DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 399

Type DPR
Publication 1988-08-23
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 3 (Titolarita') Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definirne le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 4

ARTICOLO 4 (Modalita' di effettuazione dello sciopero) 4.1 - Pubblicita'. All'atto della programmazione dello sciopero sara' data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalita' dell'azione sindacale. 4.2. - Preavviso. In conformita' dell'articolo 11 della legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sara' inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali. La proclamazione dello sciopero con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio. 4.3 - Durata. L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non puo' superare la durata di una intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilita' di indire scioperi brevi, con modalita' e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonche' delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio. 4.4 - Comunicazioni alle controparti. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero della Pubblica Istruzione cosi' pure la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sara' comunicata alle suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al sovraintendente scolastico competente per territorio, con le modalita' di cui al precedente punto 4.2. Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio. 4.5 - Quando lo sciopero e' proclamato per le attivita' non di insegnamento, la durata di esso e' stabilito con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attivita', cui si riferisce lo sciopero.

Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 5

ARTICOLO 5 (Garanzie per l'utenza) Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero di impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la piu' ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.

Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 6

ARTICOLO 6 (Sospensione ed esclusione degli scioperi) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravita'. Per gli stessi motivi e con le stesse modalita' di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta. In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato ed alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 7

ARTICOLO 7 (Sanzioni) Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna Organizzazione firmataria. Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative sanzioni.

Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 8

ARTICOLO 8 (Termini di validita') Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale.

Allegato 2 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 1

ALLEGATO 2 COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (ART. 8 - D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazione sindacale: C.I.S.N.A.L. Organizzazione sindacale: CISNAL-SCUOLA PREMESSA Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni. L'efficacia del presente codice di comportamento sara' pienamente realizzata con l'assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione. ARTICOLO 1 (Diritto di sciopero) Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'articolo 11 della legge n. 93/1983 ed in conformita' ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena liberta' e senza preventiva comunicazione individuale. L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero. In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il Capo di Istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori. Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'Amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonche' la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'Istituto. Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al Capo di Istituto. Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita' atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.

Allegato 2 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 2

ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione) Le organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola. Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite dai livelli confederali. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace.

Allegato 2 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 3

ARTICOLO 3 (Titolarita') Gli organismi competenti a proclamare lo sciopero, a definire le modalita', a sospenderlo o revocarlo sono le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.

Allegato 2 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 4

ARTICOLO 4 (Modalita' di effettuazione dello sciopero) 4.1 - Pubblicita'. All'atto della programmazione dello sciopero sara' data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza, delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalita' dell'azione sindacale. 4.2 - Preavviso. In conformita' all'articolo 11 della legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non sara' inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali. La proclamazione dello scioper con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio. 4.3 - Durata. L'azione di sciopero all'inizio di qualsiasi vertenza non puo' superare la durata di una intera giornata; ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non puo' superare le due giornate consecutive. Resta ferma la possibilita' di indire scioperi brevi, con modalita' e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non insegnamento, nonche' delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di servizio. 4.4 - Comunicazioni alle controparti. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica - ed al Ministero della Pubblica Istruzione cosi' pure per la proclamazione di scioperi relativi a vertenze decentrate nazionali. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di lavoro sara' comunicata alle suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o al Sovraintendente scolastico competente per territorio, con le modalita' di cui al precedente punto 4.2. Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di conciliazione con le strutture competenti per territorio. 4.5 - Quando lo sciopero e' proclamato per le attivita' non di insegnamento, la durata di esso e' stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attivita', cui si riferisce lo sciopero.

Allegato 2 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 5

ARTICOLO 5 (Garanzie per l'utenza) Con riferimento alla particolare funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte organizzazioni sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei termini di preavviso, a realizzare la piu' ampia informazione verso la categoria e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.

Allegato 2 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 6

ARTICOLO 6 (Sospensione ed esclusione degli scioperi) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni sindacali, rivestano carattere di particolare gravita'. Per gli stessi motivi e con le stesse modalita' di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta. In caso di controversie o conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire, nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare riferimento ai periodi degli esami di Stato ed alla relativa certificazione che rivestono una peculiare rilevanza sociale.

Allegato 2 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 7

ARTICOLO 7 (Sanzioni) Il presente codice vincola le strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna Organizzazione firmataria. Ogni comportamento difforme costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed e', come tale, soggetto alle relative sanzioni.

Allegato 2 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 8

ARTICOLO 8 (Termini di validita') Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale.

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