DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1989, n. 248
1.L'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 80 (Autorita' che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni). - I trasferimenti tra istituti dello stesso distretto sono disposti dall'ispettore distrettuale, il quale ne informa immediatamente il Ministero, ad eccezione di quelli preveduti dal comma 5 dell'art. 14-quater della legge e dal comma 9 dell'art. 32bis del presente regolamento, i quali sono disposti dal Ministero. I trasferimenti tra istituti di diversi distretti sono disposti dal Ministero. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria che procede. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Ministero, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorita' giudiziaria che procede precisandone i motivi la durata e la sede di destinazione, puo' dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorita' giudiziaria procedente. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorita' giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Ministero. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorita' giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attivita' da espletare nel luogo dove il detenuto e' ristretto. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorita' competente. Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione. L'assegnazione preveduta dal secondo comma dell'art. 28 e' disposta dal Ministero".
Art. 24
1.L'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 91 (Affidamento in prova al servizio sociale). - Fuori dell'ipotesi in cui il condannato si trovi in liberta', l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza, unitamente a copia della cartella personale. Analogamente il direttore provvede per la trasmissione della proposta del consiglio di disciplina. Nell'ordinanza deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' svolgersi la prova. Non appena l'ordinanza di affidamento e' divenuta esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza invia l'ordinanza e gli atti relativi alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza competente per la prova e copia dell'ordinanza alla direzione dell'istituto nel quale il condannato si trova e a quella del centro di servizio sociale del luogo ove si svolgera' la prova, provvedendo, altresi', a darne comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale preveduto dal comma 5 dell'art. 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni in esso contenute. Dalla data di sottoscrizione del verbale ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Il verbale e' sottoscritto davanti al direttore dell'istituto nel quale il condannato trovasi detenuto o davanti al direttore del centro di servizio sociale indicato nel comma 2 se il condannato non trovasi ristretto in istituto. L'affidato raggiunge il luogo in cui dovra' svolgersi la prova libero nella persona. Se nel corso della prova l'interessato richiede che l'esperimento sia proseguito in localita' situata in altra giurisdizione e cio' risulti conveniente, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta, corredata di parere, al tribunale di sorveglianza in cui il suo ufficio si trova, il quale decide sulla stessa senza formalita' di procedura. La cancelleria del tribunale comunica la decisione all'interessato, alle cancellerie dell'ufficio di sorveglianza che ha inoltrato la richiesta e di quello nella cui giurisdizione la prova dovra' continuare a svolgersi e al centro di servizio sociale competente. Il fascicolo degli atti concernenti l'affidamento viene trasmesso al magistrato di sorveglianza competente. L'affidato raggiunge il luogo in cui dovra' proseguire la prova libero nella persona. In caso di rigetto della richiesta, il provvedimento e' comunicato al magistrato che l'ha trasmessa, il quale provvede a darne notizia all'interessato. Il direttore del centro di servizio sociale designa un assistente sociale appartenente al centro affinche' provveda all'espletamento dei compiti indicati nel comma 9 dell'art. 47 della legge, avvalendosi anche della collaborazione di volontari, che operano sotto la sua diretta responsabilita'. Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel comma 10 dell'art. 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza puo', in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma precedente. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale. Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca dell'affidamento indicate nel comma 11 dell'art. 47 della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto. Il tribunale procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dagli articoli 71 e seguenti della legge".
Art. 25
1.Dopo l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 91-bis (Affidamento in prova in casi particolari). - Qualora il condannato tossicodipendente e alcooldipendente richieda l'affidamento in prova preveduto dall'art. 47- bis della legge dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la relativa domanda e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale prevedute dall'art. 91". "Art. 91-ter (Detenzione domiciliare). - La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e' notificato il provvedimento esecutivo che la dispone. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' essere eseguita la misura. Nei casi preveduti dai numero 1), 2) e 3) del comma 1 dell'art. 47- ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, lettera c), dell'art. 71 del presente regolamento, la detenzione domiciliare puo' essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto. ((Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare e' esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 91. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne da' notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli ed al centro di servizio sociale. Il centro di servizio sociale, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale di sorveglianza, stabilisce validi collegamenti con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto per superare le difficolta' connesse con l'esecuzione della detenzione domiciliare. Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 47- ter della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto. Il tribunale di sorveglianza procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dagli articoli 71 e seguenti della legge.))"
