LEGGE 11 febbraio 1989, n. 87
Convenzione - Allegato
9608.10 - Penne e matite a sfera 9608.20 - Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose - Penne stilografiche ed altre penne: 9608.31 -- per disegnare ad inchiostro di China 9608.39 -- altre 9608.40 - Portamine 9608.50 - Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti 9608.60 - Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte - Altri: 9608.91 -- pennini da scrivere e punte per pennini 9608.99 -- altri 96.09 Matite (diverse dalle matite della voce n. 96.08), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti. 9609.10 - Matite con guaina 9609.20 - Mine per matite o per portamine 9609.90 - Altri 96.10 9610.00 Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate. 96.1 9611.00 Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano. 96.12 Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola. 9612.10 - Nastri inchiostratori 9612.20 - Cuscinetti per timbri 96.13 Accendini e accenditori (esclusi gli accenditori della voce n. 36.03) anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini. 9613.10 - Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili 9613.20 - Accendini tascabili, a gas, ricaricabili 9613.30 - Accendini da tavolo 9613.80 - Altri accendini ed accenditori 9613.90 - Parti 96.14 Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti. 9614.10 - Sbozzi di pipe, di legno o di radica 9614.20 - Pipe e teste di pipe 9614.90 - Altri 96.15 Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce n. 85.16, e loro parti. - Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili: 9615.11 -- di gomma indurita o di materie plastiche 9615.19 -- altri 9615.90 - Altri 96.16 Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta. 9616.10 - Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature 9616.20 - Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta 96.17 9717.00 Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento e' assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro) 96.18 9618.00 Manichini e simili; automi e scene animate per mostre. Sezione XXI Oggetti d'arte, da collezione o di antichita' Capitolo 97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichita' Note 1. Questo capitolo non comprende: a) i francobolli, le marche da bollo, gli interi postali e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad avere corso nel paese di destinazione (capitolo 49); b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (59.07), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce n. 97.06; c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (dal n. 71.01 al n. 71.03). 2. Ai sensi della voce n. 97.02 per "incisioni, stampe e litografie, originali", si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o piu' matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico. 3. Non rientrano nella voce n. 97.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel capitolo della loro materia costitutiva. 4. a) Con riserva delle notre 1,2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura, debbono essere classificati in questo capitolo. b) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 97.06 sia nelle voci dal n. 97.01 al n. 97.05 debbono essere classificati nelle voci dal n. 97.01 al n. 97.05. 5. Le cornici che racchiudono quadri, pittura, disegni, "collages" o quadretti simili ("tableautins"), incisioni, stampe o litografie, sono classificate con detti oggetti, purche' il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi. Numero Codice della voce S.A. 97.01 Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce n. 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; "collages" e quadretti simili ("tableautins"). 9701.10 - Quadri, pitture e disegni 9701.90 - Altri 97.02 9702.00 Incisioni, stampe e litografie, originali. 97.03 9703.00 Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia. 97.04 9704.00 Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati, o non obliterati ma non aventi corso ne' destinati ad aver corso nel paese di destinazione. 97.05 9705.00 Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico. 97.06 9706.00 Oggetti di antichita' aventi piu' di 100 anni di eta'.
Protocollo di emendamento alla Convenzione - art. 1
(("PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONE SUL SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E CODIFICAZIONE DELLE MERCI. (Bruxelles, 24 giugno 1986). Le Parti contraenti la Convenzione che ha istituito il Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e la Comunita' economica europea, Considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983) entri in vigore il 1> gennaio 1988, Considerato che, a meno che l'articolo 13 di tale Convenzione non sia emendato, la data di entrata in vigore della predetta Convenzione rimarra' incerta, Hanno convenuto quanto segue:)) ((Articolo primo)) ((Il 1° comma dell'articolo 13 della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (detta in avanti la 'Convenzione'), e' sostituito dal seguente: '1. La presente Convenzione entra in vigore il 1> gennaio immediatamente susseguente dopo per lo meno tre mesi dalla data in cui un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 qui di seguito l'abbiano firmata senza riserva di ratifica o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1988'.))
Protocollo di emendamento alla Convenzione - art. 2
((Articolo secondo)) ((A) Il presente Protocollo entra in vigore allo stesso tempo della Convenzione purche' un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 della Convenzione abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato o Unione doganale o economica puo' depositare il proprio strumento di accettazione del presente Protocollo se non ha firmato in precedenza o firma allo stesso tempo la Convenzione senza riserva di ratifica o non ha depositato o non deposita allo stesso tempo il proprio strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione. B) Ogni Stato o Unione doganale o economica, che diviene parte contraente della Convenzione dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi del comma A di cui sopra, e' Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo. Copia autenticata. G. R. Dickerson, Segretario Generale.))
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