DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Type DPR
Publication 1988-09-22
Ultimo aggiornamento 2026-03-12
State In force
Source Normattiva
articles 907
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4-bis.Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter.Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater.Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

5.Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso immediato. Con l'avviso il condannato e' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. (257)

6.L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilita' puo' essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

7.La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8.Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifi-cazioni, nonche', nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-bis.Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica.

9-bis.Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di eta' pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis e' compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

9-ter.Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinche' disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6.

10.Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche' provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

10-bis.Fermo il disposto del comma 4-bis, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare e' indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione e' dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.

Art. 657

Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo

1.Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non e' stata applicata definitivamente.

2.Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna e' stata revocata, quando per il reato e' stata concessa amnistia o quando e' stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato puo' chiedere al pubblico ministero ((o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo, al giudice)) che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della ((pena)) sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, puo' altresi' chiedere che le ((pene)) sostitutive espiate siano computate nelle ((pene)) sostitutive da eseguire per altro reato.

4.In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5.Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

Art. 657-bis

(( (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca). ))

((1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda))

Art. 658

Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza

1.Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659 comma 2.

Art. 658-bis

(( (Misure di sicurezza da eseguire presso strutture sanitarie). ))

((1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza di cui all'articolo 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 chiede senza ritardo e comunque entro cinque giorni al magistrato di sorveglianza competente la fissazione dell'udienza per procedere agli accertamenti indicati all'articolo 679))

Art. 659

Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

1.Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalita' previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento puo' emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

1-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2023, N. 168)).

2.I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorita' di pubblica sicurezza e, quando ne e' il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.

Art. 660

(( (Esecuzione delle pene pecuniarie). ))

((

1.Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

2.L'ordine e' notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalita' della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonche' le modalita' del pagamento, che puo' avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione e' notificato altresi' al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

3.L'ordine di esecuzione contiene altresi' l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sara' convertita nella semiliberta' sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semiliberta' sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilita', nel lavoro di pubblica utilita' sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non e' gia' stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, puo' depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. Se e' presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con l'avviso il condannato e' informato che, se il processo si e' svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza puo' chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato e' altresi' informato che ha facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4.Quando con la sentenza o con il decreto di condanna e' stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.

5.Quando e' provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero puo' assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della notifica.

6.Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena.

7.Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria e' stato disposto in rate mensili, e' convertita la parte non ancora pagata.

8.Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, e' disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.

9.Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilita' del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

10.Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria e' dovuto a insolvibilita', il condannato puo' chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilita' perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita.

11.Se vi e' stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed e' accertata l'insolvibilita' del condannato, il magistrato di sorveglianza ne da' comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

12.L'ordinanza di conversione e' eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

13.Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

14.Per l'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

15.

Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione gia' espiata. Durante l'esecuzione, il condannato puo' chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l'esecuzione della pena conseguente alla conversione e' sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.))

Art. 661

Esecuzione delle ((pene)) sostitutive ((

1.Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semiliberta' e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare e' in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.

((

1-bis.L'esecuzione del lavoro di pubblica utilita' e' ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

))

2.La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, e' eseguita a norma dell'articolo 660.

Art. 662

Esecuzione delle pene accessorie

1.Per l'esecuzione delle pene accessorie, il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.

2.Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.

Art. 663

Esecuzione di pene concorrenti

1.Quando la stessa persona e' stata condannata con piu' sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.

2.Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.

3.Il provvedimento del pubblico ministero e' notificato al condannato e al suo difensore.

Art. 664

Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie

1.Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando cio' non sia espressamente stabilito.

2.I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )).

4.Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorita' amministrativa competente.

Art. 665

Giudice competente

1.Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha deliberato.

2.Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice di primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello.

3.Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di rinvio.

4.Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e' competente in ogni casi il giudice ordinario.

4-bis.Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al collegio. (90) ((90a))

Art. 666

Procedimento di esecuzione

1.Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.

2.Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione.

3.Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. (211) (230) (231)

4.L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta e' sentito personalmente ((. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato)) e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5.Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.

6.Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.

7.Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.

8.Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.

9.Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2. (15)

Art. 667

Dubbio sull'identita' fisica della persona detenuta

1.Se vi e' ragione di dubitare dell'identita' della persona arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.

2.Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identita' rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3.Se appare evidente che vi e' stato un errore di persona e non e' possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.

4.Il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalita' con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. ((231))

5.Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente.

Art. 668

Persona condannata per errore di nome

1.Se una persona e' stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere e' stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630 comma 1 lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata e' sospesa.

Art. 669

Pluralita' di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona

1.Se piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronuncio' la condanna meno grave, revocando le altre.

2.Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato puo' indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facolta' prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

3.Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entita'; se le pene sono di uguale entita', si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della liberta' controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.

4.Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.

5.Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.

6.Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di piu' decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto e' stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.

7.Se piu' sentenze di non luogo a procedere o piu' sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza piu' favorevole, revocando le altre.

8.Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento e' stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui e' divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima.

9.Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.

Art. 670

Questioni sul titolo esecutivo

1.Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non e' divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilita' del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.

2.Quando e' proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia gia' stata sospesa.

3.Se l'interessato, nel proporre richiesta perche' sia dichiarata la non esecutivita' del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non e' gia' stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutivita' del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non puo' essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175 commi 7 e 8.

Art. 671

Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

1.Nel caso di piu' sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. (( Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi e' la consumazione di piu' reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. ))

2.Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

2-bis.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma del codice penale.

3.Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

Art. 672

Applicazione dell'amnistia e dell'indulto

((

1.Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

))

2.Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.

3.Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna puo' disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative, prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto.

4.L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se e' terminata l'esecuzione della pena.

5.L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, e' dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio e' subordinata.

Art. 673

Revoca della sentenza per abolizione del reato

1.Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2.Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.

Art. 674

Revoca di altri provvedimenti

1.La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

((

1-bis.Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale.

))

Art. 675

Falsita' di documenti

1.Se la falsita' di un atto o di un documento, accertata a norma dell'articolo 537, non e' stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non e' stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato puo' chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari.

2.La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, e' eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non puo' avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo e' rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia e' stata richiesta per un legittimo interesse.

3.Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, e' inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, e' restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa e' richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.

4.Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio da' le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

Art. 676

Altre competenze

1.Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.

2.Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.

3.Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

3-bis.Il giudice dell'esecuzione e', altresi', competente a decidere in ordine all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis. In questo caso, il giudice procede d'ufficio prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile. (231) ((328))

Art. 677

Competenza per territorio

1.La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.

2.Quando l'interessato non e' detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non puo' essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di piu' sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

((

2-bis.Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresi' l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161.

))

Art. 678

Procedimento di sorveglianza

1.Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Quando vi e' motivo di dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.

1-bis.Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione delle pene sostitutive della semiliberta' e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale ((...)), procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.

1-ter.Quando la pena da espiare non e' superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalita', puo' applicare una delle misure menzionate nell'articolo 656, comma 5. L'ordinanza di applicazione della misura e' comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, quando e' proposta opposizione, procede, a norma del comma 1, alla conferma o alla revoca dell'ordinanza. Allo stesso modo il tribunale di sorveglianza procede quando l'ordinanza non e' stata emessa. Durante il termine per l'opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa.

2.Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalita', il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3.Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. 3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472. 3.2. L'avviso di fissazione dell'udienza, notificato all'interessato, contiene, a pena di nullita', l'avvertimento della facolta' di parteciparvi personalmente. Se l'interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalita' di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche quando l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso e' detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell'interessato.

3-bis.Il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, nelle materie di rispettiva competenza, quando provvedono su richieste di provvedimenti incidenti sulla liberta' personale di condannati da Tribunali o Corti penali internazionali, danno immediata comunicazione della data dell'udienza e della pertinente documentazione al Ministro della giustizia, che tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la condanna.

Art. 679

Misure di sicurezza

1.Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca e' stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato e' persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato. Provvede altresi', su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonche' sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere. (211)

((1-bis. Sulla richiesta del pubblico ministero formulata ai sensi dell'articolo 658-bis il magistrato di sorveglianza provvede alla fissazione dell'udienza senza ritardo e comunque entro cinque giorni dalla richiesta medesima. Fino alla decisione, permane la misura di sicurezza provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 312 e il tempo corrispondente e' computato a tutti gli effetti. Nelle more della decisione, la misura di sicurezza provvisoria puo' essere disposta con ordinanza dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero))

2.Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.

Art. 680

Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

1.Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.

2.Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, (( o di proscioglimento )) concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

3.Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

Art. 681

Provvedimenti relativi alla grazia

1.La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, e' sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed e' presentata al ministro di grazia e giustizia.

2.Se il condannato e' detenuto o internato, la domanda puo' essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non e' detenuto o internato, la domanda puo' essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

3.La proposta di grazia e' sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed e' presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

4.La grazia puo' essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando e' il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

5.In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672 comma 5.

Art. 682

Liberazione condizionale

1.Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.

2.Se la liberazione non e' concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non puo' essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Art. 683

Riabilitazione

1.Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti ((, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale)). Decide altresi' sulla revoca ((della riabilitazione)), qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

2.Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali puo' desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

3.Se la richiesta e' respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non puo' essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui e' divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Art. 684

Rinvio dell'esecuzione

1.Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale, salvo quello previsto dall'articolo 147 comma 1 numero 1 del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia. Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti. ((7))

2.Quando vi e' fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perche' il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza puo' ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione puo' cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti.

Art. 685

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Art. 686

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Art. 687

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 688

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 689

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 ))

Art. 690

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))

Art. 691

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Art. 692

Spese della custodia cautelare

1.Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare, sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia.

2.Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

3.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )).

Art. 693

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Art. 694

Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione

1.Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non piu' tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorita' competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.

2.Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale e' ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, ((...)).

3.La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero puo' essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4.Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, e' condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni.

Art. 695

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))

Art. 696

(( (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale). ))

((

1.Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.

2.Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

3.Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.

4.Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita'.

))

Art. 696-bis

(( (Principio del mutuo riconoscimento). ))

((

1.Il principio del mutuo riconoscimento e' disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

2.Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorita' degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorita' giudiziaria puo' richiedere alle competenti autorita' degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.

))

Art. 696-ter

(( (Tutela dei diritti fondamentali della persona nel mutuo riconoscimento). ))

((

1.L'autorita' giudiziaria provvede al riconoscimento e all'esecuzione se non sussistono fondate ragioni per ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che configurano una grave violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, dei diritti fondamentali della persona riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea o dei diritti, delle liberta' e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

))

Art. 696-quater

(( (Modalita' di trasmissione delle decisioni giudiziarie). ))

((

1.L'autorita' giudiziaria competente riceve direttamente le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio dello Stato.

2.L'autorita' giudiziaria trasmette direttamente alle competenti autorita' giudiziarie degli altri Stati membri le decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire, dandone comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 696-sexies.

3.La documentazione e gli accertamenti integrativi, nonche' le ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti dei quali sia chiesto il riconoscimento, sono oggetto di trasmissione diretta tra le autorita' giudiziarie degli Stati membri.

))

Art. 696-quinquies

(( (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri). ))

((

1.L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E' in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

))

Art. 696-sexies

(( (Poteri del Ministro della giustizia). ))

((

1.Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui e' stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

2.Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle condizioni poste dall'autorita' giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro.

))

Art. 696-septies

(( (Mutuo riconoscimento e responsabilita' da reato degli enti). ))

((

1.In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilita' da reato degli enti, nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme di questo titolo nonche' quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

))

Art. 696-octies

(( (Modalita' di esecuzione). ))

((

1.L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza ritardo e con modalita' idonee ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia.

2.All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si provvede senza formalita', nel rispetto dei diritti fondamentali della persona.

))

Art. 696-novies

(( (Impugnazioni). ))

((

1.Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.

2.Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

3.Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies.

4.L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto.

))

Art. 696-decies

(( (Tutela dei terzi di buona fede). ))

((

1.I terzi di buona fede interessati dall'esecuzione della decisione di riconoscimento sono tutelati nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. Ai terzi e' assicurata la partecipazione al procedimento di riconoscimento con le forme e le garanzie che la legge assicura nei procedimenti analoghi gia' regolati dall'ordinamento interno.

))

Art. 697

Estradizione e poteri del ((Ministro della giustizia))

1.((Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna)) a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della liberta' personale puo' aver luogo soltanto mediante estradizione.

((

1-bis.Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

1-ter.Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato.

1-quater.Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo 705, comma 2.

1-quinquies.La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione e' comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorita' giudiziaria.

))

2.Nel concorso di piu' domande di estradizione, il ((Ministro della giustizia)) ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravita' e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalita' e della residenza della persona richiesta e della possibilita' di una riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato.

Art. 698

Reati politici Tutela dei diritti fondamentali della persona

1.Non puo' essere concessa l'estradizione per un reato politico ne' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.

((2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione puo' essere concessa solo quando l'autorita' giudiziaria accerti che e' stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa e' stata inflitta, e' stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1))

Art. 699

Principio di specialita'

1.La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione gia' concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione e' stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza ne' assoggettato ad altra misura restrittiva della liberta' personale ne' consegnato ad altro stato.

2.La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello stato al quale e' stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

3.Il ministro puo' inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.

4.Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialita' e delle altre condizioni eventualmente apposte.

Art. 700

Documenti a sostegno della domanda

1.L'estradizione e' consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.

Art. 701

Garanzia giurisdizionale

1.L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non puo' essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

2.Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore ((e, se del caso, dell'interprete)) e di esso e' fatta menzione nel verbale.

3.La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.

4.La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ((Ministro della giustizia)) ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma.

Art. 702

Intervento dello stato richiedente

1.A condizione di reciprocita', lo stato richiedente ha la facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorita' giudiziaria italiana.

Art. 703

Accertamenti del procuratore generale

1.Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4.

2.Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. ((Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale puo' altresi' autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.)) Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis.

3.Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne da' comunicazione al Ministro della giustizia.

