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LEGGE 28 agosto 1989, n. 313

Current text a fecha 1989-09-05

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte su reddito, con protocollo, firmata a Roma il 22 giugno 1984.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 della convenzione stessa.

Art. 3
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO. Il Governo della Repubblica ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 IMPOSTE CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno Stato contraente qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: i)l'imposta su reddito delle persone fisiche, e ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte.(qui di seguito indicate quali'imposta italiana) b) per quanto concerne il Pakistan: - l'imposta sul reddito, (the income tax) - le sovrimposte, (the super tax) e - le addizionali (surcharge) (qui di seguito indicate quali "imposta pakistana") 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti da parte di uno degli Stati contraenti o da parte del Governo dei territori cui la presente Convenzione e' estesa in base all'articolo 28 della Convenzione medesima. Alla fine di ogni anno, le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 DEFINIZIONI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Pakistan" designa il Pakistan cosi' come definito nella Costituzione della Repubblica islamica del Pakistan e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali del Pakistan le quali in base alla legislazione pakistana costituiscono zone nelle quali possono essere esercitati i diritti del Pakistan con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle loro risorse naturali; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori delle acque territoriali italiane che, secondo la legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere indicate come zone all'interno delle quali possono essere esercitati i diritti dell'Italia con riguardo al fondo ed al sottosuolo marini ed alle risorse naturali; c) i termini "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o il Pakistan; d) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini fiscali; e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed altra associazione di persone; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designado, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) il termine "nazionali" designa; i) le persone fisiche che posseggono la nazionalita' di uno Stato contraente; ii) le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di uno degli Stati contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; i) il termine "autorita' competente" designa:- per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze; - per quanto concerne il Pakistan, l'Ufficio Centrale delle entrate (The Central Board of Revenue). 2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 RESIDENZA 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se essa dospone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, e' considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un salone permanente di vendite; h) un cantiere di costruzione, di installazione o di montaggio o una connessa attivita' di supervisione, quando tale cantiere, progetto o attivita' abbiano una durata superiore a sei mesi; i) la prestazione di attivita', comprese le attivita' di consulenza, da parte di un'impresa per mezzo di impiegati o di altro personale, quando le attivita' di tale natura si protraggono per lo stesso progetto o per progetti collegati nel Paese per un periodo o periodi cumulativamente superiori a tre mesi. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di depostito o di esposizione di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito o di esposizione; c) le merci appartenenti all'impresa sono immaganizzate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario. 4. Una persona che agisce in uno Stato contraente a nome o per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un'agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" in detto primo Stato se essa: a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo che il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) dispone abitualmente in detto primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale abitualmente preleva merci per la consegna a nome o per conto dell'impresa stessa. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha la stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscono nell'ambito della loro ordianaria attivita'. Tuttavia, se le attivita' di detto intermediario sono esercitate interamente o in parte per conto dell'impresa o di un gruppo di imprese controllate centralmente, esso non sara' considerato come un intermediario che goda di "uno status indipendente" ai fini del presente paragrafo. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dall'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita" in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per far considerare una aqualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 REDDITI IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che le attribuisce la legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali ed i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' beni immobili l'usufrutto dei beni immobili ed i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa ed ai redditi derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 UTILI DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga o non abbia svolto la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono disponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili: a) alla stabile organizzazione; o b) alle vendite di merci identiche o analoghe a quelle vendute o derivino da attivita' identiche o analoghe a quelle esercutate per mezzo di detta stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile oraganizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sotenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, non sara' concessa alcuna deduzione per gli ammontari pagati o imputati (in maniera diversa dal rimborso di spese effettive) dalla stabile oraganizzazione alla sede centrale dell'impresa o a qualsiasi altro suo ufficio, sotto forma di: a) cononi, compensi o altre retribuzioni analoghe per l'uso di brevetti o altri diritti; b) provvigioni per servizi specifici prestati o per direzione; e c) intressi o danaro dato in prestito alla stabile organizzazione ad eccezione del caso di un istituto bancario. 5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 6. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa. 7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per provedere diversamente. 8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatemente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 1. I redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dall'esercizio; in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili in detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i redditi derivanti ad una impresa di uno Stato contraente dall'esercizio di navi o di aeromobili nell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato, ma l'imposta cosi' applicata deve essere ridotta del 50 per cento. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti ai redditi derivanti ad un'impresa di uno Stato contraente dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 IMPRESE ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' il beneficiario effettivo, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere: a) il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi se la societa' beneficiaria detiene direttamente almeno il 25% del capitale della societa' che paga i dividendi e quest'ultima esercita un'attivita' industriale b) il 25% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attivita' professionale mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividenti siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che il benefcario mantenga una stabile organizzazione o un base fissa in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costitutiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da detto altro Stato. 6. Le disposizioni del presente articolo non riguardano l'imposizione delle societa' per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 INTERESSI 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 30 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, secondo la legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attivita' professionale mediante una base fissa ivi situtata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione. 5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situtata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione. 7. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se: a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente; o b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) totalmente posseduti da detto Stato contraente.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 CANONI 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 30 per cento dell'ammontare lordo dei canoni cosi' come definiti al paragrafo 3. 3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scentifiche, ivi comprese le pellicole e le registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia un'attivita' professionale mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situtata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione, dirito od informazione per i quali sono pagabili, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizion della presente Convenzione.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 UTILI DI CAPITALE 1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, cosi' come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente per l'esercizio di un'attivita' professionale, compresi gli utili provenienti dell'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili nell'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi ed aeromobili impiegati in traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente e dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione delle azioni del capitale azionario di una societa' i cui beni consistono principalmente, direttamente o indirettamente, di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 3, che costituiscono una sostanziale partecipazione in una societa' residente di uno Stato, sono imponibili da detto Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 PROFESSIONI INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attivita' professionale o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, nelle seguenti circostanze detto reddito puo' essere tassato nell'altro Stato contraente e cioe': a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; o c) se le remunerazioni derivanti per prestazioni nell'altro Stato contraente a residenti di detto Stato contraente oltrepassano 75.000 rupie o l'equivalente in valuta italiana nel corso dell'anno fiscale, nonostante che il loro soggiorno in detto Stato non superi nel corso dell'anno fiscale un periodo o periodi che ammontano in totale a 183 giorni. 2. L'espressione "attivita' professionale" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 LAVORO SUBORDINATO 1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente possono essere tassate in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo possono essere tassate in quest'altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, (illeggibile) b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato, o c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in relazione ad un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale possono essere tassate nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA 1. La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale o di un organo analogo di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresi' ai pagamenti percepiti da un funzionario di una societa' di livello dirigenziale che svolge incarichi di natura analoga a quelli esercitati da una persona di cui al paragrafo 1.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, compresi i pugili o i lottatori, possono essere tassati in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 FUNZIONI PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o da detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente che: i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita'. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 non si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 STUDENTI E APPRENDISTI 1. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente unicamente in qualita' di studente presso un'universita', istituto superiore o altro istituto d'istruzione o in qualita' di apprendista e' esente da imposizione in detto Stato contraente dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno: a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, e b) per un periodo non superiore complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto Stato contraente al fine di integrare le proprie risorse destinate a tali fini. 2. Una persona fisica che era residente in uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente, unicamente per motivi di studio, ricerca o apprendistato in quanto beneficiario di una borsa di studio, di un contributo o di un premio da parte di un organismo scientifico, culturale, religioso o assistenziale o in base ad un programma di assistenza tecnica promosso dal Governo di uno Stato contraente, e' esente da imposizione in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della sua prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno: a) per l'ammontare di detta borsa di studio, contributo o premio b) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato; e c) per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto altro Stato contraente sempreche' tale attivita' sia attinente ai suoi studi, ricerche e apprendistato. 3. Una persona fisica che era residente di uno Stato contraente immediatamente prima di recarsi nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto Stato contraente unicamente in qualita' di apprendista allo scopo di acquisire esperienza tecnica, professionale o commerciale, e' esente da imposizione in detto Stato contraente per un periodo non superiore a due anni dal momento della prima permanenza in detto Stato contraente connessa a tale soggiorno: a) per tutte le rimesse dall'estero effettuate per il suo mantenimento, istruzione o apprendistato, e b) per un periodo non superiore complessivamente a cinque anni, per qualsiasi remunerazione per prestazioni personali rese in detto Stato contraente, sempreche' tali attivita' siano attinenti ai suoi studi o apprendistato.