Art. 26
1.L'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 92 (Regime di semiliberta'). - Fuori dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 50 della legge, per l'inoltro delle richieste e delle proposte di ammissione al regime di semiliberta' si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 91. Non appena l'ordinanza di ammissione al regime di semiliberta' e' esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede ad inviarne copia alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro di servizio sociale. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semiliberta' e' formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che e' approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il condannato o internato si dovra' impegnare, per iscritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonche' quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di una copia del programma provvisorio di trattamento. La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Nei casi in cui all'art. 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza. L'ammesso al regime di semiliberta' deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui e' autorizzato a disporre. Nel caso di mutamento dell'attivita' di cui al primo comma dell'art. 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 91. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semiliberta' nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento gia' redatto, con le eventuali modifiche. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge non e' disposto piantonamento. Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione".
Art. 27
1.Dopo l'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 92-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta'). - Qualora venga eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un condannato sottoposto ad una delle misure alternative alla detenzione prevedute dall'art. 51- bis della legge, il direttore dell'istituto, o il direttore del centro di servizio sociale competente, informato dalla direzione dell'istituto o comunque a conoscenza dell'avvenuta notifica dell'ordine di carcerazione, ne da' immediata notizia al magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all'art. 51- bis della legge. Il magistrato di sorveglianza dispone senza indugio la prosecuzione provvisoria della misura in corso o la sospensione della stessa, informandone l'interessato, la direzione dell'istituto, la direzione del centro di servizio sociale competente, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'ordine e l'autorita' giudiziaria che ha emanato l'ordine di carcerazione. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria viene comunicato anche a mezzo telegramma al pubblico ministero o al pretore che ha emesso l'ordine di carcerazione". "Art. 92-ter (Sospensione cautelare delle misure alternative alla detenzione). - Al fine della decisione di cui all'art. 51- ter della legge, gli organi competenti per il trattamento dei semiliberi e degli affidati in prova e per la vigilanza dei sottoposti alla detenzione domiciliare, quando rilevano una condotta ritenuta tale da giustificare l'intervento del magistrato di sorveglianza, informano il medesimo con urgenza e, se necessario, per mezzo del telefono o del telegrafo. Il magistrato di sorveglianza, richiesti i chiarimenti necessari, provvede al piu' presto. Nel caso di sospensione della misura alternativa alla detenzione, il decreto viene immediatamente eseguito dalla polizia giudiziaria, la quale redige apposito verbale che trasmette al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza trasmette senza indugio gli atti al tribunale di sorveglianza, per i provvedimenti di sua competenza".
Art. 28
1.Dopo l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 94-bis (Liberazione condizionale). - Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalita', se gia' espletata. L'ordinanza esecutiva di concessione della liberazione condizionale e' comunicata al magistrato di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata e al direttore del centro di servizio sociale competente. Nell'ordinanza e' fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovra' presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale".
Art. 29
1.Nell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, i primi due commi sono sostituiti dal seguente: "Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto".
Nota all'art. 29: Il testo dell'art. 96 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. n. 339/1977 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 96. (Remissione del debito). - Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del consiglio di aiuto sociale del luogo di residenza del dimesso e puo' chiedere informazioni agli organi finanziari. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento, eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza da' notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice dell'esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e' stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non da' corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente. A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto, viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata".
Art. 30
1.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'art. 96 sono inseriti i seguenti: "Art. 96-bis (Comunicazioni all'organo dell'esecuzione). - Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del tribunale di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o comunque sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, e' comunicato senza ritardo, a cura del cancelliere presso il tribunale medesimo, al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1". "Art. 96-ter (Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive). - Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, comma 1, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza". "Art. 96-quater (Pareri sulla domanda o proposta di grazia). - Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il piu' breve tempo possibile, dopo avere assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale".
Nota all'art. 30: Per quanto riguarda il riferimento agli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2 e 3, c.p., si veda la seconda nota all'art. 2 del D.P.R. qui pubblicato.
Art. 31
1.Nell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il penultimo comma e' sostituito dal seguente: "All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attivita' che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale provvede, con periodicita' semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge".
