LEGGE 15 febbraio 1989, n. 91
Articolo 71 Conseguenze della nullita' di un trattato in conflitto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. 1. Nel caso di un trattato che sia nullo in virtu' dell'articolo 53, le parti sono tenute; a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiu'to in base ad una disposizione che sia in conflitto con la norma imperativa di diritto internazionale generale; b) a far in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale. 2. Nel caso di un trattato che divenga nullo e termini in virtu' dell'articolo 64, la fine del trattato; a) libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione legale delle parti creati dall'applicazione del trattato prima che esso giungesse alla sua fine; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni potranno in seguito essere mantenuti solamente se detto mantenimento non sia di per se' in conflitto con la nuova norma cogente del diritto internazionale generale.
Convenzione - art. 72
Articolo 72 Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato 1. A meno che il trattato non disponga in altro modo, o che le parti non convengano altrimenti, la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle sue disposizioni o in conformita' alla presente Convenzione a) libera le parti per le quali la reciproca applicazione del trattato sia sospesa, dall'obbligo di applicare il trattato nelle loro reciproche relazioni durante il periodo di sospensione; b) non incide peraltro sui rapporti legali stabiliti tra le parti dal trattato. 2. Durante il periodo di sospensione, le parti dovranno astenersi da ogni atto volto ad ostacolare la ripresa dell'applicazione del trattato.
Convenzione - art. 73
Articolo 73 Rapporti con la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Per quanto riguarda gli Stati parte alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, le loro relazioni nell'ambito di un trattato concluso tra due Stati, o una o piu' organizzazioni, saranno disciplinate da detta Convenzione.
Convenzione - art. 74
Articolo 74 Questioni non pregiudicate dalla presente Convenzione. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe porsi riguardo ad un trattato tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali per il fatto di una successione di Stati o a causa della responsabilita internazionale di uno Stato o dell'apertura di ostilita tra determinati stati. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe insorgere riguardo ad un trattato per quanto concerne la responsabilita internazionale dell'organizzazione internazionale, la fine della sua esistenza o il termine della partecipazione di uno Stato in qualita di membro dell'organizzazione. 3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe porsi riguardo alla determinazione degli obblighi e dei diritti degli Stati membri di una organizzazione internazionale nei confronti di un trattato di cui detta organizzazione sia parte.
Convenzione - art. 75
Articolo 75 Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione dei trattati La rottura delle relazioni diplomatiche o delle relazioni consolari o la mancanza di tali relazioni tra due o piu' Stati non ostacola la conclusione di trattati tra due o piu' di detti Stati e una o piu' organizzazioni internazionali. La conclusione di detto trattato non ha di per se effetto per quanto riguarda le relazioni diplomatiche o le relazioni consolari.
Convenzione - art. 76
Articolo 76 Caso di uno Stato aggressore Le disposizioni della presente Convenzione non hanno effetto per quanto riguarda gli obblighi che possono risultare in relazione a un trattato tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali, per uno Stato aggressore, da misure prese in conformita alla Carta delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'aggressione commessa da detto Stato.
Convenzione - art. 77
Articolo 77 Depositari dei trattati 1. La designazione del depositario di un trattato puo essere effettuata dagli Stati e dalle organizzazioni, o, a seconda dei casi, dalle organizzazioni partecipanti al negoziato, sia nel trattato stesso, o in ogni altra maniera. Il depositario puo essere uno o piu' Stati, una organizzazione internazionale, o il principale funzionario amministrativo di detta organizzazione. 2. Le funzioni del depositario di un trattato sono di natura internazionale ed il depositario e tenuto ad agire imparzialmente nell'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il fatto che un trattato non sia entrato in vigore tra determinate parti, o che una divergenza sia insorta tra uno Stato o una organizzazione internazionale ed un depositario circa lo svolgimento delle funzioni di quest'ultimo non deve influire su detto obbligo.
