Entrata in vigore della legge: 4/6/1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione 1986 sul commercio internazionale e la convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 28 e all'articolo XXI delle convenzioni stesse.
Art. 3
1.In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Art. 4
1.L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni di durata della convenzione sull'aiuto alimentare, fa carico alle risorse sul bilancio dell'AIMA per l'aiuto pubblico ai Paesi in via di sviluppo.
Art. 5
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Convention
Convention Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione 1-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO 1986 PREAMBOLO I firmatari del presente accordo, considerando che l'accordo sul grano 1949 e' stato riveduto, rinnovato o prorogato piu' volte, per approdare alla conclusione dell'accordo internazionale sul grano 1971, considerando che le disposizioni dell'accordo internazionale sul grano 1971, costituito, da un lato, dalla convenzione sul commercio del grano 1971 e, dall'altro, dalla convenzione relativa all'aiuto alimentare 1980, quali sono state prorogate dal protocollo, scadranno il 30 giugno 1986 e che e' auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo, hanno convenuto che l'accordo internazionale sul grano 1971 sara' attualizzato e intitolato accordo internazionale sul grano 1986, comprendente due strumenti giuridici distinti a) la convenzione sul commercio del grano 1986 e b) la convenzione relativa all'aiuto alimentare 1986, e che ciascuna delle due convenzioni o una di esse, secondo il caso, sara' sottoposta, conformemente alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi interessati. ARTICOLO 1 Obiettivi La presente convenzione e' intesa: a) a favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio del grano e degli altri cereali, soprattutto in considerazione del fatto che questi ultimi incidono sulla situazione del grano; b) a favorire lo sviluppo del commercio internazionale dei cereali e a garantire che tale commercio si svolga il piu' liberamente possibile, fra l'altro sopprimendo gli ostacoli agli scambi e le pratiche sleali e discriminatorie, nell'interesse di tutti i membri, in particolare dei paesi in via di sviluppo; c) a contribuire, per quanto e' possibile, alla stabilita' dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i paesi membri, a rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e a contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende in misura cospicua dalla vendita commerciale dei cereali; d) a fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri per quanto riguarda il commercio dei cereali e e) a fornire un quadro appropriato per l'eventuale negoziazione di un nuovo accordo internazionale o di una nuova convenzione internazionale contenente disposizioni economiche.
Convenzione 1-art. 2
ARTICOLO 2 Definizioni Ai fini della presente convenzione: 1) a) "consiglio" designa il consiglio internazionale del grano, costituito dall'accordo internazionale sul grano 1949 e mantenuto in essere dall'articolo 9; b) i) "membo" designa una parte della presente convenzione; ii) "membro esportatore" designa un membro cui e' conferito tale statuto sensi dell'articolo 2; iii) "membro importatore" designa un membro cui e' conferito tale statuto ai sensi dell'articolo 12 c) "comitato esecutivo" designa il comitato ai sensi dell'articolo 15; d) "sottocomitato per la situazione del mercato" designa il sotto comitato costituito ai sensi dell'articolo 16; e) "cereale" o "cereali" comprende il frumento, la farina di frumento, la segala, l'orzo, l'avena, il granturco, il miglio, il sorgo e qualsiasi altro cereale o prodotto cerealicolo che il consiglio potra' decidere; f) i) "acquisto" designa, a seconda del contesto, l'acquisto di cereali ai fini dell'importazione o il quantitativo di cereali acquistato; ii) "vendita" designa, a seconda del contesto, la vendita di cereali ai fini dell'esportazione o il quantitativo di cereali venduto; iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita e' inteso, nella presente convenzione, che tale termine designa non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i governi interessati, ma anche gli acquisti o vendite conclusi fra un negoziante privato e il governo interessato; g) "votazione speciale" designa una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffraggi espressi dai membri esportatori presenti e votanti e almeno i due terzi dei suffraggi espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente. h) "annata agricola" designa il periodo dal 1 luglio al 30 giugno: i) "giorno lavorativo" designa un giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede il consiglio: 2. Si intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa a un "governo" o a "governi" vale anche per la Comunita' economica europea (appresso designata CEE). Conseguentemente, nella presente convenzione, ogni menzione di "firma" o "deposito" degli strumenti di ratifica, di accettazione o di "approvazione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un governo, nel caso della CEE e' inteso che valga anche la firma o per la dichiarazione di appplicazione provvisoria a nome della CEE da parte della sua autorita' competente nonche' per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della CEE per, la conclusione di un accordo internazionale.
Convenzione 1-art. 3
ARTICOLO 3 Informazione, relazioni e studi 1. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1, rendere possibile un piu' completo scambio di opinioni durante le sessioni del consiglio e garantire un afflusso continuo di informazioni nell'interesse generale dei membri, sono addottate disposizioni per garantire, regolarmente, l'elaborazione di relazioni e uno scambio di informazioni nonche' se del caso, la preparazione di studi speciali. Tali relazioni, scambi di informazioni e studi riguardano i cereali e vertono essenzialmente: a) sulla situazione dell'offerta, della domanda e del mercato; b) sui nuovi fatti relativi alle politiche nazionali e alle loro incidenze sul mercato internazionale; c) sui nuovi fatti che interessano il miglioramento e l'incremento degli scambi, dell'utilizzazione, del magazzinaggio e dei trasporti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 2. Al fine di aumentare la quantita' e migliorare la presentazione dei dati raccolti per le relazioni e gli studi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, di consentire a un maggior numero di membri di partecipare direttamente ai lavori del consiglio e di completare le direttive gia' impartite dal consiglio per le proprie sessioni, viene instaurato un sottocomitato per la situazione del mercato, che esercita le funzioni specificate all'articolo 16.
Convenzione 1-art. 4
ARTICOLO 4 Consultazioni sugli avvenimenti del mercato 1. Se il sottocomitato per la situazione del mercato, nel corso dell'esame permanente del mercato effettuato in applicazione dell'articolo 16, ritiene che avvenimenti del mercato internazionle dei cereali possono recare pregiudizio agli interessi dei membri o se tali avvenimenti sono presentati all'attenzione del sottocomitato da parte del direttore esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del consiglio, il sottocomitato riferisce immediatamente tali avvenimenti al comitato esecutivo. Nell'informare il comitato esecutivo, il sottocomitato tiene conto particolarmente delle circostanze che possono recare pregiudizio agli interessi dei membri. 2. Il comitato esecutivo si riunisce entro 10 giorni lavorativi per analizzare gli avvenimenti in questione e, qualora lo giudichi appropriato, chiede al presidente del consiglio di convocare una sessione del consiglio per esaminare la situazione.
