DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447
4.La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti, l'assunzione delle prove non rinviabili, nonche' di quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori alla consegna.
))
Art. 721-bis
(( (Estensione dell'estradizione).))
((
1.Ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione puo' essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi indizi di colpevolezza.
2.L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla concessione della estensione dell'estradizione ed e' revocata, anche d'ufficio, in caso di rifiuto da parte dello Stato estero.
3.Concessa l'estensione, su richiesta del pubblico ministero l'ordinanza di custodia cautelare e' confermata ai fini dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi di colpevolezza, sussistono esigenze cautelari a norma degli articoli 274 e seguenti.
))
Art. 722
(( (Custodia cautelare all'estero).))
((1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai sensi dell'articolo 303, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 6.))
Art. 722-bis
(( (Riparazione per ingiusta detenzione).))
((
1.La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato e' computata ai fini della riparazione per ingiusta detenzione nei casi indicati all'articolo 314.
))
- Titolo III ROGATORIE INTERNAZIONALI Capo I ROGATORIE DALL'ESTERO
Art. 723
(( (Poteri del Ministro della giustizia).))
((
1.Il Ministro della giustizia provvede sulla domanda di assistenza giudiziaria di un'autorita' straniera, trasmettendola per l'esecuzione all'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3.
2.Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi puo' disporre con decreto di non dare corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati.
3.Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato altresi' in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
4.Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la riceve ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia.
5.Il Ministro della giustizia non da' altresi' corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
6.Nei casi in cui la richiesta di assistenza ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia ha facolta' di non dare corso alla stessa quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunita' della persona citata. Il Ministro ha altresi' facolta' di non dare corso alla richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato richiedente non da' idonee garanzie di reciprocita'.
7.Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita il potere di cui al presente articolo ne da' comunicazione alle autorita' giudiziarie interessate.
))
Art. 724
(Procedimento di esecuzione)
1.Le richieste di assistenza giudiziaria per le attivita' di acquisizione probatoria e di sequestro di beni a fini di confisca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l'attivita' richiesta.
2.Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal Ministro della giustizia o direttamente dall'autorita' straniera a norma di convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, se la rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attivita' che secondo la legge italiana devono essere svolte dal giudice, presenta senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari.
3.Negli altri casi il procuratore della Repubblica da' senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato.
4.Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti all'esecuzione provvede il procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero, se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa.
5.Se il procuratore della Repubblica ritiene che deve provvedere alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo stesso immediatamente gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter.
6.Quando e' previsto l'intervento del giudice, in caso di contrasto, gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione che decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.
8.L'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria e' sospesa quando da essa puo' derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali in corso.
9.Il procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo copia delle richieste di assistenza dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui ((agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis)).
Art. 725
(( (Esecuzione delle rogatorie).))
((
1.Per il compimento degli atti richiesti si applicano le disposizioni del presente codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
2.Si applica l'articolo 370, comma 3.
3.L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto motivato, la presenza al compimento degli atti richiesti di rappresentanti o incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la richiesta proviene da autorita' diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea, l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia.
4.Se nel corso dell'esecuzione il procuratore della Repubblica rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori non indicati nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente ai fini dell'integrazione della richiesta. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.
))
Art. 726
Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita' straniera
1.La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorita' giudiziaria straniera, e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.
Art. 726-bis
(( (Notifica diretta all'interessato). )) ((
1.Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.
Art. 726-ter
(( (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). ))
((
1.Quando la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato e' presentata da un'autorita' amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente Capo.
))
Art. 726-quater
(( (Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute).))
((
1.Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria procedente ovvero il magistrato di sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato o internato e acquisite le informazioni relative alla situazione processuale, alle condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza.
2.In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia indica il termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata, che non puo' comunque eccedere il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'atto.
3.L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e della detenzione nello Stato richiedente.
6.La persona trasferita rimane in stato di detenzione nel territorio dello Stato estero, salvo che l'autorita' giudiziaria italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al di fuori del territorio nazionale si considera ad ogni effetto come sofferta in Italia.
))
Art. 726-quinquies
(( (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva).))
