DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1988, n. 566

Type DPR
Publication 1988-11-18
Ultimo aggiornamento 2010-10-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 42 (Libretto personale di volo e libretto di attestazione dell'istruzione) 1. Il Ministero dei Trasporti rilascia ai titolari di licenze aeronautiche, che svolgono attivita' di volo, il libretto personale di volo sul quale vengono annotati, a cura degli interessati, i voli effettuati. 2. A richiesta degli interessati l'attivita' di volo e' convalidata, con visto nell'apposito spazio previsto nel libretto personale di volo, dall'Ufficio Controllo del Traffico dell'aeroporto su cui e' stato effettuato l'atterraggio, o dalla competente Direzione di Circoscrizione di Aeroporto, sulla base dei dati forniti dagli organi preposti all'assistenza al volo. 3. L'attivita' di volo puo' essere anche convalidata dalle Direzioni di Circoscrizione di Aeroporto sulla base dei dati risultanti dal quaderno tecnico di bordo e dalla dichiarazione specifica resa dal pilota interessato ai sensi della [legge 4 gennaio 1968 n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15). 4. L'attivita' di volo dei titolari di licenze aeronautiche professionali, impiegati dalle imprese di navigazione aerea che effettuino i servizi di trasporto di linea, non di linea e di lavoro aereo, o dalle imprese di costruzioni aeronautiche, puo' essere convalidata sulla base della documentazione, fornita dalle imprese medesime, purche' nel computo e nell'attribuzione del tempo di volo siano osservate le disposizioni del presente Regolamento. 5. L'attivita' degli ispettori di volo ministeriali e' convalidata dal competente Ufficio centrale delle licenze ed abilitazioni aeronautiche, sulla base dei dati risultanti dal libretto di volo dell'interessato, confermati dal Capo del Servizio che ne ha disposto l'impiego. 6. La scuola di pilotaggio e di paracadutismo, il centro operativo o d'addestramento, rilascia agli allievi il libretto di attestazione dell'istruzione, sul quale viene annotata, sotto la responsabilita' del direttore della scuola, ovvero del centro, e del capo istruttore, che vi appongono entrambi il visto, l'attivita' d'addestramento svolta in conformita' ai programmi ministeriali. 7. L'attivita' di addestramento in volo e l'annotazione degli esiti finali dei corsi e dei seminari di volo viene trascritta, a cura dell'interessato, sul libretto personale di volo ed e' convalidata dalla Direzione di Circoscrizione di Aeroporto competente, sulla base dei dati annotati sul predetto libretto di attestazione dell'istruzione, provvedendo ad acquisire agli atti gli estratti del libretto di attestazione dell'istruzione. 8. L'attivita' aeroscolastica degli istruttori di volo e dei piloti incaricati di attivita' d'istruzione e di controllo, puo' essere convalidata dalla Direzione di Circoscrizione di Aeroporto competente, anche sulla base della documentazione fornita dalle scuole di volo, dai centri operativi o d'addestramento presso cui i medesimi operano, con riferimento, ove ritenuto necessario, ai dati relativi alle ore di volo risultanti dal quaderno tecnico di bordo. 9. Alle imprese di navigazione aerea ed a quelle di costruzioni aeronautiche, alle scuole, ai centri operativi o d'addestramento, e fatto obbligo di conservare, per un periodo di cinque anni, la documentazione attinente all'attivita' di volo e d'addestramento per consentire eventuali controlli da parte del Ministero dei Trasporti. 10. L'attivita' di volo non convalidata ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche se annotata sul libretto di volo, non e' riconosciuta ai fini del conseguimento, mantenimento in corso di validita', rinnovo e reintegrazione delle licenze e delle abilitazioni. 11. Non e' prescritta convalida, ai sensi del presente articolo, per quella attivita' di volo per la quale l'Amministrazione provveda direttamente alla rivelazione elettronica dei dati.((La convalida non e', inoltre, prescritta per l'attivita' di volo minima periodica e per i controlli d'addestramento, richiesti per mantenere in corso di validita' e rinnovare le licenze e le abilitazioni aeronautiche, qualora la predetta attivita' ed i controlli siano stati effettuati nell'ambito di una scuola di pilotaggio, o di un aeroclub ad essa collegato, ovvero di un centro operativo o d'addestramento; tale attivita' e controlli sono attestati dai direttori delle predette scuole o centri, dai piloti controllori autorizzati o dagli ispettori di volo, apponendo la propria firma, la data ed il numero di identificazione.)) 12. I modelli del libretto personale di volo, del libretto di attestazione dell'istruzione e del quaderno tecnico di bordo sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 43

Art. 43 (Libretto dei lanci) 1. La scuola di paracadutismo rilasciata al titolare della licenza di paracadutista il libretto dei lanci sul quale, a cura del titolare e sotto il controllo dell'istruttore paracadutista ovvero del direttore della scuola, che vi appone il visto di convalida, devono essere annotati i lanci effettuati. 2. Il modello del libretto dei lanci e' stabilito dal Ministero dei Trasporti.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 44

