DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1989, n. 94
Entrata in vigore del decreto: 31/3/1989
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate e che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28 della medesima legge; Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali; Visti gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531; Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con le farmacie, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con validita' triennale decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 relativo alle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: 1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 marzo 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 10
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' riportato nella nota al dispositivo del decreto. - Il testo dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: "Art. 28 (Assistenza farmaceutica). - L'unita' sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalita' di cui agli articoli 43 e 48. Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di specialita' medicinali compresi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale. L'unita' sanitaria locale, i suoi presidi e servizi, compresi quelli di cui all'art. 18, e gli istituti ed enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari. La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del restante materiale sanitario da parte delle unita' sanitarie locali e dei loro presidi e servizi, nonche' il coordinamento dell'attivita' delle farmacie comunali con i servizi dell'unita' sanitaria locale". - I testi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", sono riportati nelle note all'art. 23 dell'accordo. - Il testo dell'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna), e' il seguente: "Art. 9 (Partecipazione dei rappresentanti dell'UNCEM). - Alla stipulazione dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 e delle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, partecipano anche due rappresentanti designati dall'UNCEM in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzioni di unita' sanitaria locale ai sensi dell'art. 15, terzo comma, punto c), della predetta legge". Nota al dispositivo del decreto: Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione, che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE Sottoscritto il 13 luglio 1987 Perfezionato il 30 marzo 1988 Art. 1. 1. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti convenzionali che si instaurano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 2
Art. 2. 1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti e' liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico. 2. La dispensazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici agli assistiti e' riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico di cui all'[art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-08;221~art1). 3. Nell'intento di facilitare agli assistiti il prelievo dei medicinali, eventuali situazioni relative a farmacie e dispensari farmaceutici situati in prossimita' dei confini regionali saranno regolate in deroga a quanto stabilito al comma 1, previo accordo tra le regioni interessate e le rappresentanze regionali sindacali di categoria, sentiti gli ordini professionali provinciali competenti per territorio.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 3
Art. 3. 1. Le farmacie sono tenute ad osservare, nei confronti degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, tutte le indicazioni e limitazioni relative alle specialita' medicinali ed ai farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale. 2. Le specialita' medicinali incluse nel prontuario terapeutico nazionale che siano oggetto di variazione degli elementi della registrazione sono prescrivibili a carico del S.S.N. salvo che non intervenga un provvedimento ministeriale che ne vieti la prescrivibilita'. 3. L'addebito alle farmacie degli importi relativi alle specialita' medicinali ed ai farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale avviene contemporaneamente alla contestazione da parte della U.S.L. nei confronti del medico prescrivente. Tale contestazione verra' notificata alle commissioni previste dalle rispettive convenzioni.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 4
Art. 4. 1. La farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialita' medicinali ed i farmaci galenici, in conformita' a quanto prescritto dal medico, purche' iscritti nel prontuario terapeutico nazionale, previo ritiro della ricetta redatta sull'apposito modulo unico. 2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 5
Art. 5. 1. La ricetta, redatta a cura del medico, e' spedibile dalla farmacia ed e' ritenuta valida, agli effetti del pagamento, quando risultino in essa i seguenti elementi: a) cognome e nome dell'assistito; b) numero della tessera sanitaria; c) prescrizione; d) data di prescrizione; e) firma e timbro del medico; f) data di spedizione e timbro della farmacia. 2. La ricetta ai fini della spedizione ha la validita' di giorni dieci, escluso quello di emissione. 3. La ricetta che risulti mancante di uno degli elementi di cui alle lettere b ) ed f), verra' riconsegnata alla farmacia perche' possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione. 4. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere a ), d ) ed e), ai fini del pagamento, verra' sottoposta alla commissione provinciale tecnica e di vigilanza per gli accertamenti e le decisioni del caso.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 6
