi e ricerche L'Istituto: - effettua la ricognizione della situazione scolastica regionale con particolare riferimento alle attivita' educative e alle attrezzature esistenti; - promuove studi e ricerche nel campo delle scienze dell'educazione con particolare riguardo alle situazioni socio-ambientali e alle esigenze pedagogico-didattiche; - cura la pubblicazione e la diffusione degli studi e delle ricerche di maggior rilievo; - promuove rapporti con le Universita', con il Centro europeo dell'educazione, con la Biblioteca nazionale di documentazione pedagogica e con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi delle altre regioni curando lo scambio delle relative esperienze; - cura la raccolta e l'archiviazione di tutto il materiale (libri, riviste, audiovisivi, ecc.) che interessi l'attivita' pedagogico-didattica.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 5
Art. 5 - Sperimentazione L'Istituto in particolare: - promuove l'elaborazione e l'attuazione di progetti di sperimentazione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado esistenti nella regione; - assicura consulenza ed assistenza tecnico-scientifica che venga richiesta in merito alle iniziative di sperimentazione sul piano delle innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche e di quelle metodologico-didattiche che si attuano nel territorio della regione; - esprime parere tecnico sui programmi di sperimentazione di cui all'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art3), numero 419; - esprime al Ministero della pubblica istruzione parere circa il riconoscimento di scuole sperimentali richieste da plessi, circoli o istituti che, per almeno un quinquennio, abbiano attuato programmi di sperimentazione nell'ambito delle ipotesi previste al riguardo dell'[articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art3), numero 419; - attua indagini conoscitive sulle iniziative di sperimentazione allo scopo di valutarne la concreta validita' scientifica nell'ambito delle finalita' e delle competenze di cui al precedente articolo 4.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 6
Art. 6 - Aggiornamento L'Istituto organizza ed attua iniziative di aggiornamento del personale direttivo e docente della scuola. L'Istituto inoltre: - fornisce consulenza e assistenza tecnico-scientifica alle attivita' di aggiornamento organizzate nella regione; - assume iniziative e fornisce strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento - esprime parere tecnico sui programmi di aggiornamento e su ogni altro aspetto attinente alle attivita' di aggiornamento di cui all'[articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art7), numero 419; - promuove attivita' di formazione di esperti della ricerca educativa, dell'aggiornamento e della sperimentazione; - attua indagini conoscitive sulle iniziative di aggiornamento allo scopo di valutarne la concreta validita' scientifica nell'ambito delle finalita' e delle competenze di cui all'articolo 4.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 7
Art. 7 Per tutte le attivita' previste dai precedenti articoli l'Istituto, mediante stipula di contratti o convenzioni si avvale: - di attrezzature e di competenze presenti nella Scuola, nella Universita', in Enti o Istituzioni; - della collaborazione di esperti, universitari e non, della stessa Regione o di altre; - del contributo dell'Ente Regione, degli Enti locali territoriali, delle strutture regionali dell'Ente radiotelevisivo di stato e di altre Istituzioni. La sopra indicata collaborazione di istituti universitari ed esperti puo' essere richiesta ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9 ultimo comma e dell'articolo 16, penultimo ed ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31), numero 419.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 8
Art. 8 - Organi Sono organi dell'Istituto: - il consiglio direttivo; - il presidente; - il collegio dei revisori dei conti.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 9
Art. 9 - Il consiglio direttivo Il consiglio direttivo e' composto a norma dell'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art11), numero 419. Il consiglio direttivo: 1 - elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'[articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;31~art15), numero 419; puo' eleggere un vice presidente. 2 - delibera il regolamento interno dell'Istituto; 3 - designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'Ente, i responsabile delle sezioni. 4 - delibera il programma annuale delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; 5 - coordina le attivita' delle sezioni e dei servizi al fine di un loro armonico e coerente funzionamento; 6 - delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo; 7 - autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; 8 - formula proposte al Ministero della pubblica istruzione circa il fabbisogno del personale da assegnare all'Istituto ed esprime pareri circa i requisiti e le modalita' di assunzione del medesimo e il rinnovo del relativo provvedimento di comando; 9 - puo' proporre con deliberazione per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione dei propri componenti che siano stati ingiustificatamente assenti per tre volte consecutive; 10 - delibera le modifiche al presente statuto; 11 - richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi; 12 - delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; 13 - delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; 14 - stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; 15 - determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; 16 - delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; 17 - autorizza il presidente a conseguire legati ad accettare eredita' o donazioni e ad acquistare immobili; 18 - adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto. Le delibere del consiglio diretttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e cioe': - delibera di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo; - autorizzazione al presidente a ricevere lasciti, donazioni e ad acquistare immobili; - radiazione dei crediti; - eliminazione dagli inventari di oggetti divenuti inservibili; - investimento di capitali, alienazione di beni immobili, assunzione di mutui ed obbligazioni; La delibera relativa alle modifiche del presente statuto e' approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica udito il parere del Consiglio di Stato. Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, almeno ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 10. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo e' presieduto dal presidente o dal vicepresidente, in caso di impedimento di entrambi, dal consigliere piu' anziano tra i presenti.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 10