Art. 44 (Attestato di allievo pilota) 1. L'attestato di allievo pilota autorizza il titolare a svolgere, di giorno e solo a bordo, attivita' addestrativa secondo le regole del volo a vista (VFR) e a contatto visivo con il suolo, sotto la sorveglianza e con l'autorizzazione di un pilota istruttore di una scuola di pilotaggio. 2. L'attivita' deve essere svolta su territorio nazionale entro un raggio di 100 Km. dal punto di decollo, salvo quanto diversamente previsto dai programmi ministeriali ai fini del conseguimento di una licenza di pilota. 3. Per ottenere l'attestato di allievo pilota di velivolo o di elicottero, l'allievo pilota deve aver effettuato almeno un volo da solo pilota a conclusione del ciclo addestrativo stabilito dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 45

Art. 45 (Licenza di pilota privato di velivolo) 1. La licenza di pilota privato di velivolo, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere su velivoli le funzioni di pilota responsabile, o di copilota, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR); b) trasportare passeggeri in voli non remunerati; c) svolgere ogni altra attivita' di volo, non remunerata, che sia consentita, previo specifico addestramento, dai programmi ministeriali. 2. Sono esclusi, per tutte le attivita' consentite dal precedente comma 1, compensi di qualsiasi natura. 3. Per essere ammesso agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota privato di velivolo, occorre: a) l'attestato di allievo pilota di velivolo; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 46

Art. 46 (Licenza di pilota privato di elicottero) 1. La licenza di pilota privato di elicottero, salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere su elicotteri le funzioni di pilota responsabile, o di copilota, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR); b) trasportare passeggeri in voli non remunerati; c) svolgere ogni altra attivita' di volo, non remunerata, che sia consentita, previo specifico addestramento, dai programmi ministeriali. 2. Sono esclusi, per tutte le attivita' consentite dal precedente comma 1, compensi di qualsiasi natura. 3. Per essere ammesso agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota privato di elicottero, occorre: a) l'attestato di allievo pilota di elicottero; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 47

Art. 47 (Licenza di pilota di aliante) 1. La licenza di pilota di aliante, salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere su alianti le funzioni di pilota responsabile, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR); b) trasportare passeggeri in voli non remunerati; c) svolgere le funzioni di pilota responsabile, in attivita' di volo remunerata, qualora sia in possesso dell'abilitazione di istruttore di volo su aliante. 2. Sono esclusi compensi di qualsiasi natura per le attivita' consentite dal precedente comma 1, lettere a) e b). 3. Per essere ammesso agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota di aliante, occorre avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 48

Art. 48 (Licenza di pilota di pallone libero) 1. La licenza di pilota di pallone libero, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere su pallone libero le funzioni di pilota responsabile, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR), sulle categorie di pallone libero ad aria calda o gas; b) trasportare passeggeri in voli non remunerati; c) svolgere le funzioni di pilota responsabile, in attivita' di volo remunerata, qualora sia in possesso dell'abilitazione di istruttore di volo su pallone libero. 2. Sono esclusi compensi di qualsiasi natura per le attivita' consentite dal precedente comma 1, lettere a) e b). 3. Per essere ammesso gli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota di pallone libero occorre avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 49

Art. 49 (Licenza di pilota di dirigibile) 1. La licenza di pilota di dirigibile, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere su dirigibile le funzioni di pilota responsabile, o di copilota, in voli non remunerati, condotti secondo le regole del volo a vista (VFR); b) trasportare passeggeri in voli non remunerati; c) svolgere le funzioni di pilota responsabile o di copilota, in attivita' di volo remunerata, qualora sia in possesso della abilitazione di istruttore di volo su dirigibile. 2. Sono esclusi compensi di qualsiasi natura per tutte le attivita' consentite dal precedente comma 1, lettera a) e b). 3. Per essere ammesso agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota di dirigibile occorre avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 50

Art. 50 (Licenza di pilota commerciale limitato di velivolo) 1. La licenza di pilota commerciale limitato di velivolo, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo: b) svolgere, come attivita' professionale, le funzioni di: 1. pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota ed impiegati nei servizi di lavoro aereo, in voli condotti secondo le regole del volo a vista (VFR); 2) pilota di supporto per il rinnovo dell'abilitazione al volo strumentale (IFR) e nelle missioni di navigazione aerea su velivolo, quando espressamente previste dai programmi ministeriali. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota commerciale limitato di velivolo occorre: a) essere in possesso della licenza di pilota privato di velivolo; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali; OPPURE: a) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale limitato di velivolo.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 51

Art. 51 (Licenza di pilota commerciale di velivolo) 1. La licenza di pilota commerciale di velivolo, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo; b) svolgere, come attivita' professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonche' in quello di lavoro aereo, le funzioni di; 1) pilota responsabile su velivoli certificati per un solo pilota; 2) copilota su velivoli, per la cui condotta sia prescritto piu' di un pilota; c) esercitare le attivita' consentite dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (IFR). 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo, occorre: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 1 MARZO 2002, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39))); b) la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo;(1) c) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali, ivi incluso quello per l'abilitazione al volo strumentale (IFR); OPPURE: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 1 MARZO 2002, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39))); b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di velivolo.(1) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-03-27;279) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che all'art. 51, comma 2, lettera b) del presente decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure la licenza di pilota privato di velivolo;".

