DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447
1-bis.Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, ((aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata,)) o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572 ((, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,)), 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies ((, 612-bis e 612-ter)) del codice penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, ((577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma,)) del codice penale. ((Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonche' negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorita' giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione)).
Art. 90-quater
(( (Condizione di particolare vulnerabilita'). ))
((1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato))
Art. 91
Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
1.Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ((, ivi inclusi i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati,)) ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato.
Art. 92
Consenso della persona offesa
1.L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato e' subordinato al consenso della persona offesa.
2.Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e puo' essere prestato a non piu' di uno degli enti o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a piu' enti o associazioni.
3.Il consenso puo' essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
4.La persona offesa che ha revocato il consenso non puo' prestarlo successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o associazione.
Art. 93
Intervento degli enti o delle associazioni
2.Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa e' stata conferita nelle forme previste dall'articolo 100 comma 1.
3.Se e' presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
4.L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.
Art. 94
Termine per l'intervento
1.Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Art. 95
Provvedimenti del giudice
1.Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione e' notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale puo' presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
2.Se l'intervento e' avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale, sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se e' avvenuto nell'udienza preliminare, l'opposizione e' proposta prima dell'apertura della discussione; se e' avvenuto in dibattimento, l'opposizione e' proposta a norma dell'articolo 491 comma 1.
3.I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
4.In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facolta' previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.
- Titolo VII DIFENSORE
Art. 96
Difensore di fiducia
1.L'imputato ha diritto di nominare non piu' di due difensori di fiducia.
2.La nomina e' fatta con dichiarazione resa all'autorita' procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.
3.La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finche' la stessa non vi ha provveduto, puo' essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.
Art. 97
Difensore di ufficio
1.L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.
((
2.Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1 e' individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'autorita' giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimita' alla sede del procedimento e della reperibilita'.
))
3.Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo e' comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.
4.Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio puo' essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.
5.Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e puo' essere sostituito solo per giustificato motivo.
6.Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.
Art. 98
Patrocinio dei non abbienti
1.L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.
Art. 99
Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
1.Al difensore competono le facolta' e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.
2.L'imputato puo' togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Art. 100
Difensore delle altre parti private
1.La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (( dal difensore o da altra persona abilitata)).
2.La procura speciale puo' essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore.
3.La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non e' espressa volonta' diversa.
4.Il difensore puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non puo' compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
5.Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.
Art. 101
Difensore della persona offesa
1.La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa attribuiti, puo' nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96 comma 2.((Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informano la persona offesa dal reato di tale facolta'. La persona offesa e' altresi' informata della possibilita' dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni)).
2.Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.
Art. 102
Sostituto del difensore
(( 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto ))
2.Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore.
Art. 103
Garanzie di liberta' del difensore
2.Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3.Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
4.Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
5.Non e' consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6.Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
((
6-bis.E' parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
6-ter.L'autorita' giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate
))
7.Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati. Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta. (253) (260) (263) (267) (270) (275)
Art. 104
Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare
1.L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
2.La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo.
3.Nel corso delle indagini preliminari ((per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater)), quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero puo', con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.
4.Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 e' esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato e' posto a disposizione del giudice.
4-bis.L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.
Art. 105
Abbandono e rifiuto della difesa
1.Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.
2.Il procedimento disciplinare e' autonomo rispetto al procedimento penale in cui e' avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
3.Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non e' applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa e' esclusa dal giudice.
(( 4. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealta' e probita' nonche' del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-bis ))
5.L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.
Art. 106
Incompatibilita' della difesa di piu' imputati nello stesso procedimento
1.(( salva la disposizione del comma 4-bis )) la difesa di piu' imputati puo' essere assunta da un difensore comune, purche' le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
2.L'autorita' giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilita', la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3.Qualora l'incompatibilita' non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.
((
4.Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
4-bis.Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.
))
Art. 107
Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
1.Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne da' subito comunicazione all'autorita' procedente e a chi lo ha nominato.
2.La non accettazione ha effetto dal momento in cui e' comunicata all'autorita' procedente.
3.La rinuncia non ha effetto finche' la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4.La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Art. 108
(( (Termine per la difesa) ))
((
1.Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita', e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
Il termine di cui al comma 1 puo' essere inferiore se vi e' consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non puo' comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza ))
- Libro II ATTI Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 109
Lingua degli atti
1.Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
2.Davanti all'autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove e' insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza e', a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale e' redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
3.Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullita'.
Art. 110
(( (Forma degli atti). ))
((
1.Quando e' richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticita', l'integrita', la leggibilita', la reperibilita', l'interoperabilita' e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2.Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4.Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
))
Art. 111
Data ((e sottoscrizione)) degli atti
1.Quando la legge richiede la data di un atto, ((informatico o analogico,)) sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. L'indicazione dell'ora e' necessaria solo se espressamente descritta.
2.Se l'indicazione della data di un atto e' prescritta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.
((2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico e' sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.))
((290))
((2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorita' procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identita' della persona che lo ha reso.))
((290))
((2-quater. Quando l'atto e' redatto in forma di documento analogico e ne e' richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.))
((290))
Art. 111-bis
(Deposito telematico)
1.Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2.Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonche' l'identita' del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4.Gli atti che le parti ((e la persona offesa dal reato)) compiono personalmente possono essere depositati anche con modalita' non telematiche. (290)
Art. 111-ter
(( (Fascicolo informatico e accesso agli atti). ))
((
1.I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticita', l'integrita', l'accessibilita', la leggibilita', l'interoperabilita' nonche' l'agevole consultazione telematica.
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3.Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico e' inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformita' all'originale.))
((290))
Art. 112
Surrogazione di copie agli originali mancanti
1.Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed e' posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
2.A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica. (90) ((90a))
Art. 113
Ricostituzione di atti
1.Se non e' possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2.Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo e' ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3.Quando non si puo' provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
Art. 114
Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
1.E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2.E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare ((...)). (253) (260) (263) (267) (270) (275)
2-bis.E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non e' riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. (270) (275)
3.Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. (61)
4.E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.
5.Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
6.E vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni.
6-bis.E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.
((
6-ter.Fermo quanto disposto dal comma 7, e' vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
))
7.E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.
Art. 115
Violazione del divieto di pubblicazione
1.Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto e' commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2.Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.
Art. 115-bis
(( (Garanzia della presunzione di innocenza). ))
((
1.Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilita' penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
2.Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilita' penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorita' giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento.
3.In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato puo', a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando e' necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.
4.Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari e' competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto e' notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalita' di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4.
))
Art. 116
Copie, estratti e certificati
1.Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.((Non puo' comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui e' vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta e' presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato)).
2.Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3.Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.
3-bis.Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.
Art. 117
Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero
1.Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2.L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato.
((2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo))
Art. 118
Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno
1.Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria (( o del personale della Direzione investigativa antimafia )) appositamente delegato, puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
((
1-bis.Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.
))
2.L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato.
3.Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.
Art. 118-bis
(( (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). )) ((
1.Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' richiedere all'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attivita' connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
3.L'autorita' giudiziaria puo' altresi' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.
Art. 119
Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento
1.Quando un sordo, un muto o un sordomuto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto. ((107))
2.Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'autorita' procedente nomina uno o piu' interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui.
Art. 120
Testimoni ad atti del procedimento
Art. 121
Memorie e richieste delle parti
1.In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.
2.Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.
Art. 122
Procura speciale per determinati atti
1.Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilita', essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui e' conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo. La procura e' unita agli atti. (111)
2.Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio.
((2-bis. La procura speciale e' depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalita' previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorita' giudiziaria.))
((290))
3.Non e' ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa e' richiesta dalla legge. -------------------- AGGIORNAMENTO (111) La L. 16 dicembre 1999, n. 479, come modificata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000, n. 144, ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che " La deposizione di cui al comma 3 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge."
Art. 123
Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
1.L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorita' competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria.
2.Quando l'imputato e' in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richeste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorita' giudiziaria.
((2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato))
3.Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.
Art. 124
Obbligo di osservanza delle norme processuali
1.I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari ((e collaboratori)) del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' o altra sanzione processuale.
2.I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilita' disciplinare.
- Titolo II ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Art. 125
Forme dei provvedimenti del giudice
1.La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
2.La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano.
3.Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullita'. I decreti sono motivati, a pena di nullita', nei casi in cui la motivazione e' espressamente prescritta dalla legge.
4.Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione e' segreta.
5.Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, e' compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto ((in forma di documento analogico)) dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio. ((Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.))
6.Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalita' e, quando non e' stabilito altrimenti, anche oralmente.
Art. 126
Assistenza al giudice
1.Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, e' assistito dall'ausiliario a cio' designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.