Art. 6. 1. La ricetta puo' contenere la prescrizione di farmaci galenici e di specialita' medicinali inclusi nel prontuario terapeutico, entro i limiti quali-quantitativi stabiliti dalla legislazione vigente. 2. Qualora la ricetta, in seguito a controlli, risulti contenere prescrizioni di farmaci galenici e di specialita' medicinali in numero superiore a quello previsto dal comma 1, e' ammessa al pagamento entro i limiti consentiti ed applicando i criteri piu' favorevoli per la farmacia.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 7
Art. 7. 1. La farmacia spedisce le ricette, redatte sull'apposito modulo, in ottemperanza alle norme del presente accordo ed alla legislazione vigente. 2. Qualora il farmacista spedisca ricetta recante prescrizione di specialita' medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica o recante soltanto l'indicazione del principio attivo, dovra' riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione. 3. Qualora la specialita' medicinale prescritta sia momentaneamente irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista con particolare riguardo ai casi di urgenza assoluta e manifesta e alla situazione delle farmacie rurali (stato di necessita'), il farmacista puo' consegnare altra specialita' di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica. 4. Anche in tale evenienza il farmacista annotera' sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione. 5. I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 verranno sottoposti all'esame della commissione provinciale di cui all'art. 13.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 8
Art. 8. 1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa. 2. La farmacia inoltre, ai sensi dell'[art. 3, comma secondo, della legge 11 luglio 1977, n. 395](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-07-11;395~art3-com2), e successive norme di legge, applica sulle ricette il bollino esterno o fustellato staccato dalla confezione consegnata. 3. Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della ricetta e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione. 4. L'applicazione del bollino esterno o fustellato costituisce di per se' tariffazione delle specialita' medicinali. 5. Le ricette eventualmente mancanti di fustellati verranno sottoposte all'esame della commissione provinciale. 6. In caso di eventuale mancata consegna di parte dei medicinali prescritti, la farmacia e' tenuta a riportare sulle ricette idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 9
Art. 9. 1. Ogni farmacia consegna le ricette al competente ufficio, con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo a quello di spedizione. 2. Le ricette, eventualmente non consegnate entro il termine indicato al primo comma, potranno pervenire con quelle del mese successivo; qualora pervenissero con ritardo superiore dovranno essere opportunamente evidenziate. 3. La farmacia che presenti le ricette con ritardo sistematico oltre il mese sara' deferita alla commissione di cui all'art. 13 per l'adozione degli opportuni provvedimenti. 4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento. 5. Le ricette tariffate, numerate progressivamente e disposte in mazzette da 100, saranno accompagnate da distinta contabile riepilogativa, di cui all'allegato 2, sottoscritta dal farmacista, che ne assume completa responsabilita', e redatta in numero di tre copie. 6. Nel caso di farmacie pubbliche la sottoscrizione e' effettuata dal legale rappresentante. 7. La distinta contabile riepilogativa deve contenere, per gruppi di cento ricette l'importo lordo, il ticket e l'importo netto, nonche': a) il cognome e nome del titolare; b) l'ubicazione della farmacia; c) il numero distintivo ed il codice fiscale; d) il numero globale delle ricette consegnate; e) il loro valore complessivo al netto delle quote riscosse e delle trattenute convenzionali e di legge a carico della farmacia. 8. A decorrere dal 1› gennaio 1989 la farmacia deve altresi' fornire al Servizio sanitario nazionale i dati su supporto elaborabile con sistemi elettronici richiesti secondo modalita' e procedure concordate in sede regionale ai sensi dell'art. 23. 9. L'ente tenuto al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettiva corresponsione alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite il mese precedente. 10. Entro il medesimo termine, su dichiarazione della farmacia contenente l'indicazione del numero delle ricette spedite fino al giorno 14 del mese e del relativo importo, calcolato dal farmacista anche in base al valore medio delle ricette spedite nel mese precedente, si provvede all'effettivo pagamento di detto importo, a titolo di acconto. 11. Qualora, a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, queste ultime saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 10
Art. 10. 1. Le ricette che all'atto del controllo saranno ritenute irregolari per uno o piu' dei motivi appresso indicati: a) consegna di specialita' e farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico (art. 3); b) consegna di specialita' e di farmaci galenici in quantita' superiore ai limiti stabiliti (art. 6); c) spedizione, senza la prevista annotazione, di ricette prive della specificazione relativa al dosaggio e alla forma farmaceutica delle specialita' medicinali prescritte (art. 7); d) spedizione di ricette effettuata in difformita' delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico, saranno elencate in apposita distinta per farmacia, con i motivi del rilievo, ed inviate alla commissione di cui all'art. 13 ai fini della conferma o meno dell'esistenza dell'irregolarita' evidenziata.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 11
