DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447
01.La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se e' nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorita' giudiziaria procedente, ne da' comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini e' altresi' avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni successivo mutamento.
((
1.Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonche' nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, gia' nominato o che e' contestualmente nominato, anche d'ufficio.
))
((
1-bis.Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonche' degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, e' fatta menzione nel verbale.
))
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
3.L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore ((dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.))
4.((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). ((Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.)). Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non e' stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
((
4-bis.Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore e' immediatamente comunicata allo stesso.
))
Art. 162
Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
1.Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorita' che procede, ((con le modalita' previste dall'articolo 111-bis o)) con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
2.La dichiarazione puo' essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova. (90) (90a)
3.Nel caso previsto dal comma 2 il verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'.
4.Finche' l'autorita' giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.
4-bis.L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorita' che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. ((Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.))
Art. 163
Formalita' per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
1.Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni ((degli articoli 148 e)) 157.
Art. 164
((Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio))
1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto e' valida ((per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1)).
Art. 165
Notificazioni all'imputato latitante o evaso
1.Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
((
1-bis.Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si e' perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non e' possibile eseguire la notificazione con le modalita' indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato e' evaso o si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalita' indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.
))
2.Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3.L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Art. 166
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
1.Se l'imputato e' interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Art. 167
Notificazioni ad altri soggetti
((
1.Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.
))
Art. 168
Relazione di notificazione
1.((Per le notificazioni effettuate con modalita' telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non e' eseguita con modalita' telematiche, salvo)) quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorita' o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalita' della persona alla quale e' stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.
2.Quando vi e' contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
3.La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.
Art. 169
Notificazioni all'imputato all'estero
((
1.Quando l'autorita' giudiziaria non puo' procedere alla notificazione con modalita' telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorita' che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui e' stato commesso, nonche' l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
))
2.Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilita' emesso a norma dell'articolo 159.
3.L'invito previsto dal comma 1 e' redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4.Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilita', dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5.Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona e' detenuta all'estero.
Art. 170
Notificazioni col mezzo della posta
1.((Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le)) notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
2.E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
3.Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.
Art. 171
Nullita' delle notificazioni
- Titolo VI TERMINI
Art. 172
Regole generali
1.I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
2.I termini si computano secondo il calendario comune.
3.Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
4.Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne e' iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
5.Quando e' stabilito soltanto il momento finale, le unita' di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.
6.Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.
((6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalita' telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.))
((290))
((6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso e' effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.))
((290))
Art. 173
Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
1.I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.
2.I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
3.La parte a favore della quale e' stabilito un termine puo' chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorita' procedente.
Art. 174
Prolungamento dei termini di comparizione
1.Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 e' fuori del comune nel quale ha sede l'autorita' giudiziaria procedente, il termine per comparire e' prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento e' di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando e' possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non puo' essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine e' stabilito dall'autorita' giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
2.Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorita' procedente emette ordine o invito.
Art. 175
Restituzione nel termine
1.Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
2.L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. (215) ((2.1. L'imputato giudicato in assenza e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.))
2-bis.La richiesta indicata ((ai commi 2 e 2.1)) e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
3.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005, N. 17, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 60. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4.Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
5.L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6.Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.
7.Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
8.Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.
((8-bis. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.))
((290))
Art. 175-bis
(( (Malfunzionamento dei sistemi informatici). ))
((
1.Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia e' certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'.
2.Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.
3.Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.
4.La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresi', nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.
Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilita' di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.))
((290))
Art. 176
Effetti della restituzione nel termine
1.Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
2.Se la restituzione nel termine e' concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui e' disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.
- Titolo VII NULLITA'
Art. 177
Tassativa'
1.L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento e' causa di nullita' soltanto nei casi previsti dalla legge.
Art. 178
Nullita' di ordine generale
Art. 179
Nullita' assolute
1.Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne e' obbligatoria la presenza.
2.Sono altresi' insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' definite assolute da specifiche disposizioni di legge.
