DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 399
Note all'art. 14: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/1974: "Art. 3 (Funzione direttiva). - Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni di ordine amministrativo. In particolare, al personale direttivo spetta: a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto; c) curare, l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto; d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti; e) promuovere e coordinare, nel rispetto della liberta' d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attivita' didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto; f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente; g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto; h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico; i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-pedagogico; l) curare l'attivita' di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. Nulla e' innovato per quanto riguarda le attribuzione dei rettori e dei vicerettori dei convitti nazionali e delle direttrici e vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'art. 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica". - Si trascrive il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 12 (Orario di lavoro). - 1. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attivita' rientra a tutti gli effetti nell'orario di attivita' didattica. 2. Le funzioni dell'insegnante di scuola materna sono quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonche' quelle previste dall'art. 8, comma ottavo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui espletamento sia limitato esclusivamente all'ambito dell'istituzione scolastica. 3. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1987-88. 4. Al fine di disciplinare il completamento di orario dei docenti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 88, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il collegio dei docenti formula le proposte per l'utilizzazione del personale tenuto al completamento, individuando la collocazione degli impegni entro il quadro orario settimanale secondo i criteri di certezza e di professionalita'. 5. Il collegio dei docenti programma annualmente le attivita', non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai consigli di circolo o di istituto ai sensi dell'art. 6 lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 6. Il programma di cui al comma 5 comprende, oltre alla partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o di classe o dei collegi dei docenti, i rapporti con le famiglie e con gli studenti, l'aggiornamento e altre attivita' connesse con la funzione docente. 7. Le attivita' programmate sono svolte sulla base di un monte ore annuo di 210 ore. 8. Nella programmazione delle varie attivita' il collegio dei docenti terra' conto degli adempimenti connessi con l'attivita' specifica di ciascun decente, in modo da realizzare la massima omogeneita' possibile nella ripartizione degli impegni. 9. La convocazione ordinaria per le attivita' collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni. 10. L'orario di servizio del personale direttivo ed ispettivo puo' essere articolato secondo i criteri di flessibilita' in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento delle funzioni nell'ambito territoriale di competenza. 11. La partecipazione alle commissioni di esame nelle scuole di ogni ordine e grado non da' diritto a compensi ad esclusione di quella relativa alle commissioni degli esami di maturita'. 12. Restano fermi comunque i compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti che siano di provenienza esterna alla scuola". - Si trascrive il testo degli articoli 88 e 92 del D.P.R. n. 417/1987: "Art. 88 (Orario di servizio dei docenti). - L'orario obbligatorio di servizio per le insegnanti della scuola materna e' di 36 ore settimanali. L'orario obbligatorio in servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica e' costituito: a) delle ore da destinare all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole elementari e di 18 ore settimanali da svolgere in non meno di cinque giorni alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; b) delle ore riguardanti le attivita' non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili. Nell'ambito dell'orario di servizio, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a rimanere a disposizione dell'Istituto per tre ore settimanali, per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature. I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di recupero, d'integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a disposizione della scuola per attivita' parascolastiche o interscolastiche. Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attivita' della scuola nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, e' compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18› del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477. Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali, per l'attivita' di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, per quella di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e' compensata secondo l'importo orario stabilito dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante dichiarazione del direttore didattico o del preside. Il precedente comma ha effetto dal 1› luglio 1975". "Art. 92 (Altre incompatibilita' - Decadenza). - Il personale, di cui al presente decreto, non puo' esercitare attivita' commerciale, industriale e professionale, ne' puo assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' od enti per i quali la nomina e' riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di societa' cooperative tra dipendenti dello Stato. Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilita'. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali. Al personale docente e' consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attivita' inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio. Avverso il diniego di autorizzazione e' ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva". - Si trascrivono di seguito gli articoli 35, 36, 37 del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 35 (Orario di lavoro). - 1. L'orario di lavoro giornaliero si articola, ordinariamente, in 6 ore continuative. 2. Qualora, pero', particolari esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ovvero l'esigenza di migliorare efficienza e produttivita' dei servizi lo richiedano, e' possibile articolare diversamente il monte ore settimanali di servizio che puo' essere distribuito anche su 5 giornate lavorative. 3. L'articolazione dell'orario di lavoro puo' essere perseguita sia attraverso l'istituto della flessibilita' dell'orario che la turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro. 4. Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario non siano perseguibili le finalita' connesse alla garanzia di funzionamento di tutte le attivita' scolastiche e della piu' proficua efficienza dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, in coincidenza con i periodi di particolare intensita' del servizio scolastico. 5. Il rispetto dell'orario di lavoro deve poter essere accertato anche mediante saltuari controlli di tipo automatico ed obbiettivo. Art. 36 (Orario flessibile). - 1. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello di organizzazione del lavoro. 2. L'orario flessibile, ordinariamente consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi in entrambe le facolta'. 3. Durante i periodi di interruzione delle attivita' didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attivita' programmate dagli organi collegiali, e' possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale. 4. L'adozione della flessibilita' dell'orario di lavoro presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attivita' svolta dalle istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o puo' provocare nei confronti dell'utenza, dei rapporti con altri uffici ed amministrazioni collegate alle stesse istituzioni scolastiche, nonche' delle caratteristiche del territorio in cui la scuola e' collegata. 5. All'adozione dell'orario di lavoro si giunge salvaguardando il ruolo e la competenza prevista dalla normativa vigente per gli organi collegiali delle scuole previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione scolastica. 6. Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma essere programmate per almeno tre ore consecutive. 7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, pur riguardare tutto il personale di un medesimo profilo prefessionale; in altri, quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti dell'organizzazione del lavoro puo' essere attuato anche secondo i criteri di avvicendamento all'interno del personale dello stesso profilo professionale. Art. 37 (Turnazione). - 1. Qualora nelle istituzioni scolastiche l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati ad attivita' didattiche, pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata ordinariamente su turni. 2. L'adozione di una organizzazione del lavoro su turno puo' essere altresi' attuata quando la collocazione fuori dell'orario antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle complesse e diversificate domande di attivita' di supporto all'iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione. 3. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il ricorso alle turnazione quale diverso modello di organizzazione del lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella scuola. Potranno essere tenute presenti le possibilita' di adesione volontaria da parte dei singoli ai diversi turni per l'intero anno scolastico in considerazione della mobilita' territoriale e della funzionalita' della scuola. 4. Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai seguenti criteri: a) prima di ricorrere all'organizzazione per turni del lavoro occorre valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile); b) l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili". - Si trascrive l'art. 3 della legge n. 488/1973, relativa all'orario di servizio del personale disciplinato dalla stessa legge e di quello disciplinato dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1734: "Art. 3. - Fermo restante il disposto dell'articolo 500 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, l'assistente e' tenuto ad un orario di servizio complessivo di otto ore giornaliere, di cui quattro da considerarsi come prestazioni straordinarie. Il direttore dell'istituto, in rapporto alle esigenze del convitto, ha la facolta' di richiedere le prestazioni del servizio, nei limiti giornalieri sopra indicati, alternativamente in ore diurne o notturne, secondo turni da stabilirsi". - Si trascrive l'art. 10 del D.P.R. n. 567/1988: "Art. 10. - Salvo quanto stabilito dal successivo art. 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti del personale in esso contemplato cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti dalle precedenti disposizioni in materia di prestazione di lavoro straordinario. Fino a quando non sara' riordinata la materia dell'orario di servizio, restano fermi gli attuali limiti orari e le misure dei compensi per lavoro straordinario spettanti agli assistenti dell'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ed agli assistenti degli istituti statali per sordomuti, per il completamento dell'orario di servizio, ai sensi rispettivamente dell'art. 23 del D.P.R. 4 marzo 1964, n. 292 e dell'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 488". - Il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 209/1987 e trascritto nelle note all'art. 3.
