LEGGE 15 febbraio 1989, n. 92

Type Legge
Publication 1989-02-15
Ultimo aggiornamento 1989-03-16
State In force
Source Normattiva
articles 54
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Art. 45 1 - I conciliatori seguiranno le norme procedurali stabilite nel presente Codice. 2 - Le regole di procedura annesse alla presente Convenzione saranno considerate "regole tipo" per guida dei Conciliatori. I Conciliatori possono, di comune accordo, usare, integrare o emendare le norme contenute nell'Annesso; oppure stabilire proprie norme di procedura nella misura in cui tali norme integrative, emendate o innovative non siano in contrasto con le norme del presente Codice. 4 - I Conciliatori formuleranno le raccomandazioni all'unanimita' o, in caso di contrasto, a maggioranza. 5 - Il procedimento di conciliazione dovra' avere termine e la raccomandazione dei Conciliatori dovra' essere emessa non oltre sei mesi dalla data alla quale i conciliatori sono stati nominati salvo che nei casi di cui all'art. 23 par. (4), lettera e), f), g), per i quali saranno validi i termini disposti negli art. 14 par (1) e 16 par. (4). Tale periodo di sei mesi potra' essere prorogata per accordo delle parti.

Convenzione - art. 46

Art. 46 C. Meccanismo istituzionale 1 - Sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e tenendo conto dei punti di vista espressi dalle parti contraenti, nominera' un Segretario eventualmente assistito da personale supplementare nella misura necessaria per l'esercizio delle funzioni elencate nel paragrafo seguente. I servizi amministrativi di cui il Segretario ed i suoi collaboratori abbiano bisogno saranno forniti dall'Ufficio delle Nazioni Unite di Ginevra 2 - Il Segretario svolgera' le seguenti funzioni, consultando ove sia il caso, le Parti Contraenti. a) aggiornare la lista dei Conciliatori del Ruolo Internazionale dei Conciliatori e informare regolarmente le Parti Contraenti della composizione del detto Ruolo; b) fornire i nomi e gli indirizzi dei Conciliatori su richiesta delle parti interessate; c) ricevere e tenere copia delle richieste di conciliazione, delle risposte, delle raccomandazioni, delle accettazioni o dei rifiuti e delle loro motivazioni; d) fornire, a richiesta, e a loro spese, le copie delle raccomandazioni e delle motivazioni addotte per il loro rifiuto alle organizzazioni dei caricatori, alle Conferenze ed ai Governi, salve le disposizioni di cui all'art. 40; e) rendere disponibile informazioni di natura non riservata su casi conclusi di conciliazione, e senza indicazione delle parti interessate, ai fini della preparazione del materiale per la Conferenza di revisione di cui all'art. 52; f) tutte le altre funzioni attribuite al Segretario dagli artt. 26 par. (1), lett. c) e 30 par. (2) e (3).

Convenzione - art. 47

Art. 47. Esecuzione 1 - Ciascuna delle parti contraenti prendera' le misure di carattere legislativo o di altro genere necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione. 2 - Ciascuna delle parti contraenti comunichera' il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne sara' il depositario, il testo delle disposizioni legislative o degli altri provvedimenti da essa adottati allo scopo di dare esecuzione alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 48

Art. 48 Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione. 1- La presente convenzione rimarra' aperta alla firma dal 1o luglio 1974 al 30 giugno 1975 compreso, presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite e rimarra' poi aperta all'adesione. 2 - Tutti gli Stati hanno diritto di divenire Parti Contraenti della presente convenzione a mezzo di: a)firma, salvo ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure b) firma senza riserva per la ratifica, accettazione o approvazione; oppure c) adesione. 3 - La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate a mezzo deposito di uno strumento a tal effetto presso l'Ufficio del depositario.