Art. 180
Regime delle altre nullita' di ordine generale
1.Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullita' previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piu' essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Art. 181
Nullita' relative
1.Le nullita' diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.
2.Le nullita' concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullita' concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullita' devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.
3.Le nullita' concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullita' eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.
4.Le nullita' verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.
Art. 182
Deducibilita' delle nullita'
1.Le nullita' previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
2.Quando la parte vi assiste, la nullita' di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se cio' non e' possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullita' deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.
3.I termini per rilevare o eccepire le nullita' sono stabiliti a pena di decadenza.
Art. 183
Sanatorie generali delle nullita'
Art. 184
Sanatoria delle nullita' delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
1.La nullita' di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni e' sanata se la parte interessata e' comparsa o ha rinunciato a comparire.
2.La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.
3.Quando la nullita' riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non puo' essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.
Art. 185
Effetti della dichiarazione di nullita'
1.La nullita' di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
2.Il giudice che dichiara la nullita' di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullita' per dolo o colpa grave.
3.La dichiarazione di nullita' comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui e' stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
4.La disposizione del comma 3 non si applica alle nullita' concernenti le prove.
Art. 186
Inosservanza di norme tributarie
1.Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto ne' impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.
- Libro III PROVE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 187
Oggetto della prova
1.Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.
2.Sono altresi' oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
3.Se vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilita' civile derivante dal reato.
Art. 188
Liberta' morale della persona nell'assunzione della prova
1.Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti.
Art. 189
Prove non disciplinate dalla legge
1.Quando e' richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puo' assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la liberta' morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalita' di assunzione della prova.
Art. 190
Diritto alla prova
1.Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.
2.La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.
3.I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
Art. 190-bis
(Requisiti della prova in casi particolari).
1.Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.
1-bis.La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda una testimone minore degli ((anni diciotto)) e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'.
Art. 191
Prove illegittimamente acquisite
1.Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2.L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
((2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale))
Art. 192
Valutazione della prova
1.Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
2.L'esistenza di un fatto non puo' essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
3.Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.
4.La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).
Art. 193
Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
1.Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
- Titolo II MEZZI DI PROVA Capo I TESTIMONIANZA
Art. 194
Oggetto e limiti della testimonianza
1.Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato e alla pericolosita' sociale.
2.L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato e' ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
3.Il testimone e' esaminato su fatti determinati. Non puo' deporre sulle voci correnti nel pubblico ne' esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
Art. 195
Testimonianza indiretta
1.Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2.Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
3.L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'.
4.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.((161))
5.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6.I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7.Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
Art. 196
Capacita' di testimoniare
1.Ogni persona ha la capacita' di testimoniare.
2.Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneita' fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio puo' ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
3.I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.
Art. 197
Incompatibilita' con l'ufficio di testimone
1.Non possono essere assunti come testimoni: (( a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444; b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 )); c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonche' il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter.
Art. 197-bis
(Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone).
1.L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
2.L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).
3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e' assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio. (155) ((244))
4.Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non puo' essere obbligato a deporre sui fatti per i quali e' stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilita' ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilita' in ordine al reato per cui si procede o si e' proceduto nei suoi confronti.
5.In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.
6.Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3. (155) ((244))
Art. 198
Obblighi del testimone
1.Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono rivolte.
2.Il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale.
Art. 199
Facolta' di astensione dei prossimi congiunti
1.I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
2.Il giudice, a pena di nullita', avvisa le persone predette della facolta' di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
Art. 200
Segreto professionale
2.Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3.Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
Art. 201
Segreto di ufficio
1.Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita' giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.
Art. 202
(( (Segreto di Stato).
1.I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2.Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3.Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
4.Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non da' conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5.L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorita' giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6.Non e', in ogni caso, precluso all'autorita' giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7.Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non puo' piu' opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria non puo' ne' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
8.In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
Art. 203
Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
1.Il giudice non puo' obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi >per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati >come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite ne' utilizzate.
