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LEGGE 3 aprile 1989, n. 137

Current text a fecha 1989-04-24

Entrata in vigore della legge: 25/4/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sulle grandi reti internazioneli ferroviarie (AGC), concluso a Ginevra il 31 maggio 1985.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'accordo stesso.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Accord

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

Le Parti Contraenti, consapevoli della necessita' di agevolare e di sviluppare il traffico ferroviario internazionale in Europa; considerando che, al fine di consolidare le relazioni tra i Paesi europei, sia essenziale prevedere un piano coordinato di assetto e di costruzione delle linee ferroviarie internazionali, adeguate alle future esigenze del traffico internazionale. hanno convenuto quanto segue: Articolo Primo - Definizione e adozione della rete ferroviaria internazionale E. 1. Le Parti contraenti adottano il progetto di rete ferroviaria qui di seguito denominato Rete ferroviaria internazionale e' illustrato all'allegato I del presente Accordo, a titolo di Piano coordinato di assetto e di costruzione di linee ferroviarie di notevole interesse internazionale che esse si propongono di avviare nell'ambito dei programmi nazionali in conformita' alle loro rispettive legislazioni.

Accordo-art. 2

Articolo 2 - Definizione e adozione della rete ferroviaria internazionale E. 1. La rete ferroviaria internazionale "E" e' costituita da un sistema di linee principali e di linee complementari, intendendo per linee principali le "grandi magistrali", linee ferroviarie che assicurano un traffico internazionale gia' considerevole o che dovrebbe divenire tale prossimamente, e per linee complementari quelle che, pur completando sin d'ora la rete delle linee principali, assicureranno un traffico ferroviario internazionale di grande rilevanza solo in un futuro piu' remoto.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Costruzione ed assetto delle linee della rete ferroviaria internazionale "E"; 1. La rete ferroviaria internazionale "E" delle linee grandi magistrali di cui all'Art. 2, e' conforme ai requisiti tecnici enunciati all'Allegato II del presente Accordo o sara' resa conforme alle misure previste dal suddetto allegato al momento dei lavori di miglioria eseguiti in applicazione dei programmi nazionali.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Designazione del depositario. 1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il depositario dell'Accordo.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Procedura per la firma dell'Accordo e per divenirne parte. 1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati che sono sia membri della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, sia ammessi in Commissione a titolo consultivo, in base al paragrafo 8 del mandato della Commissione, a Ginevra dal 1› settembre 1985 al 1› settembre 1986. 2. Detti Stati potranno divenire parti al presente Accordo mediante: a) firma, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o b) adesione. 3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Entrata in vigore dell'Accordo. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data in cui i Governi di otto Stati avranno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a condizione che una o piu' linee della rete ferroviaria internazionale "E" colleghino ininterrottamente i territori di almeno 4 dei suddetti Stati. Se tale condizione non e' soddisfatta, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che permettera' di soddisfare a detta condizione. 2. Per ogni Stato che depositera' uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data a partire dalla quale decorre il termine di 90 giorni specificato al paragrafo 1 del presente Articolo, l'Accordo entrera' in vigore 90 giorni dopo la data di detto deposito.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Limiti alla attuazione dell'Accordo. 1. Nessuna norma del presente Accordo sara' interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la sua sicurezza esterna o interna. Dette misure, che dovranno essere provvisorie saranno immediatamente notificate al depositario, specificando la loro natura.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Composizione delle controversie. 1. Qualsiasi controversia tra due o piu' Parti contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che le Parti in conflitto non abbiano potuto risolvere per le vie negoziali o in altro modo, sara' sottoposta ad arbitrato qualora una qualsiasi delle Parti Contraenti in conflitto lo richieda, e sara', di conseguenza, rinviata a uno o piu' arbitri scelti di comune accordo tra le Parti in conflitto. 2. Se le Parti in conflitto nei tre mesi a decorrere dalla data di richiesta di arbitrato, non riescono ad intendersi sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di dette Parti potra' domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' rinviata per la decisione. 3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' al paragrafo 1 di cui sopra sara' vincolante per le Parti contraenti in conflitto.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Dichiarazione relativa all'art. 8. 4. Ogni Stato potra' al momento in cui firmera' il presente Accordo, o depositera' il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 8.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Procedura di emandamento del testo principale. 1. Il testo principale del presente Accordo potra' essere emendato secondo una delle procedure definite nel presente Articolo. 2. a) A domanda di una Parte contraente, ogni emendamento del testo principale del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti ferroviari della Commissione Economica per l'Europa. b) Se e' adottata alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, e se detta maggioranza include una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e che hanno espresso il voto, l'emendamento sara' comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale. c) Se l'emendamento e' accettato da due terzi delle Parti contraenti, il Segretario Generale lo notifichera' a tutte le Parti contraenti e l'emendamento entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di detta notifica. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della sua entrata in vigore, avranno dichiarato di non accettarlo. 3. Su domanda di un terzo almeno delle Parti Contraenti sara' convocata dal Segretario Generale una Conferenza alla quale saranno invitati gli Stati di cui all'art. 5. La procedura indicata ai commi a) e b) del paragrafo 2 di cui sopra, sara' applicata ad ogni emendamento sottoposto all'esame di detta Conferenza.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Procedura di emendamento dell'Allegato I. 1. L'Allegato I del presente Accordo potra' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. A domanda di una Parte Contraente, ogni emendamento all'Allegato I del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti ferroviari della Commissione Economica per l'Europa. 3. Qualora venga adottato alla maggioranza dei membri presenti e che hanno espresso il voto, e se detta maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato dal Segretario Generale alle Amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate. Sono considerate Parti contraenti direttamente interessate: a) qualora tratti di includere una linea principale nuova o di modificare una linea principale esistente, ogni Parte contraente il cui territorio sia attraversato dalla linea in questione b) qualora si tratti di includere una nuova linea complementare o di modificare una linea complementare esistente, ogni Parte contraente limitrofa al Paese richiedente sul cui territorio passa (no) la o (le) linea (e) internazionale (i) principale (i) a cui e' collegata la linea complementare nuova o da modificare. Saranno altresi' considerate limitrofe, secondo il presente comma, due Parti contraenti sul cui territorio si trovano i punti terminali di un collegamento mediante ferry-boat previsto sul tracciato della (o delle) linea (e) principale (i) sopra specificata (e). 4. Ogni proposta di emendamento che e' stata comunicata in conformita' alle norme del paragrafo 3 di cui sopra, sara' accettata se, entro un termine di sei mesi successivo alla data di detta comunicazione, nessuna delle Amministrazioni competenti delle Parti contraenti direttamente interessate notifica al Segretario Generale la propria obiezione all'emendamento. Se l'Amministrazione di una Parte contraente dichiara che il suo diritto nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo ad una autorizzazione speciale o all'approvazione di un organo legislativo, il suo consenso all'emendamento dell'Allegato I del presente accordo sara' considerato come dato e la proposta di emendamento sara' accettata, solo nel momento in cui avra' notificato al Segretario generale l'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione o dell'approvazione necessaria. Se detta notifica non avviene entro un termine di 18 mesi successivo alla data alla quale la proposta di emendamento le e' stata comunicata o se, nel termine di sei mesi sopra specificato, l'Amministrazione competente di una Parte contraente direttamente interessata formula una obiezione contro l'emendamento proposto, tale emendamento sara' considerato come non accettato. 5. Ogni emendamento accettato sara' comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti contraenti ed entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo-art. 12

Articolo 12 Procedura di emendamento dell'Allegato II. 1. L'Allegato II del presente Accordo potra' essere emendato secondo la procedura definita nel presente articolo. 2. Su domanda di una Parte contraente, ogni emendamento dell'Allegato II del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti ferroviari della Commissione economica per l'Europa. 3. Se e' adottato dalla maggioranza dei membri presenti e che hanno espresso il voto, e se tale maggioranza comprende la maggioranza delle Parti contraenti presenti e che hanno espresso il voto, l'emendamento sara' comunicato per l'accettazione alle Amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti da parte del Segretario Generale. 4. L'emendamento sara' accettato se, in un termine di sei mesi successivo alla data della suddetta comunicazione, meno di un terzo delle Amministrazioni competenti delle Parti contraenti notifica al Segretario generale la propria obiezione all'emendamento. 5. Ogni emendamento accettato sara' comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti contaenti ed entrera' in vigore tre mesi dopo la data di detta notifica.