((
1-bis.Il giudice e' supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.
))
Art. 127
Procedimento in camera di consiglio
1.Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio.
2.Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
3.Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. ((Se l'interessato richiede di essere sentito ed e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato e' sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.))
4.L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5.Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullita'.
6.L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7.Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8.Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9.L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10.Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2. (15)
Art. 128
Deposito dei provvedimenti del giudice
1.Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo e' comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
Art. 129
Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'
1.In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio con sentenza.
2.Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.
Art. 129-bis
(Accesso ai programmi di giustizia riparativa)
1.In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria puo' disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)), al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.
2.La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)), e' proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3.L'invio degli interessati e' disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ((10 ottobre 2022, n. 150)), qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
((
4.Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.
))
((
4-bis.Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.
4-ter.Durante il tempo in cui il procedimento o il processo e' sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'articolo 344-bis. Durante lo stesso tempo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. Si applica l'articolo 304, comma 6.
))
5.Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorita' giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.
Art. 130
Correzione di errori materiali
1.La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullita', e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, e' disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, e l'impugnazione non e' dichiarata inammissibile, la correzione e' disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.
((1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2))
2.Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione e' fatta annotazione sull'originale dell'atto.
Art. 131
Poteri coercitivi del giudice
1.Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto cio' che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Art. 132
Accompagnamento coattivo dell'imputato
1.L'accompagnamento coattivo e' disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.
2.La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non puo' essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessita' della sua presenza. In ogni caso la persona non puo' essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.
Art. 133
Accompagnamento coattivo di altre persone
1.Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
((
1-bis.La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa e' consentita.
))
2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.
- ((Titolo IIbis Partecipazione a distanza))
Art. 133-bis
(( (Disposizione generale))
((
1.Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorita' giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.
))
Art. 133-ter
(Modalita' e garanzie della partecipazione a distanza)
1.L'autorita' giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o piu' parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non e' emesso in udienza, il decreto e' notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza ((...)), almeno tre giorni prima della data suddetta ((, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facolta' di cui al comma 7)). Il decreto e' comunicato anche alle autorita' interessate.
2.Nei casi di cui al comma 1 e' attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza e' equiparato all'aula di udienza.
3.Il collegamento audiovisivo e' attuato, a pena di nullita', con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilita' per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica e' assicurata un'adeguata pubblicita' degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza e' sempre disposta la registrazione audiovisiva.
4.Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita' giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.
5.Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.
6.Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.
7.I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8.Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita' giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa spettanti.
- Titolo III DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art. 134
Modalita' di documentazione
1.Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale ((e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica)).
2.Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento ((idoneo allo scopo)) ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. ((Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.))
3.Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva ((o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
Art. 135
Redazione del verbale
1.Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2.Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento ((idoneo)), il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.
Art. 136
Contenuto del verbale
1.Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui e' cominciato e chiuso, le generalita' delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto e' avvenuto in sua presenza nonche' le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
2.Per ogni dichiarazione e' indicato se e' stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, e' riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione e' stata dettata dal dichiarante, o se questi si e' avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne e' fatta menzione.
Art. 137
Sottoscrizione del verbale
1.Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
2.Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo.
Art. 138
Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
1.Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
2.Se la persona che ha impresso i nastri e' impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato.
Art. 139
Riproduzione fonografica o audiovisiva
1.La riproduzione fonografica o audiovisiva e' effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
2.Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale e' indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
3.Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non e' chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.
4.La trascrizione della riproduzione e' effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice puo' disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
5.Quando le parti vi consentono, il giudice puo' disporre che non sia effettuata la trascrizione.
6.Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.
Art. 140
Modalita' di documentazione in casi particolari
1.Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2.Quando e' redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinche' sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilita'.
Art. 141
Dichiarazioni orali delle parti
1.Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale e' unita, se ne e' il caso, la procura speciale.
2.Alla parte che lo richiede e' rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.
Art. 141-bis
(Modalita' di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione).
1.Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione ((audiovisiva o, se cio' non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica)). Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione ((audiovisiva o, se cio' non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica)) o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti.
Art. 142
Nullita' dei verbali
1.Salve particolari disposizioni di legge, il verbale e' nullo se vi e' incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
- Titolo IV TRADUZIONE DEGLI ATTI
Articolo 143
(( (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali) ))
((
1.L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresi' diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2.Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
3.La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo' essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4.L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dall'autorita' giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
5.L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6.La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 e' regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore e' obbligatoria.