Convenzione 1-art. 5
ARTICOLO 5 Acquisti commerciali e transazioni speciali 1. "Acquisto commerciale" designa, ai fini della presente convenzione, ogni acquisto conforme alla definizione di cui all'articolo 2 e alle consuete pratiche commerciali degli scambi internazionali, escluse le transazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. "Transazione speciale" designa, ai fini della presente convenzione, una transazione che contenga, elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, non conformi alle consuete pratiche commerciali. Le transazioni speciali comprendono: a) le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, il termine di pagamento o altre condizioni connesse non sono conformi ai tassi, ai termini o alle condizioni solitamente praticate nel commercio sul mercato mondiale; b) le vendite per le quali i fondi necessari all'operazione sono ottenuti dal governo del membro esportatore sotto forma di prestito vincolato all'acquisto dei cereali; c) le vendite in divise del membro importatore, che non siano ne trasferibili ne' convertibili in divise o in merci destinate ad essere utilizzate nel paese membro esportatore. d) le vendite effettuate in virtu' di accordi commerciali con speciali clausole di pagamento, che prevedano conti di compensazione intesi a liquidare bilateralmente i saldi creditori mediante scambio di merci, a meno che il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale; e) le operazioni di permuta: i) che risultano dall'intervento di governi e nelle quali i cereali sono scambiati a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale o ii) che sono eseguite in base a un programma governativo di acquisti, a meno che l'acquisto di cereali risulti da un'operazione di permuta nella quale il paese di destinazione finale dei cereali non sia indicato nel contratto iniziale di permuta; f) un dono di cereali o un acquisto di cereali mediante un aiuto finanziario concesso appositamente dal membro esportatore; g) ogni altra categoria di transazioni che il consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, che non siano conformi alle consuete pratiche commerciali. 3. Qualsiasi questione sollevata dal direttore esecutivo o da un membro, al fine di stabilire se per una data transazione si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di un transizione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, e' risolta dal consiglio.
Convenzione 1-art. 6
ARTICOLO 6 Direttive concernenti le transazioni a condizioni di favore 1. I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore relative ai cereali, evitando ogni pregiudizio alla normale struttura della produzione e del commercio internazionale. 2. A tal fine, i membri fornitori e i membri beneficiari adotteranno le misure necessarie per fare in modo che le transazioni a condizioni di favore vengano ad aggiungersi alle vendite commerciali ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni e si traducano in un aumento del consumo o delle scorte nel paese beneficiario. Tali misure dovranno, per quanto riguarda i paesi membri della FAO, essere conformi ai principi e alle direttive della FAO in materia di smercio delle eccedenze e agli obblighi dei membri della FAO in materia di consultazioni e potranno disporre, fra l'altro, che un determinato livello di importazioni commerciali di cereali, convenuto con il paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale paese. Nel determinare o nel rettificare tale livello, occorrera' tener conto pienamente del volume delle importazioni commerciali durante un periodo rappresentativo, delle recenti tendenze dell'utilizzazione e delle importazioni, nonche della situazione economica del paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti. 3. I membri che effettuano operazioni di esportazione a condizioni di favore devono entrare in consultazione con i membri esportatori, le cui vendite commerciali potrebbero risentire di tali transazioni, per quanto possibile prima di concludere gli accordi necessari con i paesi beneficiari. 4. Il segretario riferisce periodicamente al consiglio sui fatti nuovi in materia di transazioni a condizioni di favore concernenti i cereali.
Convenzione 1-art. 7
ARTICOLO 7 Notifica di registrazione 1. I membri notificano regolarmente e il consiglio registra per ciascuna annata agricola, distinguendo fra le transazioni speciali, tutte le spedizioni di cereali effettuate dai membri e tutte le importazioni di cereali in provenienza da non membri Il consiglio registra inoltre, per quanto e' possibile, tutte le spedizioni effettuate da non membri a destinazione di altri non membri. 2. I membri forniscono, per quanto e' possibile, le informazioni che il consiglio puo' richiedere per quanto riguarda la loro offerta e la loro domanda di cereali e comunicano tempestivamente qualsiasi modifica delle loro politiche nazionali in materia di cereali. 3. Ai fini del presente articolo: a) i membri trasmettono al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai quantitativi di cereali che sono stati oggetto di vendite e di acquisti commerciali, nonche' di transazioni speciali, di cui il consiglio, in rapporto alle proprie competenze, potrebbe aver bisogno, compresi: I. per quanto riguarda le transazioni speciali, i particolari di tali transazioni che consentano di classificarle secondo le categorie definite all'articolo 5; II. i particolari disponibili concernenti il tipo, la categoria, il "grado" e la qualita' dei cereali in questione; b) i membri che esportano cereali sono tenuti a trasmettere al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi d'esportazione di cui il consiglio potrebbe aver bisogno; c) il consiglio riceve regolarmente delle informazioni sui costi di trasporto in vigore per i cereali e i membri sono tenuti a comunicare al consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno. 4) Se un quantitativo di cereali giunge al paese di destinazione finale dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un paese diverso da quello di cui il cereale e originario, i membri forniscono, per quanto e' possibile, informazioni che consentano di registrare la spedizione quale spedizione dal paese di origine di destinazione finale. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se il cereale ha lasciato il paese di origine durante l'annata agricola in questione. 5) Il consiglio emana un regolamento concernente le notifiche e le registrazioni di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalita' in base alle quali tali notifiche devono essere effettuate e definisce gli obblighi dei membri a tale riguardo. Il consiglio adotta inoltre la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonche le modalita' di composizione di qualsiasi controversia che possa sorgere in materia. Quando uno qualsiasi dei membri non ottemperi ripetutamente e senza giustificazione agli impegni di notifica contratti in base al presente articolo, il comitato esecutivo inizia delle consultazioni con il membro in questione allo scopo di porre rimedio alla situazione.
Convenzione 1-art. 8
ARTICOLO 8 Controversie e denunce 1) Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, che non ha potuto essere risolta mediante negoziato, e', a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al consiglio affinche' decida in merito. 2) Ogni membro, che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente lesi dal fatto che uno o piu' membri hanno adottato delle misure tali da compromettere il funzionamento della presente convenzione, puo' rivolgersi al consiglio. Il consiglio consulta immediatamente i membri interessati, al fine di risolvere la questione. Se la questione non viene risolta mediante tali consultazioni, il consiglio approfondisce l'esame della questione e puo' rivolgere delle raccomandazioni ai membri interessati.
Convenzione 1-art. 9
ARTICOLO 9 Costituzione del consiglio 1) Il consiglio internazionale del grano, costituito in virtu' dell'accordo internazionale sul grano 1949, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti. 2) I membri possono essere rappresentati alle riunioni del consiglio dei delegati, supplementi e consiglieri. 3) Il consiglio elegge un presidente e un vice presidente, che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le proprie funzioni.