Art. 11. 1. Per le specialita' medicinali l'ente di cui all'art. 9 liquida alla farmacia l'importo corrispondente al prezzo di vendita al pubblico decurtato delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti. 2. Per le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato 1 e incluse nel Prontuario terapeutico nazionale, l'ente liquida gli importi previsti dall'allegato stesso, decurtati delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti. I prezzi delle citate preparazioni galeniche officinali sono suscettibili di revisione a richiesta di una delle parti. I nuovi prezzi dovranno essere fissati entro quarantacinque giorni dalla richiesta e verranno applicati con la contabilizzazione in corso, con la esclusione di operazioni di conguaglio. 3. Qualora entro il termine sopra indicato non sia raggiunto un accordo, si ricorrera' all'arbitrato del Ministero della sanita' e della Fofi, che rimetteranno le proprie determinazioni entro il termine di quindici giorni. 4. Per la spedizione delle ricette effettuate durante il servizio notturno a battenti chiusi, verra' corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato - da parte del medico - il carattere di urgenza della prescrizione e - da parte della farmacia - l'ora di presentazione della ricetta stessa. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa. 5. In ogni altro caso, non saranno riconosciuti, a carico del Servizio sanitario nazionale, diritti per la somministrazione dei medicinali in orario di chiusura notturna o diurna.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 12
Art. 12. 1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, funzionari accreditati dalla U.S.L., di regola farmacisti, hanno facolta' di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia. 2. Le operazioni in questione potranno essere differite, a richiesta del farmacista, ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa. 3. Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore. 4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia, a cura della U.S.L., entro trenta giorni. 5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni, verbalmente o per iscritto, entro venti giorni dalla data di controllo o della contestazione scritta. 6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti plausibili, l'U.S.L. puo' chiedere il deferimento della farmacia alla commissione provinciale di vigilanza farmaceutica di cui all'art. 13.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 13
Art. 13. 1. In ogni provincia e' istituita con decreto del presidente della giunta regionale, che ne indichera' anche la sede, una commissione provinciale tecnica e di vigilanza, composta dai seguenti membri: a) tre titolari di farmacia designati dalla Federfarma di cui uno rurale; b) tre farmacisti designati dalla regione. 2. Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei rappresentanti designati dalla Federfarma. 3. Qualora il caso sottoposto all'esame della commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, due dei titolari di farmacia saranno sostituiti da farmacisti designati dalla Fiamclaf. 4. La segreteria della commissione e' affidata ad un funzionario designato dalla regione, senza diritto di voto. 5. Qualora, a seguito di formale invito della regione, la Federfarma e/o la Fiamclaf ritardino di oltre trenta giorni le designazioni di propria competenza, il presidente della regione costituisce la commissione integrandola d'ufficio nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1. 6. La commissione e' competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarita' ed inosservanza al presente accordo. 7. La commissione, nell'adottare le proprie decisioni, si atterra' anche al principio che l'atto professionale svolto dal farmacista e la prestazione effettuata hanno prevalenza sulla eccezionale disattesa di adempimenti previsti in convenzione. 8. Nei confronti delle ricette esaminate la commissione potra' adottare una delle seguenti determinazioni: a) annullamento totale o parziale della ricetta; b) convalida definitiva del pagamento. 9. Le ricette ritenute totalmente irregolari per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, nonche' per quelli di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 10, dovranno essere restituite alla farmacia interessata previo annullamento con stampigliatura; quelle parzialmente irregolari dovranno invece essere restituite, in fotocopia, alla farmacia interessata. 10. La commissione dovra' rimettere alle UU.SS.LL., le decisioni relative alle ricette prese in esame entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione. 11. Trascorso il predetto termine, il presidente della giunta regionale puo' procedere allo scioglimento della commissione e alla conseguente ricostituzione della stessa. 12. Il deferimento della farmacia alla commissione e' effettuato a cura delle UU.SS.LL., previa contestazione delle inosservanze rilevate e previo invito a produrre, entro venti giorni dalla notifica, le relative controdeduzioni. 13. Il presidente della commissione, a seguito del predetto deferimento, fissa la data della riunione. 14. L'interessato dovra' essere preavvertito della data di detta riunione nonche' della facolta' di essere sentito dalla commissione. 15. La commissione puo' adottare i seguenti provvedimenti: a) proscioglimento; b) richiamo; c) richiamo con diffida; d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attivita' convenzionale; e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno; f) risoluzione del rapporto convenzionale. 