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 52

Art. 52 (Licenza di pilota commerciale di elicottero) 1. La licenza di pilota commerciale di elicottero, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di elicottero; b) svolgere, come attivita' professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea nonche' in quello di lavoro aereo, le funzioni di: 1) pilota responsabile su elicotteri certificati per un solo pilota; 2) copilota su elicotteri, per la cui condotta sia prescritto piu' di un pilota. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota commerciale di elicottero, occorre: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 1 MARZO 2002, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39))); b) la licenza di pilota privato di elicottero; c) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali. OPPURE: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 1 MARZO 2002, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39))); b) aver seguito uno specifico corso approvato, finalizzato al conseguimento della licenza di pilota commerciale di elicottero.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 53

Art. 53 (Licenza di pilota di linea di velivolo) 1. La licenza di pilota di linea di velivolo, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati e secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di velivolo; b) svolgere, come attivita' professionale, le funzioni di: 1) pilota commerciale di velivolo; 2) pilota responsabile o di copilota su velivoli impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, qualunque sia l'equipaggio minimo di condotta prescritto; c) esercitare le attivita' consentite dall'abilitazione al volo strumentale su velivolo (IFR). 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota di linea di velivolo, occorre: a) essere in possesso della licenza di pilota commerciale di velivolo; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 54

Art. 54 (Licenza di pilota di linea di elicottero) 1. La licenza di pilota di linea di elicottero, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, entro i limiti di seguito specificati a secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere le funzioni di pilota privato di elicottero; b) svolgere, come attivita' professionale, le funzioni di: 1) pilota commerciale di elicottero; 2) pilota responsabile o di copilota su elicotteri impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, qualunque sia l'equipaggio minimo di condotta prescritto; c) svolgere le attivita' consentite dall'abilitazione al volo strumentale su elicottero (IFR). 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di pilota di linea di elicottero, occorre: a) essere in possesso della licenza di pilota commerciale di elicottero; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 55

Art.55 (Licenza di navigatore) 1. La licenza di navigatore, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere, come attivita' professionale, le funzioni di navigatore su aeromobili impiegati nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea. 2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della licenza di navigatore occorre: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39)); b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 56

Art. 56 (Licenza di tecnico di volo) 1. La licenza di tecnico di volo, salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare, secondo le abilitazioni possedute, a: a) svolgere, come attivita' professionale, le funzioni di addetto all'impiego degli impianti ed al controllo degli apparati motore di bordo in conformita' alle procedure normali, anormali e di emergenza previste dal manuale d'impiego dell'aeromobile; b) effettuare rilevazione dati ed analisi varie. 2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della licenza di tecnico di volo occorre: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 1 MARZO 2002, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39))); b) aver svolto come allievo nelle mansioni proprie del tecnico di volo, la prescritta attivita' di volo; c) aver effettuato l'addestramento teorico/pratico stabilito dai programmi ministeriali, comprensivo dell'istruzione per l'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 57

Art. 57 (Licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione) 1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere su aeromobili, come attivita' professionale, le funzioni di: a) controllo e messa a punto degli impianti e dei sistemi di bordo durante i voli di collaudo degli aeromobili di serie, di nuova costruzione o quando sia richiesto dai competenti organi tecnici; b) addetto al controllo di apparati/sistemi di lavoro o degli apparati di registrazione connessi con l'attivita' di sperimentazione. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di tecnico di volo per i collaudi di produzione, occorre: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 1 MARZO 2002, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39))); b) aver effettuato l'addestramento teorico/pratico stabilito dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 58

Art. 58 (Licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione) 1. La licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere, su aeromobili, come attivita' professionale: a) le funzioni di tecnico di volo per collaudi di produzione; b) le specifiche mansioni, a terra ed in volo, connesse alla conduzione di programmi di sperimentazione di aeromobili prototipi, di aeromobili di serie che abbiano subito interventi di tale importanza da aver determinato, a giudizio dell'organo competente, significative modificazioni delle caratteristiche di robustezza e prestazioni, di qualita' di volo o d'impiego, o di aeromobili comunque impiegati per programmi sperimentali. 2. Per conseguire la licenza di tecnico di volo per i collaudi di sperimentazione, occorre: a) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 1 MARZO 2002, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39))); b) aver superato uno specifico corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 59

Art. 59 (Licenza di paracadutista) 1. La licenza di paracadutista, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare: a) ad effettuare attivita' di lancio da aeromobili; b) a partecipare a manifestazioni sportive, anche a carattere pubblico, praticando tecniche di lancio nelle quali abbia acquisito la specifica abilita', quale risulta definita dai programmi ministeriali. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della licenza di paracadutista, occorre: a) aver effettuato i lanci prescritti dai programmi ministeriali; b) aver superato, presso una scuola di paracadutismo, uno specifico corso di addestramento in conformita' ai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 60