Convenzione 1-art. 10
ARTICOLO 10 Poteri e funzioni del consiglio 1) Il consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. 2) il consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente convenzione e puo' tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuno. 3) Per poter assolvere le proprie funzioni in virtu' della presente convenzione, il consiglio puo' chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessita' e i membri si impegnano a fornirgliele, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 7. 4) Il consiglio puo', con votazione speciale, delegare ad uno qualsiasi dei propri comitati o al direttore esecutivo l'esercizio di poteri o funzioni diversi dai poteri e dalle funzioni seguenti. a) risoluzione delle questioni di cui all'articolo 8; b) riesame, conformemente all'articolo 11, dei voti dei membri elencati nell'allegato; c) determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti conformemente all'articolo 12; d) scelta della sede del consiglio conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 13; e) designazione del direttore esecutivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 17; f) adozione del bilancio e fissazione dei contributi dei membri confomemente all'articolo 21; g) sospensione dei diritti di voto di un membro conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 21; h) qualsiasi richiesta rivola al segretario generale dell'UNCTAD per convocare una conferenza di negoziazione conformemente all'articolo 22; i) esclusione di un membro dal consiglio in virtu' dell'articolo 30; j) raccomandazione di emendamento conformemente all'articolo 32; k) proroga o fine della presente convenzione in virtu' dell'articolo 33. Il consiglio puo' in qualsiasi momento richiamarsi a questa delega di poteri, a maggioranza dei voti espressi. 5) Qualsiasi decisione adottata in virtu' di tutti i poteri o di tutte le funzioni delegati dal consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, e' soggetta a revisione da parte del consiglio, su richiesta di qualsiasi membro, entro i termini prescritti dal consiglio. Ogni decisione sulla quale non venga presentata domanda di riesame nei termini prescritti vincola tutti i membri. 6) Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente convenzione, il consiglio si avvale degli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie a garantire l'applicazione della presente convenzione.
Convenzione 1-art. 11
ARTICOLO 11 Voti per l'entrata in vigore e le procedure di bilancio. 1) Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione in virtu' del paragrafo 1 dell'articolo 28, ciascun governo detiene il numero di voti attribuitogli nell'allegato. 2) Ai fini della fissazione delle quote conformemente all'articolo 21, i voti dei membri sono basati su quelli indicati nell'allegato, essendo inteso che: a) all'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio ridistribuisce i voti assegnati nell'allegato tra i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente convenzione o strumenti di adesione alla medesima o dichiarazioni d'applicazione provvisoria della convenzione, proporzionalmente al numero di voti di ciascuno dei membri elencati nell'allegato; b) dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogniqualvolta un governo diventa parte della convenzione o cessa di esserlo, il consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri proporzionalmente al numero di voti di ciascuno dei membri elencati nell'allegato; c) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione e ogniqualvolta la medesima viene prorogata in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 33, il consiglio riesamina e puo' modificare la ripartizione dei voti dei membri elencati nell'allegato. 3. Agli altri fini dell'amministrazione della presente convenzione, i voti dei membri sono ripartiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 12.
Convenzione 1-art. 12
ARTICOLO 12 Determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti 1) Alla prima sessione tenuta in virtu' della presente convenzione, il consiglio decide quali membri saranno esportatori e quali membri saranno importatori ai fini della convenzione. Il consiglio adotta questa decisione, tenendo conto della struttura degli scambi di grano dei membri e del parere espresso dai membri stessi. 2) Dopo che il consiglio ha deciso quali membri sono esportatori e quali membri sono importatori ai sensi della presente convenzione, i membri esportatori, in base ai voti loro assegnati in virtu' dell'articolo 11, si ripartiscono i voti dei membri esportatori, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e i membri importatori si ripartiscono i loro voti nello stesso modo. 3) Ai fini della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, i membri esportatori dispongono insieme di 1000 voti e i membri importatori dispongono insieme di 1000 voti. Nessun membro puo' disporre di oltre 333 voti quale membro esportatore e nessun membro puo' disporre di oltre 333 quale membro importatore. Non esistono frazioni di voti. 4) Dopo un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio riesamina l'elenco dei membri esportatori e l'elenco dei membri importatori, tenendo conto dell'evoluzione della struttura dei loro scambi di grano. A tale riesame di procede ogniqualvolta la convenzione viene prorogata in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 33. 5) Qualora un membro ne faccia richiesta, il consiglio puo', all'inizio di ogni annata agricola, decidere con votazione speciale di trasferire tale membro dall'elenco dei membri esportatori sull'elenco dei membri importatori o dall'elenco dei membri importatori sull'elenco dei membri esportatori, secondo il caso. 6) Il consiglio riesamina la ripartizione dei voti dei membri esportatori e quella dei membri importatori ogniqualvolta l'elenco dei membri esportatori e l'elenco dei membri importatori sono modificati in virtu' delle disposizioni del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del presente articolo. Una nuova ripartizione dei voti, effettuata in virtu' del presente paragrafo, e' subordinata alle condizioni enunciate al paragrafo 3 del presente articolo. 7) Ogniqualvolta in governo diventa parte della presente convenzione o cessa di esserlo, il consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri esportatori o importatori, secondo il caso, proporzionalmente al numero di voti di cui ciascun membro dispone, con riserva delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 8) Qualsiasi membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore e qualsiasi membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e a esercitare il suo diritto di voto in una o piu' riunioni del consiglio. Tale autorizzazione deve essere comprovata al consiglio in forma adeguata. 9) Se alla data di una riunione del consiglio, un membro non e' rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro a esercitare il suo diritto di voto conformemente al paragrafo 8 del presente articolo oppure se, alla data di una riunione, un membro e' decaduto dal proprio diritto di voto, ha perduto il proprio diritto di voto o l'ha recuperato, in virtu' di una disposizione della presente convenzione, il totale dei voti che possono esprimere i membri esportatori viene allineato su una cifra uguale a quella del totale dei voti che possono esprimere, in tale riunione, i membri importatori ed e' distribuito tra i membri esportatori proporzionalmente ai voti di cui dispongono.
Convenzione 1-art. 13
ARTICOLO 13 Sede, sessioni e quorum 1) La sede del consiglio e' Londra, salvo decisione contraria del consiglio. 2) Il consiglio si riunisce durante ciascuna annata agricola almeno una volta al semestre e ogniqualvolta lo decida il presidente e lo esigano le disposizione della presente convenzione. 3) Il presidente convoca una sessione del consiglio, se gliene viene fatta richiesta: a) da cinque membri o b) da uno o piu' membri che dispongono in totale di almento il 10% dei voti o c) dal comitato esecutivo. 4) Ad ogni riunione del consiglio, la presenza di delegati che detengono, prima di qualsiasi adattamento del numero dei voti spettanti ai sensi del paragrafo 9 dell'articolo 12, la maggioranza dei voti spettanti ai membri esportatori e la maggioranza dei voti spettanti ai membri importatori e' necessaria per costituire il quorum.