Convenzione - art. 49

Art. 49 Entrata in vigore. 1 - La presente Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data alla quale almeno 24 Paesi, il cui tonnellaggio complessivo ammonti almeno al 25% di quello mondiale, siano diventati "Parti Contraenti) a termini dell'art. 48. Ai fini del presente articolo il tonnellaggio considerato sara' quello che figura nel Lloyd's Register of Shipping. Statistical Tables 1973 2 "World Fleets". Analysis by Principal Types "relativo alle navi da carico generale (incluse le navi merci e passeggeri) e le porta-contenitori (interamente cellulari), esclusa la flotta di riserva degli Stati Uniti e la Flotta Americana e Canadese dei Grandi Laghi. I tonnellaggi richiesti in base al paragrafo 1 dell'art. 49 sono indicati nell'Allegato 1 del rapporto della Conferenza di plenipotenziari delle Nazioni Unite relativo ad un Codice di Condotta delle Conferenze Marittime nella seconda parte (TD/ Codice/10). 2 - Per ogni Stato che in seguito ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione, questa, entrera' in vigore sei mesi dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento appropriato. 3 - Ogni Stato che divenga parte contraente della presente convenzione dopo l'entrata in vigore di un emandamento sara' considerato, in mancanza di una differente intenzione da esso dichiarata: a) parte della presente Convenzione emendata; b) parte della Convenzione non emendata nei confronti di qualsiasi altra parte della presente Convenzione non vincolante dall'emendamento.

Convenzione - art. 50

Art. 50 Denuncia. 1 - La presente Convenzione puo'' essere denunciata da uno qualsiasi delle Parti Contraenti in qualsiasi momento dopo che sia scaduto il periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale essa e' entrata in vigore. 2 - La denuncia sara' effettuata mediante notifica al depositario per iscritto, e avra' effetto un anno dopo la data di ricezione da parte del depositario o della scadenza di un periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia.

Convenzione - art. 51

Art. 51 Emendamenti. 1 - Ogni Parte Contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti alla presente Convenzione comunicandoli al depositario. Il depositario comunichera' tali emendamenti alle Parti Contraenti per la loro accettazione; e, per loro informazione, agli Stati aventi titolo divenire Parti Contraenti della presente Convenzione, ma che non sono parti contraenti. 2 - Ogni proposta di emendamento fatta circolare a norma del presente paragrafo sara' considerata come accettata se nessuna delle Parti contraenti comunica obiezioni al depositario entro i 12 mesi dalla data alla quale fu data comunicazione dal depositario. Se una parte Contraente comunica proprie obiezioni all'emendamento proposto, tale emendamento non sara' considerato accettato e non sara' posto in vigore. 3) Se non e' stata comunicata alcuna obiezione, l'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti Contraenti sei mesi dopo che sia scaduto il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo precedente.

Convenzione - art. 52

Art. 52 - Conferenza di revisione. 1) Una Conferenza di revisione sara' convocata dal depositario 5 anni dopo che la presente Convenzione sara' entrata in vigore per riesaminare il funzionamento della Convenzione, in particolare alla luce della sua applicazione, e per studiare ed adottare gli emendamenti opportuni. 2) Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione il depositario dovra' consultare tutti gli Stati aventi titolo a partecipare alla conferenza di revisione, e dovra' sulla base delle opinioni ricevute preparare a far circolare una bozza di ordine del giorno con gli emendamenti proposti per l'esame da parte della Conferenza. 3) Ulteriori conferenze di revisione saranno similarmente indette ogni 5 anni o in qualsiasi momento dopo la prima Conferenza di revisione, a richiesta di un terzo delle Parti Contraenti della presente Convenzione, a meno che la prima Conferenza di revisione non decida diversamente. 4) Nonostante questo previsto nell'art.52 par. (1), se la presente Convenzione non sara' entrata in vigore entro cinque anni dalla data di adozione dell'atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite su un Codice di condotta per le Conferenze marittime di linea, una Conferenza di revisione sara' convocata, su richiesta di un terzo degli Stati aventi titolo a diventare parti della Convenzione, dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, con riserva di approvazione dell'Assemblea Generale, al fine di esaminare le norme del presente Codice e del suo Annesso e esaminare e adottare gli emendamenti opportuni.