Art. 60 (Licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica) 1. La licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica, salvo quanto stabilito all'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare a svolgere, come attivita' professionale: a) le funzioni connesse all'impiego di una stazione radio a terra, per i collegamenti con gli aeromobili in volo, della quale conosca il tipo di strumentazione e le relative procedure operative. 2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica, occorre: a) avere superato uno specifico corso di studi presso gli Istituti Tecnici Aeronautici di Stato; (1) OPPURE: avere svolto, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, le mansioni di controllore del traffico aereo presso i competenti organi civili o militari di assistenza al volo; (1) b) essere in possesso del certificato di radiotelefonista, di cui all'art. 341 del Codice postale approvato con [D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), rilasciato dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni ((. . .)). 3. I programmi delle prove teorico-pratiche sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti d'intesa con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. ---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1992-03-27;279) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che all'art. 60, comma 2, lettera a) del presente decreto, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure aver conseguito il brevetto di pilota civile di 2° grado o la licenza di pilota privato ed avere svolto per almeno cinque anni, presso un aeroclub o presso una stazione ricetrasmittente aeronautica a terra, le mansioni di operatore radio addetto alla manovra degli apparati;".

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 61

Art. 61 (Attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili) 1. L'attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza, salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, autorizza il titolare: a) a svolgere, come attivita' professionale, nei servizi di trasporto aereo di linea e non di linea, secondo le norme di impiego ministeriali le seguenti funzioni: 1) compiti di pronto soccorso; 2) impiegare, in caso di emergenza, gli idonei mezzi esistenti a bordo; 3) predisporre ed, eventualmente, effettuare l'evacuazione dell'aeromobile. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento dell'attestato, occorre: a) aver svolto, come allievo addetto al servizio di pronto soccorso e di emergenza, almeno 100 ore di volo secondo le modalita' prescritte dai programmi ministeriali; b) avere seguito uno specifico corso d'addestramento in conformita' ai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 62

Art. 62 (Abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili) 1. L'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili autorizza il titolare all'impiego degli apparati riceventi e trasmittenti in radiotelefonia, installati su qualsiasi aeromobile. 2. Essa si ottiene superando le specifiche prove previste dai programmi ministeriali per i vari tipi di licenze aeronautiche; puo' essere rilasciata in lingua italiana, per voli entro il territorio nazionale, oppure in lingua inglese per voli entro ed al di fuori del territorio nazionale. 3. Coloro che conseguano una licenza aeronautica per la quale abbiano dovuto superare una specifica prova teorico/pratica in materia di radiotelefonia per aeromobili, sono esonerati dagli esami previsti per il certificato di cui all'art. 341 - lettera e 2) - del Codice postale, approvato con [D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156). 4. I programmi delle prove teorico-pratiche, che devono essere conformi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, sono stabiliti dal Ministero dei Trasporti d'intesa con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. 5. I titolari del certificato di radiotelefonia per aeromobili, rilasciato dall'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni ai sensi dell'art. 341 - lettera e 2) - del Codice postale approvato con [D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), hanno diritto ad ottenere l'abilitazione di cui al comma 1 senza sostenere alcun esame.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 63

Art. 63 (Abilitazione al volo acrobatico) 1. L'abilitazione al volo acrobatico autorizza il titolare ad effettuare, nelle apposite zone, manovre acrobatiche su velivoli certificati a tale scopo. 2. Per ottenere l'abilitazione al volo acrobatico, occorre: a) essere titolare di una licenza di pilota di velivolo; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 64

Art. 64 (Abilitazione al motoaliante) 1. L'abilitazione al motoaliante autorizza il titolare a pilotare aeromobili definiti motoalianti dal competente organo tecnico. 2. Per ottenere l'abilitazione al motoaliante, occorre: a) essere titolare di una licenza di pilota di velivolo o della licenza di pilota d'aliante; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 65

Art. 65 (Abilitazione al traino di aliante con velivolo) 1. L'abilitazione al traino di aliante con velivolo autorizza il titolare ad effettuare, entro i limiti delle abilitazioni possedute, il traino di aliante secondo le specifiche norme tecniche di traino. 2. Per ottenere l'abilitazione al traino aliante, occorre: a) essere titolare di una licenza di pilota di velivolo; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali. 3. Quando per l'involo a scopo didattico venga utilizzato il verricello, o altro idoneo meccanismo a terra, il personale adibito a tale mansione deve essere appositamente addestrato ed autorizzato dal direttore della scuola di pilotaggio per alianti.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 66

Art. 66 (Abilitazioni al lancio di paracadutisti) 1. L'abilitazione al lancio di paracadutisti autorizza il titolare, entro i limiti delle abilitazioni possedute, a pilotare aeromobili dai quali vengono effettuati lanci di paracadutisti secondo la specifica tecnica d'impiego. 2. Sono previste tre distinte abilitazioni per categoria d'aeromobile: a) velivolo; b) elicottero; c) pallone o dirigibile. 3. Per ottenere una delle abilitazioni indicate nel precedente comma 2, occorre: a) essere titolare della licenza di pilota relativa alla categoria per la quale l'abilitazione e richiesta; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 67