Convenzione-art. 21

Articolo 21 PROFESSORI ED INSEGNANTI 1. Le remunerazioni percepite da un professore od un insegnante il quale e' residente di uno Stato contraente all'inizio della sua permanenza nell'altro Stato contraente e che soggiorna temporaneamente in detto altro Stato allo scopo d'insegnare o di intraprendere studi avanzati o ricerche, per un periodo non superiore a due anni, presso un'universita', istituto d'istruzione superiore, scuola o altro istituto d'istruzione in detto altro Stato contraente. sono esenti da imposizione in detto altro Stato. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il termine "remunerazione" comprende le rimesse derivanti da fonti situate al di fuori dell'altro Stato effettuate per consentire al professore od insegnante di porre in essere gli scopi al cui paragrafo 1.

Convenzione-art. 22

Articolo 22 REDDITI NON ESPRESSAMENTE MENZIONATI Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente proveniente dall'altro Stato contraente, e che non siano stati trattati negli articoli precedenti delle presente Convenzione, possono essere tassati in entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 23

Articolo 23 ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Per quanto concerne il Pakistan: Se un residente del Pakistan possiede elementi di reddito che sono imponibili in Italia, il Pakistan, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate all'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nel reddito complessivo assoggettato alle citate imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tale caso, il Pakistan deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate la imposta sui redditi pagata in Italia, ma l'ammotare della deduzione non puo' eccedere quello cui si sarebbe pervenuti applicando l'aliquota media di tale imposta al reddito doppiamente tassato. 2. Per quanto concerne l'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Pakistan, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Pakistan, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nelle proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi e sugli interessi provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo per promuovere lo sviluppo economico di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 25 per cento.