Convenzione - art. 53

Art. 53 - Funzioni del Depositario. 1) Il depositario notifichera' agli Stati firmatari e aderenti: a) le firme; le ratifiche, le accettazioni, le approvazioni e le adesioni ai termini dell'art. 48; b) la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore a termini dell'art. 49; c) le denuncie della presente Convenzione e termini dell'art. 50 d) le riserve alla presente Convenzione e la revoca delle riserve: e) il testo delle leggi o delle altre misure che ciascuna Parte Contraente ha preso allo scopo di dare esecuzione alla presente Convenzione in armonia all'art. 47; f) le proposte di emendamento e le obiezioni agli emendamenti proposte a termini dell'art. 51; g) l'entrata in vigore degli emendamenti ai sensi dell'art. 51 par. (3); 2) Il depositario adottera' anche le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione dell'art. 52.

Convenzione - art. 54

Art. 54 - Testi autentici - Deposito. I testi originali della presente Convenzione nelle edizioni in Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo sono egualmente autentici e saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Annesso

ANNESSO ALLA CONVENZIONE PER UN CODICE DI CONDOTTA DELLE CONFERENZE MARITTIME DI LINEA Norme - tipo di procedura di conciliazione obbligatoria internazionale Regola 1 1) - Una parte che intende istituire un procedimento di conciliazione conformemente al Codice invia a tal fine all'altra parte una richiesta, accompagnandola con una memoria introduttiva del ricorso, inviandone copia al Segretario. 2) - La memoria introduttiva del ricorso dovra': a) designare esattamente le parti interessate alla controversia e precisare l'indirizzo di ciascuna di esse; b) contenere una descrizione sommaria dei fatti pertinenti, delle questioni in discussione e della proposta del ricorrente per la soluzione; c) precisare se si desidera un'udienza orale ed in caso positivo, indicare, ove essi siano in quel momento conosciuti, i nomi e gli indirizzi delle persone chiamate a testimoniare, compresi quelli degli esperti, a favore del ricorrente; d) essere completata della documentazione a sostegno, compresi gli accordi ed intese pertinenti conclusi fra le parti, che il ricorrente puo'' considerare necessaria al momento del deposito del ricorso; e) indicare il numero dei conciliatori richiesti, ogni proposta concernente la nomina dei conciliatori, o il nome del conciliatore nominato dal ricorrente a termini dell'art. 32 par. (2); f) contenere se del caso le proposte riguardanti le regole di procedura. 3) - La memoria sara' datata e firmata dalla parte. Regola 2 1) - Il convenuto, se decide di resistere al ricorso, dovra' entro i 30 giorni seguenti la data della ricezione della memoria introduttiva del ricorso, trasmettere la sua replica all'altra parte con copia al Segretario. 2) - La replica dovra': a) contenere una esposizione sommaria dei fatti pertinenti opposti alle affermazioni del ricorso, le eventuali proposte del convenuto per la soluzione della controversia e la riparazione da lui eventualmente richiesta ai fini della soluzione della controversia. b) dichiarare se desidera un'udienza verbale e, in caso affermativo, indicare, ove essi siano in quel momento conosciuti i nomi e gli indirizzi delle persone chiamate a testimoniare, compresi quelli degli esperti, a favore del convenuto; c) essere accompagnata dalla documentazione a sostegno, comprendente anche gli accordi ed intese pertinenti concluse tra le Parti, nei limiti che il convenuto ritiene necessari al momento di inviare la replica; d) indicare il numero dei conciliatori richiesti, ogni proposta concernente la nomina dei conciliatori, o il nome del conciliatore nominato dal convenuto a termini dell'art.32 par. (2); e) contenere le eventuali proposte, riguardanti le regole di procedura. 3) - La replica dev'essere datata e firmata dalla parte. Regola 3 1) - Qualsiasi persona fisica o giuridica interessata che voglia intervenire nel procedimento di conciliazione in base all'art. 34 inviera' una richiesta scritta alle parti in causa, inviandone copia al Segretario. 2) - Se l'intervento nel procedimento e' invocato a termini dell'art. 34, par. a), la richiesta dovra' indicare le motivazioni che lo giustificano e conterra' le informazioni richieste a termini della Regola 1 (2), lettera a), b), e d). 3) - Se l'intervento e' invocato a termini della lettera b) dell'art. 34, la richiesta dovra' indicare le motivazioni che lo giustificano e quale delle parti originarie alla convenzione sara' sostenuta. 4) - Qualsiasi opposizione a una richiesta d'intervento sara' notificata dalla parte che si oppone, con copia all'altra parte, entro sette giorni dalla ricezione della richiesta. 5) - Nel caso di unificazione di due o piu' procedimenti, le successive richieste d'intervento di una terza parte saranno trasmesse a tutte le parti interessate, ciascuna delle quali puo'' fare opposizione in conformita' della presente Regola. Regola 4 Per accordo tra le parti ad una controversia, su richiesta di una di esse e dopo aver offerto alle parti la opportunita' di essere intese, i conciliatori possono ordinare l'unificazione o la separazione di uno o di tutti i ricorsi pendenti tra le stesse parti o tra alcune di esse. Regola 5 1) - Qualsiasi parte puo' ricusare un conciliatore ove le circostanze dimostrino che vi sono dubbi ragionevoli sulla sua imparzialita'. 2) - Avviso della ricusazione, precisante le ragione, deve essere dato precedentemente alla data di chiusura del procedimento, e prima che i conciliatori abbiano reso la loro raccomandazione. La ricusazione sara' istruita prontamente e sara' risolta a maggioranza dei voti dei conciliatori in prima istanza, quale eccezione preliminare, nei casi in cui piu' di un conciliatore sia stato nominato. La decisione in tali casi sara' definitiva. 3) - I conciliatori dovranno essere prontamente sostituiti in caso di morte, di dimissioni, di sopravvenuta incapacita' o ricusazione. 4) - I procedimenti che si sono dovuti interrompere continueranno dal punto dove furono interrotti, a meno che sia convenuto dalle parti o ordinato dai conciliatori che abbia luogo un riesame o una nuova audizione delle disposizioni orali. Regola 6 I conciliatori saranno giudici della loro propria giurisdizione e/o competenza nell'ambito delle disposizioni del Codice. Regola 7 1) - I conciliatori ammetteranno ed esamineranno tutte le memorie scritte, i documenti, le dichiarazioni giurate, le pubblicazioni e tutti gli altri elementi di prova ivi compresi quelli orali, che siano stati ad essi presentati da o per conto di una delle parti, e riconosceranno loro il valore probatorio che a loro giudizio essi meritano. 