Convenzione 1-art. 14
ARTICOLO 14 Decisioni 1) Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del consiglio sono adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente. 2) Fatta salva la completa liberta' d'azione di ciascun membro nell'elaborazione e nell'applicazione della propria politica in materia di agricoltura e di prezzi, ciascun membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni adottate dal consiglio in virtu' delle disposizioni della presenta convenzione.
Convenzione 1-art. 15
ARTICOLO 15 Comitato esecutivo 1) Il consiglio costituisce un comitato esecutivo composto da non piu' di 6 membri esportatori, eletti ogni anno dai membri esportatori, e da non piu' di 8 membri importatori, eletti ogni anno dai membri importatori. Il consiglio designa il presidente del comitato esecutivo e puo' designare un vicepresidente. 2) Il comitato esecutivo e' responsabile dinanzi al consiglio ed opera sotto la direzione generale del medesimo. Esso esercita i poteri e le funzioni che gli sono espressamente assegnati dalla presente convenzione e gli altri poteri e funzioni che il consiglio puo' delegargli in virtu' del paragrafo 4 dell'articolo 10. 3) I membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo dispongono dello stesso numero totale di voti dei membri importatori. I voti dei membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra loro nel modo che essi decidono, purche' nessuno di tali membri esportatori disponga di oltre il 40% del totale dei voti di tali membri esportatori. I voti dei membri importatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra loro nel modo che essi decidono, purche' nessuno di tali membri importatori disponga di oltre il 40% del totale dei voti di tali membri importatori. 4) Il consiglio stabilisce le norme procedurali relative al voto in seno al comitato esecutivo e adotta le altre clausole che ritenga opportuno inserire nel regolamento interno del comitato esecutivo. Le decisioni del comitato esecutivo devono essere adottate con la stessa maggioranza dei voti prevista dalla presente convenzione per il consiglio, quando adotta una decisione su una questione analoga. 5) Ogni membro del consiglio che non sia membro del comitato esecutivo puo' partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi problema sottoposto al comitato esecutivo, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che siano in gioco gli interessi di detto membro.
Convenzione 1-art. 16
ARTICOLO 16 Sottocomitato per la situazione del mercato 1) Il comitato esecutivo istituisce un sottocomitato per la situazione del mercato, composto dai rappresentanti di non piu' di 6 membri esportatori e di non piu' di 6 membri importatori. Il presidente del sottocomitato e' designato dal comitato esecutivo. 2) Il sottocomitato esamina regolarmente tutti i fattori che incidono sull'economia mondiale dei cereali e comunica le proprie conclusioni ai membri. Il sottocomitato tiene conto, in tale esame, delle informazioni pertinenti comunicate dai membri del consiglio. 3) Il sottocomitato completa gli orientamenti forniti dal consiglio, per facilitare al segretario l'esecuzione dei compiti previsti all'articolo 3. 4) Il sottocomitato compie uno sforzo particolare per consentire ad altri membri del consiglio di partecipare alle sue discussioni, qualora interessino problemi che, come quelli relativi alle loro politiche nazionali in materia di cereali o, in particolare nel caso dei paesi in via di sviluppo, quelli relativi ai loro fabbisogni d'importazione, mettono direttamente in giuoco gli interessi di tali membri. I membri del consiglio che non siano membri del sottocomitato possono assistere alla sue riunioni in qualita' di osservatori. 5) Il sottocomitato formula dei pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente convenzione e su qualunque problema il consiglio o il comitato esecutivo possa rinviargli.
Convenzione 1-art. 17
ARTICOLO 17 Segretario 1) Il consiglio dispone di un segretariato composto da un direttore esecutivo che e' il funzionario di grado piu' elevato, e del personale necessario per i lavori del consiglio e dei suoi comitati. 2) Il consiglio designa il direttore esecutivo, che e' responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati al segretario per l'amministrazione della presente convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal consiglio e dai suoi comitati. 3) Il personale viene designato dal direttore esecutivo conformemente alle norme fissate dal Consiglio. 4) Al direttore esecutivo e personale viene imposta come condizione d'impiego l'obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare a qualsiasi interesse finanziario nel commercio dei cereali e di non sollecitare ne' ricevere da un governo o da un'autorita' estranea al consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente convenzione.
Convenzione 1-art. 18
ARTICOLO 18 Ammissioni di osservatori 1) Il consiglio puo' invitare qualsiasi Stato non membro e qualsiasi organizzazione intergovernativa ad assistere in qualita' di osservatore a qualsivoglia delle sue riunioni.
Convenzione 1-art. 19
ARTICOLO 19 Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative 1) Il consiglio adotta tutte le disposizioni appropriate per procedere a consultazioni o collaborare con l'organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare l'UNCTAD e la FAO, e, se del caso, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative. 2) Considerato il ruolo particolare dell'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, il consiglio la terra' al corrente, per quanto e' opportuno, delle sua attivita' e dei suoi programmi di lavoro. 3) Se il consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente convenzione ha un'incompatibilita' di base con gli obblighi che l'organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti o le sue istituzioni specializzate possono stabilire in materia di accordi intergovernativi sui prodotti di base, si ritiene che detta incompatibilita' possa nuocere al buon funzionamento della presente convenzione e viene pertanto applicata la procedura dell'articolo 32.
Convenzione 1-art. 20
ARTICOLO 20 Privilegi e immunita' 1) Il consiglio ha personalita' giuridica. Esso puo', in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio. 2) Lo Statuto, i privilegi e le immunita' del consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968. 3) L'accordo di cui al paragrafo 2 del presenta articolo sara' indipendente dalla presente convenzione. Tuttavia esso terminera': a) qualora venga concluso un accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il consiglio; b) nel caso in cui la sede del consiglio non sia piu' situata nel Regno unito o c) nel caso cui il consiglio cessi di esistere. 4) Qualora la sede del consiglio non sia piu' situata nel Regno Unito, il governo del membro in cui e' situata la sede del consiglio stipula con il consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi e alle immunita' del consiglio, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni convocate dal consiglio.