4.Il procuratore generale, entro trenta giorni dalla data in cui la domanda di estradizione gli e' pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.

5.La requisitoria e' depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facolta' di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonche' di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie. CAP001 PGC002 PGC004 PGC005

Art. 704

Procedimento davanti alla corte di appello

1.Scaduto il termine previsto dall'articolo 703 comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullita'. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva ((e, ove necessario, nomina un interprete)). Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

2.La corte decide con sentenza in camera di consiglio ((, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,)) sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari ((, sentiti)) il pubblico ministero, il difensore e, ((se comparsi)), la persona della quale e' richiesta l'estradizione e il rappresentante dello stato richiedente.

((3. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'. Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente))

4.Quando la decisione e' contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate. CAP005 CAP006tfe

Art. 705

Condizioni per la decisione

1.Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale e' domandata l'estradizione, non e' in corso procedimento penale ne' e' stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.

Art. 706

Ricorso per cassazione

1.Contro la sentenza della corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. ((La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.))

2.Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

Art. 707

Rinnovo della domanda di estradizione

1.La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano gia' stati valutati dall'autorita' giudiziaria.

Art. 708

Provvedimento di estradizione. Consegna

1.Il ((Ministro della giustizia)) decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.

2.Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione, se detenuta, e' posta in liberta'.

3.La persona medesima e' altresi' posta in liberta' in caso di diniego dell'estradizione.

4.Il ((Ministro della giustizia)) comunica senza indugio allo stato richiedente la decisione e, se questa e' positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sara' possibile procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa le limitazioni alla liberta' personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.

5.Il termine per la consegna e' di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna e' sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui e' accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio.

6.Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in liberta'.

Art. 709

Sospensione della consegna Consegna temporanea. Esecuzione all'estero

1.L'esecuzione dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. ((Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalita'.))

2.Il ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello stato richiedente.

Art. 710

Estensione dell'estradizione concessa

1.In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' gia' stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'estradizione.

2.La corte di appello procede in assenza della persona interessata.

3.Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta.

Art. 711

Riestradizione

1.Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona e' stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro stato.

Art. 712

Transito

((

1.Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

))

((

3.Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.

))

4.L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito avviene per via aerea e non e' previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.

Art. 713

Misure di sicurezza applicate all'estradato

1.Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosita' sociale.

Art. 714

Misure coercitive e sequestro

1.In ogni tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione puo' essere sottoposta, a richiesta del ((Ministro della giustizia)), a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, puo' essere disposto, a richiesta del ((Ministro della giustizia)), il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale e' domandata l'estradizione.

2.Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale e' domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.

3.Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.

4.Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione e' trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorita' giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando e' necessario procedere ad accertamenti di particolare complessita'.

4-bis.Le misure coercitive sono altresi' revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine e' sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

5.La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima. CAP007 CAP008

Art. 715

Applicazione provvisoria di misure cautelari

1.Su domanda dello stato estero e a richiesta motivata del ((Ministro della giustizia)), la corte di appello puo' disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

3.La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e' competente la corte di appello di Roma.

4.La corte di appello puo' altresi' disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

5.Il ((Ministro della giustizia)) da' immediata comunicazione allo stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.

6.Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello ((della giustizia)) la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700. CAP007 CAP008

Art. 716

Arresto da parte della polizia giudiziaria

1.Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715 comma 2. Essa provvede altresi' al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2.L'autorita' che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ((Ministro della giustizia)) e al piu' presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto e' avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

((

3.Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.

))

4.La misura coercitiva e' revocata se il ((Ministro della giustizia)) non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

5.Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.

Art. 717

Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva

1.Quando e' stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialita', facendone menzione nel verbale.

2.Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima. ((Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Puo' altresi' autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.)) Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.

2-bis.La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia. CAP004 CAP009 CAP011

Art. 718

Revoca e sostituzione delle misure

1.La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.

2.La revoca e' sempre disposta se il ((Ministro della giustizia)) ne fa richiesta. CAP012 CAP013 CAP014 CAP015

Art. 719

Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari

1.Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Art. 720

Domanda di estradizione

1.Il ((Ministro della giustizia)) e' competente a domandare a uno stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della liberta' personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o e' stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ((Ministro della giustizia)), trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

2.L'estradizione puo' essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.

3.Il ((Ministro della giustizia)) puo' decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione ((, quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato,)) dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente.

4.Il ((Ministro della giustizia)) e' competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l'estradizione, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

5.Il ((Ministro della giustizia)) puo' disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.

Art. 721

(( (Principio di specialita').))

((

1.La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza detentiva, ne' assoggettata ad altra misura restrittiva della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa.

2.Quando le convenzioni internazionali o le condizioni poste prevedono che un fatto anteriore alla consegna non possa essere giudicato, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

3.Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

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