Convenzione - art. 78
Articolo 78 Funzioni dei depositari 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, o che gli Stati e le Organizzazioni contraenti, o, a seconda dei casi, le organizzazioni contraenti non convengano in altro modo, le funzioni del depositario sono precisamente le seguenti: a) assicurare la custodia del testo originale del trattato e dei pieni poteri che gli fossero consegnati; b) elaborare copie autenticate conformi al testo originale ed ogni altro testo del trattato in altre lingue che possano essere richieste dal trattato, e comunicarle alle parti al trattato ed agli Stati ed organizzazioni internazionali qualificati a divenirlo; c) ricevere ogni firma del trattato, ricevere e custodire ogni strumento, notifica e comunicazione relativa al trattato; d) accertare che una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione riferentesi al trattato sia in debita forma e, se del caso, sottoporre la questione all'attenzione dello Stato o dell'organizzazione internazionale interessata; e) informare le parti al trattato e gli Stati ed organizzazioni internazionali qualificate a divenirlo, degli atti, notifiche e comunicazioni relative al trattato; f) informare gli Stati ed organizzazioni internazionali qualificati a divenire parti al trattato della data in cui sia stato ricevuto o depositato il numero di firme o di strumenti di ratifica, di strumenti relativi ad un atto di conferma formale, o di strumenti di accettazione, approvazione o adesione richiesti per l'entrata in vigore del trattato; g) provvedere alla registrazione del trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; h) adempiere alle funzioni specificate in altre disposizioni della presente Convenzione. 2. Qualora appaia una divergenza tra uno Stato o una organizzazione internazionale ed il depositario per quanto riguarda l'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario deve sottoporre la questione all'attenzione: a) degli Stati ed organizzazioni firmatarie nonche degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti; o b) se del caso, dell'organo competente dell'organizzazione internazionale in questione.
Convenzione - art. 79
Articolo 79 Notifiche e comunicazioni Tranne che nei casi in cui il Trattato o la presente Convenzione dispongano altrimenti, una notifica o una comunicazione che debba essere fatta da uno Stato o da una Organizzazione internazionale in virtu' della presente Convenzione; a) viene trasmessa, se non vi e depositario, direttamente agli Stati ed alle organizzazioni cui e' destinata, o, se vi e un depositario, a quest'ultimo; b) e considerata come (essendo stata) effettuata dallo Stato o dall'Organizzazione in questione solo a decorrere dal momento della sua ricezione da parte dello Stato o dell'Organizzazione cui e' stata inviata, o, se del caso, dal depositario; c) se e' trasmessa ad un depositario, si considera che sia stata ricevuta dallo Stato o dall'Organizzazione cui e' destinata solo a decorrere dal momento in cui detto Stato o detta organizzazione abbia ricevuto dal depositario l'informazione prevista al comma e) del paragrafo 1 dell'articolo 78.
Convenzione - art. 80
Articolo 80 Correzione degli errori nei testi o nelle copie autenticate dei trattati. 1. Se, dopo l'autentica del testo di un trattato, gli Stati e le organizzazioni internazionali firmatari e gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti accertino di comune accordo che detto testo contiene un errore, si procede alla correzione dell'errore mediante uno dei mezzi qui di seguito enumerati, a meno che detti Stati ed organizzazioni non decidano un altro modo di correzione: a) correzione del testo nell'accezione adeguata e sigla della correzione da parte di rappresentanti debitamente abilitati; b) elaborazione di uno strumento o scambio di strumenti in cui sia riportata la correzione che si sia convenuto di apporre al testo; c) elaborazione di un testo corretto del trattato nel suo insieme, in base alla procedura utilizzata per il testo originale. 2. Qualora si tratti di un trattato per il quale esiste un depositario, questi notifica agli Stati ed organizzazioni internazionali firmatarie ed agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti l'errore e la proposta di correzione e specifica un termine adeguato entro il quale si possa muovere obiezione alla correzione proposta. Se, alla scadenza del termine; a) nessuna obiezione sia stata mossa, il depositario effettua e sigla la correzione nel testo, elabora un processo verbale di rettifica del testo, e ne comunica copia alle parti al trattato ed agli Stati ed organizzazioni qualificati a divenirlo; b) una obiezione sia stata mossa, il depositario comunica l'obiezione agli Stati ed organizzazioni firmatarie ed agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti. 3. Le regole enunciate ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora il testo sia stato autenticato in due o piu' lingue e appaia un difetto di convergenza il quale, con l'accordo degli Stati e delle organizzazioni internazionali firmatarie nonche' degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti, debba essere corretto. 4. Il testo corretto sostituisce ad inizio il testo difettoso, a meno che gli Stati e le organizzazioni internazionali firmatarie e gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti non decidano in altro modo. 5. La correzione del testo di un trattato che sia stato registrato e notificata al Segretariato della Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Qualora sia rilevato un errore in una copia autenticata di un trattato, il depositario elabora un processo verbale di rettifica e ne comunica copia agli Stati ed alle organizzazioni internazionali firmatarie nonche' agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti.