Convenzione 1-art. 21
ARTICOLO 21 Disposizioni finanziarie 1) Le spese delle delegazioni al consiglio e dei rappresentanti presso i suoi comitati e sottocomitati sono a carico dei governi rappresentati. Le altre spese derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono coperte con le quote annue di tutti i membri. La quota di ciascun membro per annata agricola e' fissata in proporzione del numero di voti di cui dispone, fissato nell'allegato, rispetto al totale dei voti di cui dispongono i membri elencati nell'allegato, essendo inteso che il numero d voti assegnato a ciascun membro e' adattato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo II, in funzione della composizione del consiglio alla data in cui viene adottato il bilancio dell'annata agricola considerata. 2) Durante la prima sessione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio vota il proprio bilancio per il periodo che termina il 30 giugno 1987 e fissa la quota di ciascun membro. 3) Il consiglio, nel corso di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni annata agricola, vota il proprio bilancio per l'annata agricola successiva e fissa la quota di ciascun membro per tale annata. 4) La quota iniziale di ciascun membro che aderisce alla presente convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 27 e' fissata dal consiglio in base al numero di voti che gli sara' assegnato, conformemente alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 11 e al periodo restante dell'annata agricola; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri per l'annata agricola in corso non sono modificate. 5) Le quote sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione. 6) Se un membro non versa integralmente la sua quota entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data in cui la sua quota e' esigibile in virtu' del paragrafo 5 del presente articolo, il direttore esecutivo lo invita ad effettuare il pagamento quanto prima. Se, allo scadere di un termine di 6 mesi a decorerre dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il suddetto membro non ha ancora versato la sua quota, i suoi diritti di voto al consiglio e al comitato esecutivo sono sospesi fino al versamento integrale della quota. 7) Un membro di cui siano stati sospesi i diritti di voto conformemente al paragrafo 6 del presente articolo non e' privato di alcuno degli altri suoi diritti ne' esentato da alcuno dei suoi obblighi derivanti dalla presente convenzione, salvo decisione del consiglio adottata con voto speciale. Esso continua ad essere tenuto a versare la sua quota e ad assolvere tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dalla presente convenzione. 8) Il consiglio pubblica, nel corso di ciascuna annata agricola, una situazione debitamente verificata degli incassi e delle spese impegnate durante l'annata agricola precedente. 9) Prima del suo scioglimento, il consiglio adotta tutte le disposizioni ai fini della liquidazione delle proprie passivita' e della destinazione delle proprie attivita' e dispone dei propri archivi.
Convenzione 1-art. 22
ARTICOLO 22 Disposizioni economiche Per garantire l'approvvigionamento di grano e di altri cereali dei membri importatori nonche' sbocchi per il grano e gli altri cereali dei membri esportatori a prezzi equi e stabili, il consiglio esamina in tempo opportuno la possibilita' di negoziare un nuova accordo internazionale o una nuova convenzione internazionale, che potrebbe contenere disposizioni economiche. Se risulta che il negoziato possa avere esito positivo, il consiglio invita il segretario generale dell'UNCTAD a convocare una conferenza di negoziazione.
Convenzione 1-art. 23
ARTICOLO 23 Depositario 1) Il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario della presente convenzione. 2) Il depositario notifichera' a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente convenzione, nonche' ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 33.
Convenzione 1-art. 24
ARTICOLO 24 Firma La presente convenzione sara' aperta, presso la sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1 maggio al 30 giugno 1986 inclusi, alla firma dei governi elencati nell'allegato e di ogni governo membro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.
Convenzione 1-art. 25
ARTICOLO 25 Ratifica, accettazione, approvazione 1) La presente convenzione e' soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascuno dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali. 2) Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il depositario al piu' tardi il 30 giugno 1986. Il consiglio potra' tuttavia concedere una o piu' proroghe del termine fissato ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare il loro strumento a quella data. Il consiglio informera' il depositario di tutte le proroghe del termine in questione.
Convenzione 1-art. 26
ARTICOLO 26 Applicazione provvisoria Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente convenzione o la cui domanda di adesione e' approvata dal consiglio puo' depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione e si considera provvisoriamente come parte della medesima.
Convenzione 1-art. 27
ARTICOLO 27 Adesione 1) Ogni governo elencato nell'allegato e ogni governo membro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo puo', fino al 30 giugno 1986, incluso, aderire alla presente convenzione, essendo inteso che il consiglio puo' concedere una o piu' proroghe di tale termine a qualsiasi governo che non abbia depositato il proprio strumento a quella data. 2) Dopo il 30 giugno 1986, i governi di tutti gli Stati possono aderire alla presente convenzione alle condizioni che il consiglio riterra' appropriate. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal consiglio. 3) Quando e' fatta menzione, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, dei membri elencati nell'allegato, ogni membro il cui governo ha aderito alla presente convenzione alle condizioni fissate dal consiglio conformemente al presente articolo si considerera' elencato nel suddetto allegato.
Convenzione 1-art. 28
ARTICOLO 28 Entrata in vigore 1) la presente convenzione entrera' in vigore il 1 luglio 1986 se, al 30 giugno 1986, governi che dispongono di almeno il 60% dei voti indicati nell'allegato hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria. 2) Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrera' in vigore fra essi o potranno adottare qualsiasi altra decisione imposta dalla situazione.
Convenzione 1-art. 29
ARTICOLO 29 Ritiro Ogni membro puo' ritirarsi dalla presente convenzione allo scadere di ciascuna annata agricola, notificando per iscritte il ritiro al depositario almeno 90 giorni prima dello scadere dell'annata agricola in questione, senza per questo essere esentato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non assolti prima dello scadere della suddetta annata agricola. Il membro interessato informa simultaneamente il consiglio della decisione adottata.
Convenzione 1-art. 30
ARTICOLO 30 Esclusione Se il consiglio conclude che un membro e' venuto meno agli obbligni imposti dalla presente convenzione e decide inoltre che l'infrazione ostacola seriamente il funzionamento della convenzione, puo', con votazione speciale, escludere tale membro dal consiglio. Il consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Novanta giorni dopo la decisione del consiglio, il suddetto membro perde la qualita' di membro del consiglio.
Convenzione 1-art. 31
ARTICOLO 31 Liquidazione dei conti 1) Il consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si e' ritirato dalla presente convenzione o che e' stato escluso dal consiglio o che, in qualunque modo, abbia cessato di essere parte della presente convenzione. Il consiglio conserva le somme gia' versate da tale membro. Quest'ultimo e' tenuto a liquidare le somme dovute al consiglio. 2) Allo scadere della presente convenzione, un membro che si trova nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione o di altri averi del consigli ne deve coprire alcuna parte del disavanzo del consiglio.