Art. 15
Orario di servizio a tempo parziale
1.A decorrere dal 1› settembre 1989 il personale di cui all'art. 1 puo' esercitare il diritto di opzione per il regime di orario a tempo parziale che e', di norma, pari al cinquanta per cento del normale orario di servizio, fermo restando il principio dell'unita' dell'insegnamento delle discipline da impartire, che puo' comportare anche un obbligo diverso di orario rispetto alla misura del cinquanta per cento. Nei confronti del personale dell'area della funzione ispettiva e di direzione scolastica e dei coordinatori amministrativi dell'area di servizio ausiliari, tecnici ed amministrativi si applica esclusivamente il regime di orario ordinario di servizio di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 14.
2.Il diritto di opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitato, con domanda da presentare al provveditore agli studi almeno nove mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, con effetto per il triennio successivo. La domanda di opzione conserva la sua validita' anche per il triennio scolastico successivo se non espressamente revocata almeno nove mesi prima della scadenza del relativo triennio.
3.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro il 31 dicembre 1988, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno determinati i raggruppamenti orari degli insegnamenti per i quali e' possibile il regime di orario a tempo parziale.
4.Il trattamento stipendiale del personale con orario a tempo parziale e' dovuto, in proporzione dell'orario di servizio prestato, applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, spettanti al personale con normale orario di servizio di pari anzianita'; nella stessa proporzione competono eventuali trattamenti economici accessori.
5.Con apposita legge sara' disciplinato il trattamento di quiescenza e di previdenza spettante al personale con orario di servizio a tempo parziale.
Art. 16
Funzionamento degli organi collegiali
1.Il collegio dei docenti, nel piano annuale delle attivita' previste dall'art. 14, riserva, per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali, comprese le riunioni obbligatorie, ad eccezione delle riunioni previste per le operazioni di scrutinio, di norma ottanta ore.
Art. 17
Organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
1.Sulla base delle proposte formulate dalla commissione mista di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si procedera' al riesame dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, compresi i conservatori di musica e le accademie di belle arti e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
Nota all'art. 17: Si trascrive il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 34 (Organici). - 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto sara' costituita una commissione mista, composta da rappresentanti dei Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del Dipartimento della funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso il Ministero della pubblica istruzione, che dovra' formulare, entro la vigenza del presente decreto, proposte per la modifica dei criteri di determinazione delle dotazioni organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado compresi i conservatori e le accademie, a modifica ed integrazione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Tali proposte saranno assunte a base per le eventuali iniziative in sede legislativa".
Art. 18
Mobilita' del personale della scuola
1.I passaggi di ruolo del personale docente ed educativo, previsti dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dall'art. 57 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e dei posti disponibili, accertati dopo tali operazioni, non inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento. La percentuale da applicare annualmente e' concordata con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. Ai fini dell'eliminazione di eventuali soprannumeri i passaggi di ruolo possono essere disposti per quote superiori al cinquanta per cento per le classi di concorso ed i posti di insegnamento che rendono possibile l'assorbimento. Ai fini dei passaggi di ruolo dalla scuola media a quella secondaria superiore e' prevista l'attribuzione di particolare punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato, per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti di arte.
2.La verifica dell'attualita' e gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente relative alla mobilita' od all'utilizzazione di tutto il personale della scuola hanno luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale. Le disposizioni conseguenti avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere anche da data anteriore sempre che, a giudizio dell'amministrazione, siano compatibili con le esigenze della programmazione operativa.
4.I passaggi di cattedra previsti dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e, successivamente ad essi, nel limite massimo del trenta per cento dei posti disponibili. Si applica ad essi la disposizione di cui al comma 1 per quanto riguarda la deroga al limite percentuale in caso di soprannumeri.
5.Le assegnazioni provvisorie vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto, ad eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale ritrovi nell'organico di fatto una disponibilita' di posto nella scuola di precedente titolarita'.
6.Le operazioni sull'organico di fatto, nell'ambito della provincia, nei confronti del personale appartenente alle categorie speciali previste dall'art. 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono disposte a domanda, con precedenza rispetto a tutte le operazioni sull'organico di fatto, ad eccezione dell'utilizzazione nell'istituto di precedente titolarita' del personale trasferito, nel triennio, quale soprannumerario.
7.I provvedimenti di utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di soprannumerarieta' ed il personale docente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) che non richieda ed ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola. La contrazione di ore di insegnamento, fino a quattro settimanali, verificatasi nell'organico di fatto all'inizio dell'anno scolastico non comporta l'obbligo di completamento in altra scuola, limitatamente allo stesso anno scolastico. Il docente nei cui confronti si sia verificata tale parziale soprannumerarieta' e' utilizzato, nell'ambito dell'istituto dove sussiste la maggiore disponibilita' di ore, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee.
8.Nell'ordine delle operazioni relative ai provvedimenti di cui ai commi 5 e 7 deve essere prevista la precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente nella scuola o plesso da cui e' stato disposto il trasferimento. La precedenza assoluta compete qualora l'interessato ne faccia richiesta e sempreche' per lo stesso anno scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque causa, una disponibilita' di cattedra, di posto orario ovvero di posto della medesima tipologia, anche in altro ordine di scuola. Il docente trasferito quale soprannumerario nel triennio precedente ha titolo, altresi', ad essere utilizzato, a domanda, contestualmente ai docenti soprannumerari sull'organico di fatto, in altri istituti della sede di precedente titolarita' o di sedi viciniori, a condizione che nel medesimo triennio abbia chiesto il trasferimento anche nella scuola di precedente titolarita'.
9.Per la copertura dei posti delle attivita' di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorita' a quello che abbia gia' maturato esperienze didattiche sul sostegno; le operazioni di assegnazione del personale di ruolo precedono comunque quelli relative al personale non di ruolo.
10.I docenti rientranti nel contingente dei posti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente alla classe di concorso di titolarita'; qualora cio' non sia possibile, l'utilizzazione potra' essere effettuata, a domanda, anche per classi di concorso dichiarate affini. Gli insegnanti tecnico-pratici in soprannumero, purche' in possesso di indonei titoli, possono essere utilizzati, a domanda, nei laboratori di informatica degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
11.I docenti delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) e quelli in soprannumero potranno essere utilizzati per supplenze brevi secondo quanto disposto dal comma 12 dell'art. 24 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
12.Il personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, che non possa essere utilizzato nell'ambito della classe di concorso o del ruolo di appartenenza, puo' essere utilizzato, a domanda, per insegnamenti del ruolo dei docenti laureati, limitatamente alle cattedre per le quali sia in possesso del titolo di abilitazione o, subordinatamente, del solo titolo di studio richiesto. Il personale cosi' utilizzato continua a percepire la retribuzione spettantegli in relazione al ruolo di appartenenza. Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art. 24, commi 12 e 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Analogamente il personale educativo in posizione soprannumeraria, in possesso di titoli culturali, professionali e di specializzazione, puo' essere utilizzato, a domanda, per attivita' di sostegno degli alunni handicappati.
13.Sono consentiti per i docenti delle accademie di belle arti delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei conservatori di musica, a domanda, ed in presenza di disponibilita' di posto, utilizzazioni annuali ed assegnazioni provvisorie per insegnamenti diversi da quelli di titolarita', secondo apposite tabelle stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per tutto il personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali. Sono altresi' consentite per detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengono conto delle competenze e dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti.
14.Le norme di cui al comma 12 si applicano anche al personale assistente.
15.Sono comunque fatti salvi i principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge nelle materie sottratte alla disciplina degli accordi.
Note all'art. 18: - Si trascrive il testo degli articoli 77 del D.P.R. n. 417/1974 e 57 della legge n. 312/1980: "Art. 77 (Passaggi di ruolo) D.P.R. n. 417/1974. - Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dall'allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di un'anzianita' di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni. I passaggi predetti sono effettuati secondo i criteri per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze di famiglia. I passaggi medesimi sono disposti ogni biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10% delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti. L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati". "Art. 57 (Passaggi di ruolo) legge n. 312/1980. - I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresi' al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto". - Si trascrive il testo dell'art. 75 del D.P.R. n. 417/1974: "Art. 75 (Passaggi di cattedra e di presidenza). - Possono essere disposti passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalla allegate tabelle A, B, C, D, E, F e G. I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti disponibili. Le tabelle previste dal precedente primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione". - Si trascrive il testo dell'art. 61 della legge n. 270/1982: "Art. 61 (Categorie speciali). - Gli insegnanti non vedenti che siano ammessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa in sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede. Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall'articolo 9 della legge 29 settembre 1967 n. 946, la presenza dell'assistente del docente non vedente e' facoltativa. Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso - e comunque non meno di due posti - e' riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali. Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, e' ridotto a novanta giorni, anche non continuativi. Sono da considerare, non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946. Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori, nonche' agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori". - Si trascrive il testo dell'art. 24, commi 12 e 13, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988): "Art. 12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, e' utilizzato prioritariamente per la copertura di cattedre o posti di insegnamento, vacanti o disponibili per periodi anche inferiori a cinque mesi e, soltanto nel limite del quindici per cento, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi sesto e nono dell. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270. 13. Nelle scuole materne ed elementari, qualora non sia possibile sostituire i docenti temporaneamente assenti con personale in servizio nel circolo didattico, i direttori didattici dovranno utilizzare personale di altri circoli didattici viciniori, che saranno indicati dal provveditore agli studi. La stessa norma si applica altresi' agli altri ordini di scuola limitatamente agli istituti esistenti nell'ambito del medesimo distretto.
Art. 19
Mobilita' professionale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
1.Annualmente, dopo l'effettuazione dei movimenti provinciali ed interprovinciali, nel limite del trenta per cento della disponibilita' dei posti nell'organico provinciale destinata alla mobilita', e' disposto, a domanda, il passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del consiglio di amministrazione provinciale, nei riguardi del personale che sia in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 20
Mobilita' territoriale del personale amministrativo tecnico ed ausiliario
1.Per la mobilita' territoriale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario saranno individuati, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, i criteri, le modalita' ed i termini sulla base dei principi indicati nell'art. 18 per la mobilita' del personale docente, ivi compreso il trasferimento annuale.
Art. 21
Mobilita' per incompatibilita'
1.Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita', ferma restando la normativa vigente, puo' essere disposto solo dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilita' da parte dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.
2.Il dipendente che e' proposto per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste di accertamenti suppletivi che, se positivi per il dipendente, fanno decadere la proposta.
3.Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutto il personale della scuola.
4.Resta fermo il disposto di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, sulla tutela dei dipendenti dirigenti sindacali.
Nota all'art. 21: Si trascrive il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 209/1987: "Art. 29 (Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali). - 1. Il trasferimento d'ufficio per incompatibilita' dei dirigenti sindacali, componenti di organi statuari delle organizzazioni sindacali, puo' essere disposto previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di competenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico".
Art. 22
Mobilita' per l'assegnazione a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni.
1.Il personale di cui all'art. 1 che, per qualsiasi causa, venga a trovarsi in posizione soprannumeraria e non possa essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche, ubicate nella provincia di residenza, per l'esercizio delle attribuzioni proprie del ruolo di appartenenza, e' inserito in un contingente di mobilita' per essere assegnato a posti vacanti dell'amministrazione di appartenenza o di altre amministrazioni. Nel predetto contingente e' inserito, a domanda, anche personale non in soprannumero, purche' in servizio in provincie nelle quali si sono determinate posizioni soprannumerarie, che aspiri a partecipare alle procedure di mobilita'.
3.Attivate le procedure di cui alle lettere a) e b) del comma 2, qualora dovessero permanere posizioni soprannumerarie, per la mobilita' all'interno del comparto provvedera' il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 23
Negoziazione decentrata
1.Si applicano in materia di negoziazione decentrata le disposizioni di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 23: Il capo IV del D.P.R. n. 209/1987, comprende gli articoli da 13 a 17. Se nei riporta il testo: "Capo IV NEGOZIAZIONE DECENTRATA Art. 13 (Accordi). - 1. La negoziazione decentratra di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1983, n. 93, e' da riferire, per il comparto scuola a livello provinciale, alle seguenti materie: a) criteri generali dell'organizzazione del lavoro del personale ATA e del personale educativo nel rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della scuola; b) determinazione del fabbisogno e utilizzazione del lavoro straordinario del personale ATA; c) proposte per la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonche' per l'utilizzazione delle strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli organi collegiali secondo gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517; d) criteri e modalita' per l'utilizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale; e) criteri e modalita' per l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del personale ATA, docente, direttivo; f) individuazione di priorita' e distribuzione delle risorse relative al fondo di incentivazione; g) misure rivolte all'attuazione delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali. Art. 14 (Titolari del potere di negoziazione decentrata). - 1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono: a) per la parte pubblica, una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato ovvero dal commissario di Governo nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa; b) per la parte sindacale, una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbiano adottato codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguali a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale. 2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva, diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale. 3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui e affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facolta' di delega potra' essere esercitata dal Ministro con un provvedimento anche a carattere permanente in riferimento a particolari materie; con tale provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dai criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformita' di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'Amministrazione. 4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralita' di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica e' presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo delle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia. Art. 15. (Livelli di negoziazione decentrata). - 1. La negoziazione decentrata puo' articolarsi a livello nazionale e, per aree territorialmente delimitate, per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nell'accordo recepito dal presente decreto. Art. 16 (Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata). 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, salvi i casi in cui ritenga di dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto formale il funzionario da preporre alla presidenza delle predette delegazioni. 2. Le trattative per la stipula degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio. 3. Qualora, entro il predetto termine, non fosse concluso l'accordo, il Ministro, di propria iniziativa o su richiesta della delegazione sindacale, puo' disporre con l'osservanza dei termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e presieduta da un funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un Sottosegretario di Stato se non intende presiederla personalmente. 4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si fara' ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione 'comma aggiunto dall'art. 66 del D.P.R. n. 494/1987'. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si fara' ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo" 'comma aggiunto dall'art. 66 del D.P.R. n. 494/1987'. Art. 17 (Procedure). - 1. L'accordo va redatto per iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte sindacale. 2. Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni dalla sua conclusione. 3. L'accordo e' recepito con decreto del Ministro, oppure con altri atti a firma del competente dirigente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 4. Il decreto del Ministro e' comunque necessario: a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'Amministrazione interessata; b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico; c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilita' nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato. 5. Gli accordi decentrati, riguardanti una pluralita' di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di Governo e, ove necessario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
Art. 24
Santo patrono
1.La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, e' considerata aggiuntiva al congedo ordinario di cui all'art. 25.
Art. 25
Congedo ordinario
1.Al personale di cui all'art. 1 si applicano, in materia di congedo ordinario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale per il periodo 1› gennaio 1988-31 dicembre 1990, salve le particolari disposizioni di cui al comma 2.
2.Il congedo ordinario deve essere fruito dal personale ispettivo e direttivo, dal personale docente ed educativo, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, durante il periodo delle sospensioni delle attivita' didattiche. Per un periodo non superiore a sei giornate lavorative e' consentita la fruizione del congedo ordinario durante la rimanente parte dell'anno; limitatamente al personale docente ed educativo, l'esercizio di tale facolta' e' consentito a condizione che, nell'ambito dell'istituzione scolastica, vi sia possibilita' di sostituzione con altro personale in attivita' di servizio nella stessa sede e non comporti, comunque, oneri aggiuntivi anche relativamente all'eventuale corresponsione di compensi di ore eccedenti.
Art. 26
Aggiornamento e formazione in servizio del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
1.Nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 14, comma 12, e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente delle dotazioni organiche aggiuntive (DOA) o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere programmati dal collegio dei docenti ed autorizzati dal capo di istituto periodi di esonero totale o parziale dall'insegnamento, allo scopo di consentire la partecipazione individuale ad iniziative anche straordinarie di aggiornamento disciplinare e metodologico-didattico realizzate presso universita' ed istituti di ricerca o attraverso corsi organizzati dal Ministero della pubblica istruzione o dallo stesso autorizzati presso istituti scientifici, enti culturali o associazioni professionali del personale della scuola, giuridicamente riconosciuti. Le iniziative di aggiornamento sono gestite tenendo conto anche dei criteri stabiliti per l'utilizzazione annua del personale.
2.Il collegio dei docenti, sulla base del programma pluriennale definito, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, dal Ministero della pubblica istruzione, formula obiettivi, criteri e modalita' organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di formazione in servizio e per la verifica collegiale delle iniziative stesse. I docenti che hanno partecipato a tali iniziative stesse presentano al collegio dei docenti, alla conclusione delle esperienze formative, una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obbiettivi delle esperienze stesse, per attivare processi di trasferimento e di pratica attuazione nell'ambito della scuola. La predetta relazione e la certificazione rilasciata a conclusione delle attivita' formative sono inserite, a richiesta del docente, nel fascicolo personale. Il piano deliberato dal collegio dei docenti di cui all'art. 14, comma 5, riserva alla formazione in servizio dei docenti un impegno fino a quaranta ore.
3.Per le attivita' di aggiornamento deliberate dal collegio dei docenti, quest'ultimo definisce gli obiettivi e le modalita' organizzative per la realizzazione e la verifica delle iniziative stesse, nonche' per la partecipazione dei docenti, fermi restando gli obblighi di servizio.
4.Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione presenta alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto il piano nazionale di aggiornamento per il personale appartenente alle tre aree del comparto scuola; in tale sede saranno, altresi', definiti modalita' e criteri di esonero dal servizio per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Nota all'art. 26: Si trascrive il testo dell'art 14 della legge n. 270/1982: "Art. 14 (Utilizzazione del personale docente di ruolo). - La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze: a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario; b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori; c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma; d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno; e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori; f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo. A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media. In caso di eccedenza detto personale dovra' essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore. Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma. Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui e' stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico. Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorita' indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, puo' essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attivita' didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalita' da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attivita' di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficolta' di apprendimento nonche' per insegnamenti speciali e attivita' integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti. E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe. I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziativie di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio. L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo e' disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilita' di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purche' il personale docente cosi' utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilita' di cui al presente comma, e' possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attivita' di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalla leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purche' organizzati, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministro della pubblica istruzione puo' disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-84, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unita' ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonche' presso enti e associazioni aventi personalita' giuridica che, per finalita' statutaria, operino nel campo formativo e scolastico. L'utilizzazione puo' essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalita' e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Il periodo di utilizzazione nelle attivita' di cui al precedente quart'ultimo comma non puo' superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non puo' essere disposta per piu' di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnate per una durata complessiva non superiore a 9 anni. Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' quello che risulti eventualmente in soprannumero, sara' in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attivita' inerenti al funzionamento degli organi collegiali".
Art. 27
Libretto personale
1.Nel processo di sviluppo e di estensione del sistema informativo della pubblica istruzione sara' gradualmente organizzata una procedura per dotare i dipendenti di cui all'art. 1 di un libretto personale contenente tutti gli elementi attinenti allo stato di servizio e la documentazione della carriera, anche ai fini pensionistici.
Art. 28
Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti
1.Al personale dell'area di funzione docente di cui all'art. 3, comma 1, possono essere attribuite, per particolari meriti, anche tenendo conto degli specifici titoli di studio, mediante procedura concorsuale, anticipazioni stipendiali con i limiti, i criteri, le condizioni e le modalita' di cui al presente articolo.