2) - a) Ciascuna parte puo' presentare ai conciliatori qualsiasi elemento che essa consideri pertinente; al momento della presentazione rilascera' copia conforme direttamente a tutte le altre parti in causa che avranno per replicare un termine ragionevole; b) i conciliatori saranno i soli giudici della pertinenza e dell'importanza dei mezzi di prova presentati loro dalle parti; c) i conciliatori potranno chiedere alle parti di produrre ogni ulteriore elemento di prova che essi ritengano necessario alla comprensione e valutazione della controversia, a condizione che, se tali prove addizionali siano prodotte, le altre parti in causa abbiano una ragionevole possibilita' di presentare le loro osservazioni. Regola 8 1) - Tutte le volte che nel Codice o nelle presenti Regole e' previsto un termine per il compimento di un atto, il giorno dal quale il termine comincia a decorrere non sara' conteggiato, eccetto quando l'ultimo giorno cade di sabato, domenica o festivita' pubblica nel luogo della conciliazione, nel qual caso il giorno di scadenza sara' il successivo giorno lavorativo. 2) - Quando i termine e' inferiore ai sette giorni, il sabato, la domenica e le festivita' pubbliche che cadono in detto periodo devono essere escluse dal computo. Regola 9 Subordinatamente alle disposizioni relative ai termini procedurali previsti nel Codice, i conciliatori possono, su richiesta di una delle parti o a seguito di accordi tra di esse, prorogare i termini da essi stessi fissati. Regola 10 1) - I conciliatori fisseranno l'ordine dei lavori e, a meno che non sia altrimenti concordato la data e l'ora di ciascuna seduta. 2) - Salvo che le parti stabiliscano diversamente, i processi si svolgeranno a porte chiuse. 3) - I conciliatori dovranno espressamente richiedere a tutte le Parti se esse hanno ulteriori prove da presentare prima che il procedimento venga dichiarato chiuso. Quanto sopra deve essere annotato nel processo verbale. Regola 11 1) - Le raccomandazioni dei conciliatori dovranno essere redatte in forma scritta e dovranno comprendere: a) l'indicazione ed il preciso indirizzo di ciascuna delle parti; b) una descrizione del metodo di nomina dei conciliatori, con i relativi nomi; c) la data o le date ed il luogo del procedimento di conciliazione; d) un resoconto sommario del procedimento di conciliazione, nel modo giudicato piu' appropriato dai conciliatori; e) una sintesi dei fatti accertati dai conciliatori; f) una sintesi delle conclusioni presentate dalle parti; g) le decisioni rese sulle questioni controverse, con l'esposizione delle motivazioni; h) la firma dei conciliatori e la data di ogni firma; i) un indirizzo per la comunicazione dell'accettazione o del rifiuto della raccomandazione. Regola 12 La raccomandazione dovra', per quanto possibile, contenere una decisione sulle spese secondo le norme del Codice. Se la raccomandazione non contiene decisioni circa le spese, i conciliatori dovranno, non appena possibile dopo l'emissione della raccomandazione e in ogni caso non oltre i 60 giorni dalla data stessa emettere una decisione scritta riguardante le spese ai termini del Codice. Regola 13 Le raccomandazioni dei conciliatori terranno conto anche di casi analoghi precedenti, ove cio' serva a facilitare una piu' uniforme attuazione del Codice e l'osservanza delle raccomandazioni dei conciliatori.

Atto finale

ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DI PLENIPOTENZIARI DELLE NAZIONI UNITE SU UN CODICE DI CONDOTTA DELLE CONFERENZE DI LINEA SVOLTASI PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE, A GINEVRA, DAL 12 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 1973 E DALL'11 MARZO AL 6 APRILE 1974. FATTO A GINEVRA, IL 6 APRILE 1974. 0 1.L'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua Risoluzione 3035 (XXVII) del 19 dicembre 1972, ha pregato il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite, di convocare al piu' presto nel 1973, sotto gli auspici della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, una Conferenza di plenipotenziari al fine di esaminare ed adottare una Convenzione o altro istrumento multilaterale avente forza obbligatoria, relativo ad un Codice di condotta delle Conferenze marittime. 2. La Conferenza di plenipotenziari delle Nazioni Unite su un Codice di condotta delle Conferenze marittime si e' riunita nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. La prima parte della Conferenza si e' svolta dal 12 novembre al 15 dicembre 1973, e la seconda parte, dall'11 marzo al 6 aprile 1974. 3. Hanno partecipato alle due Parti della Conferenza i Governi dei 79 Stati qui di seguito elencati membri dell'UNCTAD: Algeria Germania, Repubblica Federale di Cile Arabia Saudita Cina Argentina Colombia Astralia Costa D'Avorio Bangladesh Cuba Belgio Danimarca Bolivia Egitto Brasile El Salvador Bulgaria Emirati arabi uniti Burundi Equador Canada Spagna Stati Uniti d'America Repubblica del Vietnam Finlandia Repubblica Khmer Francia Repubblica Socialista sovietica di Ucraina Gabon Ghana Romania Grecia Regno Unito di Gran Bretagna Guatemala e d'Irlanda del Nord Honduras Senegal Ungheria Singapore India Sudan Indonesia Sri Lanka Irak Svezia Italia Svizzera Giamaica Cecoslovacchia Giappone Tailandia Liberia Trinita' e Tobago Madagascar Tunisia Malesia Turchia Marocco Unione delle Repubbliche Socialiste Messico sovietiche Nicaragua Uruguay Nigeria Venezuela Norvegia Yemen democratico Nuova-Zelanda Iugoslavia Pakistan Zaire Panama Paesi-Bassi Peru Filippine Polonia Repubblica araba libica Repubblica araba siriana Repubblica di Corea Repubblica democratica tedesca 4. I Governi dei 4 seguenti Stati membri dell'UNCTAD hanno partecipato soltanto alla prima parte della Conferenza: Afganistan Costa Rica Etiopia Uganda 5. I Governi dei 9 seguenti Stati membri dell'UNCTAD hanno partecipato soltanto alla seconda parte della Conferenza: Rhoutan Kuweit Guinea Repubblica Unita di Tanzania Guiana Repubblica Unita del Cameroun Iran Ciad Kenia 6. Il Governo del seguente Stato membro dell'UNCTAD era rappresentato da un osservatore ad entrambe le parti della Conferenza: Austria 7. I Governi dei seguenti Stati membri dell'UNCTAD erano rappresentati da osservatori soltanto nella prima parte della Conferenza: Iran Kuweit 8. La Commissione economica per l'Africa era rappresentata nella prima parte della Conferenza. 9. Un rappresentante del seguente Ente specializzato ha partecipato ad entrambe le parti della Conferenza: Fondo monetario internazionale 10. Un rappresentante della seguente istituzione specializzata ha partecipato alla prima parte della Conferenza: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. 11. I seguenti organismi intergovernativi hanno partecipato ad entrambe le parti della Conferenza in qualita' di osservatori: Comunita' dell'Africa Orientale Comunita' economica europea Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico Organizzazione dell'Unita' africana Organizzazioone degli Stati americani Segretario del Commonwealt 12. Le seguenti organizzazioni non governative erano rappresentate da osservatori ad entrambe le parti della Conferenza: Associazione del trasporto aereo internazionale Associazione internazionale degli armatori Camera di commercio internazionale Consiglio delle Associazioni Nazionali di armatori d'Europa e del Giappone Conferenza marittima internazionale e baltica Consigli nazionali di caricatori marittimi d'Europa - in plenaria Federzione internazionale delle Associazioni di transitari 13. Le seguenti Organizzazioni non governative erano rappresentate da osservatori nella IIa parte soltanto della Conferenza: Associazione di coordinamento per la manipolazione dei carichi Associazione internazionale dei porti. 