Convenzione 1-art. 32
ARTICOLO 32 Emendamento 1) Il consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare ai membri un emendamento della presente convenzione. L'emendamento avra' effetto 100 giorni dopo che il depositario avra' ricevuto notifiche di accettazione da membri esportatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri esportatori e dai membri importatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri importatori o a una data ulteriore che il consiglio avra' fissato con votazione speciale. Il consiglio puo' fissare ai membri un termine per comunicare al depositario che essi accettano l'emendamento; se l'emendamento non e' entrato in vigore allo scadere di tale termine, si considera ritirato. Il consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente affinche l'emendamento abbia effetto. 2) Ogni membro in nome del quale e' stata notificata l'accettazione di un emendamento alla data in cui esso ha effetto cessa, a decorrere da tale data, di essere parte della presente convenzione, a meno che detto membro abbia comprovato al consiglio di non aver potuto far accettare l'emendamento entro il termine fissato a seguito di difficolta' di procedura costituzionale e il consiglio decida di prorogare per tale membro il termine di accettazione. Detto membro non e' vincolato dall'emendamento fintantoche' non abbia notificato la sua accettazione.
Convenzione 1-art. 33
ARTICOLO 33 Durata, proroga e fine della convenzione 1) La presente convenzione restera in vigore fino al 30 giugno 1991, a meno che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, o non sia sostituita anteriormente alla suddetta data da un nuovo accordo negoziato in virtu' dell'articolo 22 o da una nuova convenzione negoziata in virtu' dello stesso articolo. 2) Il consiglio potra', con votazione speciale, prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1991 per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettano una proroga in tal modo decisa della presente convenzione lo comunicheranno al consiglio e cesseranno di essere parte della presente convenzione a decorrere dall'inizio del periodo di proroga. 3) Il consiglio puo' in qualsiasi momento, con votazione speciale, decidere di porre fine alla presente convenzione a decorrere dalla data e alle condizioni da esso stabilite. 4) Allo scadere della presente convenzione, il consiglio continua ad esistere per il tempo necessario a procedere alla liquidazione, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni necessari a tal uopo. 5) Il consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo.
Convenzione 1-art. 34
ARTICOLO 34 Rapporti tra il preambolo e la convenzione La presente convenzione comprende il preambolo dell'accordo internazionale sul grano 1986. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio governo, hanno firmato la presente convenzione alla data che figura a fronte della loro firma. FATTO a Londra, il quattordici marzo millenovecentoottantasei, i testi della presente convenzione nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa facenti ugualmente fede.
Convenzione 1-Annesso
Annesso Vosti dei membri in conformita' con l'articolo 11 Africa del Sud 11 Algeria 14 Arabia Saudita 12 Argentina 88 Australia 129 Austria 1 Barbados 1 Bolivia 5 Brasile 70 Canada 286 Citta' del Vaticano 1 Comunita' economica europea 424 Costa Rica 3 Cuba 2 El Salvador 2 Ecuador 3 Stati Uniti d'America 311 Finlandia 2 Ghana 2 Guatemala 3 India 39 Iran 2 Iraq 5 Israele 5 Jamahiriya Araba Libica 5 Giappone 185 Kenya 4 Libano 10 Malta 2 Marocco 10 Mauritius 2 Nigeria 8 Norvegia 15 Pakistan 18 Panama 2 Peru' 19 Repubblica Araba d'Egitto 71 Repubblica Araba di Siria 5 Repubblica Araba dello Yemen 2 Repubblica di Corea 20 Repubblica Dominicana 1 Svezia 10 Svizzera 18 Trinita' e Tobago 4 Tunisia 5 Turchia 4 Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche 129 Venezuela 30 _ 2.000
Convenzione 2-art. I
ARTICOLO I Finalita' La presente convenzione si propone come finalita' il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunita' internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalita' indicate nella presente convenzione - di un aiuto alimentare, pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano.
Convenzione 2-art. II
ARTICOLO II Definizioni 1. Ai fini della presente convenzione: a) per "comitato" s'intende il comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo IX: b) per "membro" s'intende una parte contraente della presente convenzione; c) per "direttore esecutivo" s'intende il direttore esecutivo del consiglio internazionale del grano; d) per "segretariato" s'intende il segretariato del consiglio internazionale del grano; e) i termini "cereale" o "cereali" designano il frumento, l'avena, il granturco, il miglio, l'orzo, la segala, il sorgo e il riso nonche' ogni altro tipo di cereale idoeno al consumo umano deciso dal Comitato, ovvero i rispettivi prodotti derivati, ivi compresi i prodotti di seconda trasformazione, quali risultano definiti nel regolamento interno, fatto salvo il disposto dell'articolo III, paragrafo 1; f) la sigla "fob" significa franco a bordo; g) la sigla "cif" significa costo, assicurazione, nolo; h) il termine "tonnellata" designa 1.000 chilogrammi; i) con il termine "anno" s'intende, salvo indicazione contraria, il periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 giugno. Nella presente convenzione, il termine "governo" o "governi" include anche la Comunita' economica europea, in appresso denominata CEE. Di conseguenza, le espressioni: "firma" o "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o "strumento di adesione" o "dichiarazione di applicazione a titolo provvisorio" da parte di un governo designano anche la firma da parte dell'autorita' competente della CEE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CEE da parte di tale autorita', ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.