Accordo-art. 13

Articolo 13 Notifica dell'indirizzo dell'Amministrazione cui devono essere comunicate le proposte di emendamento degli allegati dell'Accordo. Al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo o della propria adesione, ogni Stato notifichera' al Segretario Generale il nome e l'indirizzo della propria Amministrazione alla quale dovranno essere comunicate, secondo le disposizioni degli articoli 11 e 12 di cui sopra, le proposte di emendamento degli Allegati dell'Accordo.

Accordo-art. 14

Articolo 14 Denuncia dell'accordo e sospensione della sua validita'. Ogni Parte contraente potra'denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta inviata al Segretario Generale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui il Segretario Generale avra' ricevuto tale notifica.

Accordo-art. 15

Articolo 15 L'applicazione del presente Accordo sara' sospesa qualora il numero delle Parti contraenti sia inferiore a otto in un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi. In fede di che, i plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Ginevra il 31 maggio 1985,in un solo esemplare, in lingua francese, inglese e russa. I tre testi fanno ugualmente fede.

Accordo-Allegato I

ALLEGATO I LINEE FERROVIARIE DI GRANDE RILEVANZA DAL PUNTO DI VISTA INTERNAZIONALE. Numerazione delle linee di grande rilevanza, dal punto di vista internazionale. 1. Le linee principali che comprendono linee capisaldi e linee intermedie dette di categoria A, sono numerate con numeri a due cifre; le linee complementari, dette di categoria B, sono numerate con numeri a tre cifre. 2. Alle linee capisaldi orientate Nord-Sud sono attribuiti numeri dispari di due cifre terminanti in 5, che aumentano da ovest verso est. Le linee capisaldi orientate Ovest-Est ricevono rispettivamente numeri pari di due cifre terminanti in 0 che aumentano da Nord a Sud. Le linee intermedie ricevono rispettivamente numeri dispari e pari di due cifre, compresi tra i numeri delle linee capisaldi entro cui si trovano. 3. Alle linee di categoria B sono attribuiti numeri di tre cifre di cui la prima e' quella della linea caposaldo piu' vicina situata a Nord della linea B considerata, e la seconda quella della linea caposaldo piu' vicina situata ad ovest della linea B considerata, l'ultima cifra e' un numero d'ordine.

Accordo-Allegato II

ALLEGATO II CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PRINCIPALI LINEE INTERNAZIONALI FERROVIARIE Osservazioni preliminari I parametri sono riassunti nella tabella 1. I valori indicati nella colonna A della tabella 1 debbono essere considerati come obiettivi principali da realizzare secondo i piani nazionali di sviluppo ferroviario, ed ogni scarto rispetto a detti valori dovra' essere considerato come un'eccezione. Si distinguono due grandi categorie di linee: a) le linee esistenti, suscettibili di miglioramenti ove necessario; e' spesso difficile e a volte impossibile modificare le loro caratteristiche, quelle geometriche in particolare; le esigenze per quanto riguarda sono dunque moderate. b) le linee nuove, da costruire; entro determinati limiti di natura economica e' possibile scegliere liberamente le loro caratteristiche, in particolare quelle geometriche; e' stato necessario distinguere due sotto-categorie: i) le linee adibite unicamente al trasporto di viaggiatori (ad esclusione dei trasporti merci). ii) le linee a traffico misto o eterogeneo adibite ai trasporti di viaggiatori e di merci. I parametri prescelti non sono in alcuna maniera di freno al progresso tecnico. Si tratta di esigenze minime. Una rete ferroviaria puo' adottare parametri piu' ambiziosi qualora lo ritenga utile. Analogamente, le specifiche di cui alla tabella 1 sono anche applicabili, in caso di necessita', ai servizi di traghetti ferroviari che sono parte integrante della rete ferroviaria. TABELLA 1 PARAMETRI D'INFRASTRUTTURA DELLE PRINCIPALI LINEE FERROVIARIE INTERNAZIONALI A B Linee esistenti Linee nuove rispondenti alle B1 B2 condizioni di in- Adibite Adibite al frastrutture e li- esclusivamente trasporto di nee da migliorare al trasporto viaggiatori e da ricostruire dei viaggiatori e di merci 1. Numero dei binari - 2 2. 2. Sagoma dei veicoli UIC/B UIC C TUIC C 3. Interasse minimo dei binari 4,0 m 4,2 m 4,2 m 4. Velocita' minima di progetto 160 km/h 300 km/h 250 km/h 5. Massa autorizzata per asse - Locomotiva (minore o uguale 200 km/h) 22,5 t 22,5 t - Automotrici e convogli di automotrici (minore o uguale 300 Km/h) 17 t 17 t 17 t Carrozze 16 t 16 t Carri minore o uguale 100 km/h 20 t - 22,5 t 120 km/h 20 t - 20 t 140 km/h 18 t - 18 t 6. Massa autorizzata per metro lineare 8 t - 8 t 7. Treno tipo per il calcolo dei ponti UIC 71 - UIC 71 8. Pendenza massima mm. - 35 mm/m 12,5 9. Lunghezza minima dei marciapiedi di grandi stazioni 400 m 400 M 400 m 10. Lunghezza utile minima dei binari di precedenza 750 m - 750 m 11. Passaggio a livello nessuno nessuno nessuno / UIC = Unione internazionale delle Ferrovie. 1. Numero di binari Le grandi linee internazionali devono offrire un'alta capacita' ed una grande precisione di movimento. In linea di massima, e' possibile soddisfare queste due esigenze unicamente mediante linee ad almeno due binari. 2. Sagoma dei veicoli Si tratta della sagoma minima sulle grandi linee internazionali.Sulle linee nuove l'adozione di una sagoma piu' ampia richiede di norma solo un costo marginale d'investimento limitato, il che consente di adottare la sagoma CL dell'UIC. L sagoma CL consente in particolare: - il trasporto di veicoli e di automezzi adibiti ai trasporti di persone o merci (camion e rimorchi, veicoli articolati,trattori e semi-rimorchi) con sagoma stradale europea (altezza 4 m., larghezza m. 2.50) su carri speciali il cui piano di carico si trova a 60 cm. al di sopra del piano del ferro) - il trasporto di semi-rimorchi stradali ordinari di larghezza di m. 2.50 e di altezza di 4 m. su carri-tasca equipaggiati con carrelli ferroviari normali - il trasporto di contenitori ISO di larghezza 2,44 m. e di altezza m. 2.90 su carri pianali comuni - il trasporto di casse mobili di larghezza 2.50 m. su carri pianali comuni. Le linee esistenti che attraversano regioni montuose (Pirenei, Massiccio Centrale, Alpi, Giura, Appennini, Carpazi, ecc.) comportano numerose gallerie con sagoma dell'Unita' Tecnica o con sagoma leggermente