(( 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati ne assunti a sommarie informazioni ))
Art. 204
Esclusione del segreto
1.Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale ((nonche' i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale)). Se viene opposto il segreto, la natura del reato e' definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
((
1-bis.Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter.Il segreto di Stato non puo' essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater.In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
1-quinquies.Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualita' di Autorita' nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorita' giudiziaria competente.
))
2.Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza e' data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 205
Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
1.La testimonianza del Presidente della Repubblica e' assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
2.Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuita' e la regolarita' della funzione cui sono preposti.
3.Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessita'.
Art. 206
Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
1.Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame e' trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all'autorita' consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3.
2.Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
Art. 206-bis
(( (Assunzione della testimonianza di cardinali). ))
((
1.Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi puo' chiedere di essere esaminato in un luogo da lui indicato, al fine di garantire la continuita' e la regolarita' della funzione cui risulta preposto.
2.Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.
Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3))
Art. 207
Testimoni sospettati di falsita' o reticenza Testimoni renitenti
1.Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove gia' acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda a norma di legge.
2.Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
- Capo II ESAME DELLE PARTI
Art. 208
Richiesta dell'esame
1.Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
Art. 209
Regole per l'esame
1.All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se e' esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.
2.Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne e' fatta menzione nel verbale.
Art. 210
Esame di persona imputata in un procedimento connesso
1.Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, (( comma 1, lettera a), )) nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente (( e che non possono assumere l'ufficio di testimone )), sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
2.Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice,il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3.Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio.
4.Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere.
5.All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli (( 194, 195 , 498, 499 e 500 )).
(( 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilita' dell'imputato. Tuttavia a tali persone e' dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facolta' di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497. ))
- Capo III CONFRONTI
Art. 211
Presupposti del confronto
1.Il confronto e' ammesso esclusivamente fra persone gia' esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
Art. 212
Modalita' del confronto
1.Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
2.Nel verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro e' avvenuto durante il confronto.
- Capo IV RICOGNIZIONI
Art. 213
Ricognizione di persone. Atti preliminari
1.Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilita' del riconoscimento.
2.Nel verbale e' fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
3.L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e' causa di nullita' della ricognizione.
Art. 214
Svolgimento della ricognizione
1.Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il piu' possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove e' possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2.Se vi e' fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
3.Nel verbale e' fatta menzione, a pena di nullita', delle modalita' di svolgimento della ricognizione. Il giudice puo' disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
Art. 215
Ricognizione di cose
1.Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2.Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
3.Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art. 216
Altre ricognizioni
1.Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro puo' essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
Art. 217
Pluralita' di ricognizioni
1.Quando piu' persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
2.Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di piu' persone o di piu' oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.
3.Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
- Capo V ESPERIMENTI GIUDIZIALI
Art. 218
Presupposti dell'esperimento giudiziale
1.L'esperimento giudiziale e' ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2.L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto e' possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalita' di svolgimento del fatto stesso.
Art. 219
Modalita' dell'esperimento giudiziale
1.L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procedera' alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice puo' designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.
2.Il giudice da' gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.
3.Anche quando l'esperimento e' eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.
4.Nel determinare le modalita' dell'esperimento, il giudice, se del caso, da' le opportune disposizioni affinche' esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumita' delle persone o la sicurezza pubblica.
- Capo VI PERIZIA
Art. 220
Oggetto della perizia
1.La perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2.Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualita' o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche.
Art. 221
Nomina del perito
1.Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia e' dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
2.Il giudice affida l'espletamento della perizia a piu' persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessita' ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3.Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.
Art. 222
Incapacita' e incompatibilita' del perito
Art. 223
Astensione e ricusazione del perito
1.Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
2.Il perito puo' essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
3.La dichiarazione di astensione o di ricusazione puo' essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
4.Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5.Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.
Art. 224
Provvedimenti del giudice
1.Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2.Il giudice dispone la citazione del perito e da' gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. ((75))
Art. 224-bis
(Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla liberta' personale).