((
1.Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorita' giudiziaria straniera della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito che si trovi nello Stato puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.
2.L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724 procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso.
3.L'autorita' giudiziaria e l'autorita' richiedente concordano le modalita' dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.
4.Per la citazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente codice.
5.L'autorita' giudiziaria provvede all'identificazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione e assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge.
6.L'audizione e' direttamente condotta dall'autorita' richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorita' nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
7.Al termine delle operazioni e' redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l'identita' della persona sentita o che ha partecipato all'udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonche' l'identita' e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall'autorita' giudiziaria procedente, e' trasmesso all'autorita' richiedente.
8.Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.
))
Art. 726-sexies
(( (Audizione mediante teleconferenza).))
((
1.Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all'autorita' richiedente non sia possibile od opportuna puo' essere eseguita mediante teleconferenza.
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies, comma 8, nonche' in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.
))
- Capo II ROGATORIE ALL'ESTERO
Art. 727
(Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere)
1.Le richieste di assistenza giudiziaria per comunicazioni, notificazioni e per attivita' di acquisizione probatoria sono trasmesse al Ministro della giustizia il quale provvede all'inoltro all'autorita' estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria richiedente la data di ricezione della domanda.
2.Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea, prevedono l'intervento del Ministro della giustizia, questi puo' disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere puo' essere esercitato, oltre a quanto previsto dalle convenzioni, in caso di pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3.Il Ministro della giustizia comunica tempestivamente all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero il decreto di cui al comma 2.
4.Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non e' stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro.
5.Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria provvede all'inoltro diretto a norma del comma 4 dopo che copia della richiesta di assistenza e' stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita' straniera.
6.Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia.
7.Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, le convenzioni internazionali prevedono la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l'autorita' giudiziaria provvede alla trasmissione diretta decorsi dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della giustizia. Entro il termine indicato, il Ministro della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2.
8.In ogni caso, copia delle richieste di assistenza giudiziaria formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui ((agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9.Quando, a norma di accordi internazionali, la richiesta di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico dello Stato, l'autorita' giudiziaria indica all'autorita' dello Stato estero le modalita' e le forme stabilite dalla legge ai fini dell'utilizzabilita' degli atti richiesti.
Art. 728
(( (Immunita' temporanea della persona citata).))
((
))
Art. 729
(( (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria).))
((
1.Nei casi in cui lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.
2.Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta di assistenza con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 9, gli atti compiuti sono inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita' e' prevista dalla legge.
3.Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili.
4.Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.
))
Art. 729-bis
(( (Acquisizione di atti e informazioni da autorita' straniere).))
((
1.La documentazione relativa ad atti e a informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro Stato puo' essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero.
2.L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste all'utilizzabilita' degli atti e delle informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.
))
Art. 729-ter
(( (Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute).))
((
1.L'autorita' giudiziaria puo' richiedere il trasferimento temporaneo nel territorio italiano di persona detenuta in altro Stato, al fine del compimento di un atto di indagine o per l'assunzione di una prova.
2.L'autorita' giudiziaria italiana concorda con l'autorita' straniera competente le modalita' del trasferimento e il termine entro cui la persona detenuta deve fare rientro nello Stato richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica e mentale della persona interessata, nonche' del livello di sicurezza indicato dall'autorita' dello Stato richiesto.
3.Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica dispone che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di compimento dell'atto di indagine o di prova. Le spese di mantenimento sono a carico dello Stato italiano.
4.La persona trasferita rimane in stato di detenzione sul territorio nazionale, salvo che l'autorita' straniera non ne chieda la liberazione.
5.Quando il trasferimento temporaneo e' condizionato al fatto che la persona trasferita non puo' essere perseguita, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra restrizione della liberta' personale nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate prima del suo temporaneo trasferimento, l'immunita' cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
))
Art. 729-quater
(( (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva).))
((
1.Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione e la partecipazione all'udienza davanti all'autorita' giudiziaria italiana della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere trasferito in Italia, puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma di collegamento audiovisivo a distanza.
2.L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle disposizioni di attuazione.
3.L'autorita' giudiziaria e l'autorita' straniera competente concordano le modalita' della citazione, dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione all'udienza.
4.L'autorita' giudiziaria richiede all'autorita' straniera di identificare la persona da sentire o di cui e' chiesta la partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti che le vengono riconosciuti dall'ordinamento italiano e, ove necessario, quelli relativi alla traduzione e alla interpretazione, al fine di garantirne l'effettivo esercizio.
5.L'imputato e la persona sottoposta alle indagini sono necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e i periti sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento interno e da quello dello Stato richiesto.
6.L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello Stato richiesto i mezzi tecnici per procedere all'audizione mediante videoconferenza, ove necessario.
7.Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria procedente deve darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento a distanza.
))
Art. 729-quinquies
(( (Squadre investigative comuni).))
((
1.Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del diritto dell'Unione europea prevedono l'impiego di squadre investigative comuni, il procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge.
2.Nei rapporti con le autorita' giudiziarie di Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea il procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge, nei casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una o piu' squadre investigative comuni e' data comunicazione al Ministro della giustizia.
))
- Titolo IV EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE Capo I EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE
Art. 730
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
1.Il ((Ministro della giustizia)), quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o ((, se questo e' sconosciuto,)) presso la Corte di appello di Roma , una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'articolo 12 comma 2 del codice penale.(134)
2.Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del ((Ministero della giustizia)), puo' chiedere alle autorita' estere competenti le informazioni che ritiene opportune.
2-bis.Quando il procuratore generale e' informato dall'autorita' straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera ((con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza,)) con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.
3.La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento e' domandato.
Art. 731
Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
1.Il((Ministro della giustizia)), se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o ((, se questo e' sconosciuto,)) presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello stato estero ovvero l'atto con cui questo stato acconsente all'esecuzione. ((Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza.)) (134)
1-bis.Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.
2.Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.
Art. 732
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
1.Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, puo' domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario (( locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma )). ((134))
Art. 733
Presupposti del riconoscimento
1-bis.Salvo quanto previsto nell'articolo 735-bis, la sentenza straniera non puo' essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.
Art. 734
(( (Deliberazione della corte di appello).))
((
1.La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127.
2.Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti.
3.Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione e' adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
))
Art. 734-bis
(( (Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero).))
((
1.Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
))
Art. 735
Determinazione della pena ed ordine di confisca
1.La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.
2.A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantita' della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133- bis e 133- ter del codice penale.
3.In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu' grave di quella stabilita nella sentenza straniera.
4.Se nello stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto stato il condannato e' stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla liberta' vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
((
4-bis.Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano.
))
5.Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera e' convertito nel pari valore in ((euro)) al cambio del giorno in cui il riconoscimento e' deliberato.
6.Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa e' ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento ((, fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis)).
Art. 735-bis
(( (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro).
1.Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2 )).
Art. 736
Misure coercitive
1.Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale, puo' disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
2.Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 273.
3.Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione ((e all'audizione)) della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2.
4.La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi ((novanta giorni)) senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, ((cinque mesi)) senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
5.La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
6.Copia dei provvedimenti emessi dalla corte e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
Art. 737
Sequestro
1.Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca puo' ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
2.Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro puo' essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
(( 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo ))
Art. 737-bis
(Indagini e sequestro a fini di confisca). ((
1.Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725.
2.A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724.
((
3-bis.L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorita' straniera.
))
4.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)).
5.((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)).
6.Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e ((si dispone)) la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, ((entro un anno)) dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di ((sei mesi)); sulla richiesta decide ((l'autorita' giudiziaria)) che ha ordinato il sequestro.
Art. 738
Esecuzione conseguente al riconoscimento
1.Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello stato di condanna e' computata ai fini dell'esecuzione.
2.All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.
Art. 739
Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
1.Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non puo' essere estradato ne' sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.
Art. 740
Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
1.La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria e' versata alla cassa delle ammende; e' invece versata allo stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
2.Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale e' stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.
Art. 740-bis
(( (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate).
1.Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale e' stata pronunciata la sentenza ovvero e' stato adottato il provvedimento di confisca.
Art. 740-ter
(( (Ordine di devoluzione).
1.La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis.