14. Nel corso della Ia parte della Conferenza, e' stato eletto Presidente C.P. Srivastava (India). Essendo egli divenuto Segretario generale della Organizzazione intergovernativa della navigazione marittima il 1› gennaio 1974, e' stato deciso, nella IIa parte della Conferenza, che egli continuerebbe a svolgere l'incarico di presidenza, in qualita' di Presidente indipendente della Conferenza. 15. La Conferenza, durante la Ia parte, ha eletto i seguenti Vice-Presidenti: I. Averin (URSS) B.O. Awokoya (Nigeria) G. Breuer (Reppublica Fedrale di Germania) P. Daza (Cile) J. de Groot (Paesi Bassi) S. Kemgukuswa nato Nlaza (Zaire) G.Negash (Etiopia) R.J.Polaschek (Nuova-Zelanda) M. Reed (Norvegia) R.E. Reynolds (Canada) J. Ruzika (Cecoslovacchia) M. Shanmuganathan (Sri Lanka) M.H.Umar (Indonesia) M. H.S. Walker (Giamaica) ha eletto 16) La Conferenza, nella IIa parte /KM. Mc Queen (Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord) per sostituire M. Reed (Norvegia) non assisteva alla seconda parte. 17) La Conferenza ha eletto E.J. Antoun (Stati Uniti d'America) come Relatore. 18) La Conferenza ha istituito le seguenti commissioni e comitati: Ufficio di Presidenza Presidente: Il Presidente della Conferenza. Membri: Il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Relatore della Conferenza, nonche' i Presidenti dei Comitati ampliati. Primo Comitato ampliato Presidente: M.D. Popov (Bulgaria) Vice-Presidente/Relatore: H. Ben SALEM (Tunisia) Secondo Comitato ampliato Presidente: Y.K. Quartey (Ghana) Vice-Presidente/Relatore: T. Tscherning (Svezia) Terzo Comitato ampliato. Presidente: F. Castillo Najera (Messico). Vice-Presidente/Relatore: M.M. Husain (Pakistan) Commissione di verifica dei poteri Presidente: M.B. Brum (Uruguay) Membri: Cina, Stati Uniti d'America, Grecia, Giappone, Nicaragua, Repubblica Unita di Tanzania, Senegal, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Uruguay. 19) Il Segretario Generale delle Organizzazioni delle Nazioni Unite era rappresentato dal Segretario generale dell'UNCTAD, M. Perez Guerrero. Il Direttore della Divisione Invisibili del Segretario dell'UNCTAD. W.R. Malinowski, ha svolto le funzioni di Direttore incaricato della Conferenza, ed il Segretario del Consiglio del Commercio e dello sviluppo, M.T. Adebanjo, ha svolto le funzioni del Segretario di Conferenza. 20) La Conferenza disponeva, comee base per i suoi lavori, dei rapporti predisposti dal Comitato preparatorio della Conferenza concernenti la prima e la seconda sessione (TD/CODE/1 e TD/CODE/2 e Corr. da 1 a 3). Nella IIa parte, la Conferenza si e' inoltre avvalsa del suo rapporto sulla Ia parte della Conferenza (TD/CODE/7). 21) Alla Conferenza sono state inoltre presentate tre note redatte dal Segretario dell'UNCTAD: "Glossario di termini utilizzati nel progetto di codice di condotta delle Conferenze marittime" (TD/CODE/L.2); "Glossario di termini utilizzati nel testo proposto di codice di condotta delle Conferenze marittime." (TD/CODE/L.3) e "Disposizioni transitorie relative al Codice: clausole finali" (TD/CODE/L.4). Nella seconda parte, la Conferenza disponeva anche di un documento del segretariato dell'UNCTAD intitolato "Testi proposti per un codice di condotta delle Conferenze marittime, con le modifiche suggerite dal segretario dell'UNCTAD" (TD/CODE/L.15 e Add. 1). 22) In base alle sue delibere, cosi' come sono riassunte nei rapporti della Conferenza concernenti la prima e la seconda parte di detta Conferenza (TD/CODE 7 e TD/CODE/10), la Conferenza ha deciso di aprire alla firma la Convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze di linea allegato al presente Atto finale (annesso I). 23) Le risoluzioni adottate per la Conferenza sono riportate all'annesso II. IN FEDE DI CHE, i rappresentanti sottoscritti hanno firmato il presente Atto finale a nome del loro Stato.