Art. 10 - Presidente Il Presidente e' eletto dal consiglio direttivo tra i membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione, in prima votazione a maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, a maggioranza relativa dei votanti. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto; sovrintende alle sue attivita' convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attivita' previste al punto 14 del precedente articolo 9. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni del bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo articolo 21. Il Presidente, in accordo con il Consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea di personale degli uffici, chiamato ad esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione. In caso di assenza o di impedimento il presidente e' sostituito dal vice-presidente il quale e' eletto dal consiglio direttivo fra i suoi membri con le stesse modalita' di votazione di cui al 1o comma del presente articolo.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 11
Art. 11 - Il collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione Calabria. I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro man dato puo' essere rinnovato. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati, senza diritto al voto.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 12
Art. 12 - Le sezioni: Ai sensi dell'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, numero 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art10) l'Istituto si articola nelle seguenti sezioni: a) scuola materna; b) scuola elementare; c) scuola secondaria di primo grado; d) scuola secondaria di 2o grado e l'istruzione artistica; e) attivita' di educazione permanente; Ogni sezione, nel rispetto dei criteri generali dettati dal consiglio direttivo: - fornisce consulenza tecnico-scientifica sui progetti di sperimentazione e di aggiornamento e ne cura l'attuazione su mandato dello stesso consiglio direttivo; - raccoglie ed elabora la documentazione pedagogico-didattica relativa al settore di propria competenza; Ogni sezione e' presieduta da un responsabile nominato dal Presidente su designazione del consiglio direttivo, ai sensi del 5o comma dell'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974 numero 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art11). Il responsabile della sezione puo' essere nominato tra i membri del consiglio direttivo o tra il personale comandato presso l'Ente. Tale designazione viene effettuata sulla base di una valutazione dei titoli culturali professionali in coerenza con il settore cui il responsabile viene assegnato. La nomina puo' essere revocata dal presidente su motivato e vincolante parere del consiglio direttivo. Il responsabile di ciascuna sezione o un suo sostituto, qualora non sia membro del consiglio direttivo, se convocato, partecipa alla sedute del consiglio, in sede predeliberante, senza diritto di voto. Il consiglio direttivo decide sulla opportunita' di affidare, in via provvisoria, al responsabile di una sezione la responsabilita' di altra sezione; I responsabili delle sezioni riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessino singoli servizi o senzioni o piu' servizi o senzioni possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studi e di consulenza tecnica su progetti di ricerca o di sperimentazione o sui programmi, sui metodi o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'articolo 16, 2o comma del [decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, numero 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419). Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9, ultimo comma, e dell'articolo 16, penultimo ed ultimo del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, numera 419. Le sezioni operano congiuntamente per materie di interesse comune. Le attivita' previste nel presente articolo sono svolte di intesa con i servizi comuni competenti di cui al successivo articolo 13.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 13
Art. 13 - I servizi Ai sensi dell'[articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, numero 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art10), l'Istituto si articola nei seguenti servizi: a) documentazione e informazione; b) metodi e tecniche della ricerca sperimentale; c) metodi e tecniche di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. A tali servizi sono affidati dal consiglio direttivo compiti di strutturazione tecnico-scientifica ai fini dell'attuazione delle attivita' di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente statuto. Ogni servizio e' presieduto da un responsabile nominato dal presidente tra i membri del consiglio direttivo secondo le norme contenute nel 3o comma del precedente articolo 12. Anche ai responsabili dei servzi si estende quanto previsto dai commi 5o, 6o, 7o, 8o dello stesso precedente articolo 12.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 14
Art. 14 - Uffici amministrativi Agli uffici amministrativi sono affidati i compiti amministrativi-contabili di cui al Titolo IV del presente statuto.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 15
Art. 15 - Personale dell'Istituto A norma dell'articolo dell'[articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 35/5/1974](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974;1974~art16), numero 419 il personale dell'Istituto e' costitutito: a) dal segretario nominato dal Ministro della pubblica istruzione; b) dal personale comandato appartenente ai ruoli del personale docente e non docente della scuola o dell'universita'; c) dal personale comandato appartenente ai ruoli del personale amministrativo dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 16
Art. 16 - Il Segretario Il segretario: - assicura nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto; - sovrintendente, sulla base delle deliberazione adottate dal consiglio direttivo e le direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e all'attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali - predispone, d'ntesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - firma, secondo le norme di cui al successivo articolo 21 gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituto per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 17
Art. 17 - Reclutamento del personale Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo ed ultimo comma del [decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, numero 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419).