Convenzione - art. 81
Articolo 81 Registrazione e pubblicazione dei trattati 1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati sono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai fini della registrazione o della classificazione e iscrizione al repertorio, a seconda dei casi, nonche' della pubblicazione. 2. La designazione di un depositario costituisce per quest'ultimo autorizzazione a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.
Convenzione - art. 82
Articolo 82 Firma La presente Convenzione sara aperta fino al 31 dicembre 1986, al Ministro federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria e, successivamente, fino al 30 giugno 1987, alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, alla firma a) di tutti gli Stati; b) della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia; c) delle organizzazioni internazionali invitata a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali.
Convenzione - art. 83
Articolo 83 Ratifica o atto di conferma formale La presente Convenzione sara sottoposta a ratifica da parte degli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e ad atti di conferma formale da parte delle organizzazioni internazionali. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti relativi agli atti di conferma formale saranno depositati presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 84
Articolo 84 Adesione 1. La presente Convenzione rimarra' aperta all'adesione di ogni Stato, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e da ogni Organizzazione internazionale che abbia capacita di concludere trattati. 2. Lo strumento di adesione di una organizzazione internazionale includera una dichiarazione che attesti la capacita di detta organizzazione di concludere trattati. 3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 85
Articolo 85 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del 35°› strumento di ratifica o di adesione da parte degli Stati o della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia. 2. Per ciascuno di detti Stati, e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, che ratificheranno la presente Convenzione o vi aderiranno dopo che la condizione enunciata al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato o della Namibia del suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Per ciascuna organizzazione internazionale che depositi uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrera' in vigore alla piu' distante delle due date seguenti: il trentesimo giorni dopo detto deposito, o la data in cui la Convenzione entrera' in vigore in conformita' al paragrafo 1.
Convenzione - art. 86
Articolo 86 Testi autentici L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa, e spagnola fanno ugualmente fede, sara depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, ed i rappresentanti debitamente autorizzati dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e dalle organizzazioni internazionali hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Vienna, il 21 marzo 1986.
Allegato
ALLEGATO PROCEDURE DI ARBITRATO E DI CONCILIAZIONE ISTITUITE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 66. I. ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE DI ARBITRATO O DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE 1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite elabora e custodisce una lista di giuristi qualificati tra i quali le parti ad una controversia possono scegliere le persone che comporranno un tribunale d'arbitrato o, a seconda dei casi, una Commissione di conciliazione. A tal fine, ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed ogni Parte alla presente Convenzione, sono invitati a nominare due persone; i nomi delle persone cosi nominate comporranno la lista, copia della quale sara' inviata al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La nomina delle persone figuranti sulla lista, ivi comprese quelle nominate per ricoprire un posto vacante fortuito, e valida per un periodo di cinque anni rinnovabile. Alla scadenza del periodo per il quale siano state nominate, le persone di cui sopra continueranno ad esercitare le funzioni per le quali siano state prescelte in base ai paragrafi seguenti. 2. Qualora una notifica sia effettuata in conformita' al paragrafo 2, comma f) dell'articolo 66, o che un accordo sia stato concluso in base al paragrafo 3, sulla procedura definita nel presente Allegato, la controversia e' sottoposta ad un tribunale arbitrale. Qualora una domanda sia sottoposta al Segretario generale in base al paragrafo 4 dell'articolo 66, il Segretario generale sottopone la controversia ad una Commissione di conciliazione. Il Tribunale arbitrale e la Commissione di conciliazione sono composti come segue: Gli Stati, le organizzazioni internazionali o, a seconda dei casi, gli Stati e le organizzazioni che costituiscono una delle parti alla controversia nominano di comune accordo: a) un arbitro o, a seconda dei casi, un conciliatore, prescelto o meno sulla lista di cui al paragrafo 1; b) un arbitro o, a seconda dei casi, un conciliatore, prescelto tra le persone figuranti sulla lista che non siano cittadini di nessuno degli Stati e che non siano