1.Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni ((, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale)) e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia e' necessario compiere atti idonei ad incidere sulla liberta' personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi e' il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
3.L'ordinanza di cui al comma I e' notificata all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonche' alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
4.Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrita' fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entita'.
5.Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignita' e del pudore di chi vi e' sottoposto. In ogni caso, a parita' di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
6.Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma I non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice puo' disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica e' consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
7.L'atto e' nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non e' assistita dal difensore nominato .
Art. 225
Nomina del consulente tecnico
1.Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facolta' di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2.Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. ((338))
3.Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c) , d).
Art. 226
Conferimento dell'incarico
1.Il giudice, accertate le generalita' del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilita' previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilita' morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verita' e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali".
2.Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
Art. 227
Relazione peritale
1.Concluse le formalita' di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
2.Se, per la complessita' dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, puo' chiedere un termine al giudice.
3.Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovra' rispondere ai quesiti e dispone perche' ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
4.Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessita', il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche piu' volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per risposta ai quesiti, anche se prorogato, non puo' superare i sei mesi.
5.Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito puo' chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.
Art. 228
Attivita' del perito
1.Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine puo' essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
2.Il perito puo' essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonche' a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attivita' materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3.Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.
4.Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione e' rimessa al giudice, senza che cio' importi sospensione delle operazioni stesse.
Art. 229
Comunicazioni relative alle operazioni peritali
1.Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui iniziera' le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2.Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti.
Art. 230
Attivita' dei consulenti tecnici
1.I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel verbale.
2.Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3.Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4.La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attivita' non puo' ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attivita' processuali.
Art. 231
Sostituzione del perito
1.Il perito puo' essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non e' accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
2.Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza e' trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
3.Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire trecentomila a lire tre milioni.
4.Il perito e' altresi' sostituito quando e' accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.
5.Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali gia' compiute.
Art. 232
Liquidazione del compenso al perito
1.Il compenso al perito e' liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Art. 233
Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
1.Quando non e' stata disposta perizia, ciascuna parte puo' nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
((1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, puo' autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non e' intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione e' disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore puo' proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127))
((1-ter. L'autorita' giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone))
2.Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici gia' nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta' previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3.Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3.
- Capo VII DOCUMENTI
Art. 234
Prova documentale
1.E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2.Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, puo' esserne acquisita copia.
3.E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralita' in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.
Art. 234-bis
(( (Acquisizione di documenti e dati informatici). ))
((1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare))
Art. 235
Documenti costituenti corpo del reato
1.I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.
Art. 236
Documenti relativi al giudizio sulla personalita'
1.E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonche' delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalita' dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualita' morali di questa.
2.Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilita' di un testimone.
Art. 237
Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato
1.E' consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.
Art. 238
(Verbali di prove di altri procedimenti).
1.E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2.E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata.
((
2-bis.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
3.E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell' atto e' >divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione e' ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
4.Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.
))
5.Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 , 2-bis e 4 del presente articolo.(96)
Art. 238-bis
(( (Sentenze irrevocabili).
1.Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3)).
Art. 239
Accertamento della provenienza dei documenti
1.Se occorre verificarne la provenienza, il documento e' sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.
Art. 240
(Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali).
1.I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne' in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
2.Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato.
3.Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione.
4.Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. ((167))
5.Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. ((167))
6.Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel quale si da' atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonche' delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti. ((167))
Art. 241
Documenti falsi
1.Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsita' di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Art. 242
Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni
((275))
1.Quando e' acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se cio' e' necessario alla sua comprensione.
2.Quando e' acquisita una registrazione, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268, comma 7. (253) (260) (263) (267) (270) ((275))
Art. 243
Rilascio di copie
1.Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, puo' autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.