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 18
Art. 18 - Finanziamenti A norma dell'[articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31/5/1974, numero 419](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-05-31;419~art17) l'Istituto e' finanziato: 1 - da contributi del Ministero della pubblica istruzione; 2 - da contributi di Enti pubblici e privati e di singole persone; 3 - dai proventi di prestazioni rese ad Amministrazioni anche statali; ad Enti e Istituzioni; 4 - da proventi delle vendite pubblicazioni curate dall'Istituto.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 19
Art. 19 - Esercizio finanziario L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 20
Art. 20 - Bilancio di previsione Il bilancio di previsione e' di competenza. Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso. L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio. a - Adempimenti Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno sucessivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio direttivo delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre. b - Esercizio provvisorio. Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministrero della pubblica istruzione prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'istituto e' autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di 1/12 per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente. Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie. c - Strutture di bilancio Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale. d - Entrate e spese correnti. Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni resi ad amministrazioni anche statali ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le sese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico; e - Entrate e spese in conto capitale. Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli Enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per l'impianto di biblioteche. f - Partite di giro. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto. g - Avanzo o disavanzo di amministrazione. Nel bilancio di previsione e' iscitto come prima posta della entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento. h - Fondo di riserva. Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio. i - Variazione di bilancio. Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse. l - Spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio. Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti. m - Residui Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i residui anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari. n - Acquisti. Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica deliberazione del consiglio direttivo, dalla quale debbono risultare i mezzi di finanziamento, le attrezzature da acquistare con la loro destinazione, i prezzi unitari, il prezzo complessivo (compreso IVA) ed il capitolo di imputazione della spesa. Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: a) il prospetto comparativo e le offerte di almeno tre ditte interpellate; b) la relazione del presidente dell'ente con l'indicazione dei motivi degli acquisti e delle scelte, del numero, del tipo, delle qualita' e delle destinazioni e delle attrezzature gia' esistenti. Nella stessa relazione, per le attrezzature richieste, la disponibilita' di appositi locali di e tecnici particolarmente qualificati, debbono essere fornite, analiticamente, le indicazioni relative. E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almeno tre ditte per le forniture di oggetti o impianti prodotti esclusivamente da una ditta e per le forniture a prezzo convenzionato dal Provveditorato generale dello stato. Non sono soggette alle predette procedure le spese che il presidente effettua nell'ambito del limite di somma di cui al punto numero 14 dell'articolo 9. Fungono da preventivi anche i cataloghi delle ditte produttrici.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 21
Art. 21 - Istituto cassiere Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo Istituto di credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad una apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'Ente, delle condizioni piu' favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'Ente si puo' avvalere dei conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionati. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati pagamenti, sono trasferiti alle fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'istituto cassiere. a - Ordini di incasso. Tutte le entrate sono versate direttamente all'istituto di credito mediante ordini di incasso (reversali) numerati progressivamente. L'Istituto cassiere, per ogni somma riscossa, rilascera' quietanza staccandola da apposito bollettario a madre e figlia che gli sara' consegnato dall'Ente. b - Ordini di pagamento. Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati prograssivamente. Indicazioni sulle reversali e sui mandati; Le reversali ed i mandati debbono indicare: a) l'esercizio ed i mandati al quale si riferiscono; b) il numero d'ordine progressivo; c) il titolo il capitolo del bilancio sul quale sono emessi e se si riferiscono alla competenza od ai residui; d) il nome e cognome del debitore o del creditore; e) la causale dell'incasso o del pagamento; f) la somma da incassare o da pagare; g) la data di emissione; h) gli estremi degli atti di autorizzazione e della documentazione della spesa. c - Emissione delle reversali e dei mandati. Le reversali ed i mandati sono compilati in originale e copie. L'emissione delle reversali e dei mandati deve essere fatta con ordine strettamente cronologico e su di essi devono essere apposte tre firme e precisamente quelle del presidente, del segretario e di un componente il consiglio direttivo designato dal consiglio stesso. Nelle reversali e nei mandati sono vietate le cancellature, le raschiature e le correzioni. In caso di errore i predetti titoli debbono essere annullati, annotando su di essi il motivo dell'annullamento. Le firme apposte nell'originale e nella copia della reversale o del mandato debbono corrispondere a quelle apposte sui modelli depositati presso l'Istituto cassiere. Le reversali e i mandati vanno trasmessi all'azienda o istituto cassiere con distinte numerate progressivamente. d - Mandati estinti ed estratto conto. L'Istituto cassiere rimettera' mensilmente all'Ente i mandati estinti e trimestralmente, un estratto del conto corrente. Tale obbligo sara' inserito nella convenzione del servizio di cassa. e - Reversali e mandati inestinti. Le reversali rimaste da esigere e i mandati da pagare alla fine dell'esercizio sono restituiti all'Ente che li emessi. Esso li annulla e riemette nuovi titoli con imputazione alla gestione dei residui dell'esercizio finanziario successivo. f - Vincoli per le reversali ed i mandati. Con lo stesso mandato e con la stessa reversale non possono essere disposti, rispettivamente, pagamenti e riscossioni interessanti piu' capitoli di bilancio oppure la competenza ed i residui. g - Spese minute. Alle minute spese si provvede col fondo che a tal fine viene concesso in anticipazione al responsabile dell'ufficio ragioneria dal consiglio direttivo. L'anticipazione del suddetto fondo e' disposta con mandato emesso sull'apposito capitolo iscritto nel bilancio tra le spese per partite di giro. Quando la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi il predetto responsabile presentera' le note documentate delle spese fatte, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, saranno a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore. Analogamente sara' fatto per le spese sostenute fino all'ultimo giorno dell'esercizio, nel quale giorno il predetto responsabile dovra' versare all'istituto cassiere l'intero ammontare dell'anticipazione ricevuta imputando il versamento nell'apposito capitolo iscritto nel bilancio fra le entrate per partite di giro. h - Responsabilita'. Gli originali delle reversali o dei mandati, corredati dei documenti giustificativi, saranno conservati e ordinati per capitolo di bilancio, presso l'ufficio di ragioneria. La responsabilita' della gestione dei fondi amministrati e' imputabile in solido alle persone che sono autorizzate a firmare gli atti contabili inerenti l'amministrazione. i - Registri contabili. I registri contabili obbligatori sono: a) il giornale di cassa; b) il registro partitario delle entrate; c) il registro partitario delle spese; d) il libro degli inventari. Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali - distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono emessi. Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di pagamento. 1 - Correzione dei registri contabili. Nei registri sono vietate le cancellature e le raschiature. Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o le cifre errate debbono rimanere visibili sotto la sbarratura in rosso e convalidate con la firma del responsabile dall'ufficio di ragioneria.
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 22
Art. 22 - Conto consuntivo. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario della situazione patrimoniale e del conto economico. Entro il mese febbraio di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il conto consuntivo dell'esercizio precedente e lo presenta, corredato da una relazione illustrativa, al consiglio direttivo. Entro il 15 marzo successivo il consiglio delibera il conto consuntivo, che deve essere inviato non oltre il 31 marzo, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed a copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione a - Rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui. b - Situazione patrimoniale. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresi' in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo. c - Conto economico. Il conto economico, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico. d - Situazione amministrativa. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare: 1) la consistenza del conto di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio; 2) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio; 3) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione. Per quanto stabilito negli articoli 20, 21 e 22 sono applicabili le norme stabilite nel decreto interministeriale 28/5/1975
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 23
Art. 23 - Regolamento interno L'ordinamento interno dell'Istituto e' definito da un apposito regolamento, approvato dal consiglio direttivo con la maggioranza dei 2/3
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria-art. 24