16. I provvedimenti adottati dalla commissione saranno notificati alle UU.SS.LL. ed alle farmacie a cura della commissione stessa. 17. Avverso l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 15, l'U.S.L. e la farmacia hanno facolta' di ricorrere alla commissione regionale, di cui all'art. 14 del presente accordo, entro trenta giorni dalla notifica della predetta decisione. 18. E' in facolta' della commissione provinciale commutare il provvedimento di sospensione dal servizio di cui alla lettera e), del comma 15, in una trattenuta pari al 10% dell'importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto avere luogo la sospensione. 19. Il ricorso alla commissione regionale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare, che e' immediatamente esecutiva.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 14
Art. 14. 1. Presso la regione - assessorato sanita', e' istituita una commissione regionale tecnica e di vigilanza farmaceutica per dirimere le vertenze e le contestazioni che possono insorgere tra l'U.S.L. e le farmacie in ordine all'applicazione del presente accordo. 2. La commissione regionale ha, altresi', nei confronti dei competenti organi regionali, funzioni consultive per quanto concerne l'indirizzo e il coordinamento dell'assistenza farmaceutica. 3. La commissione regionale, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, e' composta dai seguenti membri: a) assessore alla sanita', o un suo delegato, con funzioni di presidente e tre farmacisti designati dall'ente regione; b) quattro titolari di farmacia, designati dalla Federfarma, di cui uno titolare di farmacia rurale. 4. Nelle regioni sottoindicate (*) un titolare di farmacia urbana sara' sostituito da un farmacista designato dalla Fiamclaf. Nelle altre regioni, limitatamente all'attivita' di vigilanza, qualora il caso sottoposto all'esame della commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, uno dei titolari di farmacia sara' sostituito da un farmacista designato dalla Fiamclaf. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante dell'associazione regionale dei titolari di farmacia. 6. Le decisioni della commissione regionale sono esecutive e, limitatamente ai casi previsti dal comma 15, lettere a), b) e c) dell'art. 13, hanno carattere definitivo. 7. In ogni altro caso e' ammesso ricorso alla commissione nazionale di cui all'art. 15, entro trenta giorni dalla notifica. 8. Il ricorso alla commissione nazionale sospende automaticamente l'esecuzione delle decisioni della commissione regionale per un periodo di centoventi giorni, ad eccezione dei casi di cui al comma 15, lettera d), dell'articolo 13. (*) Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Trentino.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 15
Art. 15. 1. Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione nazionale di vigilanza costituita con decreto del Ministro della sanita' e composta da: a) il presidente della Fofi o suo delegato, con funzioni di presidente; b) quattro membri, di cui uno designato dal Ministero della sanita' con funzioni di vice presidente e tre designati dalle regioni; c) due farmacisti designati dalla Federfarma; d) un farmacista designato dalla Fiamclaf. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanita'.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 16
Art. 16. 1. Le riunioni delle commissioni provinciali, regionali e nazionale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 2. La commissione delibera a maggioranza di voti dei presenti. 3. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 4. Relativamente alle procedure ed alla salvaguardia del principio del contraddittorio, si richiamano, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 13.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 17
Art. 17. 1. Il titolare della farmacia, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento della risoluzione della convenzione, potra', trascorso un periodo minimo di un anno dall'inizio della risoluzione, presentare istanza di riammissione all'U.S.L.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 18
Art. 18. 1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del titolare di farmacia, rilasciata all'U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Le farmacie pubbliche, con l'atto deliberativo di adesione alla Fiamclaf, delegano le UU.SS.LL. a trattenere ed a versare alla predetta federazione, quale quota sindacale, il contributo associativo stabilito dall'assemblea generale della stessa organizzazione.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 19
Art. 19. 1. Le farmacie e le loro organizzazioni professionali e sindacali partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla regione e dagli enti locali e territoriali o loro consorzi, con particolare riferimento al settore dell'assistenza farmaceutica. 2. All'uopo le farmacie e le organizzazioni locali dei farmacisti operano in stretto contatto e collaborano con gli enti di cui al comma 1, al fine di realizzare i seguenti obiettivi: a) diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul farmaco, sull'attivita', indicazioni e controindicazioni dei farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto dagli [articoli 29](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art29) e [31 della legge n. 833 del 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art31); b) indicazioni (adeguate ed attinenti) agli assistiti sull'uso specifico dei farmaci prescritti e somministrati; c) partecipazione a gruppi di lavoro e ad e'quipe (enti locali e quartieri) per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria; d) partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale indette dalla regione ed attuate tramite gli enti locali o territoriali; e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari dall'ente alla indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa; f) disponibilita' alla prestazione della propria opera e attivita' professionale, su richiesta della regione o dell'ente locale, presso i servizi pubblici del territorio allo scopo di perseguire finalita' particolari (prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, lezioni e informazioni per i genitori, gli insegnanti e gli alunni nelle scuole, tenuta, uso e conservazione dei farmaci per uso interno presso ambulatori dei servizi territoriali..... ecc.) previa apposita regolamentazione; g) predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona; h) collaborazione ad opere di educazione alimentare inerenti la dietetica infantile e senile, i corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo e tabagismo; i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive; l) cooperazione ad opere di ripristino dell'equilibrio ecologico naturale, tramite interventi di diverso ordine, quali periodici prelievi di campioni delle acque, controllo delle fonti di approvvigionamento idrico, segnalazione di vari tipi di inquinamento o di insufficiente tutela della flora e fauna ambientali, a qualunque causa riferibili. 3. Le predette forme di collaborazione debbono essere concordate tra gli enti e le organizzazioni dei farmacisti di cui al comma 1.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 20
Art. 20. 1. Per la collaborazione professionale che la categoria dei farmacisti e' impegnata ad assicurare, anche ai sensi del presente accordo, ai fini del conseguimento di obiettivi primari e di carattere generale perseguiti dal Servizio sanitario nazionale e in relazione all'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), e' posto a carico delle UU.SS.LL., a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, un contributo previdenziale a favore dell'ENPAF nella misura dello 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo. 2. Per il primo anno solare di applicazione del comma 1 il contributo previdenziale e' calcolato sulla spesa 1986 rapportata al numero dei mesi in cui il disposto del comma stesso trova applicazione. 3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 e' versato trimestralmente all'ENPAF entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 21
Art. 21. 1. Ai sensi della [legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, terzo comma, numero 10](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48-com3-num10)), i farmacisti convenzionati hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale indetti dagli ordini provinciali. 2. Sulle competenze del mese di dicembre di ciascun anno l'ente erogatore trattiene, per ogni farmacia, la somma di L. 15.000, quale contributo delle farmacie stesse alle spese dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio che saranno organizzati dagli ordini provinciali di concerto con le associazioni provinciali aderenti alla Federfarma e le corrispondenti organizzazioni territoriali della Fiamclaf, ove presenti, secondo le modalita' stabilite nel regolamento allegato (allegato 3). 3. La trattenuta di cui al comma 2, sara' versata dall'ente erogatore secondo quanto previsto dal regolamento di cui al medesimo comma. 4. Qualora non dovesse provvedersi all'organizzazione dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, dall'anno solare successivo a quello di mancata attivazione verra' sospesa l'esazione della somma di L. 15.000 in relazione agli ambiti territoriali in cui detti corsi non sono stati attuati.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 22
Art. 22. 1. Alle spese per il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo e per la realizzazione di studi, indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il rinnovo della convenzione, si provvede, per la parte di competenza delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02% posta a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica relativa all'assistenza diretta, contabilizzata ai sensi dell'art. 9. 2. La relativa somma trattenuta sara' versata contestualmente al pagamento delle spettanze alle farmacie su uno specifico Fondo nazionale, di durata pari a quella dell'accordo, gestito dalla Federfarma e dalla Fiamclaf, mediante apposito comitato di gestione. Detto Fondo operera' per la parte non disciplinata dal presente accordo sulla base di un apposito regolamento approvato dalla Federfarma, dalla Fiamclaf e dalla Fofi. 3. Sono altresi' a carico del Fondo stesso le spese relative al funzionamento delle commissioni previste dal regolamento per l'attuazione dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale dei farmacisti di cui all'art. 21. 4. Il comitato di gestione redigera' un rendiconto annuale della gestione considerando sia le entrate che le uscite su base nazionale. 5. Entro il 30 giugno di ciascun anno il rendiconto verra' sottoposto all'approvazione della Federfarma e della Fiamclaf. 6. Qualora il rendiconto annuale risulti in disavanzo, il comitato di gestione proporra' alla Federfarma e alla Fiamclaf di chiedere, in esecuzione dell'art. 24 del presente accordo, la convocazione delle parti al fine di aumentare il contributo dovuto dalle farmacie. 7. Le eventuali eccedenze risultanti dai rendiconti annuali successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo potranno essere utilizzate per il funzionamento dei corsi obbligatori di aggiornamento di cui all'art. 20 e relativo regolamento di attuazione, in relazione alla effettiva attivazione dei corsi stessi ovvero, qualora non attivati per due anni consecutivi, ripartiti alle farmacie con le medesime modalita' previste dalle disposizioni transitorie del presente articolo. 8. La ripartizione delle eccedenze, da utilizzare per il finanziamento dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale, avverra' su base regionale in proporzione all'ammontanre complessivo delle ritenute poste a carico delle farmacie della regione. 9. A tal fine il comitato di gestione, in allegato al rendiconto annuale, predisporra' i piani regionali di riparto di dette eccedenze sottoponendoli, unitamente al rendiconto, all'approvazione della Federfarma e della Fiamclaf. 10. Entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto il comitato di gestione provvedera' al trasferimento dei fondi secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2. 11. Le parti concordano che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1› gennaio 1988, e che fino a tale data si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 dell'accordo triennale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 23
Art. 23. 1. Le parti firmatarie del presente accordo convengono di assumere la trasparenza della spesa, il controllo dei consumi e la qualificazione in senso professionale delle attivita' nel settore dell'assistenza farmaceutica come obiettivi fondamentali ai quali sono finalizzati i contenuti dell'accordo medesimo. 2. Riconoscono inoltre che - in relazione ai programmi per la realizzazione di un organico sistema automatizzato di acquisizione, trattamento e distribuzione delle informazioni a supporto delle funzioni gestionali e di governo dei diversi livelli istituzionali del Servizio sanitario nazionale - le farmacie costituiscono un segmento organizzativo destinatario di interventi prioritari di automazione, tesi a conseguire l'integrazione funzionale delle stesse con il sistema informativo locale secondo piani coerenti con gli indirizzi nazionali. 3. Le parti inoltre convengono che l'integrazione funzionale di cui al comma 2 deve uniformarsi ai seguenti principi: a) dal 1› gennaio 1989 fornitura al Servizio sanitario nazionale da parte delle farmacie su supporto elaborabile con sistemi elettronici dei dati previsti dal modulario standardizzato di cui all'[art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-10-30;443~art2-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 1987, n. 531](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-12-29;531). Tale fornitura sara' effettuata: 1) dalle farmacie pubbliche direttamente o tramite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo; 2) dalle farmacie private aderenti all'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo tramite la stessa organizzazione sindacale; 3) dalle altre farmacie secondo modalita' indicate dalla regione in conformita' agli accordi di cui al comma 5; b) definizione di procedure di validazione dei sistemi elettronici atte ad assicurare la totale riservatezza dei dati e la loro esclusiva utilizzazione da parte del Servizio sanitario nazionale; c) collegamento tendenziale ed effettivo dal 1› gennaio 1995 in rete delle farmacie con il sistema informativo locale, anche per l'attuazione di programmi sperimentali in materia di farmacovigilanza, di informazioni sanitarie dirette ai cittadini, di supporto ai programmi di protezione civile e di educazione ambientale, di screenings epidemiologici, secondo programmi di incentivazioni che saranno previsti dalla legislazione regionale. 4. Allo scopo di realizzare le finalita' indicate nei precedenti commi, le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private firmatarie del presente accordo, assicurano la disponibilita' a svolgere azioni di promozione, di sostegno e di orientamento nei confronti delle singole farmacie. 5. L'attuazione dei programmi e degli interventi di cui al presente articolo e' disciplinata con accordi triennali, da stipularsi tra le regioni e le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, in armonia con le disposizioni derivanti dall'[art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1987-10-30;443~art4-com2), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 1987, n. 531](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987-12-29;531). 6. Per l'espletamento delle attivita' previste dagli accordi medesimi viene riconosciuto, per ogni ricetta i cui dati siano rilevati mediante lettura automatica, un contributo per la fornitura dei dati di cui al comma 3, lettera a), la cui entita' a carico del Fondo sanitario nazionale non puo' essere comunque superiore a L. 150.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 24
Art. 24. 1. Le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'Anci e dell'Uncem unitamente alle organizzazioni sindacali Federfarma e Fiamclaf e professionali, firmatarie del presente accordo, verificheranno lo stato d'attuazione del medesimo su tutto il territorio nazionale, mediante incontri periodici con la possibilita' di apportare anche quelle modifiche normative che unanimamente si ritenessero opportune.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie- art. 25
Art. 25. 1. Il presente accordo ha validita' triennale e decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.