2.Il personale docente, durante l'attivita' di servizio, puo' fruire soltanto per due volte del beneficio di cui al comma 1 purche' abbia una anzianita' di ruolo non inferiore a sei anni per l'attribuzione della prima anticipazione stipendiale ed a quattordici anni per l'attribuzione della seconda anticipazione stipendiale. La quantificazione del beneficio economico sara' determinata in sede di negoziazione decentrata a livello nazionale, di cui al comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ai vincitori di concorsi indetti annualmente. Il limite dei posti annualmente riservati a concorso per ciascun ordine di scuola, le modalita' di espletamento di tali concorsi e le condizioni di ammissibilita' saranno definite con decreto del Ministro della Pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, previa negoziazione decentrata a livello nazionale.
4.Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 31 dicembre 1990.
Art. 29
Assemblee
1.In sede di accordo intercompartimentale saranno definiti modalita', criteri e limiti per lo svolgimento delle assemblee del personale nei locali scolastici nell'ambito della revisione della normativa concernente i diritti sindacali.
Art. 30
Norme di rinvio
1.Per quanto non stabilito dal presente decreto, nei confronti del personale di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti e quelle di cui ai precedenti decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi triennali, se non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
Nota all'art. 30: I decreti presidenziali recettivi degli accordi triennali precedenti sono: 1) Il D.P.R. 25 giugno 1983, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983. 2) Il D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 1° giugno 1987.
Art. 31
Copertura finanziaria
1.All'onere di lire 976 miliardi per l'anno 1988, di lire 5.037 miliardi per l'anno 1989 e di lire 6.518 miliardi per l'anno 1990, derivante dall'applicazione del presente decreto, si provvede con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIRINO POMICINO, Ministro per la funzione pubblica
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministo del bilancio e della programmazione economica
FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 4
Tabelle-Tabella A
TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) L'Errata-Corrige pubblicata in G.U. 6/12/1988, n. 286 ha disposto che "Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 17 del sopra indicato supplemento ordinario, nella tabella A - Posizioni stipendiali annue, nella colonna dell'area della funzione docente: "Scuola media equiparati (b)" in corrispondenza della voce "aumenti biennali convenzionali" la cifra "324.000" deve essere rettificata in "384.000"."
Tabelle-Tabella B
TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 1
ALLEGATO 1 COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA (ART. 8. D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Confederazioni sindacali: CGIL- CISL- UIL- COMPSAL- CIDA- CONFEDIR- CISAL- CISAS- USPPI Organizzazioni sindacali: CGIL Scuola, CISL Scuola, CISL SISM, CISL SINASCEL, UIL Scuola, CONFSAL SNALS, CONFSAL ANCII, CONFEDIR LANDS, CONFEDIR ANP, CISAL Scuola, CISAS Scuola, USPPI Scuola, FIS, SNIA, UNAMS, GILDA. PREMESSA Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e per garantire i diritti degli alunni. L'efficacia del presente codice di comportamento sara' pienamente realizzata con l'assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della pubblica amministrazione. ARTICOLO 1 (Diritto di sciopero) Il diritto di sciopero costituisce un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure previste dall'articolo 11 della legge n. 93/1983 ed in conformita' ai principi fissati dal presente codice di autoregolamentazione; si esercita in piena liberta' e senza preventiva comunicazione individuale. L'esercizio del diritto di sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero. In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il Capo di Istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire la vigilanza dei minori. Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'Amministrazione di non essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonche' la conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'Istituto. Il personale ausiliario tenuto alla chiusura ed all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero deve dare preventiva comunicazione al Capo di Istituto. Le organizzazioni sindacali si riservano di indicare le modalita' atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.
Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 2
ARTICOLO 2 (Ambito di applicazione) Le Organizzazioni sindacali sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni sindacali di tutto il personale del comparto scuola. Nelle vertenze di carattere generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di comparto, saranno applicate le modalita' di sciopero stabilite dai livelli confederali. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 3
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