2.Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione con lo Stato richiedente.
Art. 741
Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
1.A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.
2.Negli altri casi, la domanda e' proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.
- Capo II ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Art. 742
Poteri del ((Ministro della giustizia)) e presupposti dell'esecuzione all'estero
1.Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, ((il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede)) l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa e' richiesta dallo stato estero ((, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato)).
2.L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale puo' essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello stato estero e' idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
3.L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale e' ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l'estradizione e' stata negata o non e' comunque possibile.
Art. 742-bis
(( (Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero). ))
((
1.Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento.
))
Art. 743
Deliberazione della corte di appello
1.La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della liberta' personale non e' ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ((Ministro della giustizia)) trasmette gli atti al procuratore generale affinche' promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
2.La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127 ((, nei termini di cui all'articolo 734)).
3.Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorita' giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso puo' essere prestato davanti all'autorita' consolare italiana ovvero davanti all'autorita' giudiziaria dello stato estero.
4.La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione ((per violazione di legge)) da parte del procuratore generale presso la corte di appello ((, dell'interessato e del difensore)).
Art. 744
Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero
1.In nessun caso il ((Ministro della giustizia)) puo' domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della liberta' personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Art. 745
Richiesta di misure cautelari all'estero
1.Se e' domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale e il condannato si trova all'estero, il ((Ministro della giustizia)) ne richiede la custodia cautelare.
2.Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facolta' di richiedere il sequestro.
2-bis.Il Ministro ha altresi' facolta', nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonche' di richiedere il loro sequestro.
Art. 746
Effetti sull'esecuzione nello Stato
1.L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2.La pena non puo' piu' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa e' stata interamente espiata. Visto, Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI
- ((Titolo IVbis TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI))
Art. 746-bis
(( (Disposizioni generali).))
((
1.Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorita' giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato perche' essa proceda che l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorita' giudiziaria di Stato estero.
2.Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.
Il trasferimento e' disposto in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato che presenti piu' stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:
luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;
luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;
luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;
impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;
luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero si trova l'indagato))
Art. 746-ter
(( (Assunzione di procedimenti penali dall'estero).))
((
1.Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2.Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto diretto tra autorita' giudiziarie, il pubblico ministero da' tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso all'esito delle consultazioni con l'autorita' giudiziaria dello Stato estero.
3.La decisione di assunzione del procedimento e' notificata alla persona offesa con l'avviso della facolta' di proporre querela, se questa e' richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine per la presentazione della querela decorre dalla notificazione dell'avviso.
4.La querela presentata nello Stato estero conserva efficacia nell'ordinamento interno.
5.Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei relativi provvedimenti e' di trenta giorni dalla ricezione degli atti.
6.Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303.
7.Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all'estero conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
8.Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato estero delle decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie italiane.
))
Art. 746-quater
(( (Trasferimento di procedimenti penali all'estero).))
((
1.Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i quali si e' proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorita' straniera.
2.La decisione sul trasferimento del procedimento all'estero e' comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, puo' vietarne l'esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranita' o altri interessi essenziali dello Stato, nonche' nei casi previsti dal comma 4. Della decisione del Ministro e' data comunicazione al pubblico ministero.
3.Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di autorita' centrali, il pubblico ministero inoltra al Ministro della giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro puo' disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' straniera e al pubblico ministero che procede.
4.Non puo' disporsi il trasferimento del procedimento se vi e' motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, ovvero se vi e' motivo di ritenere che l'indagato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
5.Il procedimento penale e' sospeso dal momento della trasmissione al Ministro della giustizia della decisione prevista dal comma 2 o della richiesta motivata prevista al comma 3 e sino alla comunicazione della decisione del Ministro. In ogni caso possono essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili.
6.A seguito della comunicazione del trasferimento all'estero del procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli articoli 408, 409 e 410. Il decreto di archiviazione e' comunicato alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414 quando l'azione penale non e' esercitata nello Stato estero nel termine convenuto all'atto del trasferimento, sempre che la decisione assunta nello Stato estero non determini il divieto di un secondo giudizio. Dell'avvenuta riapertura delle indagini e' data comunicazione allo Stato estero))
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