Accordo-Disp. Transitorie
Norma transitoria 1. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni del presente accordo i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e le farmacie restano disciplinati dall'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979. Disposizione transitoria 1. Le eccedenze di gestione del Fondo di cui all'art. 20 dell'accordo nazionale triennale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, maturate alla data del 31 dicembre 1987 dovranno essere restituite alle farmacie aventi diritto - in proporzione alla quota versata - per le farmacie private e per quelle pubbliche rispettivamente tramite le associazioni provinciali dei titolari di farmacia aderenti alla Federfarma, e tramite la Fiamclaf, le quali assumeranno la diretta responsabilita' della ripartizione. 2. La Federfarma e la Fiamclaf determineranno le modalita' di tale restituzione. 3. Al fine di consentire la completa ripartizione delle eccedenze maturate alla data del 31 dicembre 1987 dal Fondo di cui all'art. 20 dell'accordo nazionale triennale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, il Fondo nazionale di cui all'art. 22 del presente accordo, provvedera' ad integrare le somme non riscosse acquisendo, relativamente alle stesse, i diritti del precedente Fondo ed assumendone gli oneri di recupero ed incasso.
Accordo-Disp. Finale
Disposizione finale 1. Al fine di evitare soluzioni di continuita' della disciplina regolante il servizio farmaceutico convenzionato, i relativi effetti si intendono, comunque, prorogati oltre la data di scadenza, fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Accordo-Dichiar. a Verbale
Dichiarazione a verbale n. 1 1. Il Ministero della sanita' si impegna affinche' i decreti ministeriali di aggiornamento del prontuario terapeutico prevedano che le specialita' medicinali depennate dal prontuario terapeutico medesimo, in quanto non piu' concedibili, restino concedibili per un periodo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Dichiarazione a verbale n. 2 1. In relazione all'art. 18 la Federfarma precisa che, per assicurare la continuita' della riscossione delle quote sindacali, restano valide le deleghe dei titolari di farmacia gia' rilasciate. 2. In merito alla procedura di cui al comma 2 dell'art. 18, la Fiamclaf precisa che detta procedura sara' attivata su richiesta della Fiamclaf stessa e dietro presentazione alle UU.SS.LL. competenti di copia degli atti deliberativi di adesione. Dichiarazione a verbale n. 3 1. La Federfarma precisa che la spedizione delle ricette agli assistiti del S.S.N. dietro pagamento diretto da parte degli stessi del relativo onere avverra' secondo le seguenti modalita': la farmacia, all'atto della spedizione, appone sulla ricetta il proprio timbro (sul quale sia indicata almeno la provincia oltre il numero di codice), la data di spedizione, indica il prezzo percepito per ciascuno dei prodotti consegnati e applica il "bollino" o "fustellato" asportato dalla confezione della specialita' medicinale; la ricetta viene restituita all'assistito completa delle indicazioni di cui sopra. Dichiarazione a verbale n. 4 1. La Fiamclaf, in relazione all'art. 21, comma 2, la' dove non siano presenti proprie organizzazioni territoriali, si riserva di intervenire direttamente. Dichiarazione a verbale n. 5 1. La parte pubblica assume l'impegno, in sede di rinnovo delle convenzioni, di meglio individuare e regolamentare le rispettive responsabilita' del medico e del farmacista. Dichiarazione a verbale n. 6 1. Salvo espressa comunicazione contraria da inviarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le farmacie private rappresentate dalla Federfarma delegano gli enti erogatori a trattenere ed a versare alla predetta federazione, quale quota sindacale, un contributo attualmente fissato nella misura dello 0,05% dell'importo lordo delle ricette spedite, esposto nella distinta contabile riepilogativa di cui all'allegato 2 del presente accordo, senza oneri per le associazioni provinciali.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie-Allegato 1
ALLEGATO 1 PREPARAZIONI GALENICHE OFFICINALI PROVVISORIAMENTE CONCEDIBILI (art. 10, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638) FINO ALLA DATA DI APPLICAZIONE DEI PRIMI PREZZI RELATIVI AI PREPARATI GALENICI OFFICINALI DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MARZO 1985. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie-Allegato 2
ALLEGATO 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento-art. 1
ALLEGATO 3 REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI FARMACISTI AI SENSI DELL'ART. 21 DELL'ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978. Art. 1. Presso la Fofi viene istituita una commissione nazionale per l'aggiornamento professionale obbligatorio cosi' composta: il presidente della Fofi che la presiede; due titolari di farmacia o direttori di farmacia convenzionata designati dalla Fofi; due titolari di farmacia designati dalla Federfarma; due farmacisti designati dalla Fiamclaf. Entro il 31 maggio di ogni anno la predetta commissione, sentiti il Ministero della sanita', l'Anci e le regioni, definisce per l'anno successivo il tema di aggiornamento professionale dei farmacisti convenzionati.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento-art. 2