superiore in altezza in corrispondenza dell'asse del binario In quasi tutti i casi l'ampliamento alla sagoma C dell'UIC e' impossibile per ragioni economiche e finanziarie. Per queste linee e' dunque prescelta la sagoma B dell'UIC. Esso consente in particolare: - il trasporto di contenitori ISO di larghezza 2,44 m. e di altezza 2,90 su carri pianali porta-contenitori il cui piano di carico si trova ad un'altezza di 1,18 m. al di sopra del piano del ferro. - il trasporto di casse mobili di larghezza 2,50 m. e di altezza m. 2,60 su carri pianali normali (piano di carico di altezza 1,246 m.) - il trasporto di semi-rimorchi mediante carri tasca. La maggior parte delle grandi linee internazionali esistenti ha almeno la sagoma B dell'UIC. Per le altre linee, l'adeguamento a detta sagoma non richiede di norma investimenti di rilievo. 3. Interasse minimo dei binari. Si tratta dell'interasse minimo sulle grandi linee a doppio binario al di fuori delle stazioni. L'aumento dell'interasse presenta i vantaggi seguenti: diminuzione della pressione aerodinamica al momento dell'incrocio di due treni; detto vantaggio aumenta proporzionalmente alla velocita'. - alleggerimento delle limitazioni imposte al trasporto di carichi eccezionali eccedenti la sagoma - possibilita' di utilizzare potenti attrezzature meccaniche per la manutenzione e il rinnovamento dei binari. Sulle linee esistenti a doppio binario, e al di fuori delle stazioni, l'interasse va da 3,50 m. a 4m.. Si dovra' tendere ad aumentarlo al momento del rinnovamento dei binari per ottenere un minimo di 4 m. Sulle nuove linee, la scelta di un largo interasse richiede di regola solamente un limitato investimento marginale, perlomeno al di fuori delle gallerie e fino a 4,20 m. L'interasse minimo di 4,20 m. e' dunque prescelto. Esso e' sufficiente per le grandi velocita' fino a 300 km/h (come la nuova linea a grande velocita' Parigi-Sud-est tra Parigi e Lione). 4. Velocita' minima di progetto. La velocita' minima di progetto determina la scelta delle caratteristiche geometriche del tracciato (raggio di curva e sopraelevazione), degli impianti di sicurezza (distanze di frenatura) e dei coefficienti di frenatura del materiale rotabile. Sulle linee esistenti, le velocita' massime sono funzione del raggio delle curve. La velocita' minima di progetto prescelta (160 km./h) e' di prammatica sulle selezioni a tracciato rettilineo e nelle curve a grande raggio. In alcuni casi il tracciato e la segnaletica possono essere migliorati senza investimenti eccessivamente rilevanti, al fine di permettere il raggiungimento di 160 km./h in alcune tratte. Sulle nuove linee, si possono adottare velocita' di progetto ben maggiori. Le velocita' di progetto prescelte corrispondono a quelle delle nuove linee di recente costruzione, in costruzione o in progetto. La velocita' di progetto e' distinta dalla velocita' commerciale. La velocita' commerciale e' il quoziente tra la distanza intercorrente fra l'origine e la destinazione di un treno e la durata del percorso ivi comprese le fermate intermedie. 5. Massa autorizzata per asse. Si tratta della massa autorizzata per asse che le grandi linee internazionali devono poter sostenere. Le grandi linee internazionali devono essere in grado di far fronte al traffico del materiale piu' moderno, esistente e futuro, ed in particolare: - locomotive aventi una massa per asse di 22,5 tonn.; sulle linee che tollerano di regola una massa per asse di 20 tonn., sono ammesse locomotive con una massa per asse un poco piu' elevata, poiche' il rapporto del numero di assi di locomotiva con il numero totale di assi e' di regola assai basso e la sospensione di una locomotiva causa un logorio inferiore a quello di un carro - automatrici e convogli di automatrici con una massa per asse di 17 tonn. (massa per asse dei convogli TGV della Societa' Nazionale ferroviaria francese) - carrozze aventi una massa per asse di 16 tonn. (nel parco ferroviario, nessuna carrozza ha e avra' una massa per asse con carico superiore a 16 tonn.) - carri aventi una massa per asse di 20 tonn. che corrisponde a quella della classe C dell'UIC; sulle nuove linee a traffico misto o eterogeneo, e' stata prescelta una massa per asse di 22,5 tonn. fino a 100 km/h in base alle recenti decisioni dell'UIC. I limiti della massa per asse a 20 tonn. per 120 km/h e a 18 tonn. per 140 km/h corrispondono al regolamento dell'UIC. - Le masse per asse, sopra indicate valgono per diametri di ruota uguali o superiori a 840 mm, in base al regolamento dell'UIC. 6. Massa autorizzata per m. lineare; La massa autorizzata per metro di lunghezza fuori paraurti dei veicoli che le grandi linee internazionali devono poter accettare e' di 8 tonn.; in conformita' alla categoria C4 dell'UIC. 7. Treno tipo per il calcolo dei ponti; Si tratta del "treno tipo" minimo sul quale devono basarsi i calcoli dei ponti sulle grandi linee internazionali. Sulle linee nuove a traffico misto o eterogeneo e' utilizzato il treno tipo detto UIC 71. Sulle linee nuove riservate al trasporto dei viaggiatori, non sono stabilite norme internazionali. 8. Pendenza massima. Si tratta della pendenza massima sulle grandi linee internazionali. Sulle linee esistenti, la pendenza e' un dato praticamente impossibile da modificare. Sulle nuove linee riservate al trasporto di viaggiatori, e' prescelta la valenza di 35 mm. (norma utilizzata per la linea a grande velocita' Parigi-Sud-Est tra Parigi e Lione). Sulle nuove linee a traffico misto o eterogeneo e' prescelta la valenza di 12,50 mm. La piu' elevata tra tutte quelle delle attuali pianificazioni nazionali. La pendenza e' funzione della lunghezza della rampa; e' tanto piu' bassa quanto piu' lunga e' la rampa e viceversa. 9.Lunghezza minima dei marciapiedi delle grandi stazioni E' prescelta la lunghezza di 400 m. adottata dall'UIC; in particolare, un marciapiede di 400 m. puo' accogliere: - un treno composto da una locomotiva e da 13 carrozze di 27,50 m., o da una locomotiva e da 14 carrozze di 26.40 m. - un treno composto da due convogli TVG del tipo Parigi-Sud-Est. Non si prevede l'allungamento dei marciapiedi delle grandi stazioni oltre i 400 m. per due ragioni: - La "distanza di rifiuto" del viaggiatore/appiedato in particolare nelle stazioni di testa - un investimento troppo elevato, in particolare per quanto riguarda la trasformazione delle stazioni di testa esistenti. 10. Lunghezza utile minima dei binari di precedenza. La lunghezza utile minima dei binari di precedenza delle grandi linee internazionali ha rilevanza solo per i treni merci. Viene prescelta la lunghezza di 750 m. adottata dall'UIC. Essa consente in particolar modo la circolazione ed il deposito di treni merci di una massa lorda rimorchiata di piu' di 5000 tonn. in categoria C4 (8 tonn. lorda al metro); per altro un treno di 1.500 tonn. lorde rimorchiate da convogliare su un binario di precedenza di 750 m. ha una massa appena superiore a 2 tonnellate al metro. 11. Passaggio a livello. Le nuove grandi linee internazionali devono essere costruite senza alcun attraversamento a raso con la rete stradale. Sulle grandi linee internazionali esistenti, si prevede la sostituzione sistematica dei passaggi a livello con cavalcavia o sottovia, tranne che in casi eccezionali ove detta sostituzione sia materialmente impossibile. Carta delle linee ferroviarie appartenenti alla rete europea Detta carta costituisce, unicamente a titolo documentario, una illustrazione geografica degli itinerari seguiti dalle linee ferroviarie definite all'Allegato 1 dell'Accordo, in base all'esistenza di detti itinerari al momento della definizione di detto Accordo. Didascalia: La definizione tra linee principali e linee complementari per tutta la rete europea e' stata decisa dal GREM (TRANS/SC2/GREN/2par. 4 e 5). I. Tratto spesso continuo: linea principale il cui itinerario e' stato proposto dai Governi. II. Tratto fine continuo: linea complementare il cui itinerario e' stato proposto dai Governi. III. Tratto punteggiato: collegamenti navi traghetto ferroviarie.