DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1989, n. 248

Type DPR
Publication 1989-05-18
Ultimo aggiornamento 1989-07-24
State In force
Source Normattiva
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Nota all'art. 34: Il testo dell'art. 109 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 109. (Conto depositi e conto patrimoniale). - La dotazione della cassa delle ammende e' costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale. Al conto patrimoniale sono versate le somme immediatamente devolute alla cassa stessa e quelle realizzate dai depositi, di cui e' stato disposto l'incameramento.".

Art. 35

1.L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 110 (Fondi patrimoniali e depositi cauzionali). - I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della cassa delle ammende sono depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le somme dovute alla cassa delle ammende devono essere versate integralmente, agli uffici del registro, che sono tenuti a commutare dette somme, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul ((conto corrente speciale intestato)) alla cassa delle ammende. I vaglia del tesoro rilasciati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato agli uffici del registro devono essere rimessi agli uffici giudiziari interessati. Le somme dovute alla cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute a commutare dette somme in vaglia del tesoro intestato al tesoriere centrale, cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento, sul conto corrente speciale intestato alla cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano i vaglia del tesoro agli istituti di prevenzione e di pena che ne hanno fatto richiesta. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente i vaglia del tesoro alla cassa delle ammende, presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con lettera esplicativa della causale di ciascun versamento".

Art. 36

1.L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 111 (Versamenti delle somme). - Le somme dovute alla cassa delle ammende sono versate a cura degli uffici interessati".

Art. 37

1.L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 112 (Accreditamenti delle somme). - La cassa delle ammende rilascia quietanza agli uffici giudiziari e agli istituti di prevenzione e di pena che hanno provveduto ad inoltrare i vaglia del tesoro. La cassa delle ammende provvede, quindi, alle operazioni di accreditamento degli importi dei vaglia sul conto corrente ad essa intestato presso la Cassa depositi e prestiti con distinta separata, versando i vaglia stessi alla tesoreria centrale dello Stato. Dopo tali operazioni, le somme diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla cassa depositi e prestiti e portati in aumento dei crediti del conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno".

Art. 38

1.L'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 114 (Estratto del conto corrente). - La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere semestralmente alla cassa delle ammende, presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, l'estratto del conto corrente, unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente".

Art. 39

1.L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' abrogato.

Art. 40

1.L'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 117 (Erogazione di fondi). - I fondi della cassa delle ammende sono erogati con delibere del consiglio di amministrazione ai consigli di aiuto sociale a titolo di contributo per i loro compiti istituzionali nei limiti degli stanziamenti fissati nello stato di previsione per l'anno finanziario di competenza. L'esecuzione di dette delibere e' effettuata con mandati di pagamento emessi dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa delle ammende e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti, la quale cura l'accreditamento sui conti correnti postali dei consigli di aiuto sociale, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Dell'avvenuto accreditamento, la Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla cassa delle ammende per gli opportuni riscontri contabili".

Art. 41

1.L'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 118 (Bilancio). - Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro".

Art. 42

1.L'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' abrogato.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

AMATO, Ministro del tesoro

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1989

Atti di Governo, registro n. 77 , foglio n. 28

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