Convenzione 2-art. III
ARTICOLO III Contributi dei membri 1. I membri della presente convenzione hanno convenuto di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, creali ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera e), idonei al consumo umano e di tipo e qualita' accettabili, oppure il loro equivalente in denaro, per gli importi annui minimi precisati al paragrafo 3. 2. Per quanto possibile, i membri forniscono il loro contributo sulla base di una pianificazione preventiva, affinche' i paesi beneficiari possano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuto alimentare che riceveranno annualmente durante, il periodo di validita' della presente convenzione. I membri dovrebbero inoltre, nella misura del possibile, indicare l'importo dei contributi che intendono versare sotto la forma di doni, nonche' l'elemento "dono" degli aiuti non forniti sotto tale forma. 3. Il contributo minimo, in equivalente frumento, che ciascun membro e' tenuto a fornire per il conseguimento dell'obiettivo enunciato all'articolo 1 e' il seguente: Membri Tonnellate Argentina 35.000 Australia 400.000 Austria 20.000 Canada 600.000 CEE e singoli Stati membri 1.670.000 Finlandia 25.000 Giappone 300.000 Norvegia 30.000 Svezia 40.000 Svizzera 27.000 USA 4.470.000 4. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, ogni membro che avra' aderito alla medesima conformemente all'articolo XX, paragrafo 2 sara' da considerarsi indicato al paragrafo 3 del presente articolo, unitamente al contributo minimo che gli sara' stato assegnato in conformita' delle corrispondenti disposizioni del citato articolo XX. 5. Se, nel corso di un anno, un membro non e' in grado di adempiere gli obblighi assunti in virtu' della presente convenzione, gli obblighi di tale membro per l'anno successivo sono maggiorati della parte rimasta inadempiuta l'anno precedente. 6. I membri forniscono i loro contributi in cereali nella fase fob. Tuttavia, i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio carico, ove cio' appaia opportuno, i costi di trasporto dei loro contributi in cereali oltre la fase fob, segnatamente in caso di situazioni critiche o quando il beneficiario e' un paese a basso reddito, colpito da penuria alimentare. Il pagamento di questi costi di trasporto verra' debitamente segnalato in sede di esame dell'adempimento, da parte dei membri, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. 7. Gli acquisti di cereali di cui all'articolo IV, paragrafo 1, lettera a) sono effettuati presso i membri della convenzione sull'aiuto alimentare del 1986 e della vigente convenzione sul commercio del grano, dando la preferenza ai membri in via di sviluppo aderenti alle due convenzioni, onde promuovere le esportazioni o le attivita' di trasformazione di detti membri. In sede di acquisto di cereali, si dovra' quindi seguire il criterio generale di effettuare la maggior parte degli acquisti nei paesi in via di sviluppo, dando priorita' ai membri in via di sviluppo della convenzione sull'aiuto alimentare. Queste disposizioni non impediscono tuttavia l'acquisto di cereali presso un paese in via di sviluppo non aderente alla presente convenzione o alla convenzione sul commercio del grano. In tutti gli acquisti di cui al presente paragrafo si tiene particolarmente conto della qualita', dei vantaggi in materia di prezzi cif e delle possibilita' di consegna rapida ai paesi beneficiari, nonche' delle esigenze specifiche di questi ultimi. I contributi in denaro non dovranno normalmente essere utilizzati per acquistare presso un paese un cereale dello stesso tipo ricevuto da tale paese nel corso dello stesso anno - o nel corso degli anni precedenti, ove il quantitativo di cereali fornito non sia ancora esaurito - a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale.
Convenzione 2-art. IV
ARTICOLO IV Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione potra' essere fornito sotto una delle forme seguenti: a) dono di cereali, oppure dono in denaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a favore del paese beneficiario; b) vendita contro una somma nella moneta del paese beneficiario, non trasferibile ne' convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore (1); c) vendita a credito, contro pagamento a rate ragionevoli ripartite su venti anni o piu', ad un tasso d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sui mercati mondiali (2). Fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare quando i beneficiari siano paese fortemente sottosviluppati o paesi a basso reddito pro capite o altri paesi in via di sviluppo compiti da gravi difficolta' economiche. (1) In circostanze eccezionali potra' essere concessa una dispensa non superiore al 20%. Non si potra' tuttavia insistere su tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attivita' di sviluppo economico nel paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale paese non sia ne' trasferibile ne' convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni. (2) Per le vendite a credito, puo' essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15%.
Convenzione 2-art. V
ARTICOLO V Distribuzione dei contributi 1. I membri possono designare uno o piu' paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformita' della presente convenzione. 2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative. 3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.
Convenzione 2-art. VI
ARTICOLO VI Equivalenti in frumento 1. Il comitato stabilira', nel regolamento interno, le modalita' secondo cui dovra' essere valutato il contributo di un membro spedito sotto forma di cereali diversi dal frumento o di prodotti a base di cereali; in sede di valutazione, si dovra' tener conto, se del caso, del tenore di cereali del prodotto in causa e del valore commerciale del cereale o del prodotto rispetto al frumento. 2. Ai fini della valutazione del contributo di un membro, la parte corrisposta in denaro per l'acquisto di cereali e' valutata ai prezzi praticati per il frumento sul mercato internazionale. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il comitato determina ogni anno, per l'anno successivo, il prezzo praticato sul mercato internazionale, basandosi sul prezzo mensile medio del frumento rilevato per l'anno civile precedente. Il comitato stabiliera', nel regolamento interno, le modalita' per il rilevamento del prezzo mensile medio del frumento. 3. Per determinare, in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, il prezzo praticato sul mercato internazionale, il comitato terra' debitamente conto di tutti i piu' rilevanti aumenti o ribassi del prezzo annuo medio. L'aumento o il ribasso e' considerato rilevante quando il prezzo annuo medio di cui al paragrafo 2 del presente articolo registra un incremento superiore al 20% o una contrazione superiore al 20% rispetto all'anno civile precedente. A tale proposito, il prezzo praticato sul mercato internazionale, utilizzato come base per la valutazione effettiva del contributo di un membro, non deve essere superiore di piu' del 20% ne' inferiore di piu' del 20% rispetto a quello dell'anno precedente.
Convenzione 2-art. VII
ARTICOLO VII Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare 1. Tutte le operazioni di aiuto intraprese in conformita' della presente convenzione devono essere realizzate in modo compatibile con le preoccupazioni espresse nei principi e nelle direttive della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze. I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare avviate in conformita' della presente convenzione in modo da evitare ogni e qualsiasi pregiudizio alla normale struttura della produzione e degli scambi internazionali. 2. Ove cio' appaia necessario, i membri si conformeranno alle direttive e ai criteri in materia di aiuto alimentare approvati dal comitato "Politiche e programmi di aiuto alimentare" del Programma alimentare mondiale.
Convenzione 2-art. VIII
ARTICOLO VIII Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico Se, nel corso di un anno, la produzione di cereali alimentari risulta fortemente deficitaria in paesi in via di sviluppo a basso reddito di una o piu' regioni particolari, il presidente del Comitato, sulla base delle informazioni trasmessegli dal direttore esecutivo, puo' convocare una sessione del comitato per esaminare la gravita' del deficit. Il comitato puo' raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione aumentando il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.
Convenzione 2-art. IX
ARTICOLO IX Comitato per l'aiuto alimentare E' istituto un comitato per l'aiuto alimentare, composto di tutte le parti contraenti della presente convenzione. Il comitato designa un presidente e un vicepresidente.
Convenzione 2-art. X
ARTICOLO X Poteri e funzioni del comitato 1. Il comitato: a) riceve periodicamente dai membri una relazione sull'importo, la composizione, le modalita' di distribuzione e le condizioni dei contributi da essi forniti in virtu' della presente convenzione; b) segue gli acquisti di cereali finanziati mediante contributi in denaro, tenendo particolarmente conto degli acquisti effettuati nei paesi in via di sviluppo in conformita' dell'articolo III, paragrafo 7; c) verifica l'adempimento degli obblighi assunti in virtu' della presente convenzione; d) organizza uno scambio regolare di informazioni circa, l'applicazione dei provvedimenti in materia di aiuto alimentare presi nell'ambito della presente convenzione. 2. a) Il comitato chiede al segretariato del consiglio internazionale del grano e ai segretariati delle altre organizzazioni competenti le informazioni necessarie per consentire ai membri di adempiere i loro obblighi nel migliore dei modi. Le informazioni in causa riguardano segnatamente: i) i dati sulla produzione e sulle esigenze di importazione dei paesi in via di sviluppo a basso reddito, richiesti ai fini dell'applicazione dell'articolo VIII; ii) la possibilita' di utilizzare le eccedenze di cereali, di cui i paesi in via di sviluppo potrebbero disporre, per procedere a transazioni a norma dell'articolo III, paragrafo 7; iii) l'eventuale incidenza dell'aiuto alimentare sulla produzione e sul consumo di cereali nei paesi beneficiari. b) Il comitato puo' altresi' consultare i paesi beneficiari e ottenerne informazioni. 3. Il comitato fara' rapporto secondo le necessita'. 4. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione. 5. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nel presente articolo, il comitato possiede gli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.
Convenzione 2-art. XI
ARTICOLO XI Sede, sessioni e numero legale 1. Il comitato ha sede a Londra. 2. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione delle sessioni statutarie del consiglio internazionale del grano. Il comitato si riunisce inoltre in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o a richiesta di almeno tre membri, o quando lo richiedano le disposizioni della presente convenzione. 3. Le sessioni del comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del comitato stesso.
Convenzione 2-art. XII
ARTICOLO XII Decisioni Le decisioni del comitato sono prese all'unanimita'.
Convenzione 2-art. XIII
ARTICOLO XIII Ammissione di osservatori Se del caso, il comitato puo' invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualita' di osservatori, i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali di cui possono far parte esclusivamente i governi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate.
Convenzione 2-art. XIV
ARTICOLO XIV Disposizioni amministrative Il comitato, per i compiti amministrativi di cui puo' chiedere l'esecuzione, in particolare per la riproduzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti, si avvale dei servizi del segretariato.
Convenzione 2-art. XV
ARTICOLO XV Inosservanza degli impegni e contenzioso In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione o di inosservanza degli obblighi contratti in virtu' della stessa, il comitato si riunisce per decidere le misure da adottare.
Convenzione 2-art. XVI
ARTICOLO XVI Depositario Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato depositario della presente convenzione.
Convenzione 2-art. XVII
ARTICOLO XVII Firma La presente convenzione sara' aperta, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1 giugno 1986 incluso, alla firma dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 3.
Convenzione 2-art. XVIII
ARTICOLO XVIII Ratifica, accettazione o approvazione La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascun governo firmatario, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite non oltre il 30 giugno 1986, restando tuttavia inteso che il comitato puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni governo firmatario che non abbia depositato entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Convenzione 2-art. XIX
ARTICOLO XIX Applicazione provvisoria Ogni governo firmatario puo' depositare presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente ed e' considerato provvisoriamente parte della stessa.
Convenzione 2-art. XX
ARTICOLO XX Adesione 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ciascuno dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, che non abbia firmato la convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1986, restando inteso che il comitato puo' concedere una o piu' proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entra tale data. 2. La presente convenzione, quando sara' entrata in vigore conformemente al disposto dell'articolo XXI, sara' aperta all'adesione dei governi diversi da quelli di cui all'articolo III, paragrafo 3, alle condizioni che il comitato riterra' opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Ogni governo aderente alla presente convenzione in virtu' del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo puo' depositare presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente ed e' considerato provvisoriamente parte della stessa.
Convenzione 2-art. XXI
ARTICOLO XXI Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrera' in vigore il 1 luglio 1986, a condizione che, entro il 30 giugno 1986, i governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria e che sia in vigore la convenzione sul commercio del grano del 1986. 2. Se la presente convenzione non entrera' in vigore conformemente al disposto del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione ovvero dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere di comune accordo che essa entrera' in vigore tra i governi stessi a condizione che sia in vigore la convenzione sul commercio del grano del 1986, oppure potranno prendere qualsiasi altra decisione che, a loro parere, la situazione richieda.
Convenzione 2-art. XXII
ARTICOLO XXII Durata, proroga e fine della convenzione 1. Salvo che non sia prorogata in applicazione del paragrafo del presente articolo o che non via sia posto fine anticipatamente in applicazione del paragrafo 4, la presente convenzione restera' in vigore sino al 30 giugno 1989 incluso, a condizione che la convenzione sul commercio del grano del 1986 o una nuova convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino a tale data inclusa. 2. Il comitato potra' prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1989 per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la convenzione sul commercio del grano del 1986 o una nuova convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga. 3. Se la presente convenzione sara' prorogata in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo, i contributi annui dei membri di cui all'articolo III, paragrafo 3 potranno essere sottoposti a revisione da parte dei membri prima dell'entrata in vigore di ciascuna proroga. Gli obblighi individuali, nella loro forma cosi' riveduta, rimarranno invariati per l'intera durata di ciascuna proroga. 4. Se verra' posto fine alla presente convenzione, il comitato continuera' ad esistere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed esercitera' i poteri e le funzioni all'uopo necessari.
Convenzione 2-art. XXIII
ARTICOLO XXIII Ritiro e riammissione 1. Un membro potra' ritirarsi dalla presente convenzioni alla fine di ciascun anno, notificando per iscritto il suo ritiro al depositario almeno tre mesi prima della fine dell'anno in causa, ma non sara' dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione non ancora adempiuti alla fine dello stesso anno. Detto membro notifichera' simultaneamente la propria decisione al comitato. 2. Il membro che si ritira dalla presente convenzione potra' successivamente ridivenirne parte, notificando la sua decisione al comitato. Tuttavia, la riammissione e' subordinata alla condizione che il membro in causa adempia integralmente i suoi obblighi annuali a decorrere dall'anno in cui ridiviene parte della presente convenzione.
Convenzione 2-art. XXIV
ARTICOLO XXIV Rapporto tra la presente convenzione e l'accordo internazionale sul grano del 1986 La presente convenzione sostituisce la convenzione sull'aiuto alimentare del 1980, successivamente prorogata, e rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'accordo internazionale sul grano del 1986.
Convenzione 2-art. XXV
ARTICOLO XXV Notifica da parte del depositario Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nella sua qualita' di depositario, notifichera' a tutti i governi firmatari o aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione alla convenzione stessa.
Convenzione 2-art. XXVI
ARTICOLO XXVI Testi facenti fede I testi della presente convenzione in lingua inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi governi o dalle rispettive autorita', hanno firmato la presente convenzione alla data riprodotta a fronte della loro firma. FATTO a Londra, il tredici marzo millenovecentottantasei.