stati nominati da una delle organizzazioni che compongono la parte alla controversia interessata, fermo restando che una controversia tra due organizzazioni internazionali non deve essere esaminata da cittadini di un solo e stesso Stato. Gli Stati, le organizzazioni internazionali o, a seconda dei casi, gli Stati e le organizzazioni che costituiscono l'altra parte alla controversia nominano allo stesso modo due arbitri, o a seconda dei casi, due conciliatori. Le quattro persone prescelte dalle parti, devono essere nominate entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui l'altra parte alla controversia abbia ricevuto la notifica di cui al par. 2, comma f) dell'articolo 66, o in cui si sia concluso un accordo, in base al paragrafo 3, sulla procedura definita nel presente Allegato, o in cui il Segretario generale riceve la domanda di conciliazione. Entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui e avvenuta l'ultima nomina, le quattro persone, cosi prescelte nominano un quinto arbitro o conciliatore, a seconda dei casi, prescelto sulla lista per esercitare le funzioni di presidente. Qualora la nomina del presidente o di uno qualunque degli altri arbitri o conciliatori, a seconda dei casi, non intervenga entro il termine prescritto per detta nomina, essa sara' effettuata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei sessanta giorni successivi alla scadenza di detto termine. Il Segretario generale puo' indicare come presidente sia una delle persone figuranti sulla lista, sia uno dei membri della Commissione del diritto internazionale. Uno qualunque dei termini entro i quali devono avvenire le nomine, puo' essere prorogato attraverso accordo delle parti alla controversia. Qualora l'Organizzazione delle Nazioni Unite sia parte o sia inclusa in una delle parti alla controversia, il Segretario generale trasmette la domanda di cui sopra al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, che esercita le funzioni demandate al Segretario generale dal presente paragrafo. Ogni posto vacante deve essere ricoperto nella maniera specificata per la nomina iniziale. La nomina di arbitri o di conciliatori da parte di una organizzazione internazionale come previsto ai paragrafi 1 e 2 e' disciplinata dalle regole pertinenti di detta organizzazione. II. FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI ARBITRATO. 3. Tranne che in caso di convenzione contraria tra le parti alla controversia, il Tribunale d'Arbitrato determina la propria procedura, garantendo ad ognuna delle parti alla controversia piena possibilita' di essere ascoltata e di difendersi. 4. Il Tribunale d'arbitrato, con il consenso preliminare delle parti alla controversia, puo' invitare ogni Stato o ogni Organizzazione internazionale interessata a sottoporgli i suoi pareri, a voce o per iscritto. 5. Il Tribunale di arbitrato si pronuncia a maggioranza dei suoi membri. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. Qualora una delle parti alla controversia non compaia davanti al Tribunale, o si astenga dal difendersi, l'altra parte puo' domandare al Tribunale di continuare la procedura e di emettere il lodo. Prima di emettere il lodo, il Tribunale deve accertare non solo la propria competenza a giudicare la controversia, ma anche che la richiesta sia fondata in fatto ed in diritto. 7. La decisione del Tribunale di Arbitrato si limita alla materia della controversia; essa e' motivata. Ogni membro del Tribunale puo' esprimere una opinione individuale o dissenziente. 8. Il lodo e definitivo e inappellabile. Tutte le parti alla controversia devono sottoporsi al lodo. 9. Il Segretario generale fornisce al Tribunale l'assistenza e le agevolazioni di cui necessiti. Gli oneri del Tribunale sono a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. III. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE 1. La Commissione di conciliazione stabilisce la propria procedura. La Commissione, con il consenso delle parti alla controversia puo' invitare ogni parte al trattato e sottoporgli il suo parere a voce o per iscritto. Le decisioni e le raccomandazioni della Commissione sono adottate a maggioranza di voti dei suoi cinque membri. 11. La Commissione puo' segnalare all'attenzione delle parti alla controversia ogni misura che possa agevolare una composizione amichevole. 12. La Commissione procede all'esecuzione delle parti, esamina le pretese e le obiezioni, e formula proposte alle parti per agevolarle in vista di pervenire ad una composizione amichevole della controversia. 13. La Commissione elabora un rapporto nei dodici mesi successivi alla sua istituzione. Detto rapporto e' depositato presso il Segretario generale e' comunicato alle parti alla controversia. Il rapporto della Commissione, ivi compresa ogni conclusione ivi contenuta relativa ai fatti o agli aspetti di legge, non vincola le parti e non e' altro che un'enunciazione delle raccomandazioni sottoposte all'esame delle parti per agevolare un'amichevole composizione della controversia. 14. Il Segretario generale fornisce alla Commissione l'assistenza e le agevolazioni di cui puo' necessitare. Gli oneri della Commissione saranno a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)