))
Articolo 143-bis
(( (Altri casi di nomina dell'interprete). ))
((
1.L'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
2.Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.
3.L'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.
La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa))
Art. 144
Incapacita' e incompatibilita' dell'interprete
Art. 145
Ricusazione e astensione dell'interprete
1.L'interprete puo' essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2.Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
3.La dichiarazione di ricusazione o di astensione puo' essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
4.Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.
Art. 146
Conferimento dell'incarico
1.L'autorita' procedente accerta l'identita' dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.
2.Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.
((
2-bis.Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorita' procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita' di cui ai commi precedenti.
))
Art. 147
Termine per le traduzioni scritte Sostituzione dell'interprete
1.Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorita' procedente fissa all'interprete un termine che puo' essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete puo' essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
2.L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione.
- Titolo V NOTIFICAZIONI
Art. 148
(( (Organi e forme delle notificazioni). ))
((
1.Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalita' telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identita' del mittente e del destinatario, l'integrita' del documento trasmesso, nonche' la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.
2.La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.
3.Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
4.In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneita' di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non e' possibile procedere con le modalita' indicate al comma 1, e non e' stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorita' giudiziaria e' eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.
5.Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
6.La notificazione e' eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.
7.Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.
8.L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.
))
Art. 149
(( (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). ))
((
1.Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.
2.Dell'attivita' svolta e' redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si da' atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.
3.Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.
4.La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.
5.Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma.
))
Art. 150
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))
Art. 151
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))
Art. 152
Notificazioni richieste dalle parti private
1.Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite ((dalla notificazione con modalita' telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero)) dall'invio di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 153
Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero
1.Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, ((con le modalita' previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,)) direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) nella segreteria. ((In tale ultimo caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalita' di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
2.Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. ((In tal caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
Art. 153-bis
(( (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.). ))
((
1.Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, puo' dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
))
((2. Il querelante ha comunque facolta' di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalita' telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione puo' essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.))
((290))
((
3.In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorita' procedente, con le medesime modalita' previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.
))
((
4.Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.
))
((5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.))
Art. 154
Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
1.Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.
((
1-bis.Quando e' necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e' in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
))
2.La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' eseguita , nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.
3.Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalita' giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
4.Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa e' insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.
Art. 155
Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
((
1.Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilita' di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorita' giudiziaria puo' disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
))
2.In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorita' procedente e un estratto e' inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3.La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorita' procedente.
Art. 156
Notificazioni all'imputato detenuto
1.Le notificazioni all'imputato detenuto ((, anche successive alla prima,)) sono ((sempre)) eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2.In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.
3.Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari ((, anche successive alla prima,)) sono eseguite a norma dell'articolo 157 ((, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1)).
4.Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e' internato in un istituto penitenziario.
5.In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.
Art. 157
Prima notificazione all'imputato non detenuto
((
1.Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, e' eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non e' possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna e' eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, se non e' possibile consegnare personalmente la copia, la consegna e' eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
))
2.Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e' eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3.Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
4.La copia non puo' essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacita' di intendere o di volere.
5.L'autorita' giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e' stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
6.((La consegna a persona diversa dal destinatario e' effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8)).
7.Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8.Se neppure in tal modo e' possibile eseguire la notificazione, l'atto e' depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita' lavorativa. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario ((, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato)). Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
8-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
((
8-ter.Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalita' di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorita' giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni loro successivo mutamento.
8-quater.L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.
))
Art. 157-bis
(( (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima). ))
((
1.In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.
2.Se l'imputato e' assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalita' di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.
))
Art. 157-ter
(Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto)
1.La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione ((a giudizio)) ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna ((e' effettuata)) al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, ((fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,)) la notificazione e' eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1.
2.Quando ((e' necessario)) per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure ((e' in corso)) di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui ((e' ritenuto)) indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
3.In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. (290)
Art. 158
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))
Art. 159
Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilita'
1.((Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se» e le parole «le notificazioni)) non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorita' giudiziaria emette decreto di irreperibilita' con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che ((le notificazioni siano eseguite)) mediante consegna di copia al difensore.
2.Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal difensore.
Art. 160
(Efficacia del decreto di irreperibilita').
1.Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la ((notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo)) manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2.Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonche' il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3.Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4.Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.
Art. 161
(Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni). ((
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