Art. 2. La commissione di cui all'art. 14 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, integrata da un rappresentante dell'Anci e da due titolari di farmacia o direttori di farmacia convenzionata designati dalla Fofi, e' chiamata: a) a definire un eventuale ulteriore tema di interesse regionale; b) ad approvare entro il 15 febbraio di ogni anno il programma dei corsi predisposti dagli ordini e/o dalle consulte regionali dei medesimi, d'intesa con le associazioni provinciali e/o unioni regionali dei titolari di farmacia e la Fiamclaf regionale nelle regioni indicate in calce al citato art. 14. L'approvazione del programma dei corsi deve avvenire tenendo conto anche delle compatibilita' dei preventivi rispetto alla disponibilita' degli stanziamenti di cui al successivo art. 4 e comunque secondo le risorse finanziarie disponibili nell'ambito regionale; c) a coordinare a livello regionale la realizzazione e il miglior impiego di eventuali supporti didattici, tecnici e operativi predisposti dai singoli ordini provinciali anche mediante forme di intervento in associazione; d) a verificare la regolare attuazione dei corsi; e) ad attivare di volta in volta interventi necessari per assicurare i collegamenti con le UU.SS.LL. e con gli organismi scientifici. Il programma e i relativi preventivi di spesa devono pervenire alla commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. La commissione potra', altresi', formulare proposte per la definizione delle intese idonee a rendere operative le forme di collaborazione previste dall'art. 19 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento-art. 3
Art. 3. Ai corsi di aggiornamento indetti ai sensi del presente regolamento sono tenuti a partecipare tutti i farmacisti convenzionati, titolari o direttori di farmacia, secondo le modalita' determinate dalla commissione regionale. I corsi sono aperti alla partecipazione di tutti gli iscritti all'albo, che ne facciano tempestivamente richiesta. Di regola i corsi di aggiornamento e le forme di coinvolgimento dei farmacisti convenzionati non debbono interessare l'orario di apertura delle farmacie e di disponibilita' dei farmacisti. Dichiarazione a verbale della Fiamclaf. I corsi di cui al presente articolo rientrano tra quelli previsti come obbligatori dall'art. 29 del CCNL per i dipendenti delle aziende farmaceutiche municipalizzate.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento-art. 4
Art. 4. Le disponibilita' di risorse finanziarie a livello regionale sono costituite: dalla trattenuta operata dall'ente erogatore, di cui all'art. 20 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie; dall'assegnazione di quota parte degli eventuali esuberi che dovesse registrare il Fondo 0,02% di cui all'art. 21 dell'accordo citato; dalla partecipazione finanziaria assunta dalla regione anche in relazione all'opportunita' di favorire e costituire le condizioni per l'avvio delle forme di collaborazione di cui all'art. 19 dell'accordo predetto. La regione, che istituisce all'uopo apposito capitolo in entrata ed in uscita provvedera' a corrispondere a ciascun ordine provinciale gli importi deliberati dalla commissione regionale.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento-art. 5
Art. 5. Le attivita' di aggiornamento professionale si svolgeranno utilizzando appropriati metodi didattici predisposti dalla commissione di cui all'art. 2. Gli ordini provinciali dei farmacisti potranno procedere a valutazioni sulla efficacia dell'aggiornamento medesimo.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento-art. 6
Art. 6. La commissione nazionale e la commissione regionale possono validamente deliberare con la presenza dei due terzi dei componenti.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con l e farmacie Allegato 3 Regolamento-art. 7
Art. 7. Le spese per il funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 1 e 2 sono a carico del Fondo di cui all'art. 21 dell'accordo nazionale piu' volte citato.
Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie-Elenco
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE FARMACIE SOTTOSCRITTO IL 13 LUGLIO 1987 E PERFEZIONATO IL 30 MARZO 1988. Ministro della sanita': DONAT CATTIN Ministro del tesoro: AMATO p. Il Ministro del lavoro: CARLOTTO Regioni: p. Veneto: CICCONE p. Toscana: NARDUCCI p. Emilia-Romagna: ONETO Lazio: ZIANTONI p. Calabria: CARATOZZOLO Umbria: GUIDI A.N.C.I.: ACOCELLA, PANELLA, BACCOMO, FREDDI, MORUZZI, BELCASTRO U.N.C.E.M.: GONZI, POLI F.O.F.I.: LEOPARDI FEDERFARMA: AMBRECK p. FIAMCLAF: NANNI