Art. 67 (Abilitazioni all'uso di aviosuperfici) 1. L'abilitazione all'uso di aviosuperfici autorizza il titolare ad operare su aviosuperfici in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato in relazione allo specifico addestramento effettuato. 2. L'abilitazione all'uso di aviosuperfici puo'essere rilasciata con la limitazione ad operare esclusivamente su aviosuperfici in pendenza. 3. L'uso delle aviosuperfici diverse da quelle in pendenza e a fondo innevato o ghiacciato e' consentito senza alcunaabilitazione, con l'osservanza delle norme tecniche ministeriali, che disciplinano l'attivita' nelle predette aree. 4. Per ottenere la suddetta abilitazione occorre: a) una licenza di pilota di velivolo; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 68

Art. 68 (Abilitazione allo svolgimento di attivita' aerea agricola con velivolo) 1. L'abilitazione allo svolgimento di attivita' aerea agricola autorizza il titolare a svolgere tale specifica attivita' con velivoli certificati allo scopo. 2. Per ottenere l'abilitazione occorre: a) la licenza di pilota commerciale limitato di velivolo; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 69

Art. 69 (Abilitazione allo svolgimento di attivita' aeree particolari con elicottero: lavoro in montagna, attivita' fuori costa) 1. L'abilitazione allo svolgimento di una delle seguenti attivita': a) lavoro in montagna; b) attivita' fuori costa (off shore); autorizza il titolare a svolgere la specifica attivita' professionale con elicotteri certificati allo scopo. 2. Per ottenere una delle suddette abilitazioni occorre: a) la licenza di pilota commerciale di elicottero; b) avere svolto l'attivita' di volo ed avere effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 70

Art. 70 (Abilitazione al volo strumentale (IFR) su velivolo) 1. L'abilitazione al volo strumentale su velivolo autorizza il titolare a pilotare velivoli, per i quali possegga la specifica estensione dell'abilitazione, secondo le regole del voto strumentale, senza l'ausilio di riferimenti visivi esterni (IFR, IMC). 2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della suddetta abilitazione, occorre: a) essere titolare di una licenza di pilotaggio per velivoli; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 71

Art. 71 (Abilitazione al volo strumentale (IFR) su elicottero) 1. L'abilitazione al volo strumentale su elicottero autorizza il titolare a pilotare elicotteri, per i quali possegga la specifica estensione dell'abilitazione, secondo le regole del volo strumentale, senza l'ausilio di riferimenti visivi esterni (IFR, IMC). 2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della suddetta abilitazione, occorre: a) essere titolare di una licenza di pilotaggio per elicotteri; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 72

Art. 72 (Abilitazione di istruttore di volo su velivolo) 1. L'abilitazione di istruttore di volo su velivolo autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attivita' d'istruzione su velivoli, a terra ed in volo, nonche' a svolgere attivita' di direzione dei voli. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre: a) la licenza di pilota commerciale di velivolo, in corso di validita'; b) avere superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 73

Art. 73 (Abilitazione di istruttore di volo su elicottero) 1. L'abilitazione di istruttore di volo su elicottero autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attivita' d'istruzione su elicotteri, a terra ed in volo, nonche' a svolgere attivita' di direzione dei voli. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre; a) la licenza di pilota commerciale di elicottero, in corso di validita'; b) avere superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 74

Art. 74 (Abilitazione di istruttore di volo su aliante) 1. L'abilitazione di istruttore di volo su aliante autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attivita' d'istruzione su alianti e motoalianti, a terra ed in volo, nonche' a svolgere attivita' di direzione dei voli. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre: a) la licenza di pilota d'aliante in corso di validita'; b) la licenza di pilota privato di velivolo in corso di validita'; c) ((LETTERA ABROGATA DALLA [L. 1 MARZO 2002, N. 39](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39))); d) avere superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti. 3. Il requisito di cui al precedente comma 2, lettera b), non e richiesto quando la stessa abilitazione venga rilasciata con la limitazione ad effettuare l'istruzione esclusivamente con l'impiego di verricello.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 75

Art. 75 (Abilitazione di istruttore di volo su pallone libero) 1. L'abilitazione di istruttore di volo su pallone libero autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attivita' d'istruzione su pallone libero, a terra ed in volo, nonche' a svolgere attivita' di direzione dei voli. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre: a) la licenza di pilota di pallone libero in corso di validita'; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 76

Art. 76 (Abilitazione di istruttore di volo su dirigibile) 1. L'abilitazione di istruttore di volo su dirigibile autorizza il titolare, nei limiti della licenza e delle abilitazioni possedute, a svolgere attivita' d'istruzione su dirigibili, a terra ed in volo, nonche' a svolgere attivita' di direzione dei voli. 2. Per essere ammessi agli accertamenti di idoneita' per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre: a) la licenza di pilota di dirigibile in corso di validita'; b) avere svolto l'attivita' di volo ed effettuato l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 77