Nota all'art. 31: Il testo dell'art. 106 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 106. (Consiglio di aiuto sociale). - Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente. Essi prestano la loro opera gratuitamente. Dell'opera prestata dai predetti impiegati e' presa nota nei loro fascicoli personali ai fini della formulazione dei giudizi complessivi annuali. La composizione del consiglio e' attuata, per la durata di un triennio, con provvedimento del presidente del tribunale che e' comunicato al Ministero. Il consiglio si riunisce due volte all'anno per deliberazioni in ordine al bilancio di previsione, alla programmazione degli interventi e al rendiconto e si riunisce, inoltre, ogni qualvolta occorra provvedere su affari di particolare rilievo. Il presidente distribuisce, tra i vari componenti, la cura delle attivita' indicate negli articoli 75 e 76 della legge. Nello svolgimento di tali attivita', i componenti del consiglio di aiuto sociale mantengono gli opportuni collegamenti con gli ispettori distrettuali, le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. Essi riferiscono al presidente e al consiglio sulle attivita' svolte, sui risultati conseguiti e sui problemi emersi, anche al fine della programmazione degli ulteriori interventi. I componenti del comitato per l'occupazione degli assistiti prestano la loro opera gratuitamente. Il presidente del consiglio di aiuto sociale riferisce al Ministero sull'attivita' del consiglio e del comitato e trasmette al Ministero stesso copie del bilancio preventivo e del rendiconto annuali. Il consiglio di aiuto sociale coordina le attivita' che gli enti, le associazioni pubbliche e private e le persone svolgono nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria; puo' chiedere al Ministero l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di dette attivita', riferendo in merito alle attivita' stesse. All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attivita' che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale provvede, con periodicita' semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge. Il Ministero ripartisce i contributi, avendo riguardo alle attivita' dei consigli di aiuto sociale e ai mezzi economici di cui dispongono.".
Art. 32
1.Nella rubrica della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono soppresse le parole "e della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto".
Nota all'art. 32: L'intestazione della parte II del D.P.R. n. 431/1976, come modificata dal D.P.R. qui pubblicato, e' la seguente: "Amministrazione e contabilita' della Cassa delle ammende.".
Art. 33
1.L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 108 (Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende). - La cassa e' amministrata da un consiglio composto: a) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, con funzioni di presidente; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Per ciascun componente del consiglio e' nominato un supplente. Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette".
Art. 34
1.Nell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' abrogato il quarto comma.
Nota all'art. 34: Il testo dell'art. 109 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 109. (Conto depositi e conto patrimoniale). - La dotazione della cassa delle ammende e' costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. Al conto patrimoniale sono versate le somme immediatamente devolute alla cassa stessa e quelle realizzate dai depositi, di cui e' stato disposto l'incameramento.".
Art. 35
1.L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 110 (Fondi patrimoniali e depositi cauzionali). - I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della cassa delle ammende sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le somme dovute alla cassa delle ammende devono essere versate integralmente, agli uffici del registro, che sono tenuti a commutare dette somme, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul ((conto corrente speciale intestato)) alla cassa delle ammende. I vaglia del tesoro rilasciati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato agli uffici del registro devono essere rimessi agli uffici giudiziari interessati. Le somme dovute alla cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute a commutare dette somme in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano i vaglia del tesoro agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente i vaglia del tesoro alla cassa delle ammende, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con lettera esplicativa della causale di ciascun versamento".
Art. 36
1.L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 111 (Versamenti delle somme). - Le somme dovute alla cassa delle ammende sono versate a cura degli uffici interessati".
Art. 37
1.L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 112 (Accreditamenti delle somme). - La cassa delle ammende rilascia quietanza agli uffici giudiziari e agli istituti di prevenzione e di pena che hanno provveduto ad inoltrare i vaglia del tesoro. La cassa delle ammende provvede, quindi, alle operazioni di accreditamento degli importi dei vaglia sul conto corrente ad essa intestato presso la Cassa depositi e prestiti con distinta separata, versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello Stato. Dopo tali operazioni, le somme diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla cassa depositi e prestiti e portati in aumento dei crediti del conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno".
Art. 38
1.L'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 114 (Estratto del conto corrente). - La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla cassa delle ammende, presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, l'estratto del conto corrente, unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente".
Art. 39
1.L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' abrogato.
Art. 40
1.L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 117 (Erogazione di fondi). - I fondi della cassa delle ammende sono erogati con delibere del consiglio di amministrazione ai consigli di aiuto sociale a titolo di contributo per i loro compiti istituzionali nei limiti degli stanziamenti fissati nello stato di previsione per l'anno finanziario di competenza. L'esecuzione di dette delibere e' effettuata con mandati di pagamento emessi dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa delle ammende e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti, la quale cura l'accreditamento sui conti correnti postali dei consigli di aiuto sociale, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Dell'avvenuto accreditamento, la Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla cassa delle ammende per gli opportuni riscontri contabili".
Art. 41
1.L'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 118 (Bilancio). - Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro".
Art. 42
1.L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' abrogato.
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia
AMATO, Ministro del tesoro
GALLONI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1989
Atti di Governo, registro n. 77 , foglio n. 28
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