* FATTO a Ginevra, il sei aprile mille novecentosettantaquattro, in un solo esemplare in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. L'originale dell'Atto Finale sara' depositato negli archivi del Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Presidente della Conferenza: C.P. Srivastava Il Direttore incaricato della Conferenza: W.R. Malinowski Il Segretario della Conferenza: M.T. Adebanjo. * Gli Stati i cui rappresentanti hanno firmato l'Atto Finale sono i seguenti:Algeria, Germania, Repubblica federale di; Argentina, Australia, Bangladesh, Belgio, Bhoutan, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Burundi, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Equador, Spagna, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Gabon, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea; Honduras; Ungheria; India; Indonesia, Irak; Iran; Italia; Giamaica; Giappone; Kenia; Kuweit; Liberia; Madagascar; Malesia, Marocco; Messico; Nicaragua; Norvegia, Nigeria; Nuova Zelanda; Pakistan; Panama; Paesi Bassi; Peru, Filippine, Polonia, Repubblica araba libica, Repubblica di Corea, Repubblica democratica tedesca, Repubblica del Vietnam; Repubblica Khmer; Repubblica socialista sovietica di Ucraina; Repubblica Unita di Tanzania, Repubblica Unita del Cameroun; Romania; Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord; Senegal; Singapore; Sudan; Sri Lanka; Svezia; Svizzera; Cecoslovacchia; Tailandia; Trinita' e Tobago; Tunisia; Turchia; Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche; Uruguay; Venezuela; Yemen democratico; Iugoslavia; Zaire. Risoluzioni adottate dalla conferenza. 1. Completamento dei lavori della Conferenza. Per il testo di questa Risoluzione, adottata dalla Conferenza nella sua 6a Riunione plenaria, il 15 dicembre 1973, al momento dell'aggiornamento, vedere Annesso I del Rapporto della Conferenza sulla prima parte della sua Sessione (TD/CODE/7). 2. Compagnie non conferenziate. La Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite su di un Codice di condotta delle Conferenze di linea. Avendo stabilito una Convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze di linea al fine di migliorare il sistema delle Conferenze stesse. Osservando che la Convenzione e' applicabile alle Conferenze di linea ed ai loro rapporti esterni, Decide quanto segue: 1) Nessuna disposizione della predetta disposizione sara' interpretata nel senso a negare di caricatori il diritto di scelta tra Compagnie associate ad una Conferenza e Compagnie non associate, subordinatamente agli accordi di fedelta' esistenti; 2) Le compagnie marittime non conferenziate concorrenti con una Conferenza dovrebbero aderire al principio della lealta' di concorrenza su base commerciale; 3) Nell'interesse dello sviluppo armonico dei servizi di trasporti marittimi, le Compagnie non conferenziate non dovrebbero essere impedite dall'operare, sempre che si conformino alle disposizioni del paragrafo 2 di cui sopra. 9a sessione plenaria - 6.4.1974 9o Riunione plenaria 6 aprile 1974 3) Conciliazione locale. La Conferenza dei Plenipotenziari delle Nazioni Unite su di un Codice di Condotta delle Conferenze marittime di linea. Tenendo conto dell'importanza delle norme relative alle consultazioni e dei procedimenti di risoluzione delle controversie previsti nella Convenzione per un Codice di Condotta delle Conferenze marittime di linea. Notando che sono state formulate proposte dirette a prevedere nel Codice che talune controversie siano sottoposte a conciliazioni locali. 1) Invita la prima Conferenza di revisione che sara' convocata ai sensi dell'art. 52 della Convenzione a dare priorita' all'argomento della conciliazione locale, prendendo in considerazione le opinioni esposte dalle parti contraenti alla Convenzione, per acclarare se l'assenza di una conciliazione locale abbia o meno impedito l'efficace risoluzione delle controversie; e, nel caso affermativo, quali materie dovrebbero essere attribuite alla Conciliazione locale e quali procedure dovrebbero essere applicate per risolvere tali controversie. 2) Concorda che nella preparazione della conferenza di revisione il depositario debba richiedere le opinioni di tutti gli aventi titolo a partecipare a tale Conferenza, la quale dovrebbe essere invitata a prendere in considerazione le opinioni delle Autorita' competenti, delle Conferenze marittime di linea e delle organizzazioni dei caricatori.

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