Art. 77 (Abilitazione di istruttore di paracadutismo) 1. L'abilitazione di istruttore di paracadutismo autorizza il titolare, nei limiti della licenza, a svolgere attivita' d'istruzione di paracadutismo, a terra e in volo, nonche' a svolgere attivita' di direzione dei lanci. 2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneita' per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre: a) la licenza di paracadutista in corso di validita'; b) avere effettuato i lanci e l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 78

Art. 78 (Abilitazione di pilota collaudatore di produzione) 1. L'abilitazione di pilota collaudatore di produzione autorizza il titolare a mettere a punto e collaudare aeromobili di serie di nuova costruzione, ovvero aeromobili di serie per i quali tale operazione sia richiesta dal competente organo tecnico. 2. Il pilota collaudatore di produzione puo' svolgere attivita' istruzionale di volo per far conseguire abilitazioni al pilotaggio, limitatamente agli aeromobili sui quali svolge attivita' di collaudo, nell'ambito di un'impresa di costruzione aeronatiche. 3. Per svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, e' richiesta la specifica abilitazione al pilotaggio. 4. Per conseguire l'abilitazione di pilota collaudatore di produzione occorre: a) la relativa licenza di pilota di linea; b) avere svolto l'attivita' di volo e superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti. Al titolare dell'abilitazione di pilota collaudatore di produzione per velivolo puo' essere estesa l'abilitazione di pilota collaudatore di produzione per elicottero, e viceversa, a condizione che abbia svolto i programmi integrativi per l'estensione dell'abilitazione medesima. 6. Con decreto del Ministro dei Trasporti sono determinate le modalita' ed i requisiti richiesti per svolgere attivita' di collaudo di produzione su alianti ed aerostati (dirigibile e pallone).

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 79

Art. 79 (Abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore) 1. L'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore autorizza il titolare a mettere a punto e collaudare aeromobili prototipi, aeromobili impiegati per programmi sperimentali, nonche' aeromobili di serie che abbiano subito interventi di tale importanza da aver determinato, a giudizio del competente organo tecnico, significative modificazioni delle caratteristiche di robustezza e prestazioni, delle qualita' di volo e d'impiego. 2. Il pilota collaudatore sperimentatore puo' svolgere le mansioni di pilota collaudatore di produzione. Puo' inoltre svolgere attivita' istruzionale di volo per far conseguire abilitazioni al pilotaggio, limitatamente agli aeromobili sui quali svolge attivita' di collaudo, nell'ambito di un'impresa di costruzioni aeronautiche. 3. Per svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi 1. e 2., o mansioni ad esse collegate, non e' richiesta alcuna specifica abilitazione. 4. Il pilota collaudatore sperimentatore puo', inoltre, ottenere la trascrizione d'ufficio sulla propria licenza, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, delle abilitazioni relative alle attivita' per le quali ha esercitato o sia in grado di esercitare le relative mansioni. 5. Per conseguire l'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore, occorre: a) la relativa licenza di pilota di linea; b) avere svolto l'attivita' di volo e superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti. 6. Al titolare dell'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore per velivolo puo' essere estesa l'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore per elicottero, e viceversa, a condizione che abbia svolto i programmi integrativi per l'estensione dell'abilitazione medesima. 7. Con decreto del Ministro dei Trasporti sono determinate le modalita' ed i requisiti richiesti per svolgere attivita' di collaudo sperimentale su alianti ed aerostati (dirigibile e pallone).

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 80

Art. 80 (Sospensione delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni) 1. Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le licenze, gli attestati e le abilitazioni aeronautiche possono essere sospesi, dal dirigente del Ministero dei Trasporti competente per il rilascio, per un periodo minimo di sei mesi fino ad un massimo di due anni, quando il titolare non abbia osservato le seguenti disposizioni del [Codice della Navigazione: art. 1101](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1101) - (Imbarco d'armi, munizioni o persone a scopo delittuoso); art. 1102 - (Navigazione in zone vietate); art. 1113 - (Omissione di soccorso); art. 1120 - (Ubriachezza). 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1. trovano applicazione anche nei confronti di coloro che: a) abbiano manomesso o comunque alterato i titoli aeronautici od annotato dati non veritieri nel libretto personale di volo, dei lanci o di attestazione dell'istruzione. b) abbiano sottoscritto, nell'esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite dal presente Regolamento, dichiarazioni non veritiere o inesatte concernenti sia l'addestramento che l'effettuazione dei controlli d'addestramento; c) abbiano fornito dati falsi o inesatti nel rendere dichiarazioni ai sensi della [legge 4 gennaio 1968 n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15); d) abbiano provocato un incidente aereo dal quale siano derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri, membri di equipaggio o terzi. 3. Le licenze, gli attestati e le abilitazioni aeronautiche possono altresi' essere sospesi, per un periodo minimo di 3 mesi fino ad un massimo di un anno, quando il titolare non abbia osservato le disposizioni del [Codice della Navigazione: art. 1174](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1174) - (Inosservanza di norme di polizia); art. 1188 - (abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo); art. 1220 - (Comando di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione); art. 1228 - (Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo); art. 1231 - (Inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione). 4. Quando l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione aerea attenga alle procedure operative della circolazione aerea, a quelle relative all'utilizzazione degli apparati radioelettrici ovvero alle disposizioni impartite dagli organi preposti al controllo del traffico aereo, il limite massimo di cui al comma precedente puo' essere elevato fino a due anni. 5. Nei casi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove sia stato iniziato procedimento penale, il provvedimento di sospensione e' comunicato all'autorita' giudiziaria competente.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 81

Art. 81 (Revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni) La revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni aeronautiche e' disposta, dal dirigente del Ministero dei Trasporti competente per il rilascio, quando il titolare: a) non sia piu' permanentemente in possesso dei requisiti psicofisici prescritti; b) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 3; c) sottoposto a controllo straordinario di idoneita', ai sensi dell'articolo 13, risulti permanentemente non idoneo allo svolgimento delle mansioni autorizzate.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 82

Art. 82 (Disposizione finale) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano, ove non sia diversamente stabilito, al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche- art. 83

Art. 83 (Disposizione transitoria) 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano titolari di brevetti, attestati, autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni e qualificazioni di volo o per servizi a terra, rilasciati dal Ministero dei Trasporti, hanno diritto di ottenere le corrispondenti licenze, attestati e abilitazioni indicati nell'Allegato A, Tabelle di equiparazione I e II, purche' i titoli stessi siano in corso di validita'. 2. I requisiti richiesti per il rilascio dei titoli di cui al comma 1, devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza. 3. ((Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992,)), secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei Trasporti. Trascorso tale termine i titolari di brevetti, attestati, autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni e qualificazioni, che non abbiano presentato la prescritta domanda, decadono dai predetti titoli. Il Ministro dei trasporti SANTUZ

Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche-Allegato A

ALLEGATO A TABELLA DI EQUIPARAZIONE I Licenze e Attestati a) Attestato di allievo pilota: 1) al titolare del brevetto di pilota civile di primo grado; b) attestato per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili: 1) al titolare dell'attestato rilasciato ai sensi della legge 2 marzo 1974, n. 72; c) licenza di pilota privato di velivolo: 1) al titolare del brevetto di pilota civile di primo grado che abbia effettuato almeno 40 ore di attivita' di volo e superi un esame integrativo teorico/pratico stabilito dal Ministero dei Trasporti; 2) al titolare del brevetto di pilota civile di secondo grado; d) licenza di pilota commerciale limitato di velivolo: 1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che abbia effettuato complessivamente almeno 150 ore di volo su velivolo; e) licenza di pilota commerciale di velivolo: 1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che abbia effettuato non meno di 200 ore su velivolo di cui almeno 150 in qualita' di pilota responsabile e sia in possesso della qualificazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese: f) licenza di pilota di linea di velivolo: 1) al titolare del brevetto di pilota civile di terzo grado che sia in possesso della qualificazione al volo strumentale (IFR), dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, in lingua inglese, ed abbia effettuato almeno 1.500 ore di volo totali, delle quali almeno 500 di volo IFR, come pilota responsabile (ovvero 1000 come copilota), su velivoli per la cui condotta sia prescritto piu' di un pilota; ((la stessa disposizione di applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di velivolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, ed abbiano svolto la suindicata attivita' di volo;)) 2) ai piloti, gia' autorizzati a svolgere attivita' di collaudo di produzione e di sperimentazione, ai quali possa essere rilasciata l'abilitazione di collaudatore di produzione o sperimentatore; g) licenza di pilota privato di elicottero: 1) al titolare del brevetto di pilota privato di elicottero che abbia effettuato almeno 40 ore di volo su elicoteri; h) licenza di pilota commerciale di elicottero: 1) al titolare del brevetto di pilota commerciale di elicottero che abbia effettuato non meno di 200 ore di volo su elicottero di cui almeno 150 in qualita' di pilota responsabile e sia in possesso dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili, ((in lingua italiana o inglese;)) i) licenza di pilota di linea di elicottero: 1) al titolare del brevetto di pilota commerciale di elicottero, che sia in possesso della qualificazione al volo strumentale (IFR), dell'abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili in lingua inglese ed abbia effettuato 1.500 ore di volo totali, delle quali non meno di 1.000 su elicottero. L'attivita' di volo su elicottero dovra' comprendere: - 300 ore da pilota responsabile; - 100 ore di navigazione; - 50 ore su plurimotori; - 50 ore di volo strumentale ovvero IFR, di cui 20 possono essere effettuate su velivolo o su allenatore strumentale; - 50 ore di volo notturno, di cui 20 possono essere effettuate su velivolo. ((La stessa disposizione si applica ai piloti che abbiano conseguito la licenza di pilota commerciale di elicottero, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, purche' abbiano svolto la suindicata attivita' di volo e siano in possesso dell'abilitazione al volo strumentale e dell'abilitazione alla fonia in lingua inglese.)) l) licenza di pilota di aliante: 1) al titolare del brevetto di pilota di aliante veleggiatore; m) licenza di pilota di pallone libero: 1) al titolare del brevetto di pilota di pallone libero; n) licenza di pilota di dirigibile: 1) al titolare del brevetto di pilota di dirigibile; o) licenza di navigatore: 1) al titolare del brevetto di ufficiale di rotta di seconda classe, che abbia superato un esame integrativo stabilito dal Ministero dei Trasporti; 2) al titolare del brevetto di ufficiale di rotta di prima classe; p) licenza di tecnico di volo, con le relative abilitazioni: 1) al titolare del brevetto di motorista d'aeromobile che dimostri di aver svolto almeno 100 ore di volo nelle mansioni proprie del tecnico di volo e che sia in possesso della abilitazione alla radiotelefonia per aeromobile, in lingua inglese. L'abilitazione per tipo viene rilasciata previa dimostrazione dell'avvenuto addestramento presso un centro operativo o d'addestramento di una Societa' di navigazione aerea, riconosciuto dal Ministero dei Trasporti. q) licenza di tecnico di volo per collaudi di produzione: 1) al titolare di brevetto di motorista d'aeromobile ((civile o militare)) che dimostri di avere svolto per almeno cinque anni le mansioni proprie del tecnico di collaudo di produzione presso imprese di costruzioni aeronautiche o enti militari; r) licenza di tecnico di volo per collaudi di sperimentazione: 1) a coloro che dimostrino di avere svolto per almeno cinque anni le relative mansioni presso un'impresa di costruzioni aeronautiche o enti militari e che siano in possesso del titolo di studio prescritto per tale licenza ovvero del brevetto di motorista d'aeromobile ((civile o del titolo di meccanico sperimentatore di volo rilasciato dalle autorita' militari italiane;)). s) licenza di paracadutista: 1) al titolare di brevetto di paracadutista rilasciato dall'Aero Club d'Italia, dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) o da altra associazione paracadutistica riconosciuta dal Ministero dei Trasporti. ((s-bis) licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica: 1) al titolare di autorizzazione rilasciata da almeno cinque anni dall'azienda di assistenza al volo a svolgere le funzioni di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica AFIS.)) TABELLA DI EQUIPARAZIONE II Abilitazioni a) Abilitazione al pilotaggio di aeromobili (per classe, sottoclasse e tipo): 1) in relazione alle corrispondenti abilitazioni al pilotaggio possedute; b) abilitazione alla radiotelefonia per aeromobili (lingua italiana o inglese); 1) al titolare di brevetti aeronautici in possesso di certificazione ministeriale, di abilitazione o di brevetto per la radiotelefonia d'aeromobile (lingua italiana o inglese); c) abilitazione al motoaliante: 1) al titolare dell'abilitazione al motoaliante; d) abilitazione al traino di aliante con velivolo: 1) al titolare dell'abilitazione al traino alianti; e) abilitazioni al lancio di paracadutisti: 1) in relazione alle corrispondenti abilitazioni per il lancio dei paracadutisti possedute; f) abilitazione all'uso di aviosuperfici (in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato): 1) al titolare dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza non segnalate (Apns); g) abilitazione al volo strumentale (velivolo o elicottero): 1) al titolare dell'abilitazione o qualificazione al volo strumentale, velivolo o elicottero; h) abilitazione di istruttore di paracadutismo: 1) al titolare della corrispondente abilitazione o qualificazione, rilasciata da organi militari, dall'Aeroclub d'Italia e dall'Associazione Paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.); i) abilitazione di istruttore di volo su pallone libero: 1) al titolare della specifica autorizzazione, rilasciata dal ministero dei Trasporti, a svolgere le mansioni di istruttore su aerostati e che abbia svolto le predette mansioni per un periodo non inferiore a due anni; l) Abilitazione di istruttore di volo su dirigibile: 1) al titolare della specifica autorizzazione, rilasciata dal Ministero dei Trasporti, a svolgere le mansioni di istruttore su dirigibile e che abbia svolto le predette mansioni per un periodo inferiore a due anni; m) abilitazione di istruttore di volo su aliante: 1) al titolare della qualificazione di istruttore di volo a vela; n) abilitazione di istruttore di volo su velivolo o elicottero con le relative estensioni, in relazione alle abilitazioni o qualificazioni possedute, e cioe: 1) istruttore a doppio comando su velivolo o elicottero; 2) istruttore di volo strumentale su velivolo o elicottero (IFR); 3) istruttore di volo acrobatico; 4) istruttore all'uso di aviosuperfici; o) abilitazione di collaudatore sperimentatore o di produzione: 1) ai piloti che abbiano rispettivamente svolto, per un periodo non inferiore ai cinque anni, le specifiche mansioni di pilota collaudatore di sperimentazione o di produzione in base ad autorizzazioni del Ministero dei Trasporti.

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