- TITOLO III MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Capo I ISPEZIONI
Art. 244
Casi e forme delle ispezioni
1.L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose e' disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
2.Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorita' giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorita' giudiziaria puo' disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica (( , anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione. ))
Art. 245
Ispezione personale
1.Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato e' avvertito della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2.L'ispezione e' eseguita nel rispetto della dignita' e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.
3.L'ispezione puo' essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorita' giudiziaria puo' astenersi dall'assistere alle operazioni.
Art. 246
Ispezione di luoghi o di cose
1.All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilita' del luogo in cui e' eseguita l'ispezione e' consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.
2.Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e puo' far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
- Capo II PERQUISIZIONI
Art. 247
Casi e forme delle perquisizioni
1.Quando vi e' fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, e' disposta perquisizione personale. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, e' disposta perquisizione locale.
((
1-bis.Quando vi e' fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorche' protetto da misure di sicurezza, ne e' disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.
))
2.La perquisizione e' disposta con decreto motivato.
3.L'autorita' giudiziaria puo' procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.
Art. 248
Richiesta di consegna
1.Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorita' giudiziaria puo' invitare a consegnarla. Se la cosa e' presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.
2.Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorita' giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare (( presso banche atti, documenti e corrispondenza nonche' dati, informazioni e programmi informatici. )) In caso di rifiuto, l'autorita' giudiziaria procede a perquisizione.
Art. 249
Perquisizioni personali
1.Prima di procedere alla perquisizione personale e' consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facolta' di farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2.La perquisizione e' eseguita nel rispetto della dignita' e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto.
Art. 250
Perquisizioni locali
1.Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilita' del luogo, con l'avviso della facolta' di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.
2.Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia e' consegnata e l'avviso e' rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
3.L'autorita' giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, puo' disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Puo' inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore e' trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.
Art. 251
Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
1.La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non puo' essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2.Tuttavia nei casi urgenti l'autorita' giudiziaria puo' disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
Art. 252
Sequestro conseguente a perquisizione
1.Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.
Art. 252-bis
(( (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero). ))
((
1.Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione e' stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.
2.L'opposizione e' proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.
3.Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione e' stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.
))
- Capo III SEQUESTRI
Art. 253
Oggetto e formalita' del sequestro
1.L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2.Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3.Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4.Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.
Art. 254
Sequestro di corrispondenza
((
1.Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni e' consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato.
))
2.Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorita' giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli (( o alterarli )) e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3.Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
Art. 254-bis
(( (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni).
1.L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, puo' stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformita' dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilita'. In questo caso e', comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.
Art. 255
Sequestro presso banche
1.L'autorita' giudiziaria puo' procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome.
Art. 256
Dovere di esibizione e segreti
1.Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorita' giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se cosi' e' ordinato, (( nonche' i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, )) e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.
2.Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorita' giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
3.Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
4.Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro.
5.Si applica la disposizione dell'articolo 204.
Art. 256-bis
(( (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorita' giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza). )) ((
1.Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'autorita' giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto piu' possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2.L'autorita' giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attivita', l'autorita' giudiziaria puo' avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3.Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorita' giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4.Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa e' trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinche' vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorita' estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.
5.Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.
6.Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorita' giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
Art. 256-ter
(( (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). )) ((
1.Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa e' sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
2.Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.
3.Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorita' giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
Art. 257
Riesame del decreto di sequestro
1.Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ((nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale)) possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.
2.La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 258
Copie dei documenti sequestrati
1.L'autorita' giudiziaria puo' fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi e' mantenuto, puo' autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
2.I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorita' giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3.In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4.Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorita' giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.
Art. 259
Custodia delle cose sequestrate
1.Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando cio' non e' possibile o non e' opportuno, l'autorita' giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120.
2.All'atto della consegna, il custode e' avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria nonche' delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. (( Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode e' altresi' avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria. )) Al custode puo' essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta e' fatta menzione nel verbale. La cauzione e' ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.
Art. 260
Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate
1.Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2.L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.
3.Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
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