Convenzione-art. 24

Articolo 24 NON DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ed uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. 4. Le imprese di un Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 5. Nel presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte che costituiscono l'oggetto della presente Convenzione.

Convenzione-art. 25

Articolo 25 PROCEDURA AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una adeguata soluzione, fara' del suo meglio per regolare il aso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraeni potranno direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti o per dare esecuzione alle disposizioni della Convenzione.

Convenzione-art. 26

Articolo 26 SCAMBIO DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare la Convenzione e le leggi interne degli Stati contraenti relativamente alle imposte previste dalla presente Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali prevedono non e' contraria alla presente Convenzione ed in particolare per evitare l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni in tal modo scambiate saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' (ivi compresi l'autorita' giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento e della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o del procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi relativi a tali imposte. Le persone od autorita' sopracitate potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Convenzione-art. 27

Articolo 27 AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Convenzione-art. 28

Articolo 28 ESTENSIONE TERRITORIALE 1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente o con le necessarie modifiche, ad ogni Stato o territorio di cui gli Stati contraenti curano le relazioni internazionali e che prelevano imposte di natura sostanzialmente analoghe a quelle cui si applica la Convenzione. Ciascuna estensione ha effetto a partire dalla data, con le modifiche ed alle condizioni, ivi comprese condizioni relative alla denuncia, che sono fissate di comune accordo tra gli Stati contraenti per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali. 2. Salvo che i due Stati contraenti non abbiano convenuto diversamente, la denuncia della Convenzione da parte di uno di essi ai sensi dell'articolo 31 porra' termine, alle condizioni previste da detto articolo, all'applicazione della Convenzione in ogni Stato o territorio cui essa e' stata estesa in conformita' del presente articolo

Convenzione-art. 29

Articolo 29 RIMBORSI 1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 3. Le autorita' componenti degli Stati contraenti di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.

Convenzione-art. 30

Articolo 30 ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Jslamabad non appena possibile. 2. la Convenzione entrera' in vigore dallo scambio degli strumenti di retifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) in Italia: con riferimento alle imposte italiane, per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare in cui scambio degli strumenti di ratifica ha luogo b) in Pakistan: con riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare solare in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo. 3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo tra il pakistan e l'Italia, firmato l'8 giugno 1978, cessera' di avere effetto.

Convenzione-art. 31

Articolo 31 DENUNCIA La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. ma ciascuno Stato contraente puo' denunciarla entro il 30 giugno di ciascun anno solare che inizia dopo la scadenza di un periodo di tre anni dalla data della sua entrata in vigore, dandone preavviso scritto all'altro Stato contraente per via diplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia: a) in Italia: con riferimento alle imposte italiane per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia; b) in Pakistan: con riferimento alle imposte pakistane, per gli anni imponibili che inziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia. Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 22 giugno 1984, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Islamica del Pakistan Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS

Convenzione-Protocollo agg.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO Alla Convenzione tra Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione. Resta inteso: a) che, con riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, se un magazzino e' utilizzato ai soli fini di consegna di merci, esso sara' considerato come una stabile organizzazione; b)che, con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione; c)che, con riferimento all'articolo 8, nella determinazione delle proprie imposte sul reddito ciascuno Stato contraente includera' le imposte locali sul reddito applicate in conformita' della propria legislazione; d)che, con ulteriore riferimento all'articolo 8, il Pakistan ha precisato che sara' il principio della tassazione alla fonte dei redditi derivanti ad un'impresa dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi od aeromobili nel corso dei suoi futuri negoziati con altri Paesi; e)che, con riferimento all'articolo 10, paragrafo 2, l'espressione" impresa industriale" designa: i) la manifattura di merci o materiali o l'assoggetamento di merci o materiali a lavorazioni che apportino sostanziali cambiamenti alla loro condizione originale; ii) costruzioni navali iii) fornitura di elettricita', energia idraulica, gas ed acqua iv) operazioni minerarie, comprese l'esercizio di un pozzo petrolifero o della fonte di depositi minerari; e v) altre imprese, che possono essere considerate dall'autorita' competente come imprese industriali ai fini di detto articolo f)che, con riferimento agli articoli 11 e 12, se il Pakistan dovesse in futuro concordare un'aliquota piu' bassa di imposta sugli interessi e/o sui canoni ad un terzo Stato, membro dell'OCSE, allora detta aliquota piu' bassa dovra' parimenti applicarsi ai residenti italiani g)che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 12, una societa' i cui investimenti in beni immobili sono equivalenti o superiori al 51 per cento del capitale investito, sara' considerata come una societa' svente investimenti principalmente in beni immobili h)che, con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 13, il possesso del 25 per cento o piu' del capitale azionario sara' considerato una sostanziale partecipazione in una societa' i)che, con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la coontroversia concerna un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione j)che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 29 non impediscono alle competenti autorita' degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dalla presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 22 giugno 1984, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualemente fede. In caso di divergenza di interpretazione preverra' il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Islamica del Pakistan Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS

Convention

CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico